N. L 387/42 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
REGOLAMENTO (CEE ) N. 4136 / 86 DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 1986
relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei
paesi terzi
dell'origine dei prodotti e gli appropriati metodi di coopera
zione amministrativa ;
considerando che l'osservanza dei limiti quantitativi
all'esportazione stabiliti in questi accordi è garantita da un
sistema di duplice controllo ; che l'efficacia di queste misure
dipende dall'istituzione sul piano'comunitario di un regime di
limiti quantitativi comunitari , da applicare alle importazioni
di tutti i prodotti originari dei paesi fornitori la cui esporta
zione sia soggetta a limiti quantitativi ;
considerando che i prodotti in zona franca o ammessi in
regime di deposito doganale , di importazione temporanea o
di perfezionamento attivo ( sistema della sospensione) non
devono essere soggetti a questi limiti quantitativi comuni
tari ;
considerando che si devono prevedere norme speciali per i
prodotti reimportati in regime di perfezionamento passivo
economico ;
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica euro
pea , in particolare l'articolo 113 ,
vista la proposta della Commissione,
considerando che la Comunità ha concluso con vari paesi
fornitori accordi riguardanti il commercio di prodotti tessili ;
che tanto gli accordi quanto le disposizioni relative alla loro
gestione previste nel regolamento (CEE ) n . 3589 / 82 ( J ),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE ) n . 3785 / 85 ( 2 ),
si applicano fino al 31 dicembre 1986 ;
considerando che la Comunità ha accettato la proroga
dell'accordo sul commercio internazionale dei tessili , alle
condizioni stabilite nel protocollo che proroga l'accordo ,
nonché nelle conclusioni approvate il 31 luglio 1986 dal
comitato dei tessili del GATT allegate a detto protocollo ;
considerando che la Comunità ha negoziato nuovi accordi
con vari paesi fornitori riguardanti il ccunmercio di prodotti
tessili ; che tali accordi mirano a promuovere , mediante una
operazione tra le parti contraenti , l'equo e ordinato sviluppo
degli scambi di prodotti tessili tra la Comunità e questi paesi
fornitori e , in particolare , ad eliminare l'effettivo rischio di
disorganizzazione del mercato comunitario e del commercio
dei prodotti tessili dei paesi fornitori ; che a tal fine questi
accordi stabiliscono in particolare che le esportazioni dei
paesi fornitori di alcuni prodotti tessili saranno soggette a
limiti quantitativi , e che per i prodotti coperti da detti accordi
la Comunità si asterrà dall'introdurre restrizioni quantitative
a norma dell'articolo XIX del GATT o dell'articolo 3
dell'accordo suindicato , nonché dall'applicare misure di
effetto equivalente a quello di siffatte restrizioni quantita
tive ;
considerando che, durante i negoziati di cui sopra , le
delegazioni della Comunità e dei paesi fornitori hanno deciso
di raccomandare alle rispettive autorità di applicare , a titolo
provvisorio , il regime stabilito negli accordi negoziati a
decorrere dal 1° gennaio 1987, in anticipo sulla successiva
entrata in vigore di tali accordi ;
considerando che occorre assicurare che gli obiettivi dei
singoli accordi non vengano elusi mediante sviamento degli
scambi ; che bisogna quindi fissare le modalità di controllo
considerando che l'applicazione di questi limiti quantitativi
comunitari , in conformità degli accordi negoziati con i paesi
fornitori , richiede l'instaurazione di una speciale procedura
di gestione ; che occorre stabilire che detta gestione comune
venga decentrata mediante una ripartizione dei limiti quan
titativi tra gli Stati membri e che le autorità di questi ultimi
rilasciano le autorizzazioni di importazione secondo il
sistema di duplice controllo definito negli accordi stessi ;
considerando che, per consentire l'uso ottimale dei limiti
quantitativi comunitari , la loro ripartizione deve avvenire
secondo le esigenze di approvvigionamento che si manifesta
no nei vari Stati membri e secondo gli obiettivi quantitativi
fissati dal Consiglio ; che però , date le notevoli disparità che
ancora esistono tra le condizioni alle quali sono attualmente
subordinate le importazioni dei prodotti in questione negli
Stati membri nonché la speciale sensibilità dell'industria
tessile comunitaria , queste condizioni d'importazione posso
no essere uniformate unicamente per gradi ; che , pertanto la
ripartizione potrà adeguarsi soltanto progressivamente a
queste esigenze di approvvigionamento ;
considerando che gli accordi prevedono la possibilità di
trasferimenti automatici tra le quote assegnate agli Stati
membri all'interno di ciascun limite quantitativo comunita
rio , in percentuali crescenti a partire dal primo anno di
(») GU n . L 374 del 31 . 12 . 1982 , pag . 106 ,
( 2 ) GU n . L 366 del 31 . 12 . 1985 , pag. 1 .
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387/43
applicazione degli accordi , per garantire in particolare , ai
paesi fornitori maggiore flessibilità nell'utilizzazione di cia
scun limite quantitativo comunitario ;
zionali della Comunità in particolare di quelli derivanti dai
suddetti accordi conclusi con i paesi fornitori ,
HA ADOTTATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO:
considerando che conviene del pari stabilire procedure
efficaci e rapide per modificare i limiti quantitativi coumu
nitari e la loro ripartizione per tener conto , in particolare ,
dell'evoluzione delle correnti di scambio , di ulteriori bisogni
d'importazione e degli obblighi della Comunità a norma degli
accordi negoziati con i paesi fornitori ;
considerando che, per taluni prodotti tessili soggetti a
limitazione, gli accordi prevedono che la Comunità possa
chiedere ai paesi fornitori interessati consultazioni al fine di
giungere ad una soluzione reciprocamente accettabile , qua
lora constati che in un determinato anno di applicazione
dell'accordo sorgono , nella Comunità o in una delle sue
regioni , difficoltà dovute ad un aumento brusco e sostanziale
delle importazioni rispetto all'anno precedente;
Articolo 1
1 . Il presente regolamento si applica alle importazioni
nella Comunità dei prodotti tessili dei gruppi I , II e III elencati
nell'allegato I ed originari dei paesi elencati nell'allegato II, in
appresso denominati «paesi fornitori», nonché alle importa
zioni nella Comunità dei prodotti tessili del gruppo IV
elencati nell'allegato I ed originari dei paesi di cui all'allega
to IX .
2 . La classificazione dei prodotti di cui all'allegato I si
basa sulla nomenclatura della tariffa doganale comune,
nonché sulla nomenclatura delle merci per le statistiche del
commercio estero della Comunità e del commercio tra gli
Stati membri (Nimexe), fatto salvo l'articolo 3 , paragrafo 7 .
Le procedure per l'applicazione del presente paragrafo sono
definite all'allegato VI .
3 . Fatto salvo il presente regolamento , l'importazione
nella Comunità dei prodotti tessili di cui al paragrafo 1 , non è
soggetta a restrizioni quantitative o a misure di effetto
equivalente .
considerando che , per i prodotti tessili non soggetti a
limitazione quantitativa , gli accordi stabiliscono una proce
dura di consultazione per giungere a un accordo con il paese
fornitore interessato sull'applicazione di limiti quantitativi ,
ogni qualvolta per una categoria di prodotti il volume delle
importazioni nella Comunità o in una delle sue regioni abbia
superato un certo limite ; che i paesi fornitori si impegnano
inoltre a sospendere o limitare le loro esportazioni a
decorrere dalla richiesta di consultazione, sino al livello
indicato dalla Comunità ; che , in mancanza di accordo con il
paese fornitore entro i termini fissati , la Comunità può
instaurare limiti quantitativi per un determinato livello
annuo o pluriennale ;
Articolo 2
1 . L'origine dei prodotti di cui all'articolo 1 , paragrafo 1„
viene determinata in conformità delle disposizioni vigenti in
materia nella Comunità .
2 . Le modalità di prova e di controllo dell'origine dei
prodotti di cui all'articolo 1 , paragrafo 1 , sono definite dalla
normativa comunitaria vigente e dalle disposizioni degli
allegati V e VI .
considerando che gli accordi hanno istituito un sistema di
cooperazione tra la Comunità ed i paesi fornitori per evitare
che gli accordi sui limiti quantitativi vengano elusi mediante
operazioni di trasbordo , deviazione o altre ; che è stata
stabilita una procedura di consultazione secondo la quale si
può concordare con un paese fornitore interessato un
adeguamento equivalente al limite quantitativo in causa
quando risulti che le disposizioni dell'accordo stesso sono
state eluse ; che i paesi fornitori si sono inoltre impegnati ad
attuare le misure necessarie per garantire la rapida applica
zione di qualsiasi adeguamento ; che in mancanza di un
accordo con il paese fornitore entro il limite di tempo
previsto , nei casi in cui le disposizioni sono state palesemente
eluse , la Comunità può applicare l'adeguamento equiva
lente ;
Articolo 3
1 . L'importazione nella Comunità dei prodotti tessili
di cui all'allegato III , originari di uno dei paesi fornitori ivi
elencati e spediti nel periodo dal 1° gennaio 1987 al
31 dicembre 1991 , è soggetta ai limiti quantitativi annuali
fissati in questo allegato .
2 . Detti limiti quantitativi sono ripartiti tra gli Stati
membri della Comunità per l'anno 1987 , come riportato
nell'allegato IV .
3 . La messa in libera pratica nella Comunità dei prodotti
la cui importazione è soggetta ai limiti quantitativi di cui al
paragrafo 1 è subordinata alla presentazione di una autoriz
zazione d'importazione o di un documento equivalente,
rilasciato dalle autorità degli Stati membri conformemente
all'articolo 10 .
considerando che, in particolare per poter rispettare i termini
stabiliti negli accordi di cui sopra , è opportuno instaurare
una procedura rapida ed efficace per introdurre questi limiti
quantitativi e per concludere questi accordi con i paesi
fornitori ;
considerando che le disposizioni del presente regolamento
devono essere applicate in conformità degli obblighi interna
N. L 387 / 44 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
3 . I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai paesi di cui agli
allegati XI , XII e XIII.
Articolo 5
1 . Se nel quadro della procedura di cui all'articolo 15 , la
Commissione constata che , nella Comunità o in una delle sue
regioni , sorgono difficoltà dovute ad un aumento improvviso
e sostanziale , nel corso di un anno civile rispetto all'anno
precedente , delle importazioni di una categoria di prodotti
appartenenti al gruppo I soggetti ai limiti quantitativi fissati
all'articolo 3 , originari di uno dei paesi fornitori elencati
nell'allegato III , essa può , su parere conforme del comitato a
norma della procedura dell'articolo 15 , avviare consultazioni
con il paese fornitore interessato secondo la procedura di cui
all'articolo 14 al fine di giungere ad una soluzione recipro
camente accettabile .
2 . Le consultazioni con il paese fornitore interessato di cui
al paragrafo 1 , possono dare luogo alla conclusione di un
accordo tra detto paese e la Comunità o all'adozione di
conclusioni comuni .
3 . Gli accordi di cui al paragrafo 2 vengono conclusi e le
misure previste negli accordi o conclusioni comuni di cui al
paragrafo 2 , vengono decise secondo la procedura dell'arti
colo 15 .
4 . Le importazioni autorizzate vengono imputate sui
limiti quantitativi comunitari stabiliti per l'anno durante il
quale i prodotti sono stati spediti dal paese fornitore
interessato . A norma del presente regolamento , le merci si
intendono spedite dal momento in cui vengono caricate sul
mezzo di trasporto scelto a questo scopo ( aero , veicoli ,
nave ).
5 . Le importazioni di prodotti non soggetti a limitazione
quantitativa anteriormente al 1 ° gennaio 1987 e che prima di
tale data si trovavano in corso di spedizione nella Comunità
sono esonerate dalle limitazioni quantitative di cui al presen
te articolo , purché siano state spedite dal paese fornitore di
cui sono originarie prima del 1° gennaio 1987 .
6 . La messa in libera pratica dei prodotti la cui importa
zione è soggetta a limiti quantitativi prima del 1° gennaio
1987 e spediti prima di tale data , continua , a decorrere dalla
data medesima , ad essere soggetta alla presentazione degli
stessi documenti d'importazione ed è subordinata alle stesse
condizioni d'importazione vigenti anteriormente al 1 ° gen
naio 1987 .
7 . La definizione dei limiti quantativi di cui all'allegato III
e delle categorie di prodotti cui essi si applicano viene
adottata conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 ,
quando ciò si riveli necessario per garantire che qualsiasi
successiva modifica alla nomenclatura della tariffa doganale
comune , alla nomenclatura delle merci per le statistiche del
commercio estero della Comunità e per le statistiche del
commercio tra gli Stati membri (Nimexe ), nonché qualsiasi
decisione che modifichi la classificazione di tali prodotti non
determinino una riduzione dei suddetti limiti quantitativi .
Articolo 6
1 . I limiti quantitativi di cui all'articolo 3 non si applicano
ai prodotti introdotti in zona franca o ammessi in regime di
deposito doganale , di importazione temporanea o di perfe
zionamento attivo ( sistema di sospensione).
Se i prodotti di cui al primo comma vengono successivamente
messi in libera pratica , tali e quali oppure dopo lavorazione o
trasformazione , si applica l'articolo 3 , paragrafo 3 , ed i
quantitativi immessi in libera pratica vengono imputati sul
limite quantitativo fissato per l'anno a cui si riferisce la
licenza d'esportazione .
2 . Se le autorità degli Stati membri accertano che impor
tazioni di prodotti tessili sono state imputate su un limite
quantitativo fissato in applicazione dell'articolo 3 e che
questi prodotti sono stati successivamente risportati al di
fuori del territorio doganale della Comunità , esse segnalano
alla Commissione , entro quattro settimane , i quantitativi in
causa e rilasciano per gli stessi prodotti e gli stessi quantitativi
autorizzazioni d'importazione supplementari , conforme
mente all'articolo 3 , paragrafo 3 .
Le importazioni effettuate in base a queste autorizzazioni
non vengono imputate sul limite quantitativo corrispondente
per l'anno in corso o per quello seguente .
3 . Ferme restando le condizioni di cui all'allegato XXIII ,
le reimportazioni nella Comunità dei prodotti tessili ottenuti
dopo perfezionamento nei paesi elencati nel suddetto allega
to non sono soggette ai limiti quantitativi di cui all'articolo 3 ,
sempre che siano state effettuate conformemente alla norma
Articolo 4
1 . I limiti quantitativi di cui all'articolo 3 non si applicano
ai prodotti artigianali e di folclore definiti nell'allegato VII ,
che sono accompagnati all'importazione da un certificato
rilasciato dalle autorità competenti del paese d'origine
conformemente all'allegato VII e soddisfano altre condizioni
definite nello stesso allegato .
2 . La messa in libera pratica nella Comunità dei prodotti
tessili di cui al paragrafo 1 , originari dei paesi fornitori
elencati nell'allegato VIII , viene autorizzata , sempre che i
prodotti analoghi fatti a macchina siano soggetti ai limiti
quantitativi fissati all'articolo 3 , soltanto per i prodotti
coperti da un documento d'importazione rilasciato dalle
autorità competenti degli Stati membri .
Detto documento d'importazione viene rilasciato automati
camente entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi
dal giorno della presentazione da parte dell'importatore del
certificato di cui al paragrafo 1 , rilasciato dalle autorità
competenti del paese fornitore .
Il documento d'importazione ha una validità di sei mesi e
indica il motivo dell'esenzione quale figura nel certificato di
cui al paragrafo 1 .
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387/45
tiva sul traffico di perfezionamento passivo economico in
vigore nella Comunità .
4 . Le reimportazioni nella Comunità dei prodotti tessili
ottenuti dopo perfezionamento nei paesi elencati all'allegato
IX non sono subordinate ai limiti quantitativi di cui all'arti
colo 3 , sempre che siano state effettuate conformemente alle
norme sul traffico di perfezionamento passivo economico in
vigore nella Comunità , e sempre che siano stati stabiliti limiti
quantitativi specifici o misure di liberalizzazione per i
prodotti importati in virtù di accordi di perfezionamento
passivo per lo Stato membro , il prodotto ed il paese terzo
interessato .
5 . Nel caso di importazioni nella Comunità , a prezzi
anormalmente bassi , di prodotti tessili di cui all'allegato I ,
originari dei paesi fornitori di cui all'allegato IX, si applicano
le disposizioni dell'allegato X.
a ) l'uso anticipato nel corso di un anno di una parte della
quota fissata per l'anno seguente è autorizzato per
ciascuna categoria di prodotti sino a concorrenza del 5 %
della quota dell'anno di effettiva utilizzazione .
Queste importazioni anticipate vengono dedotte dalle
aliquote corrispondenti fissate per l'anno successivo ;
b ) il riporto dei quantitativi che restano inutilizzati durante
un anno sulla quota corrispondente dell'anno successivo
è autorizzato sino a concorrenza del 7% della quota
dell'anno di utilizzazione effettiva ;
c ) i trasferimenti di quantitativi tra le categorie del gruppo I
possono essere effettuati soltanto nei seguenti casi :
— i trasferimenti della categoria 1 alle categorie 2 e 3
sono autorizzati sino a concorrenza del 7% della
quota fissata per la categoria di destinazione;
— i trasferimenti tra le categorie .2 e 3 sono autorizzati a
concorrenza del 7 % della quota fissata per la cate
goria di destinazione ;
— i trasferimenti tra le categorie 4 , 5 , 6 , 7 e 8 sono
autorizzati sino a concorrenza del 7% della quota
fissata per la categoria di destinazione .
I trasferimenti di quantitativi tra diverse categorie dei
gruppi II o III possono essere fatti da qualsiasi categoria
dei gruppi I , II o III sino a concorrenza del 7% della
quota fissata per la categoria di destinazione .
La tabella delle equivalenze da applicare ai trasferimenti
suindicati è riportata all'allegato I ;
d ) l'applicazione cumulativa delle disposizioni delle lettere
a ), b ) e c ) non può consentire di superare di oltre il 17 % ,
in un qualsiasi anno , il limite fissato per la categoria in
causa .
Articolo 7
1 . La ripartizione dei limiti quantitativi comunitari avvie
ne in modo da consentire l'uso ottimale di questi limiti
quantitativi e da raggiungere progressivamente una penetra
zione più equilibrata dei mercati mediante una migliore
ripartizione degli oneri tra gli Stati membri .
2 . Ove risultasse necessario , in particolare a motivo
dell'evoluzione delle correnti commerciali , la ripartizione dei
limiti quantitativi comunitari viene adattata conformememte
alla procedura prevista all'articolo 15 e secondo i criteri
definiti al paragrafo 1 , onde garantire il loro uso ottimale .
3 . Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 , dopo il
1° giugno di ogni anno , i paesi fornitori possono , previa
notifica alla Commissione, trasferire i quantitativi non
utilizzati delle quote assegnate agli Stati membri nell'ambito
di un limite quantitativo comunitario , di cui all'articolo 3 ,
sulle quote dello stesso limite assegnate agli altri Stati
membri , purché la quota dello Stato membro dalla quale
viene effettuato il trasferimento venga utilizzata in percen
tuale inferiore all'80 % e sino a concorrenza delle seguenti
percentuali della quota verso cui viene effettuato il trasferi
mento :
2,0% nel 1987
4,0% nel 1988
8,0% nel 1989
12,0% nel 1990
16,0% nel 1991
Tuttavia , per quanto riguarda i paesi di cui agli allegati XII ,
XIII e XIV , le percentuali sono le seguenti : 1,0% nel 1987 ;
2,0% nel 1988 ; 4,0% nel 1989 ; 6,0% nel 1990 e 8,0% nel
1991 .
2 . I paesi elencati all'allegato IX possono utilizzare le
quote secondo le stesse modalità fissate al paragrafo 1 , fermo
restando , tuttavia , quanto segue :
— nel caso previsto alla lettera c), non sussiste alcuna
autorizzazione di trasferimento dalla categoria 1 verso le
categorie 2 e 3 ed i trasferimenti tra le categorie 2 e 3 ,
nonché tra le categorie 4 , 5 , 6 , 7 e 8 sono limitati al 4 % . I
trasferimenti tra le varie categorie dei gruppi II , III o IV
non possono superase il 5% . Tuttavia , per quanto
riguarda la Cecoslovacchia , è autorizzato un trasferimen
to del 2 % dalla categoria 1 verso le categorie 2 e 3 e dalle
categorie 2 e 3 verso la categoria 1 . L'applicazione
cumulativa di detti trasferimenti con quello del 4%
previsto tra le categorie 2 e 3 non può dar luogo ad un
aumento superiore al 4% per le categorie 2 e 3 .
— nel caso previsto alla lettera d ), la percentuale suddetta
non può essere superiore al 13% per le categorie del
gruppo I ed al 13,5 % per le categorie dei gruppi II , III e
IV .
Articolo 8
1 . Previa notifica alla Commissione, i paesi fornitori di
cui all'allegato XX possono utilizzare le quote assegnate agli
Stati membri secondo le seguenti modalità :
N. L 387 /46 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
— nel caso previsto alla lettera c) , sussiste un'autorizzazione
di trasferimento del 4% dalle categorie 2 e 3 verso la
categoria 1 .
10 . Il ricorso di un paese fornitore alle disposizioni dei
paragrafi da 1 a 9 viene notificato dalla Commissione alle
autorità dello Stato membro interessato , il quale autorizza le
importazioni in questione in conformità del sistema di
duplice controllo definito nell'allegato VI .
11 . Quando la quota di uno Stato membro è stata
aumentata o diminuita in applicazione dei paragrafi da 1 a 9 ,
o dell'articolo 9 , o quando nello stesso Stato membro sono
state create possibilità di importazioni supplementari a
norme dell'articolo 9 , non si tiene conto di tali aumenti o
diminuzioni o possibilità di importazioni supplementari
nell'applicare , per l'anno in corso e per quelli seguenti , i
paragrafi da 1 a 9 .
3 . Il paese di cui all'allegato XI può utilizzare le quote
secondo le stesse modalità presviste al paragrafo 1 , fermo
restando , tuttavia , che :
— nel caso previsto alla lettera c) sussiste un'autorizzazione
di trasferimento del 2% dalle categorie 2 e 3 verso la
categoria 1 .
