31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 377 / 31
REGOLAMENTO (CEE ) N. 4052 / 86 DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 1986
relativo al regime di esportazione di determinati cascami e rottami di metalli non ferrosi
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica euro
pea ,
visto il regolamento (CEE ) n . 2603 / 69 del Consiglio , del
20 dicembre 1969 , che stabilisce un regime comune appli
cabile alle esportazioni ( J ), modificato da ultimo dal regola
mento (CEE ) n . 1934 / 82 ( 2 ), in particolare l'articolo 7 ,
considerando che le stime del fabbisogno rappresentano un
buon criterio di ripartizione dei contingenti tra i paesi terzi ;
che , nel caso dei limiti delle esportazioni verso la Spagna e
per garantire maggiore flessibilità nell'utilizzazione degli
stessi , è preferibile non prevedere la ripartizione tra Stati
membri ;
considerando che le disposizioni relative al controllo del
traffico intracomunitario di cui al regolamento (CEE )
n . 223 / 77 della Commissione , del 22 dicembre 1976 , che
stabilisce le disposizioni di applicazione e le misure di
semplificazione del regime del transito comunitario ( 5 ), si
applicano unicamente se le misure che istituiscono le restri
zioni all'esportazione ne stabiliscono l'applicazione ;
considerando che il comitato istituito dal regolamento
(CEE ) n . 2603 / 69 è stato consultato ,
visto il regolamento (CEE ) n . 1023 / 70 del Consiglio , del
25 maggio 1970 , che stabilisce una procedura comune di
gestione dei contingenti ( 3 ), modificato da ultimo dall'atto
di adesione della Grecia , in particolare l'articolo 2 ,
vista la proposta della Commissione ,
considerando che , con il regolamento (CEE ) n . 3680 /
85 ( 4 ), le esportazioni di cascami e rottami di alluminio e di
piombo sono state subordinate , per il 1986 , ad un'autoriz
zazione preventiva di esportazione che deve essere rilasciata
dalle competenti autorità degli Stati membri secondo deter
minate modalità ; che detto regime scade il 3 1 dicembre
1986 e che appare opportuno mantenerlo per il 1987 al
fine di poter seguire attentamente l'evoluzione delle espor
tazioni dei prodotti in questione ;
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
1 . Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987 , le esportazioni
dalla Comunità di cascami e rottami di alluminio , della
sottovoce 76.01 B della tariffa doganale comune e di
cascami e rottami di piombo della sottovoce 78.01 B sono
subordinate alla presentazione di un'autorizzazione di
esportazione rilasciata dalle competenti autorità degli Stati
membri . L'autorizzazione è rilasciata gratuitamente , per
tutte le quantità richieste , fatte salve le disposizioni che
figurano qui di seguito .
2 . L'autorizzazione di esportazione è rilasciata entro un
termine massimo di quindici giorni lavorativi dal deposito
della domanda , previa presentazione da parte del richieden
te di un contratto di vendita per l'insieme delle quantità
domandate .
L'autorizzazione è valida per due mesi .
3 . Ogni Stato membro comunica alla Commissione , nel
corso dei primi quindici giorni di ogni mese :
a ) le quantità in tonnellate e i prezzi dei prodotti oggetto
di autorizzazioni di esportazione rilasciate nel corso del
mese precedente ;
b ) le quantità in tonnellate dei prodotti oggetto di esporta
zioni nel corso del mese precedente a quello di cui alla
lettera a ) ;
considerando che per l'insieme delle materie contenenti
rame i raffinatori comunitari continuano ad incontrare
difficoltà di approvvigionamento ; che queste difficoltà
derivano in particolare dall'attuale situazione di squilibrio
delle misure tariffarie e non tariffarie sul mercato mondiale
del rame ; che conviene quindi mantenere nel 1987 per le
esportazioni di ceneri e residui , nonché di cascami e
rottami, di rame il sistema di contingentamento vigente nel
1986 a norma del regolamento (CEE ) n . 3680 / 85 ;
considerando che conformemente all'articolo 45 dell'atto di
adesione , le esportazioni verso la Spagna dalla Comunità a
dieci devono essere provvisoriamente limitate per quanto
riguarda le ceneri e i residui , nonché i cascami e i rottami ,
di rame ;
0 ) GU n . L 324 del 27 . 12 . 1969 , pag . 25
( 2 ) GU n . L 211 del 20 . 7 . 1982 , pag . 1 .
