31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 377 / 35
REGOLAMENTO (CEE) N. 4054 / 86 DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 1986
che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni
prodotti originari della Iugoslavia ( 1987)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica euro
pea , in particolare l'articolo 113 ,
vista la proposta della Commissione ,
considerando che un accordo di cooperazione tra la Comu
nità economica europea e la Repubblica socialista federa
tiva di Iugoslavia (*) e stato concluso il 24 gennaio 1983 ;
agli articoli 180 e 367 di detto atto ; che la misura tariffaria
in questione si applicherà quindi alla Comunità a Dieci ;
considerando che questo obiettivo può essere raggiunto
mediante ricorso ad un tipo di gestione basata sull'imputa
zione , su scala comunitaria , delle importazioni dei prodotti
in questione ai. massimali man mano che questi prodotti
vengono presentati in dogana accompagnati da dichiarazio
ni di immissione in libera pratica ; che questo tipo di
gestione deve prevedere la possibilità di ripristinare i dazi
delle tariffe doganali non appena detti massimali siano stati
raggiunti a livello comunitario ;
considerando che questo tipo di gestione richiede una
collaborazione stretta e particolarmente rapida tra gli Stati
membri e la Commissione, la quale deve , in particolare ,
poter seguire lo stato di imputazione nei confronti dei
massimali ed informarne gli Stati membri ; che tale còllabo
razione deve essere tanto più stretta in quanto è necessario
che la Commissione possa prendere le opportune missure
per ripristinare i dazi delle tariffe doganali quando uno di
detti massimali è raggiunto ;
considerando che per alcuni prodotti bisogna seguire l'evo
luzione delle importazioni ; che è quindi opportuno sotto
porre le importazioni di detti prodotti ad un sistema di
sorveglianza ,
considerando che l'articolo 1 del protocollo n . 1 allegato a
questo accordo prevede per i prodotti elencati che le
importazioni siano sottoposte a dei massimali annuali oltre
i quali i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi
terzi possono essere ripristinati ; che un protocollo addizio
nale per modificare detto protocollo n . 1 a seguito dell'ade
sione della Repubblica ellenica alla Comunità è stato
firmato il 1° aprile 1982 ; che , in attesa dell'entrata in
vigore del protocollo addizionale , la Comunità ha messo in
vigore le modifiche del regime commerciale in esso previste
mediante il regolamento (CEE ) n . 287 / 82 ( 2 ); che è stato
inoltre siglato un nuovo protocollo complementare all'ac
cordo di cooperazione tra la Comunità economica europea
e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia relativo
al commercio di prodotti tessili ( 3 ), in seguito denominato
« protocollo complementare » ; che , in attesa dell'entrata in
vigore di questo ultimo protocollo , conviene applicare dal
1° gennaio 1987 il regime stabilito nella decisione del
Consiglio , dell' I 1 dicembre 1986 , relativa all'applicazione,
a titolo provvisorio dell'accordo tra la Comunità economi
ca europea e la Repubblica socialista federativa di Iugosla
via sul commercio dei tessili ; che di conseguenza è necessa
rio stabilire i massimali che si debbono applicare per il
1987 ; che in questa situazione è necessario che le Commis
sione sia regolarmente informata dell'evoluzione delle
importazioni dei prodotti in questione ; che pertanto è
opportuno sottoporre l'importazione di detti prodotti ad un
sistema di sorveglianza ;
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
1 . Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987, le importazioni
nella Comunità a Dieci di alcuni prodotti originari della
Iugoslavia , elencati negli allegati I , II , III , e IV, sono
sottoposte a massimali ed a sorveglianza comunitaria .
La designazione dei prodotti di cui al primo comma , le
loro voci tariffarie e statistiche e i livelli dei massimali
o sottomassimali sono riportati negli allegati soprac
cita'ti . Nell'allegato II questi massimali sono indicati nella
colonna 5 , lettera b ).
