31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 380 / 1
I
(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)
REGOLAMENTO (CEE ) N. 4111 / 86 DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 1986
recante sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune per taluni
prodotti dei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune, originari di Malta ( 1987)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , questione si applicherà quindi alla Comunità* nella sua
composizione al 31 dicembre 1985 ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
1 . Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987 , i prodotti origi
nari di Malta che figurano nell'allegato sono ammessi
all'importazione nella Comunità nella sua composizione
alla data del 31 dicembre 1985 ai dazi doganali indicati a
lato di ciascuno di essi .
2 . Per l'applicazione del presente regolamento , le regole
d'origine sonò quelle in vigore in ogni momento per
l'applicazione dell'accordo che istituisce un'associazione fra
la Comunità economica europea e Malta .
visto il trattato che istituisce la Comunità economica euro
pea , in particolare l'articolo 113 ,
visto il regolamento (CEE) n . 3033 / 80 del Consiglio ,
dell' I 1 novembre 1980 , che determina il regime di scambi
applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di
prodotti agricoli (*), in particolare l'articolo 12 ,
vista la proposta della Commissione,
considerando che , ai sensi dell'allegato I dell'accordo che
istituisce un'associazione fra la Comunità economica euro
pea e Malta ( 2 ), la Comunità deve sospendere parzialmente
i dazi della tariffa doganale comune applicabili a determi
nati prodotti ; che sembra inoltre opportuno adattare o
completare , a titolo provvisorio , alcuni dei vantaggi tariffa
ri previsti dall'allegato precitato ; che è quindi opportuno ,
per i prodotti originari di Malta enumerati nell'allegato del
presente regolamento , che la Comunità sospenda , dal
1° gennaio al 31 dicembre 1987 ai livelli indicati accanto a
ciascuno di essi , l'elemento fisso dell'imposizione applica
bile alle merci di cui al regolamento (CEE) n . 3033 / 80 ,
ovvero il dazio doganale applicabile agli altri prodotti ;
considerando che il Consiglio ha adottato il regolamento
(CEE ) n . 2357 / 86 che stabilisce il regime applicabile alle
importazioni in Grecia di taluni prodotti originari di
Malta ( 3 ) ; che , in mancanza di un protocollo previsto dagli
articoli 179 e 366 dell'atto di adesione della Spagna e del
Portogallo , la Comunità deve prendere le misure di cui agli
articoli 180 e 367 di detto atto ; che la misura tariffaria in
Articolo 2
Quando le importazioni dei prodotti che beneficiano del
regime previsto dall'articolo 1 si effettuano nella Comunità
in quantitativi o a prezzi tali che arrecano o minacciano di
arrecare un danno grave ai produttori comunitari di pro
dotti similari o di prodotti direttamente concorrenti , la
riscossione dei dazi doganali della tariffa doganale comune
può essere parzialamente od integralmente ripristinata per i
prodotti di cui trattasi . Tali misure possono ugualmente
essere adottate in caso di danno grave o di minaccia di
danno grave limitatamente ad una sola regione della
Comunità .
Articolo 3
1 . Allo scopo di assicurare l'applicazione dell'articolo 2 , la
Commissione può decidere mediante regolamento il ripri
stino , per un periodo determinato , della riscossione dei
dazi doganali .
H GU n . L 323 del 29 . 11 . 1980 , pag. 1 .
( 2 ) GU n . L 61 del 14 . 3 . 1971 , pag . 3 .
( 3 ) GU n . L 205 del 29 . 7 . 1986 , pag . 9 .
N. L 380 / 2 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
glio si riunisce immediatamente e può , a maggioranza
qualificata , modificare od annullare la misura di cui trat
tasi .
2 . Quando l'azione è chiesta da uno Stato membro , la
Commissione si pronuncia entro un periodo massimo di
dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda ed
informa gli Stati membri del seguito riservato alla domanda
stessa .
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio
1987 .
3 . Ogni Stato membro può denunciare al Consiglio la
misura della Commissione entro un termine di dieci giorni
lavorativi a decorrere dal giorno della comunicazione . La
denuncia al Consiglio non ha effetto sospensivo . Il Consi
II presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 22 dicembre 1986 .