( 3 ) GU n . L 124 dell'8 . 6 . 1970 , pag . 1 .
( 4 ) GU n . L 351 del 28 . 12 . 1985 , pag . 5 . ( s ) GU n . L 38 dell'8 . 2 . 1977 , pag . 20 .
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c) le quantità in tonnellate la cui esportazione autorizzata
o realizzata si effettua nel quadro di operazioni di
perfezionamento attivo o passivo ;
d ) i paesi terzi di destinazione .
La Commissione ne informa gli Stati membri .
nella fabbricazione dei suddetti non siano utilizzate
merci di cui agli articoli 9 e 10 del trattato ;
b ) quando le merci che non rispondono alle condizioni di
cui agli articoli 9 e 10 del trattato sono esportate a
seguito del loro magazzinaggio in depositi doganali
conformemente alla direttiva 69 / 74 /CEE del Consi
glio , del 4 marzo 1969 , relativa all'armonizzazione
delle disposizioni legislative , regolamentari ed ammini
strative riguardanti il regime dei depositi doganali ( 2 ),
oppure in zone franche conformemente alla direttiva
69 / 75 /CEE del Consiglio , del 4 marzo 1969 , relativa
all'armonizzazzione delle disposizioni legislative , rego
lamentari ed amministrative riguardanti il regime delle
zone franche ( 3 ).
Si applica l'articolo 1 , paragrafo 3 , lettere c) e d).
Articolo 2
Per il 1987 sono fissati i seguenti contingenti comunitari
all'esportazione :
(in tonnellate)
2 . Le esportazioni tempranee delle merci di cui all'arti
colo 2 sono imputate sulla quota dello Stato membro
esportatore .
Nondimeno , si può decidere di autorizzare la non imputa
zione ricorrendo al regime previsto dalla direttiva 76 /
119 /CEE del Consiglio , del 18 dicembre 1975 , relativa
all'armonizzazione delle disposizioni legislative , regola
mentari e amministrative riguardanti il regime del per
fezionamento passivo ( 4 ), secondo la procedura di cui
all'articolo 11 , paragrafi 2 e 3 , del regolamento (CEE)
n . 1023 / 70 .
Numero
della tariffa
doganale
comune
Designazione delle merci Quantità
ex 26.03
ex 74.01 D
Ceneri e residui di rame e di
leghe di rame
Cascami e rottami di rame e di
leghe di rame
28 000
33 200
Articolo 3
Per il 1987 , le esportazioni dalla Comunità a dieci verso la
Spagna sono limitate ai seguenti quantiativi :
(in tonnellate)
Numero
della tariffa
doganale
comune
Designazione delle merci Quantità
ex 26.03
ex 74.01 D
Ceneri e residui di rame e di
leghe di rame
Cascami e rottami di rame e di
leghe di rame
5 500
15 400
Articolo 6
Il titolo III del regolamento (CEE ) n . 223 / 77 si applica alla
circolazione dei prodotti di cui all'articolo 2 all'interno
della Comunità .
Articolo 4
I contingenti di cui all'articolo 2 sono ripartiti secondo il
fabbisogno stimato .
Articolo 7
Il Consiglio determina in tempo utile , e comunque prima
del 31 dicembre 1987 , le misure da adottare alla scadenza
del presente regolamento per l'esportazione dei prodotti di
cui agli articoli 1 , 2 e 3 .
Articolo 5
1 . Non sono imputate sulla quota dello Stato membro
esportatore le esportazioni di merci di cui all'articolo 2 :
a ) quando dette merci sono esportate tal quali o in quanto
prodotti di compensazione nell'ambito del regime di
perfezionamento attivo , sistema della sospensione, pre
visto dal regolamento (CEE ) n . 1999 / 85 0 ), purché
Articolo 8
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1987
e scade il 31 dicembre 1987 .
( 2 ) GU n . L 58 dell'8 . 3 . 1969 , pag. 7 .
( 3 ) GU n . L 58 dell' 8 . 3 . 1969 , pag. 11 .
( 4 ) GU n . L 24 del 30 . 1 . 1976 , pag . 58 .(») GU n . L 188 del 20 . 7 . 1985 , pag . 1 .
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Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 22 dicembre 1986 .
Per il Consiglio
Il Presidente
G. SHAW
Full & Egal Universal Law Academy