2 . I massimali stabiliti per taluni prodotti dell'allegato II ,
che sono stati assoggettati ad un'operazione di perfeziona
mento passivo secondo la normativa comunitaria relativa al
perfezionamento passivo economico , sono indicati nella
colonna 5 , lettera a ).
considerando che , in mancanza di un protocollo previsto
dagli articoli 179 e 366 dell'atto di adesione della Spagna e
del Portogallo , la Comunità deve prendere le misure di cui
(') GU n . L 41 del 14 . 2 . 1983 , pag . 1 .
( 2 ) GU n . L 30 del 6 . 2 . 1982 , pag . 1 .
( 3 ) GU n . L 245 del 29 . 8 . 1986 , pag . 339 .
N. L 377 /36 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
certificato di circolazione delle merci da parte delle autorità
competenti iugoslave .
5 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro
il giorno 15 di ogni mese , gli estratti delle imputazioni
effettuate durante il mese precedente . A richiesta della
Commissione, essi comunicano tali estratti ogni dieci giorni
trasmettendoli entro cinque giorni liberi dalla fine di ogni
decade .
Articolo 2
Nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987 , le
importazioni di prodotti di cui all'allegato I , originari della
Iugoslavia , per i quali l'importo del massimale non è
specificato , sono sottoposte a sorveglianza comunitaria .
Gli Stati membri comunicano alla Commissione , entro il 15
di ogni mese , gli estratti delle importazioni di detti prodotti
effettuate nel mese precedente ; a questo scopo vengono
presi in considerazione soltanto i prodotti presentati in
dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in
libera pratica e corredati di un certificato di circolazione
delle merci conforme alle regole enunciate nel protocollo
n . 3 dell'accordo .
A richiesta della Commissione, essi comunicano gli estratti
delle importazioni ogni dieci giorni trasmettendoli entro
cinque giorni liberi dalla fine di ogni decade .
3 . Le imputazioni sui massimali o sottomassimali vengono
effettuate man mano che questi prodotti sono presentati in
dogana accompagnati da dichiarazioni d'immissione in
libera pratica e corredati di un certificato di circolazione
delle merci conforme alle regole enunciate nel protocollo
n . 3 dell'accordo .
Per quanto riguarda i massimali stabiliti per le categorie 5 ,
6 , 7 , 8 , 15 e 16 della colonna 5 , lettera a ) dell'allegato II , le
reimportazioni dei prodotti che sono stati assoggettati ad
un'operazione di perfezionamento passivo secondo la nor
mativa comunitaria relativa al perfezionamento passivo
economico possono essere imputati sui rispettivi massimali
solo a condizione che nel certificato di circolazione delle
merci rilasciato dalle autorità competenti iugoslave si faccia
riferimento all'autorizzazione preventiva prevista dalla nor
mativa comunitaria relativa al perfezionamento econo
mico .
Una merce può essere imputata sul massimale o sottomas
simale soltanto se il certificato di circolazione delle merci
viene presentato prima della data in cui è ripristinata la
riscossione dei dazi doganali .
Il grado di utilizzazione dei massimali o sottomassimali è
constatato , a livello della Comunità , sulla base delle impor
tazioni imputate alle condizioni stabilite nel primo , secon
do e terzo comma .
Gli Stati membri informano periodicamente la Commis
sione in merito alle importazioni effettuate secondo le
modalità sopra stabilite ; dette informazioni sono fornite
conformemente al paragrafo 5 .
4 . Non appena i massimali o sottomassimali sono rag
giunti , la Commissione può ripristinare , mediante regola
mento e sino alle fine dell'anno civile , la riscossione dei dazi
doganali effettivamente applicabili ai paesi terzi .
