31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387 / 1
I
fAtti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)
REGOLAMENTO (CEE) N. 4135 / 86 DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 1986
relativo al regime applicabile alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari della
Iugoslavia
dell'origine dei prodotti e gli appropriati metodi di coopera
zione amministrativa ;
considerando che l'osservanza dei limiti quantitativi
all'esportazione stabiliti in questo protocollo è garantita da
un sistema di duplice controllo ; che l'efficacia di queste
misure dipende dall'istituzione da parte della Comunità di un
regime di limiti quantitativi da applicare alle importazioni di
tutti i prodotti originari della Iugoslavia la cui esportazione
sia soggetta a siffatto regime;
considerando che i prodotti introdotti in zona franca o
ammessi in regime di deposito doganale , di importazione
temporanea o di perfezionamento attivo ( sistema della
sospensione) non devono essere soggetti a questi limiti
quantitativi comunitari ;
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica euro
pea , in particolare l'articolo 113 ,
vista la proposta della Commissione ,
considerando che la Comunità ha concluso con la Iugoslavia
un protocollo complementare all'accordo di cooperazione
tra la Comunità e la Iugoslavia relativo al commercio dei
prodotti tessili ; che tanto il protocollo quanto le dispo
sizioni relative alla sua gestione previste nel regolamento
(CEE)n . 3588 / 82 0 ), modificato da ultimo dal regolamento
(CEE ) n . 3786 / 85 ( 2 ), si applicano fino al 31 dicembre
1986 ;
considerando che la Comunità ha negoziato un nuovo
protocollo con la Iugoslavia riguardante il commercio di
prodotti tessili ; che tale protocollo mira a promuovere , in
una prospettiva di cooperazione permanente ed a condizioni
che assicurino la massima sicurezza negli scambi , la reciproca
espansione e lo sviluppo equo ed ordinato del commercio dei
prodotti tessili tra la Comunità e la Iugoslavia , tenendo nella
massima considerazione i gravi problemi economici e sociali
che colpiscono attualmente l'industria tessile dei paesi impor
tatori ed esportatori e in particolare ad eliminare l'effettivo
rischio di disorganizzazione del mercato comunitario e del
commercio dei prodotti tessili della Iugoslavia ;
considerando che , durante i succitati negoziati , le delegazioni
della Comunità e della Iugoslavia hanno concordato di
racommandare alle rispettive autorità di applicare a titolo
provvisorio il regime stabilito negli accordi negoziati , a
decorrere dal 1° gennaio 1987 , in anticipo rispetto alla
successiva entrata in vigore di tali accordi ;
considerando che occorre assicurare che gli obiettivi del
protocollo non vengano elusi mediante deviazione degli
scambi ; che bisogna quindi fissare le modalità di controllo
considerando che si devono prevedere norme speciali per
i prodotti reimportati in regime di perfezionamento pas
sivo ;
considerando che l'applicazione di questi limiti quantitativi
comunitari in conformità del protocollo negoziato con la
Iugoslavia richiede l'introduzione di una speciale procedura
di gestione ; che occorre stabilire che detta gestione comune
venga decentrata mediante una ripartizione dei limiti quan
titativi tra gli Stati membri e che le autorità di questi ultimi
rilascino le autorizzazioni di importazione secondo il sistema
di duplice controllo definito in detto protocollo ;
considerando che , per consentire l'uso ottimale dei limiti
quantitativi comunitari , la loro ripartizione deve avvenire
secondo le esigenze di approvvigionamento che si manifesta
no nei vari Stati membri e secondo gli obiettivi quantitativi
fissati dal Consiglio ; che però , date le notevoli disparità che
ancora esistono tra le condizioni alle quali sono attualmente
subordinate le importazioni dei prodotti in questione negli
Stati membri nonché la speciale sensibilità dell'industria
tessile della Comunità , queste condizioni d'importazione
(») GU n . L 374 del 31 . 12 . 1982 , pag. 47 .
( 2 ) GU n . L 366 del 31 . 12 . 1985 , pag. 37 .
N. L 387 / 2 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:possono essere uniformate unicamente per gradi che , pertan
to , la ripartizione potrà adeguarsi soltanto progressivamente
a queste esigenze di approvvigionamento ;
considerando che il protocollo prevede la possibilità di
trasferimenti automatici tra le quote assegnate agli Stati
membri all'interno di ciascun limite quantitativo comunita
rio , in percentuali crescenti a partire dal primo anno di
applicazione del protocollo , per garantire , in particolare , alla
Iugoslavia maggiore flessibilità nell'utilizzazione di ciascun
limite quantitativo comunitario ;
Articolo 1
1 . Il presente regolamento si applica alle importazioni
nella Comunità dei prodotti tessili di cui all'allegato I ,
originari della Iugoslavia .
2 . La classificazione dei prodotti di cui all'allegato I si
basa sulla nomenclatura della tariffa doganale comune ,
nonché sulla nomenclatura delle merci per le statistiche del
commercio estero della Comunità e del commercio tra gli
Stati membri (Nimexe), fatto salvo l'articolo 3 , paragrafo 7 .
Le modalità di applicazione di questo paragrafo sono definite
nell'allegato V.considerando che occorre inoltre definire procedure rapide
ed efficaci per modificare i limiti quantitativi comunitari e la
loro ripartizione, in particolare per tener conto dell'anda
mento delle correnti di scambio , dell'esistenza di esigenze di
importazioni supplementari e degli obblighi che incombono
alla Comunità in virtù del protocollo negoziato con la
Iugoslavia ;
Articolo 2
1 . L'origine dei prodotti di cui all'articolo 1 , paragrafo 1 ,
è determinata in conformità delle disposizioni vigenti in
materia nella Comunità .
2 . Le modalità di prova e di controllo dell'origine dei
prodotti di cui all'articolo 1 , paragrafo 1 , sono definite dalla
normativa comunitaria vigente e dalle disposizioni degli
allegati IV e V.
considerando che , per i prodotti tessili non soggetti a
limitazione quantitativa , il protocollo prevede una procedu
ra di consultazione per giungere a un accordo sull'adozione di
limiti quantitativi , ogniqualvolta che per una categoria di
prodotti il volume delle importazioni nella Comunità o in
una delle sue regioni abbia superato un certo livello ; che la
Iugoslavia si impegna inoltre a limitare le sue esportazioni , a
decorrere dalla richiesta di consultazione , sino al livello
indicato nel protocollo ; che , in mancanza di accordo con
questo paese fornitore entro i termini fissati , la Comunità
può instaurare limiti quantitativi per un determinato livello
annuo o pluriennale ;
considerando che il protocollo istituisce un sistema di
cooperazionè tra la Comunità e la Iugoslavia per evitare che
gli accordi sui limiti quantitativi vengano elusi mediante
operazioni di trasbordo , deviazione o altre ; che è stata
stabilita una procedura di consultazione secondo la quale si
può concordare con la Iugoslavia un adeguamento equiva
lente dei limiti quantitativi corrispondenti quando risulti che
il protocollo sia stato eluso ; che la Iugoslavia si impegna
inoltre ad attuare le misure necessarie per garantire la rapida
applicazione di qualsiasi adeguamento; che in mancanza di
un accordo con la Iugoslavia entro il limite di tempo previsto ,
nei casi in cui le disposizioni sono state palesemente eluse , la
Comunità può operare gli adeguamenti equivalenti ;
Articolo 3
1 . L'importazione nella Comunità dei prodotti tessili di
cui all'allegato II originari della Iugoslavia e spediti nel
periodo 1° gennaio 1987 — 31 dicembre 1991 è soggetta
ai limiti quantitativi comunitari annuali fissati in detto
allegato .
2 . La ripartizione tra gli Stati membri per l'anno 1987 di
detti limiti quantitativi è fissata all'allegato III .
3 . La messa in libera pratica nella Comunità dei prodotti
la cui importazione è soggetta ai limiti quantitativi di cui al
paragrafo 1 è subordinata alla presentazione di un'autoriz
zazione d'importazione o di un documento equivalente ,
rilasciato dalle autorità degli Stati membri conformemente
all'articolo 9 .
4 . Le importazioni autorizzate vengono imputate sui
limiti quantitativi stabiliti per l'anno durante il quale i
prodotti sono stati spediti dalla Iugoslavia . A norma del
presente regolamento , le merci si intendono imbarcate il
giorno in cui vengono caricate , per essere spedite , sul mezzo
di trasporto scelto a questo scopo (aereo , veicoli o nave).
5 . Le importazioni di prodotti non soggetti a limitazione
quantitativa anteriormente al 1° gennaio 1987 che prima di
tale data si trovavano in corso di inoltro nella Comunità sono
esonerate dalle limitazioni quantitative di cui al presente
articolo purché siano state spedite dalla Iugoslavia prima del
1° gennaio 1987 .
6 . La messa in libera pratica dei prodotti la cui importa
zione è soggetta a limiti quantitativi prima del 1° gennaio
1987 e spediti prima di tale data continua , a decorrere dalla
considerando che , per poter in particolare rispettare i termini
stabiliti nel suddetto protocollo , è opportuno prevedere una
procedura rapida ed efficace , per introdurre questi limiti
quantitativi e per concludere questi accordi con la Iugosla
via ;
considerando che il presente regolamento deve essere appli
cato in conformità degli obbighi derivanti per la Comunità
dal suddetto protocollo ,
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Articolo 6
1 . La ripartizione dei limiti quantitativi comunitari è
effettuata in modo da consentire l'uso ottimale di questi limiti
quantitativi e da raggiungere progressivamente una penetra
zione più equilibrata dei mercati mediante una migliore
ripartizione degli oneri tra gli Stati membri .
data medesima , ad essere soggetta alla presentazione degli
stessi documenti d'importazione ed è subordinata alle stesse
condizioni d'importazioni vigenti anteriormente al 1° gen
naio 1987 .
7 . La definizione dei limiti quantitativi di cui all'alle
gato II e delle categorie di prodotti cui essi si applicano viene
adeguata conformemente alla procedura di cui all'articolo
14 , quando ciò si riveli necessario per garantire che qualsiasi
successiva modifica alla nomenclatura della tariffa doganale
comune oppure alla nomenclatura delle merci per le statisti
che del commercio estero della Comunità e del commercio tra
gli Stati membri (Nimexe) nonché qualsiasi decisione che
modifichi la classificazione di tali prodotti non determinino
una riduzione dei suddetti limiti quantitativi .
2 . Ove risultasse necessario , in particolare a motivo
dell'evoluzione delle correnti commerciali , la ripartizione dei
limiti quantitativi comunitari viene adattata in base alla
procedura prevista all'articolo 14 e secondo i criteri definiti al
paragrafo 1 , onde garantire il loro uso ottimale .
3 . Fatto salvo il paragrafo 2, dopo il 1° giugno di ogni
anno , i paesi fornitori possono , previa notifica alla Commis
sione , trasferire i quantitativi non utilizzati delle quote
assegnate agli Stati membri nell'ambito di un limite quanti
tativo comunitario , di cui all'articolo 3 , sulle quote dello
stesso limite assegnate agli altri Stati membri , purché la quota
dello Stato membro dalla quale viene effettuato il trasferi
mento venga utilizzata in percentuale inferiore all'80 % e
sino a concorrenza delle seguenti percentuali della quota
verso cui viene effettuato il trasferimento :
2,0 % nel 1987
4,0 % nel 1988
8,0 % nel 1989
12,0 % nel 1990
16,0 % nel 1991
Artìcolo 4
I limiti quantitativi di cui all'articolo 3 , non si applicano ai
prodotti artigianali e di folclore definiti nell'allegato VI che
sono accompagnati all'importazione da un certificato rila
sciato dalle autorità competenti della Iugoslavia conforme
mente all'allegato VI e soddisfano altre condizioni definite
nello stesso allegato .
Articolo 5
1 . I limiti quantitativi di cui all'articolo 3 non si applicano
ai prodotti introdotti in zona franca o ammessi in regime di
deposito doganale , di importazione temporanea o di perfe
zionamento attivo (sistemi di sospensione).
Se i prodotti di cui al primo comma vengono successivamente
messi in libera pratica , tali e quali oppure dopo lavorazione o
trasformazione, si applica l'articolo 3 , paragrafo 3 , ed i
quantitativi immessi in libera pratica vengono imputati sul
limite quantitativo comunitario fissato per l'anno a cui si
riferisce la licenza d'esportazione .
2 . Se le autorità degli Stati membri accertano che impor
tazioni di prodotti tessili sono state imputate su un limite
quantitativo fissato in applicazione dell'articolo 3 e che
questi prodotti sono stati successivamente riesportati al di
fuori della Comunità , essi ne informano la Commissione e
rilasciano , per gli stessi prodotti e gli stessi quantitativi ,
autorizzazioni d'importazione supplementari , conforme
mente all'articolo 3 , paragrafo 3 .
Queste autorizzazioni e le importazioni effettuate in base ad
esse non vengono imputate sul limite quantitativo comuni
tario corrispondente per l'anno in corso o per quello
seguente .
3 . Le reimportazioni nella Comunità dei prodotti tessili
ottenuti dopo perfezionamento in Iugoslavia sono soggette al
regime specifico di cui all'allegato VII , sempre che siano state
effettuate conformemente alla normativa sul traffico di
perfezionamento passivo economico in vigore nella Comu
nità .
Articolo 7
1 . Previa notifica alla Commissione la Iugoslavia può
utilizzare le quote assegnate agli Stati membri secondo le
seguenti modalità :
a ) L'uso anticipato nel corso di un anno di una parte di una
quota fissata per l'anno seguente è autorizzato per
ciascuna categoria di prodotti sino a concorrenza del 5 %
della quota dell'anno di effettiva utilizzazione .
