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Regolamento (CEE) n. 4115/86 del Consiglio del 22 dicembre 1986 relativo all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia
Gazzetta ufficiale n. L 380 del 31/12/1986 pag. 0016 - 0020
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 22 pag. 0110
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 22 pag. 0110
REGOLAMENTO (CEE) N. 4115/86 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1986 relativo all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,
vista la proposta della Commissione,
considerando che con la decisione n. 1/80 il Consiglio di associazione CEE-Turchia ha deciso di abolire i dazi doganali che restano applicabili all'importazione, nella Comunità, dei prodotti agricoli originari della Turchia, non ancora ammessi in esenzione tariffaria nella Comunità ;
considerando che per i prodotti per i quali i dazi appli- cabili :
a)sono pari o inferiori al 2 %, i dazi stessi sono soppressi il 1o gennaio 1981 ;
b)sono superiori al 2 %, la loro soppressione avviene in quattro tappe corrispondenti al seguente calendario :
>SPAZIO PER TABELLA>
c)raggiungono, ad un dato momento nel corso del disarmo tariffario, il livello del 2 % o meno, i dazi stessi sono soppressi considerando che occorre prendere misure per la quarta tappa che inizia il 1o gennaio 1987 ;
considerando che, per i prodotti per i quali la normativa comunitaria prevede il rispetto di un prezzo all'importa- zione, l'applicazione del regime tariffario preferenziale è subordinata al rispetto del prezzo medesimo ;
considerando che per taluni prodotti sono state fissate modalità di applicazione concernenti le condizioni di quantità e di calendari stagionali, tenuto conto degli interessi delle due parti, e ciò mediante uno scambio di lettere tra la Comunità e la Turchia(1) in data 20 gennaio 1981 ;
considerando che la graduale soppressione dei dazi doganali applicati dalla Comunità alle importazioni originarie delle Turchia non reca pregiudizio ai principi e ai meccanismi della politica agricola comune ;
considerando che l'eliminazione da parte della Comunità dei dazi doganali, prevista dal presente regolamento, è subordinata all'osservanza, da parte della Turchia, delle normali condizioni di concorrenza ;
considerando che, conformemente all'articolo 119 dell'atto di adesione del 1979, la Comunità ha adottato il regolamento (CEE) n. 3555/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, che fissa il regime applicabile alle importazioni in Grecia originarie dell'Algeria, di Israele, di Malta, del Marocco, del Portogallo, della Siria, della Tunisia e della Turchia(2) ;
considerando che i protocolli di adattamento in seguito all'ampliamento della Comunità non sono stati ancora conclusi tra la Comunità e la Turchia ; che, in virtù degli articoli 179 e 366 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, questi ultimi applicano nei confronti della Turchia il trattamento della nazione più favorita ;
considerando che il presente regolamento si applica pertanto negli Stati membri diversi dalla Grecia, dalla Spagna e dal Portogallo,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
1. I prodotti elencati nell'allegato Il del trattato CEE originari della Turchia, esclusi i prodotti che figurano nell'allegato del presente regolamento, sono immessi in libera pratica in esenzione dei dazi doganali negli Stati membri diversi dalla Grecia, dalla Spagna e dal Porto- gallo.
2. I prodotti originari della Turchia figuranti nell'allegato sono immessi in libera pratica negli Stati membri diversi dalla Grecia, dalla Spagna e dal Portogallo ai dazi doganali indicati per ciascuno di essi.
Articolo 2
1. Per i prodotti per i quali la normativa comunitaria prevede il rispetto di un prezzo all'importazione, l'applicazione della tariffa preferenziale è subordinata al rispetto di questo prezzo.
Per i prodotti della pesca per i quali è fissato un prezzo di riferimento, l'applicazione della tariffa preferenziale è subordinata al rispetto di questo prezzo.
2. Per l'applicazione del presente regolamento si considerano come prodotti originari i prodotti conformi alle condizioni definite nella decisione n. 4/72 del Consiglio di associazione, acclusa al regolamento (CEE) n. 428/73(1), modificata dalla decisione n. 1/75, allegata al regolamento (CEE) n. 1431/75(2).
3. I metodi di cooperazione amministrativa che devono garantire ai prodotti di cui all'articolo 1 l'ammissione al beneficio dei dazi doganali ridotti sono quelli stabiliti nella decisione n. 5/72 del Consiglio di associazione, allegata al regolamento (CEE) n. 428/73, modificata da ultimo dalla decisione n. 1/78, allegata al regolamento (CEE) n.
2152/78(3).
Articolo 3
1. La riduzione dei dazi doganali da parte delle Comunità, prevista all'articolo 1, è subordinata all'osservanza, da parte della Turchia, delle normali condizioni di concorrenza precisate negli articoli da 43 a 47 del protocollo aggiuntivo ; in caso di pratiche di dumping, di aiuti o di misure incompatibili con i principi enunciati negli articoli suddetti, constatati per un determinato prodotto, la Comunità può ristabilire, fatte salve le altre disposizioni previste dai suddetti articoli, il dazio pieno all'importazione nel suo territorio del prodotto medesimo, fino alla scomparsa delle pratiche di dumping, degli aiuti o delle altre misure.
2. Per l'attuazione del paragrafo 1, la procedura applicabile è quella prevista nel regolamento (CEE) n. 1842/71 del Consiglio, del 21 giugno 1971, relativo alle misure di salvaguardia previste dal protocollo addizionale all'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia e all'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Turchia(4), fatte salve le procedure già definite negli articoli di cui al detto paragrafo.
3. In caso di perturbazione o di minaccia di perturbazione del mercato comunitario risultante dai quantitativi o dai prezzi delle esportazioni dei prodotti originari della Turchia soggetti alla soppressione dei dazi doganali, si tengono prontamente consultazioni in sede di Consiglio di associazione, fatta salva l'applicazione, in caso d'urgenza, delle misure contemplate dalla normativa comunitaria.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Per il ConsiglioIl PresidenteG. SHAW
(1)GU n. L 65 dell'11. 3. 1981, pag. 36.
(2)GU n. L 382 del 31. 12. 1980, pag. 1.
(1)GU n. L 59 del 5. 3. 1973, pag 73.
(2)GU n. L 142 del 4. 6. 1975, pag. 1.
(3)GU n. 253 del 15. 9. 1978, pag. 1.
(4)GU n. L 192 del 26. 8. 1971, pag. 14.
ALLEGATO
>SPAZIO PER TABELLA>
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