N. L 377 / 34 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 , 12 . 86
REGOLAMENTO (CEE) N. 4053 / 86 DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 1986
che stabilisce il regime applicabile agli scambi di formaggi tra la Comunità economica
europea e la Repubblica d'Austria
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica euro
pea, in particolare l'articolo 113 ,
vista la proposta della Commissione ,
considerando che l'accordo temporaneo di disciplina con
certata tra la Comunità economica europea e la Repubblica
d'Austria , riguardante gli scambi reciproci di formaggi ,
scade il 31 dicembre 1986 ;
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Il regime applicabile all'importazione nella Comunità dei
formaggi originari e in provenienza dall'Austria , quale
risulta dall'accordo temporaneo di disciplina concertata tra
la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria
per gli scambi reciproci di formaggi , firmato il 21 ottobre
1981 e modificato da ultimo dall'accordo in forma di
scambio di lettere del 20 marzo 1984 (*), è mantenuto a
titolo autonomo a decorrere dal 1° gennaio 1987 .
considerando che i negoziati avviati tra la Comunità econo
mica europea e la Repubblica d'Austria per la conclusione
di un nuovo accordo non sono ancora ultimati ; che , per
evitare soluzioni di continuità e per non interrompere gli
scambi reciproci di formaggi , è opportuno adattare a titolo
autonomo , sino all'entrata in vigore di un nuovo accordo e
comunque sino al 31 dicembre 1987 al più tardi , le misure
occorrenti per mantenere il regime applicabile all'importa
zione nella Comunità di formaggi originari e in prove
nienza dall'Austria ,
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee .
Esso è applicabile sino all'entrata in vigore di un nuovo
accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità
economica europea e la Repubblica d'Austria , e comunque
sino al 31 dicembre 1987 al più tardi .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 22 dicembre 1986 .
Per il Consiglio
Il Presidente
G. SHAW
(') GU n . L 72 del 15 . 3 . 1984 , pag . 29 .
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