Avis juridique important
Regolamento (CEE) n. 4088/86 della Commissione del 22 dicembre 1986 che proroga il controllo comunitario delle importazioni di taluni prodotti originari del Giappone
Gazzetta ufficiale n. L 371 del 31/12/1986 pag. 0060
*****
REGOLAMENTO (CEE) N. 4088/86 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 1986
che proroga il controllo comunitario delle importazioni di taluni prodotti originari del Giappone
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1243/86 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,
previa consultazione nell'ambito del comitato previsto dal suddetto regolamento,
considerando che il regolamento (CEE) n. 653/83 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 130/86 (4), ha istituito, sino al 31 dicembre 1986, un controllo comunitario a posteriori delle importazioni di taluni prodotti originari del Giappone;
considerando che è stato convenuto che, in caso di difficoltà, potrebbero intervenire delle consultazioni bilaterali relative alle esportazioni del Giappone di taluni prodotti sensibili; che per disporre delle informazioni necessarie per procedere a tali consultazioni è necessario continuare a mantenere per l'anno 1987 una sorveglianza a posteriori delle importazioni dei prodotti ripresi in allegato, originari del Giappone;
considerando che le ragioni che sono alla base del regolamento (CEE) n. 653/83 restano valide per l'essenziale e che è pertanto opportuno prorogare il regime di controllo previsto per i prodotti che figurano nell'allegato di detto regolamento;
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 653/83, la data del « 31 dicembre 1983 » è sostituita dal « 31 dicembre 1987 ».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 10 gennaio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1986.
Per la Commissione
Willy DE CLERCQ
Membro della Commissione
(1) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.
(2) GU n. L 113 del 30. 4. 1986, pag. 1.
(3) GU n. L 77 del 23. 3. 1983, pag. 8.
(4) GU n. L 18 del 24. 1. 1986, pag. 21.
Top