31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 386 / 1
I
(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)
REGOLAMENTO (CEE) N. 4134 / 86 DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 1986
relativo al regime di importazione per taluni prodotti tessili originari di Taiwan
considerando che è opportuno non prevedere l'imputazione ,
sui contingenti quantitativi succitati , dei prodotti introdotti
sul territorio doganale della Comunità in regime di perfezio
namento attivo o in un altro regime di ammissione tempo
ranea e riesportati al di fuori dello stesso territorio tali quali o
previa trasformazione , come pure dei prodotti artigianali o
del folclore tradizionale , per i quali deve essere istituito un
regime di certificazione ad hoc;
considerando che , per i prodotti tessili che rientrano nel
regime di importazione applicabile a Taiwan e per cui non è
stato fissato alcun limite quantitativo , è opportuno prevedere
la possibilità di introdurre siffatti limiti quando sono riunite
determinate condizioni ;
considerando che , quando un contingente quantitativo è
stato ampiamente sottoutilizzato durante un anno , è oppor
tuno prevedere la possibilità di limitare l'incremento delle
importazioni del prodotto in causa durante gli anni succes
sivi ;
considerando che , qualora sia accertato che i prodotti
originari di Taiwan soggetti al presente regolamento sono
stati importati nella Comunità aggirando il regolamento
medesimo , è opportuno prevedere la possibilità di dedurre i
quantitativi in causa dai contingenti corrispondenti fissati a
norma del presente regolamento ;
considerando che è opportuno prevedere la possibilità di
introdurre contingenti quantitativi specifici per i prodotti
ottenuti nel traffico di perfezionamento passivo ;
considerando che il regime di importazione attualmente in
vigore scade il 31 dicembre 1986 ; che è necessario prevedere
disposizioni transitorie per i prodotti spediti anteriormente al
1° gennaio 1987 ,
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica euro
pea , in particolare l'articolo 113 ,
vista la proposta della Commissione ,
considerando che il regolamento (CEE ) n . 3587 / 82 del
Consiglio , del 31 dicembre 1982 , relativo al regime di
importazione per taluni prodotti tessili originari di Tai
wan (*), modificato da ultimo dal regolamento n . 3787 /
85 (2 ), reca una suddivisione dei contingenti quantitativi
comunitari all'importazione e fissa il regime all'importazione
nella Comunità dei prodotti in oggetto fino al 31 dicembre
1986 ;
considerando che è opportuno mantenere questo regime oltre
alla suddetta data e adeguarlo nel contesto della revisione
della politica commerciale globale della Comunità nel settore
dei tessili ;
considerando che per taluni prodotti tessili originari di
Taiwan è opportuno fissare contingenti quantitativi comu
nitari all'importazione; che il concetto di prodotto originario
è definito dalla normativa comunitaria in vigore ;
considerando che, tenuto conto dell'incertezza che sussiste
circa il trattamento riservato alle importazioni a Taiwan di
prodotti originari della Comunità , è opportuno fissare i
contingenti solo per il 1987 e ai livelli indicati nell'allegato II ,
i quali potranno tuttavia essere adeguati in funzione dell'an
damento della situazione ;
considerando che , a causa delle rilevanti disparità tra le
condizioni in cui si trovano attualmente le importazioni dei
prodotti in causa negli Stati membri e della particolare
sensibilità dell'industria tessile comunitaria , queste condizio
ni possono essere uniformate soltanto in maniera graduale ;
che a tal fine è opportuno scegliere come criterio di
ripartizione dei contingenti quantitativi comunitari il pro
gressivo adeguamento alle esigenze di approvvigionamento
dei mercati dei volumi ammessi secondo le condizioni di
importazione attuali , con tassi di incremento annuo sensibil
mente più elevati per gli Stati membri in cui tali volumi sono
relativamente più deboli , in modo da ravvicinarli gradual
mente alle esigenze di approvvigionamento dei mercati ;
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
(M GU n . L 374 del 31 . 12 . 1982 , pag . 1 .
( 2 ) GU n. L 366 del 31 . 12 . 1985 , pag . 43 .
1 . Per il periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre
1991 , l'importazione nella Comunità dei prodotti delle
N L 386 / 2 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
categorie di cui all'allegato I è disciplinata dal presente
regolamento .
2 . La classificazione è basata sulla nomenclatura della
tariffa doganale comune e sulla nomenclatura delle merci per
le statistiche del commercio estero della Comunità e del
commercio tra gli Stati membri (Nimexe ).
3 . Fatte salve le disposizioni del presente regolamento ,
l'importazione nella Comunità di prodotti tessili di cui al
paragrafo 1 non è soggetta a restrizioni quantitative o misure
di effetto equivalente .
1987 è subordinata allo stesso regime di importazione in
vigore prima di tale data a condizione che i prodotti siano
stati spediti da Taiwan anteriormente al 1° gennaio 1987 .
5 . L'importazione di quantitativi più elevati di quelli
indicati all'allegato II può essere autorizzata , conformemente
alla procedura di cui all'articolo 11 , qualora risulti che
quantitativi supplementari dei prodotti ivi contemplati siano
richiesti nella Comunità o in una delle sue regioni .
6 . La definizione dei limiti quantitativi fissati all'allegato
II e delle categorie di prodotti cui tali limiti si applicano è
adattata secondo la procedura di cui all'articolo 1 1 qualora
ciò si dimostri necessario per assicurare qualsiasi ulteriore
modifica della nomenclatura della tariffa doganale comune o
della nomenclatura delle merci per le statistiche commerciali
della Comunità e del commercio tra gli Stati membri
(Nimexe) o ogni decisione che modifichi la classificazione dei
prodotti in questione non conduce ad una riduzione dei limiti
quantitativi stessi .
Articolo 3
1 . Le importazioni di prodotti tessili che rientrano nelle
categorie alle quali si applica il presente regolamento ,
originari di Taiwan , non contemplati nell'allegato II , posso
no essere sottoposte a limitazioni quantitative nella Comu
nità quando il livello di queste importazioni supera delle
seguenti percentuali le importazioni totali dello stesso pro
dotto nell'anno precedente :
— per le categorie di prodotti del gruppo I : 0,4% ,
— per le categorie di prodotti del gruppo II : 2% ,
— per le categorie di prodotti del gruppo III : 6% .
2 . Se in una determinata regione della Comunità le
importazioni di cui al paragrafo 1 superano , rispetto ai
quantitativi totali colcolati per l'insieme della Comunità
secondo la percentuale riportata al paragrafo 1 , la quota
fissata nella seguente tabella per la regione interessata , dette
importazioni possono essere subordinate a limiti quantitativi
nella regione medesima :
Articolo 2
1 . Negli anni 1987-1991 , l'importazione nella Comunità
dei prodotti tessili di cui all'allegato II , originari di Taiwan ,
avviene entro il limite dei contingenti quantitativi comunita
ri , ripartiti in modo da garantire l'espansione e lo sviluppo
ordinato del commercio dei tessili nonché il graduale ade
guamento alle esigenze di approvvigionamento dei mercati
ed in modo da consentire il rinvio e l'anticipo da un anno
all'altro nonché il trasferimento da una categoria all'altra .
I contingenti per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre
1987 figurano all'allegato II . I contingenti per gli anni
successivi verranno fissati dal Consiglio , che delibera a
maggioranza qualificata su proposta della Commissione .
2 . Ai fini dell'applicazione del presente regolamento , la
nozione di prodotto originario e le modalità di controllo
dell'origine sono quelli stabiliti dalla normativa comunitaria
in materia .
3 . L'immissione in libera pratica nella Comunità dei
prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla presentazio
ne dell'autorizzazione di importazione citata all'articolo 5 ,
paragrafo 3 , del regolamento (CEE ) n . 1023 / 70 0 ). Le
autorizzazioni d'importazione sono rilasciate dalle autorità
degli Stati membri con riserva delle altre disposizioni di detto
articolo e alle condizioni che possono essere imposte da dette
autorità ai fini della gestione dei contingenti . Le autorità
dello Stato membro d'importazione rilasciano l'autorizzazio
ne entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a
decorrere dal giorno in cui l'importatore ha presentato la
relativa domanda .
Le importazioni autorizzate conformemente alle disposizioni
precedenti sono imputate ai contingenti fissati per l'anno
durante il quale i prodotti sono stati spediti da Taiwan .
A norma del presente regolamento , si ritiene che le merci
siano state spedite alla data in cui esse sono state caricate
sull'aereo , sul veicolo o sul battello ai fini della loro
esportazione .
4 . L'immissione in libera pratica nella Comunità dei
prodotti di cui al presente regolamento dopo il 1 ° gennaio
Benelux
Danimarca
Francia
Germania
Grecia
Irlanda
Italia
Portogallo
Regno Unito
Spagna
9,5%
2,7%
16,5%
25,5%
1,5%
0,8 %
13,5%
1,5%
21,0%
7,5% .