4 . I paesi elencati agli allegati XII , XIII e XIV possono
utilizzare le quote secondo le stesse modalità fissate al
paragrafo 1 , fermo restando , tuttavia quanto segue :
— nel caso previsto alla lettera a), l'autorizzazione per tutte
le categorie di prodotti è limitata all' I % , a meno che
un'ulteriore autorizzazione fino al 5 % non possa essere
concordata conformemente all'articolo 14 ;
— nel caso previsto alla lettera b ), l'autorizzazione per tutte
le categorie di prodotti è limitata al 2% , a meno che
un'ulteriore autorizzazione fino al 7 % non possa essere
concordata conformemente all'articolo 14 ;
— nel caso previsto alla lettera c), non sussiste alcuna
autorizzazione di trasferimento dalla categoria 1 verso le
categorie 2 e 3 ed i trasferimenti tra le categorie" 2 e 3 ,
nonché tra le categorie 4 , 5 , 6 , 7 e 8 , sono limitati al 4 % .
Il trasferimento tra le varie categorie dei gruppi II o III
non può superare il 5 % ;
— nel caso previsto alla lettera d), la percentuale suddetta
non può essere superiore al 12 % per tutte le categorie di
prodotti .
5 . Il paese di cui all'allegato XV può utilizzare le quote
secondo le stesse modalità fissate al paragrafo 1 , fermo
restando tuttavia , che :
— nel caso previsto alla lettera b ), l'autorizzazione per tutte
le categorie di prodotti è del 9 % ;
— nel caso previsto alla lettera c ) , è possibile il trasferimento
tra le categorie 1 , 2 e 3 , in tutti i casi , l'autorizzazione è
dell' I 1 % .
6 . Il paese di cui all'allegato XVI può utilizzare le quote
secondo le stesse modalità fissate al paragrafo 1 , fermo
restando che :
— nel caso previsto alla lettera b ), l'autorizzazione è del
10% ;
— nel caso previsto alla lettera c), l'autorizzazione è del
12% .
7 . Il paese di cui all'allegato XVII può utilizzare le quote
secondo le stesse modalità fissate al paragrafo 1 , fermo
restando che :
— nel caso previsto alla lettera c), sussiste la possibilità di
trasferimento tra le categorie 1 , 2 e 3 . ,
8 . I paesi di cui all'allegato XVIII possono utilizzare le
quote secondo le stesse modalità fissate al paragrafo 1 , fermo
restando che :
— nel caso previsto alla lettera b ), l'autorizzazione è del
9% ;
— nei casi previsti alla lettera c), l'autorizzazione è
dell' I 1 % .
9 . Il paese di cui all'allegato XIX può utilizzare le quote
secondo le stesse modalità fissate al paragrafo 1 , fermo
restando che :
Articolo 9
1 . Gli Stati membri che constatano un'esigenza di impor
tazioni supplementari per il loro consumo interno o che
prevedono che la loro quota non venga integralmente usata ,
ne informano la Commissione .
2 . I limiti quantitativi di cui all'articolo 3 possono essere
aumentati secondo la procedura prevista all'articolo 15 ,
qualora si manifestassero esigenze di importazioni supple
mentari .
3 . Su richiesta di uno Stato membro che constati esigenze
di importazioni supplementari in occasione di fiere o quando
abbia rilasciato autorizzazione d'importazione o documenti
equivalenti per l'80% della sua quota , la Commissione ,
previa consultazione orale o scritta degli Stati membri in seno
al comitato previsto all'articolo 15 , può dare la possibilità di
importazioni supplementari in tale Stato membro .
In casi urgenti , la Commissione apre la consultazione in sede
di comitato entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla
data di ricezione della richiesta dello Stato membro interes
sato e delibera entro quindici giorni lavorativi a decorrere
dalla stessa data .
Articolo 10
1 . Le autorità degli Stati membri rilasciano le autorizza
zioni di importazione o i documenti equivalenti di cui
all'articolo 3 , paragrafo 3 , a concorrenza delle loro quote ,
tenendo conto delle misure prese in applicazione degli articoli
5 , 7 , 8 e 9 .
2 . Le autorizzazioni di importazione o i documenti
equivalenti vengono rilasciati corformemente all'allegato
VI .
3 . I quantitativi di prodotti oggetto delle autorizzazioni di
importazione e dei documenti equivalenti di cui all'articolo 3
vengono imputati sulla quota dello Stato membro che ha
rilasciato tali autorizzazioni o documenti .
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387 /47
incremento delle esportazioni dei prodotti originari del paese
fornitore interessato .
4 . Le competenti autorità degli Stati membri annullano le
autorizzazioni di importazione o i documenti equivalenti già
rilasciati nei casi in cui le corrispondenti licenze di esporta
zione sono state ritirate o annullate dalle competenti autorità
nei paesi fornitori . Tuttavia , se le autorità competenti di uno
Stato membro sono state informate dalle autorità competenti
di un paese fornitore del ritiro o dell'annullamento di una
licenza di esportazione soltanto dopo l'importazione nel
suddetto Stato membro del prodotto di cui trattasi , i
quantitativi in causa vengono imputati sulla quota dello
Stato membro relativa all'anno durante il quale è avvenuta la
spedizione .
5 . Quando la Commissione constata , nell'ambito della
procedura prevista all'articolo 15 , che sono riunite le condi
zioni di cui ai paragrafi 2 e 3 e ritiene opportuno subordinare
una determinata categoria di prodotti a un limite quantita
tivo , su parere conforme del comitato ai sensi della procedura
dell'articolo 15 , essa :
a ) avvia consultazioni con il paese fornitore interessato
secondo la procedura di cui all'articolo 14 , per giungere
ad un accordo o a conclusioni comuni su un livello
adeguato di limitazione per la categoria di prodotti in
questione ;Articolo 11
1 . L'importazione nella Comunità dei prodotti tessili dei
gruppi I , II e III elencati nell'allegato I , originari dei paesi
fornitori di cui all'allegato II e non soggetti ai limiti
quantitativi comunitari di cui all'articolo 3 , è subordinata a
un sistema di controllo .
b ) in attesa di una soluzione reciprocamente soddisfacente ,
chiede , di norma , al paese fornitore interessato di
limitare le esportazioni dei prodotti della categoria
interessata per la Comunità o nella regione o nelle regioni
del mercato comunitario specificate dalla Comunità
stessa , per un periodo di tre mesi dalla data di richiesta
delle consultazioni . Detto limite provvisorio viene fissato
al 25 % del livello delle importazioni , raggiunto durante
l'anno civile precedente l'anno in cui le importazioni
hanno superato il livello risultante dall'applicazione della
formula di cui al paragrafo 2 e hanno provocato la
richiesta di consultazioni , oppure , se più elevato , al 25 %
del livello derivante dall'applicazione della formula di cui
al paragrafo 2 .
Tuttavia , in circostanze eccezionalmente gravi , essa può
chiedere ai paesi fornitori di cui agli allegati XIII e XIV di
sospendere al livello indicato dalla Commissione , a
decorrere dalla data di notifica della richiesta di consul
tazione , le esportazioni dei prodotti della categoria in
questione ;
c ) può chiedere ai paesi fornitori di cui agli allegati IX e XII
di sospendere o limitare al livello indicato dalla Commis
sione , a decorrere dalla data di notifica della richiesta di
consultazione e in attesa di una soluzione di reciproca
soddisfazione , le esportazioni di prodotti della categoria
in questione nella Comunità o in una o più delle regioni di
quest'ultima ;
d ) in attesa della conclusione delle consultazioni richieste ,
subordina le importazioni dei prodotti della categoria in
questione a limiti quantitativi identici a quelli richiesti al
paese fornitore in virtù delle lettere b ) o c). Queste misure
non pregiudicano le disposizioni definitive che saranno
addottate dalla Comunità sulla base del risultato delle
consultazioni .
Detto sistema si applica inoltre alle importazioni nella
Comunità dei prodotti tessili del gruppo IV elencati nell'al
legato I , originari dei paesi di cui all'allegato IX e non soggetti
ai limiti quantitativi di cui all'articolo 3 .
2 . Se le importazioni nella Comunità dei prodotti di una
determinata categoria , specificati al paragrafo 1 , primo
comma , originari di uno dei paesi fornitori , o al paragrafo 1 ,
secondo comma, originari di uno dei paesi di cui all'allegato
IX superano , rispetto ai quantitativi totali delle importazioni
nella Comunità di prodotti della stessa categoria durante
l'anno civile precedente , le percentuali riportate nella tabella
dell'allegato XXIV esse possono essere subordinate a limiti
quantitativi alle condizioni fissate nel presente articolo .
Questo regime può essere limitato alle importazioni destinate
a talune regioni della Comunità .
3 . Se le importazioni di cui al paragrafo 2 in una
determinata regione della Comunità superano , rispetto ai
quantitativi totali calcolati per tutta la Comunità in base alla
percentuale di cui al paragrafo 2 , la percentuale fissata per
questa regione nella seguente tabella , dette importazioni
possono essere subordinate in questa regione a limiti quan
titativi :
Germania
Benelux
Francia
Italia
Danimarca
Irlanda
Regno Unito
Grecia
Spagna
Portogallo
25,5%
9,5%
16,5%
13,5%
2,7%
0,8%
21,0%
1,5%
7,5%
1,5%
Le misure prese in applicazione del presente paragrafo
saranno oggetto di una comunicazione della Commissione ,
pubblicata quanto prima nella Gazzetta ufficiale delle Comu
nità europee .
4 . I paragrafi 2 e 3 non si applicano quando le percentuali
ivi contemplate sono raggiunte in seguito al calo delle
importazioni totali nella Comunità e non in seguito ad un
Nei casi urgenti , la Commissione si rivolge al comitato
dell'articolo 15 entro cinque giorni lavorativi dalla data di
N.'L 387 / 48 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
comune accordo con il paese fornitore interessato nel quadro
della procedura di consultazione di cui all'artico
lo 14 .
12 . I limiti quantitativi fissati in virtù dei paragrafi da 5 a
8 non si applicano ai prodotti attualmente inoltrati verso la
Comunità , a condizione che siano stati spediti dal paese
fornitore di cui sono originari , per essere esportati verso la
Comunità prima della data di notifica della domanda di
consultazione .
13 . I limiti quantitativi fissati in virtù dei paragrafi da 5 a
8 sono gestiti conformemente agli articoli 3 e 4 ed agli articoli
da 6 a 10 , salvo disposizioni differenti fissate secondo la
procedura di cui all'articolo 15 .
ricezione della richiesta dello Stato o degli Stati membri
interessati e delibera entro cinque giorni lavorativi dalla data
in cui la consultazione del comitato si è conclusa .
6 . Le consultazioni con il paese fornitore interessato' di cui
al paragrafo 5 , lettera a), possono dar luogo alla conclusione
di un accordo tra detto paese e la Comunità ovvero
all'adozione di conclusioni comuni sull'introduzione e sul
livello dei limiti quantitativi .
Questi accordi o conclusioni comuni devono stabilire che i
limiti quantitativi decisi vengano gestiti secondo un sistema
di duplice controllo .
7 . Se entro un mese dall'avvio delle consultazioni e al
massimo entro due mesi dalla notifica della richiesta di
consultazioni , le parti non raggiungono una soluzione
soddisfacente , la Commissione ha il diritto di istituire un
limite quantitativo definitivo ad un livello annuo non
inferiore al livello derivante dall'applicazione della formula
di cui al paragrafo 2 , oppure , se più elevato , al 106% del
livello delle importazioni raggiunto durante l'anno civile
precedente quello in cui le importazioni hanno superato il
livello derivante dall'applicazione della formula di cui al
paragrafo 2 e hanno provocato la richiesta di consulta
zioni .
Tuttavia , per quanto riguarda l'Ungheria , la Comunità ha il
diritto di istituire un limite quantitativo ad un livello annuo
non inferiore a quello aggiunto dalle importazioni della
categoria in .questione e specificato nella notifica della
richiesta di consultazioni .
Per quanto riguarda il paese di cui all'allegato XII , i limiti di
tempo di cui sopra sono ridotti della metà .
8 . Gli accordi di cui al paragrafo 6 e le misure previste dai
paragrafi 5 e 7 o dagli accordi e dalle conclusioni comuni di
cui al paragrafo 6 vengono rispettivamente conclusi e decise
secondo la procedura di cui all'articolo 15 .
9 . Il livello annuo dei limiti quantitativi fissati in virtù dei
paragrafi da 5 a 8 non può essere inferiore al livello delle
importazioni dei prodotti della stessa categoria orginari dello
stesso paese fornitore , effettuate nella Comunità , oppure
nella o nelle regioni interessate , nel 1985 per i paesi di
cui all'allegato XXI e nel 1986 per i paesi di cui all'alle
gato XXII .
10 . Qualora risultasse necessario , in seguito all'evoluzio
ne delle importazioni totali nella Comunità di un prodotto
soggetto a un limite quantitativo fissato in virtù dei paragrafi
da 5 a 8 , il livello annuo di questo limite quantitativo è
aumentato , previa consultazione con il paese fornitore
secondo la procedura di cui all'articolo 14 , per assicurare il
rispetto delle condizioni definite nei paragrafi 2 e 3 .
11 . I limiti quantitativi fissati in virtù dei paragrafi 6 e 8
comportano un tasso di aumento annuo determinato di
Articolo 12
1 . Per i prodotti tessili subordinati ai limiti quantitativi di
cui all'articolo 3 , gli Stati membri notificano alla Commis
sione , entro i primi dieci giorni di ciascun mese , i quantitativi
totali per i quali sono state rilasciate durante il mese
precedente autorizzazioni di importazione , nell'unità appro
priata , per paese di origine e categoria di prodotti .
2 . Per i prodotti tessili di cui all'allegato VII e originari dei
paesi fornitori elencati nell'allegato VIII , gli Stati membri
notificano alla Commissione , entro i primi dieci giorni di
ciascun mese , i quantitativi totali per i quali sono stati
rilasciati durante il mese precedente documenti di importa
zione conformi all'articolo 4 , paragrafo 2 , nell'unità appro
priata , per paese di origine e categoria di prodotti .
Per quanto riguarda i prodotti tessili di cui all'allegato I , gli
Stati membri notificano alla Commissione, mensilmente ed
entro i trenta giorni successivi alla fine di ciascun mese , i
quantitativi importati nel periodo in questione , ripartiti per
paese d'origine , indicando il codice Nimexe e le unità , incluse
le eventuali unità supplementari del codice stesso . Le impor
tazioni sono ripartite conformemente alle procedure statisti
che in vigore . Per le importazioni originarie dei paesi di cui
all'allegato XXV, detti dati vengono inoltre ripartiti per
categorie di prodotti .
3 . Per i prodotti di cui all'allegato VII , paragrafo 1 , gli
Stati membri notificano mensilmente alla Commissione ,
entro i trenta giorni successivi alla fine di ogni mese , le
migliori informazioni disponibili in merito ai quantitativi
totali importati durante questo periodo , nell'unità appro
priata , per paese d'origine e categoria di prodotti .
4 . Per poter seguire l'andamento del mercato dei prodotti
contemplati dal presente regolamento , gli Stati membri
trasmettono alla Commissione, entro il 31 marzo di ogni
anno , i dati statistici dell'anno precedente relativi alle
esportazioni . I dati statistici per prodotto relativi alla
produzione e al consumo verranno trasmessi secondo moda
lità da stabilire successivamente in applicazione della proce
dura di cui all'articolo 15 .
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387 /49
5 . Per quanto riguarda il paese di cui all'allegato XII , il
presente articolo si applica alle importazioni effettuate dopo
il 1° gennaio 1983 .
5 . Quando la natura dei prodotti o speciali situazioni lo
rendono necessario , su richiesta di uno Stato membro o su
propria iniziativa , la Commissione può modificare le perio
dicità delle informazioni di cui sopra , secondo la procedura
prevista all'articolo 15 .
6 . Gli Stati membri notificano alla Commissione , alle
condizioni stabilite secondo la procedura di cui all'artico
lo 15 , qualsiasi altro dato ritenuto necessario secondo la
stessa procedura , per garantire l'osservanza degli impegni
concordati , tra la Comunità e i paesi fornitori .
7 . Nei casi urgenti di cui all'articolo 11 , paragrafo 5 ,
ultimo comma , lo Stato membro o gli Stati membri interes
sati trasmettono via telex alla Commissione e agli altri Stati
membri le statistiche relative all'importazione ed i dati
economici ritenuti necessari .
Articolo 14
1 . La Commissione conduce le consultazioni di cui al
presente regolamento , tranne quelle di cui al paragrafo 2 ,
secondo le seguenti modalità :
— la Commissione notifica la richiesta di consultazioni al
paese fornitore interessato ;
— la richiesta di consultazioni è accompagnata entro un
termine ragionevole ( comunque non oltre quindici giorni
dalla notifica ) da una relazione sui motivi e sulle
condizioni che , a parere della Commissione , giustificano
la presentazione di siffatta richiesta ;
— la Commissione avvia le consultazioni al più tardi un
mese dopo la notifica della richiesta per giungere , entro il
termine massimo di un mese , ad un accordo o a
conclusioni di reciproca soddisfazione .
2 . Le consultazioni tenute con il paese di cui all'allega
to XII sono disciplinate dalle seguenti norme:
— la Commissione notifica la richiesta di consultazioni al
paese fornitore interessato , corredandola di una relazio
ne sui motivi e sulle condizioni che , a parere della
Commissione , giustificano la presentazione di siffatta
richiesta ;
— la Commissione avvia le consultazioni al più tardi entro
15 giorni dalla notifica della richiesta per giungere , entro
il termine massimo di 15 giorni , ad un accordo o a
conclusioni di reciproca soddisfazione .
Articolo 13
1 . Quando , a seguito di un'indagine svolta conformemen
te alla procedura di cui all'allegato V , la Commissione
constata che le informazioni di cui dispone provano che
alcuni prodotti originari di un paese fornitore di cui all'alle
gato II , subordinati ai limiti quantitativi di cui all'articolo 3
oppure introdotti secondo la procedura di cui all'articolo 1 1
sono stati trasbordati , deviati o importati in altro modo nella
Comunità eludendo le disposizioni riguardanti i limiti quan
titativi e che occorre procedere ai necessari aggiustamenti ,
essa chiede l'apertura di consultazioni conformemente alla
procedura di cui all'articolo 14 , al fine di pervenire ad un
accordo su un adeguamento equivalente ai corrispondenti
limiti quantitativi .
2 . In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al
paragrafo 1 , la Commissione può chiedere al paese fornitore
interessato di prendere a titolo precauzionale le misure
necessarie onde garantire che gli adeguamenti dei limiti
quantitativi concordati a seguito delle consultazioni suddette
possano essere operati nell'anno della richiesta di consulta
zione oppure nell'anno successivo quando il limite quantita
tivo per l'anno in corso è esaurito , sempreché i fatti siano
comprovati .
Il presente paragrafo non si applica al paese di cui all'allega
to XII .
3 . Se entro il termine specificato all'articolo 14 , la
Comunità e il paese fornitore non giungono ad una soluzione
soddisfacente , la Commissione può , quando i fatti sono
comprovati , dedurre dai limiti quantitativi un equivalente
volume di prodotti originari del paese fornitore interes
sato .
4 . Gli accordi previsti al paragrafo 1 vengono conclusi e le
misure previste al paragrafo 3 , e negli accordi di cui al
paragrafo 1 , vengono decise secondo la procedura dell'arti
colo 15 .
Articolo 15
1 . È istituito un comitato dei tessili , in suguito denomi
nato «comitato», composto di rappresentanti degli Stati
membri e presieduto da un rappresentante della Commis
sione .
2 . Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno .
3 . Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita
nel presente articolo , il comitato è chiamato a pronunciarci
dal suo presidente , su iniziativa di quest'ultimo oppure a
richiesta del rappresentante di uno Stato membro .
4 . Il rappresentante della Commissione presenta al comi
tato un progetto delle misure da adottare . Il comitato
formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il
presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi
in esame . Esso si pronuncia alla maggioranza prevista
all'articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato , per l'adozione
delle decisioni che il Consiglio è invitato a prendere su
proposta della Commissione . Nelle votazioni in seno al
comitato , ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è
N. L 387 / 50 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
attribuita la ponderazione definita all'articolo suddetto . Il
presidente non partecipa alla votazione .
La Commissione adotta le misure prospettate quando sono
conformi al parere del comitato .
Quando le misure prospettate non sono conformi al parere
del comitato , o in mancanza di parere , la Commissione
presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle
misure da prendere . Il Consiglio delibera a maggioranza
qualificata .
Se entro un mese dalla consultazione del Consiglio quest'ul
timo non ha deliberato , le misure proposte vengono adottate
dalla Commissione .
5 . Il comitato può essere consultato dal suo presidente su
ogni altro problema che riguardi l'applicazione del presente
regolamento , su iniziativa del presidente stesso oppure su
richiesta del rappresentante di uno Stato membro .
nonché ogni altra disposizione legislativa regolamentare e
amministrativa relativa al regime d'importazione dei prodot
ti contemplati dal presente regolamento .
Articolo 17
Le modifiche degli allegati del presente regolamento , neces
sarie per tener conto della conclusione della modifica o della
scadenza di accordi con paesi terzi o degli emendamenti
apportati alla normativa comunitaria in materia di statisti
che , di regimi doganali o di regimi comuni all'importazione ,
sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 15 .
Articolo 18
È abrogato il regolamento (CEE ) n . 3589 / 82 . Ogni riferi
mento al regolamento (CEE) n . 3589 / 82 vale come riferi
mento al presente regolamento .
Articolo 19
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio
1987 .
Esso si applica fino al 31 dicembre 1991 .
Articolo 16
Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissio
ne le misure prese in applicazione del presente regolamento ,
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 22 dicembre 1986 .
Per il Consiglio
Il Presidente
G. SHAW
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387 / 51
ALLEGATO I
ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1
1 . Non disponendo di elementi precisi circa la materia costitutiva dei prodotti delle categorie 1-114 , si considera
che essi siano costituiti esclusivamente di lana o di peli fini , di cotone o di fibre sintetiche o artificiali .
2 . Gli oggetti di vestiario che non siano riconoscibili come per uomo o per ragazzo o come per donna o per ragazza
sono classificati come per donna o per ragazza .
3 . L'espressione «indumenti per bambini piccoli (« bébés »)» comprende anche gli indumenti per ragazza sino alla
misura commerciale 86 compresa .