Queste importazioni anticipate vengono dedotte dalle
quote corrispondenti fissate per l'anno successivo .
b ) Il riporto dei quantitativi che restano inutilizzati durante
un anno sulla quota corrispondente dell'anno successivo
è autorizzato sino a concorrenza del 9 % della quota
dell'anno di utilizzazione effettiva .
c ) I trasferimenti dei quantitativi fra le categorie del gruppo
I sono consentiti soltanto nei seguenti casi :
— i trasferimenti tra le categorie 1 , 2 e 3 sono autorizzati
a concorrenza del 7 % della quota fissata per la
categoria di destinazione;
— i trasferimenti tra le categorie 4 , 5 , 6 , 7 e 8 sono
autorizzati sino a concorrenza del 7 % della quota
fissata per la categoria di destinazione;
— i trasferimenti di quantitativi tra diverse categorie dei
gruppi II o III possono essere effettuati a partire da
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3 . I quantitativi di prodotti oggetto delle autorizzazioni di
importazione o dei documenti equivalenti di cui all'articolo 3
vengono imputati sulla quota dello Stato membro che ha
rilasciato tali autorizzazioni o documenti .
4 . Le competenti autorità degli Stati membri annullano le
autorizzazioni di importazione o i documenti equivalenti già
rilasciati nei casi in cui le corrispondenti licenze di esporta
zione sono state ritirate o annullate dalle competenti autorità
iugoslave . Tuttavia , se le autorità competenti di uno Stato
membro non sono state informate dalle autorità competenti
iugoslave del ritiro o dell'annullamento di una licenza di
esportazione al momento dell'importazione nel suddetto
Stato membro del prodotto di cui trattasi , i quantitativi in
causa vengono imputati sulla quota dello Stato membro
relativa all'anno durante il quale è avvenuta la spedizione .
qualsiasi categoria dei gruppi I , II o III sino a
concorrenza del 10 % della quota fissata per la
categoria di destinazione;
— l'applicazione cumulativa delle disposizioni delle
lettere a), b ) e c) non può consentire di superare di
oltre il 17 % , in un determinato anno , il limite fissato
per la categoria e per l'anno in causa .
La tabella delle equivalenze applicabili ai trasferimenti
suindicati è riportata all'allegato I.
2 . Il ricorso da parte della Iugoslavia alle disposizioni del
paragrafo 1 viene notificato dalla Commissione alle autorità
dello Stato membro interessato , le quali autorizzano le
importazioni in questione, in conformità del sistema di
duplice controllo definito nell'allegato V.
3 . Quando la quota di uno Stato membro è stata
aumentata in applicazione del paragrafo 1 o dell'articolo 8 , o
quando sono state create in questo Stato membro possibilità
d'importazioni supplementari a norma dell'articolo 8 , non si
tiene conto di questi aumenti e delle possibilità d'importa
zione supplementari nell'applicare , per l'anno in corso o per
quelli seguenti ,, il paragrafo 1 .
Articolo 10
1 . L'importazione nella Comunità dei prodotti tessili di
cui all'allegato I , originari della Iugoslavia e non soggetti ai
limiti quantitativi comunitari di cui all'articolo 3 , è subordi
nata a un sistema di controllo amministrativo .Articolo 8
1 . Gli Stati membri che constatano un'esigenza di impor
tazioni supplementari per il loro consumo interno o che
prevedono che la loro quota non venga integralmente usata ,
ne informano la Commissione .
2 . I limiti quantitativi di cui all'articolo 3 possono essere
aumentati secondo la procedura prevista all'articolo 14 ,
qualora si manifestassero esigenze di importazioni supple
mentari .
3 . Su richiesta di uno Stato membro che constati esigenze
di importazioni supplementari in occasione di fiere o quando
abbia rilasciato autorizzazione d'importazione o documenti
equivalenti per P80 % della sua quota nazionale , la Com
missione , previa consultazione orale o scritta degli Stati
membri in seno al comitato previsto all'articolo 14 , può
concedere possibilità di importazioni supplementari in tale
Stato membro .
2 . Se le importazioni nella Comunità dei prodotti di una
determinata categoria , specificati al paragrafo 1 , non sog
getti al regime di cui all'allegato VII e originari della
Iugoslavia , superano delle percentuali riportate nella seguen
te tabella i quantitativi totali delle importazioni nella Comu
nità di prodotti della stessa categoria durante l'anno civile
precedente , esse possono essere subordinate a limiti quanti
tativi alle condizioni fissate nel presente articolo :
— per le categorie di prodotti del gruppo I : 1,25 % ,
— per le categorie di prodotti del gruppo II : 6,25 % ,
— per le categorie di prodotti del gruppo III : 12,5 % .
Questo regime può essere limitato alle importazioni destinate
a talune regioni della Comunità .
In casi urgenti , la Commissione apre la consultazione in sede
di comitato entro un termine di cinque giorni lavorativi a
decorrere dalla data in cui ha ricevuto la richiesta dello Stato
membro interessato e delibera entro quindici giorni lavora
tivi a decorrere dalla stessa data .
3 . Se le importazioni di cui al paragrafo 2 in una
determinata regione della Comunità superano , rispetto ai
quantitativi totali calcolati per tutta la Comunità in base alla
percentuale di cui al paragrafo 2 , la percentuale fissata per
questa regione nella seguente tabella , dette importazioni
possono essere subordinate in questa regione a limiti quan
titativi :
Articolo 9
1 . Le autorità degli Stati membri rilasciano le autorizza
zioni di importazione o i documenti equivalenti di cui
all'articolo 3 , paragrafo 3 , a concorrenza delle loro quote ,
tenendo conto dei provvedimenti disposti in applicazione
degli articoli 6 , 7 e 8 .
\2 . Le autorizzazioni di importazione o i documenti
equivalenti vengono rilasciati conformemente all'alle
gato V.
Repubblica federale di Germania 25,5 %
Benelux 9,5 %
Francia 16,5 %
Italia 13,5 %
Danimarca 2,7 %
Irlanda 0,8 %
Regno Unito 21,0 %
Grecia 1,5 %
Spagna 7,5 %
Portogallo 1,5 %
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7 . Se entro un mese dall'avvio delle consultazioni e al
massimo entro due mesi dalla notifica della richiesta di
consultazioni , la Comunità e la Iugoslavia non raggiungono
una soluzione soddisfacente , le importazioni della categoria
di prodotti in questione possono essere soggette a limiti
quantitativi il cui livello non può essere inferiore al livello che
risulta dall'applicazione della formula di cui al paragrafo 2 ,
oppure , se più elevato , al 106 % del livello delle importazioni
raggiunto durante l'anno civile precedente quello in cui le
importazioni hanno superato il livello che risulta dall'appli
cazione della formula di cui al paragrafo 2 e hanno provocato
la richiesta di consultazioni .
8 . Gli accordi di cui al paragrafo 6 e le misure previste dai
paragrafi 5 e 7 o dagli accordi e dalle conclusioni comuni di
cui al paragrafo 6 vengono rispettivamente conclusi e decise
secondo la procedura di cui all'articolo 14 .
9 . Il livello annuo dei limiti quantitativi fissati in virtù dei
paragrafi da 5 a 8 non può essere inferiore al livello delle
importazioni effettuate nel 1985 , nella Comunità oppure
nella o nelle regioni interessate , dei prodotti della stessa
categoria originari della Iugoslavia .
1 0 . Qualora risultasse necessario in seguito all'andamen
to delle importazioni totali nella Comunità di un prodotto
soggetto a un limite quantitativo fissato in virtù dei paragrafi
da 5 a 8 , il livello annuo di questo limite quantitativo è
aumentato , previa consultazione con la Iugoslavia secondo la
procedura di cui all'articolo 13 , per assicurare il rispetto delle
condizioni definite nei paragrafi 2 e 3 .
" 11 . I limiti quantitativi fissati in virtù dei paragrafi 6 e 8
comportano un tasso di aumento annuo determinato di
concerto con la Iugoslavia , secondo la procedura di consul
tazione di cui all'articolo 13 .
12 . I limiti quantitativi fissati in virtù dei paragrafi da 5 a
8 non si applicano ai prodotti in corso di inoltro nella
Comunità , a condizione che siano stati spediti dalla Iugosla
via di cui sono originari per essere esportati verso la
Comunità prima della data di notifica della domanda di
consultazione .
13 . I limiti quantitativi fissati in virtù dei paragrafi da 5 a
8 sono gestiti conformemente agli articoli da 3 a 9 , salvo
disposizioni differenti fissate secondo la procedura di cui
all'articolo 14 .
4 . I paragrafi 2 e 3 non si applicano quando le percentuali
ivi contemplate sono raggiunte in seguito al calo delle
importazioni totali nella Comunità e non in seguito ad un
incremento delle esportazioni dei prodotti originari della
Iugoslavia .
5 . Quando la Commissione constata , nell'ambito della
procedura prevista all'articolo 14 , che sono soddisfatte le
condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 e ritiene opportuno
subordinare una determinata categoria di prodotti a un limite
quantitativo , su parere conforme del comitato a norma della
procedura dell'articolo 14 , essa :
a ) avvia consultazioni con la Iugoslavia secondo la proce
dura di cui all'articolo 13 , per giungere a un accordo o a
conclusioni comuni su un livello di limitazione adeguato
per la categoria di prodotti in questione ;
b ) in attesa di una soluzione reciprocamente soddisfacente ,
chiede , di norma , alla Iugoslavia di limitare le esporta
zioni dei prodotti nella categoria interessata dirette alla
Comunità o a una o più delle sue regioni per un periodo
provvisorio di tre mesi dalla data di richiesta delle
consultazioni . Detto limite provvisorio viene fissato al
25 % del livello delle importazioni raggiunto durante
l'anno civile precedente l'anno in cui le importazioni
hanno superato il livello risultante dall'applicazione della
formula di cui al paragrafo 2 e hanno provocato la
richiesta di consultazioni , oppure , se più elevato , al
25 % del livello derivante dall'applicazione della formu
la di cui al paragrafo 2 ;
c ) può subordinare , in attesa della conclusione delle con
sultazioni richieste , le importazioni della categoria dei
prodotti in questione a limiti quantitativi identici a quelli
richiesti alla Iugoslavia in virtù della lettera b ). Queste
misure non pregiudicano le disposizioni definitive che
saranno adottate dalla Comunità sulla base del risultato
delle consultazioni .
Le misure prese in applicazione del presente paragrafo
saranno oggetto di una comunicazione della Commissione
pubblicata tempestivamente nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
Nei casi urgenti , la Commissione si rivolge al comitato
dell'articolo 14 entro cinque giorni lavorativi dalla data di
ricezione della richiesta dello Stato o degli Stati membri che
hanno invocato i motivi d'urgenza e delibera entro cinque
giorni lavorativi dalla data in cui la consultazione del
comitato si è conclusa .
6 . Le consultazioni con la Iugoslavia di cui al para
grafo 5 possono dar luogo alla conclusione di un accordo tra
detto paese e la Comunità , ovvero all'adozione di conclusioni
comuni sull'introduzione e sul livello dei limiti quan
titativi .
Questi accordi o conclusioni comuni devono stabilire che i
limiti quantitativi decisi vengano gestiti secondo un sistema
di duplice controllo .
Articolo 11
1 . Per i prodotti tessili subordinati ai limiti quantitativi di
cui all'articolo 3 , gli Stati membri notificano alla Commis
sione , entro i primi 10 giorni di ciascun mese , i quantitativi
totali per i quali sono state rilasciate durante il mese
precedente autorizzazioni di importazione , nell'unità appro
priata e per categoria di prodotti .
2 . Per quanto riguarda i prodotti tessili di cui all'alle
gato I , gli Stati membri notificano alla Commissione,
N. L 387/ 6 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
tazione oppure per l'anno successivo quando il limite quan
titativo per l'anno in corso è esaurito , sempreché i fatti siano
comprovati .
3 . Se entro il periodo specificato all'articolo 13 , la
Comunità e la Iugoslavia non giungono ad una soluzione
soddisfacente , la Commissione può , quando i fatti sono
chiaramente comprovati , dedurre dai corrispondenti limiti
quantitativi un volume equivalente di prodotti originari della
Iugoslavia .
4 . Gli accordi previsti al paragrafo 1 vengono conclusi e le
misure previste al paragrafo 3 , o negli accordi di cui al
paragrafo 1 , vengono decise secondo la procedura dell'arti
colo 14 .
mensilmente ed entro i trenta giorni successivi alla fine di
ciascun mese , i quantitativi totali importati durante tale
mese , indicando il codice Nimexe e le unità , incluse le
eventuali unità supplementari del codice stesso . Le importa
zioni sono ripartite conformemente alle procedure statistiche
in vigore.
3 . Per i prodotti di cui all'allegato VII , paragrafo 1 , gli
Stati membri notificano alla Commissione, mensilmente ed
entro i trenta giorni successivi alla fine di ogni mese , i migliori
dati disponibili in merito ai quantitativi totali importati
durante tale mese, nell'unità appropriata , e per categoria di
prodotti .
4 . Per poter seguire l'andamento del mercato dei prodotti
contemplati dal presente regolamento , gli Stati membri
trasmettono alla Commissione, entro il 31 marzo di ogni
anno , i dati statistici dell'anno precedente relativi alle
esportazioni . I dati statistici per prodotto , relativi alla
produzione e al consumo , verranno trasmessi secondo
modalità da stabilire successivamente in applicazione della
procedura di cui all'articolo 14 .
5 . Quando la natura dei prodotti o speciali situazioni lo
rendono necessario , su richiesta di uno Stato membro o su
propria iniziativa , la Commissione può modificare la perio
dicità delle informazioni di cui sopra , secondo la procedura
prevista all'articolo 14 .
6 . Gli Stati membri notificano alla Commissione , alle
condizioni stabilite secondo la procedura di cui all'articolo
14, qualsiasi altro dato ritenuto necessario secondo la stessa
procedura per garantire l'osservanza degli impegni concor
dati tra la Comunità e la Iugoslavia .
