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Regolamento (CEE) n. 4104/86 della Commissione del 23 dicembre 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 3611/84 che fissa coefficienti di adeguamento per i calamari congelati
Gazzetta ufficiale n. L 379 del 31/12/1986 pag. 0017 - 0018
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 2 pag. 0151
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 2 pag. 0151
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REGOLAMENTO (CEE) N. 4104/86 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 1986
che modifica il regolamento (CEE) n. 3611/84 che fissa coefficienti di adeguamento per i calamari congelati
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2315/86 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, e l'articolo 21, paragrafo 6,
considerando che il regolamento (CEE) n. 3611/84 della Commissione (3) ha fissato coefficienti di adeguamento per i calamari congelati; che, per i calamari Loligo spp. della sottovoce 03.03 B IV a) 1 aa) della tariffa doganale comune, i detti coefficienti sono stati fissati in base alle specie Loligo vulgaris, nella presentazione commerciale non pulito, scelta come prodotto di base per la determinazione del prezzo di orientamento, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3796/81, e al quale è stato attribuito il coefficiente 1,0;
considerando che con il regolamento (CEE) n. 3931/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, che fissa i prezzi di orientamento dei prodotti della pesca elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3796/81 per la campagna 1987 (4), il prodotto di base per la determinazione del prezzo di orientamento dei prodotti considerati è stato modificato; che è opportuno adattare in conseguenza l'allegato del regolamento (CEE) n. 3611/84;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il testo della parte a) dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3611/84 della Commissione, relativo ai coefficienti di adeguamento applicabili alle diverse specie e presentazioni di calamari Loligo supp. della sottovoce 03.03 B IV a) 1 aa) della tariffa doganale comune è sostituito dal seguente testo:
1.2.3 // // // // « Specie // Presentazione // Coefficienti // 1,3 // a) Calamari Loligo spp. (TDC n. 03.03 B IV a) 1 aa) // // 1.2.3 // // // // Loligo patagonica // non puliti puliti // 1,00 1,20 // // // // Loligo vulgaris // non puliti puliti // 2,00 2,40 // // // // Loligo pealei // non puliti puliti // 1,20 1,40 // // // // Altre specie // non puliti puliti // 1,10 1,30 » // // //
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1986.
Per la Commissione
Antonio CARDOSO E CUNHA
Membro della Commissione
(1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.
(2) GU n. L 202 del 25. 7. 1986, pag. 1.
(3) GU n. L 333 del 21. 12. 1984, pag. 41.
(4) GU n. L 365 del 24. 12. 1986, pag. 8.
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