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Regolamento (CEE) n. 4103/86 della Commissione del 23 dicembre 1986 che fissa l' importo del premio di magazzinaggio per taluni prodotti della pesca per la campagna di pesca 1987
Gazzetta ufficiale n. L 379 del 31/12/1986 pag. 0015
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REGOLAMENTO (CEE) N. 4103/86 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 1986
che fissa l'importo del premio di magazzinaggio per taluni prodotti della pesca per la campagna di pesca 1987
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), modificato dall'atto di adesione, in particolare l'articolo 14 bis,
considerando che, a norma dell'articolo 14 bis, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3796/81, l'importo del premio di magazzinaggio non può superare l'importo delle spese tecniche e finanziarie relative alle operazioni indispensabili per la stabilizzazione e il magazzinaggio dei prodotti in oggetto;
considerando che l'importo del premio dovrebbe incentivare le organizzazioni di produttori ad applicare il regime di aiuto al magazzinaggio, in particolare per quanto riguarda il relativo prezzo di vendita, al fine di stabilizzare il mercato di tali prodotti;
considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 314/86 della Commissione (2), l'importo del premio è fissato sulla base delle spese tecniche e finanziarie relative alle operazioni in oggetto, constatate nella Comunità nel corso della campagna di pesca precedente, senza tener conto delle spese più elevate;
considerando che, sulla base dei dati relativi alle spese tecniche e finanziarie inerenti alle operazioni di cui trattasi, constatate nella Comunità, è opportuno fissare, per la campagna di pesca 1987, l'importo del premio come indicato in allegato;
considerando che le misure previste del presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la campagna 1987, l'importo del premio di magazzinaggio per gli scampi e i granchi è fissato come indicato in allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1986.
Per la Commissione
António CARDOSO E CUNHA
Membro della Commissione
(1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.
(2) GU n. L 39 del 14. 2. 1986, pag. 8.
ALLEGATO
Importo del premio di magazzinaggio
1.2.3,4 // // // // Operazioni di stabilizzazione e di magazzinaggio di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 314/86 // Prodotti elencati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 314/86 // Importo del premio per i prodotti elencati nella colonna 2 (ECU/t) // // // // 1 // 2 // 3 1.2.3.4 // // // // // // // 1o mese // per mese supplementare (1) // // // // // I. Congelamento e magazzinaggio // Scampi // 200 // 20 // // Code di scampi // 120 // 30 // // // // // II. Decapitazione, congelamento e magazzinaggio // Scampi // 55 // 30 // // // // // III. Cottura, congelamento e magazzinaggio // Scampi Granchi // 210 80 // 20 15 // // // // // IV. Conservazione in vivaio o in gabbia // Granchi // 70 // // // // //
(1) L'importo si riferisce ai pesi netti dei prodotti magazzinati di cui all'articolo 11, paragrafo 1, comma B del regolamento (CEE) n. 314/86.
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