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Regolamento (CEE) n. 4062/86 del Consiglio del 22 dicembre 1986 che modifica il regolamento (CEE) n° 866/84 relativo all' adozione di misure particolari concernenti l' esclusione per i prodotti lattiero-caseari del regime del traffico di perfezionamento attivo e delle manipolazioni usuali
Gazzetta ufficiale n. L 371 del 31/12/1986 pag. 0006
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REGOLAMENTO (CEE) N. 4062/86 DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 1986
che modifica il regolamento (CEE) no 866/84 relativo all'adozione di misure particolari concernenti l'esclusione per i prodotti lattiero-caseari del regime del traffico di perfezionamento attivo e delle manipolazioni usuali
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1335/86 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, e l'articolo 18, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
considerando che il regolamento (CEE) n. 866/84 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2317/86 (4), esclude i prodotti lattiero-caseari dal regime del perfezionamento attivo per un periodo di cinque anni che scade alla fine della campagna lattiera 1988/1989;
considerando che, per permettere i necessari adeguamenti, si è tuttavia mantenuto fino al 31 dicembre 1986 il beneficio del regime del perfezionamento attivo per il siero di latte destinato alla fabbricazione di taluni prodotti di compensazione; che il periodo previsto si rivela essere troppo breve; che pertanto è opportuno prorogare detto periodo fino alla fine della campagna lattiera 1986/1987,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 866/84 i termini « fino al 31 dicembre 1986 » sono sostituiti dai termini « fino alla fine della campagna lattiera 1986/1987 ».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. SHAW
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 19.
(3) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 27.
(4) GU n. L 202 del 25. 7. 1986, pag. 5.
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