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Regolamento (CEE) n. 4108/86 della Commissione del 23 dicembre 1986 che fissa i prezzi di riferimento per gli scambi intracomunitari di sardine dell' Atlantico e di acciughe per la campagna 1987
Gazzetta ufficiale n. L 379 del 31/12/1986 pag. 0027
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REGOLAMENTO (CEE) N. 4108/86 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 1986
che fissa i prezzi di riferimento per gli scambi intracomunitari di sardine dell'Atlantico e di acciughe per la campagna 1987
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 170 e 357,
considerando che, a norma del paragrafo 1 degli articoli 170 e 357 dell'atto di adesione, durante il periodo di ravvicinamento dei prezzi delle sardine dell'Atlantico e delle acciughe di cui all'allegato I, lettera A, del regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), è instaurato un sistema di sorveglianza basato sulla fissazione annua di prezzi di riferimento applicabili a taluni scambi dei prodotti in oggetto fra i nuovi Stati membri e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;
considerando che, a norma del paragrafo 2 degli articoli 170 e 357 dell'atto di adesione, i prezzi di riferimento in questione sono uguali ai prezzi di ritiro applicabili rispettivamente in Spagna per le acciughe e negli altri Stati membri per le sardine del Mediterraneo, fissati in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3796/81;
considerando che i prezzi di ritiro per la campagna 1987 delle sardine del Mediterraneo e delle acciughe di cui all'allegato I, lettera A, del regolamento (CEE) n. 3796/81 sono stati fissati con regolamenti (CEE) n. 4099/86 (2) della Commissione;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi di riferimento per la campagna 1987 applicabili nel quadro del sistema di sorveglianza previsto agli articoli 170 e 357 dell'atto di adesione sono fissati come segue:
- per le importazioni nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 di sardine dell'Atlantico provenienti dalla Spagna e dal Portogallo:
(ECU/t)
1,3 // // Pesci interi (1) // // // 1.2.3 // Dimensione (1) // Extra, A (1) // B (1) // // // // 1 // 217 // 138 // 2 // 217 // 138 // 3 // 335 // 138 // 4 // 217 // 138 // // //
(1) Le categorie di qualità, di dimensione e di presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3796/81.
- per le importazioni in Spagna di acciughe provenienti dagli altri Stati membri della Comunità:
(ECU/t)
1,3 // // Pesci interi (1) // // // 1.2.3 // Dimensione (1) // Extra, A (1) // B (1) // // // // 1 // 741 // 417 // 2 // 787 // 417 // 3 // 648 // 417 // 4 // 268 // 268 // // //
(1) Le categorie di qualità, di dimensione e di presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3796/81.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1986.
Per la Commissione
António CARDOSO E CUNHA
Membro della Commissione
(1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.
(2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
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