Nei casi urgenti di cui all'articolo 10 , paragrafo 5 , ultimo
comma, lo Stato membro o gli Stati membri interessati
trasmettono via telex alla Commissione e agli altri Stati
membri le statistiche relative all'importazione ed i dati
economici ritenuti necessari .
Articolo 13
La Commissione conduce le consultazioni con la Iugoslavia
previste dal presente regolamento , secondo le seguenti
modalità :
— la Commissione notifica la richiesta di consultazioni alla
Iugoslavia ;
— la richiesta di consultazioni è accompagnata entro un
termine ragionevole (comunque non oltre quindici giorni
dalla notifica ) da una relazione sulle condizioni che , a
parere della Commissione, giustificano la presentazione
di siffatta richiesta ;
— la Commissione avvia le consultazioni al più tardi un
mese dopo la notifica della richiesta per giungere , entro il
termine massimo di un mese , ad un accordo o a
conclusioni reciprocamente accettabili .
Articolo 14
1 . E istituito un comitato per i tessili «Iugoslavia», in
appresso denominato «comitato», composto di rappresen
tanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante
della Commissione .
2 . Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno .
3 . Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita
nel presente articolo , il comitato è chiamato a pronunciarsi
dal suo presidente , su iniziativa di quest'ultimo oppure a
richiesta del rappresentante di uno Stato membro .
4 . Il rappresentante della Commissione presenta al comi
tato un progetto delle misure da prendere . Il comitato
formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il
presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi .
Esso si pronuncia a maggioranza qualificata , come previsto
all'articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato , per l'adozione
delle decisioni che il Consiglio è invitato a prendere su
proposta della Commissione . Nelle votazioni in seno al
comitato , ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è
Articolo 12
1 . Quando a seguito di un'indagine svolta conformemen
te alla procedura di cui all'allegato IV , la Commissione
constata che dei prodotti originari della Iugoslavia e soggetti
ai limiti quantitativi di cui all'articolo 3 , oppure introdotti
secondo la procedura di cui all'articolo 10 , sono stati oggetto
di riespedizione, deviazione o di un'altra operazione di
importazione nella Comunità effettuata eludendo le disposi
zioni riguardanti i limiti quantitativi e che occorre procedere
ai necessari adeguamenti , essa chiede l'apertura di consulta
zioni conformemente alla procedura di cui all'articolo 1 3 , al
fine di concordare un adeguamento equivalente dei corri
spondenti limiti quantitativi .
2 . In attesa dei risultati delle Consultazioni , la Commis
sione può chiedere alla Iugoslavia di prendere le misure
necessarie a titolo precauzionale , onde garantire che gli
adeguamenti dei limiti quantitativi concordati a seguito delle
consultazioni suddette possano essere effettuati per l 'anno
nel corso del quale è stata presentata la richiesta di consul
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387 / 7
attribuita la ponderazione definita all'articolo suddetto . Il
presidente non partecipa alla votazione .
5 . La Commissione adotta le misure prospettate quando
sono conformi al parere del comitato .
Quando le misure prospettate non sono conformi al parere
del comitato , o in mancanza di parere , la Commissione
presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle
misure da prendere . Il Consiglio delibera a maggioranza
qualificata .
Se , entro un mese , dal momento in cui il Consiglio è stato
adito esso non ha deliberato , le misure proposte vengono
adottate dalla Commissione .
6 . Il comitato può essere consultato su ogni altro proble
ma, sollevato dal suo presidente , che riguardi l'applicazione
del presente regolamento, su iniziativa di quest'ultimo
oppure a richiesta del rappresentante di uno Stato mem
bro .
Articolo 15
Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissio
ne le misure prese in applicazione del presente regolamento ,
nonché ogni altra disposizione legislativa , regolamentare e
amministrativa relativa al regime d'importazione dei prodot
ti contemplati dal presente regolamento .
Articolo 16
Le modifiche e gli adattamenti degli allegati del presente
regolamento , necessari per tener conto delle modifiche
apportate alla normativa comunitaria in materia di statisti
che , di regimi doganali o di regimi comuni all'importazione,
sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 14 .
Articolo 17
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio
1987 .
Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1991 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 22 dicembre 1986 .
Per il Consiglio
Il Presidente
G. SHAW
N. L 387 / 8 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
ALLEGATO 1
ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1
1 . Non disponendo di elementi precisi circa la materia costitutiva dei prodotti delle categorie 1-114 , si considera
che essi siano costituiti esclusivamente di lana o di peli fini , di cotone o di fibre sintetiche o artificiali .
2 . Gli oggetti di vestiario che non siano riconoscibili come per uomo o per ragazzo o come per donna o per ragazza
sono classificati come per donna o per ragazza .
3 . L'espressione «indumenti per bambini piccoli (« bébés »)» comprende anche gli indumenti per ragazza sino alla
misura commerciale 86 compresa .
GRUPPO I A
Cate
goria
Numero della tariffa
doganale comune
( 1987)
Codice Nimexe
( 1987) Designazione delle merci
Tabella delle
equivalenze
pezzi / kg g/ pezzo
( 1 ) (2 ) ( 3 ) (4 ) (5 ) ( 6 )
1 55.05 55.05-13 , 19 , 21 , 25 , 27 , 29 , 33 , 35 , 37 ,
41 , 45 , 46 , 48 , 51 , 53 , 55 , 57 , 61 , 65 , 67 ,
69 , 72 , 78 , 81 , 83 , 85 , 87
Filati di cotone non preparati per la vendita al
minuto
2 55.09 55.09-03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 ,
12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 19 , 21 , 29 , 32 , 34 ,
35 , 37 , 38 , 39 , 41 , 49 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 ,
56 , 57 , 59 , 61 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 ,
70 , 71 , 73 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81 , 82 ,
83 , 84 , 85 , 87 , 88 , 89 , 90 , 91 , 92 , 93 , 98 ,
99
Tessuti di cotone , diversi da quelli a punto di
garza , ricci del tipo spugna , passamaneria ,
velluti , felpe , tessuti di ciniglia , tulli e tessuti a
maglie annodate
2 a ) 55.09
55.09-06 , 07 , 08 , 09 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 ,
56 , 57 , 59 , 61 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 70 , 71 ,
73-, 83 , 84 , 85 , 87 , 88 , 89 , 90 , 91 , 92 , 93 ,
98 , 99
a ) di cui :
non greggi né imbianchiti
•
3 56.07
A
56.07-01 , 04 , 05 , 07 , 08 , 10 , 12 , 15 , 19 ,
20 , 22 , 25 , 29 , 30 , 31 , 35 , 38 , 39 , 40 , 41 ,
43 , 45 , 46 , 47 , 49
Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco
diversi da nastri , velluti , felpe , tessuti ricci
( compresi i tessuti ricci del tipo spugna ) e
tessuti di ciniglia :
3 a )
56.07-01 , 05 , 07 , 08 , 12 , 15 , 19 , 22 , 25 ,
29 , 31 , 35 , 38 , 40 , 41 , 43 , 46 , 47 , 49
a ) di cui :
non greggi né imbianchiti
\
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387 / 9
GRUPPO I B
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) (5 ) ( 6 )
4 60.04
B I
II a )
b )
c )
IV a ) 4
b ) 1 aa )
dd)
2 ee )
c ) 4
d ) 1 aa)
dd)
ex 2 dd )
60.05
A II b ) 4 mm) 11
22
33
44
60.04-19 , 20 , 22 , 23 , 24 , 26 , 39 , 41 , 50 ,
58 , 69 , 71 , 79 , 88
60.05-86 , 87 , 88 , 89
Camicie , camicette , T-shirts , magliette a collo
alto (esclusi quelli di lana o di peli fini),
camiciole e articoli affini , a maglia
6,48 154
5 60.05
A la )
II b ) 4 bb) 11 aaa)
bbb )
ccc)
ddd )
eee)
22 bbb)
ccc)
ddd )
eee )
fff)
ijij ) 11
60.05-01 , 29 , 30 , 32 , 33 , 34 , 39 , 40 , 41 ,
42 , 43 , 80
Maglie , pullover (con o senza maniche), twin
sets , giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e
cuciti ); giacche a vento e giubbotti con o senza
cappuccio e simili , a maglia
4,53 221
6 61.01
B Vd) 1
2
3
e ) 1
2
3
61.02
B II e ) 6 aa )
bb )
cc)
61.01-62 , 64 , 66 , 72 , 74 , 76
61.02-66 , 68 , 72
Calzoncini , shorts ( esclusi quelli da bagno) e
pantaloni , tessuti , per uomo e per ragazzo ;
pantaloni , tessuti per donna o per ragazza , di
lana , di cotone o di fibre sintetiche o artifi
ciali
1,76 568
7 60.05
A II b ) 4 aa ) 22
33
44
55
61.02
B II e ) 7 bb )
cc)
ee)
60.05-22 , 23 , 24 , 25
61.02-78 , 82 , 85
Camicie , camicette e bluse , anche a maglia , di
lana , di cotone o di fibre sintetiche o artificiali ,
per donna e per ragazza
5,55 180
8 61.03
A I
II
IV
61.03-11 , 15 , 18 Camicie e camicette , escluse quelle a maglia ,
per uomo e per ragazzo , di lana , di cotone o di
fibre sintetiche o artificiali
4,60 217
N. L 387 / 10 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
GRUPPO II A
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4) (5 ) ( 6 )
9 55.08
62.02
B III a ) 1
55.08-10 , 30 , 50 , 80
62.02-71
Tessuti di cotone ricci del tipo spugna ; bian
cheria da toletta o da cucina , esclusa quella a
maglia , riccia del tipo spugna , di cotone
20 62.02
Bla)
c)
62.02-12 , 13 , 19 Biancheria da letto , esclusa quella a maglia
22 56.05
A
56.05-03 , 05 , 07 , 09 , 11 , 13 , 15 , 19 , 21 ,
23 , 25 , 28 , 32 , 34 , 36 , 38 , 39 , 42 , 44 , 45 ,
46 , 47
Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati
per la vendita al minuto :
22 a )
56.05-21 , 23 , 25 , 28 , 32 , 34 , 36
a ) di cui :
acrilici
23 56.05
B
56.05-51 , 55 , 61 , 65 , 71 , 75 , 81 , 85 , 91 ,
95 , 99
Filati di fibre artificiali in fiocco , non preparati
per la vendita al minuto
32 ex 58.04 58.04-07 , 11 , 15 , 18 , 41 , 43 , 45 , 61 , 63 ,
67 , 69 , 71 , 75 , 77 , 78
Velluti , felpe , tessuti ricci e tessuti di ciniglia
( esclusi i tessuti di cotone , ricci di tipo spugna , i
nastri e i galloni ) e tessuti «tufted», di lana , di
cotone o di fibre sintetiche o artificiali :
32 a )
58.04-63
a ) di cui :
velluti a coste , di cotone
39 62.02
B Ila)
c)
III a ) 2
c)
62.02-40 , 42 , 44 , 46 , 51 , 59 , 65 , 72 , 74 ,
77
Biancheria da tavola , da toletta o da cucina ,
esclusa quella a maglia , divessa da quella di
cotone riccio di tipo spugna
GRUPPO II B
( 1 ) (2 ) ( 3 ) (4 ) (5 ) ( 6 )
12 60.03
Bla)
b )
II a ) 2
b)
III
IV
60.04
B III a ) 2
b)
60.06
B II
60.03-11 , 18 , 20 , 29 , 40 , 80
60.04-33 , 34
60.06-92
Calze-mutande (collants), calze , sottocalze ,
calzini , proteggicalze o manufatti simili a
maglia , diversi da quelli per bambini piccoli
( bébés ), comprese le calze per varici , esclusi i
prodotti della categoria 70
24,3
paia
41
13 60.04
B IV a ) 2
b) 1 cc)
2 dd)
c) 2
d) 1 cc)
2 cc)
60.04-36 , 48 , 56 , 66 , 75 , 85 Mutande , -mutandine e slip per uomo o per
ragazzo , nonché per donna o per ragazza , a
maglia , di lana , di cotone o di fibre sintetiche o
artificiali
17 59
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387 / 11
( 1 ) (2 ) ( 3 ) (4 ) (5 ) ( 6 )
14 61.01
AH a)
B Vb) 1
2
3
61.01-07,41,42,44, 46 , 47 Cappotti , soprabiti ,1 mantelli e simili , tessuti ,
per uomo o per ragazzo , di lana , di cotone o di
fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo
della categoria 21 )
0,72 1 389
15 61.02
B la)
II e ) 1 aa)
bb )
cc)
2 aa)
bb)
cc)
61.02-05 , 31 , 32 , 33 , 35 , 36 , 37 , 39 ,
40
Cappotti , soprabiti , mantelli e simili , e giac
che , tessuti , per donna o per ragazza , di lana,
di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
( esclusi gli eskimo della categoria 21 )
0,84 1 190
16 61.01
B V c) 1
2
3
61.01-51 , 54 , 57 Vestiti , completi e insiemi , esclusi quelli a
maglia , per uomo e per ragazzo , di lana , di
cotone o di fibre sintetiche o artificiali , esclusi
quelli da sci
0,80 1 250
17 61.01
B Va) 1
2
3
61.01-34 , 36 , 37 Giacche e giacchette , escluse quelle a maglia ,
per uomo e per ragazzo , di lana , di cotone o di
fibre sintetiche o artificiali
1,43 700
18 61.01
BUI
61.02
B Ile)
61.03
B
C
61.04
B
61.01-24,25,26*;
61.02-22 , 23 , 24 ;
61.03-51 , 55 , 59 , 81 , 85 , 89
61.04-11 , 13 , 18 , 91 , 93 , 98
Canottiere , mutande, mutandine e slip , cami
cie da notte , pigiami , accappatoi da bagno,
vesti da camera e manufatti simili , per uomo o
per ragazzo , esclusi quelli a maglia
Canottiere e camicie da giorno , sottovesti ,
sottogonne , slip , camicie da notte , pigiami ,
vestaglie , accappatoi da bagno , vesti da came
ra e manufatti simili , per donna o per ragazza ,
esclusi quelli a maglia
19 61.05
A
C
61.05-10 , 99 Fazzoletti da naso e da taschino , esclusi quelli a
maglia
59 17
21 61.01
B IV
61.02
B II d )
61.01-29 , 31 , 32
61.02-25 , 26 , 28
Eskimo ; giacche a vento e giubbotti con o
senza cappuccio e simili , esclusi quelli a
maglia , di lana , di cotone o di fibre sintetiche o
artificiali
2,3 435
24 60.04
B IV a ) 1
b)l bb
2 aa )
bb )
c ) 1
d) 1 bb)
2 aa )
bb )
60.05
AH b) 4 11 ) 11
60.04-35 , 47 , 51 , 53 , 65 , 73 , 81 , 83
60.05-84
Camicie da notte , pigiami , accappatoi da
bagno , vesti da camera e manufatti simili a
maglia , per uomo e per ragazzo
Camicie da notte , pigiami , vestaglie, accappa
toi da bagno , vesti da camera e manufatti
simili , a maglia , per donna e per ragazza
3,9 257
N. L 387 / 12 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
( 1 ) (2 ) ( 3 ) (4 ) ( 5 ) (6 )
26 60.05
A II b ) 4 cc) 11
22
33
44
61.02
B II e) 4 bb )
cc)
dd)
ee)
60.05-46 , 47 , 48 , 49
61.02-48 , 52 , 53 , 54
Abiti interi per donna o per ragazza, di lana , di
cotone o di fibre sintetiche o artificiali
3,1 323
27 60.05
A II b ) 4 dd)
61.02
B II e ) 5 aa )
bb )
cc)
60.05-51 , 52 , 54 , 58
61.02-57 , 58 , 62
Gonne , comprese le gonne-pantaloni , per don
na o per ragazza
2,6 385
28 60.05
A II b) 4 ee )
60.05-60 , 63 , 65 Pantaloni , tute a bretelle , calzoncini e short ,
(diversi da quelli da bagno) a maglia di lana , di
cotone o di fibre sintetiche o artificiali
1,61 620
29 61.02
B II e ) 3 aa )
bb )
cc)
61.02-42 , 43 , 44 Abiti a giacca , completi e insiemi , esclusi quelli
a maglia , per donna o per ragazza , di lana , di
cotone o di fibre sintetiche o artificiali , esclusi
quelli da sci
1,37 730
31 61.09
D
61.09-50 Reggiseno e bustini , tessuti o a maglia 18,2 55
68 60.03
A
60.04
AI
II a)
b )
c )
III a )
b )
c )
d)
60.05
A II b) 1
5 aa )
61.02
Ala )
b)
61.04
A
61.11
A
60.03-01 , 03 , 05 , 09
60.04-02 , 03 , 04 , 06 , 07 , 08 , 10 , 11 , 12 ,
14
60.05-06 , 07 , 08 , 09 , 91
61.02-01 , 03
61.04-01 , 09
61.11-10
Indumenti per bambini piccoli («bébés») ed
accessori per oggetti di vestiario , esclusi i
guanti per bambini piccoli delle categorie 10 e
87 , nonché le calze e i calzini per bambini
piccoli , esclusi quelli a maglia , della categoria
88
73 60.05
A II b) 3
60.05-16 , 17 , 19 Tute sportive a maglia , di lana , di cotone o di
fibre sintetiche o artificiali
1,67 600
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387 / 13
( 1 ) (2 ) (3 ) (4 ) ( 5 ) ( 6 )
76 61.01
B I
61.02
B II a )
61.01-13 , 15 , 17 , 19
61.02-12 , 14
Indumenti da lavoro , esclusi quelli a maglia,
per uomo o per ragazzo
Grembiuli , camiciotti e altri indumenti da
lavoro , esclusi quelli a maglia , per donna o per
ragazza
77 61.01
B Vf) 1
61.02
B II e ) 8 aa)
61.01-82
61.02-86
Tute e insiemi da sci , esclusi quelli a maglia
78 61.01
AI
II b )
BV g)l
2
3
61.02
Ali
B Ib)
II e ) 9 aa )
bb)
cc)
61.01-03 , 09 , 93 , 94 , 97
61.02-04 , 07 , 93 , 95 , 97
Indumenti , non a maglia , esclusi quelli delle
categorie 6 , 7 , 8 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 21 , 26 ,
27 , 29 , 68 , 72 , 76 e 77
83 60.05
AI b)
Ali a )
b ) 4 hh ) 11
22
33
44
kk) 11
60.05-03 , 04 , 75 , 76 , 77 , 78 , 82 Cappotti , giacche di vario tipo e altri indumen
ti , comprese le tute e gli insiemi da sci , a
maglia , esclusi gli indumenti delle categorie 4 ,
5 , 7 , 13 , 24 , 26 , 27 , 28 , 68 , 69 , 72 , 73 , 74 ,
75
GRUPPO III A
( 1 ) (2) *(3 ) (4 ) (5 ) ( 6 )
33 51.04
A III a )
62.03
B II b ) 1
51.04-06
62.03-51 , 59
Tessuti di filati di filamenti sintetici , fabbricati
con lamette o forme simili di polietilene o di
polipropilene , di meno di 3 m di larghezza ;
sacchi e sacchetti da imballaggio , esclusi quelli
a maglia , fabbricati con lamette o forme
simili
' 34 51.04
A III b )
51.04-08 Tessuti di filati di filamenti sintetici , fabbricati
con lamette o forme simili , di polietilene o di
polipropilene , di 3 m o più di larghezza
35
35a )
51.04
AH
IV
51.04-05 , 10 , 11 , 13 , 15 , 17 , 18 , 21 , 23 ,
25 , 27 , 28 , 32 , 34 , 36 , 41 , 48
51.04-10 , 15 , 17 , 18 , 23 , 25 , 27 , 28 , 32 ,
34 , 41 , 48
Tessuti di fibre sintetiche continue , diversi da
quelli per pneumatici della categoria 114 :
a ) di cui :
non greggi né imbianchiti
N. L 387 / 14 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
( 1 ) (2) (3 ) (4 ) (5 ) ( 6 )
36
36 a )
51.04
B II
III
51.04-54 , 55 , 56 , 58 , 62 , 64 , 66 , 72 , 74 ,
76 , 81 , 89 , 93 , 94 , 97 , 98
51.04-55 , 58 , 62 , 64 , 72 , 74 , 76 , 81 , 89 ,
94 , 97 , 98
Tessuti di fibre artificiali continue, diversi da
quelli per pneumatici della categorìa 114 :
a ) di cui :
non greggi né imbianchiti
•
37
37 a )
56.07
B
56.07-50 , 51 , 55 , 56 , 59 , 60 , 61 , 65 , 67 ,
68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 77 , 78 , 82 , 83 ,
84 , 87
56.07-50 , 55 , 56 , 59 , 61 , 65 , 67 , 69 , 70 ,
71 , 73 , 74 , 77 , 78 , 83 , 84 , 87
Tessuti di fibre artificiali in fiocco :
a ) di cui :
non greggi né imbianchiti
38 a ) 60.01
BIb) 1
60.01-40 Stoffe sintetiche a maglia per tende e tendine
38 b ) 62.02
AH .
62.02-09 Tendine , escluse quelle a maglia
40 62.02
B IV a )
c )
62.02-83 , 85 , 89 Tende , tende avvolgibili , mantovane, bordi da
letto e altri manufatti per l'arredamento, esclu
si quelli a maglia , di lana, di cotone o di fibre
sintetiche o artificiali
41 ex 51.01
A
51.01-01 , 02 , 03 , 04 , 08 , 09 , 10 , 12 , 20 ,
22 , 24 , 27 , 29 , 30 , 41 , 42 , 43 , 44 , 46 ,
48
Filati di filamenti sintetici continui, non prepa
rati per la vendita al minuto , diversi dai filati
non testurizzati , semplici , non torti o torti fino
a 50 giri per m
42 ex 51.01
B
51.01-50 , 61 , 67 , 68 , 71 , 77 , 78 , 80 Filati di fibre sintetiche ed artificiali continue ,
non preparati per la vendita al minuto:
B. Filati di fibre artificiali : filati di filamenti
artificiali , non preparati per la vendita al
minuto ; diversi dai filati semplici di visco
sa , non torti o torti fino a 250 giri per m e
filati semplici non testurizzati di acetato di
cellulosa
43 51.03
55.06
56.06
B
51.03-10 , 20
55.06-10 , 90
56.06-20
Filati di filamenti sintetici o artificiali , filati di
fibre artificiali in fiocco , filati di cotone,
preparati per la vendita al minuto
46 ex 53 .05 53.05-10 , 22 , 29 , 31 , 38 , 39 Lana e peli fini , cardati o pettinati
47 53.06
53.08
A
53.06-21 , 25 , 31 , 35 , 51 , 55 , 71 , 75
53.08-11 , 15
Filati di lana o di peli fini , cardati , non
preparati per la vendita al minuto
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387 / 15
( 1 ) ( 2) ( 3 ) (4 ) (5 ) ( 6 )
48 53.07
53.08
B
53.07-02 , 08 , 12 , 18 , 30 , 40 , 51 , 59 , 81 ,
89
53.08-21 , 25
Filati di lana o di peli fini , pettinati , non
preparati per la vendita al minuto
49 ex 53.10 53.10-11,15 Filati di lana o di peli fini , preparati per la
vendita al minuto
50 53.11 53.11-01 , 03 , 07 , 11 , 13 , 17 , 20 , 30 , 40 ,
52 , 54 , 58 , 72 , 74 , 75 , 82 , 84 , 88 , 91 , 93 ,
97
Tessuti di lana o di peli fini
51 55.04 55.04-00 Cotone cardato o pettinato
53 55.07 55.07-10 , 90 Tessuti di cotone a punto di garza
54 56.04
B
56.04-21 , 23 , 28 Fibre artificiali , in fiocco , compresi i cascami,
cardati , pettinati o altriménti preparati per la
filatura
55 56.04
A
56.04-11 , 13 , 15 , 16 , 17 , 18 Fibre sintetiche , in fiocco , compresi i cascami ,
cardati , pettinati od altrimenti preparati per la
filatura
56 56.06
A
56.06-11 , 15 Filati di fibre sintetiche in fiocco (compresi i
cascami ), preparati per la vendita al minuto
58 58.01 58.01-01 , 11 , 13 , 17 , 30 , 80 Tappeti a punti annodati od arrotondati ,
anche confezionati
59 58.02
ex A
B
59.02
ex A
58.02-04 , 06 , 07 , 09 , 56 , 61 , 65 , 71 , 75 ,
81 , 85 , 90
59.02-01 , 09
Tappeti ed altri rivestimenti per pavimenti di
materie tessili , diversi da quelli della cate
goria 58
60 58.03 58.03-00 Arazzi tessuti a mano ( tipo Gobelins , Fiandra ,
Aubusson , Beauvais e simili ) ed arazzi fatti
all'ago (a punto piccolo , a punto di croce,
ecc .), anche confezionati
61 58.05
A la )
c )
II
B
59.13
58.05-01 , 08 , 30 , 40 , 51 , 59 , 61 , 69 , 73 ,
77 , 79 , 90
59.13-01 , 11 , 13 , 15 , 19 , 32 , 34 , 35 ,
39
Nastri , galloni e simili , nastri senza trama di
fibre o di fili disposti parallelamente ed incol
lati ( bolduc), escluse le etichette e gli articoli
simili della categoria 62
Tessuti ( diversi da quelli a maglia) elastici
costituiti da materie tessili miste a fili di
gomma
N. L 387 / 16 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
( 1 ) (2 ) ( 3 ) (4 ) ( 5 ) ( 6 )
62 58.06
58.07
58.08
58.09
58.10
58.06-10 , 90
58.07-31 , 39 , 50 , 80
58.08-10 , 90
58.09-11 , 19 , 21 , 31 , 35 , 39 , 91 , 95 ,
99
58.10-21 , 29 , 41 , 45 , 49 , 51 , 55 , 59
Etichette , scudetti e simili , di materie tessili ,
non ricamati , in pezza , in nastri o tagliati ,
tessuti
Filati di ciniglia ; filati spiralati (diversi dai filati
metallizzati e dai filati di crine spiralati ); trecce
in pezza ; altri manufatti di passamaneria ed
altri , manufatti ornamentali analoghi , in pez
za ; ghiande , nappe , olive , noci , fiocchetti
( pompons ) e simili
Tulli , tulli-bobinots e tessuti a maglie annoda
te ; pizzi (a macchina o a mano), in pezza , in
strisce o in motivi
Ricami in pezza , in strisce o in motivi
63 60.01
Bla )
60.06
A
60.01
B I b ) 2
3
60.01-30
60.06-11 , 18
60.01-51 , 55
Stoffe a maglia di fibre sintetiche contenenti , in
peso , il 5 % o più di filàti elastomeri e stoffe a
maglia contenenti , in peso , il 5 % o più di fili di
gomma
Pizzi Rachel e stoffe a peli lunghi di fibre
sintetiche
65 60.01
A
B I b ) 4
II
CI
60.01-01 , 10 , 62 , 64 , 65 , 68 , 72 , 74 , 75 ,
78 , 81 , 89 , 92 , 94 , 96 , 97
Stoffe a maglia , diverse dai manufatti delle
categorie 38 A e 63 , di lana , di cotone o di fibre
sintetiche o artificiali
66 62.01
A
B I
II a )
b)
c )
62.01-10 , 20 , 81 , 85 , 91 , 95 Coperte , escluse quelle a maglia , di lana , di