Tuttavia , nel caso del ripristino dei dazi doganali , le
importazioni dei prodotti riportati nell'allegato V aventi
acquisito l'origine della zona franca istituita dagli accordi
firmati ad Osimo , a norma del protocollo n . 2 allegato
all'accordo , continuano a beneficiare dell'esenzione dei dazi
doganali , sempreché questa origine sia attestata dal
Articolo 3
Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettàmen
te affinché sia osservato il presente regolamento .
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il 1 ° gennaio -
1987 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 22 dicembre 1986 .
Per il Consiglio
Il Presidente
G. SHAW
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 377 / 37
ALLEGATO 1
Numero
d'ordine
Numero
della tariffa
doganale
comune
Designazione delle merci Codice Nimexe
Importo del
massimale
(tonnellate )
1 2 3 4 5
31.02 Concimi minerali o chimici azotati :
01.0010I B. Urea con tenore di azoto superiore al 45 % in peso delprodotto anidro allo stato secco 31.02-15 2 806
01.0020I C. altri 31.02-20 , 30 , 40 , 50 ,60 , 70 , 80 , 90 24 630
01.0030 31.05
39.03
Altri concimi ; prodotti di questo capitolo presentati sia in
tavolette , pastiglie e altre forme simili , sia in recipienti o
involucri di un peso lordo massimo di 10 kg
Cellulosa rigenerata ; nitrati , acetati ed altri esteri della cellulo
sa , eteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa ,
plastificati o non (celloidina e collodi , celluloide , ecc .); fibra
vulcanizzata :
B. altri :
31.05-tutti i numeri 40 840
01.0040I I. Cellulosa rigenerata 39.03-07 , 08 , 12 , 14 ,15 , 17 1 382
01.0050
40.11
II . Nitrati di cellulosa
Gomme piene o semipiene , copertute , battistrada amovibili per
coperture , camere d'aria e protettori ( flaps ), di gomma vulca
nizzata , non indurita , per ruote di ogni specie :
B. altri :
II . non nominati :
39.03-21 , 23 , 25 , 27 ,
29
750
01.0060 — dei tipi utilizzati per velocipedi con o senza motore
ausiliario , per motocicli e moto « scooters », protet
tori ( flaps ) (presentati isolatamente): tubo
lari
40.11-21 , 23 , 40 , 45 ,
52 , 53
2 681
01.0070 — altri 40.11-25 , 27 , 29 , 55 ,
57 , 62 , 63 , 80
3 765
01.0080 ex 42.03 Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli ,
artificiali o ricostituiti , esclusi i guanti di protezione per
qualunque mestiere
42.03-10 , 25 , 27 , 28 ,
51 , 59
334
01.0090 44.15 Legno impiallacciato e legno compensato , anche commisti con
altre materie , legno intarsiato o incrostato
44.15-tutti i numeri 120 607 m3
01.0100 44.18 Legno detto « artificiale » o « ricostituito » , formato con trucio
li , segatura , farina di legno o altri avanzi legnosi , agglomerati
con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici , in
pannelli , lastre , blocchi e simili
44.18-tutti i numeri 29 512
01.0110 64.01
64.02
Calzature con suole esterne e tomaia di gomma o di materia
plastica artificiale
Calzature con suole esterne di cuoio naturale , artificiale o
ricostituito : calzature (non comprese nella voce n. 64.01 ) con
suole esterne di gomma o di materia plastica artificiale :
64.01-tutti i numeri 454
N. L 377 / 38 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
Numero
d'ordine
Numero
della tariffa
doganale
comune
Designazione delle merci Codice Nimexe
Importo del
massimale
( tonnellate )
1 2 3 4 5
64.02 A. Calzature con tomaia di cuoio naturale 537
(segue)
64.02-21 , 29 , 32 , 34 ,
35,38,40,41 ,
43 , 45 , 47 , 49 ,
50 , 52 , 54 , 56 ,
58 , 59
64.02-60 , 61 , 69 , 99
01.0120
01.0130
01.0140
B. altre 181
70.05 70.05-tutti i numeri 5 364Vetro tirato o soffiato detto « vetro per vetrate », non lavorato
( anche placcato durante la fabbricazione), in lastre di forma
quadrata o rettangolare
70.14 Vetrerie per illuminazione , per segnalazione e per ottica
comune :
A. Oggetti per completare gli apparecchi di illuminazione
elettrica :
II . altri (diffusori , plafoniere , vasche , coppe , coppelle ,
paralumi , globi , tulipani , ecc .)