3 . Siffatti limiti non possono essere fissati ad un livello
annuo inferiore al 106% del livello delle importazioni
effettuate durante l'anno che precede quello nel corso del
quale le importazioni hanno superato la soglia derivante
dall'applicazione del paragrafo 1 , né inferiore al livello che
risulta dall'applicazione del paragrafo 1 , né inferiore al
livello delle importazioni realizzate nel 1985 nella categoria
di prodotti in causa , originari di Taiwan .(!) GU n . L 124 dell'8 . 6 . 1970 , pag . 1 .
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 386 / 3
4 . I limiti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono fissati dalla
Commissione secondo la procedura stabilita all'artico
lo 11 .
5 . Le disposizioni riguardanti la gestione dei contingenti
quantitativi di cui all'articolo 2 , in particolare agli articoli 2 ,
4 , 6 , 7 , 8 e 9 del presente regolamento , si applicano ai limiti
quantitativi fissati in virtù del presente articolo , salvo
diverse disposizioni emanate secondo la procedura dell'arti
colo 11 .
constati che prodotti originari di Taiwan soggetti ai contin
genti quantitativi fissati ai sensi del presente regolamento
sono stati rispediti , deviati o importati altrimenti nella
Comunità aggirando il presente regolamento e qualora
questo aggiramento sia chiaramente provato la Commissione
deduce , secondo la procedura di cui all'articolo 11 , dai
contingenti quantitativi fissati in virtù del presente regola
mento un volume equivalente dei prodotti in questione
originari di Taiwan .
2 . Il paragrafo 1 è parimenti applicabile alle importazioni
effettuate dopo il 1° gennaio 1983 .
Articolo 7
Per i prodotti contemplati all'allegato II o soggetti a limiti
quantitativi nei sensi del'articolo 3 , possono essere istituiti ,
secondo la procedura di cui all'articolo 11 , contingenti
specifici riservati ai prodotti derivanti da operazioni di
perfezionamento passivo economico conformi alle condizio
ni del regolamento (CEE ) n . 636 / 82 (*).
Articolo 8
1 prodotti di cui all'articolo 1 immessi sul territorio doganale
della Comunità in regime di perfezionamento attivo o in un
altro regime di ammissione temporanea e riesportati al di
fuori dello stesso territorio tali e quali o previa trasforma
zione non vengono imputati sui contingenti di cui agli articoli
2 e 3 .
Articolo 4
1 . Gli Stati membri possono autorizzare importazioni
oltre i contingenti quantitativi di cui all'articolo 2 , in forma di
riporto dei quantitativi non utilizzati dei contingenti per
l'anno precedente oppure in forma di anticipo sui contingenti
dell'anno successivo sempre che il riporto e l'anticipo siano
limitati a un massimo , rispettivamente , del 7 % e del 5 % del
contingente aumentato .
2 . Gli Stati membri possono autorizzare trasferimenti di
quantitativi non utilizzati da un contingente all'altro nei
limiti seguenti :
— tra le categorie 2 e 3 del gruppo I : 4 % del contingente
verso il quale è effettuato il trasferimento ,
— tra le categorie 4—8 del gruppo I : 4% , del contingente
verso il quale è effettuato il trasferimento ,
— dalle categorie dei gruppi I , II e III verso le categorie dei
gruppi II e III : 5% del contingente verso il quale è
effettuato il trasferimento .
La tabella delle equivalenze applicabili ai trasferimenti di cui
sopra figura all'allegato I.
3 . L'applicazione comulata delle disposizioni di flessibili
tà previste ai paragrafi precedenti non potrà superare , per
ogni contingente interessato , il 12% .
4 . Gli Stati membri informano immediatamente la Com
missione di qualsiasi applicazione delle disposizioni di cui ài
paragrafi precedenti ; la Commissione ne informa gli altri
Stati membri .
Articolo 9
1 . I prodotti indicati all'articolo 1 non sono imputati sui
contingenti previsti agli articoli 2 e 3 a condizione che essi
rispondano ai criteri seguenti :
a ) tessuti lavorati su telai esclusivamente azionati a mano o
a pedale , di una varietà tradizionale fabbricata dall'arti
gianato familiare di Taiwan ;
b ) vestiti o altri articoli tessili di una varietà tradizionale
fabbricata dall'artigianato familiare di Taiwan , ottenuti
manualmente dai tessuti sopra descritti e cuciti integral
mente a mano senza l'aiuto di una macchina ;
c) prodotti tessili fatti a mano del folclore tradizionale ,
fabbricati dall'artigianato familiare di Taiwan .
2 . Per l'applicazione del paragrafo 1 , i prodotti potranno
essere accompagnati all'importazione da un certificato
conforme al modello riportato nell'allegato III e rilasciato
dalla Taiwan Textile Federation , a richiesta dello Stato
membro .
Articolo 5
Se per un prodotto di una categoria del gruppo I riportata
nell'allegato II le importazioni nella Comunità o in una delle
sue regioni subiscono , durante un determinato anno , un
incremento repentino e rilevante , la Commissione può
decidere , su richiesta di uno Stato membro o di propria
iniziativa , secondo la procedura di cui all'articolo 11 , di
disporre misure di adeguamento dei limiti , pur mantenendo
complessivamente le possibilità di importazione .
Articolo 10
Qualora ai faccia riferimento alla procedura di cui all'arti
colo 1 1 , il comitato previsto dal medesimo articolo è , ai fini e
Articolo 6
1 . Qualora a seguito di inchieste svolte in conformità
delle disposizioni vigenti nella Comunità la Commissione 0 ) GU n . L 76 del 20 . 3 . 1982 , pag . 1 .
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86N. L 386 / 4
per la durata del presente regolamento , il comitato tessile
istituito a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE )
n . 1023 / 70
non sono conformi al parere del comitato oppure in man
canza del parere medisimo , la Commissione sottopone senza
indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da
attuare . Il Consiglio decide a maggioranza qualificata .
Se un mese dopo essere stato adito della questione il
Consiglio non ha deciso , la Commissione adotta le misure
proposte .
Articolo 12
Il comitato può essere consultato in merito a qualsiasi altra
questione relativa all'applicazione del presente regolamento
sollevata dal suo presidente , su iniziativa dello stesso oppure
su richiesta del rappresentante di uno Stato membro .
Articolo 11
1 . Qualora si faccia riferimento alla procedura definita
dal presente articolo , il comitato è adito dal suo presidente su
iniziativa del medesimo oppure su richiesta del rappresen
tante di uno Stato membro .
2 . Il rappresentante della Commissione che presiede il
comitato , presenta al comitato un progetto di misure da
prendere . Il comitato esprime un parere in merito entro un
termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgen
za della questione in esame . Il comitato decide alla maggio
ranza prevista dall'articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato per
l'approvazione delle decisioni che il Consiglio è chiamato a
prendere su proposta della Commissione . Al momento delle
deliberazioni in sede di comitato , ai voti dei membri è
attribuita la ponderazione definita dall'articolo suddetto . Il
presidente non partecipa al voto .
3 . La Commissione adotta le misure prospettate purché
conformi al parere del comitato . Quando le misure previste
Articolo 13
Il presente regolamento entra in vigore il 1 ° gennaio
1987 .
Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1991 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 22 dicembre 1986 .
Per il Consiglio
Il Presidente
G. SHAW
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
N. L 386 / 5
ALLEGATO I
ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1
1 . Non disponendo di elementi precisi circa la materia costitutiva dei prodotti delle categorie 1-1 14 , si considera
che essi siano costituiti esclusivamente di lana o di peli fini , di cotone o di fibre sintetiche o artificiali .
2 . Gli oggetti di vestiario che non siano riconoscibili come per uomo o per ragazzo o come per donna o per ragazza
sono classificati come per donna o per ragazza .
3 . L'espressione « indumenti per bambini piccoli ("bébés")» comprende anche gli indumenti per ragazza sino alla
misura commerciale 86 compresa .
