Avis juridique important
Regolamento (CEE) n. 4106/86 della Commissione del 23 dicembre 1986 che stabilisce il prezzo minimo garantito per le sardine dell' Atlantico
Gazzetta ufficiale n. L 379 del 31/12/1986 pag. 0025
*****
REGOLAMENTO (CEE) N. 4106/86 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 1986
che stabilisce il prezzo minimo garantito per le sardine dell'Atlantico
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3117/85 del Consiglio, del 4 novembre 1985, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di indennità compensative per le sardine (1), in particolare l'articolo 4,
considerando che l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3117/85 prevede la concessione di un'indennità compensativa per i produttori di sardine dell'Atlantico della Comunità nella sua composizione anteriore al 1o gennaio 1986 che vendono i loro prodotti a un prezzo inferiore a un prezzo minimo garantito;
considerando che l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 3117/85 prevede che il prezzo minimo garantito è pari al prezzo di ritiro vigente nell'ultimo anno precedente l'adesione, corretto conformemente all'eventuale adattamento applicabile al prezzo di orientamento per la campagna successiva;
considerando che per i prodotti di cui si tratta, i prezzi di orientamento della campagna di pesca 1987 sono stati fissati con il regolamento (CEE) n. 3930/86 del Consiglio (2);
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la campagna 1987 il prezzo minimo garantito previsto all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3117/85 è fissato come segue:
(in ECU per tonnellata)
1,3 // // Pesci interi 1.2.3 // // // // Dimensione // Extra, A // B // // // // 1 // 248 // 158 // 2 // 248 // 158 // 3 // 384 // 158 // 4 // 248 // 158 // // //
Le categorie di qualità, di dimensione e di presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1986.
Per la Commissione
António CARDOSO E CUNHA
Membro della Commissione
(1) GU n. L 297 del 9. 11. 1985, pag. 1.
(2) GU n. L 365 del 24. 12. 1986, pag. 5.
(3) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.
Top