01.0150 70.14-19 2 021
73.18 Tubi (compresi i loro sbozzi ) di ferrò o di acciaio , esclusi gli
oggetti della voce n . 73.19 :
B. altri 73.18-tutti ì numeri ,
escluso il
73.18-02
74.04 Lamiere , lastre , fogli e nastri di rame , di spessore superiore a
0,15 mm
74 . 04-tutti numeri
01.0160
01.0170
01.0180
01.0190
01.0200
01 .0210
74.07 Tubi (compresi i loro sbozzi ) e barre forate , di rame 74.07-tutti ì numeri
10 722
807
2 239
1 345
2 948
2 551
76.02 Barre , profilati e fili di sezione piena , di alluminio 76.02-tutti ì numeri
76.03 76.03-tutti ì numeriLamiere , lastre , fogli e nastri , di alluminio ; di spessore supe
riore a 0,20 mm
79.03 79.03-tutti ì numeriLamiere , fogli e nastri , di qualsiasi spessore , di zinco ; polvere e
pagliette di zinco
85.01 Macchine generatrici ; motori ; convertitori rotanti o statici
( raddrizzatori , ecc .); trasformatori ; bobine di reattanza e
bobine di autoinduzione :
B. altre macchine ed apparecchi :
I. Macchine generatrici , motori ( anche con riduttori ,
variatori o moltiplicatori di velocità ), convertitori
rotanti
01.0220 4 06585.01-08 , 09 , 10 , 11 ,
12 , 13 , 14 , 15 ,
17 , 18 , 21 , 23 ,
24 , 25 , 26 , 28 ,
31 , 33 , 34 , 36 ,
38,39,41,42 ,
44 , 46 , 47 , 49 ,
52 , 54 , 55 , 56 ,
57 , 58
85,01-89 , 90 , 93 , 9501.0230 C. Parti e pezzi staccati 1 620
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 377/ 39
Numero
d'ordine
Numero
della tariffa
doganale
comune
Designazione delle merci Codice Nimexe
Importo del
massimale
( tonnellate )
1 2 3 4 5
85.23 Fili , trecce , cavi (compresi i cavi coassiali), nastri , barre e
simili , isolati per l'elettricità ( anche laccati o ossidati anodica
mente ), muniti o non di pezzi di congiunzione :
01.0240 B. altri 85.23-tutti i numeri ,
escluso
85.23-01
2 173
01.0250 85.25 Isolatori di qualsiasi materia 85.25-tutti i numeri 363
01.0260 87.10
' 87.14
Velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo e simili ) senza
motore
Altri veicoli non automobili e rimorchi per qualsiasi veicolo ;
loro parti e pezzi staccati :
B. Rimorchi e semirimorchi :
87.10-tutti i numeri massimale
sospeso
01.0270
94.01
II . altri
Mobili per sedersi , anche trasformabili in letti (esclusi quelli
della voce n. 94.02 ) e loro parti :
B. altri :
87.14-33 , 37 , 39 , 43 ,
49
2 058
01.0280
94.03
ex II . non nominati , esclusi i mobili per sedersi apposita
mente costruiti per autoveicoli
Altri mobili e loro parti :
94.01-25 , 31 , 39 , 41 ,
45 , 49 , 60 , 70 ,
91 , 93 , 99
6 703
01.0290 B. altri 94.03-tutti i numeri ,
esclusi
94.03-11 , 15 , 19
5 897
01.0450 28.20 Ossido e idrossido di alluminio (allumina); i corindoni arti
ficiali :
B. Corindoni artificiali 28.20-30 —
01.0530 39.02 Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene ,
polietileni tetraalogenati , poliisobutilene , polistirolo , cloruro
di polivinile , acetato di polivinile , cloroacetato di polivinile ed
altri derivati polivinilici , derivati poliacrilici e polimetacrilici ,
resine cumaronindeniche , ecc .):
C. altri :
