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Regolamento (CEE) n. 4107/86 della Commissione del 23 dicembre 1986 che fissa l' importo dell' indennità compensativa per le sardine mediterranee
Gazzetta ufficiale n. L 379 del 31/12/1986 pag. 0026
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REGOLAMENTO (CEE) N. 4107/86 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 1986
che fissa l'importo dell'indennità compensativa per le sardine mediterranee
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 171 e 358,
visto il regolamento (CEE) n. 3117/85 del Consiglio, del 4 novembre 1985, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di indennità compensative per le sardine (1), in particolare l'articolo 4,
considerando che l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3117/85 prevede che la concessione dell'indennità compensativa è limitata alle sardine mediterranee delle dimensioni 3 e 4 e delle qualità E e A, definite nel regolamento (CEE) n. 103/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per alcuni pesci freschi o refrigerati (2);
considerando che l'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3117/85 prevede che l'importo dell'indennità è pari alla differenza fra il prezzo di ritiro delle sardine dell'Atlantico della dimensione considerata, applicabile nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, e il prezzo di ritiro delle sardine dell'Atlantico di dimensione 2 applicabile nei nuovi Stati membri;
considerando che per i prodotti in oggetto i prezzi di ritiro della campagna di pesca 1987 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 4099/86 della Commissione (3);
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la campagna 1987, l'importo dell'indennità compensativa concessa per le sardine del Mediterraneo, di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3117/85, è fissato come segue:
- sardine di dimensione 3 (E, A): 210 ECU/t,
- sardine di dimensione 4 (E, A): 79 ECU/t.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso à applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1986.
Per la Commissione
António CARDOSO E CUNHA
Membro della Commissione
(1) GU n. L 297 del 9. 11. 1985, pag. 1.
(2) GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 29.
(3) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
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