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Regolamento (CEE) n. 4101/86 della Commissione del 23 dicembre 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 3321/82 e stabilisce le dimensioni delle sardine e delle acciughe cui si applica il regime del premio di riporto
Gazzetta ufficiale n. L 379 del 31/12/1986 pag. 0011
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REGOLAMENTO (CEE) N. 4101/86 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 1986
che modifica il regolamento (CEE) n. 3321/82 e stabilisce le dimensioni delle sardine e delle acciughe cui si applica il regime del premio di riporto
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2315/86 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,
considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 2203/82 del Consiglio, del 28 luglio 1982, che fissa le regole generali relative alla concessione di un premio di riporto per taluni prodotti della pesca (3), modificato dall'atto di adesione, allo scadere del regime speciale previsto dall'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3796/81, le sardine e le acciughe mediterranee potranno beneficiare del regime del premio di riporto;
considerando che nell'ambito dell'adesione della Spagna e del Portogallo il regime del premio di riporto è stato estesso alle sardine e alle acciughe dell'Atlantico;
considerando che è pertanto opportuno stabilire le dimensioni di tali prodotti modificando il regolamento (CEE) n. 3321/82 della Commissione, del 9 dicembre 1982, che fissa le modalità di applicazione relative alla concessione di un premio di riporto per taluni prodotti della pesca (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 3587/85 (5);
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CEE) n. 3321/82 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1986.
Per la Commissione
António CARDOSO E CUNHA
Membro della Commissione
(1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.
(2) GU n. L 202 del 25. 7. 1986, pag. 1.
(3) GU n. L 235 del 10. 8. 1982, pag. 4.
(4) GU n. L 351 dell'11. 12. 1982, pag. 20.
(5) GU n. L 343 del 20. 12. 1985, pag. 16.
ALLEGATO
« ALLEGATO I
1.2 // // // Designazione delle merci // Dimensioni (1) // // // Sebasti (Sebastes spp.) // 2, 3 // Merluzzi bianchi (Gadus morhua) // 3, 4, 5 // Merluzzi carbonari (Pollachius virens) // 3, 4 // Eglefini (Melanogrammus aeglefinus) // 2, 3, 4 // Merlani (Merlangus merlangus) // 2, 3, 4 // Rombi gialli (Lepidorhombus spp.) // 1, 2 // Pesci castagna (Brama spp.) // 1, 2 // Rane pescatrici (Lophius spp.) // 2, 3, 4, 5 // Gamberetti grigi (Crangon-crangon) // 1 // Sardine (Sardina pilchardus) // 1, 2, 3, 4 // Acciughe (Engraulis spp.) // 1, 2, 3, 4 // //
(1) Le dimensioni dei prodotti interessati sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3796/81 ».
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