GRUPPO I A
Cate
gorìa
Numero della tariffa
doganale comune
( 1987 )
Codice Nimexe
( 1987 )
Designazione delle merci
Tabella delle
equivalenze
pezzi / kg g/pezzo
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4 ) (5 ) ( 6 )
1 55.05 55.05-13 , 19 , 21 , 25 , 27 , 29 , 33 , 35 , 37 ,
41 , 45 , 46 , 48 , 51 , 53 , 55 , 57 , 61 , 65 , 67 ,
69 , 72 , 78 , 81 , 83 , 85 , 87
Filati di cotone non preparati per la vendita al
minuto
2 55.09 55.09-03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 ,
12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 19 , 21 , 29 , 32 , 34 ,
35 , 37 , 38 , 39 , 41 , 49 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 ,
56 , 57 , 59 , 61 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 ,
70 , 71 , 73 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81 , 82 ,
83 , 84 , 85 , 87 , 88 , 89 , 90 , 91 , 92 , 93 , 98 ,
99
Tessuti di cotone , di diversi da quelli a punto di
garza , ricci del tipo spugna , passamaneria ,
velluti , felpe , tessuti di ciniglia , tulli e tessuti a
maglie annodate
2 a ) 55.09
55.09-06 , 07 , 08 , 09 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 ,
56 , 57 , 59 , 61 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 70 , 71 ,
73 , 83 , 84 , 85 , 87 , 88 , 89 , 90 , 91 , 92 , 93 ,
98 , 99
a ) di cui :
non greggi né imbianchiti
3 56.07
A
56.07-01 , 04 , 05 , 07 , 08 , 10 , 12 , 15 , 19 ,
20 , 22 , 25 , 29 , 30 , 31 , 35 , 38 , 39 , 40 , 41 ,
43 , 45 , 46 , 47 , 49
Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco
diverse da nastri , velluti , felpe , tessuti ricci
(compresi i tessuti ricci del tipo spugna ) e
tessuti di ciniglia :
3 a )
56.07-01 , 05 , 07 , 08 , 12 , 15 , 19 , 22 , 25 ,
29 , 31 , 35 , 38 , 40 , 41 , 43 , 46 , 47 , 49
a ) di cui :
non greggi né imbianchiti
N. L 386 / 6 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
GRUPPO I B
( 1 ) (2 ) (3 ) (4 ) ( 5 ) ( 6 )
4 60.04
B I
II a )
b )
c )
IV a ) 4
b ) 1 aa )
dd )
2 ee)
c ) 4
d ) 1 aa )
dd )
ex 2 dd)
60.05
A II b ) 4 mm) 11
22
33
44
60.04-19 , 20 , 22 , 23 , 24 , 26 , 39 , 41 , 50 ,
58 , 69 , 71 , 79 , 88
60.05-86 , 87 , 88 , 89
Camicie , camicette , T-shirts , magliette a collo
alto (esclusi quelli di lana o di peli fini ),
camiciole e articoli affini , a maglia
6,48 154
5 60.05
A la)
II b ) 4 bb ) 11 aaa )
bbb )
ccc)
ddd )
eee )
22 bbb)
ccc)
ddd )
eee )
m
ijij ) 11
60.05-01 , 29 , 30 , 32 , 33 , 34 , 39 , 40 , 41 ,
42 , 43 , 80
Maglie , pullover (con o senza maniche), twin
sets , giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e
cuciti ); giacche a vento e giubbotti con o senza
cappuccio e simili , a maglia
4,53 221
6 61.01
B Vd) 1
2
3
e ) 1
2
3
61.02
B II e) 6 aa )
bb )
cc)
61.01-62 , 64 , 66 , 72 , 74 , 76
61.02-66 , 68 , 72
Calzoncini , shorts (esclusi quelli da bagno) e
pantaloni tessuti , per uomo e per ragazzo ;
pantaloni , tessuti per donna o per ragazza , di
lana , di cotone o di fibre sintetiche o artifi
ciali
1,76 568
7 60.05
A II b ) 4 aa ) 22
33
44 .
55
61.02
B II e ) 7 bb )
cc)
ee)
60.05-22 , 23 , 24 , 25
61.02-78 , 82 , 85
Camicie , camicette e bluse , anche a maglia , di
lana , di cotone o di fibre sintetiche o artificiali ,
per donna e per ragazza
5,55 180
8 61.03
A I
II
IV
61.03-11 , 15 , 18 Camicie e camicette , escluse quelle a maglia ,
per uomo e per ragazzo , di lana , di cotone o di
fibre sintetiche o artificiali
4,60 217
N. L 386 / 7
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
GRUPPO II A
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4 )
( 5 ) ( 6 )
9 55.08
62.02
B III a ) 1
55.08-10 , 30 , 50 , 80
62.02-71
Tessuti di cotone ricci del tipo spugna ; bian
cheria da toletta o da cucina , esclusa quella a
maglia , riccia del tipo spugna , di cotone
20 62.02
Bla)
c )
62.02-12 , 13 , 19 Biancheria da letto , esclusa quella a maglia
22 56.05
A
56.05-03 , 05 , 07 , 09 , 11 , 13 , 15 , 19 , 21 ,
23 , 25 , 28 , 32 , 34 , 36 , 38 , 39 , 42 , 44 , 45 ,
46 , 47
Filati di fibre sintetiche in fiocco , non preparati
per la vendita al minuto :
22 a )
56.05-21 , 23 , 25 , 28 , 32 , 34 , 36
a ) di cui :
acrilici
23 56.05
B
56.05-51 , 55 , 61 , 65 , 71 , 75 , 81 , 85 , 91 ,
95 , 99
Filati di fibre artificiali in fiocco , non preparati
per la vendita al minuto
32 ex 58.04 58.04-07 , 11 , 15 , 18 , 41 , 43 , 45 , 61 , 63 ,
67 , 69 , 71 , 75 , 77 , 78
Velluti , felpe , tessuti ricci e tessuti di ciniglia
( esclusi i tessuti di cotone , ricci di tipo spugna ,
di nastri e i galloni ) e tessuti « tufted», di lana ,
di cotone o di fibre sintetiche o artificiali :
32 a )
58.04-63
a ) di cui :
velluti a coste , di cotone
39 62.02
B Ila )
c )
III a ) 2
e )
62.02-40 , 42 , 44 , 46 , 51 , 59 , 65 , 72 , 74 ,
77
Biancheria da tavola , da toletta o da cucina ,
esclusa quella a maglia , diversa da quella di
cotone riccio di tipo spugna
GRUPPO II B
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4 )
( 5 ) ( 6 )
12 60.03
B la )
b )
II a ) 2
b )
III
IV
60.04
B III a ) 2
b )
60.06
B II
60.03-11 , 18 , 20 , 29 , 40 , 80
60.04-33 , 34
60.06-92
Calze , calze-mutande (collants ), calze , sotto
calze , calzini , proteggicalze o manufatti simili
a maglia , diversi da quelli per bambini piccoli
(bébés ), comprese le calze per varici , esclusi i
prodotti della categoria 70
24,3
paia
41
13 60.04
B IV a ) 2
b ) 1 cc)
2 dd )
c)2
d ) 1 cc )
2 cc )
60.04-36 , 48 , 56 , 66 , 75 , 85 Mutande , mutandine e slip per uomo o per
ragazzo , nonché per donna o per ragazza , a
maglia , di lana , di cotone o di fibre sintetiche o
artificiali
17 59
N. L 386 / 8 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . . 12 . 86
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4 ) (5 ) ( 6 )
14 61.01
AH a)
B V b) 1
2
3
61.01-07 , 41,42,44, 46 , 47 Cappotti , soprabiti , mantelli e simili , tessuti ,
per uomo o per ragazzo , di lana , di cotone o di
fibre sintetiche o artificiali ( esclusi gli eskimo
della categoria 21 )
0,72 1389
15 61.02
B la)
B II e ) 1 aa)
bb )
cc)
2 aa )
bb )
cc)
61.02-05 , 31 , 32 , 33 , 35 , 36 , 37 , 39 ,
40
Cappotti , soprabiti , mantelli e simili , e giac
che , tessuti , per donna o per ragazza , di lana ,
di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
(esclusi gli eskimo della categoria 21 )
0,84 1190
16 61.01
B V c) 1
2
3
61.01-51 , 54 , 57 Vestiti ", completi e insiemi , esclusi quelli a
maglia , per uomo e per ragazzo , di lana , di
cotone o di fibre sintetiche o artificiali , esclusi
quelli da sci
0,80 1250
17 61.01
B Va) 1
2
3
61.01-34 , 36 , 37 Giacche e giacchette , escluse quelle a maglia ,
per uomo e per ragazzo , di lana , di cotone o di
fibre sintetiche o artificiali
1,43 700
18 61.01
BUI
61.02
B Ile)
61.03
B
C
61.04
B
61.01-24 , 25 , 26 ;
61.02-22 , 23 , 24 ;
61.03-51 , 55 , 59 , 81 , 85 , 89
61.04-11 , 13 , 18 , 91 , 93 , 98
Canottiere , mutande , mutandine e slip , cami