Per il Consiglio
Il Presidente
G. SHAW
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ALLEGATO
Numero
d'ordine
Numero
della tariffa
doganale
comune
Designazione delle merci Aliquotadei dazi
1 2 3 4
02.01 Carni e fattaglie , commestibili , degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al
n. 01.04 incluso , fresche , refrigerate o congelate :
A. Carni :
III . della specie suina :
16.0001
02.04
b ) altre
Altre carni e frattaglie , commestibili , fresche , refrigerate o congelate :
esenzione
16.0003 ex A. di piccioni domestici 5 %
16.0005 ex B. di selvaggina con pelo
C. altre :
esenzione
16.0007 ex I. Cosce di rane esenzione
16.0009 II . non nominate esenzione
16.0011 04.06
05.03
Miele naturale
Crini e cascami di crini , anche in strati , con o senza supporto di altre materie :
25 %
16.0013
06.03
B. altri
Fiori e boccioli di fiori , recisi , per mazzi o per ornamenti , freschi , disseccati ,
imbianchiti , tinti , impregnati o altrimenti preparati :
ex B. altri :
esenzione
16.0023 — Fiori recisi , semplicemente disseccati 7 %
16.0025
07.01
— altri fiori recisi
Ortaggi e piante mangerecce , freschi o refrigerati :
G. Carote , navoni , barbabietole da insalata , salsefrica o barba di becco ,
sedani-rape , ravanelli e altre simili radici commestibili :
15 %
16.0027 III . Barbaforte o Cren (Cochlearia armoracia )
T. altri :
ex III . altri :
13 %
16.0029
07.02
— Abelmosco (Hibiscus esculentus L. o Abelmoschus esculentus (L. )
Moench ); Moringa oleifera („drumsticks")
Ortaggi e piante mangerecce , anche cotti , congelati :
ex B. altri :
esenzione
16.0031
07.03
— Abelmosco (Hibiscus esculentus L. o Abelmoschus esculentus ( L. )
Moench )
Ortaggi e piante mangerecce , presentati immersi in acqua salata , solforata o
addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazio
ne , ma non specialmente preparati per il consumo immediato :
E . altri ortaggi e piante mangerecce :
13 %
16.0033 — Abelmosco (Hibiscus esculentus L. o Abelmoschus esculentus (L. )
Moench ) esenzione
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Numero
d'ordine
Numero
della tariffa
doganale
comune
Designazione delle merci Aliquotadei dazi
1 2 3 4
07.04 Ortaggi e piante mangerecce , disseccati , disidratati o evaporati , anche tagliati in
pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati ma non altrimenti preparati :
16.0035
16.0037
08.08
ex B. altri :
— Barbaforte o Cren (Cochlearia armoracia )
— Abelmosco (Hibiscus esculentus L. , o Abelmoschus esculentus (L. )
Moench )
Bacche fresche :
esenzione
11 %
16.0039
15.10
F. altre :
II . non nominate
Acidi grassi industriali , oli acidi di raffinazione , alcoli grassi industriali :
5 %
16.0041
16.02
C. altri acidi grassi industriali ; oli acidi di raffinazione
Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie :
esenzione
16.0043
A. di fegato :
I. di oca o di anatra
B. altre :
14 %
16.0045
16.0047
II . di selvaggina o di coniglio :
— di selvaggina
— di coniglio
8 %
14 %
16.0049
16.0051
16.0053
16.0055
20.02
III . non nominate :
b ) altre :
1 . contenenti carni o frattaglie della specie bovina :
ex bb ) non nominate :
— Preparazioni e conserve di lingue di animali della
specie bovina
2 . non nominate :
aa ) di ovini o di caprini :
— Ovini
— Caprini
bb ) altre
Ortaggi e piante mangerecce , preparati o conservati senza aceto o acido
acetico :
17 %
18 %
16 %
16 %
16.0057 B. Tartufi 14 %
16.0059 D. Asparagi 20 %
16.0061 E. Crauti 15 %
16.0063 ex F. Capperi 12 %
16.0065
20.07
ex H. ^ltri , compresi i miscugli
— Moringa oleifera (drumsticks )
Succhi di frutta ( compresi i mosti d'uva ) o di ortaggi , non fermentati , senza
aggiunta di alcole , anche addizionati di zuccheri :
A. di massa volumica superiore a 1,33 g / cm3 a 20 °C
esenzione
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 380 / 5
Numero
d'ordine
Numero
della tariffa
doganale
comune