cotone o di fibre sintetiche o artificiali
GRUPPO III B
( 1 ) (2 ) ( 3 ) (4 ) (5 ) ( 6 )
10 60.02
A
B
60.02-40
60.02-50 , 60 , 70 , 80
Guanti a maglia 17
paia
59
67
67 a )
60.05
A II b ) 5 bb)
B
60.06
B III
60.05-92 , 93 , 94 , 95 , 96 , 97 , 98 , 99
60.06-96 , 98
60.05-96
Accessori di abbigliamento , diversi da quelli
per bambini piccoli ( bébés), a maglia; bianche
ria di qualsiasi tipo , a maglia ; tende , tendine ,
tende avvolgibili , mantovane , bordi da letto e
altri manufatti per l'arredamento , a maglia ;
coperte a maglia ; altri manufatti a maglia ,
comprese le parti di indumenti o di accessori di
abbigliamento :
a ) di cui : sacchi e sacchetti da imballaggio , di
tessuti fabbricati con lamette e simili , di
polietilene o di polipropilene
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387 / 17
( 1 ) (2).. ( 3 ) (4 ) (5 ) • ( 6 )
69 60.04
B IV a ) 3
b) 2 cc)
c ) 3
ex d ) 2 dd )
60.04-37 , 54 , 67 , 86 Sottovesti e sottogonne a maglia , per donna e
per ragazza
7,8 128
70 60.04
B III a ) 1
60.03
B II b ) 1
60.04-31
60.03-24 , 26
Calze-mutande («collants»), di fibre sintetiche ,
di filati semplici meno di 67 decitex (6,7
tex )
Calze da donna , di fibre sintetiche
30,4
paia
33
72 60.05
A II b ) 2
60.06
B I
61.01
B II
61.02
Bllb )
60.05-11 , 13 , 15
60.06-91
61.01-22 , 23
61.02-16 , 18
Costumi , mutandine e slip da bagno , di lana , di
cotone o di fibre sintetiche o artificiali
9,7 103
74 60.05
A II b ) 4 gg) 11
22
33
44
60.05-70,71,72,73 Abiti a giacca , completi e insiemi , a maglia , per
donna o per ragazza , di lana , di cotone o di
fibre sintetiche o artificiali , esclusi quelli da
sci
1,54 650
75 60.05
A II b ) 4 ff)
60.05-66 , 68 Vestiti , completi e insiemi a maglia , per uomo e
per ragazzo , di lana , di cotone o di fibre
sintetiche o artificiali , esclusi quelli da sci
0,80 1 250
84 61.06
B
C
D
E
61.06-30,40,50, 60 Scialli , sciarpe , fazzoletti da collo , sciarpette,
mantiglie , veli e velette , e manufatti simili ,
esclusi quelli a maglia , di lana , di cotone, di
fibre sintetiche o artificiali
85 61.07
B
C
D
61.07-30 , 40 , 90 Cravatte , cravatte a farfalla e fazzoletti a
cravatta , esclusi quelli a maglia , di lana , di
cotone o di fibre sintetiche o artificiali
17,9 56
86 61.09
A
B
C
E
61.09-20 , 30 , 40 , 80 Busti , fascette , guaine , bretelle , giarrettiere,
reggicalze e manufatti e loro parti , anche a
maglia
8,8 114
87 61.10
A
61-10-10 Guanti , diversi da quelli a maglia
88 61.10
B
61.11
B
61.10-90
61.11-90
Calze e calzini , esclusi quelli a maglia ; altri
accessori per oggetti di vestiario , parti di
indumenti o di accessori per oggetti di vestia
rio , diversi da quelli per bambini piccoli («bé
bés»), esclusi quelli a maglia
N. L 387 / 18 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
( 1 ) (2) (3 ) (4 ) (5 ) ( 6 )
90 ex 59.04 59.04-11 , 12 , 14 , 15 , 17, 18 , 19 , 21 Spago , corde e funi , anche intrecciati , di fibre
sintetiche
91 62.04
AH
B II
62.04-23 , 73 Tende
93 62.03
B Ib)
II a)
b) 2
c)
62.03-30 , 40 , 97 , 98 Sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti ,
diversi da quelli fabbricati con lamette e simili
di polietilene o di polipropilene
94 59.01 59.01-07 , 12 , 14 , 15 , 16 , 18 , 21 , 29 Ovatte di materie tessili e manufatti di tali
ovatte ; fibre tessili di larghezza non superiore a
5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti
(bottoni ) di materie tessili
95 ex 59.02 59.02-35 , 41 , 47 , 51 , 57 , 59 , 91 , 95 ,
97
Feltri e manufatti di feltro anche impregnati o
spalmati , diversi da quelli per ricoprire i pavi
menti
96 59.03 59.03-01 , 11 , 21 , 23 , 25 , 29 , 30 Stoffe non tessute e manufatti di stoffe non
tessute , anche impregnati o spalmati
97 59.05 59.05-11 , 31 , 39 , 51 , 59 , 91 , 99 Reti ottenute con l'impiego di spago , corde e
funi , in strisce , in pezza o in forme determina
te ; reti per la pesca , in forme determinate,
costituite da filati , spago o corde
98 59.06 59.06-00 Manufatti ottenuti con l'impiego di filati ,
spago , corde o funi , esclusi i tessutici manufatti
di tessuto e i manufatti della categoria 97
99 59.07
59.10
59.11
A I
II
III b)
B
59.12
59.07-10 , 90
59.10-10 , 31 , 39
59.11-11 , 14 , 17, 20
59.12-00
Tessuti spalmati di colla o di sostanze amida
cee , dei tipi usati in legatoria , per cartonaggi ,
nella fabbricazione di astucci o per usi simili ;
tele per decalco o trasparenti per il disegno;
tele preparate per la pittura ; bugrane e tessuti
simili , rigidi dei tipi usati per cappelleria
Linoleum, anche tagliati ; rivestimenti per pavi
menti costituiti da. una spalmatura o da un
rivestimento applicato su supporto di materie
tessili , anche tagliati
Tessuti gommati diversi da quelli a maglia ,
esclusi quelli per pneumatici
Altri tessuti impregnati o spalmati ; tele dipinte
per scenari di teatri , per sfondi di studi o per usi
simili , diversi da quelli della categoria 100
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387 / 19
( 1 ) (2 ) (3 ) ( 4 ) (5 ) ( 6 )
100 59.08 59.08-10 , 51 , 61 , 71 , 79 Tessuti impregnati , spalmati o ricoperti di
derivati della cellulosa o di altre materie plasti
che artificiali e tessuti stratificati con queste
stesse materie
101 ex 59.04 59.04-80 Spago , corde e funi , anche intrecciati , diversi
da quelli di fibre sintetiche
109 62.04
AI
B I
62.04-21 , 61 , 69 Copertoni , vele per imbarcazioni e tende per
l'esterno
110 62.04
AHI
B III
62.04-25 , 75 Materassi pneumatici , tessuti
111 62.04
A IV
B IV
62.04-29 , 79 Oggetti da campeggio, tessuti , diversi da quelli
dai materassi pneumatici e dalle tende
112 62.05
A
B
D
E
62.05-01 , 10 , 30 , 93 , 95 , 99 Altri manufatti confezionati di tessuti , esclusi
quelli delle categorie 113 e 114
113 62.05
C
62.05-20 Strofinacci , anche scamosciati , esclusi quelli a
maglia
114 51.04
AI
B I
59.11
A III a )
59.14
59.15
59.16
59.17
A
B II
C
D
51.04-03 , 52
59.11-15
59.14-00
59.15-10 , 90
59.16-00
59.17-10 , 29 , 32 , 38 , 49 , 51 , 59 , 71 , 79 ,
91 , 93 , 95 , 99
Tessuti e manufatti per usi tecnici
i
N. L 387 / 20 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
ALLEGATO II
LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI E REGIONALI CONCORDATI PER GLI ANNI DAL 1987 AL 1991
GRUPPO I A
Cate
goria
Numero della tariffa
doganale comune
( 1987)
Codice Nimexe
( 1987) Designazione delle merci
Paesi
terzi
Unità Anno
Limiti
quanti
tativi
annui
( 1 ) ( 2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) ( 8 )
1 55.05 55.05-13 , 19 , 21 , 25 ,
27,29,33,35,37, 41 ,
45,46,48,51,53,55 ,
57,61,65,67, 69 , 72 ,
78 , 81 , 83 , 85 , 87
Filati di cotone non preparati per la vendita al
minuto
Iugoslavia tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
8 250
8 436
8 625
8 819
9 018
2
2 a )
55.09
55.09
55.09-03 , 04 , 05 , 06 ,
07 , 08,09 , 10 , 11 , 12 ,
13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 19 ,
21,29,32, 34 , 35,37 ,
38,39,41,49,51,52,
53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 59 ,
61,63,64, 65,66,67 ,
68,69,70,71,73,75 ,
76,77,78,79 , 80,81 ,
82 , 83 , 84 , 85 , 87 , 88 ,
89,90,91,92, 93,98 ,
99
55.09-06 , 07 , 08 , 09 ,
51,52, 53,54,55,56 ,
57 , 59,61,63,64, 65 ,
66,67,70, 71,73,83 ,
84 , 85 , 87 , 88 , 89 , 90 ,
91 , 92 , 93 , 98 , 99
Tessuti di cotone , diversi da quelli a punto di
garza , ricci del tipo spugna , passamaneria ,
velluti , felpe , tessuti di ciniglia , tulli e tessuti a
maglie annodate
a ) di cui :
non greggi né imbianchiti
Iugoslavia
Iugoslavia
tonnellate
tonnellate
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
10 150
10 404
10 664
10 930
11 204
2 273
2 330
2 388
2 448
2 509
3 56.07
A
56.07-01 , 04 , 05 , 07 ,
08 , 10 , 12 , 15 , 19,20 ,
22 , 25 , 29 , 30 , 31 , 35 ,
38,39,40, 41,43,45 ,
46 , 47 , 49
Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco
diverse da nastri , velluti , felpe , tessuti ricci
( compresi i tessuti ricci del tipo spugna ) e
tessuti di ciniglia
Iugoslavia tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
1 000
1 045
1 092
1 141
1 193
GRUPPO I B
( 1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) ( 6 ) (7 ) ( 8 )
4H 60.04
B I
II a)
b )
c)
IV a ) 4
b) 1 aa )
dd)
2 et)
c) 4
d ) 1 aa)
dd)
ex 2 dd)
60.04-19 , 20 , 22 , 23 ,
24 , 26 , 39,41,50, 58 ,
59 , 71 , 79 , 88
Camicie , camicette , T-shirts , magliette a collo
alto (esclusi quelli di lana o di peli fini),
camiciole e articoli affini , a maglia
Iugoslavia
limite regio
nale (UK)
1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
767
802
838
875
915
(') Ai fini dell'imputazione dei limiti quantitativi concordati per la categoria 4 , un tasso di conversione di 5 indumenti (che non siano indumenti per bambini piccoli ) di misura
commerciale non superiore a 130 cm per 3 indumenti di misura commerciale superiore a 130 cm può essere applicato fino a concorrenza del 5% dei limiti quantitativi .
La licenza di esportazione relativa a questi prodotti deve recare nella casella 9 la dicitura «Deve essere applicato il tasso di conversione per indumenti di misura commerciale non
superiore a 130 cm».
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387 / 21
( 1 ) (2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) (7 ) ( 8 )
4
(segue)
60.05
A II b ) 4 mm) 11
22
33
44
60.05-86 , 87 , 88 , 89
5 60.05
A la)
II b ) 4 bb ) 11 aaa )
bbb)
ccc)
ddd)
eee)
22 bbb)
ccc)
ddd)
eee)
fff)
ijij ) 11
60.05-01 , 29 , 30 , 32 ,
33,34,39,40,41,42,
43 , 80
Maglie , pullover ( con o senza maniche ), twin
sets , giubbetti e giacche ( esclusi quelli tagliati e
cuciti ); giacche a vento e giubbotti con o senza
cappuccio e simili , a maglia
Iugoslavia 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
1 925
2 012
2 102
2 197
2 296
6(M 61.01
B Vd ) 1
2
3
e ) 1
2
3
61.02
B II e ) 6 aa )
bb)
cc)
61.01-62 , 64 , 66 , 72 ,
74 , 76
61.02-66 , 68 , 72
Calzoncini , shorts ( esclusi quelli da bagno ) e
pantaloni , tessuti , per uomo e per ragazzo ;
pantaloni , tessuti per donna o per ragazza , di
lana , di cotone o di fibre sintetiche o arti
ficiali
Iugoslavia 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
900
945
992
1 042
1 094
7 60.05
A II b ) 4 aa ) 22
33
44
55
61.02
B II e ) 7 bb )
cc)
ee)
60.05-22 , 23 , 24 , 25
61.02-78 , 82 , 85
Camicie , camicette e bluse , anche a maglia , di
lana , di cotone o di fibre sintetiche o artificiali ,
per donna e per ragazza
Iugoslavia 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
500
528
557
587
619
8 61.03
A I
II
IV
61.03-11 , 15 , 18 Camicie e camicette , escluse quelle a maglia ,
per uomo e per ragazzo , di lana , di cotone o di
fibre sintetiche o artificiali
Iugoslavia 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
2 800
2 912
3 028
3 150
3 276
(') Ai fini dell'imputazione dei limiti quantitativi concordati per la categoria 6 , un tasso di conversione di 5 indumenti ( che non siano indumenti per bambini piccoli ) di misura
commerciale non superiore a 130 cm per 3 indumenti di misura commerciale superiore a 130 cm può essere applicato fino a concorrenza del 5% dei limiti quantitativi .
La licenza di esportazione relativa a questi prodotti deve recare nella casella 9 la dicitura «Deve essere applicato il tasso di conversione per indumenti di misura commerciale non
superiore a 130 cm».