cie da notte , pigiami , accappatoi da bagno ,
vesti da camera e manufatti simili , per uomo o
per ragazzo , esclusi quelli a maglia
Canottiere e camicie da giorno , sottovesti ,
sottogonne , slip , camicie da notte , pigiami ,
vestaglie , accappatoi da bagno , vesti da came
ra e manufatti simili , per donna o per ragazza ,
esclusi quelli a maglia
19 61.05
A
C
61.05-10 , 99 Fazzoletti da naso e da taschino , esclusi quelli a
maglia
59 17
21 61.01
B IV
61.02
B II d )
61.01-29 , 31 , 32
61.02-25 , 26 , 28
Eskimo ; giacche a vento e giubbotti con o
senza cappuccio e simili , esclusi quelli a
maglia , di lana , di cotone o di fibre sintetiche o
artificiali
2,3 ' 435
24 60.04
B IV a ) 1
b) 1 bb ~
2 aa )
bb )
c) 1
d) 1 bb )
2 aa )
bb )
60.05
AH b) 4 11 ) 11
60.04-35 , 47 , 51 , 53 , 65 , 73 , 81 , 83
60.05-84
Camicie da notte , pigiami , accappatoi da
bagno , vesti da camera e manufatti simili a
maglia , per uomo e per ragazzo
Camicie da notte , pigiami , vestaglie , accappa
toi da bagno , vesti da camera e manufatti
simili , a maglia , per donna e per ragazza
3,9 257
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 386 / 9
( 6 )
( 1 ) (2 3 (4 ) ( 5 )
60.05 60.05-46 , 47 , 48 , 49 3,1 32326 Abiti interi per donna o per ragazza , di lana , di
cotone o di fibre sintetiche o artificialiA II b ) 4 cc) 11
22
33
44
61.02 61.02-48 , 52 , 53 , 54
B II e ) 4 bb )
cc)
dd )
ee )
60.05 2,6 38527 60.05-51 , 52 , 54 , 58
61.02-57 , 58 , 62
Gonne , comprese le gonne-pantaloni , per don
na o per ragazzaA II b ) 4 dd )
61.02
B II e ) 5 aa )
bb )
cc )
28 60.05 60.05-60 , 63 , 65 1,61 620
A II b ) 4 ee )
Pantaloni , tute a bretelle calzoncini e short ,
( diversi da quelli da bagno ) a maglia di lana , di
cotone o di fibre sintetiche o artificiali
29 61.02 61.02-42 , 43 , 44 1,37 730Abiti a giacca , completi e insiemi , esclusi quelli
a maglia , per donna o per ragazza , di lana , di
cotone o di fibre sintetiche o artificiali , esclusi
quelli da sci
B II e ) 3 aa )
bb )
cc )
31 61.09
D
61.09-50 Reggiseno e bustini , tessuti o a maglia 18,2 55
68 60.03
A
60.03-01 , 03 , 05 , 09
60.04-02 , 03 , 04 , 06 , 07 , 08 , 10 , 11 , 12 ,
14
Indumenti per bambini piccoli («bébés») ed
accessori per oggetti di vestiario , esclusi i
guanti per bambini piccoli delle categorie 10 e
87 , nonché le calze e i calzini per bambini
piccoli , esclusi quelli a maglia , della categoria
88
60.04
AI
II a )
b )
c )
III a )
b )
c )
d )
60.05
A II b ) 1
5 aa )
61.02
Ala)
b )
60.05-06 , 07 , 08 , 09 , 91
61.02-01 , 03
61.04-01 , 09
61.11-10
61.04
A
61.11
A
1,67 60073 60.05
A II b ) 3
60.05-16 , 17 , 19 Tute sportive a maglia , di lana , di cotone o di
fibre sintetiche o artificiali
N. L 386 / 10 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 , 12 . 86
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4 ) ( 5 ) ( 6 )
76 61.01
B I
61.02
B II a )
61.01-13 , 15 , 17 , 19
61.02-12 , 14
Indumenti da lavoro , esclusi quelli a maglia ,
per uomo o per ragazzo
Grembiuli , camiciotti e altri indumenti da
lavoro , esclusi quelli a maglia , per donna o per
ragazza
77 61.01
B V f) 1
61.02
B II e ) 8 aa )
61.01-82
61.02-86
Tute e insiemi da sci , esclusi quelli a maglia
78 61.01
AI
II b )
BV g ) 1
2
3
61.02
AH
B Ib )
II e ) 9 aa )
bb )
cc)
61.01-03 , 09 , 93 , 94 , 97
61.02-04 , 07 , 93 , 95 , 97
Indumenti , non a maglia , esclusi quelli delle
categorie 6 , 7 , 8 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 21 , 26 ,
27 , 29 , 68 , 72 , 76 e 77
83 60.05
AI b )
Ila )
b ) 4 hh ) 11
22
33
44
kk) 11
60.05-03 , 04 , 75 , 76 , 77 , 78 , 82 Cappotti , giacche di vario tipo e altri indumen
ti , comprese e tute e gli insiemi da sci , a maglia ,
esclusi gli indumenti delle categorie 4 , 5 , 7 , 13 ,
24 , 26 , 27 , 28 , 68 , 69 , 72 , 73 , 74 , 75
GRUPPO III A
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4 ) ( 5 ) ( 6 )
33 51.04
A III a )
62.03
B II b ) 1
51.04-06
62.03-51 , 59
Tessuti di filati di filamenti sintetici , fabbricati
con lamette o forme simili di polietilene o di
polipropilene , di meno di 3 m di larghezza ;
sacchi e sacchetti da imballaggio , esclusi quelli
a maglia , fabbricati con lamette o forme
simili
\
34 51.04
A III b )
51.04-08 Tessuti di filati di filamenti sintetici , fabbricati
con lamette o forme simili , di polietilene o di
polipropilene , di 3 m o più di larghezza
35 51.04
AH
IV
51.04-05 , 10 , 11 , 13 , 15 , 17 , 18 , 21 , 23 ,
25 , 27 , 28 , 32 , 34 , 36 , 41 , 48
51.04-10 , 15 , 17 , 18 , 23 , 25 , 27 , 28 , 32 ,
34,41,48
Tessuti di fibre sintetiche continue , diversi da
quelli per pneumatici della categoria 114 :
a ) di cui :
non greggi né imbianchiti
31 . 12 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 386 / 11
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4 ) ( 5 )
( 6 ) .
36
36 a )
51.04
B II
III
51.04-54 , 55 , 56 , 58 , 62 , 64 , 66 , 72 , 74 ,
76,81,89,93,94,97,98
51.04-55 , 58 , 62 , 64 , 72 , 74 , 76 , 81 , 89 ,
94 , 97 , 98
Tessuti di fibre artificiali continue , diversi da
quelli per pneumatici della categoria 114 :
a ) di cui :
non greggi né imbianchiti
37
37 a )
56.07
B
56.07-50 , 51 , 55 , 56 , 59 , 60 , 61 , 65 , 67 ,
68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 77 , 78 , 82 , 83 ,
84 , 87
56.07-50 , 55 , 56 , 59 , 61 , 65 , 67 , 69 , 70 ,
71 , 73 , 74 , 77 , 78 , 83 , 84 , 87
Tessuti di fibre artificiali in fiocco :
a ) di cui :
non greggi né imbianchiti
38 A 60.01
BIb) 1
60.01-40 Stoffe sintetiche a maglia per tende e tendine
38 B 62.02
AH
62.02-09 Tendine , escluse quelle a maglia
40 62.02
B IV a )
c )
62.02-83 , 85 , 89 Tende , tende avvolgibili , mantovane , bordi da
letto e altri manufatti per l'arredamento , esclu
si quelli a maglia , di lana , di cotone o di fibre
sintetiche o artificiali
41 ex 51.01"
A
51.01-01 , 02 , 03 , 04 , 08 , 09 , 10 , 12 , 20 ,
22 , 24 , 27 , 29 , 30 , 41 , 42 , 43 , 44 , 46 ,
48
Filati di filamenti sintetichi continui , non pre
parati per la vendita al minuto , diversi dai filati
non testurizzati , semplici , non torti o torti fino
a 50 giri per m
42 ex 51.01
B
51.01-50 , 61 , 67 , 68 , 71 , 77 , 78 , 80 Filati di fibre sintetiche ed artificiali continue ,
non preparati per la vendita al minuto :
B. Filati di fibre artificiali : filati di filamenti
artificiali , non preparati per la vendita al
minuto ; diversi dai filati semplici di visco
sa , non torti o torti fino a 250 giri per m e
filati semplici non testurizzati di acetato di
cellulosa
43 51.03
55.06
56.06
B
51.03-10 , 20
55.06-10 , 90
56.06-20
Filati di filamenti sintetici o artificiali , filati di
fibre artificiali in fiocco , filati di cotone ,
preparati per la vendita al minuto
46 ex 53.05 53.05-10 , 22 , 29 , 31 , 38 , 39 Lana e peli fini , cardati o pettinati
47 53.06
53.08
A
53.06-21 , 25 , 31 , 35 , 51 , 55 , 71 , 75
53.08-11 , 15
Filati di lana o di peli fini , cardati , non