GRUPPO I A
Cate
goria
Numero dèlia tariffa
doganale comune
( 1987)
Codice Nimexe
( 1987) Designazione delle merci
Tabella delle
equivalenze
pezzi / kg g/pezzo
( 1 ) ( 2 ) (3 ) (4 ) ( 5 ) (6 )
1 55.05 55.05-13 , 19 , 21 , 25 , 27 , 29 , 33 , 35 , 37 ,
41 , 45 , 46 , 48 , 51 , 53 , 55 , 57 , 61 , 65 , 67 ,
69 , 72 , 78 , 81 , 83 , 85 , 87
Filati di cotone non preparati per la vendita al
minuto
2 55.09 55.09-03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 ,
12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 19 , 21 , 29 , 32 , 34 ,
35 , 37 , 38 , 39 , 41 , 49 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 ,
56 , 57 , 59 , 61 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 ,
70 , 71 , 73 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81 , 82 ,
83 , 84 , 85 , 87 , 88 , 89 , 90 , 91 , 92 , 93 , 98 ,
99
Tessuti di cotone , diversi da quelli a punto di
garza , ricci del tipo spugna , passamaneria ,
velluti , felpe , tessuti di ciniglia , tulli e tessuti a
maglie annodate
2 a ) 55.09
55.09-06 , 07 , 08 , 09 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 ,
56 , 57 , 59 , 61 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 70 , 71 ,
73 , 83 , 84 , 85,-87 , 88 , 89 , 90 , 91 , 92 , 93 ,
98 , 99
a ) di cui :
non greggi né imbianchiti
3 56.07
A
56.07-01 , 04 , 05 , 07 , 08 , 10 , 12 , 15 , 19 ,
20 , 22 , 25 , 29 , 30 , 31 , 35 , 38 , 39 , 40 , 41 ,
43 , 45 , 46 , 47 , 49
Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco
diversi da nastri , velluti , felpe, tessuti ricci
( compresi i tessuti ricci del tipo spugna ) e
tessuti di ciniglia :
3 a )
56.07-01 , 05 , 07 , 08 , 12 , 15 , 19 , 22 , 25 ,
29 , 31 , 35 , 38 , 40 , 41 , 43 , 46 , 47 , 49
a ) di cui :
non greggi né imbianchiti
N. L 387 / 52 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
GRUPPO I B
( 1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) ( 6 )
4 60.04
B I
II a )
b )
c )
IV a ) 4
b ) 1 aa)
dd)
2 ee)
c) 4
d ) 1 aa )
dd)
ex 2 dd)
60.05
AH b) 4 mm) 11
22
33
44
60.04-19 , 20 , 22 , 23 , 24 , 26 , 39 , 41 , 50 ,
58,69,71,79,88
60.05-86 , 87 , 88 , 89
Camicie , camicette , T-shirts , magliette a collo
alto ( esclusi quelli di lana o di peli fini),
camiciole e articoli affini , a maglia
6,48 154
5 60.05
A la )
II b) 4 bb ) 11 aaa )
bbb )
ccc)
ddd )
eee )
22 bbb )
ccc)
ddd)
eee)
fff)
ijij ) 11
60.05-01 , 29 , 30 , 32 , 33 , 34 , 39 , 40 , 41 ,
42 , 43 , 80
Maglie , pullover (con o senza maniche), twin
sets , giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e
cuciti ); giacche a vento e giubbotti con o senza
cappuccio e simili , a maglia
4,53 221
6 61.01
B Vd) 1
2
3
e) 1
2
3
61.02
B II e ) 6 aa )
bb )
cc)
61.01-62 , 64 , 66 , 72 , 74 , 76
61.02-66 , 68 , 72
Calzoncini , shorts ( esclusi quelli da bagno ) e
pantaloni , tessuti , per uomo e per ragazzo;
pantaloni , tessuti per donna o per ragazza , di
lana , di cotone o di fibre sintetiche o artifi
ciali
1,76 568
7 60.05
A II b ) 4 aa ) 22
33
44
55
61.02
B II e) 7 bb)
cc)
ee)
60.05-22 , 23 , 24 , 25
61.02-78 , 82 , 85
Camicie , camicette e bluse , anche a maglia , di
lana , di cotone o di fibre sintetiche o artificiali ,
per donna e per ragazza
5,55 180
8 61.03
A I
II
IV
61.03-11 , 15 , 18 Camicie e camicette , escluse quelle a maglia ,
per uomo e per ragazzo , di lana , di cotone o di
fibre sintetiche o artificiali
4,60 217
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387 / 53
GRUPPO II A
( 1 ) (2 ) ( 3 ) (4 ) (5 ) (6 )
9 55.08
62.02
B III a ) 1
55.08-10 , 30 , 50 , 80
62.02-71
Tessuti di cotone ricci del tipo spugna ; bian
cheria da toletta o da cucina, esclusa quella a
maglia , riccia del tipo spugna , di cotone
20 62.02
Bla)
c)
62.02-12 , 13 , 19 Biancheria da letto , esclusa quella a maglia
22
22 a )
56.05
A
56.05-03 , 05 , 07 , 09 , 11 , 13 , 15 , 19 , 21 ,
23 , 25 , 28 , 32 , 34 , 36 , 38 , 39 , 42 , 44 , 45 ,
46 , 47
56.05-21 , 23 , 25 , 28 , 32 , 34 , 36
Filati di fibre sintetiche in fiocco , non preparati
per la vendita al minuto :
a ) di cui :
acrilici
23 56.05
B
56.05-51 , 55 , 61 , 65 , 71 , 75 , 81 , 85 , 91 ,
95 , 99
Filati di fibre artificiali in fiocco , non preparati
per la vendita al minuto
32
32 a )
ex 58.04 58.04-07 , 11 , 15 , 18 , 41 , 43 , 45 , 61 , 63 ,
67 , 69 , 71 , 75 , 77 , 78
58.04-63
Velluti , felpe , tessuti ricci e tessuti di ciniglia
( esclusi i tessuti di cotone , ricci di tipo spugna , i
nastri e i galloni ) e tessuti «tufted», di lana , di
cotone o di fibre sintetiche o artificiali :
a ) di cui :
velluti a coste , di cotone
39 62.02
B Ila )
c)
III a ) 2
c)
62.02-40 , 42 , 44 , 46 , 51 , 59 , 65 , 72 , 74 ,
77
Biancheria da tavola , da toletta o da cucina ,
esclusa quella a maglia , diversa da quella di
cotone riccio di tipo spugna
GRUPPO II B
( 1 ) ( 2) (3 ). ( 4 ) ( 5 ) (6 )
12 60.03
B la )
b )
II a ) 2
b )
III
IV
60.04
B III a ) 2
b)
60.06
B II
60.03-11 , 18 , 20 , 29 , 40 , 80
60.04-33 , 34
60.06-92
Calze-mutande ( collants ), calze , sottocalze,
calzini , proteggicalze o manufatti simili a
maglia , diversi da quelli per bambini piccoli
( bébés ), comprese le calze per varici , esclusi i
prodotti della categoria 70
24,3
paia
41
13 60.04 „
B IV a ) 2
b ) 1 cc )
2 dd )
c)2
d) 1 cc)
2 cc)
60.04-36 , 48 , 56 , 66,75 , 85 Mutande , mutandine e slip per uomo o per
ragazzo , nonché per donna o per ragazza , a
maglia , di lana , di cotone o di fibre sintetiche o
artificiali
17 59
N. L 387 / 54 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4 ) (5 ) ( 6 )
14 61.01
Alla )
B Vb) 1
2
3
61.01-07 , 41 , 42 , 44 , 46 , 47 Cappotti , soprabiti , mantelli e simili , tessuti ,
per uomo o per ragazzo , di lana , di cotone o di
fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo
della categoria 21 )
0,72 1 389
15 61.02
B la )
II e ) 1 aa )
bb )
cc)
2 aa)
bb)
cc)
61.02-05 , 31 , 32 , 33 , 35 , 36 , 37 , 39 ,
40
Cappotti , soprabiti , mantelli e simili , e giac
che , tessuti , per donna o per ragazza , di lana ,
di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
( esclusi gli eskimo della categoria 21 )
0,84 1 190
16 61.01
B Ve) 1
2
3
61.01-51 , 54 , 57 Vestiti , completi e insiemi , esclusi quelli a
maglia , per uomo e per ragazzo , di lana , di
cotone o di fibre sintetiche o artificiali , esclusi
quelli da sci
0,80 1 250
17 61.01
B Va) 1
2
3
61.01-34 , 36 , 37 Giacche e giacchette , eseluse quelle a maglia ,
per uomo e per ragazzo , di lana , di cotone o di
fibre sintetiche o artificiali
1,43 700
18 61.01
BUI
61.02
B Ile)
61.03
B
C
61.04
B
61.01-24 , 25 , 26 ;
61.02-22 , 23 , 24;
61.03-51 , 55 , 59 , 81 , 85 , 89
61.04-11 , 13 , 18 , 91 , 93 , 98
Canottiere , mutande , mutandine e slip , cami
cie da notte , pigiami , accappatoi da bagno ,
vesti da camera e manufatti simili , per uomo o
per ragazzo , esclusi quelli a maglia
Canottiere e camicie da giorno , sottovesti ,
sottogonne , slip , camicie da notte , pigiami ,
vestaglie , accappatoi da bagno , vesti da came
ra e manufatti simili , per donna o per ragazza ,
esclusi quelli a maglia
19 61.05
A
C
61.05-10,99 Fazzoletti da naso e da taschino , esclusi quelli a
maglia
59 17
21 61.01
B IV
61.02
B II d )
61.01-29 , 31 , 32
61.02-25 , 26 , 28
Eskimo ; giacche a vento e giubbotti con o
senza cappuccio e simili , esclusi quelli a
maglia , di lana , di cotone o di fibre sintetiche o
artificiali
2,3 435
24 60.04
B IV a) 1
b)l bb
2 aa )
bb )
e) 1
d ) 1 bb )
2 aa )
bb )
60.05
AH b) 4 11 ) 11
60.04-35 , 47 , 51 , 53 , 65 , 73 , 81 , 83
60.05-84
Camicie da notte , pigiami , accappatoi da
bagW,-yesti da camera e manufatti simili a
maglia , per uomo e per ragazzo
Camicie da notte , pigiami , vestaglie , accappa
toi da bagno , vesti da camera e manufatti
simili , a maglia , per donna e per ragazza
3,9 257
31 . 12 . 86 N. L 387 / 55Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
( 1 ) (2 ) ( 3 ) (4 ) (5 ) (6 )
26 60.05
AH b) 4 cc) 11
22
33
44
61.02
B II e ) 4 bb )
cc)
dd )
ee)
60.05-46 , 47 , 48 , 49
61.02-48 , 52 , 53 , 54
Abiti interi per donna o per ragazza , di lana , di
cotone o di fibre sintetiche o artificiali
3,1
\
323
27 60.05
A II b ) 4 dd)
61.02
B II e ) 5 aa)
bb )
cc)
60.05-51 , 52 , 54 , 58
61.02-57 , 58 , 62
Gonne , comprese le gonne-pantaloni , per don
na o per ragazza
2,6 385
28 60.05
A II b ) 4 ee )
60.05-60 , 63 , 65 Pantaloni , tute a bretelle , calzoncini e short ,
( diversi da quelli da bagno) a maglia di lana , di
cotone o di fibre sintetiche o artificiali
1,61 620
29 61.02
B II e ) 3 aa )
bb )
cc)
61.02-42 , 43 , 44 Abiti a giacca , completi e insiemi , esclusi quelli
a maglia , per donna o per ragazza , di lana, di
cotone o di fibre sintetiche o artificiali , esclusi
quelli da sci
1,37 730
31 61.09
D
61.09-50 Reggiseno e bustini , tessuti o a maglia 18,2 55
68 60.03
A
60.04
AI
II a )
b )
c )
Illa )
b )
c )
d )
60.05
A II b ) 1
5 aa )
61.02
Ala)
b >
61.04
A
61.11
A
60.03-01 , 03 , 05 , 09
60.04-02 , 03 , 04 , 06 , 07 , 08 , 10 , 11 , 12 ,
14
60.05-06 , 07 , 08 , 09 , 91
61.02-01 , 03
61.04-01 , 09
61.11-10
Indumenti per bambini piccoli («bébés») ed
accessori per oggetti di vestiario, esclusi i
guanti per bambini piccoli delle categorie 10 e
87 , nonché le calze e i calzini per bambini
piccoli , esclusi quelli a maglia , della categoria
88
73 60.05
A II b ) 3
60.05-16 , 17 , 19 Tute sportive a maglia , di lana , di cotone o di
fibre sintetiche o artificiali
1,67 600
N. L 387 / 56 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
( 1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) ( 6 )
76 61.01
B I
61.02
B II a )
61.01-13 , 15 , 17 , 19
61.02-12 , 14
Indumenti da lavoro , esclusi quelli a maglia ,
per uomo o per ragazzo
Grembiuli , camiciotti e altri indumenti da
lavoro , esclusi quelli a maglia , per donna o per
ragazza
77 61.01
B Vf) 1
61.02
B II e) 8 aa )
61.01-82
61.02-86
Tute e insiemi da sci , esclusi quelli a maglia
78 61.01
AI
II b )
BV g)l
2
3
61.02
AH
B Ib)
II e) 9 aa )
bb)
cc)
61.01-03 , 09 , 93 , 94 , 97
61.02-04 , 07 , 93 , 95 , 97
Indumenti , non a maglia , esclusi quelli delle
categorie 6 , 7 , 8 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 21 , 26 ,
27 , 29 , 68 , 72 , 76 e 77
83 60.05
AI b)
AH a)
b) 4 hh ) 11
22
33
44
kk) 11
60.05-03 , 04 , 75 , 76, 77 , 78 , 82 Cappotti , giacche di vario tipo e altri indumen
ti , comprese le tute e gli insiemi da sci , a
maglia , esclusi gli indumenti delle categorie 4 ,
5 , 7 , 13 , 24 , 26 , 27 , 28 , 68 , 69 , 72 , 73 , 74 ,
75
GRUPPO III A
( 1 ) (2 ) (3 ) (4 ) . ( 5 ) ( 6 ) .
33 51.04
A III a )
62.03
B II b ) 1
51.04-06
62.03-51 , 59
Tessuti di filati di filamenti sintetici , fabbricati
con lamette o forme simili di polietilene o di
polipropilene , di meno di 3 m di larghezza;
sacchi e sacchetti da imballaggio , esclusi quelli
a maglia , fabbricati con lamette o forme
simili
34 51.04
A III b )
51.04-08 Tessuti di filati di filamenti sintetici , fabbricati
con lamette o forme simili , di polietilene o di
polipropilene , di 3 m o più di larghezza
35
35a )
51.04
AH
IV
51.04-05 , 10 , 11 , 13 , 15 , 17 , 18 , 21 , 23 ,
25 , 27 , 28 , 32 , 34 , 36 , 41 , 48
51.04-10 , 15 , 17 , 18 , 23 , 25 , 27 , 28 , 32 ,
34,41,48
Tessuti di fibre sintetiche continue , diversi da
quelli per pneumatici della categoria 114:
a ) di cui :
non greggi né imbianchiti
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387 / 57
( 1 ) (2) (3 ) (4 ) (5 ) (6 )
36
36 a )
51.04
B II
III
51.04-54 , 55 , 56 , 58 , 62 , 64 , 66 , 72 , 74 ,
76 , 81 , 89 , 93 , 94 , 97 , 98
51.04-55 , S8 , 62 , 64 , 72 , 74 , 76 , 81 , 89 ,
94 , 97 , 98
Tessuti di fibre artificiali continue, diversi da
quelli per pneumatici della categoria 114 :
a ) di cui :
non greggi né imbianchiti
37
37 a )
56.07
B
56.07-50 , 51 , 55 , 56 , 59 , 60 , 61 , 65 , 67 ,
68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 77 , 78 , 82 , 83 ,
84 , 87
56.07-50 , 55 , 56 , 59 , 61 , 65 , 67 , 69 , 70 ,
71 , 73 , 74 , 77 , 78 , 83 , 84 , 87
Tessuti di fibre artificiali in fiocco :
a ) di cui :
non greggi né imbianchiti
38 a ) 60.01
BIb ) 1
60.01-40 Stoffe sintetiche a maglia per tende e tendine
38 b ) 62.02
AH
62.02-09 Tendine , escluse quelle a maglia
40 62.02
B IV a )
c)
62.02-83 , 85 , 89 Tende , tende avvolgibili , mantovane, bordi da
letto e altri manufatti per l'arredamento, esclu
si quelli a maglia , di lana , di cotone o di fibre
sintetiche o artificiali
41 ex 51.01
A
51.01-01 , 02 , 03 , 04 , 08 , 09 , 10 , 12 , 20 ,
22 , 24 , 27 , 29 , 30 , 41 , 42 , 43 , 44 , 46 ,
48
Filati di filamenti sintetici continui , non prepa
rati per la vendita al minuto , diversi dai filati
non testurizzati , semplici , non torti o torti fino
a 50 giri per m
42 ex 51.01
B
51.01-50 , 61 , 67 , 68 , 71 , 77 , 78 , 80 Filati di fibre sintetiche ed artificiali continue,
non preparati per la vendita al minuto:
B. Filati di fibre artificiali : filati di filamenti
artificiali , non preparati per la vendita al
minuto ; diversi dai filati semplici di visco
sa , non torti o torti fino a 250 giri per m e
filati semplici non testurizzati di acetato di
cellulosa
43 51.03
55.06
56.06
B
51.03-10 , 20
55.06-10 , 90
56.06-20
Filati di filamenti sintetici o artificiali , filati di
fibre artificiali in fiocco , filati di cotone,
preparati per la vendita al minuto
46 ex 53.05 53.05-10 , 22 , 29 , 31 , 38 , 39 Lana e peli fini , cardati o pettinati
47 53.06
53.08
A
53.06-21 , 25 , 31 , 35 , 51 , 55 , 71 , 75
53.08-11 , 15
Filati di lana o di peli fini , cardati , non
preparati per la vendita al minuto
N. L 387 / 58 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
( 1 ) (2 ) ( 3 ) (4 ) ( 5 ) ( 6 )
48 53.07
53.08
B
53.07-02 , 08 , 12 , 18 , 30 , 40 , 51 , 59 , 81 ,
89
53.08-21 , 25
Filati di lana o di peli fini , pettinati , non
preparati per la vendita al minuto
49 ex 53.10 53.10-11 , 15 Filati di lana o di peli fini , preparati per la
vendita al minuto
50 53.11 53.11-01 , 03 , 07 , 11 , 13 , 17 , 20 , 30 , 40 ,
52 , 54 , 58 , 72 , 74 , 75 , 82 , 84 , 88 , 91 , 93 ,
97
Tessuti di lana o di peli fini
51 55.04 55.04-00 Cotone cardato o pettinato
53 55.07 55.07-10 , 90 Tessuti di cotone a punto di garza
54 56.04
B
56.04-21 , 23 , 28 Fibre artificiali , in fiocco , compresi i cascami ,
cardati , pettinati o altrimenti preparati per la
filatura
55 56.04
A
56.04-11 , 13 , 15 , 16 , 17 , 18 Fibre sintetiche , in fiocco , compresi i cascami ,
cardati , pettinati od altrimenti preparati per la
filatura
56 56.06
A
56.06-11 , 15 Filati di fibre sintetiche in fiocco (compresi i
cascami ), preparati per la vendita al minuto
58 58.01 58.01-01 , 11 , 13 , 17 , 30 , 80 Tappeti a punti annodati od arrotondati ,
anche confezionati
59 58.02
ex A
B
59.02
ex A
58.02-04 , 06, 07 , 09 , 56 , 61 , 65 , 71 , 75 ,
81 , 85 , 90
59.02-01 , 09
Tappeti ed altri rivestimenti per pavimenti di
materie tessili , diversi da quelli della cate
goria 58
60 58.03 58.03-00 Arazzi tessuti a mano ( tipo Gobelins , Fiandra ,
Aubusson , Beauvais e simili ) ed arazzi fatti
all'ago (a punto piccolo , a punto di croce,
ecc .), anche confezionati
61 58.05
A la)
c)
II
B
59.13
58.05-01 , 08 , 30 , 40 , 51 , 59 , 61 , 69 , 73 ,
77 , 79 , 90
59.13-01 , 11 , 13 , 15 , 19 , 32 , 34 , 35 ,
39
Nastri , galloni e simili , nastri senza trama di
fibre o di fili disposti parallelamente ed incol
lati ( bolduc), escluse le etichette e gli articoli
simili della categoria 62
Tessuti ( diversi da quelli a maglia) elastici
costituiti da materie tessili miste a fili di
gomma
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387 / 59
( 1 ) ( 2 ) (3 } (4 ) ( 5 ) ( 6 )
62 58.06
58.07
58.08
58.09
58.10
58.06-10 , 90
58.07-31 , 39 , 50 , 80
58.08-10 , 90
58.09-11 , 19 , 21 , 31 , 35 , 39 , 91 , 95 ,
99
58.10-21 , 29 , 41 , 45 , 49 , 51 , 55 , 59
Etichette , scudetti e simili , di materie tessili ,
non ricamati , in pezza , in nastri o tagliati ,
tessuti
Filati di ciniglia ; filati spiralati (diversi dai filati
metallizzati e dai filati di crine spiralati); trecce
in pezza ; altri manufatti di passamaneria ed
altri , manufatti ornamentali analoghi , in pez
za ; ghiande , nappe , olive , noci , fiocchetti
( pompons ) e simili
Tulli , tulli-bobinots e tessuti a maglie annoda
te ; pizzi (a macchina o a mano), in pezza , in
strisce o in motivi
Ricami in pezza , in strisce o in motivi
i
63 60.01
Bla)
60.06
A
60.01
B I b ) 2
3
60.01-30
60.06-11 , 18
60.01-51 , 55
Stoffe a maglia di fibre sintetiche contenenti , in
peso , il 5 % o più di filati elastomeri e stoffe a
maglia contenenti , in peso , il 5 % o più di fili di
gomma
Pizzi Rachel e stoffe a peli lunghi di fibre
sintetiche
65 60.01
A
B I b ) 4
II
CI
60.01-01 , 10 , 62 , 64 , 65 , 68 , 72 , 74 , 75 ,
78,81,89,92,94,96,97
Stoffe a maglia , diverse dai manufatti delle
categorie 38 A e 63 , di lana , di cotone o di fibre
sintetiche o artificiali
66 62.01
A
B I
Ila )
b )
c )
62.01-10 , 20 , 81 , 85 , 91 , 95 Coperte , escluse quelle a maglia , di lana , di
cotone o di fibre sintetiche o artificiali
GRUPPO III B
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4 ) (5 ) ( 6 )
10 60.02
A
B
60.02-40
60.02-50 , 60 , 70 , 80
Guanti a maglia 17
paia
59 .