GRUPPO II A
( 1 ) (2 ) ( 3 ) ( 4 ) (5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
9 55.08
62.02
B III a ) 1
55.08-10 , 30 , 50 , 80
62.02-71
Tessuti di cotone ricci del tipo spugna ; bian
cheria da toletta o da cucina , esclusa quella a
maglia , riccia del tipo spugna , di cotone
Iugoslavia tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
820
869
921
977
1 035
N. L 387 / 22 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
GRUPPO II B
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) (7 ) ( 8 )
15 61.02 61.02-05 , 31 , 32 , 33 , Cappotti , soprabiti , mantelli e simili , e giac Iugoslavia 1000 1987 650
B la ) 35 , 36 , 37 , 39 , 40 che , tessuti , per donna o per ragazza , di lana , pezzi 1988 689
II e ) 1 aa ) di cotone o di fibre sintetiche o artificiali I 1989 730
bb ) ( esclusi gli eskimo della categoria 21 ) I 1990 774
ce) I \ I 1991 821
2 aa ) I I I \
bb ) \
cc )
16 61.01 61.01-51 , 54 , 57 Vestiti , completi e insiemi , esclusi quelli a Iugoslavia 1 000 1987 540
B V c) 1 ||maglia , per uomo e per ragazzo , di lana , di l pezzi 1988 572
2 Ilcotone o di fibre sintetiche o artificiali , esclusi I \ 1989 607
3 I quelli da sci I I 1990 643
1991 682
17 61.01 61.01-34 , 36 , 37 Giacche e giacchette , escluse quelle a maglia , Iugoslavia 1 000 1987 210
B Va ) 1 llper uomo e per ragazzo , di lana , di cotone o di limite pezzi 1988 225
2 fibre sintetiche o artificiali regionale II 1989 240
3 IlI (UK) II 1990 257
1991 275
GRUPPO III B
( 1 ) (2 ) ( 3 ) ( 4 ) (5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
67 60.05
A II b ) 5 bb )
B
60.06
B III
60.05-92 , 93 , 94 , 95 ,
96 , 97 , 98 , 99
60.06-96 , 98
Indumenti e accessori di abbigliamento , diversi
da quelli per bambini piccoli ( bébés ) a maglia ;
biancheria di qualsiasi tipo a maglia ; tende ,
tendine , tende avvolgibili , mantovane , bordi
da letto e altri manufatti per l'arredamento , a
maglia ; coperte a maglia ; altri manufatti a
maglia , comprese le parti di indumenti o di
. accessori di abbigliamento
a ) di cui :
Iugoslavia tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
700
742
787
834
884
67 a ) 60.05-96 — sacchi e sacchetti da imballaggio , di
tessuti fabbricati con lamette e simili , di
polietilene o di polipropilene
(F) tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
30
32
33
35
36
60.05-98 — biancheria da letto a maglia , di
cotone
Iugoslavia
limite
regionale
(D )
tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
110
117
124
131
139
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387 / 23
ALLEGATO III
RIPARTIZIONE TRA GLI STATI MEMBRI DEI LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI CONCORDATI PER L'ANNO 1987
GRUPPO I A
Cate
goria
Numero della tariffa
doganale comune
( 1987)
Codice Nimexe
( 1987) , Designazione delle merci
Paesi
terzi
Stato
mem
bro
Unità
Limiti
quantita
tivi dal
1° gennaio al
31 dicem
bre 1987
( 1 ) (2 ) ( 3 ) ( 4 ) (5 ) (6 ) (7 ) ( 8 )
1 55.05 55.05-13 , 19 , 21 , 25 ,
27 , 29 , 33 , 35 , 37 , 41 ,
45,46,48,51,53,55 ,
57 , 61 , 65 , 67 , 69 , 72 ,
78 , 81 , 83 , 85 , 87
Filati di cotone non preparati per la vendita al
minuto
Iugoslavia D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
tonnellate 2 846 ■
306
4 372
141
181
49
43
175
119
18
8 250
2 55.09
i
55.09-03 , 04 , 05 , 06 ,
07 , 08,09 , 10,11 , 12 ,
13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 19 ,
21 , 29 , 32 , 34 , 35 , 37 ,
38,39,41,49,51,52 ,
53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 59 ,
61 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 ,
68,69,70,71,73,75 ,
76,77,78,79 , 80,81 ,
82 , 83 , 84 , 85 , 87 , 88 ,
89 , 90 , 91 , 92 , 93 , 98 ,
99
Tessuti di cotone , diversi da quelli a punto di
garza , ricci del tipo spugna , passamaneria ,
velluti , felpe , tessuti di ciniglia , tulli e tessuti a
maglie annodate
Iugoslavia D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
tonnellate 2 128
953
4 844
556
1 189
12
134
211
100
23
10 150
2 a ) 55.09 55.09-06 , 07 , 08 , 09,,
51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 ,
57 , 59 , 61 , 63 , 64 , 65 ,
66,67, 70,71,73,83 ,
84 , 85 , 87 , 88 , 89 , 90 ,
91 , 92 , 93 , 98 , 99
a ) di cui :
non greggi né imbianchiti
Iugoslavia D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
tonnellate 654
211
824
147
156
6
80
167
22
6
2 273
3 56.07
A
56.07-01 , 04 , 05 , 07 ,
08 , 10 , 12 , 15 , 19 , 20 ,
22,25,29,30,31,35 ,
38,39,40, 41,43,45 ,
46 , 47 , 49
Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco
diverse da nastri , velluti , felpe , tessuti ricci
( compresi i tessuti ricci del tipo spugna ) e
tessuti di ciniglia
Iugoslavia D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
tonnellate 124
106
437
38
80
5
176
7
22
5
1 000
N. L 387 / 24 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
GRUPPO I B
( 1 ) ( 2 ) (3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) (7 ) ( 8 )
4 0 ) 60.04 60.04-19 , 20 , 22 , 23 , Camicie , camicette , T-shirts magliette a collo Iugoslavia UK 1 000 767
B I 24,26,39,41,50,58 , alto ( esclusi quelli di lana o di peli fini ), pezzi
II a) 69 , 71 , 79 , 88 camiciole e articoli affini , a maglia
b)
c )
IV a ) 4
b ) 1 aa )
dd)
2 ee)
c ) 4
d ) 1 aa )
dd)
ex 2 dd)
60.05 60.05-86 , 87 , 88 , 89
A II b) 4 mm) 11 l \
22 || \ \
33 Il I IIII
44
5 60.05 60.05-01 , 29 , 30 , 32 , Maglie , pullover ( con o senza maniche), twin Iugoslavia D 1 000 737
A la) 33,34,39,40, 41,42 , sets , giubbetti e giacche ( esclusi quelli tagliati e \ F pezzi 426
II b ) 4 bb ) 11 aaa) 43 , 80 cuciti ); giacche a vento e giubbotti con o senza I 162
bbb ) Ilcappuccio e simili , a maglia I BNL 183
ccc) I UK II 267
ddd) Il I IRL II 12
eee) I I DK II 42
22 bbb) I GR II 26
ccc) II I E II 55
ddd) I \ P || 15
eee)
fff) CEE 1 925
ijij ) 11
60 ) 61.01 61.01-62 , 64 , 66 , 72 , Calzoncini , shorts ( esclusi quelli da bagno ) e Iugoslavia D 1 000 263
B Vd) 1 74 , 76 pantaloni tessuti , per uomo e per ragazzo ; II F pezzi 88
2 I pantaloni , tessuti per donna o per ragazza , di II I II 72
3 I lana , di cotone o di fibre sintetiche o arti BNL II 138
e) 1 I ficiali II UK II 255
2 || II IRL II 4
3 I II DK II 14
61.02
B II e ) 6 aa )
bb )
61.02-66 , 68 , 72
GR
E
P
12
41
13
cc) CEE 900
7 60.05 60.05-22 , 23 , 24 , 25 Camicie , camicette e bluse , anche a maglia , di Iugoslavia D 1 000 213
I A II b) 4 aa ) 22 lilana , di cotone o di fibre sintetiche o artificiali , F pezzi 62
33 I per donna e per ragazza li I 53
44 IIII BNLII 62
55 I \ II UK II 46
61.02 61.02-78 , 82 , 85 l I I IRL II 2
B II e) 7 bb) ||\ |II DK II 11
cc) Il II GR II 11
ee ) E
P
CEE
32
8
500
(') Ai fini dell'imputazione dei limiti quantitativi concordati per la categoria 4 , un tasso di conversione di 5 indumenti (che non siano indumenti per bambini piccoli ) di misura
commerciale non superiore a 130 cm per 3 indumenti di misura commerciale superiore a 130 cm può essere applicato fino a concorrenza del 5% dei limiti quantitativi .
La licenza di esportazione relativa a questi prodotti deve recare nella casella 9 la dicitura «Deve essere applicato il tasso di conversione per indumenti di misura commerciale non
superiore a 130 cm».
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387 / 25
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) (5 ) (6 ) (7) ( 8 )
8 61.03
A I
II
IV
61.03-11 , 15 , 18 Camicie e camicette , escluse quelle a maglia ,
per uomo e per ragazzo , di lana , di cotone o di
fibre sintetiche o artificiali
Iugoslavia D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
1 000
pezzi
1 055
328
251
363
603
13
38
48
84
17
CEE 2 800
GRUPPO II A
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) (5 ) (61 (7 ) ( 8 )
9 55.08
62.02
B III a ) 1
55.08-10 , 30 , 50 , 80
62.02-71
Tessuti di cotone ricci del tipo spugna ; bian
cheria da toletta o da cucina , esclusa quella a
maglia , riccia del tipo spugna , di cotone
Iugoslavia D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
tonnellate 300
196
62
44
138
3
32
7
31
7
820
GRUPPO II B
( 1 ) (2) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) (7 ) ( 8 )
15 61.02
B la)
II e ) 1 aa)
bb)
cc)
2 aa )
bb)
cc)
61.02-05 , 31 , 32 , 33 ,
35 , 36 , 37 , 39 , 40
Cappotti , soprabiti , mantelli e simili , giacche ,
tessuti , per donna o per ragazza , di lana , di
cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi
gli eskimo della categoria 21 )
Iugoslavia D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 000
pezzi
260
145
35
53
62
2
34
12
35
12
650
16 61.01
B V c) 1
2
3
61.01-51 , 54 , 57 Vestiti , completi e insiemi , esclusi quelli a
maglia , per uomo e per ragazzo , di lana , di
cotone o di fibre sintetiche o artificiali , esclusi
quelli da sci
Iugoslavia D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 000
pezzi
142
79
30
45
173
1
37
5
24
4
540 -
N. L 387 /26 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
( 1 ) (2 ) (3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
17 61.01
B Va ) 1
2
3
61.01-34 , 36 , 37 Giacche e giacchette , escluse quelle a maglia ,
per uomo e per ragazzo , di lana , di cotone o di
fibre sintetiche o artificiali
Iugoslavia UK 1 000
pezzi
210
GRUPPO III B
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) (5 ) ( 6 ) (7 ) ( 8 )
67 60.05
A II b) 5 bb)
B
60.06
BUI
60.05-92 , 93 , 94 , 95 ,
96 , 97 , 98 , 99
60.05-96 , 98
Accessori di abbigliamento , diversi da quelli
per bambini piccoli ( bébés ) a maglia ; bianche
ria di qualsiasi tipo a maglia ; tende , tendine ,
tende avvolgibili , mantovane , bordi da letto e
altri manufatti per l'arredamento , a maglia ;
coperte a maglia ; altri manufatti a maglia ,
comprese le parti di indumenti o di accessori di
abbigliamento
Iugoslavia D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
tonnellate 283
89
74
51
113
5
24
8
45
8
700
67 a ) I a ) di cui : I I
60.05-96 — sacchi e sacchetti da imballaggio , di
tessuti fabbricati con lamette e simili , di
polietilene o di polipropilene
F tonnellate 30
60.05-98 — biancheria da letto a maglia , di
cotone
D tonnellate 110
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387 / 27
ALLEGATO IV
di cui all'articolo 2
Cooperazione amministrativa
Articolo 1
La Commissione comunica alle autorità degli Stati membri i
nomi e gli indirizzi delle autorità iugoslave competenti a
rilasciare i cerrificati d'origine e le licenze d'esportazione ,
nonché i modelli dei timbri usati da dette autorità .
4 . Se da questi controlli emergono abusi o gravi irregola
rità nell'uso delle dichiarazioni di origine , lo Stato membro
interessato ne informa la Commissione . La Commissione
comunica queste informazioni agli altri Stati membri .
Su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della
Commissione , il comitato dell'origine esamina quanto pri
ma , conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del
regolamento ( CEE ) n . 802 / 68 ( 2 ), l'opportunità di esigere
per i prodotti interessati , la presentazione di un certificato di
origine .
La decisione viene presa conformemente alla procedura
stabilita nell'articolo 14 del regolamento (CEE ) n . 802 /
68 .
5 . Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo , a
titolo di sondaggio , non può ostare alla commercializzazione
dei prodotti in questione .
Articolo 2
1 . A titolo di sondaggio o ogni volta che le autorità
comunitarie competenti nutrono fondati dubbi sull'autenti
cità del certificato d'origine o della licenza d'esportazione o
sull'esattezza delle informazioni relative all'origine reale dei
prodotti in questione , vengono effettuati controlli a poste
riori dei certificati di origine o delle licenze di esporta
zione .
In tal caso le autorità comunitarie competenti rinviano il
certificato di origine o la licenza di esportazione o una copia
all'autorità competente iugoslava indicando , eventualmente ,
i motivi di fondo o di forma che giustificano un'indagine .
Esse allegano al certificato o alla licenza o alla loro copia ,
qualora sia stata presentata la fattura , detta fattura o una
copia della medesima e forniscono tutte le informazioni che è
stato possibile riunire e che inducono a ritenere inesatte le
diciture che figurano nel certificato o nella licenza .
2 . Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano altresì ai
controlli a posteriori delle dichiarazioni di origine .
3 . I risultati dei controlli a posteriori , effettuati a norma
dei paragrafi 1 e 2 , vengono portati a conoscenza delle
autorità comunitarie competenti entro il termine massimo di
tre mesi .