I. Polietilene 39.02-03 , 04 , 05 , 06 ,
07 , 09 , 11 , 12 ,
13
—
01.0550 VII . Cloruro di polivinile 39.02-41 , 43 , 45 , 46 ,
47 , 51,52 , 53 ,
54,57, 59,61 ,
66
N. L 377 /40 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
Numero
d'ordine
Numero
della tariffa
doganale
comune
Designazione delle merci Codice Nimexe
Importo del
massimale
(tonnellate)
1 2 3 4 5
01.0590 44.11 Pannelli di Tl'—e di legno o di altre materie vegetali , anche
agglomerate con i esine naturali o artificiali o con altri leganti
organici
44.11-tutti i numeri —
01.0645 69.02 Mattoni , lastre , piastrelle e altri pezzi simili di costruzione ,
refrattari
69.02-tutti i numeri —
01.0690 73.20 Accessori per tubi , di ghisa , ferro-acciaio ( raccordi , gomiti ,
giunti , manicotti , flange, ecc.)
73.20-tutti i numeri —
01.0740 76.06 Tubi (compresi i loro sbozzi ) e barre forate , di alluminio :
B. altri 76.06-tutti i numeri
escluso
76.06-01
01.0770 79.02 Barre , profilati e fili di sezione piena , di zinco 79.02-tutti i numeri
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 377 / 41
ALLEGATO II
Numero
d'ordine
( categoria )
Numero
della tariffa
doganale
comune
Designazione delle merci Codice Nimexe
Volume del massi
male
a ) per i prodotti di
cui all'articolo 1 ,
paragrafo 2
b ) di cui per pro
dotti non con
templati dall'ar
ticolo 1 , para
grafo 1
1 2 3 4 5
02.0010
( 1 )
55.05 Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto 55.05-tutti i numeri b ) 4 950 t
02.0020
( 2 )
55.09 Altri tessuti di cotone : 55.09-tutti i numeri b) 6 090 t
02.0025
(2 A)
di cui non greggi né imbianchiti , al massimo 55.09-06 , 07 , 08 , 09 ,
51 , 52 , 53 , 54 ,
55 , 56 , 57 , 59 ,
61 , 63 , 64 , 65 ,
66 , 67,70,71 ,
73 , 83 , 84 , 85 ,
87 , 88 , 89 , 90 ,
91 , 92 , 93 , 98 ,
99
b) 1 364 t
02.0030
(3 )
56.07 Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco :
A. di fibre tessili sintetiche 56.07-01 , 04 , 05 , 07 ,
08 , 10 , 12 , 15 ,
19 , 20 , 22 , 25 ,
29 , 30 , 31 , 35 ,
38 , 39 , 40 , 41 ,
43 , 45 , 46 , 47 ,
49
massimale
sospeso
a ) 02.0050
b ) 02.0055
( 5 )
60.05 Indumenti esterni , accessori di abbigliamento ed altri manu
fatti , a maglia non elastica né gommata :
A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento :
I. Maglioni e pullovers , contenenti almeno 50 % , in peso ,
di lana e pesanti , per pezzo , 600 g o più ; indumenti da
« cowboy » ed altri simili indumenti per il travestimento
ed il divertimento , di misura commerciale inferiore a
158 :
a ) Maglioni e pullovers , contenenti almeno 50 % , in
peso , di lana e pesanti , per pezzo , 600 g o più
II . altri :
b ) altri :
4 . altri indumenti esterni :
bb ) Maglie , pullovers (con o senza maniche),
twinsets , giubbetti e giacche [escluse quelle
della sottovoce 60.05 A ii b ) 4 hh )]
60.05-01
N. L 377 /42 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
Numero
d'ordine
(categoria )
Numero
della tariffa
doganale
comune
Designazione delle merci Codice Nimexe
Volume del massi
male
a ) per i prodotti di
cui all'articolo 1 ,
paragrafo 2