67
67 a )
60.05
A II b ) 5 bb )
B
60.06
BUI
60.05-92 , 93 , 94 , 95 , 96 , 97 , 98 , 99
60.06-96 , 98
60.05-96
Accessori di abbigliamento , diversi da quelli
per bambini piccoli ( bébés), a maglia ; bianche
ria di qualsiasi tipo , a maglia ; tende , tendine ,
tende avvolgibili , mantovane, bordi da letto e
altri manufatti per l'arredamento , a maglia ;
coperte a maglia ; altri manufatti a maglia ,
comprese le parti di indumenti o di accessori di
abbigliamento :
a ) di cui : sacchi e sacchetti da imballaggio , di
tessuti fabbricati con lamette e simili , di
polietilene o di polipropilene
N. L 387 / 60 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
( 1 ) (2 ) ( 3 ) (4 ) ( 5 ) ( 6 )
69 60.04
B IV a ) 3
b ) 2 cc)
c ) 3
ex d ) 2 dd )
60.04-37 , 54 , 67 , 86 Sottovesti e sottogonne a maglia , per donna e
per ragazza
7,8 128
70 60.04
B III a ) 1
60.03
B II b ) 1
60.04-31
60.03-24 , 26
Calze-mutande («collants»), di fibre sintetiche ,
di filati semplici meno di 67 décitex (6,7
tex )
Calze da donna , di fibre sintetiche
30,4
paia
33
72 60.05
A II b ) 2
60.06
B I
61.01
B II
61.02
B II b)
60.05-11 , 13 , 15
60.06-91
61.01-22 , 23
61.02-16 , 18
Costumi , mutandine e slip da bagno , di lana , di
cotone o di fibre sintetiche o artificiali
9,7 103
74 60.05
AH b) 4 gg) 1 1
22
33
44
60.05-70 , 71 , 72 , 73 Abiti a giacca , completi e insiemi , a maglia , per
donna o per ragazza , di lana , di cotone o di
fibre sintetiche o artificiali , esclusi quelli da
sci
1,54 650
75 60.05
A II b ) 4 ff)
60.05-66 , 68 Vestiti , completi e insiemi a maglia , per uomo e
per ragazzo , di lana , di cotone o di fibre
sintetiche o artificiali , esclusi quelli da sci
0,80 1 250
84 61.06
B
C
D
E
61.06-30 , 40 , 50 , 60 Scialli , sciarpe , fazzoletti da collo , sciarpette,
mantiglie , veli e velette , e manufatti simili ,
esclusi quelli a maglia , di lana , di cotone , di
fibre sintetiche o artificiali
85 61.07
B
C
D
61.07-30 , 40 , 90 Cravatte , cravatte a farfalla e fazzoletti a
cravatta , esclusi quelli a maglia , di lana , di
cotone o di fibre sintetiche o artificiali
17,9 56
86 61.09
A
B
C
E
61.09-20 , 30 , 40 , 80 Busti , fascette , guaine , bretelle , giarrettiere ,
reggicalze e manufatti e loro parti , anche a
maglia
8,8 114
87 61.10
A
61.10-10 Guanti , diversi da quelli a maglia
88 61.10
B
61.11
B
61.10-90
61.11-90
Calze e calzini , esclusi quelli a maglia ; altri
accessori per oggetti di vestiario , parti di
indumenti o di accessori per oggetti di vestia
rio , diversi da quelli per bambini piccoli («bé
bés»), esclusi quelli a maglia
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387 / 61
, ( 1 ) ( 2 ). ( 3 ) (4 ) ( 5 ) ( 6 )
90 ex 59.04 59.04-11 , 12 , 14 , 15 , 17 , 18 , 19 , 21 Spago , corde e funi , anche intrecciati , di fibre
sintetiche
91 62.04
AH
B II
62.04-23 , 73 Tende
93 62.03
B Ib)
II a )
b ) 2
c)
62.03-30 , 40 , 97 , 98 Sacchi e sacchetti da imballaggio , di tessuti ,
diversi da quelli fabbricati con lamette e simili
di polietilene o di polipropilene
94 59.01 59.01-07 , 12 , 14 , 15 , 16 , 18 , 21 , 29 Ovatte di materie tessili e manufatti di tali
ovatte ; fibre tessili di larghezza non superiore a
5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti
( bottoni ) di materie tessili
95 ex 59.02 59.02-35 , 41 , 47 , 51 , 57 , 59 , 91 , 95 ,
97
Feltri e manufatti di feltro anche impregnati o
spalmati , diversi da quelli per ricoprire i pavi
menti
96 59.03 59.03-01 , 11 , 21 , 23 , 25 , 29 , 30 Stoffe non tessute e manufatti di stoffe non
tessute , anche impregnati o spalmati
97 59.05 59.05-11 , 31 , 39 , 51 , 59 , 91 , 99 Reti ottenute con l'impiego di spago , corde e
funi , in strisce , in pezza o in forme determina
te ; reti per la pesca , in forme determinate ,
costituite da filati , spago o corde
98 59.06 59.06-00 Manufatti ottenuti con l'impiego di filati ,
spago , corde o funi , esclusi i tessuti , i manufatti
di tessuto e i manufatti della categoria 97
99 59.07
59.10
59.11
A I
II
III b )
B
59.12
59.07-10 , 90
59.10-10 , 31 , 39
59.11-11 , 14 , 17 , 20
59.12-00
Tessuti spalmati di colla o di sostanze amida
cee , dei tipi usati in legatoria , per cartonaggi ,
nella fabbricazione di astucci o per usi simili ;
tele per decalco o trasparenti per il disegno ;
tele preparate per la pittura ; bugrane e tessuti
simili , rigidi dei tipi usati per cappelleria
Linoleum , anche tagliati ; rivestimenti per pavi
menti costituiti da una spalmatura o da un
rivestimento applicato su supporto di materie
tessili , anche tagliati
Tessuti gommati diversi da quelli a maglia ,
esclusi quelli per pneumatici
Altri tessuti impregnati o spalmati ; tele dipinte
per scenari di teatri , per sfondi di studi o per usi
simili , diversi da quelli della categoria 100
N. L 387 /62 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
( 1 ) (2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 )
100 59.08 59.08-10 , 51 , 61 , 71 , 79 Tessuti impregnati , spalmati o ricoperti di
derivati della cellulosa o di altre materie plasti
che artificiali e tessuti stratificati con queste
stesse materie
101 ex 59.04 59.04-80 Spago , corde e funi , anche intrecciati , diversi
da quelli di fibre sintetiche
109 62.04
AI
B I
62.04-21 , 61 , 69 Copertoni , vele per imbarcazioni e tende per
l'esterno
110 62.04
AHI
B III
62.04-25 , 75 Materassi pneumatici , tessuti
111 62.04
A IV
B IV
62.04-29 , 79 Oggetti da campeggio , tessuti , diversi da quelli
dai materassi pneumatici e dalle tende
112 62.05
A
B
D
E
62.05-01 , 10 , 30 , 93 , 95 , 99 Altri manufatti confezionati di tessuti , esclusi
quelli delle categorie 113 e 114
113 62.05
C
62.05-20 Strofinacci , anche scamosciati , esclusi quelli a
maglia
114 51.04
AI
B I
59.11
A III a )
59.14
59.15
59.16
59.17
A
B II
C
D
51.04-03 , 52
59.11-15
59.14-00
59.15-10 , 90
59.16-00
59.17-10 , 29 , 32 , 38 , 49 , 51 , 59 , 71 , 79 ,
91 , 93 , 95 , 99
Tessuti e manufatti per usi tecnici
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387 / 63
GRUPPO IV
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4 ) (5 ) ( 6 )
115 54.03
54.04
54.03-10 , 31 , 35 , 37 , 39 , 50 , 61 , 69
54.04-10 , 90
Filati di lino o di ramiè
-
117 54.05 54.05-21 , 25 , 31 , 35 , 38 , 51 , 55 , 61 ,
68
Tessuti di lino o di ramiè
118 ex 62.02
BIb)
ex 62.02
B II b )
III b)
62.02-15
62.02-61 , 75
Biancheria da letto , da tavola , da toletta , da
servizio o da cucina , di lino o di ramiè, esclusa
quella a maglia
120 62.02
A I
B IV b )
62.02-01 , 87 Tendine , tende e tende avvolgibili ; mantovane
e bordi da letto e altri manufatti per l'arreda
mento , esclusi quelli a maglia , di lino o di
ramiè
121 ex 59.04 59.04-60 Spago , corde e funi , anche intrecciati , di lino o
di ramiè
122 62.03
Bla )
62.03-20 Sacchi e sacchetti da imballaggio , usati , di lino ,
esclusi quelli a maglia
123 ex 58.04
ex 61.01
F
58.04-80
61.06-90
Velluti , felpe , tessuti ricci e tessuti di ciniglia ,
tessuti , di lino o di ramiè , esclusi quelli in
passamaneria
Scialli , sciarpe , fazzoletti da collo , sciarpette ,
mantiglie , veli e velette , e manufatti simili , di
lino o di ramiè , esclusi quelli a maglia
N. L 387 / 64 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
ALLEGATO II
ELENCO DEI PAESI FORNITORI DI CUI ALL'ARTICOLO 1
ARGENTINA MALAYSIA
BANGLADESH PAKISTAN
BRASILE PERÙ
BULGARIA POLONIA
CECOSLOVACCHIA ROMANIA
COREA DEL SUD SINGAPORE
FILIPPINE SRI LANKA
HONG KONG TAILANDIA
INDIA UNGERIA
INDONESIA URUGUAY
MACAO
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387 / 65
ALLEGATO III
LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI E REGIONALI
convenuti per gli anni dal 1987 al 1991
GRUPPO I A
Cate
goria
Numero della tariffa
doganale comune
( 1987)
Codice Nimexe
( 1987) Designazione delle merci
Paesi
terzi
Unità Anni
Limiti
quanti
tativi
annuali
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) (5 ) (6 ) (7 ) ( 8 )
1 55.05 55.05-13 , 19 , 21 , 25 ,
27,29,33,35,37,41 ,
45,46,48,51,53,55 ,
57,61,65,67, 69,72,
78 , 81 , 83 , 85 , 87
Filati di cotone non preparati per la vendita al
minuto
Argentina tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
3 600
3 672
3 745
3 820
3 897
Brasile tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
32 165
32 712
33 268
33 833
34 409
Bulgaria tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
106
ul08
109
111
113
•
Corea
del Sud
tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
817
818
819
820
821
Ceco
slovacchia
tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
340
343
347
350
354
Ungheria
(I )
tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
261
266
272
277
283
(BNL) tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
246
251
256
261
266
Pakistan ( 1 ) tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
7 582
7 772
7 966
8 165
8 369
Perù C 1 ) tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
5 701
5 986
6 285
6 600
6 930
Romania tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
1 046
1 056
1 067
1 078
1 088
( 1 ) Vedi appendice .
N. L 387 / 66 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
( 1 ) (2 ) (3 ) ( 4 ) (5 ) (6 ) (7) ( 8 )
2 55.09 55.09-03 , 04 , 05 , 06 ,
07 , 08,09 , 10 , 11 , 12 ,
13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 19 ,
21,29,32, 34 , 35,37,
38,39,41,49,51,52,
53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 59 ,
61 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 ,
68,69,70,71,73,75 ,
76,77,78,79,80,81 ,
82 , 83 , 84 , 85 , 87 , 88 ,
89,90, 91,92, 93,98 ,
99
Tessuti di cotone , diversi da quelli a punto di
garza , ricci del tipo spugna , passamaneria ,
velluti , felpe , tessuti di ciniglia , tulli e tessuti a
maglie annodate
Argentina (*)
Brasile
Bulgaria
tonnellate
tonnellate
tonnellate
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
5 500
5 594
5 689
5 785
5 884
17 971
18 151
18 332
18 516
18 701
1 330
1 357
1 384
1 411
1 440
Corea
del Sud
tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
5 496
5 501
5 507
5 513
5 519
Ceco
slovacchia
tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
6 400
6 496
6 593
6 692
6 793
Hong Kong tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
13 287
13 314
13 340
13 367
13 394
Ungheria tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
2 262
2 285
2 307
2 331
2 354
Indonesia
(UK)
tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
1 850
1 924
2 001
2 081
2 164
India tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
42 470
43 213
43 969
44 739
45 522
Malaysia tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
4 113
4 236
4 363
4 494
4 629
Pakistan tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
22 200
22 755
23 324
23 907
24 505
Perù tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
3 189
3 412
3 651
3 907
4 180
(*; Vedi appendice.
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387 / 67
( 1 ) (2) (3 ) ( 4 ) (5 ) (6 ) (7) ( 8 )
2
(segue)
Polonia tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
1 796
1 823
1 850
1 878
1 906
Romania tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
4 082
4 164
4 247
4 332
4 418
Singapore tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
2 800
2 884
2 970
3 060
3 152
Tailandia tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
9 300
9 579
9 866
10 162
10 467
2 a ) 55.09
55.09-06 , 07, 08 , 09 ,
51,52, 53,54, 55 , 56 ,
57 , 59 , 61,63 , 64 , 65 ,
66,67, 70,71,73 , 83 ,
84 , 85 , 87 , 88 , 89 , 90 ,
91 , 92 , 93 , 98 , 99
a ) di cui :
non greggi né imbianchiti
Brasile
Bulgaria
tonnellate
tonnellate
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
3 650
3 712
3 775
3 839
3 905
510
520
531
541
552
Corea
del Sud
tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
679,5
680
681
682
683
Ceco
slovacchia
(D )
tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
1 938
1 967
1 997
2 027
2 057
(F) tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
338
343
348
353
359
(BNL) tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
149
151
154
156
158
(UK) tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
250
254
258
261
265
(DK) tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
645
655
664
674
685
N. L 387 / 68 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
( 1 ) (2 ) ( 3 ) ( 4 ) (5 ) (6 ) (7 ) ( 8 )
2 a )
(segue)
Hong Kong tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
11 468
11 491
11 514
11 537
11 560
Ungheria tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
1 770
1 788
1 806
1 824
1 842
India tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
7 486
7 935
8 411
8 916
9 451
Indonesia
(UK)
tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
278
289
301
313
326
Malaysia tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
1 638
1 687
1 738
1 790
1 844
Pakistan tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
2 700
2 862
3 034
3 216
3 409
Polonia tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
728
739
750
761
773
Romania tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
2 507
2 557
2 608
2 660
2 714
Singapore tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
1 400
1 442
1 485
1 530
1 576
Tailandia tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
2 409
2 481
2 556
2 632
2 711
3 56.07
A
56.07-01 , 04 , 05 , 07 ,
08 , 10 , 12 , 15 , 19,20 ,
22,25,29,30,31,35 ,
38,39,40,41,43,45 ,
46 , 47 , 49
Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco
diverse da nastri , velluti , felpe , tessuti ricci
( compresi i tessuti ricci del tipo spugna ) e
tessuti di ciniglia :
Brasile tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
1 655
1 721
1 790
1 862
1 936
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387 / 69
( 1 ) (2) (3 ) ( 4 ) (5 ) (6) (7 ) ( 8 )
3
(segue)
Corea
del Sud
tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
4 332
4 353
4 375
4 397
4 419
Ceco
slovacchia
tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
1 722
1 774
1 827
1 882
1 938
Hong Kong tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
11 063
11 085
11 107
11 130
11 152
Ungheria tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
630
643
655
669
682
Indonesia
(F)
tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
721
757
795
835
877
(I ) tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
400
420
441
463
486
(UK) tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
847
889
934
981
1 030
Malaysia 0 ) tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
8 908
9 175
9 450
9 734
10 026
Polonia tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
950
979
1 008
1 038
1 069
Romania tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
1 180
1 215
1 252
1 289
1 328
Singapore tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
600
630
662
695
730
Tailandia (') tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
17 000
17 510
18 035
18 576
19 133
( l ) Vedi appendice *
N. L 387 / 70 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
( 1 ) (2) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) ( 8 )
3 a )
56.07-01 , 05 , 07 , 08 ,
12 , 15 , 19 , 22 , 25 , 29 ,
31,35, 38,40,41,43 ,
46 , 47 , 49
a ) di cui :
non greggi né imbianchiti
Corea
del Sud
tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
623
629
636
642
648
|
Ceco
slovacchia
(F)
tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
110
113
117
120
124
(BNL) tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
77
79
82
84
87
Hong Kong tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
7 415
7 430
7 445
7 460
7 474
Indonesia
(F)
tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
144
151
159
167
175
( I ) tonnellate 1987
198.8
1989
1990
1991
80
84
88
93
98
1988
1989
1990
1991
169
178
187
196
206
Malaysia (') tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
3 563
3 670
3 780
3 893
4 010
Polonia tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
735
757
780
803
827
Tailandia (*) tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
4 462
4 596
4 734
4 876
5 022
(') Vedi appendice .
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387 / 71
GRUPPO I B
( 1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 )
4 60.04
B I
Ila )
b)
c )
IV a ) 4
b ) 1 aa)
dd )
2 ee)
c) 4
d ) 1 aa )
dd )
ex 2 dd)
60.05
A II b ) 4 mm) 11
22
33
44
60.04-19 , 20 , 22 , 23 ,
24 , 26,39,41,50, 58 ,
69 , 71 , 79 , 88
60.05-86 , 87 , 88 , 89
Camicie , camicette , T-shirts , magliette a collo
alto ( esclusi quelli di lana o di peli fini),
camiciole e articoli affini , a maglia
Brasile
(F)
(UK)
(I )
Bulgaria
1 000
pezzi
1 000
pezzi
1 000
pezzi
1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
380
395
411
427
445
2 700
2 808
2 920
3 037
3 159
4 200
4 368
4 543
4 724
4 913
1 200
1 230
1 261
1 292
1 325
Corea
del Sud (*)
1000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
11 646
11 774
11 903
12 034
12 167
Ceco
slovacchia
1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
2 534
,2 597
2 662
2 729
2 797
Hong
Kong
1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
24 950
25 125
25 301
25 478
25 656
Ungheria 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
2 882
2 940
2 998
3 058
3 120
India C 1 ) 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
10 407
10 865
11 343
11 842
12 363
Macao (') 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
11 209
11 321
11 434
11 549
11 664
Malaysia (*) 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
6 063
6 366
6 684
7 019
7 370
(*) Vedi appendice .
N. L 387 /72 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
( 1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7) ( 8 )
4
(segue)
Pakistan ( x ) 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
11 000
11 550
12 128
12 734
13 371
Filippine (') 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
11 200
11 704
12 231
12 781
13 356
Polonia (*) 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
10 530
10 846
11 171
11 506
11 852
Romania (*) 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
17 737
18 180
18 635
19 101
19 578
Singapore (*) 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
14 000
14 560
15 142
15 748
16 378
Tailandia 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
11 150
11 708
12 293
12 908
13 553
5 60.05
A la)
II b)4bb>ll aaa)
bbb)
ccc)
. ddd)
eee)
22 bbb)
ccc)
ddd)
eee)
fff)
ijij ) 11
60.05-01 , 29 , 30 , 32 ,
33,34, 39,40, 41,42,
43 , 80
Maglie , pullover (con o senza maniche), twin
sets , giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e
cuciti ); giacche a vento e giubbotti con o senza
cappuccio e simili , a maglia
Bulgaria
Corea
del Sud
Ceco
slovacchia
1 000
pezzi
1 000
pezzi
1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1 000
1 025
1 051
1 077
1 104
27 080
27 242
27 405
27 570
27 735
1 610
1 642
1 675
1 709
1 743
Hong Kong 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
26 860
27 021
27 183
27 346
27 510
Ungheria 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
2 500
2 575
2 652
« 2 732
2 814
(') Vedi appendice.
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387 / 73
( 1 ) (2) (3 ) ( 4 ) (5 ) (6) (7) ( 8 )
5
(segue)
• Macao 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
10 290
10 393
10 497
10 602
10 708
Malaysia 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
2 835
2 977
3 126
3 282
3 446
Pakistan 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
3 100
3 286
3 483
3 692
3 914
Filippine 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
4 600
4 830
5 071
5 325
5 591
Polonia 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
2 217
2 295
2 375
2 458
2 544
Romania 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
11 574
11 805
12 042
12 282
12 528
Singapore 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
8 100
8 424
8 761
9 111
9 475
|
Tailandia 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
8 400
8 820
9 261
9 724
10 210
6 61.01
B Vd) 1
2
3
e) 1
2
3
61.02
B II e) 6 aa)
bb)
cc)
61.01-62 , 64 , 66 , 72 ,
74 , 76
61.02-66 , 68 , 72
Calzoncini , shorts (esclusi quelli da bagno) e
pantaloni tessuti , per uomo e per ragazzo;
pantaloni , tessuti per donna o per ragazza , di
lana , di cotone o di fibre sintetiche o arti
ficiali
Brasile (*)
Bulgaria
1 000
pezzi
1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
2 350
2 444
2 542
2 643
2 749
430
443
456
470
484
Corea
del Sud (')
1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
4 758
4 817
4 877
4 938
5 000
( l ) Vedi appendice.
N. L 387 / 74 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
( 1 ) (2 ) ( 3 ) (4 ) (5 ) (6) (7 ) ( 8 )
6
(segue)
Ceco
slovacchia (*)
1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
600
618
637
656
675
Hong Kong
0 )
1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
51 770
52 029
52 289
52 550
52 813
Ungheria ( J ) 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
380
395
411
427
445
India ( 1 ) 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
3 749
3 936
4 133
4 340
4 557
Indonesia (') 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
4 900
5 194
5 506
5 836
6 186
Macao (*) 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
10 630
10 736
10 844
10 952
11 061
Malaysia ( J ) 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
3 850
4 043
4 245
4 457
4 680
Filippine (') 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
4 300
4 536
4 786
5 049
5 327
Polonia ( 1 ) 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
590
611
632
654
677
Romania 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
4 380
4 490
4 602
4 717
4 835
Singapore0 ) 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
7 875
8 229
8 600
8 987
9 391
Sri Lanka (*) 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
2 900
3 103
3 320
3 553
3 802
(*) Vedi appendice .
