31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 380 / 39
REGOLAMENTO (CEE) N. 4122 / 86 DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 1986
che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria per le importazioni di taluni
prodotti tessili originari di Cipro ( 1987 )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , misura tariffaria in questione si applicherà quindi alla
Comunità a dieci ;
considerando che questo obiettivo può essere raggiunto
avvalendosi di un tipo di gestione basato sull'imputazione ,
su scala comunitaria , delle importazioni dei prodotti consi
derati ai massimali man mano che questi prodotti vengono
presentati in dogana corredati di una dichiarazione di
messa in libera pratica ; che questo tipo di gestione deve
prevedere la possibilità di ristabilire i dazi delle tariffe
doganali non appena i detti massimali siano stati raggiunti
a livello comunitario ;
considerando che questo tipo di gestione richiede una
collaborazione stretta e particolarmente rapida tra gli Stati
membri e la Commissione , la quale deve in particolare
seguire lo stato d'imputazione nei confronti dei massimali
ed informarne gli Stati membri ; che questa collaborazione
dev'essere tanto più stretta in quanto è necessario che la
Commissione possa prendere le misure idonee a ristabilire i
dazi delle tariffe doganali allorché uno dei detti massimali
sia stato raggiunto ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica euro
pea , in particolare l'articolo 113 ,
vista la proposta della Commissione ,
considerando che , in virtù dell'articolo 2 dell'allegato I
dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità
economica europea e la Repubblica di Cipro (*), il regime
applicabile agli scambi con Cipro , modificato da ultimo dal
regolamento (CEE ) n . 3700 / 83 ( 2 ), prevede per il 1984
l'esenzione dei dazi doganali per :
— le fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami
di fibre tessili sintetiche ed artificiali ( continue o in
fiocco), cardati , pettinati o altrimenti preparati per
la filatura , della voce 56.04 della tariffa doganale
comune ,
e
— gli indumenti esterni per uomo e per ragazzo , della voce
61.01 della tariffa doganale comune ,
entro il limite di massimali annui rispettivamente di 100
tonnellate e di 525 tonnellate oltre i quali i dazi doganali
effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi pos
sono essere ripristinati fino alla fine dell'anno civile ;
considerando che , nell'attesa della definizione di un regime
da applicare dopo il 31 dicembre 1984 , occorre prorogare
a titolo provvisorio per il 1987 il regime che la Comunità
applica attualmente al regime degli scambi con Cipro sulla
base delle disposizioni suddette ; che di conseguenza è
necessario stabilire massimali per il 1987 ; che per l'applica
zione del regime dei massimali è necessario che la Comuni
tà sia regolarmente informata dell'evoluzione delle importa
zioni dei prodotti di cui trattasi , originari di Cipro ; che è
pertanto opportuno assoggettare l'importazione di detti
prodotti a un sistema di sorveglianza ;
considerando che , in mancanza di un protocollo quale
quello previsto dagli articoli 179 e 366 dell'atto di adesione
della Spagna e del Portogallo , la Comunità deve prendere le
misure di cui agli articoli 180 e 367 di detto atto ; che la
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
1 . Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987 , le importazioni
nella Comunità a dieci , dei prodotti originari di Cipro ,
enumerati nell'allegato , sono sottoposte a massimali annui
ed a sorveglianza comunitaria .
La designazione dei prodotti di cui al primo comma , le loro
voci tariffarie e statistiche e i livelli dei massimali sono
indicati in allegato .
2 . Le imputazioni ai massimali vengono effettuate man
mano che i prodotti sono presentati in dogana corredati di
una dichiarazione di messa in libera pratica e di un
certificato di circolazione delle merci conforme alle norme
contenute nel protocollo relativo alla definizione della
nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione
amministrativa , allegato al protocollo aggiuntivo all'ac
cordo che istituisce un'associazione tra la Comunità econo
mica europea e la Repubblica di Cipro ( 3 ).
(M GU n . L 133 del 21 . 5 . 1973 , pag . 2 .
( 2 ) GU n . L 369 del 30 . 12 . 1983 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 339 del 28 . 12 . 1977 , pag . 19 .
N. L 380 / 40 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
Una merce può essere imputata al massimale soltanto se il
certificato di circolazione delle merci viene presentato pri
ma della data in cui è ristabilita la riscossione dei dazi
doganali .
Il grado di utilizzazione dei massimali è constatato , a livello
comunitario , in base alle importazioni imputate secondo le
modalità definite al secondo e terzo comma .
Con la periodicità ed entro i termini indicati al para
grafo 4 , gli Stati membri informano la Commissione
delle importazioni effettuate secondo le modalità sopra
stabilite .
4 . Gli Stati membri trasmettono alla Commissione , entro
il quindicesimo giorno di ogni mese , i prospetti delle
importazioni effettuate durante il mese precedente . Su
richiesta della Commissione , essi comunicano tale prospet
to ogni dieci giorni , entro cinque giorni liberi dalla fine di
ogni decade .
Articolo 2
Ai fini dell'applicazione del presente regolamento la Com
missione prende tutte le misure idonee in stretta collabora
zione con gli Stati membri .
3 . Non appena i massimali sono raggiunti , la Commissio
ne può ristabilire , mediante regolamento e sino alla fine
dell'anno civile , la riscossione dei dazi doganali effettiva
mente applicati ai paesi terzi .
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio
1987 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 22 dicembre 1986 .
Per il Consiglio
Il Presidente
G. SHAW
ALLEGATO
Elenco dei prodotti la cui importazione è sottoposta a massimali nel 1987
Numero
d'ordine
Numero
della tariffa
doganale
comune
Designazione delle merci
Codice
Nimexe
Volume del
massimale
in tonnellate
1 2 3 4 5
14.0010 56.04 Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili
sintetiche ed artificiali ( continue o in fiocco ), cardati , pettinati o altrimenti
preparati per la filatura
56.04
tutti i numeri
100
14.0020 61.01 Indumenti esterni per uomo e per ragazzo 61.01
tutti i numeri
525
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