b ) di cui per pro
dotti non con
templati dall'ar
ticolo 1 , para
grafo 1
1 2 3 4 5
a ) 02.0050
b ) 02.0055
60.05
(segue)
( 5 )
(segue)
60.05-29
60.05-30
50.05-32
60.05-33
60.05-34
a ) 3 148 000
pezzi
b ) 1 155 000
A. II . b ) 4 . bb ) 11 . per uomo e per ragazzo :
aaa ) di lana
bbb ) di peli fini
ccc) di fibre tessili sintetiche
ddd) di fibre tessili artificiali
eee ) di cotone
22 . per donna , per ragazza e per bam
bini :
bbb ) di lana
ccc) di peli fini
ddd ) di fibre tessili sintetiche
eee) di fibre tessili artificiali
fff) di cotone
ijij ) Giacche a vento e giubbotti con o senza
cappuccio e simili :
11 . di lana o di peli fini , di cotone , di
fibre tessili sintetiche o artificiali
pezzi60.05-39
60.05-40
60.05-41
60.05-42
60.05-43
60.05-80
61.01a ) 02.0060
b ) 02.0065
( 6 )
Indumenti esterni per uomo e per ragazzo :
B. altri :
V. altri :
d ) Calzonicini e « shorts »
1 . di lana o di peli fini
2 . di fibre tessili sintetiche o artificiali
3 . di cotone
e) Pantaloni :
1 . di lana o di peli fini
2 . di fibre tessili sintetiche o artificiali
3 . di cotone
61.01-62
61.01-64
61.01-66
61.01-72
61.01-74
61.01-76
a ) 9 918 000
pezzi
b ) 540 000
pezzi
61.02 Indumenti esterni per donna , per ragazza e per bambini :
B. altri :
II . altri :
e ) altri :
6 . Pantaloni :
aa ) di lana o di peli fini
bb ) di fibre tessili sintetiche o artificiali
cc) di cotone
61.02-66
61.02-68
61.02-72
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 377/43
Numero
d'ordine
( categoria )
Numero
della tariffa
doganale
comune
Designazione delle merci Codice Nimexe
Volume del massi
male
a ) per i prodotti di
cui all'articolo 1 ,
paragrafo 2
b ) di cui per pro
dotti non con
templati dall'ar
ticolo 1 , para
grafo 1
1 2 3 4 5
a ) 02.0070
b ) 02.0075
( 7 )
60.05
61.02
Indumenti esterni , accessori di abbligliamento ed altri manufat
ti , a maglia non elastica né gommata :
A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento :
II . altri :
b ) altri :
4 . altri indumenti esterni :
aa ) Camicette , camicette-bluse e bluse , per
donna , per ragazza e per bambini :
22 . di lana o di peli fini
33 . di fibre tessili sintetiche
44 . di fibre tessili artificiali
55 . di cotone
Indumenti esterni per donna , per ragazza e per bambini :
B. altri :
II . altri :
e ) altri :
7 . Camicette , camicette-bluse e bluse :
bb ) di fibre tessili sintetiche o artificiali
cc) di cotone
ee ) di altre materie tessili
60.05-22
60.05-23
60.05-24
60.05-25
61.02-78
61.02-82
61.02-84
a ) 5 471 000
pezzi
b ) 300 000
pezzi
a ) 02.0080
b ) 02.0085
( 8 )
61.03 Sottovesti ( biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo ,
compresi i colli , colletti , sparati e polsini :
A. Camicie e camicette
61.03-11 , 15 , 18
a) 14 410 000
pezzi
b ) 1 680 000
pezzi
02.0090
( 9 )
55.08
62.02
Tessuti di cotone ricci del tipo spugna
Biancheria da letto , da tavola , da toletta , da servizio o da
cucina ; tende , tendine ed altri manufatti per l'arredamento :
B. altri :
III . Biancheria da toletta , da servizio e da cucina :