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387 / 75
( 1 ) (2 ) (3 ) ( 4 ) ( 5 ) (6 ) (7) ( 8 )
6
(segue
Tailandia 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
2 050
2 153
2 261
2 374
2 493
7 60.05
A II b ) 4 aa ) 22
33
44
55
60.05-22 , 23 , 24 , 25 Camicie , camicette e bluse , anche a maglia , di
lana , di cotone o di fibre sintetiche o artificiali ,
per donna e per ragazza
Bulgaria 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
405
415
426
436
447
61.02
B II e ) 7 bb )
cc)
ee)
61.02-78 , 82 , 85 Corea
del Sud
1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
8 240
8 302
8 364
8 427
8 490
Ceco
slovacchia
1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
202
207
212
218
223
Hong Kong 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
29 479
29 715
29 953
30 192
30 434
Ungheria 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
420
433
446
459
473
India 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
32 287
33 094
33 922
34 770
35 639
Indonesia 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
4 100
4 346
4 607
4 883
5 176
Macao 1000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
4 185
4 227
4 269
4 312
4 355
Filippine 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
3 000
3 120
3 245
3 375
3 510
Polonia
( IRL)
1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
23
24
24
25
25
N. L 387 / 76 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
( 1 ) (2) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) ( 8 )
7
(segue)
Romania 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
731
746
761
776
791
Singapore 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
7 075
7 358
7 652
7 958
8 276
Sri Lanka 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
4 000
4 280
4 580
4 900
5 243
1
Tailandia 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
2 600
2 730
2 867
3 010
3 161
8 61.03
A I
II
IV
61.03-11 , 15 , 18 Camicie e camicette , escluse quelle a maglia ,
per uomo e per ragazzo , di lana , di cotone o di
fibre sintetiche o artificiali
Bulgaria 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
2 870
2 927
2 986
3 046
3 107
Corea
del Sud
1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
28 155
28 366
28 578
28 793
29 009
Ceco
slovacchia
1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
600
612
624
637
649
Hong Kong 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
46 955
47 237
47 520
47 805
48 092
Ungheria 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
700
718
735
754
773
India 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
28 443
29 225
30 029
30 855
31 703
Indonesia 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
6 580
6 975
7 393
7 837
8 307
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387/ 77
( 1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7) ( 8 )
8
(segue)
Macao 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
6 271
6 334
6 397
6 461
6 526
Malaysia 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
4 500
4 635
4 774
4 917
5 065
Pakistan 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
3 400
3 502
3 607
3 715
3 827
Filippine 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
- 3 670
3 798
3 931
4 069
4 211
Polonia 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
1 311
1 331
1 351
1 371
1 391
Romania 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
6 360
6 487
6 617
6 749
6 884
Singapore 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
5 100
5 253
5 411
5 573
5 740
Sri Lanka 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
4 250
4 548
4 866
5 206
5 570
Tailandia 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
2 200
2 277
2 357
2 439
2 524
N. L 387 / 78 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
GRUPPO II A
( 1 ) (2) ( 3 ) ( 4 ) (5 ) (6 ) (7) ( 8 )
9 55.08
62.02
B III a ) 1
55.08-10 , 30 , 50 , 80
62.02-71
Tessuti di cotone ricci del tipo spugna ; bian
cheria da toletta o da cucina , esclusa quella a
maglia , riccia del tipo spugna , tessuta di
cotone
Brasile tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
4 980
5 179
5 386
5 602
5 826
Corea
del Sud
tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
986
1 011
1 036
1 062
1 088
Ceco
slovacchia
tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
691
712
733
755
778
Ungheria tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
235
242
249
257
264
Pakistan tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
2 550
2 703
2 865
3 037
3219
Polonia tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
832
865
900
936
973
20 62.02
Bla)
c)
62.02-12 , 13 , 19 Biancheria da letto , esclusa quella a maglia Brasile tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
3 050
3 172
3 299
3 431
3 568
Ceco
slovacchia
tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
1 000
1 025
1 051
1 077
1 104
Ungheria tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
1 160
1 206
1 255
1 305
1 357
India tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
8 417
8 838
9 280
9 744
10 231
Macao tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
91
94
97
100
104
31 . 12 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387 / 79
( 1 ) (2 ) ( 3 ) ( 4 ) (5 ) ( 6 ) (7 ) ( 8 )
20
(segue
Pakistan
(I )
tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
680
724
771
821
875
(F) tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
620
660
703
749
798
Polonia tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
756
779
802
826
851
Romania tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
820
861
904
949
997
22 56.05
A
56.05-03 , 05 , 07 , 09 ,
11 , 13 , 15 , 19,21,23 ,
25 , 28 , 32 , 34 , 36 , 38 ,
39 , 42 , 44 , 45 , 46 , 47
Filati di fibre sintetiche in fiocco , non preparati
per la vendita al minuto
Corea
del Sud
tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
10 745
11 121
11 511
11 914
12 331
Malaysia tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
4 884
5 177
5 488
5 817
6 166
Tailandia tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
1 685
1 786
1 893
2 007
2 127
32 ex 58.04 58.04-07 , 11 , 15 , 18 ,
41 , 43 , 45 , 61 , 63 , 67 ,
69 , 71 , 75 , 77 , 78
Velluti , felpe , tessuti ricci e tessuti di ciniglia ,
esclusi i tessuti di cotone , ricci di tipo spugna , i
nastri , i galloni e altri tessuti « tufted», di lana ,
di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
Corea
del Sud
tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
1 612
1 660
1 710
1 761
1 814
Ceco
slovacchia
tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
1 815
1 906
2 001
2 101
2 206
Hong Kong tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
5 934
6 082
6 234
6 390
6 550
32 a ) 58.04-63 a ) di cui : velluti a coste Ceco
slovacchia
tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
1 527
1 603
1 684
1 768
1 856
N. L 387 / 80 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
( 1 ) (2) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7) ( 8 )
39 62.02
B Ila)
c)
III a ) 2
c)
62.02-40 , 42 , 44 , 46 ,
51 , 59 , 65 , 72 , 74 , 77
Biancheria da tavola , da toletta o da cucina ,
esclusa quella a maglia , diversa da quella di
cotone riccio di tipo spugna
Brasile tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
2 180
2 311
2 449
2 596
•2 752
Ceco
slovacchia
tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
870
914
959
1 007
1 057
9
Hong Kong tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
1 321
1 347
1 374
1 402
1 430
Ungheria tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
650
676
703
731
760
India tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
2 067
2 191
2 322
2 462
2 610
Macao tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
148
152
157
162
167
Romania
(F)
tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
128
134
141
148
156
(I ) tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
429
450
473
497
521
GRUPPO II B
( 1 ) (2) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7) ( 8 )
12 60.03
B la)
b)
II a )
b) 2
60.03-11 , 18 , 20 , 29 ,
40 , 80
Calze-mutande («collants»), calze , sottocalze ,
calzini , proteggicalze o manufatti simili a
maglia , diversi da quelli per bambini piccoli
( bébés ), comprese le calze per varici , esclusi i
prodotti della categoria 70
Corea
del Sud
1 000
paia
1987
1988
1989
1990
1991
114 439
117 300
120 233
123 239
126 319
III
IV
60.04
B III a ) 2
b )
60.04-33 , 34
Ceco
slovacchia
1000
paia
1987
1988
1989
1990
1991
6 697
6 864
7 036
7 212
7 392
60.06
B II
60.06-92
Hong Kong 1 000
paia
1987
1988
1989
1990
1991
9 989
10 289
10 597
10 915
11 243
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387 / 81
( 1 ) ( 2 ) (3 ) ( 4 ) (5 ) (6 ) (7 ) ( 8 )
12
(segue)
Ungheria 1 000
paia
1987
1988
1989
1990
1991
3 755
3 886
4 022
4 163
4 309
Polonia 1 000
paia
1987
1988
1989
1990
1991
5 980
6 159
6 344
6 535
6 731
Romania 1 000
paia
1987
1988
1989
1990
1991
34 676
35 716
36 788
37 891
39 028
Tailandia 1 000
paia
f
1987
1988
1989
1990
1991
11 200
11 872
12 584
13 339
14 139
13 60.04
B IV a) 2
b ) 1 cc)
2 dd)
c) 2
d) 1 cc)
2 cc)
60.04-36 , 48 , 56 , 66 ,
75 , 85
Mutande , mutandine e slip per uomo o per
ragazzo , nonché per donna o per ragazza , a
maglia , di lana , di cotone o di fibre sintetiche o
artificiali
Brasile
(E )
(P )
1 000
pezzi
1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
312
324
337
351
365
52
54
56
58
61
Corea
del Sud
1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
7 776
7 893
8 011
8 131
8 253
Ceco
slovacchia
1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
1 700
1 734
1 769
1 804
1 840
Hong Kong
(>)
1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
76 948
77 717
78 495
79 280
80 072
Macao 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
5 667
5 780
5 896
6 014
6 134
Filippine 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
9 250
9 805
10 393
11 017
11 678
(*) Vedi appendice .
N. L 387 / 82 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ' (5 ) ( 6 ) (7 ) ( 8 )
13
(segue)
Polonia 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
6 850
7 056
7 267
7 485
7 710
Romania 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
15 426
15 889
16 365
16 856
17 362
14 61.01
AH a)
B V b) 1
2
3
61.01-07 , 41 , 42 , 44 ,
46 , 47
Cappotti , soprabiti , mantelli e simili , tessuti ,
per uomo o per ragazzo , di lana , di cotone o di
fibre sintetiche o artificiali ( esclusi gli eskimo
della categoria 21 )
Bulgaria 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
200
208
216
225
234
Corea
del Sud
1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
5 161
5 290
5 422
5 558
5 697
Ceco
slovacchia
1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
198
204
210
216
223
Ungheria
(UK)
1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
80
85
90
95
101
Polonia 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
535
554
573
593
614
Romania 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
852
882
913
945
978
15 61.02
B la)
II e ) 1 aa)
bb )
cc)
2 aa )
bb )
cc)
61.02-05 , 31 , 32 , 33 ,
35 , 36 , 37 , 39 , 40
Cappotti , soprabiti , mantelli e simili , e giac
che , tessuti , per donna o per ragazza , di lana ,
di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
( esclusi gli eskimo della categoria 21 )
Bulgaria
Corea
del Sud
1 000
pezzi
1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
366
381
396
412
428
6 471
6 665
6 865
7 071
7 283
Ceco
slovacchia
1000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
413
430
447
465
483
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387 / 83
( 1 ) ( 2 ) (3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) (7) ( 8 )
15
(segue)
Ungheria 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
465
488
513
538
565
India 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
2 626
2 784
2 951
3 128
3 315
Macao 1000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
290
299
308
317
326
Filippine 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
1 230
1 304
1 382
1 465
1 553
•
Polonia 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
832
882
935
991
1 050
Romania 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
1 272
1 323
1 376
1 431
1 488
16 61.01
B V c) 1
2
3
61.01-51 , 54 , 57 Vestiti , completi e insiemi , esclusi quelli a
maglia , per uomo e per ragazzo , di lana , di
cotone o di fibre sintetiche o artificiali , esclusi
quelli da sci
Corea
del Sud
1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
780
796
812
828
845
Ceco
slovacchia
1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
400
410
420
431
442
Hong Kong 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
2 526
2 564
2 602
2 641
2 681
Ungheria 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
356
367
378
389
401
Macao 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
328
333
338
343
348
Polonia 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
350
371
393
417
442
N. L 387 / 84 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
( 1 ) ( 2 ) (3 ) (4 ) (5 ) ( 6 ) (7) ( 8 )
16
(segue)
Romania 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
1 835
1 890
1 947
2 005
2 065
Tailandia
(UK)
1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
140
148
157
167
177
17 61.01
B Va) 1
2
3
61.01-34 , 36 , 37 Giacche e giacchette , escluse quelle a maglia ,
per uomo e per ragazzo , di lana , di cotone o di
fibre sintetiche o artificiali
Corea
del Sud ( J )
1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
2 490
2 527
2 565
2 604
2 643
Ceco
slovacchia
1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
374
389
405
421
438
Ungheria 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
350
364
379
394
409
Polonia
(UK)
1 000
pezzi
1987
1988
1989
. 1990
1991
158
164
171
178
185
(IRL) 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
18
21
23
27
30
Romania 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
960
994
1 028
1 064
1 102
18 61.01
BUI
61.02
B II c)
61.03
B
C
61.04
B
61.01-24 , 25 , 26
61.02-22 , 23 , 24
61.03-51 , 55 , 59 , 81 ,
85 , 89
61.04-11 , 13 , 18 , 91 ,
93 , 98
Canottiere , mutande , mutandine e slip , cami
cie da notte , pigiami , accappatoi da bagno ,
vesti da camera e manufatti simili , per uomo o
per ragazzo , esclusi quelli a maglia
Canottiere e camicie da giorno , sottovesti ,
sottogonne , slip , camicie da notte , pigiami ,
vestaglie , accappatoi da bagno , vesti da came
ra e manufatti simili , per donna o per ragazza ,
esclusi quelli a maglia
Corea del
Sud
Ceco
slovacchia
Hong Kong
tonnellate
tonnellate
tonnellate
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1 135
1 169
1 204
1 240
1 278
457
475
494
514
535
6 257
6 413
6 574
6 738
6 907
( ! ) Vedi appendice .
31 . 12 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387 / 85
( 1 ) (2) (3 ) ( 4 ) (5 ) (6 ) (7 ) ( 8 )
18
(segue)
Macao tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
3 275
3 341
3 407
3 476
3 545
Filippine
(UK)
tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
200
212
225
238
252
Polonia tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
602
632
664
697
732
Romania
(BNL)
tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
193
205
217
230
244
19 61.05
A
C
61.05-10 , 99 Fazzoletti da naso e da taschino , esclusi quelli a
maglia
Ceco
slovacchia
1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
14 800
15 244
15 701
16 172
16 658
Ungheria tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
365
376
387
399
411
Macao tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
510
525
541
557
574
21 61.01
B IV
61.02
B II d )
61.01-29 , 31 , 32
61.02-25 , 26 , 28
Eskimo ; giacche a vento e giubbotti con o
senza cappuccio e simili , esclusi quelli a
maglia , di lana , di cotone o di fibre sintetiche o
artificiali
Corea
del Sud (')
1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
10 844
11 060
11 282
11 507
11 737
Ceco
slovacchia
1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
370
381
393
404
416
Hong Kong
H
1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
15 122
15 349
15 579
15 813
16 050
Macao (*) 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
428
437
445
454
463
(M Vedi appendice.
N. L 387/ 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
( 1 ) (2) (3 ) (4 ) (5 ) W (7) ( 8 )
21
(segue)
Filippine 0 ) 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
3 620
3 837
4 067
4 311
4 570
Romania
(I )
1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
800
848
899
953
1 010
Sri Lanka ( 1 ) 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
3 000
3 240
3 500
3 780
4 082
Tailandia 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
3 950
4 187
4 438
4 704
4 986
24 60.04
B IV a) 1
b) 1 bb )
2 aa)
bb)
c) 1
d) 1 bb)
2 aa)
bb)
60.05
A II b ) 4 11 ) 11
60.04-35 , 47 , 51 , 53 ,
65,73,81,83
60.05-84
Camicie da notte , pigiami , accappatoi da
bagno , vesti da camera e manufatti simili a
maglia , per uomo e per ragazzo
Camicie da notte , pigiami , vestaglie , accappa
toi da bagno , vesti da camera e manufatti
simili , a maglia , per donna e per ragazza
Corea
del Sud
Ceco
slovacchia i 1 )
Hong Kong
1000
pezzi
1 000
pezzi
1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
3337
3 447
3 560
3 678
3 799
2 476
2 563
2 652
2 745
2 841 .
7150
7 329
7 512
7 700
7 892
Ungheria (') 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
1 820
1 911
2 007
2 107
2 212
Macao (*) 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
1 461
1 490
1 520
1 550
1 581
Polonia ( J ) 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
1 400
1 470
1 544
1 621
1 702
Romania 1000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
5 652
5 935
6 231
6 543
6 870
Tailandia (') 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
2 523
2 674
2 835
3 005
3 185
(*) Vedi appendice .
31 . 12 86 Gazzétta ufficiale delle Comunità europee N. L 387 / 87
( 1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) ( 8 )
26 60.05
Ali b ) 4 cc) 11
22
33
44
60.05-46 , 47 , 48 , 49 Abiti interi per donna o per ragazza , di lana , di
cotone o di fibre sintetiche o artificiali
Corea
del Sud
1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
2 520
2 545
2 570
2 596
2 622
61.02
B II e) 4 bb )
cc)
dd)
ee)
61.02-48 , 52 , 53 , 54 Ceco
slovacchia
1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
300
306
312
318
325
Hong Kong 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
9 381
9 475
9 570
9 665
9 762
India 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
8 820
9 173
9 540
9 921
10 318
Macao 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
860
873
886
899
913
Filippine 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
1 550
1 643
1 741
1 846
1 957
Polonia 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
1 700
1 768
1 839
1 912
1 989
Romania 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
900
927
955
983
1 013
Tailandia 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
2 800
2 968
3 146
3 335
3 535
27 60.05
A II b ) 4 dd )
61.02
B II e) 5 aa )
bb )
cc)
60.05-51 , 52 , 54 , 58
61.02-57 , 58 , 62
Gonne , comprese le gonne-pantaloni , per
donna o per ragazza
Corea
del Sud
Hong Kong
1 000
pezzi
1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1 378
1 406
1 434
1 462
1 492
8 379
8 547
8 718
8 892
9 070
N. L 387 / 88 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
( 1 ) (2) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7) ( 8 )
27
(segue)
India 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
6 870
7 145
7 431
7 728
8 037
Macao 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
2 003
2 033
2 064
2 095
2 126
28 60.05
A II b) 4 ee)
60.05-60 , 63 , 65 Pantaloni , tute a bretelle , calzoncini e short ,
(diversi da quelli da bagno), a maglia , di lana ,
di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
Corea
del Sud
1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
494
509
524
540
556
Hong Kong
E1 ) (UK)
1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
1 008
1 033
1 059
1 086
1 113
Macao
(UK) .
1000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
111
116
121
127
132
Romania
(UK)
1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
150
-158
165
174
182
(BNL) 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
190
200
209
220
231
29 61.02
B II e) 3 aa)
bb)
cc)
61.02-42 , 43 , 44 Abiti a giacca , completi e insiemi , esclusi quelli
a maglia , per donna o per ragazza , di lana, di
cotone o di fibre sintetiche o artificiali , esclusi
quelli da sci
Corea
del Sud (*)
1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
377
388
400
412
424
Hong Kong 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
2 545
2 609
2 674
2 741
2 809
i
India 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
4 637
4 869
5 112
5 368
5 636
Macao
(F)
1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
232
237
241
246
251
O ) Vedi appendice .
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387 / 89
( 1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6) (7) ( 8 )
29
(segue)
Romania
(I )
1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
80
85
90
95
101
(F) 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
80
85
90
95
101
Tailandia
(UK)
1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
180
191
202
214
227
31 61.09
D
61.09-50 Reggiseno e bustini , tessuti o a maglia Corea
del Sud
1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
4 709
4 827
4 947
5 071
5 198
Ceco
slovacchia
1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
765
796
827
861
895
')
Hong Kong 1000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
16 573
17 070
17 582
18 110
18 653
Macao 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
5 466
5 630
5 799
5 973
6 152
Filippine 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
6 700
7 102
7 528
7 980
8 459
68 60.03
A
60.04
A I
II a)
b)
c )
III a )
b)
c)
à)
60.05
A II b ) 1
5 aa)
60.03-01 , 03 , 05 , 09
60.04-0*2 , 03 , 04 , 06 ,
07 , 08 , 10 , 11 , 12 , 14
60.05-06 , 07, 08 , 09 ,
91
Indumenti per bambini piccoli («bébés») ed
accessori per oggetti di vestiario , esclusi i
guanti per bambini piccoli delle categorie 10 e
87 , nonché le calze e i calzini per bambini
piccoli diversi da quelli a maglia della catego
ria 88
Corea
del Sud
Hong Kong
0 )
Macao
(F)
tonnellate
tonnellate
tonnellate
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
796
836
877
921
967
2 078
2 151
2 226
2 304
2 385
301
312
323
334
345
( l ) Vedi appendice.
N. L 387 / 90 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
( 1 ) (2) (3 ) (4 ) (5 ) (6) (7) ( 8 )
68
(segue)
61.02
Ala)
b)
61.04
A
61.11
A
61.02-01 , 03
61.04-01,09
61.11-10
(UK)
(IRL)
tonnellate
tonnellate
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
461
475
489
504
519
19
20
21
22
23
Filippine
(F) .
tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
105
111
118
125
133
(UK) tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
320
339
359
381
404
(IRL) tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
31
33
35
37
39
Romania tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
556
589
625
662
702
73 60.05
A II b) 3
60.05-16 , 17 , 19 Tute sportive a maglia , di lana , di cotone o di
fibre sintetiche o artificiali
Bulgaria 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
1 450
1 508
1 568
1 631
1 696
Corea
del Sud
1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
676
690
704
718
732
Ceco
slovacchia (*)
1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
527
548
570
593
617
-
Hong Kong
(*)
1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
1 717
1 751
1 786
1 822
1 859
Ungheria (*) 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
600
630
662
695
729
(*) Vedi appendice .
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387 / 91
( 1 ) (2 ) (3 ) ( 4 ) (5 ) (6 ) (7) ( 8 )
73
(segue)
Macao 0 ) 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
956
975
995
1 015
1035
Polonia (*) 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
710
746
783
822
863
Romania0 ) 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
1 295
1 347
1 401
1 457
1 515
Tailandia 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
1 655
1 754
1 860
1 971
2 089
76 61.01
B I
61.02
B II a )
61.01-13 , 15 , 17 , 19
61.02-12 , 14
Indumenti da lavoro , esclusi quelli a maglia ,
per uomo o per ragazzo
Grembiuli , camiciotti e altri indumenti da
lavoro , esclusi quelli a maglia , per donna o per
ragazza
Bulgaria tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
1 600
1 664
1 731
1 800
1 872
Ceco
slovacchia
tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
637
669
702
737
774
Ungheria tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
697
725
754
784
815
Macao
(UK)
tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
367
378
389
401
413
(IRL) tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
9,5
10,0
10,5
11,0
11,5
77 61.01
B V f) 1
61.02
B II e) 8 aa )
61.01-82
61.02-86
Tute e insiemi da sci , esclusi quelli a maglia Corea
del Sud
tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
1 542
1 580
1 620
1 660
1 702
Hong Kong tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
550
564
578
592
607
(*) Vedi appendice.