preparati per la vendita al minuto
N. L 386 / 12 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4 ) ■ ( 5 ) ( 6 )
48 53.07
53.08
B
53.07-02 , 08 , 12 , 18 , 30 , 40 , 51 , 59 , 81 ,
89
53.08-21,25
Filati di lana o di peli fini , pettinati , non
preparati per la vendita al minuto
49 ex 53.10 53.10-11 , 15 Filati di lana o di peli fini , preparati per la
vendita al minuto
50 53.11 53.11-01 , 03 , 07 , 11 , 13 , 17 , 20 , 30 , 40 ,
52 , 54 , 58 , 72 , 74 , 75 , 82 , 84 , 88 , 91 , 93 ,
97
Tessuti di lana o di peli fini
•
51 55.04 55.04-00 Cotone cardato o pettinato
53 55.07 55.07-10 , 90 Tessuti di cotone a punto di garza
54 56.04
B
56.04-21,23,28 Fibre artificiali , in fiocco compresi i cascami ,
cardati , pettinati o altrimenti preparati per la
filatura
55 56.04
A
56.04-11 , 13 , 15 , 16 , 17 , 18 Fibre sintetiche , in fiocco , compresi i cascami ,
cardati , pettinati od altrimenti preparati per la
filatura
56 56.06
A
56.06-11 , 15 Filati di fibre sintetiche in fiocco (compresi i
cascami ), preparati per la vendita al minuto
58 58.01 58.01-01 , 11 , 13 , 17 , 30 , 80 Tappeti a punti annodati od arrotondati ,
anche confezionati
59 58.02
ex A
B
59.02
ex A
58.02-04 , 06 , 07 , 09 , 56 , 61 , 65 , 71 , 75 ,
81 , 85 , 90
59.02-01 , 09
Tappeti ed altri rivestimenti per pavimenti di
materie tessili , diversi da quelli della cate
goria 58
60 58.03 58.03-00 Arazzi tessuti a mano ( tipo Gobelins , Fiandra ,
Aubusson , Beauvais e simili ) ed arazzi fatti
all'ago (a punto piccolo , a punto di croce ,
ecc .), anche confezionati
61 58.05
A la)
c)
II
B
59.13
58.05-01 , 08 , 30 , 40 , 51 , 59 , 61 , 69 , 73 ,
77 , 79 , 90
59.13-01 , 11 , 13 , 15 , 19 , 32 , 34 , 35 ,
39
Nastri , galloni e simili , nastri senza trama di
fibre o di fili disposti parallelamente ed incol
lati ( bolduc), escluse le etichette e gli articoli
simili della categoria 62
Tessuti ( diversi da quelli a maglia ) elastici
costituiti da materie tessili miste a fili di
gomma
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 386 / 13
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4 ) (5 ) ( 6 )
62 58.06
58.07
58.08
58.09
58.10
58.06-10 , 90
58.07-31 , 39 , 50 , 80
58.08-10 , 90
58.09-11 , 19 , 21 , 31 , 35 , 39 , 91 , 95 ,
99
58.10-21 , 29 , 41 , 45 , 49 , 51 , 55 , 59
Etichette , scudetti e simili , di materie tessili ,
non ricamati , in pezza , in nastri o tagliati ,
tessuti
Filati di ciniglia ; filati spiralati (diversi dai filati
metallizzati e dai filati di crine spiralati ); trecce
in pezza ; altri manufatti di passamaneria ed
altri , manufatti ornamentali analoghi , in pez
za ; ghiande , nappe , olive , noci , fiocchetti
(pompons ) e simili
Tulli , tulli-bobinots e tessuti a maglie annoda
te ; pizzi (a macchina o a mano), in pezza , in
strisce o in motivi
Ricami in pezza , in strisce o in motivi
63 60.01
Bla)
60.06
A
60.01
B I b ) 2
3
60.01-30
60.06-11 , 18
60.01-51 , 55
Stoffe a maglia di fibre sintetiche contenenti , in
peso , il 5 % o più di filati elastomeri e stoffe a
maglia contenenti , in peso , il 5 % o più di fili di
gomma
Pizzi Rachel e stoffe a peli lunghi di fibre
sintetiche
65 60.01
A
B I b ) 4
II
C
60.01-01 , 10 , 62 , 64 , 65 , 68 , 72 , 74 , 75 ,
78 , 81 , 89 , 92 , 94 , 96 , 97
Stoffe a maglia , diverse dai manufatti delle
categorie 38 A e 63 , di lana , di cotone o di fibre
sintetiche o artificiali
66 62.01
A
B I
II a )
b )
c )
62.01-10 , 20 , 81 , 85 , 91 , 95 Coperte , escluse quelle a maglia , di lana , di
cotone o di fibre sintetiche o artificiali
GRUPPO III B
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4 ) (5 ) - ( 6 )
10 60.02
A
B
60.02-40
60.02-50 , 60 , 70 , 80
Guanti a maglia 17
paia
59
67
67 a )
60.05
A II b ) 5 bb )
B
60.06
BUI
60.05-92 , 93 , 94 , 95 , 96 , 97 , 9«, 99
60.06-96 , 98
60.05-96
Accessori di abbigliamento , diversi da quelli
per bambini piccoli (bébés), a maglia ; bianche
ria di qualsiasi tipo , a maglia ; tende , tendine ,
tende avvolgibili , mantovane , bordi da letto e
altri manufatti per l'arredamento , a maglia ;
coperte a maglia ; altri manufatti a maglia ,
comprese le parti di indumenti o di accessori di
abbigliamento :
a ) di cui : sacchi e sacchetti da imballaggio , di
tessuti fabbricati con lamette e simili , di
polietilene o di polipropilene
N. L 386 / 14 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4 ) ( 5 ) ( 6 ) .
69 60.04 60.04-37 , 54 , 67 , 86
B IV a ) 3
b 2 cc)
c ) 3
ex d ) 2 dd )
Sottovesti e sottogonne a maglia , per donna e
per ragazza
7,8 128
70 60.04
B III a ) 1
60.03
B II b ) 1
60.04-31
60.03-24 , 26
Calze-mutande («collants»), di fibre sintetiche ,
di filati semplici di 67 decitex ( 6,7 tex )
Calze da donna , di fibre sintetiche
30,4
paia
33
72 60.05
A II b ) 2
60.06
B I
61.01
B II
61.02
B II b )
60.05-11 , 13 , 15
60.06-91
61.01-22 , 23
61.02-16 , 18
Costumi , mutandine e slip da bagno , di lana , di
cotone o di fibre sintetiche o artificiali
9,7 103
74 60.05
AH b) 4 gg) 11
22
33
44
60.05-70 , 71 , 72 , 73 Abiti a giacca , completi e insiemi , a maglia , per
donna o per ragazza , di lana , di cotone o di
fibre sintetiche o artificiali , esclusi quelli da
sci
1,54 650
75 60.05
A II b ) 4 ff)
60.05-66 , 68 Vestiti , completi e insiemi a maglia , per uomo e
per ragazzo , di lana , di cotone o di fibre
sintetiche o artificiali , esclusi quelli da sci
0,80 1250
84 61.06
B
C
D
E
61.06-30 , 40 , 50 , 60 Scialli , sciarpe , fazzoletti da collo , sciarpette ,
mantiglie , veli e velette , e manufatti simili ,
esclusi quelli a maglia , di lana , di cotone , di
fibre sintetiche o artificiali
85 61.07
B
C
D
61.07-30 , 40 , 90 Cravatte , cravatte a farfalla e fazzoletti a
cravatta , esclusi quelli a maglìà , di lana , di
cotone o di fibre sintetiche o artificiali
17,9 56
86 61.09
A
B
C
E
61.09-20 , 30 , 40 , 80 Busti , fascette , guaine , bretelle , giarrettiere ,
reggicalze e manufatti e loro parti , anche a
maglia
8,8 114
87 61.10 A 61.10-10 Guanti , diversi da quelli a maglia
88 61.10
B
61.11
B
61.10-90
61.11-90
Calze e calzini , esclusi quelli a maglia ; altri
accessori per oggetti di vestiario , parti di
indumenti o di accessori per oggetti di vestia
rio , diversi da quelli per bambini piccoli («bé
bés»), esclusi quelli a maglia
31 12.86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 386 / 15
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4 ) ( 5 ) ( 6 )
90 ex 59.04 59.04-11 , 12 , 14 , 15 , 17 , 18 , 19 , 21 Spago , corde e funi , anche intrecciati , di fibre
sintetiche
91 62.04
Ali
B II
62.04-23 , 73 Tende
93 62.03
B. Ib )
Ila )
b ) 2
c )
62.03-30 , 40 , 97 , 98 Sacchi e sacchetti da imballaggio , di tessuti ,
diversi da quelli fabbricati con lamette e simili
di polietilene o di polipropilene
94 59.01 59.01-07,12,14,15,16,18,21,29 Ovatte di materie tessili e manufatti di tali
ovatte ; fibre tessili di larghezza non superiore a