Designazione delle merci Aliquotadei dazi
1 2 3 4
20.07 A. III . altri :
(segue)
esenzione
ex a ) di valore superiore a 30 ECU per 100 kg peso netto :
— Frutta del n . 08.01 A
— Frutta dei nn . 08.01 da B a H , 08.08 B , E ed F e 08.09 , esclusi
ananassi , meloni e cocomeri
ex b ) non nominati :
— Frutta dei nn . 08.01 , 08.08 B , E ed F e 08.09 , esclusi ananassi ,
meloni e cocomeri
8 %
8 % + (P )
16.0067
16.0069
16.0071
16.0073
16.0075
16.0077
16.0079
16.0081
8 %
13 %
13 %
8 %
17 %
8 %
18 %
B. di massa volumica uguale o inferiore a 1,33 g / cm 3 a 20 °C :
II . altri :
a ) di valore superiore a 30 ECU per 100 kg peso netto :
2 . di pompelmi e di pomeli
3 . di limoni e di altri agrumi :
ex aa ) con zuccheri addizionati :
— esclusi i succhi di limoni
ex bb ) altri :
— esclusi i succhi di limoni
6 . di altre frutta e ortaggi :
ex aa ) con zuccheri addizionati :
— di frutta dei nn . 08.01 , 08.08 B , E ed F e 08.09 ,
esclusi ananassi , meloni e cocomeri
— di altre frutta , escluso il succo di albicocche e di
pesche
ex bb ) altri :
— di frutta dei nn . 08.01 , 08.08 B , E ed F e 08.09 ,
esclusi ananassi , meloni e cocomeri
— di altre frutta , escluso il succo di albicocche e di
pesche
7 . Miscugli :
ex bb ) altri , esclusi i miscugli contenenti , isolati o insieme , più
del 25 % du succo d'uva , di agrumi , di ananassi , di mele ,
di pere , di pomodori , di albicocche o di pesche :
11 . con zuccheri addizionati
22 . non nominati
b ) di valore uguale o inferiore a 30 ECU per 100 kg peso netto :
2 . di pompelmi o di pomeli :
aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a
30 %
bb ) altri
4 . di altri agrumi :
aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a
30 %
bb ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati uguale o
inferiore a 30 %
cc ) senza zuccheri addizionati
17 %
18 %
16.0083
16.0085
16.0087
16.0089
16.0091
16.0093
16.0095
16.0097
16.0099
8 % + (P )
8 %
14% + P
14 %
15 %
N. L 380 / 6 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
Numero
d'ordine
Numero
della tariffa
doganale
comune
Designazione pelle merci Aliquota
dei dazi
1 2 3 4
20.07
(segue)
8 % + (P )
17 % + (P )
8 %
17 %
8 %
18 %
B. II . b ) 7 . di altre frutta e ortaggi :
ex aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a
30 % :
— di frutta dei nn . 08.01 , 08.08 B , E ed F e 08.09 ,
esclusi ananassi , meloni e cocomeri
— di altre frutta escluso il succo di albicocche e di
pesche
ex bb ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati uguale o
inferiore a 30 % :
— di frutta dei nn . 08.01 , 08.08 B , E ed F e 08.09 ,
esclusi ananassi , meloni e cocomeri
— di altre frutta , escluso il succo di albicocche e di
pesche
ex cc) senza zuccheri addizionati :
— di frutta dei nn . 08.01 , 08.08 B , E ed F e 08.09 ,
esclusi ananassi meloni e cocomeri
— di altre frutta , escluso il succo di albicocche e di
pesche
8 . Miscugli :
ex bb ) altri , esclusi i miscugli contenenti , isolatamente o insieme ,
più del 25 % di succo d'uva , di agrumi , di ananassi , di
mele , di pere , di pomodori , di albicocche o di pesche :
11 . aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati supe
riore a 30 %
22 . avanti tenore , in peso , di zuccheri addizionati uguale
o inferiore a 30 %
33 . senza zuccheri addizionati
Lieviti naturali , vivi o morti , lieviti artificiali preparati :
A. Lieviti naturali vivi :
II . Lieviti di panificazione :
a ) secchi
b ) altri
Farine e polveri di carne e frattaglie , di pesci , di crostacei o molluschi , non adatte
all'alimentazione umana ; ciccioli :
B. Farine e polveri di pesci , di crostacei o di molluschi
16.0101
16.0103
16.0105
16.0107
16.0109
16.0111
16.0113
16.0115
16.0117
16.0119
16.0121
16.0123
17 % + (P)
17 %
18 %
21.06
4 % + em
4 % + em
23.01
esenzione
Abbreviazioni :
(P ) = prelievi .
em = elemento mobile .
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