N. L 387 / 92 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
( 1 ) (2) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7) ( 8 )
78 61.01
A I
II b)
B V g) 1
2
3
61.02
AH
B Ib)
II e) 9 aa)
bb)
cc)
61.01-03 , 09 , 93 , 94 ,
97
61.02-04 , 07, 93 , 95 ,
97
Indumenti , non a maglia , esclusi quelli delle
categorie 6 , 7 , 8 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 21 , 26 ,,
27 , 29 , 68 , 72 , 76 e 77
Corea
del Sud
Hong Kong
Ungheria
tonnellate
tonnellate
tonnellate
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
4 333
4 485
4 642
4 804
4 972
7 803
7 998
8 198
8 403
8 613
430
445
461
477
493
Macao tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
1 200
1 224
1 248
1 273
1 299
Romania tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
279
296
313
332
352
83 60.05
A Ib)
II a)
b) 4 bb) 11
22
33
44
kk) 11
60.05-03 , 04, 75 , 76 ,
77 , 78 , 82
Cappotti , giacche di vario tipo e altri indumen
ti , comprese le tute e gli insiemi da sci , a
maglia , esclusi gli indumenti delle categorie 4 ,
5 , 7 , 13 , 24 , 26 , 27 , 28 , 68 , 69 , 72 , 73 , 74 ,
75
Corea
del Sud
Ceco
slovacchia
(F)
tonnellate
tonnellate
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
259
266
272
279
286
60
62
65
67
70
Hong Kong tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
333
341
350
359
368
Ungheria tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
570
593
617
641
667
Macao tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
253
261
269
277
285
Polonia
(BNL)
tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
160
168
176
185
194
'
{F) tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
70
74
77
81
85
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387 / 93
GRUPPO III A
( 1 ) (2) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7) ( 8 )
33 51.04
A III a)
62.03
B II b) 1
51.04-06
62.03-51 , 59
Tessuti di filati di filamenti sintetici , fabbricati
con lamette o forme simili di polietilene o di
polipropilene , di meno di 3 m di larghezza;
sacchi e sacchetti da imballaggio , esclusi quelli
a maglia , fabbricati con lamette o forme
simili
Corea
del Sud
Ceco
slovacchia
(BNL)
tonnellate
tonnellate
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
4 189
4 378
4 575
4 781
4 996
488
508
528
549
571
35 51.04
A II
IV
51.04-05 , 10 , 11 , 13 ,
15 , 17 , 18,21,23,25 ,
27 , 28,32, 34, 36 , 41 ,
48
Tessuti di fibre sintetiche continue , diversi da
quelli per pneumatici della categoria 114
Corea
del Sud
tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
3 645
3 827
4 018
4 219
4 430
36 51.04
B II
III
51.04-54 , 55 , 56 , 58 ,
62 , 64 , 66 , 72 , 74 , 76 ,
81 , 89 , 93 , 94 , 97 , 98
Tessuti di fibre artificiali continue , diversi da
quelli per pneumatici della categorìa 114
Ceco
slovacchia
tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
875
910
946
984
1 024
Polonia tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
1 494
1 561
1 631
1 705
1 782
Romania tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
411
436
462
490
519
37 56.07
B
56.07-50 , 51 , 55 , 56 ,
59 , 60 , 61 , 65 , 67 , 68 ,
69 , 70 , 71,72, 73,74,
77, 78 , 82 , 83 , 84, 87
Tessuti di fibre artificiali in fiocco Bulgaria
(I )
tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
615
646
678
712
748
Corea
del Sud
tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
4 243
4 455
4 678
4 912
5 157
Ceco
slovacchia
tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
1 724
1 793
1 865
1 939
2 017
Polonia tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
1 272
1 329
1 389
1 452
1 517
Romania tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
3 122
3 309
3 508
3 718
3 941
N. L 387 / 94 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
( 1 ) (2) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7) ( 8 )
37
(Segue)
Tailandia
(I)
tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
3 200
3 424
3 664
3 920
4 194
38 A 60.01
B I b) 1
60.01-40 Stoffe sintetiche a maglia per tende e tendine Polonia tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
804
840
878
917
959
41 ex 51.01
A
51.01-01 , 02 , 03 , 04 ,
08 , 09 , 10 , 12 , 20 , 22 ,
24 , 27, 29,30, 41,42,
43 , 44 , 46 , 48
Filati di filamenti sintetici continui , non prepa
rati per la vendita al minuto , diversi dai filati
non testurizzati , semplici , non torti o torti fino
a 50 giri per m
Ceco
slovacchia
(BNL)
tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
150
158
167
176
186
Romania tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
3 257
3 452
3 660
3 879
4 112
46 ex 53.05 53.05-10 , 22 , 29 , 31 ,
38 , 39
Lana e peli fini cardati o pettinati Argentina tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
13 275
14 072
14 916
15 811
16 759
Brasile tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
12 539
13 291
14 089
14 934
15 830
50 53.11 53.11-01 , 03 , 07 , 11 ,
13 , 17 , 20 , 30 , 40 , 52 ,
54 , 58 , 72, 74 , 75 , 82 ,
84 , 88 , 91 , 93 , 97
Tessuti di lana o di peli fini Corea
del Sud
tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
489
513
538
563
590
55 56.04
A
56.04-11 , 13 , 15 , 16 ,
17 , 18
Fibre sintetiche , in fiocco , compresi i cascami,
cardati , pettinati od altrimenti preparati per la
filatura
Romania tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
12 173
12 903
13 678
14 498
15 368
58 58.01 58.01-01 , 11 , 13 , 17 ,
30 , 80
Tappeti a punti annodati od arrotondati ,
anche confezionati
Romania tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
642
681
721
765
811
31 . 12 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387/ 95
( 1 ) (2 ) ( 3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7) ( 8 )
61 58.05
A l a )
c)
II
B
58.05-01,08 , 30 , 40 ,
51,59,61,69,73,77 ,
79 , 90
Nastri , galloni e simili , nastri senza trama di
fibre o di fili disposti parallelamente ed incol
lati ( bolduc), escluse le etichette e gli articoli
simili della categoria 62
Ceco
slovacchia
tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
712
740
770
801
833
59.13 59.13-01 , 11 , 13 , 15 ,
19 , 32 , 34 , 35 , 39
Tessuti ( diversi da quelli a maglia ) elastici
costituiti da materie tessili miste a fili di
gomma
Hong Kong tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
1 618
1 699
1 784
1 873
1 967
62 58.06 58.06-10 , 90 Etichette , scudetti e simili di materie tessili ,
non ricamati , in pezza , in nastri o tagliati ,
tessuti
Corea
del Sud
(F)
tonnellate 1987
1988
1989
731
753
776
58.07 58.07-31 , 39 , 50, 80 Filati di ciniglia ; filati spiralati ( diversi dai filati
metallizzati e dai filati di crine spiralati ); trecce
in pezza ; altri manufatti di passamaneria ed
altri manufatti ornamentali analoghi in pezza ;
ghiande , nappe , olive , noci , fiocchetti (pom
pons ) e simili
1990
1991
799
823
58.08
58.09
58.08-10 , 90
58.09-11 , 19 , 21 , 31 ,
35 , 39 , 91 , 95 , 99
Tulli , tulli-bobinots e tessuti a maglie annoda
te ; pizzi (a macchina o a mano ), in pezza , in
strisce o in motivi
58.10 58.10-21 , 29 , 41 , 45 ,
49 , 51 , 55 , 59
Ricami in pezza , in strisce o in motivi
63 60.01
Bla)
60.06
A
60.01
B I b ) 2
3
60.01-30
60.06-11 , 18
60.01-51 , 55
Stoffe a maglia di fibre sintetiche contenenti , in
peso , il 5 % o più di filati elastomeri e stoffe a
maglia contenenti , in peso , il 5 % o più di fili di
gomma
Pizzi Rachel e stoffe a peli lunghi di fibre
sintetiche
Polonia
(UK)
tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
77
81
85
89
94
66 62.01
A
B I
II a )
b)
c )
62.01-10 , 20 , 81 , 85 ,
93 , 95
Coperte , escluse quelle a maglia , di lana , di
cotone o di fibre sintetiche o artificiali
Ceco
slovacchia
tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
1 195
1 255
1 317
1 383
1 453
N. L 387 / 96 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
GRUPPO III B
( 1 ) (2) (3 ) ( 4 ) (5 ) (6 ) (7) ( 8 )
10 60.02
A
B
60.02-40 , 50 , 60 , 70 ,
80
Guanti a maglia Corea
del Sud
1 000
paia
1987
1988
1989
1990
1991
16 825
17 498
18 198
18 926
19 683
Hong Kong 1 000
paia
1987
1988
1989
1990
1991
73 157
74 620
76 113
77 635
79 187
Macao (*)
(F)
1 000
paia
1987
1988
1989
1990
1991
2 005
2 055
2 107
2 159
2 213
(UKM1 ) 1 000
paia
1987
1988
1989
1990
1991
6 164
6 318
6 476
6 638
6 804
Pakistan (')
(F)
1 000
paia
1987
1988
1989
1990
1991
1 323
1 416
1 515
1 621
1 734
(UK) 1 000
paia
1987
1988
1989
1990
1991
2 482
2 656
2 842
3 041
3 253
Filippine 1 000
paia
1987
1988
1989
1990
1991
7 660
8 120
8 607
9 123
9 670
Tailandia 1 000
paia
1987
1988
1989
1990
1991
8 400
8 988
9 617
10 290
11 010
67 60.05
A II b ) 5 bb)
B
60.06
BUI
60.05-92 , 93 , 94 , 95 ,
96 , 97 , 98 , 99
60.06-96 , 98
Accessori di abbigliamento , diversi da quelli
per bambini piccoli («bébés») a maglia ; bian
cheria di qualsiasi tipo a maglia ; tende , tendi
ne , tende avvolgibili , mantovane , bordi da
letto e altri manufatti per l'arredamento , a
maglia ; coperte a maglia ; altri manufatti a
maglia , comprese le parti di indumenti o di
accessori di abbigliamento
Corea
del Sud
Ceco
slovacchia
tonnellate
tonnellate
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
933
970
1 009
1 049
1 091
711
754
799
847
898
Ungheria tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
1 100
1 166
1 236
1 310
1 389
(*) Vedi appendice .
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387 / 97
( 1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) ( 8 )
67 a ) 60.05-96 a ) di cui : sacchi e sacchetti da imballaggio , di
tessuti fabbricati con lamette e simili , di
polietilene o di polipropilene
Ceco
slovacchia
tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
446
473
501
531
563
Ungheria tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
875
928
983
1 042
1 105
69 60.04
B IV a ) 3
b ) 2 cc)
c) 3
ex d ) 2 dd )
60.04-37 , 54 , 67 , 86 Sottovesti e sottogonne a maglia , per donna e
per ragazza
Corea
del Sud
(F)
1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
1 810
1 919
2 034
2 156
2 286
Ceco
slovacchia
1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
866
901
937
974
1 013
Polonia
(F)
1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
337
252
368
385
402
Romania
(F)
1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
480
504
529
556
583
(BNL) 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
456
483
512
543
576
70 60.04
B III a ) 1
60.03
B II b ) 1
60.04-31
60.03-24 , 26
Calze , calze-mutande («collants») di fibre sin
tetiche , di filati semplici meno di 67 decitex
( 6,7 tex )
Calze da donna di fibre sintetiche
Corea
del Sud
1 000
paia
1987
1988
1989
1990
1991
4 233
4 487
4 756
5 041
5 344
72 60.05
A II b) 2
60.06
B I
61.01
B II
61.02
B II b)
60.05-11 , 13 , 15
60.06-91
61.01-22 , 23
61.02-16 , 18
Costumi , mutandine e slip da bagno , di lana , di
cotone o di fibre sintetiche o artificiali
Hong Kong
Macao
1 000
pezzi
1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
13 268
13 799
14 351
14 925
15 522
400
412
424
437
450
N. L 387 / 98 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
( i ) (2) (3 ) ( 4 ) (5 ) (6 ) (7) ( 8 )
74 60.05
A II b ) 4 gg) 11
22
33
44
60.05-70 , 71 , 72 , 73 Abiti a giacca , completi e insiemi , a maglia , per
donna o per ragazza , di lana , di cotone o di
fibre sintetiche o artificiali , esclusi quelli da
sci
Hong Kong 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
1 150
1 196
1 244
1294
1 345
Macao (')
(F)
1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
878
913
950
988
1 027
(UK) 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
350
364
379
394
409
( IRL) 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
22
23
24
25
26
Filippine
(UK)
1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
280
302
327
353
381
Tailandia
(UK)
1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
365
391
418
447
478
( IRL) 1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
23
25
26
28
30
( 2 )
75 60.05
A II b) 4 ff)
60.05-66 , 68 Vestiti , completi e insiemi a maglia , per uomo e
per ragazzo , di lana , di cotone o di fibre
sintetiche o artificiali , esclusi quelli da sci
Macao
(F)
1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
86 61.09
A
B
C
E
61.09-20 , 30, 40 , 80 Busti , fascette , guaine , bretelle , giarrettiere,
reggicalze e manufatti simili e loro parti , anche
a maglia
Corea del
Sud
1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
4 180
4 430
4 696
4 978
5 277
Hong Kong
(UK)
1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
743
780
819
860
903
Filippine
(UK)
1 000
pezzi
1987
1988
1989
1990
1991
793
856
925
999
1 079
(') Vedi appendice .
( 2 ) Vedi categoria 74 .
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387 / 99
( 1 ) (2) (3 ) (4 ) (5 ) (6) (7) ( 8 )
90 ex 59.04 59.04-11 , 12 , 14 , 15 ,
17 , 18 , 19 , 21
Spago , corde e funi , anche intrecciati , di fibre
sintetiche
Ceco
slovacchia
tonnellate 1987 1 681
1988 1 748
1989 1 818
1990 1 891
1991 1 967
91 62.04
AH
B II
62.04-23 , 73 Tende Corea
del Sud
1 000
pezzi
1987 475
1988 499
1989 524
1990 550
1991 577
Ceco
slovacchia
tonnellate 1987 2 016
1988 2 137
1989 2 265
1990 2 401
1991 2 545
•
Ungheria tonnellate 1987 431
1988 448
1989 466
1990 485
1991 504
Polonia
(BNL)
tonnellate 1987 248
1988 260
1989 273
1990 287
1991 301
(F) tonnellate 1987 329
1988 345
1989 363
1990 381
1991 400
Romania (*)
(F)
tonnellate 1987 450
1988 477
1989 506
1990 536
1991 568
97 59.05 59.05-11 , 31 , 39 , 51 ,
59 , 91 , 99
Reti ottenute con l'impiego di spago , corde e
funi , in strisce , in pezza o in forme determina
te ; reti per la pesca , in forme determinate,
costituite da filati , spago o corde
Corea
del Sud i 1 )
tonnellate 1987 779
1988 825
1989 875
1990 927
1991 983
99 59.07
59.10
59.07-10 , 90
59.10-10 , 31 , 39
Tessuti spalmati di colla o di sostanze amida
cee , dei tipi usati in legatoria , per cartonaggi ,
nella fabbricazione di astucci o per usi simili ;
tele per decalco o trasparenti per il disegno ; tele
preparate per la pittura ; bugrane e tessuti
simili , rigidi dei tipi usati per cappelleria ;
Linoleum , anche tagliati ; rivestimenti per pavi
menti costituiti da una spalmatura o da un
rivestimento applicato su supporto di materie
tessili , anche tagliati
Romania tonnellate 1987 695
1988 737
1989 781
1990 828
1991 877
(*) Vedi appendice.
N. L 387 / 100 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
( l ) (2) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7) ( 8 )
99
(segue,
59.11
A I
II
III b )
B
59.12
59.11-11 , 14 , 17 , 20
59.12-00
Tessuti gommati diversi da quelli a maglia ,
esclusi quelli per pneumatici
Altri tessuti impregnati o spalmati ; tele dipinte
per scenari di teatri , per sfondi di studi o per usi
simili , diversi da quelli della categoria 100
100 59.08 59.08-10 , 51 , 61 , 71 ,
79
Tessuti impregnati , spalmati o ricoperti di
derivati della cellulosa o di altre materie plasti
che artificiali e tessuti stratificati con queste
stesse materie
Corea
del Sud
(UK)
Ungheria
tonnellate
tonnellate
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1 504
1 594
1 690
1 791
1 899
4 808
5 072
5 351
5 646
5 956
109 62.04
AI
B I
62.04-21 , 61 , 69 Copertoni , vele per imbarcazioni e tende per
l'esterno
Hong Kong
(F)
tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
255
270
287
304
322
110 62.04
AHI
B III
62.04-25 , 75 Materassi pneumatici , tessuti Ceco
slovacchia
Ungheria
tonnellate
tonnellate
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
2 412
2 533
2 659
2 792
2 932
3 700
3 922
4 157
4 407
4 671
111 62.04
A IV
B IV
62.04-29 , 79 Oggetti da campeggio , tessuti , diversi da quelli
dei materassi pneumatici e delle tende
Corea
del Sud
Ungheria
tonnellate
tonnellate
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
60
64
68
73
78
65
69
73
77
82
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387 / 101
GRUPPO IV
( 1 ) (2) (3 ) ( 4 ) (5 ) ( 6 ) ■ ( 7 ) ( 8 )
115 54.03
54.04
54.03-10 , 31 , 35 , 37 ,
39 , 50 , 61 , 69
54.04-10 , 90
Filati di lino o di ramiè Polonia tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
200
210
221
232
243
117 54.05 54.05-21 , 25 , 31 , 35 ,
38 , 51 , 55 , 61 , 68
Tessuti di lino o di ramiè Bulgaria (*)
( I )
Ceco
slovacchia
Ungheria
Polonia
Romania
tonnellate
tonnellate
tonnellate
tonnellate
tonnellate
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
32
34
35
37
39
2 004
2 104
2 209
2 320
2 436
587
610
635
660
687
1 530
1 591
1 655
1 721
1 790
873
917
962
1 011
1 061
118 ex 62.02
BIb)
ex 62.02
B II b)
III b )
62.02-15
62.02-61 , 75
Biancheria da letto , da tavola , da toletta , da
servizio o da cucina , di lino o di ramiè , esclusa
quella a maglia
Bulgaria
( I )
Ceco
slovacchia
Polonia
Romania
tonnellate
tonnellate
tonnellate
tonnellate
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
■ ( 2 )
501
521
542
564
586
957
995
1 035
1 076
1 120
460
483
507
533
559
121 ex 59.04 59.04-60 Spago , corde e funi , anche intrecciati , di lino o
di ramiè
Polonia tonnellate 1987
1988
1989
1990
1991
89
93
98
103
108
(') Vedi appendice .
( 2 ) Vedi categoria 117 .
N. L 387 / 102 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
Appendice
Categorìa Paese fornitore Disposizioni
In aggiunta ai limiti quantitativi indicati nell'allegato, sono state concordate per
ciascuno degli anni dal 1987 al 1991 le seguenti quantità supplementari :
1 Pakistan
1987
1988
1989
1990
1991
(in tonnellate)
300
308
315
323
331
Ogni quantità annuale supplementare può essere trasferita sul limite quantitativo
fissato per lo stesso anno per la categoria 2. Una parte di detta quantità così
trasferita può essere utilizzata in proporzione per la categoria 2 a).
1 Perù In aggiunta ai limiti quantitativi indicati nell'allegato , per i filati di cotone
classificati sotto il titolo 56 (inglese) (94 metrico) è stata concordata una quantità
supplementare di 1 1 30 1 per ciascuno degli anni dal 1987 al 1991 (codici Nimexe
55.05-21 , 25 , 27 , 29 , 55 , 57 , 85 , 87).
All'interno dei limiti quantitativi indicati nell'allegato , per ciascuno degli anni dal
1987 al 1991 sono stati fissati , per i prodotti dei codici Nimexe 55.09-09 e
55.09-73 , i seguenti sottomassimali :
2 Argentina
1987
1988
1989
1990
1991
(in tonnellate)
5 000
5 085
5 171
5 259
5 349
3 Malaysia I limiti quantitativi indicati nell'allegato comprendono i tessuti di cotone della
categoria 2 .
3 Tailandia I limiti quantitativi indicati nell'allegato comprendono i tessuti di cotone della
categoria 2 .
3 a) Malaysia I limiti quantitativi indicati nell'allegato comprendono i tessuti di cotone che non
siano greggi o imbianchiti della categoria 2 a).
3 a) Tailandia I limiti quantitativi indicati nell'allegato comprendono i tessuti di cotone che non
siano greggi o imbianchiti della categoria 2 a).
4 Corea del Sud
Hong Kong
India
Macao
Malaysia
Pakistan
Filippine
Polonia
Romania
Singapore
Ai fini dell'imputazione dei limiti quantitativi concordati , un tasso di conversione
di 5 indumenti (che non siano indumenti per bambini piccoli ) di misura
commerciale non superiore a 130 cm per 3 indumenti di misura commerciale
superiore a 130 cm può essere applicativo fino a concorrenza del 5 % dei limiti
quantitativi .
Per la Corea del Sud , Macao e Hong Kong detta percentuale è del 3 % .
La licenza d'esportazione per questi prodotti deve comprendere alla casella 9 la
menzione «il tasso di conversione per indumenti di misura commerciale non
superiore a 130 cm deve essere applicato».
4 Hong Kong
India
I limiti quantitativi indicati nell'allegato per ciascuno degli anni dal 1987 al 1991
coprono esclusivamente i prodotti dei seguenti codici Nimexe 60.04-19 , 20 , 22 ,
23 , 24 , 26 , 39 , 41 , 50 , 58 , 69 , 71 , 79 , 88 .