5 mm (borre di cimatura ), nodi e groppetti
( bottoni ) di materie tessili
95 ex 59.02 59.02-35 , 41 , 47 , 51 , 57 , 59 , 91 , 95 ,
97
Feltri e manufatti di feltro anche impregnati o
spalmati , diversi da quelli per ricoprire i pavi
menti
96 59.03 59.03-01 , 11 , 21 , 23 , 25 , 29 , 30 Stoffe non tessute e manufatti di stoffe non
tessute , anche impregnati o spalmati
97 59.05 59.05-11 , 31 , 39 , 51 , 59 , 91 , 99 Reti ottenute con l'impiego di spago , corde e
funi , in strisce, in pezza o in forme determina
te ; reti per la pesca , in forme determinate ,
costituite da filati , spago o corde
•
98 59.06 59.06-00 Manufatti ottenuti con l'impiego di filati ,
spago , corde o funi , esclusi i tessuti , i manufatti
di tessuto e i manufatti della categoria 97
99 59.07
59.10
59.07-10 , 90
59.10-10 , 31 , 39
Tessuti spalmati di colla o di sostanze amida
cee , dei tipi usati in legatoria , per cartonaggi ,
nella fabbricazione di astucci o per usi simili ;
tele per decalco o trasparenti per il disegno ;
tele preparate per la pittura ; bugrane e tessuti
simili , rigidi dei tipi usati per cappelleria
Linoleum , anche tagliati ; rivestimenti per pavi
menti costituiti da una spalmatura o da un
rivestimento applicato su supporto di materie
tessili , anche tagliati
-
59.11
A I
II
III b )
B
59.11-11 , 14 , 17 , 20 Tessuti gommati diversi da quelli a maglia ,
esclusi quelli per pneumatici
59.12 59.12-00 Altri tessuti impregnati o spalmati ; tele dipinte
per scenari di teatri , per sfondi di studi o per usi
simili , diversi da quelli della categoria 100
N. L 386 / 16 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4 ) ( 5 ) ( 6 )
100 59.08 59.08-10 , 51 , 61 , 71 , 79 Tessuti impregnati , spalmati o ricoperti di
derivati della cellulosa o di altre materie plasti
che artificiali e tessuti stratificati con queste
stesse materie
101 ex 59.04 59.04-80 Spago , corde e funi , anche intrecciati , diversi
da quelli di fibre sintetiche
109 62.04
AI
B I
62.04-21 , 61 , 69 Copertoni , vele per imbarcazioni e tende per
l'esterno
110 62.04
A III
B III
62.04-25 , 75 Materassi pneumatici , tessuti
111 62.04
A IV
B IV
62.04-29 , 79 Oggetti da campeggio , tessuti , diversi da quelli
dai materassi pneumatici e dalle tende
112 62.05
A
B
D
E
62.05-01 , 10 , 30 , 93 , 95 , 99 Altri manufatti confezionati di tessuti , esclusi
quelli delle categorie 113 e 114
113 62.05
C
62.05-20 Strofinacci , anche scamosciati , esclusi quelli a
maglia
114 51.04
AI
B I
59.11
A III a )
59.14
59.15
59.16
59.17
A
B II
C
D
51.04-03 , 52
59.11-15
59.14-00
59.15-10 , 90
59.16-00
59.17-10 , 29 , 32 , 38 , 49 , 51 , 59 , 71 , 79 ,
91,93,95,99
Tessuti e manufatti per usi tecnici
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 386 / 17
ALLEGATO lì
CONTINGENTI QUANTITATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 2
GRUPPO I A
UnitaCate
goria
Numero della tariffa
doganale comune
( 1987 )
Codice Nimexe
( 1987 )
Designazione delle merci
Paese
terzo
Stati
mem
bri
Limiti
quanti
tativi
dal 1 0 gen
naio al 31
dicembre
1987
( 1 ) ( 2 ) 3 (4 5 6 ( 7 ) ( 8 )
Taiwan TonnellateTessuti di cotone , diversi da quelli a punto di
garza , ricci del tipo spugna , passamaneria ,
velluti , felpe , tessuti di ciniglia , tulli e tessuti a
maglie annodate :
05 , 06 ,
, 11 , 12 ,
, 17 , 19 ,
, 35 , 37 ,
, 51 , 52 ,
, 57 , 59 ,
, 66 , 67 ,
, 73,75 ,
, 80 , 81 ,
, 85 , 87 ,
, 92 , 93 ,
D (>)
F ( 1 )
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
55.09-03 , 04 ,
07 , 08 , 09 , 10
13 , 14 , 15 , 16
21 , 29 , 32 , 34
38 , 39 , 41 , 49
53 , 54 , 55 , 56
61 , 63 , 64 , 65
68 , 69 , 70 , 71
76 , 77 , 78 , 79
82 , 83 , 83 , 84
88 , 89 , 90 , 91
98 , 99
2
2 a )
55.09
55.09 Tonnellatea ) di cui :
non greggi né imbianchiti
55.09-06 , 07 , 08 , 09 ,
51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 ,
57 , 59 , 61 , 63 , 64 , 65 ,
66 , 67 , 70 , 71 , 73 , 83 ,
84 , 85 , 87 , 88 , 89 , 90 ,
91 , 92 , 93 , 98 , 99
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 098
570
698
1 622
599
36
104
10
64
6
4 807
78
41
50
68
42
2
9
2
10
2
304
1 276
1 221
1 662
1 728
378
33
49
126
81
2
6 556
78
75
118
85
25
2
3
86
12
2
486
Taiwan Tonnellate56.07
A
Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco
diverse da nastri , velluti , felpe , tessuti ricci
( compresi i tessuti ricci del tipo spugna ) e
tessuti di ciniglia :
56.07-01 , 04 , 05 , 07 ,
08 , 10 , 12 , 15 , 19 , 20 ,
22 , 25 , 29 , 30 , 31 , 35 ,
38 , 39 , 40 , 41 , 43 , 45 ,
46 , 47 , 49
3
3 a )
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
Tonnellatea ) di cui :
non greggi né imbianchiti
Taiwan56.07-01 , 05 , 07 , 08 ,
12 , 15 , 19 , 22 , 25 , 29 ,
31 , 35 , 38 , 40 , 41 , 43 ,
46 , 47 , 49
( ] ) All'interno dei limiti quantitativi per la Germania e la Francia , i seguenti sottomassimali esistono per i prodotti dei codici Nimexe 55.09-03 e 10 : Germania , 1987 : 554 tonnellate ;
Francia , 1987 : 69 tonnellate .
N. L 386 / 18 31 . 12 . 86Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
. GRUPPO I B
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
4 (>) 60.04
B I
II a )
b )
c )
IV a ) 4
b ) 1 aa )
dd )
2 ee )
c ) 4
d ) 1 aa )
dd )
ex 2 dd )
60.05
A II b ) 4 mm) 11
22
33
44
60.04-19 , 20 , 22 , 23 ,
24 , 26 , 39,41 , 50 , 58 ,
69 , 71 , 79 , 88
60.05-86 , 87 , 88 , 89
Camicie , camicette , T-shirts , magliette a collo
alto (esclusi quelli di lana o di peli fini ),
camiciole e articoli affini , a maglia
Taiwan 1 000
pezzi
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
2 073
971
299
1 618
865
17
54
10
23
6
5 936
5 60.05
A la)
II b ) 4 bb ) 11 aaa )
bbb )
ccc )
ddd )
eee )
22 bbb )
ccc )
ddd )
eee )
fff)
ijij ) 11
60.05-01 , 29 , 30 , 32 ,
33 , 34 , 39,40,41,42 ,
43 , 80
Maglie , pullover (con o senza maniche), twin
sets , giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e
cuciti ); giacche a vento e giubbotti con o senza
cappuccio e simili , a maglia
Taiwan 1 000
pezzi
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
4 158
484
662
4 278
5 809
29
122
10
18
5
15 575
6(M 61.01
B V d) 1
2
3
e ) 1
2
3
61.02
B II e ) 6 aa )
bb )
cc )
61.01-62 , 64 , 66 , 72 ,
74 , 76
61.02-66 , 68 , 72
Calzoncini , shorts ( esclusi quelli da bagno ) e
pantaloni tessuti , per uomo e per ragazzo ;
pantaloni , tessuti per donna o per ragazza ,
di lana , di cotone o di fibre sintetiche o artifi
ciali
Taiwan 1 000
pezzi
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 436
160
94
635
290
8
10
6
22
5
2 666
7 60.05
A II b ) 4 aa ) 22
33
44
55
61.02
B II e ) 7 bb )
cc )
ee )
60.05-22 , 23 , 24 , 25
61.02-78 , 82 , 85
Camicie , camicette e bluse , anche a maglia , di
lana , di cotone o di fibre sintetiche o artificiali ,
per donna e per ragazza
Taiwan 1 000
pezzi
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 277
80
84
490
233
3
15
5
12
3
2 202
( 1 ) Vedi appendice .