Le informazioni comunicate indicano se il certificato , la
licenza o la dichiarazione oggetto della contestazione si
applicano alle merci effettivamente esportate e se queste
ultime sono ammissibili all'esportazione con il regime fissato
a norma del presente regolamento . Le competenti autorità
comunitarie possono inoltre esigere copie di tutta la docu
mentazione necessaria onde determinare l'esattezza dei fatti ,
in particolare l'effettiva origine delle merci medesime (').
Articolo 3
1 . Se dalla procedura di verifica di cui all'articolo 2
oppure se dalle informazioni di cui dispongono le competenti
autorità comunitarie emerge che sono state trasgredite le
disposizioni del presente regolamento , le suddette autorità
chiedono alle competenti autorità iugoslave di svolgere le
indagini del caso riguardo alle operazioni che trasgrediscono
0 sembrano trasgredire il disposto del presente regolamento .
1 risultati di tali indagini vengono comunicati alle autorità
competenti della Comunità insieme a qualsiasi altra infor
mazione pertinente che consenta di stabilire l'autentica
origine delle merci . Per accordo tra la Comunità e la
Iugoslavia , dei rappresentanti designati dalla Comunità
possono assistere a questa indagine .
2 . Nell'ambito della cooperazione prevista nel presente
allegato , le competenti autorità comunitarie possono scam
biare con le competenti autorità iugoslave qualsiasi informa
zione ritenuta utile per prevenire la violazione del presente
regolamento .
3 . Qualora sia accertata l'infrazione alle disposizioni del
presente regolamento , la Commissione, che agisce confor
memente alla procedura di cui all'articolo 15 del presente
regolamento , può concordare con la Iugoslavia le misure
necessarie per prevenire l'eventuale ripresentarsi di tali
infrazioni .
(*) Ai fini dei controlli a posteriori dei certificati di origine , la
competente autorità governativa iugoslava deve conservare , per
almeno tre anni , le copie dei certificati nonché , eventualmente , i
relativi documenti d'esportazione . ( 2 ) GU n . L 148 del 26 . 6 . 1968 , pag. 1 .
N. L 387 / 28 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
ALLEGATO V
cambiamento della precedente classificazione oppure una
modifica di categoria per qualsiasi prodotto oggetto del
presente regolamento , le competenti autorità degli Stati
membri concedono un preavviso di trenta giorni a decorrere
dalla data della notifica della Commissione, per la messa in
vigore della decisione .
2 . I prodotti spediti anteriormente alla data di applica
zione della decisione rimangono subordinati alla precedente
classificazione sempreché le merci in oggetto siano presentate
all'importazione entro sessanta giorni a decorrere da tale
data .
3 . I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni
preliminari dell'allegato «Nomenclatura delle merci per le
statistiche del commercio estero della Comunità e del
commercio fra gli Stati membri (Nimexe)» del regolamento
( CEE ) n . 1445 / 72 , modificato da ultimo dal regolamento
( CEE ) n . 3631 / 85 della Commissione ( 4 ).
Articolo 6
Qualora una decisione di classificazione , presa conforme
mente alle procedure comunitarie e prevista all'articolo 5 del
presente allegato , riguardi una categoria di prodotti soggetta
a limite quantitativo , la Commissione avvia senza indugio
consultazioni , conformemente all'articolo 13 del presente
regolamento al fine di raggiungere un accordo sugli adegua
menti necessari dei limiti quantitativi in causa di cui all'alle
gato II .
PARTE I
Classificazione
Articolo 1
La classificazione dei prodotti tessili di cui all'articolo 1 ,
paragrafo 1 , del presente regolamento si basa sull'allegato del
regolamento (CEE ) n . 950 / 68 (*) relativo alla tariffa doga
nale comune , nonché sull'allegato del regolamento (CEE )
n . 1445 /72 ( 2 ) relativo alla «Nomenclatura delle merci per
le statistiche del commercio estero della Comunità e del
commercio fra gli Stati membri (Nimexe)», e le successive
modifiche .
Articolo 2
Su iniziativa della Commissione e di uno Stato membro , il
comitato per la nomenclatura della tariffa doganale comune ,
istituito dal regolamento (CEE ) n . 97 / 69 ( 3 ), ed il comitato
della Nimexe istituito dal regolamento (CEE ) n . 1445 / 72 , e
dalle successive modifiche , esaminano senza indugio ,
nell'ambito delle rispettive giurisdizioni e conformemente
alle disposizioni dei regolamenti succitati , tutte le questioni
riguardanti la classificazione dei prodotti di cui all'articolo 1 ,
paragrafo 1 , del presente regolamento onde classificarli nelle
opportune categorie della tariffa doganale comune e della
Nimexe .
Articolo 3
La Commissione informa la Iugoslavia di qualsiasi cambia
mento intervenuto nella tariffa doganale comune o nella
Nimexe dal momento della loro adozione da parte delle
competenti autorità comunitarie .
Articolo 4
La Commissione informa le competenti autorità della Iugo
slavia di qualsiasi decisione presa conformemente alle pro
cedure in vigore nella Comunità in materia di classificazione
dei prodotti oggetto del presente regolamento , al più tardi
entro un mese dalla loro adozione . Tale comunicazione
comprende:
a ) una descrizione dei prodotti interessati ,
b ) la relativa categoria , la voce o la sottovoce della tariffa
doganale comune nonché il codice Nimexe ,
c ) le ragioni che hanno motivato la suddetta decisione .
Articolo 5
1 . Se una decisione di classificazione , presa conforme
mente alle attuali procedure comunitarie , determina un
Articolo 7
1 . Fatte salve le altre disposizioni vigenti in materia , in
caso di divergenza tra la classificazione indicata nella
documentazione necessaria per l'importazione di prodotti
oggetto del presente regolamento e la classificazione assegna
ta dalle competenti autorità dello Stato membro importato
re , le merci in causa sono provvisoriamente soggette al
regime di importazione che ad esse si applicano conforme
mente al presente regolamento in base alla classificazione
stabilita dalle suddette autorità .
2 . Gli Stati membri informano senza indugio la Commis
sione dei casi di cui al paragrafo 1 e la Commissione notifica
alle competenti autorità iugoslave i particolari dei mede
simi .
3 . Al momento della notifica di cui al paragrafo 2 , gli Stati
membri specificano se , a seguito dell'applicazione delle
disposizioni di cui al paragrafo 1 , i quantitativi dei prodotti
oggetto della divergenza sono stati provvisoriamente impu
tati su un limite quantitativo stabilito per una categoria di
prodotti diversa da quella indicata nella licenza d'esportazio
ne di cui all'articolo 11 del presente allegato .(») GU n . L 172 del 22 . 7 . 1968 , pag. 1 .
( 2 ) GU n . L 161 del 17 . 7 . 1972 , pag. 1 .
( 3 ) GU n . L 14 del 21 . 1 . 1969 , pag. 1 . ( 4 ) GU n . L 353 del 30 . 12 . 1985 , pag. 8 .
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387 / 29
l'altro , che il quantitativo dei prodotti in questione è stato
imputato sul limite quantitativo e sulla quota fissata per la
categoria cui il prodotto appartiene .
2 . Ciascuna licenza d'esportazione copre soltanto una
delle categorie di prodotti elencate all'allegato III del presente
regolamento .
Artìcolo 13
Le esportazioni vengono imputate sui limiti quantitativi e
sulle quote fissate per l'anno nel quale i prodotti coperti dalla
licenza d'esportazione sono stati spediti , a norma dell'artico
lo 3 , paragrafo 4 , del presente regolamento .
4 . La Commissione notifica alla competenti autorità
iugoslave le imputazioni provvisorie di cui al paragrafo 3
entro trenta giorni dalla data delle stesse .
Articolo 8
Nei casi di cui all'articolo 7 del presente allegato nonché in
circostanze analoghe rese note dalle competenti autorità
iugoslave la Commissione , conformemente alla procedura di
cui all'articolo 14 del presente regolamento , avvia , se
necessario , consultazioni con la Iugoslavia al fine di raggiun
gere un accordo sulla classificazione definitiva dei prodotti
oggetto della divergenza .
Articolo 9
Di concerto con le competenti autorità dello Stato or degli
Stati membri importatori nonché della Iugoslavia , nei casi di
cui all'articolo 8 del presente allegato , la Commissione può
determinare la classificazione definitiva per i prodotti ogget
to della divergenza .
Articolo 10
Quando un caso di divergenza di cui all'articolo 7 non può
essere risolto conformemente all'articolo 9 del presente
allegato , il comitato per la nomenclatura della tariffa
doganale comune e il comitato per la Nimexe sono invitati ,
nell'ambito delle rispettive competenze e a norma delle
disposizioni dei regolamenti che li istituiscono , a stabilire la
classificazione definitiva delle merci interessate .
PARTE II
Articolo 14
1 . Le autorità dello Stato membro , indicato sulla licenza
d'esportazione quale destinatario , rilasciano automatica
mente un'autorizzazione d'importazione, al più tardi entro
cinque giorni lavorativi dal giorno in cui l'importatore ha
presentato l'originale della licenza di esportazione corrispon
dente . Questa presentazione deve avvenire non oltre il 31
marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state spedite
le merci oggetto della licenza d'esportazione .
2 . Le autorizzazioni d'importazione valgono per un
periodo di tre mesi a partire dalla data del rilascio .
3 . Le autorizzazioni d'importazione sono valide solo
nello Stato membro che le ha rilasciate .
4 . La dichiarazione dell'importatore o la richiesta della
autorizzazione deve indicare :
a ) i nomi dell'importatore e dell'esportatore ;
b ) il paese d'origine o , se diverso , il paese di provenienza o il
paese d'acquisto ;
c ) la descrizione del prodotto , indicando :
— la denominazione commerciale ,
— la descrizione delle merci secondo la voce o sottovoce
tariffaria e / o il codice statistico della Nimexe;
d ) la categoria ed il quantitativo nell'unità appropriata ,
come indicato nell'allegato III del presente regolamento
per i prodotti interessati ;
e ) il valore , come riportato nella casella 12 della licenza di
esportazione ;
f) eventualmente , la data di pagamento e di consegna e una
copia della polizza di carico e del contratto d'acquisto ;
g ) la data e il numero della licenza d'esportazione;
h ) qualsiasi codice interno utilizzato a fini amministrativi ;
i ) la data e la firma dell'importatore .
Sistema di duplice controllo
Articolo 11
1 . Le autorità competenti iugoslave rilasciano una licenza
d'esportazione per tutte le spedizioni di prodotti tessili
soggetti a limiti quantitativi di cui all'allegato III , a concor
renza dei limiti quantitativi e delle quote corrispondenti .
2 . L'originale della licenza d'esportazione deve essere
presentata dall'importatore ai fini del rilascio dell'autoriz
zazione d'importazione ( J ) di cui all'articolo 14 qui di se
guito .
Articolo 12
1 . La licenza di esportazione è conforme al modello
accluso al presente allegato ; eventualmente può figurarvi
anche la traduzione in un'altra lingua . Essa deve attestare , tra
t 1 ) Ai sensi del presente allegato , il termine «autorizzazione di
importazione» si applica tanto all'autorizzazione d'importazione
quanto ai documenti equivalenti di cui all'articolo 3 , para
grafo 3 , del presente regolamento .
N. L 387 / 30 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi
meccanici o chimici .
Se i documenti sono redatti in più copie , soltanto la prima di
esse , che è l'originale , deve essere stampata su fondo
arabescato . Detta copia deve recare chiaramente la dicitura
«originale » mentre le altre debbono indicare l'indicazione
«copie». Le autorità degli Stati membri accettano soltanto
l'originale quale documento valido a norma delle disposizio
ni d'esportazione conformemente al presente regolamento .
2 . Ciascun documento deve recare un numero di serie
stampato o meno , destinato a contraddistinguerlo .
3 . Detto numero si compone dei seguenti elementi :
— due lettere che identificano il paese esportatore : YU
— due lettere che identificano lo Stato membro di destina
zione come segue :
5 . Gli importatori non sono obbligati a importare in
un'unica spedizione il quantitativo totale coperto da un'au
torizzazione di importazione .
Articolo 15
La validità delle autorizzazioni di importazione rilasciate
dalle autorità degli Stati membri è subordinata alla validità
delle licenze d'esportazione e ai quantitativi indicati nelle
licenze di importazione emesse dalle autorità competenti
iugoslave , in base alle quali sono state rilasciate le suddette
autorizzazioni di importazione .
Articolo 16
Le autorizzazioni d'importazione o i documenti equivalenti
sono rilasciati senza discriminazione a ogni importatore della
Comunità , indipendentemente dal luogo in cui è stabilito
nella Comunità , fatta salva l'osservanza delle altre condizioni
imposte dalle norme vigenti .
Articolo 17
1 . Se le competenti autorità di uno Stato membro consta
tano che il volume totale coperto dalle licenze d'esportazione
rilasciate dalla Iugoslavia per una determinata categoria in
un anno qualsiasi dell'accordo supera la quota fissata per la
stessa , dette autorità sospendono il rilascio delle autorizza
zioni d'importazione o dei documenti equivalenti . Esse
informano immediatamente le competenti autorità iugoslave
nonché la Commissione ; questa avvia immediatamente la
procedura speciale di consultazioni di cui all'articolo 13 del
presente regolamento .
2 . Le competenti autorità di uno Stato membro rifiutano
il rilascio di licenze d'importazione o di documenti equiva
lenti , per i prodotti originari della Iugoslavia non coperti da
licenze d'esportazione rilasciate conformemente alle disposi
zioni del presente allegato .
Tuttavia , se l'importazione di siffatti prodotti è ammessa in
casi eccezionali in uno Stato membro dalle sue competenti
autorità , i quantitativi interessati non vengono imputati sulla
relativa quota senza l'esplicito consenso delle competenti
autorità iugoslave .