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387/ 103
Categoria Paese fornitore Disposizioni
4 Hong Kong In aggiunta ai limiti quantitativi indicati nell'allegato, per ciascuno degli anni dal
1987 al 1991 sono state concordate , unicamente per l'esportazione dei prodotti
dei codici Nimexe 60.05-86 , 87 , 88 , 89 le seguenti quantità specifiche:
1987
1988
1989
1990
1991
(in tonnellate)
1 664
1 706
1 748
1 792
1 837
Sulla licenza d'esportazione relativa a detti prodotti deve figurare la dicitura
«categoria 4 S ».
4 India In aggiunta ai limiti quantitativi indicati nell'allegato, per ciascuno degli anni dal
1987 al 1991 sono state concordate , unicamente per l'esportazione dei prodotti
dei codici Nimexe 60.05-86 , 87 , 88 , 89 le seguenti quantità specifiche:
1987
1988
1989
1990
1991
(in tonnellate)
1 691
1 792
1 900
2 014
2 135
Sulla licenza d'esportazione relativa a detti prodotti deve figurare la dicitura
«categoria 4 S».
6 Brasile
Cecoslovacchia
Corea del Sud
Hong Kong
Ungheria
India
Indonesia
Macao
Malaysia
Filippine
Polonia
Singapore
Sri Lanka
Ai fini dell'imputazione dei limiti quantitativi concordati , un tasso di conversione
di 5 indumenti ( che non siano indumenti per bambini piccoli ) di misura
commerciale non superiore a 130 cm per 3 indumenti di misura commerciale
superiore a 130 cm può essere applicato fino a concorrenza del 5% dei limiti
quantitativi .
Per Macao la percentuale è del 3 % e per Hong Kong dell'I % .
L'utilizzazione del tasso di conversione previsto per Hong Kong è limitata , per i
pantaloni lunghi , ai sottomassimali specificati qui di seguito.
La licenza d'esportazione per questi prodotti deve comprendere alla casella 9 la
menzione « il tasso di conversione per indumenti di misura commerciale non
superiore a 130 cm deve essere applicato».
6 Hong Kong All'interno dei limiti quantitativi indicati nell'allegato per ciascuno degli anni dal
1987 al 1991 sono stati fissati , peri pantaloni lunghi dei codici Nimexe 61 .01-72 ,
74 , 76 e 61.02-66 , 68 , 72 , i seguenti sottomassimali :
1987
1988
1989
1990
1991
(1 000 paia)
42 972
43 187
43 403
43 620
43 838
13 Hong Kong I limiti quantitativi indicati nell'allegato , per ciascuno degli anni dal 1987 al 1991
coprono soltanto i prodotti dei codici Nimexe 60.04-48 , 56 , 75 , 85 (di cotone e di
fibre sintetiche ).
13 Hong Kong In aggiunta ai limiti quantitativi indicati nell'allegato , per ciascuno degli anni dal
1987 al 1991 sono state concordate , solamente per l'esportazione dei prodotti dei
codici Nimexe 60.04-36 , 66 ( di lana o di fibre artificiali), le seguenti quantità
specifiche:
1987
1988
1989
1990
1991
(in tonnellate)
1 265
1 316
1 368
1 423
1 480
Nella licenza d'esportazione relativa a questi prodotti deve figurare la dicitura
«categoria 13 S ».
N. L 387/ 104 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
Categoria Paese fornitore Disposizioni
17 Corea del Sua Esiste una flessibilità supplementare di 1,5 % con i prodotti della catego
ria 21 .
21 Corea del Sud Esiste una flessibilità supplementare di 1,5% con i prodotti della catego
ria 17 .
21 Corea del Sud
Hong Kong
Macao
Filippine
Sri Lanka
Ai fini dell'imputazione dei limiti quantitativi concordati , un tasso di conversione
di 5 indumenti ( che non siano indumenti per bambini piccoli ) di misura
commerciale non superiore a 130 cm per 3 indumenti di misura commerciale
superiore a 130 cm può essere applicato fino a concorrenza del 5% dei limiti
quantitativi .
Per la Corea del Sud il tasso è del 3 % e per Hong Kong del 2% .
La licenza d'esportazione per questi prodotti deve comprendere alla casella 9 la
menzione « il tasso di conversione per indumenti di misura commerciale non
superiore a 130 cm deve essere applicato».
24 Cecoslovacchia
Ungheria
Macao
Polonia
«Ai fini dell'imputazione dei limiti quantitativi concordati , un tasso di conver
sione di 5 indumenti ( che non siano indumenti per bambini piccoli ) di misura
commerciale non superiore a 130 cm contro 3 indumenti di misura commerciale
superiore a 130 cm può essere applicato fino a concorrenza del 5% dei limiti
quantitativi .
La licenza d'esportazione per questi prodotti deve comprendere alla casella 9 la
menzione « il tasso di conversione per indumenti di misura commerciale non
superiore a 130 cm deve essere applicato».
I limiti quantitativi non coprono i prodotti dei codici Nimexe 60.04-47 , 73 .
I limiti quantitativi indicati per il Regno Unito , per ciascuno degli anni dal 1987 al
1991 , coprono solamente i pantaloni dei codici Nimexe 60.05-ex 60 , ex 63 e
ex 65 .
24
28
28
Tailandia
Hong Kong
Hong Kong In aggiunta ai limiti quantitativi indicati nell'allegato per il Regno Unito , per
ciascuno degli anni dal 1987 al 1991 sono state concordate, solamente per
l'esportazione di tute con bretelle («salopettes»), calzoncini e «shorts» dei codici
Nimexe 60.05-ex 60 , ex 63 e ex 65 le seguenti quantità specifiche:
(in tonnellate)
1987
1988
1989
1990
1991
185
190
194
199
204
Nella licenza d'esportazione relativa a questi prodotti deve figurare la dicitura
«categoria 28 S ».
29 Corea del Sud In aggiunta ai limiti quantitativi fissati nell'allegato , quantità supplementari sono
riservate ai completi per le arti marziali ( judo, karaté, kung fu , taekwondo e
simili ):
(1 000 pezzi)
216
224
232
240
248
1987
1988
1989
1990
1991
68 Hong Kong I limiti quantitativi indicati nell'allegato , per ciascuno degli anni dal 1987 al 1991
coprono solamente i prodotti dei codici Nimexe 60.04-02 , 03 , 04 , 06 , 07, 08 , 10 ,
11 , 12 , 14 ; 60.05-06 , 07 , 08 , 09 ; 61.02-01 , 03 : 61.04-01 , 09 .
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387/ 105
Categoria Paese fornitore Disposizioni
68 Hong Kong In aggiunta ai limiti quantitativi indicati nell'allegato, per ciascuno degli anni dal
1987 al 1991 sono state concordate , solamente per l'esportazione dei prodotti dei
codici Nimexe 60.03-01 , 03 , 05 , 09 ; 60.05-91 ; 61.11-10 le seguenti quantità
specifiche:
(in tonnellate)
473
490
507
524
543
1987
1988
1989
1990
1991
73 Cecoslovacchia
Hong Kong
Macao
Polonia
Romania
Ungheria
Nella licenza d'esportazione relativa a questi prodotti deve figurare la dicitura
«categoria 68 S».
Ai fini dell'imputazione dei limiti quantitativi concordati , un tasso di conversione
di 5 indumenti ( che non siano indumenti per bambini piccoli ) di misura
commerciale non superiore a 130 cm per 3 indumenti di misura commerciale
superiore a 130 cm può essere applicato fino a concorrenza del 5% dei limiti
quantitativi .
Per Hong Kong la percentuale è del 3 % .
La licenza d'esportazione per questi prodotti deve comprendere alla casella 9 la
menzione « il tasso di conversione per indumenti di misura commerciale non
superiore a 130 cm deve essere applicato».
All'interno dei limiti quantitativi indicati per il Regno Unito, esistono , per i
prodotti del codice Nimexe 60.02-40 , i seguenti sottomassimali :
10 Macao
(1 000 paia)
1987
1988
1989
1990
1991
1 000
1 100
1 200
1 300
1 400
10 Pakistan
74 Macao
I limiti quantitativi indicati per la Francia e per il Regno Unito coprono soltanto i
prodotti dei codici Nimexe 60.02-50 , 60 , 70 , 80 .
I limiti quantitativi indicati per la Francia comprendono i prodotti della cate
goria 75 .
All'interno dei limiti quantitativi indicati per la Francia è stato fissato un
sottomassimale del 20 % per i teloni di cotone .
All'interno dei limiti quantitativi indicati sono stati fissati , per i prodotti dei codici
Nimexe 59.05-31 , 51 , i seguenti sottomassimali :
91 Romania
97 Corea del Sud
(in tonnellate)
1987
1988
1989
1990
1991
248
263
279
295
313
117 Bulgaria Per l'Italia , i limiti quantitativi indicati comprendono i prodotti della cate
goria 118 .
N. L 387 / 106 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
ALLEGATO IV
RIPARTIZIONE FRA STATI MEMBRI DEI LIMITI QUANTITATIVI STABILITI PER L'ANNO 1987
GRUPPO I A
Cate
goria
Numero della tariffa
doganale comune
(1987)
Codice Nimexe
(1987) Designazione delle merci
Paesi
terzi
Stati
mem
bri
Unità
Limiti
quantita
tivi dal
1° gennaio al
31 dicembre
1987
1 2 (3 4 5 (6 7 ( 8 )
1 55.05 Filati di cotone non preparati per la vendita al
minuto
Argentina tonnellate55.05-13 , 19 , 21 , 25 ,
27 , 29,33,35,37, 41 ,
45,46,48,51,53,55 ,
57, 61,65,67, 69,72,
78 , 81 , 83 , 85 , 87
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 180
585
457
590
177
61
83
24
125
318
3 600
Brasile tonnellateD
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
11 938
3 485
3 477
6 406
735
1 433
507
211
472
3 501
32 165
Bulgaria tonnellateD
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
8
27
26
6
10
5
3
7
11
3
106
tonnellateCorea
del Sud
296
48
17
61
5
4
2
343
34
7
817
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387 / 107
( 1 ) (2) (3 ) (4 ) (5 ) (6) (7) ( 8 )
1
(segue)
Ceco
slovacchia
Ungheria
Pakistan ( 1 )
Perù (*)
Romania
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
I
BNL
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E (>;
p
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
tonnellate
tonnellate
tonnellate
tonnellate
tonnellate
60
11
172
26
17
5
11
20
11
7
340
261
246
1 548
1 294
2 004
1 227
688
402
233
60
103
23
7 582
1 739
449
1 634
376
200
203
319
24
623
134
5 701
677
267
13
21
17
21
11
8
6
5
1 046
2 55.09 55.09-03 , 04 , 05 , 06 ,
07 , 08,09, 10,11,12,
13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 19 ,
21,29,32, 34 , 35,37,
38,39,41,49,51,52,
53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 59 ,
61,63,64, 65,66,67,
68,69,70, 71,73,75 ,
76,77, 78,79, 80,81 ,
82 , 83 , 84 , 85 , 87 , 88 ,
89,90, 91,92, 93,98 ,
99
Tessuti di cotone , diversi da quelli a punto di
garza , ricci del tipo spugna , passamaneria ,
velluti , felpe , tessuti di ciniglia , tulli e tessuti a
maglie annodate
Argentina ( l ) D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
tonnellate 840
85
3 168
1 232
41
1
10
100
23
5 500
(') Vedi appendice.
N. L 387/ 108 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
( 1 ) (2 ) 3 4 (5 (6 ) (7) ( 8 )
2
(segue)
Brasile tonnellateD
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
Bulgaria tonnellateD
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
tonnellateCorea
del Sud
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
6 568
2 020
3 811
1 948
2 510
586
281
55
133
59
17 971
334
155
304
60
69
9
151
203
37
8
1 330
1 106
495
568
1 076
1 191
22
974
32
25
7
5 496
2 702
920
370
281
315
475
981
299
47
10
6 400
766
605
731
410
10 164
450
82
42
31
6
13 287
Ceco
slovacchia
tonnellateD
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
Hong Kong tonnellateD
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387 / 109
( i ) 3 4 5 (6 ) (7) ( 8 )(2)
Ungheria tonnellate2
(segue)
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
India tonnellateD
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
UK tonnellateIndonesia
Malaysia tonnellate
644
351
95
78
417
39
340
254
37
7
2 262
5 419
5 236
2 785
1 835
25 912
393
564
136
107
83
42 470
1 850
1 695
221
540
508
831
10
178
17
93
20
4 113
3 287
1 953
2 810
1 700
10 858
788
537
65
165
37
22 200
800
334
1 153
356
213
69
118
24
99
23
3 189
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
Pakistan tonnellateD
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
Perù tonnellateD
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
N. L 387 / 110 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
( 1 ) (2 ) 3 4 5 ( 6 ) (7 ) ( 8 )
Polonia tonnellate2
(segue)
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
Romania tonnellateD
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
Singapore tonnellateD
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
464
407
156
194
156
101
55
219
37
7
1 796
1 571
1 016
321
733
115
40
190
50
38
8
4 082
634
294
590
357
761
22
14
16
92
20
2 800
3 508
432
2 243
777
971
55
1 167
30
96
21
9 300
803
308
616
665
495
594
103
14
35
17
3 650
Tailandia tonnellateD
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P*
CEE
2 a ) 55.09 Brasile tonnellatea ) di cui :
. non greggi né imbianchiti
55.09-06 , 07 , 08 , 09 ,
51,52, 53,54, 55,56 ,
57 , 59,61,63,64,65 ,
66,67, 70 , 71,73,83 ,
84 , 85,87, 88,89,90,
91 , 92 , 93 , 98 , 99
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387 / 111
( i ) (2 ) ( 8 )3 4 5 (6 ) (7)
Bulgaria tonnellate2 a )
(segue)
112
64
76
21
21
9
37
147
19
4
510
135
59
69
132
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
Corea
del Sud
tonnellate
L44 '
4
121
6
7
2
>79 , i
Ceco
slovacchia
tonnellate
Hong Kong tonnellate
tonnellateUngheria
D
F
BNL
UK
DK
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 938
338
149
250
645
647
516
627
353
8 794
390
71
38
27
5
11 468
457
240
35
38
410
30
296
241
19
4
1 770
1 048
823
551
898
3 515
153
423
45
16
14
7 486
India tonnellate
N. L 387 / 112 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
( i ) (2 ) (3 ) (4 5 (6 ) (7) ( 8 )
Indonesia UK tonnellate2 a )
(segue)
Malaysia tonnellateD
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
Pakistan tonnellateD
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
Polonia tonnellate
278
849
58
160
87
250
12
180
6
31
5
1 638
234
209
178
119
966
742
219
19
12
24
2 700
113
195
23
38
61
81
24
171
18
4
728
1 248
533
211
147
75
40
190
41
18
4
2 507
373
82
137
238
477
24
10
6
44
9
1 400
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
Romania tonnellateD
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
Singapore tonnellateD
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387 / 113
( i ) (2 ) (3 ) ( 4 ) (5 ) (6 ) (7) ( 8 )
2 a ) Tailandia D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
tonnellate 914
44
308
287
228
3
584
5
31
5
2 409
3 56.07
A
56.07-01 , 04 , 05 , 07 ,
08 , 10 , 12 , 15 , 19,20 ,
22, 25,29,30, 31,35 ,
38,39,40, 41,43,45 ,
46 , 47 , 49
Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco
diversi da nastri , velluti , felpe , tessuti ricci
( compresi i tessuti ricci del tipo spugna ) e
tessuti di ciniglia
Brasile
Corea
del Sud
Ceco
slovacchia
Hong Kong
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
tonnellate
tonnellate
tonnellate
tonnellate
174
395
396
150
453
3
15
9
33
27
1 655
515
679
1 653
787
394
33
58
201
10
2
4 332
1 175
187
41
111
57
17
66
56
10
2
1 722
1 733
1 346
417
646
6 588
135
168
17
9
4
11 063
N. L 387 / 114 31 . 12 . 86Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
( 1 ) (2) (3 ) ( 4 ) (5 ) (6 ) (7) ( 8 )
3
(segue]
Ungheria
Indonesia
Malaysia (*)
Polonia
Romania
Singapore
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
F
I
UK
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
tonnellate
tonnellate
tonnellate
tonnellate
tonnellate
tonnellate
118
183
24
43
178
4
16
52
10
2
630
721
400
847
3 003
791
1 872
862
1 717
169
309
28
117
40
8 908
166
143
42
51
322
85
12
118
9
2
950
380
580
46
45
75
8
19
9
15
3
1 180
86
82
30
21
284
30
35
5
22
5
600
(*) Vedi appendice.
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387/ 115
( 1 ) (2 ) 3 4 5 (6 ) (7) ( 8 )
tonnellate3
(segue)
Tailandia
0 )
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
3 a ) tonnellatea ) di cui :
non greggi né imbianchiti
Corea
del Sud
56.07-01 , 05 , 07, 08 ,
12 , 15 , 19 , 22 , 25 , 29 ,
31,35,38,40, 41,43 ,
46 , 47 , 49
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
tonnellateCeco
slovacchia
F
BNL
5 646
1 293
4 888
1 503
1 896
140
1 429
49
126
30
17 000
48
70
216
99
52
3
3
127
4
1
623
110
77
1 202
937
290
425
4 323,5
94
119
13
7,5
4
7 415
144
80
169
1 919
194
326
92
541
183
242
6
52
8
3 563
Hong Kong tonnellateD
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
Indonesia tonnellateF
I
UK
Malaysia (') tonnellateD
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
(') Vedi appendice.
N. L 387 / 116 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
( i ) (2 ) ( 3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) ( 8 )
3 a )
(segue]
Polonia
Tailandia
i 1 )
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
tonnellate
tonnellate
127
119
29
26
270
68
11
79
5
1
735
1 470
131
771
496
725
64
740
5
52
8
4 462
(') Vedi appendice.
GRUPPO I B
( 1 ) (2) ( 3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7) ( 8 )
4 60.04
B I
II a )
b )
c )
IV a ) 4
b ) 1 aa)
dd)
2 ee)
c) 4
d ) 1 aa)
dd)
ex 2 dd)
60.05
A II b) 4 mm) 11
22
33
44
60.04-19 , 20 , 22 , 23 ,
24 , 26,39,41,50, 58 ,
69 , 71 , 79 , 88
60.05-86 , 87 , 88 , 89
Camicie , camicette , T-shirts , magliette a collo
alto (esclusi quelli di lana o di peli fini),
camiciole e articoli affini , a maglia
Brasile
Bulgaria
Corea
del Sud 0 )
UK
F
I
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 000
pezzi
1 000
pezzi
1000
pezzi
2 700
380
4 200
571
150
149
74
144
9
22
18
52
11
1 200
2 338
4 553
946
1 199
2 037
135
370
25
33
10
11 646
(') Vedi appendice.
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387 / 117
( 1 ) (2 ) (3 ) ( 4 ) (5 ) (6 ) (7) ( 8 )
4
(segue)
Ceco
slovacchia
Hong Kong
H
Ungheria
India (')
Macao 0 )
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 000
pezzi
1 000
pezzi
1 000
pezzi
1 000
pezzi
1 000
pezzi
884
752
71
409
120
8
235
17
30
8
2 534
9 167
840
795
2 215
11 018
151
629
96
31
8
24 950
577
1 038
198
423
434
5
171
« 14
15
7
2 882
2 692
1 804
1 261
1 061
2 954
78
338
71
99
49
10 407
3 184
3 836
311
1 056
2 591
26
128
20
45
12
11 209
(') Vedi appendice.
N. L 387 / 118 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
( i ) (2) (3 ) (4 ) ( 5 ) (6 ) (7 ) ( 8 )
4
(segue)
Malaysia (')
Pakistan 0 )
Filippine ( 1 )
Polonia 0 )
Romania 0 )
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 000
pezzi
1 000
pezzi
1 000
pezzi
1 000
pezzi
1 000
pezzi
1 453
1 243
437
1 519
1 041
38
186
37
89
20
6 063
2 384
2 309
897
1 420
2 971
54
682
73
171
39
11 000
2 824
3 436
664
1 193
2 269
46
579
53
110
26
11 200
4 402
3 327
381
249
1 767
34
288
36
35
11
10 530
9 379
1 733
1 274
1 223
3 469
58
491
52
49
9
17 737
(') Vedi appendice .
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387/ 119
( l ) (2) (3 ) ( 4 ) (5 ) (6 ) (7) (8 )
4
(segue)
Singapore (*]
Tailandia
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 000
pezzi
1 000
pezzi
5 619
2 967
616
1679
2 230
119
561
60
117
32
14 000
2 582
3 037
779
897
3 150
47
441
56
132
29
11 150
5 60.05
A l a )
II b ) 4 bb) 11 aaa)
bbb )
ccc)
ddd)
eee)
22 bbb)
ccc)
ddd)
eee)
fff)
ijij ) 11
60.05-01 , 29 , 30 , 32 ,
33,34,39, 40 , 41,42,
43 , 80
Maglie , pullover ( con o senza maniche), twin
sets , giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e
cuciti ); giacche a vento e giubbotti con o senza
cappuccio e simili , a maglia
Bulgaria
Corea
del Sud
Ceco
slovacchia
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 000
pezzi
1 000
pezzi
1 000
pezzi
388
190
101
76
164
12
21
12
29
7
1 000
5 193
1 473
947
6 945
11 780
237
440
22
33
10
27 080
697
198
271
187
98
5
103
24
22
5
1 610
(') Vedi appendice.