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 386 / 19
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 )
( 7 ) ( 8 )
8 61.03
AI
II
IV
61.03-11 , 15 , 10 Camicie e camicette , escluse quelle a maglia ,
per uomo e per ragazzo , di lana , di cotone o di
fibre sintetiche o artificali
Taiwan 1 000
pezzi
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
4 660
118
242
1 030
655
6
12
8
35
6
6 772
GRUPPO II A
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
20 62.02
Bla )
c )
62.02-12 , 13 , 19 Biancheria da letto , esclusa quella a maglia Taiwan Tonnellate D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
91
10
9
15
11
1
2
6
2
147
22
22 a )
56.05
A
56.05-03 , 05 , 07 , 09 ,
11 , 13 , 15 , 19 , 21 , 23 ,
25 , 28 , 32 , 34 , 36 , 38 ,
39 , 42 , 44 , 45 , 46 , 47
56.05-21 , 23 , 25 , 28 ,
32 , 34 , 36
Filati di fibre sintetiche in fiocco , non preparati
per la vendita al minuto
a ) di cui :
acrilici
Taiwan Tonnellate
Tonnellate
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
UK
2 196
882
469
603
1 366
14
266
23
44
6
5 869
769
23 56.05
B
56.05-51 , 55 , 61 , 65 ,
71 , 75 , 81 , 85 , 91 , 95 ,
99
Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in
fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed
artificiali ) non preparati per la vendita ai
minuto :
B. di fibre tessili artificiali :
Filati di fibre tessili artificiali in fiocco non
preparati per la vendita al minuto
Taiwan Tonnellate D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
822
192
494
1 379
246
10
32
14
21
4
3 214
N. L 386 / 20 31 . 12 . 86Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
GRUPPO II B
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
12 60.03
B I a )
b )
II a )
b ) 2
III
IV
60.04
B III a ) 2
b )
60.06
B II
60.03-11 , 18 , 20 , 40 ,
80
60.04-33 , 34
60.06-92
Calze , calze-mutande («collants ») calze , sotto
calze , calzini , proteggicalze o manufatti simili
a maglia , diversi da quelli per bambini piccoli
( bébés ), comprese le calze per varici , esclusi i
prodotti della categoria 70
Taiwan 1 000
paia
DP)
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
10 720
2 405
995
1 925
. 4 784
65
3 836
94
186
38
25 048
13 60.04
B IV a ) 2
b ) 1 cc)
2 dd )
c)2
d ) 1 cc )
2 cc )
60.04-36 , 48 , 56 , 66 ,
75 , 85
Mutande , mutandine e slip per uomo o per
ragazzo , nonché per donna o per ragazza , a
maglia , di lana , di cotone o di fibre sintetiche o
artificiali
Taiwan
*
1 000
pezzi
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
778
318
104
181
174
5
19
8
60
23
1 670
14 61.01
Alla )
B Vb ) 1
2
3
61.01-07 , 41 , 42 , 44 ,
46 , 47
Cappotti , soprabiti , mantelli e simili , tessuti ,
per uomo o per ragazzo , di lana , di cotone o di
fibre sintetiche o artificiali ( esclusi gli eskimo
della categoria 21 )
Taiwan 1 000
pezzi
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 434
196
144
220
228
10
32
15
16
4
2 299
15 61.02
B la )
II e ) 1 aa )
bb )
cc )
2 aa )
bb )
cc )
61.02-05 , 31 , 32 , 33 ,
35 , 36 , 37 , 39 , 40
Cappotti , soprabiti , mantelli e simili , e giac
che , tessuti , per donna o per ragazza , di lana ,
di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
( esclusi gli eskimo della categoria 21 )
Taiwan 1 000
pezzi
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 061
82
61
138
155
3
15
10
8
2
1 535
16 61.01
B Ve) 1
2
3
61.01-51 , 54 , 57 Vestiti , completi e insiemi , esclusi quelli a
maglia , per uomo e per ragazzo , di lana , di
cotone o di fibre sintetiche o artificiali , esclusi
quelli da sci
Taiwan 1 000
pezzi
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
284
21
13
10
32
1
2
2
7
1
373
(*) Escluse le calze per varici del codice Nimexe 60.06-92 .
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 386 / 21
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) (7 ) ( 8 )
17 61.01
B Va ) 1
2
3
61.01-34 , 36 , 37 Giacche e giacchette , escluse quelle a maglia ,
per uomo e per ragazzo , di lana , di cotone o di
fibre sintetiche o artificiali
Taiwan 1 000
pezzi
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
404
44
• 37
25
57
2
6
2
8
1
586
18 61.01
BUI
61.02
B Ile)
61.03
B
C
61.04
B
61.01-24 , 25 , 26 ;
61.02-22 , 23 , 24 ;
61.03-51 , 55 , 59 , 81 ,
85 , 89 ;
61.04-11 , 13 , 18 , 91 ,
93 , 98
Canottiere , mutande , mutandine e slip , cami
cie da notte , pigiami , accappatoi de bagno ,
vesti da camera e manufatti simili , per uomo o
per ragazzo , esclusi quelli a maglia
Canottiere e camicie da giorno , sottovesti ,
sottogonne , slip , camicie da notte , pigiami ,
vestaglie , accappatoi dà bagno , vesti da came
ra e manufatti simili , per donna o per ragazza ,
esclusi quelli a maglia
Taiwan Tonnellate D
F
I
BNL
- UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
593
106
80
210
181
4
28
5
11
3
1 221
21 0 ) 61.01
B IV
61.02
B II d )
61.01-29 , 31 , 32
61.02-25 , 26 , 28
Eskimo ; giacche a vento e giubbotti con o
senza cappuccio e simili , esclusi quelli a
maglia , di lana , di cotone o di fibre sintetiche
o artificiali
Taiwan 1 000
pezzi
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
2 327
174
94
90
124
6
17
10
35
7
2 884
24 60.04
B IV a ) 1
b ) 1 bb )
2 aa )
bb )
c ) 1
d ) 1 bb )
2 aa )
bb )
60.05
A II b ) 4 11 ) 11
60.04-35 , 47 , 51 , 53 ,
65 , 73 , 81 , 83
60.05-84
Camicie da notte , pigiami , accappatoi da
bagno , vesti da camera e manufatti simili a
maglia , per uomo e per ragazzo
Camicie da notte , pigiami , vestaglie , accappa
toi da bagno , vesti da camera e manufatti
simili , a maglia , per donna e per ragazza
Taiwan 1 000
pezzi
D (2)
F (2)
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 724
150
132
235
321
14
27
14
29
6
2 652
(') Vedi appendice .
( 2 ) All'interno dei limiti quantitativi per la Germania e la Francia , i seguenti sottomassimali esistono per i prodotti dei codici Nimexe 60.04-53 e 83 : Germania , 1987 : 333 000 pezzi ;
Francia , 1987 : 44 000 pezzi .
N. L 386 / 22 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
26 60.05
A II b ) 4 cc ) 11
22
33
44
61.02
B II a ) 4 bb )
cc )
dd )
ee )
60.05-46 , 47 , 48 , 49
61.02-48 , 52 , 53 , 54
Abiti interi per donna o per ragazza , di lana , di
cotone o di fibre sintetiche o artificiali
Taiwan 1 000
pezzi
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 869
99
81
113
122
4
16
6
32
6
2 348
27 60.05
A II b ) 4 dd )
61.02
B II e ) 5 aa )
bb )
cc )
60.05-51 , 52 , 54 , 58
61.02-57 , 58 , 62
Gonne , comprese le gonne-pantaloni , per don
na o per ragazza
Taiwan 1 000
pezzi
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
774
50
90
86
94
2
10
3
18
3
1 130
28 (>) 60.05
A II b ) 4 ee )
60.05-60 , 63 , 65 Pantaloni , tute a bretelle , calzoncini e short
( diversi da quelli da bagno ), a maglia , di lana ,
di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
Taiwan 1 000
pezzi
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
254
38
33
53
82
2
4
2
6
1
475
29 61.02
B II e ) 3 aa )
bb )
cc )
61.02-42 , 43 , 44 Abiti a giacca , completi e insiemi , esclusi quelli
a maglia , per donna o per ragazza , di lana , di
cotone o di fibre sintetiche o artificiali , esclusi
quelli da sci
Taiwan 1 000
pezzi
UK 53
31 61.09
D
61.09-50 Reggiseno e bustini , tessuti o a maglia Taiwan 1 000
pezzi
UK 301
68 60.03
A
60.04
A I
Ila )
b )
c )
III a )
b )
c )
d ) ■
60.05
A I b ) 1
5 aa )
63.03-01 , 03 , 05 , 09
60.04-02 , 03 , 04 , 06 ,
07 , 08 , 10 , 11 , 12 , 14
60.05-06 , 07 , 08 , 09 ,
91
Indumenti per bambini piccoli («bébés») ed
accessori per oggetti di vestiario , esclusi i
guanti per bambini piccoli delle categorie 10 e
87 , nonché le calze e i calzini per bambini
piccoli , esclusi quelli a maglia , della catego
ria 88
Taiwan
.
Tonnellate D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P .
CEE
56
6
2
6
210
5
2
1
2
1
291
l 1 ) Vedi appendice .