a ) di cotone :
1 . riccio di tipo spugna
55.08-tutti i numeri
62.02-71
► 492 t
a ) 02.0150
b ) 02.0155
( 15 )
61.02 Indumenti esterni per donna , per ragazza e per bambini :
B. altri :
I. Indumenti di tessuti delle voci nn . 59.08 , 59.11 e
59.12
a ) Soprabiti 61.02-05
N. L 377 /44 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
Numero
d'ordine
(categoria )
Numero
della tariffa
doganale
comune
Designazione delle merci Codice Nimexe
Volume del massi
male
a ) per i prodotti di
cui all'articolo 1 ,
paragrafo 2
b ) di cui per pro
dotti non con
templati dall'ar
ticolo 1 , para
grafo 1
1 2 3 4 5
a ) 02.0150
b ) 02.0155
( 15 )
(segue)
61.02
(segue)
B. II . altri :
e ) altri :
1 . Giacche :
aa ) di lana o di peli fini
bb ) di fibre tessili sintetiche o artificiali
cc ) di cotone
2 . Cappotti , soprabiti , mantelli e simili :
aa ) di lana o di peli fini
bb ) di fibre tessili sintetiche o artificiali
cc) di cotone
61.02-31
61.02-32
61.02-33
61.02-35
61.02-36 , 37
61.02-39 , 40
a ) 5 140 000
pezzi
b ) 390 000
pezzi
a ) 02.0160
b ) 02.0165
( 16 )
61.01 Indumenti esterni per uomo e per ragazzo :
B. altri :
V. altri :
c ) Vestiti , completi e insiemi , per uomo e per ragazzo ,
esclusi quelli da sci :
1 . di lana o di peli fini
2 . di fibre tessili sintetiche o artificiali
3 . di cotone
61.01-51
61.01-54
61.01-57
a ) 2 990 000
„ pezzi
b ) 324 000
pezzi
02.0670
( 67 )
60.05
60.06
Indumenti esterni , accessori di abbigliamento ed altri manu
fatti , a maglia non elastica né gommata :
A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento :
II . altri :
b ) altri :
5 . Accessori di abbigliamento :
bb ) altri :
11 . di lana o di peli fini
22 . di fibre tessili sintetiche
33 . di altre materie tessili
B. altri
Stoffe in pezza ed altri manufatti ( comprese le ginocchiere e le
calze per varici ), a maglia elastica o a maglia gommata :
B. altri :
II . Calze per varici
III . altri
60.05-92
60.05-93
60.05-94
60.05-95 , 96 , 97 , 98 ,
99
60.06-92
60.06-96 , 98
► 420 t
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 377/ 45
ALLEGATO 111
Numero
d'ordine
Numero
della tariffa
doganale
comune
Designazione delle merci Codice Nimexe
Importo del
massimale
( tonnellate)
1 2 3 4 5
27.10 Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli
greggi ) ; preparazioni non nominate né comprese altrove conte
nenti , in peso , una quantità di oli di petrolio o di minerali
bituminosi superiore od uguale al 70 % e delle quali detti oli
costituiscono la componente base :
A. Oli leggeri :
III . destinati ad altri
B. Oli medi :
III . destinati ad altri usi
C. Oli pesanti :
I. Oli da gas :
c ) destinati ad altri usi
II . Oli combustibili :
c ) destinati ad altri usi
III . Oli lubrificanti ed altri
c ) destinati a essere miscelati conformemente alle con
dizioni della nota complementare 7 di questo capi
tolo ( a )
d ) destinati ad altri usi
27.10-15 , 17 , 21 , 25 ,
29
27.10-34 , 38 , 39
27.10-59
27.10-69
27.10-75
27.10-79
30.0010 «
27.11
27.12
27.13
27.14
Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi :
A. Propano di purezza uguale o superiore a 99 %
I. destinato ad esser utilizzato come carburante o come
combustibile
B. altri :
I. Propani e butani commerciali :
c ) destinati ad altri usi
Vaselina :
A. greggia :
III . destinata ad altri usi
B. altra
Paraffina , cere di petrolio o di minerali bituminosi , ozocerite ,
cera di lignite , cera di torba , residui paraffinosi (gatsch , slack
wax , ecc.), anche colorati :
B. altri :
I. greggi :
c ) destinati ad altri usi
II . non nominati
Bitume di petrolio , coke di petrolio e altri residui degli oli di
petrolio o di minerali bituminosi :
C. altri :
II . non nominati
27.11-03
27.11-19
27.12-19
27.12-90
27.13-89
27.13-90
27.14-99
" 547 645
( a ) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti .
N. L 377 /46 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
ALLEGATO IV
Numero
d'ordine
Numero
della tariffa
doganale
comune
Designazione delle merci Codice Nimexe
Importo del
massimale
( tonnellate )
1 2 3 4 5
28.05 Metalli alcalini e alcalino-terrosi , metalli delle terre rare , ittrio
e scandio , anche miscelati o in lega fra loro ; mercurio :
D. Mercurio :
04.0010
73.02
I. presentato in bombole di contenuto netto di 34,5 kg
(peso standardizzato) ed il cui valore fob , per bombola ,
non ecceda 224 ECU
Ferro-leghe :
A. Ferro-manganese :
28.05-71 massimale
sospeso
04.0020 II . altro 73.02-19 massimale
sospeso
04.0030 C. Ferro-silicio 73.02-30 5 792
04.0040 D. Ferro-silico-manganese
E. Ferro-cromo e ferro-silico-cromo :
73.02-40 891
04.0050\ I. Ferro-cromo : 73.02-52 , 53 , 54 1 369
04.0055
76.01
— di cui ferro-cromo contenente , in peso , lo 0,10 % o
meno di carbonio e oltre il 30 % sino al 90 %
incluso di cromo ( ferro-cromo superraffinato) al
massimo
Alluminio greggio ; cascami e rottami di alluminio :
ex 73.02-52 683
04.0070
78.01
A. Alluminio greggio
Piombo greggio ( anche argentifero ), cascami e rottami di
piombo :
A. Piombo greggio :
76.01-11 , 21 , 29 2 381
04.0080
79.01
II . altro
Zinco greggio ; cascami e rottami di zinco :
78.01-12 , 13,15 , 19 1 418
04.0090 A. Zinco greggio 79.01-11 , 15 1 806
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 377 / 47
ALLEGATO V
Numero della
tariffa doganale
comune
Designazione delle merci
44.15 Legno impiallacciato e legno compensato , anche commisti con altre materie ; legno
intarsiato o incrostato
44.18 Legno detto « artificiale » o « ricostituito », formato con truciolo , segature , farina di legno
o altri avanzi legnosi , agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti
organici , in pannelli , lastre , blocchi e simili
85.01 Macchine generatrici ; motori ; convertitori rotanti o statici (raddrizzatori , ecc.), trasfor
matori ; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione ;
B. altre macchine ed apparecchi :
I. Macchine generatrici motori ( anche con riduttori , variatori o moltiplicatori di
velocità ), convertitori rotanti
C. Parti e pezzi staccati
85.25 Isolatori di qualsiasi materia
Full & Egal Universal Law Academy