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Regolamento (CEE) n. 4089/86 della Commissione del 22 dicembre 1986 che estende la durata di validità del controllo retrospettivo sulle importazioni di calzature nella Comunità
Gazzetta ufficiale n. L 371 del 31/12/1986 pag. 0061
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REGOLAMENTO (CEE) N. 4089/86 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 1986
che estende la durata di validità del controllo retrospettivo sulle importazioni di calzature nella Comunità
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune per le importazioni (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1243/86 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,
visti i regolamenti (CEE) n. 1765/82 del Consiglio relativo al regime comune applicabile per le importazioni da paesi a commercio di Stato (3) e (CEE) n. 1766/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativo al regime comune applicabile per le importazioni dalla Repubblica popolare cinese (4), rispettivamente l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 10, paragrafo 4,
previe consultazioni nell'ambito dei comitati previsti dall'articolo 5 dei suddetti regolamenti,
considerando che, con decisione 78/560/CEE (5), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2854/79 (6), la Commissione ha istituito un controllo retrospettivo sulle importazioni di calzature nella Comunità;
considerando che, con regolamento (CEE) n. 104/86 della Commissione (7), la durata di validità di tale decisione è stata estesa sino al 31 dicembre 1986;
considerando che persistono le ragioni che hanno condotto la Commissione a prendere detti provvedimenti, cioè la notevole pressione esercitata dalle importazioni nella Comunità di calzature e il rischio di un grave pregiudizio ai produttori comunitari di prodotti similari o direttamente concorrenti;
considerando che è pertanto necessario prorogare il controllo retrospettivo,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La durata di validità della decisione 78/560/CEE è estesa sino al 31 dicembre 1987.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicabzione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1986.
Per la Commissione
Willy DE CLERCQ
Membro della Commissione
(1) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.
(2) GU n. L 113 del 30. 4. 1986, pag. 1.
(3) GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 1.
(4) GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 21.
(5) GU n. L 188 dell'11. 7. 1978, pag. 28.
(6) GU n. L 323 del 19. 12. 1979, pag. 6.
(7) GU n. L 16 del 22. 1. 1986, pag. 5.
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