31 . 12 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 386 / 23
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
68
(segue)
61.02
Ala)
b )
61.04
A
61.11
A
61.02-01 , 03
61.04-01 , 09
61.11-10
73 60.05
A II b ) 3
60.05-16 , 17 , 19 Tute sportive a maglia , di lana , di cotone o di
fibre sintetiche o artificiali
Taiwan 1 000
pezzi
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
578
54
43
285
186
3
7
6
10
2
1 174
77 61.01
B Vf) 1
61.02
B II e ) 8 aa )
61.01-82
61.02-86
Tute e insiemi da sci , esclusi quelli a maglia Taiwan Tonnellate D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
105
2
8
7
32
1
3
158
78 61.01
A I
II b )
B V g ) 1
2
3
61.02
AH
B Ib )
II e ) 9 aa )
bb )
cc )
61.01-03 , 09 , 93 , 94 ,
97
61.02-04 , 07 , 93 , 95 ,
97
Indumenti , non a maglia , esclusi quelli delle
caegorie6,7,8 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18,21,26,27 ,
29 , 68 , 72 , 76 e 77
Taiwan Tonnellate D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 545
251
178 -
464
311
22
40
11
14
2
2 838
83 60.05
A Ib)
II a )
b ) 4 bb ) 11
22
33
44
kk ) 11
60.05-03 , 04 , 75 , 76 ,
77 , 78 , 82
Cappotti , giacche di vario tipo e altri indumen
ti , comprese le tute e gli insiemi da sci , a
maglia , esclusi gli indumenti delle categorie 4 ,
5 , 7 , 13 , 24 , 26 , 27 , 28 , 68 , 69 , 72 , 73 , 74 ,
75
Taiwan Tonnellate D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
371
69
48
54
58
2
8
6
v 8
2
626
N. L 386 /24 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
GRUPPE III A
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
33 51.04
A III a )
62.03
B II b ) 1
51.04-06
62.03-51 , 59
Tessuti di filati di filamenti sintetici , fabbricati
con lamette o forme simili di polietilene o di
polipropilene , di meno di 3 m di larghezza ;
sacchi e sacchetti da imballaggio , esclusi quelli
a maglia , fabbricati con lamette o forme
simili
Taiwan Tonnellate D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
305
106
84
60
121
7
13
38
8
742
35 51.04
A II r
IV
51.04-05 , 10 , 11 , 13 ,
15 , 17 , 18 , 21 , 23 , 25 ,
27 , 28 , 32 , 34 , 36 , 41 ,
48
51.04-10 , 15 , 17 , 18 ,
23 , 25 , 27 , 28 , 32 , 34 ,
41 , 48
Tessuti di fibre sintetiche continue , diversi da
quelli per pneumatici della categoria 114 :
a ) di cui :
non greggi né imbianchiti
Taiwan Tonnellate D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
398
147
567
2 000
290
131
21
36
59
12
3 661
37 56.07
B
56.07-50 , 51 , 55 , 56 ,
59 , 60 , 61 , 65 , 67 , 68 ,
69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 ,
77 , 78 , 82 , 83 , 84 , 87
56.07-50 , 55 , 56 , 59 ,
61 , 65 , 67 , 69 , 70 , 71 ,
73 , 74 , 77 , 78 , 83 , 84 ,
87
Tessuti di fibre artificiali in fiocco :
a ) di cui :
non greggi né imbianchiti
Taiwan Tonnellate D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
2 106
690
3 849
955
1 891
75
199
42
86
17
9 910
41 ex 51.01
A
51.01-01 , 02 , 03 , 04 ,
08 , 09 , 10 , 12 , 20 , 22 ,
24,27,29,30,41,42 ,
43 , 44 , 46 , 48
Filati di filamenti sintetici continui , non prepa
rati per la vendita al minuto , diversi dai filati
non testurizzati , semplici , non torti o torti fino
a 50 giri per m
Taiwan Tonnellate E 240
61 58.05
A la)
c)
II
B
59.13
58.05-01 , 08 , 30 , 40 ,
51 , 59 , 61 , 69 , 73 , 77 ,
79 , 90
59.13-01 , 11 , 13 , 15 ,
19 , 32 , 34 , 35 , 39
Nastri , galloni e simili , nastri senza trama di
fibre o di fili disposti parallelamente ed
incollati ( bolduc), escluse le ettichette e gli
articoli simili della categoria 62
Tessuti (diversi da quelli a maglia ) elastici
costituti da materie tessili miste a fili di gom
ma
Taiwan Tonnellate UK 129
62 58.06 58.06-10 , 90 Etichette , scudetti e simili , di materie tessili ,
non ricamati , in pezza , in nastri o tagliati ,
tessuti
Taiwan Tonnellate F 56
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
N. L 386 / 25
GRUPPO III B
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )
( 5 ) ( 6 ) (7 ) ( 8 )
10 60.02
A
B
60.02-40
60.02-50 , 60 , 70 , 80
Guanti a maglia Taiwan 1 000
pezzi
D
F
I
BNL
UK (1 )
IRL
DK
GR
E
P
CEE
3 451
1 490
1 022
2 978
2 190
87
184
50
563
50
12 065
67 60.05
A II b ) 5 bb )
B
60.05-92 , 93 , 94 , 95 ,
96 , 97 , 98 , 99
Accessori di abbligliamento , diversi da quelli
per bambini piccoli (bébés ) a maglia ; bianche
ria di qualsiasi tipo , a maglia ; tende , tendine ,
tende avvolgibili , mantovane , bordi da letto e
altri manufatti per l'arredamento , a maglia ;
coperte a maglia ; altri manufatti a maglia ,
comprese le parti di indumenti o di accessori di
abbigliamento
Taiwan Tonnellate D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
236
94
47
110
166
6
9
7
16
67 a ) 60.06
BUI
60.06-96 , 98 a ) di cui :
sacchi e sacchetti da imballaggio , di tessuti
fabbricati con lamette e simili , di polietilene
o di polipropilene L
P
CEE
3
694
74 60.05
AH b) 4 gg ) 11
22
33
44
60.05-70 , 71 , 72 , 73 Abiti a giacca , completi e insiemi , a maglia , per
donna o per ragazza , di lana , di cotone o di
fibre sintetiche o artificiali , esclusi quelli da
sci
Taiwan Tonnellate D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
52
13
14
16
32
2
2
8
2
141
(') All'interno dei limiti quantitativi per il Regno Unito , i seguenti sottomassimali esistono per i prodotti del codice Nimexe 60.02-40; 1987 : 562 000 pezzi .
GRUPPO III C l
( 1 ) ( 2 ) ' ( 3 ) (4 )
( 5 ) ( 6 ) (7 ) ( 8 )
91 62.04
AH
B II
62.04-23 , 73 Tende Taiwan Tonnellate
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
238
130
69
71
93
6
20
14
16
2
659
N. L 386 / 26 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4 ) (5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
97
97 a )
59.05 59.05-11 , 31 , 39 , 51 ,
59 , 91 , 99
59.05-31 , 51
Reti ottenute con l'impiego di spago , corde e
funi , in strisce , in pezza o in forme determina
te ; reti per la pesca , in forme determinate ,
costituite da filati , spago o corde
a ) di cui :
reti fini
Taiwan Tonnellate
Tonnellate
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
108
68
21
48
52
34
167
88
7
2
595
40
12
4
4
22
8
101
72
3
1
267 •
110 62.04
AHI
B III
62.04-25 , 75 Materassi pneumatici , tessuti Taiwan Tonnellate D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
796
353
183
203
540
15
69
14
21
4
2 198
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 386 / 27
Appendice all'allegato II
Categoria Paese terzo Disposizioni
Taiwan In aggiunta al limite quantitativo indicato nell'allegato , per l'anno 1987 è stata
concordata , solamente per l'esportazione dei prodotti dei codici Nimexe
60.05-86 , 87 , 88 la quantità specifica di 344 t , ripartite nel seguente modo :
(in tonnellate)
PD
210
F I
4 6
BNL UK
19 98
IRL DK
2 4
GR E
1 —
CEE
344
4
6 Taiwan
Ai fini dell'imputazione dei limiti quantitativi concordati , un tasso di conversione
di 5 indumenti ( che non siano indumenti per bambini piccoli ) di misura
commerciale non superiore a 130 cm per 3 indumenti di misura commerciale
superiore a 130 cm può essere applicato fino a concorrenza del 4% dei limiti
quantitativi .
La licenza d'esportazione per questi prodotti deve comprendere alla casella 9 la
menzione « Il tasso di conversione per indumenti di misura commerciale non
superiore a 130 cm deve essere applicato».
Ai fini dell'imputazione dei limiti quantitativi concordati , un tasso di conversione
di 5 indumenti ( che non siano indumenti per bambini piccoli ) di misura
commerciale non superiore a 130 cm per 3 indumenti di misura commerciale
superiore a 130 cm può essere applicato fino a concorrenza del 5% dei limiti
quantitativi .
lia licenza d'esportazione per questi prodotti deve comprendere alla casella 9 la
menzione « Il tasso di conversione per indumenti di misura commerciale non
superiore a 130 cm deve essere applicato».
Ai fini dell'imputazione dei limiti quantitativi concordati , un tasso di conversione
di 5 indumenti ( che non siano indumenti per bambini piccoli ) di misura
commerciale non superiore a 130 cm per 3 indumenti di misura commerciale
superiore a 130 cm può essere applicato fino a concorrenza del 4% dei limiti
quantitativi .
La licenza d'esportazione per questi prodotti deve comprendere alla casella 9 la
menzione « Il tasso di conversione per indumenti di misura commerciale non
superiore a 130 cm deve essere applicato».
In aggiunta al limite quantitativo indicato nell'allegato , per l'anno 1987 è stata
concordata , solamente per l'esportazione delle tute a bretelle ( salopettes ), dei
calzoncini e degli «shorts » dei codici Nimexe ex 60.05-60 , ex 63 , ex 65 , la
quantità specifica di 122 t , ripartite nel modo seguente :
(in tonnellate)
21 Taiwan
28 Taiwan
D F I BNL UK IRL DK GR E
70 2 2 8 38 1 1 — —
P CEE
122
Full & Egal Universal Law Academy