BL = Benelux
DE = Germania
DK = Danimarca
ES = Spagna
FR = Francia
GB = Regno Unito
GR = Grecia
IR = Irlanda
IT = Italia
PT = Portogallo
— un numero ad una cifra che identifica l'anno del contin
gente , corrispondente all'ultima cifra del rispettivo anno
dell'accordo , per esempio 7 per il 1987 ,
— un numero a due cifre che identifica l'ufficio che ha
rilasciato la licenza in Iugoslavia ,
— un numero a cinque cifre compreso da 00001 a 99999
assegnato allo Stato membro di destinazione .
Articolo 19
Le licenze d'esportazione e i certificati d'origine possono
essere rilasciati dopo l'imbarco delle merci cui si riferiscono.
In questi casi essi devono recare la dicitura «délivré à
posteriori» o « issued retrospectively».PARTE III
Forme e presentazione dei certificati di esportazione e di
origine — Disposizioni comuni
Articolo 18
1 . La licenza d'esportazione ed il certificato d'origine
possono comprendere copie supplementari debitamente indi
cate in quanto tali . Essi sono redatti in inglese e in francese .
Se sono compilati a mano , le informazioni devono figurarvi
ad inchiostro e in carattere stampatello .
Il formato dei documenti è 210 x 297 mm. Si deve utilizzare
una carta bianca , del peso minimo di 25 g /m2 e senza pasta
meccanica . Le varie parti hanno un fondo arabescato , in
Articolo 20
In caso di furto , perdita o distruzione di una licenza
d'esportazione o di un certificato d'origine , l'esportatore può
rivolgersi alle autorità governative competenti che hanno
rilasciato i documenti per ottenere un duplicato , compilato in
base ai documenti d'esportazione in possesso di tali autorità .
La licenza o il certificato rilasciati in sostituzione dell'origi
nale devono recare la dicitura «duplicata » o «duplicate».
Il duplicato deve indicare la data della licenza o del certificato
originale .
ORIGINAL
2
No1 Exporter ( name, full address , country)
Exportateur ( nom . adresse complète , pays)
3 Quota year
Année contingentaire
4 Category number
Numéro de catégorie
CERTIFICATE OF ORIGIN
(Textile products)
5 Consignee ( name, full address , country)
Destinataire ( nom . adresse complète , pays)
CERTIFICAT D'ORIGINE
(Produits textiles)
6 Country of origin
Pays d'origine
7 Country of destination
Pays de destination
8 Place and date of shipment - Means of transport
Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport
9 Supplementary details
Données supplémentaires
10 Marks and numbers - Number and kind ot packages - DESCRIPTION OF GOODS
Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DÉSIGNATION DES MARCHANDISES
11 Quantity (')
Quantité (')
12 FOB Value (2)
Valeur fob (')
(1 )
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.
13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
I , the undersigned , certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6 , in accordance with the provisions in force in the European Economic
Community .
Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus sont originaires du pays figurant dans la case 6 , conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté
économique européenne.
14 Competent authority ( name, full address , country)
Autorité compétente (nom. adresse complète , pays) At - À , on - le
( Signature ) ( Stamp - Cachet )
1 Exporter (name, full address , country)
Exportateur (nom, adresse complète , pays)
ORIGINAL 2 No
3 Quota year
Année contingentare
4 Category number
Numéro de catégorie
5 Consignee (name, full address , country)
Destinataire (nom , adresse complète , pays)
EXPORT LICENCE
(Textile products)
LICENCE D'EXPORTATION
(Produits textiles)
6 Country of origin
Pays d'origine
7 Country of destination
Pays de destination
8 Place and date of shipment - Means of transport
Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport
9 Supplementary details
Données supplémentaires
10 Marks and numbers - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS
Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DÉSIGNATION DES MARCHANDISES
11 Quantity (1 )
Quantité ( 1 )
I2 FOB Value (2)
Valeur fob (2)
(')
S
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(kg)a
nd
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(2 )
In
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vent
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.
13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
I , the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the
category shown in box No 4 by the provisions regulating trade in textile products with the European Economic Community .
Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus ont été imputées sur la limite quantitative fixée pour l'année indiquée dans la case 3 pour la catégorie désignée dans
la case 4 dans le cadre des dispositions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté économique européenne.
14 Competent authority (name, full address , country)
Autorité compétente ( nom. adresse complète , pays) At -À . on - le
(Signature) (Stamp - Cachet)
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387 / 35
ALLEGATO VI
di cui all'articolo 4
Prodotti artigianali e di folclore
1 . L'eccezione di cui all'articolo 4 per i prodotti di fabbricazione artigianale si applica soltanto ai
seguenti tipi di prodotti :
a ) tessuti ottenuti su telai azionati esclusivamente a mano o a pedale , che siano prodotti tradizionali
dell'artigianato iugoslavo ;
b ) indumenti o altri articoli tessili fabbricati tradizionalmente dall'artigianato iugoslavo ottenuti a
mano coi tessuti specificati al precedente comma e cuciti esclusivamente a mano senza l'aiuto di
una macchina ;
c) prodotti del folclore tradizionale iugoslavo fatti a mano , ed enumerati in un elenco da concordare
fra la Comunità e la Iugoslavia .
2 . Questa esenzione è concessa soltanto per i prodotti che formano oggetto di un certificato
conforme al modello accluso al presente allegato , rilasciato dalle competenti autorità iugoslave .
3 . Se le importazioni di uno dei prodotti di cui sopra raggiungono un volume tale da rischiare di
creare difficoltà all'interno della Comunità , vengono avviate quanto prima consultazioni con la
Iugoslavia al fine di risolvere il problema introducendo un limite quantitativo a nórma dell'articolo 10
del regolamento .
1 Exporter ( name, full address , country)
Exportateur (nom. adresse complète , pays) ORIGINAL
2
No
CERTIFICATE in regard to HANDLQOMS. TEXTILE HANDICRAFTS and TRA
DITIONAL TEXTILE PRODUCTS, OF THE COTTAGE INDUSTRY, issued in
conformity with and under the conditions regulating trade in textile
products with the European Economic Community
3 Consignee ( name, full address , country)
Destinataire ( nom. adresse complète , pays)
CERTIFICAT relatif aux TISSUS TISSES SUR MÉTIERS A MAIN, aux PRO
DUITS TEXTILES FAITS k LA MAIN, et aux PRODUITS TEXTILES RELEVANT
DU FOLKLORE TRADITIONNEL, DE FABRICATION ARTISANALE, délivré en
conformité avec et sous les conditions régissant les échanges de produits
textiles avec la Communauté économique européenne
4 Country of origin
Pays d'origine
5 Country of destination
Pays de destination
6 Place and date of shipment — Means of transport
Lieu et date d'embarquement — Moyen de transport
7 Supplementary details
Données supplémentaires
8 Marks and numbers - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS
Marques et numéros — Nombre et nature des colis - DÉSIGNATION DES MARCHANDISES
9 Quantity
Quantité
10 FOB Value C )
Valeur fob {')
1 1 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
I , the undersigned, certify that the consignment described above includes only the following textile products of the cottage industry of the country shown m box No 4 :
a) fabrics woven on looms operated solely by hand or foot (handlooms) ( 2 )
b) garments or other textile articles obtained manually from the fabrics described under a ) and sewn solely by hand without the aid of any machine (handicrafts) ( 2 )
c ) traditional folklore handicraft textile products made by hand, as defined in the list agreed between the European Economic Community,and the country shown In box No 4
Je soussigné certifie que l'envoi décrit ci-dessus contient exclusivement les produits textiles suivants relevant de la fabrication artisanale du pays figuran! dans la case 4 :
a) tissus tissés sur des métiers actionnés à la main ou au pied (handlooms) ( 2 )
b) vêtements ou autres articles textiles obtenus manuellement à partir de tissus décrits sous a ) et cousus uniquement à la main sans l'aide d'une machine ( handicrafts)^)
c) produits textiles relevant du folklore traditionnel fabriqués à la main , comme définis dans la liste convenue entre la Communauté économique européenne et le pays
indiqué dans la case 4.
C)
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(les)
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inutile(s).
1 2 Competent authority (name, full address, country)
Autorité compétente (nom. adresse complète , pays) At — À . on — le
(Signature) (Stamp - Cachet)
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387/ 39
ALLEGATO VII
Regime delle importazioni in traffico di perfezionamento passivo
6 . La Comunità informa la Iugoslavia delle misure prese a
titolo dei paragrafi 3 e 4 .
7 . L'imputazione su un limite quantitativo specifico di cui
ai paragrafi 2 e 3 oppure la contabilizzazione dei prodotti
coperti dal presente allegato ma non contemplati all'appen
dice A vengono effettuate dalle competenti autorità degli
Stati membri al momento del rilascio dell'autorizzazione
preventiva prevista dalla normativa comunitaria relativa al
perfezionamento passivo economico .
L'imputazione o la contabilizzazione vengono effettuate per
l'anno in cui è stata rilasciata l'autorizzazione preventiva .
8 . Un certificato d'origine viene rilasciato per tutti i
prodotti coperti dal presente allegato dalle competenti
autorità iugoslave , conformemente alla legislazione comuni
taria vigente e alle disposizioni dell'allegato IV; esso reca un
riferimento all'autorizzazione preventiva di cui al para
grafo 7 a riprova che l'operazione di perfezionamento ivi
descritta è stata effettuata in Iugoslavia .
1 . Le reimportazioni di cui all'articolo 5 , paragrafo 3 ,
sono disciplinate da questo regolamento fatte salve le
disposizioni specifiche che seguono .
2 . Le reimportazioni dei prodotti tessili di cui al presente
allegato sono soggette ai limiti quantitativi comunitari
specifici fissati per ciascuno di questi prodotti all'appendice
A. Questi limiti quantitativi specifici sono ripartiti fra gli
Stati membri per l'anno 1987 come indicato all'appendice B.
La suddivisione fra Stati membri per gli anni 1988-1991 è
fissata secondo la procedura prevista all'articolo 14 .
3 . Previa consultazione della Iugoslavia e conformemente
alla procedura dell'articolo 13 del presente allegato , le
reimportazioni dei prodotti non previsti all'appendice A al
presente allegato possono essere subordinate a limiti quan
titativi specifici conformemente alla procedura di cui all'ar
ticolo 14 .
4 . La Comunità può effettuare dei trasferimenti automa
tici nei seguenti limiti :
a ) il trasferimento tra categorie sino a concorrenza del 25 %
della quota fissata per la categoria di destinazione ,
b ) il riporto di un limite quantitativo specifico da un anno
all'altro sino a concorrenza del 13,5 % della quota
dell'anno di utilizzazione effettiva ,
c) l'uso anticipato di limiti quantitativi specifici da un anno
all'altro sino a concorrenza del 7,5 % della quota
dell'anno di utilizzazione effettiva ,
d ) il trasferimento di determinate quote dei limiti quantita
tivi specifici non utilizzati in una regione della Comunità
in un'altra regione può essere deciso conformemente alla
procedura di cui all'articolo 14 .
5 . Gli Stati membri che costatino la necessità di importa
zioni suppleméntari o ritengano che la loro quota possa non
essere utilizzata appieno , ne informano la Commissione .
Possono chiedere che i limiti quantitativi specifici siano
adattati secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del
regolamento .
Il mancato rispetto di queste disposizioni non comporta ipso
facto il rigetto dell'autorizzazione preventiva , salvo nel caso
di seri dubbi di frode o di grave irregolarità e fatte salve le
appropriate misure cautelari , da adottare prima della libera
zione dei prodotti .
9 . Ai fini dell'applicazione del regolamento il certificato
di circolazione delle merci EUR 1 rilasciato conformemente
al protocollo n . 3 dell'accordo di cooperazione sostituisce il
certificato di origine di cui al paragrafo 8 con gli stessi
riferimenti all'autorizzazione preventiva .
10 . Gli Stati membri informano la Commissione dei
nomi , degli indirizzi e dei modelli dei timbri utilizzati dalle
competenti autorità per il rilascio delle autorizzazioni pre
ventive di cui il paragrafo 7 .
N. L 387 /40 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
APPENDICE A
La designazione delle merci che figurano all'allegato I è indicata nel presente allegato in forma abbreviata , per
ragioni pratiche .
Obiettivi quantitativi TPP
Categoria Designazione delle merci Unità Anno
Quantità
CEE
5 Maglie pullovers 1 000 pezzi 1987
1988
1989
1990
1991
3 148
3 350
3 566
3 795
4 039
6 Pantaloni tessuti 1 000 pezzi 1987
1988
1989
1990
1991
9 918
10 652
11 440
12 287
13 196
7 Camicette tessute o a maglia 1 000 pezzi 1987
1988
1989
1990
1991
5 471
5 789
6 126
6 483
6 860
8 Camicie tessute per uomo 1 000 pezzi 1987
1988
1989
1990
1991
14 410
15 058
15 736
16 444
17 184
15 Cappotti , impermeabili , compresi i mantelli , tessuti
per donna
1 000 pezzi 1987
1988
1989
1990
1991
5 140
5 654
6 219
6 841
7 525
16 Vestiti e completi tessuti per uomo 1 000 pezzi 1987
1988
1989
1990
1991
2 990
3 259
3 552
3 872
4 221
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387/41
APPENDICE B
Ripartizione nel 1987 fra Stati membri degli obiettivi quantitativi in materia di traffico di perfezionamento passivo economico
Unità Categoria CEE Germania Francia Italia Benelux
Regno
Unito
Irlanda Danimarca Grecia Spagna Portogallo
1 000
pezzi
5 3 148 2 745 104 299
1 000
pezzi
6 9 918 8 468 387 137 926
1 000
pezzi
7 5 471 5 092 379
1 000
pezzi
8 14 410 9 629 119 , 139 4 523
1 000
pezzi
15 5 140 4 700 100 40 300
1 000
pezzi
16 2 990 2 400 100 100 345 45
Full & Egal Universal Law Academy