31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 377 / 29
REGOLAMENTO (CEE) N. 4050 / 86 DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 1986
che proroga e modifica il regolamento (CEE) n . 572 / 86 sul regime da applicare dal Regno
di Spagna e dalla Repubblica portoghese agli scambi con la Norvegia
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica euro
pea , in particolare l'articolo 113 ,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo ,
vista la proposta della Commissione ,
considerando che un accordo di libero scambio ( 1 ) è stato
concluso tra la Comunità e la Norvegia ;
considerando che un protocollo aggiuntivo a tale accor
do ( 2 ) è stato firmato il 14 luglio 1986 ma non entrerà in
vigore il 1° gennaio 1987 , perché la Norvegia non ha
potuto ratificarlo in tempo , e che il regolamento (CEE )
n . 572 / 86 ( 3 ) scade il 31 dicembre 1986 ;
considerando che occorre quindi prorogare e modificare il
regolamento (CEE ) n° 572 / 86 per quanto riguarda la
Norvegia fino al momento dell'entrata in vigore del proto
collo citato ,
2 . Il testo dell'articolo 1 , paragrafo 1 , è sostituito dal testo
seguente :
« 1 . Per i prodotti coperti dall'accordo di libero scam
bio , fatto salvo l'articolo 2 , a decorrere dal 1° gennaio
1987 i dazi all'importazione dei prodotti originari della
Norvegia in Spagna , incluse le isole Canarie , Ceuta e
Melilla , e in Portogallo sono ridotti rispettivamente al
77,5 % e all'80 % dei dazi di base ».
3 . Il testo dell'articolo 6 , paragrafo 2 , primo comma , è
sostituito dal testo seguente :
« 2 . Per i prodotti di cui alla tabella I del protocollo
n . 2 dell'accordo di libero scambio , il Regno di Spagna
e la Repubblica portoghese riducono rispettivamente
del 22,5 % e del 20 % la differenza tra :
— i dazi di base indicati nell'articolo 2 del presente
regolamento
e
— il dazio (diverso dall'elemento mobile) indicato
nell'ultima colonna della tabella I del protocollo
n . 2 ».
Articolo 3
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
È inserito l'articolo seguente :
Articolo 1
Il regolamento (CEE ) n . 572 / 86 , come modificato dal
presente regolamento , è prorogato , per quanto concerne la
Norvegia , fino all'entrata in vigore del protocollo aggiunti
vo all'accordo di libero scambio tra la Comunità e la
Norvegia , e comunque non oltre il 30 aprile 1987 .
« Articolo 7 bis
La tassa dello 0,4 % ad valorem applicata dalla Repub
blica portoghese alle merci importate temporaneamen
te , alle merci reimportate ( ad eccezione dei containers ) e
alle merci importate in regime di perfezionamento atti
vo caratterizzato dal rimborso dei dazi riscossi all'im
portazione delle merci impiegate dopo l'esportazione
dei prodotti ottenuti ("drawback "), è ridotta allo
0,2 % il 1° gennaio 1987 ».
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio
1987 .
Articolo 2
1 . Ogni riferimento ai « paesi dell'EFTA » nel regolamento
(CEE ) n° 572 / 86 è sostituito da un riferimento alla
« Norvegia ».
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addi' 22 dicembre 1986 .
Per il Consiglio
Il Presidente
G. SHAW
i 1 ) GU n . L 171 del 27 . 6 . 1973 , pag 2 .
( 2 ) GU n . L 337 del 29 . 11 . 1986 , pag . 2 .
( 3 ) GU n . L 56 dell' I . 3 . 1986 , pag . 89 .
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