31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 380 / 13
REGOLAMENTO (CEE) N. 4113 / 86 DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 1986
recante apertura modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di peperoni ,
della sottovoce 07.01 S della tariffa doganale comune, originari di Cipro ( 1987)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica euro
pea , in particolare l'articolo 113 ,
vista la proposta della Commissione ,
considerando che occorre garantire , in particolare , l'ugua
glianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori
della Comunità a detto contingente , nonché l'applicazione
senza interruzione dèlie aliquote previste per detto contin
gente a tutte le importazioni del prodotto in questione in
ciascuno degli Stati membri , fino ad esaurimento del con
tingente stesso ; che nel caso presente non sembra opportu
no prevedere la ripartizione tra Stati membri , ferma restan
do la possibilità di prelevare dal volume contingentale le
quantità corrispondenti al loro fabbisogno alle condizioni e
secondo la procedura prevista dall'articolo 1 , paragrafo 2 ;
che tale metodo di gestione richiede una stretta collabora
zione tra gli Stati membri e la Commissione , la quale deve ,
in particolare , poter seguire il grado di esaurimento del
volume del contingente ed informarne gli Stati membri ;
considerando che , poiché il Regno del Belgio , il Regno dei
Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e
rappresentati dall'unione economica Benelux , tutte le ope
razioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta
unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi
membri ,
considerando che , con il regolamento (CEE ) n . 3700 /
83 0 ), la Comunità ha stabilito il regime applicabile agli
scambi commerciali con Cipro per l'anno 1984 ; che l'arti
colo 2 di detto regolamento prevede l'apertura di un
contingente tariffario comunitario annuale di 300 tonnellate
di peperoni , originari di Cipro , della sottovoce 07.01 S
della tariffa doganale comune , a dazio doganale pari al
50 % del dazio della tariffa doganale comune ;
considerando che , nell'attesa della definizione di un regime
da applicare dopo il 31 dicembre 1984 , occorre prorogare
a titolo provvisorio , per il 1987 , il regime che la Comunità
applica attualmente agli scambi commerciali con Cipro
sulla base del regolamento suddetto ; che occorre aprire il
contingente tariffario comunitario suddetto per il periodo
dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987 ;
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
considerando che , in mancanza di un protocollo previsto
dagli articoli 179 e 366 dell'atto di adesione della Spagna e
del Portogallo , la Comunità deve prendere le misure di cui
agli articoli 180 e 367 di detto atto ; che la misura tariffaria
in questione si applicherà quindi alla Comunità nella sua
composizione al 31 dicembre 1985 ;
Articolo 1
1 . Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987 , il dazio doganale
all'importazione nella Comunità nella sua composizione al
31 dicembre 1985 , per i prodotti qui di seguito elencati è
sospeso al livello e nei limiti di un contingente tariffario
comunitario indicato a lato :
Numero
d'ordine
Numero
della tariffa
doganale
comune
Designazione delle merci
Volume
contingentale
( in t )
Dazio
contingentale
( in % )
09.1409 07.01 S Peperoni originari di Cipro 300 4,5
2 . Se un importatore annuncia importazioni imminenti del
prodotto in questione in uno Stato membro ed ivi domanda
il beneficio del contingente , lo Stato membro interessato
procede , mediante notifica alla Commissione , al prelievo di
una quantità corrispondente al suo fabbisogno , nella misu
ra in cui lo consente il saldo disponibile del contingente .
3 . I prelievi effettuati secondo il paragrafo 2 sono validi
fino alla fine del periodo contingentale .H GU n . L 369 del 30 . 12 . 1983 , pag . 1 .
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Articolo 3
A richiesta della Commissione , gli Stati membri la informa
no delle importazioni del prodotto in questione effettiva
mente imputate sul contingente .
Articolo 2
1 . Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni
affinché i prelievi effettuati secondo l'articolo 1 , para
grafo 2 , rendano possibili le imputazioni senza discontinui
tà sulle loro parti cumulate del contingente comunitario .
2 . Essi garantiscono agli importatori del prodotto in
questione la possibilità di attingere liberamente al contin
gente finché lo consente il saldo del volume contingentale .
3 . Gli Stati membri procedono all'imputazione delle
importazioni del prodotto in questione ai loro prelievi man
mano che tale prodotto è presentato in dogana , accompa
gnato da dichiarazioni di immissione in libera pratica .
4 . Il grado di esaurimento del contingente viene rilevato in
base alle importazioni imputate alle condizioni definite al
paragrafo 3 .
Articolo 4
Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamen
te affinché sia rispettato il presente regolamento .
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio
1987 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 22 dicembre 1986 .
Per il Consiglio
Il Presidente
G. SHAW
Full & Egal Universal Law Academy