N. L 387/ 120 31 . 12 . 86Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
( l ) (2) 3 (4 (5 (6 ) (7) ( 8 )
5
(segue)
Hong Kong 1 000
pezzi
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
Ungheria 1 000
pezzi
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
Macao 1 000
pezzi
10 826
780
713
2 214
11 383
56
750
104
26
8
26 860
606
871
301
245
329
21
92
17
12
6
2 500
4 089
2 187
403
745
2 083
24
445
14
25
275
10 290
639
763
230
324
691
16
72
19
67
14
2 835
1 324
423
430
219
443
24
100
39
79
19
3 100
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
Malaysia 1 000
pezzi
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
Pakistan 1 000
pezzi
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387/ 121
(2) (6) ( 8 )( 1 ) 3 4 5 (7 )
Filippine5
(segue)
1 000
pezzi
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
Polonia 1 000
pezzi
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
Romania 1 000
pezzi
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 807
656
370
404
815
39
393
23
78
15
4 600
386
565
164
356
602
14
89
12
23
6
2 217
5 526
1 547
1 835
754
1 588
50
177
37
46
14
1 574
2 876
977
584
1 113
2 165
64
168
32
96
25
8 100
2 530
912
720
877
2 644
103
510
35
57
12
8 400
Singapore 1 000
pezzi
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
Tailandia 1 000
pezzi
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
N. L 387 / 122 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
( i ) (2) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) ( 8 )
Calzoncini , shorts ( esclusi quelli da bagno) e
pantaloni , tessuti , per uomo e per ragazzo;
pantaloni , tessuti , per donna o per ragazza , di
lana , di cotone o di fibre sintetiche o artificia
li
6 61.01
B V d) 1
2
3
e) 1
2
3
61.02
B II e) 6 aa)
bb)
cc)
61.01-62 , 64, 66 , 72 ,
74 , 76
61.02-66 , 68 , 72
Brasile (')
Bulgaria
Corea
del Sud (*)
Ceco
slovacchia ( r
j»
Hong Kong
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E '
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 000
pezzi
1 000
pezzi
1 000
pezzi
1 000
pezzi
1 000
pezzi
937
116
440
202
372
14
145
12
70
42
2 350
198
56
60
24
40
2
10
8
27
5
430
1 425
202
376
994
1 395
61
255
17
25
8
4 758
301
62
53
65
41
6
23
13
29
7
600
20 267
1 256
1 085
3 181
23 120
96
2 485
191
65
24
51 770
(') Vedi appendice.
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387 / 123
( l ) (2) (3 ) ( 4 ) (5 ) (6 ) (7) ( 8 )
6
(segue)
Ungheria 0 )
India (*)
Indonesia i 1 )
Macao (*)
Malaysia ( J )
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 000
pezzi
1 000
pezzi
1 000
pezzi
1 000
pezzi
1 000
pezzi
69
33
27
153
32
2
33
10
14
7
380
1 196
629
618
372
596
44
144
60
73
17
3 749
1 307
843
522
821
1 026
35
157
73
94
22
4 900
5 156
2 679
981
1 215
454
26
44
12
33
30
10 630
1 444
565
304
861
361
16
181
21
78
19
3 850
(M Vedi appendice .
N. L 387 / 124 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
( 1 ) (2 ) (3 ) ( 4 ) (5 ) (6 ) (7) ( 8 )
6
(segue)
Filippine (*)
Polonia 0 )
Romania
Singapore (*)
Sri Lanka (')
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 000
pezzi
1 000
pezzi
1 000
pezzi
1 000
pezzi
1 000
pezzi
2 081
334
192
' 862
567
17
112
39
77
19
4 300
150
67
77
170
73
1
12
8
27
5
590
588
1 018
1 951
389
345
18
25
13
25
8
4 380
2 698
1 297
599
1 771
1 067
36
256
33
92
26
7 875
1 111
290
375
287
589
27
88
25
89
19
2 900
( x ) Vedi appendice.
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387 / 125
( 1 ) (2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) (6 ) (7 ) ( 8 )
6
(segue)
Tailandia D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 000
pezzi
679
248
206
280
298
10
213
19
78
19
2 050
7 60.05
A II b ) 4 aa) 22
33
44
55
61.02
B II e ) 7 bb )
ce)
ee)
60.05-22 , 23 , 24 , 25
61.02-78 , 82 , 85
Camicie , camicette e bluse , anche a maglia , di
lana , di cotone o di fibre sintetiche o artificiali ,
per donna e per ragazza
Bulgaria
Corea
del Sud
Ceco
slovacchia
Hong Kong
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 000
pezzi
1 000
pezzi
1 000
pezzi
1 000
pezzi
92
134
64
34
44
3
9
7
14
4
405
2 419
505
378
1 665
2 992
18
227
14
18
4
8 240
29
85
19
20
16
2
10
5
13
3
202
17 328
724
731
2 548
7 415
33
627
31
37
5
29 479
N. L 387 / 126 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
( 8 )( 1 ) ( 2 ) 3 4 5 (6 ) (7 )
Ungheria7
(segue)
1 000
pezzi
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
India 1 000
pezzi
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
Indonesia 1 000
pezzi
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
108
91
84
12
59
2
38
13
9
4
420
9 799
3 525
2 050
3 891
1 849
139
611
109
268
46
2 287
1 187
730
340
728
721
38
242
47
56
11
4 100
768
1 642
239
329
1 017
4
156
10
16
4
4 185
1 246
464
243
274
621
14
84
12
35
7
3 000
23 .
Macao 1 000
pezzi
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
Filippine 1 000
pezzi
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
Polonia IRL 1 000
pezzi
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387 / 127
( 1 ) (2) ( 3 ) ( 4 ) (5 ) (6) (7) ( 8 )
7
(segue)
Romania
Singapore
Sri Lanka
Tailandia
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 000
pezzi
1 000
pezzi
1 000
pezzi
1 000
pezzi
148
407
56
24
50
23
7
13
3
731
2 513
1 499
390
576
1 648
49
320
30
41
9
7 075
1 132
657
739
406
834
25
113
28
54
12
4 000
1 024
313
382
295
306
15
180
17
60
8
2 600
8 61.03
A I
II
IV
61.03-11 , 15 , 18 Camicie e camicette , escluse quelle a maglia ,
per uomo e per ragazzo , di lana , di cotone o di
fibre sintetiche o artificiali
Bulgaria D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 000
pezzi
1 874
336
200
111
150
17
120
15
37
10
2 870
N. L 387 / 128 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
( 1 ) (2 ) (3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) (7 ) ( 8 )
8
(segue,
Corea
del Sud
Ceco
slovacchia
Hong Kong
Ungheria
India
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 000
pezzi
1 000
pezzi
1 000
pezzi
1 000
pezzi
1 000
pezzi
16 792
583
1 184
6 380'
2 777
68
165
39
158
9
28 155
321
84
85
10
42
4
12
15
22
5
600
19 063
798
1 549
3 126
20 432
62
1 795
41
79
10
46 955
205
139
87
39
181
2
11
12
17
7
700
9 364
1 538
3 980
3 103
9 301
217
624
72
213
31
28 443
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387 / 129
( 1 ) (2 ) 3 (4 5 (6 ) (7 ) ( 8 )
Indonesia8
(segue)
1 000
pezzi
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
Macao 1 000
pezzi
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
Malaysia 1 000
pezzi
2 335
1 001
959
687
1 205
45
154
70
102
22
6 580
640
2 315
768
262
1 434
11
779
16
37
9
6 271
1 298
1 837
199
236
321
12
479
20
81
17
4 500
722
204
553
419
1 270
44
58
31
82
17
3 400
1 626
385
460
518
428
48
104
16
71
14
3 670
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
Pakistan 1 000
pezzi
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
Filippine 1 000
pezzi
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
N. L 387 / 130 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
( 1 ) (2) ( 3 ) ( 4 ) (5 ) (6 ) (7) ( 8 )
8
(segue)
Polonia
Romania
Singapore
Sri Lanka
Tailandia
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 000
pezzi
1 000
pezzi
1 000
pezzi
1 000
pezzi
1 000
pezzi
629
68
33
76
441
6
13
10
29
6
1 311
3 433
772
732
313
822
22
201
22
35
8
6 360
1 401
1 285
348
322
1 098
60
461
22
85
18
5 100
1 501
405
568
700
805
39
79
28
104
21
4 250
488
164
405
290
202
15
524
16
79
17
2 200
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387 / 131
GRUPPO II A
( 1 ) (2 ) ( 3 ) 4 5 (6 ) (7 ) ( 8 )
9 55.08-10 , 30 , 50 , 80
62.02-71
Brasile tonnellate55.08
62.02
B III a ) 1
Tessuti di cotone ricci del tipo spugna ; bian
cheria da toletta o da cucina , esclusa quella a
maglia , riccia del tipo spugna , tessuta di
cotone
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
tonnellateCorea
del Sud
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
tonnellateCeco
slovacchia
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
2 588
275
423
312
882
215
107
96
53
29
4 980
343
185
95
93
207
2
32
13
13
3
986
299
139
26
75
64
20
40
12
14
2
691
80
23
11
7
52
1
43
7
9
2
235
690
442
361
267
584
41
75
46
36
8
2 550
Ungheria tonnellateD
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
Pakistan tonnellateD
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
N. L 387 / 132 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
(i 2 3 (4 (5 (6 ) (7 ( 8 )
9 Polonia tonnellate
(segue)
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
216
199
60
39
197
2
94
11
12
2
832
20 Brasile tonnellate62.02-12 , 13 , 19 Biancheria da letto , esclusa quella a maglia62.02
Bla)
c)
tonnellateCeco
slovacchia
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 949
206
164
307
262
13
34
21
65
29
3 050
713
61
43
35
69
6
31
13
24
5
1 000
569
61
127
40
227
4
86
11
29
6
1 160
3 048
1 278
466
917
1 776
26
788
44
62
12
8 417
Ungheria tonnellate
India tonnellateD
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387/ 133
( i ) (2) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) (7) ( 8 )
20
(segue)
Macao
Pakistan
Polonia
Romania
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
F
I
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
tonnellate
tonnellate
tonnellate
tonnellate
12
5
41
3
11
1
2
3
10
3
91
620
680
273
113
27
17
80
1
213
13
15 .
4
756
279
124
87
52
176
2
60
11
24
5
820
22 56.05
A
56.05-03 , 05 , 07 , 09 ,
11 , 13 , 15 , 19,21,23 ,
25 , 28 , 32 , 34 , 36 , 38 ,
39 , 42 , 44 , 45 , 46 , 47
Filati di fibre sintetiche in fiocco , non preparati
per la vendita al minuto
Corea
del Sud
Malaysia
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
tonnellate
tonnellate
3 889
1 704
1 474
992
1 908
88
352
49
280
9
10 745
1 611
958
255
554
1 158
101
97
28
102
20
4 884
N. L 387 / 134 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
( i ) (2 ) (3 ) ( 4 ) (5 ) (6 ) (7) ( 8 )
22
(segue)
Tailandia D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
tonnellate 441
150
471
152
319
9
22
24
81
16
1 685
32 ex 58.04 58.04-07 , 11 , 15 , 18 ,
41,43,45,61,63,67,
69 , 71 , 75 , 77 , 78
Velluti , felpe , tessuti ricci e tessuti di ciniglia ,
esclusi i tessuti di cotone , ricci di tipo spugna , i
nastri , i galloni e altri tessuti « tufted», di lana ,
di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
Corea
del Sud
Ceco
slovacchia
Hong Kong
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
tonnellate
tonnellate
. tonnellate
423
135
126
176
232
13
459
38
8
2
1 612
472
146
445
81
256
90
264
46
12
3
1 815
576
563
374
253
3 689
307
72
84
11
5
5 934
32 a ) 58.04-63 a ) di cui : velluti a coste Ceco
slovacchia
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
tonnellate 385
100
423
70
172
80
244
45
6
2
1 527
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387 / 135
( 1 ) (2) ( 3 ) 4 (5 ) (6 ) (7 ) ( 8 )
39 Brasile62.02-40 , 42 , 44 , 46 ,
51 , 59 , 65 , 72 , 74 , 77
Biancheria da tavola , da toletta o da cucina,
esclusa quella a maglia , diversa da quella di
cotone riccio di tipo spugna
tonnellate62.02
B Ila )
c)
III a ) 2
c)
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
Ceco
slovacchia
tonnellateD
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
Hong Kong tonnellateD
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
893
262
200
166
501
11
64
25
30
28
2 180
572
63
52
53
70
7
23
15
12
3
870
243
92
110
299
494
4
32
38
7,5
1,5
1 321
190
73
49
71
177
3
61
11
12
3
650
513
275
254
138
761
10
63
24
24
5
2 067
Ungheria tonnellateD
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
India tonnellateD
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
N. L 387 / 136 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
( i ) ( 2) ( 3 ) ( 4 ) (5 ) (6 ) (7 ) ( 8 )
39
(segue)
Macao
Romania
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
F
I
tonnellate
tonnellate
36
23
30
13
29
1
4
3
7,5
1,5
148
128
429
GRUPPO II B
( 1 ) (2 ) (3 ) ( 4 ) (5 ) (6 ) (7 ) ( 8 )
12 60.03
B la)
b )
Ila )
b) 2
III
IV
60.04
B III a ) 2
b )
60.06
B II
60.03-11 , 18 , 20 , 29 ,
40 , 80
60.04-33 , 34
60.06-92
Calze-mutande («collants») calze , sottocalze ,
calzini , proteggicalze o manufatti simili a
maglia , diversi da quelli per bambini piccoli
( bébés ), comprese le calze per varici , esclusi i
prodotti della categoria 70
Corea
del Sud
Ceco
slovacchia
Hong Kong
DO )
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
DO )
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D (»)
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 000
paia
1 000
paia
1 000
paia
55 695
11 930
14 019
16 398
13 275
389
1 820
200
654
59
114 439
3 481
1 428
213
537
252
14
596
60
66
50
6 697
2 647
1 751
579
1 013
936
39
2 491
78
373
82
9 989
(') Escluse le calze per varici del codice Nimexe 60.06-92 .
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387 / 137
( 1 ) 2 3 4 5 (6 ) (7 ) ( 8 )
12 Ungheria
(segue)
1 000
paia
DO )
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 159
547
118
364
153
6
1 216
45
121
3 755
Polonia 1 000
paia
DO )
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 899
1 594
711
131
287
13
1 178
25
118
24
5 980
Romania 1 000
paia
DO )
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
10 273
5 894
8 249
4 749
3 152
119
1 639
173
357
71
34 676
Tailandia 1 000
paia
DO )
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
4 471
1 684
1 236
891
1 911
74
231
146
469
87
11 200
13 Brasile60.04-36 , 48 , 56 , 66 ,
75 , 85
Mutande , mutandine e slip per uomo o per
ragazzo , nonché per donna o per ragazza , a
maglia , di lana , di cotone o di fibre sintetiche o
artificiali
1 000
pezzi
1 000
pezzi
60.04
B IV a ) 2
b) 1 cc)
2 dd)
c) 2
d ) 1 cc)
2 cc)
Corea
del Sud
E
P
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
312
52
2 544
1 184
444
853
2 233
111
149
61
166
31
7 776
( J ) Escluse le calze per varici del codice Nimexe 60.06-92 .
N. L 387/ 138 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
( 1 ) ( 2 ) (3 ) ( 4 ) (5 ) (6 ) (7 ) ( 8 )
13
(segue)
Ceco
slovacchia
Hong Kong
H
Macao
Filippine
Polonia
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 000
pezzi
1 000
pezzi
1 000
pezzi
1 000
pezzi
1 000
pezzi
680
120
57
681
70
10
29
15
24
14
1 700
26 992
3 404
2 058
21 528
14 449
125
7 995
154
213
30
76 948
1 968
1 595
428
522
660
29
172
73
184
36
5 667
2 538
1 431
915
957
2 493
92
237
117
382
88
9 250
4 537
887
261
211
457
16
168
73
200
40
6 850
(') Vedi appendice .
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387 / 139
( 1 ) (2 ) (3 ) ( 4 ) (5 ) (6 ) (7 ) ( 8 )
13
(segue)
Romania D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 000
pezzi
7 409
1 686
1 092
1 204
3 000
87
565
110
234
39
15 426
14 61.01
Alla )
B Vb) 1
2
3
61.01-07 , 41 , 42 , 44 ,
46 , 47
Cappotti , soprabiti , mantelli e simili , tessuti ,
per uomo o per ragazzo , di lana , di cotone o di
fibre sintetiche o artificiali ( esclusi gli eskimo
della categoria 21 )
Bulgaria
Corea
del Sud (*)
Ceco
slovacchia
Ungheria
Polonia
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
UK
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 000
pezzi
1 000
pezzi
1 000
pezzi
1 000
pezzi
1 000
pezzi
54
34
29
19
38
3
8
3
10
2
200
2 579
390
348
806
818
20
141
28
26
5
5 161
78
18
20
24
24
2
11
11
8
2
198
80
175
117
35
116
58
2
16
4
10
2
535
(') Vedi appendice.
N. L 387 / 140 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
( 1 ) (2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) (6 ) (7 ) ( 8 )
14
(segue)
Romania D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 000
pezzi
190
64
478
36
55
1
7
5
13
3
852
15 61.02
B la)
II e ) 1 aa)
bb)
cc)
2 aa)
bb )
cc)
61.02-05 , 31 , 32 , 33 ,
35 , 36 , 37 , 39 , 40
Cappotti , soprabiti , mantelli e simili , e giac
che , tessuti , per donna o per ragazza , di lana ,
di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
( esclusi gli eskimo della categoria 21 )
Bulgaria
Corea
del Sud 0 )
Ceco
slovacchia
Ungheria
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 000
pezzi
1 000
pezzi
1 000
pezzi
1 000
pezzi
87
58
45
82
53
2
8
6
21
4
366
2 509
436
364
» 768
1 839
70
413
33
33
6
6 471
118
47
38
80
92
3
10
6
14
5
413
133
91
39
63
92
2
13
8
18
6
465
(') Vedi appendice .
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387 / 141
( i ) (2 ) ( 3 ) (4 ) (5 ) (6) (7) ( 8 )
15
(segue)
India
Macao
Filippine
Polonia
Romania
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
P
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 000
pezzi
1 000
pezzi
1 000
pezzi
1 000
pezzi
1 000
pezzi
697
480
251
257
764
13
78
17
52
17
2 626
65
38
44
24
74
2
7
9
23
4
290
424
98
94
112
418
7
21
11
38
7
1 230
241
183
67
76
162
6
58
7
26
6
832
488
135
310
140
131
5
15
15
28
5
1 272
N. L 387 / 142 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
( i ) (2 ) (3 ) ( 4 ) (5 ) (6 ) (7) ( 8 )
16 61.01
B Ve) 1
2
3
61.01-51 , 54 , 57 Vestiti , completi e insiemi , esclusi quelli a
maglia , per uomo e per ragazzo , di lana , di
cotone o di fibre sintetiche o artificiali , esclusi
quelli da sci
Corea
del Sud
Ceco
slovacchia
Hong Kong
Ungheria
Macao
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK»
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E ,
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 000
pezzi
1 000
pezzi
1 000
pezzi
1 000
pezzi
1 000
pezzi
192
73
32
179
279
4
7
3
10
1
780
185
26
12
63
59
4
37
8
4
2
400
1 400
202
89
296
474
6
35
11
11
2
2 526
38
24
21
152
97
1
12
4
5
2
356
76
169
16
33
19
1
2
3
8
1
328
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387 / 143
( i ) (2 ) (3 ) ( 4 ) (5 ) (6 ) (7) ( 8 )
16
(segue)
Polonia
Romania
Tailandia
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
UK
1 000
pezzi
1 000
pezzi
1 000
pezzi
100
66
22
17
115
1
13
4
10
2
350
319
301
714
65
386
5
17
8
17
3
1 835
140
17 61.01
B -V a ) 1
2
3
61.01-34 , 36 , 37 Giacche e giacchette , escluse quelle a maglia ,
per uomo e per ragazzo , di lana , di cotone o di
fibre sintetiche o artificiali
Corea
del Sud (*)
Ceco
slovacchia
Ungheria
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 000
pezzi
1 000
pezzi
1 000
pezzi
607
138
105
228
1 155
73
160
10
12
2
2 490
142
49
17
28
97
3
21
10
6
1
374
85
38
34
60
101
2
12
7
10
1
350
(') Vedi appendice .
N. L 387 / 144 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
1 ) (2 3 4 (5 (6 ) 7
17
(segue)
Polonia
Romania
1 000
pezzi
1 000
pezzi
( 8 )_
158
18
262
182
156
79
234
4
15
7
18
3
960
UK
IRL
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
18 Corea
del Sud
tonnellate61.01
BUI
61.02
B Ile)
Canottiere , mutande , mutandine e slip , cami
cie da notte , pigiami , accappatoi da bagno ,
vesti da camera e manufatti simili , per uomo e
per ragazzo , esclusi quelli a maglia
Canottiere e camicie da giorno , sottovesti ,
sottogonne , slip , camicie da notte , pigiami ,
vestaglie , accappatoi da bagno , vesti da came
ra e manufatti simili , per donna o per ragazza ,
esclusi quelli a maglia
513
108
62
248
146
7
20
9
16
6
61.03
B
61.01-24 , 25 , 26
61.02-22 , 23 , 24
61.03-51 , 55 , 59 , 81 ,
85 , 89
61.04-11 , 13 , 18 , 91 ,
93 , 98
C
61.04
B
Ceco
slovacchia
tonnellate
Hong Kong
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F ( 1 )
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
UK
tonnellate
1 135
169
106
25
23
95
4
14
10
9
2
457
2 892
445
325
669
1 713
27
138
29
16
3
6 257
1 295
878
254
294
445
12
60
17
16
4
3 275
200
Macao tonnellate
Filippine tonnellate
(') Vedi appendice .
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387 / 145
( 1 ) (3 ) (4 ) (5 ) ( 6 ) (7) ( 8 )( 25
18
(segue)
Polonia
Romania
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
BNL
tonnellate
tonnellate
200
171
24
21
119
2
47
7
9
2
602
193
19 61.05
A
C
61.05-10 , 99 Fazzoletti da naso e da taschino , esclusi quelli a
maglia
Ceco
slovacchia
Ungheria
Macao
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 000
pezzi
1 000
tonnellate
100
tonnellate
6 305
792
2 282
3 630
923
58
500
85
180
45
14 800
128
30
30
21
59
1
37
54
4
1
365
149
115
127
55
47
2
5
5
4
1
510
21 61.01
B IV
61.02
B II d )
61.01-29 , 31 , 32
61.02-25 , 26 , 28
Eskimo ; giacche a vento e giubbotti con o
senza cappuccio e simili , esclusi quelli a
maglia , di lana , di cotone o di fibre sintetiche o
artificiali
Corea
del Sud 0 )
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 000
pezzi
4 026
1 234
363
1 738
2 715
32
567
43
116
10
10 844
( x ) Vedi appendice.
N. L 387/ 146 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
( i ) (2 ) (3 ) ( 4 ) .(5 ) (6 ) (7) ( 8 )
21
(segue)
Ceco
slovacchia
Hong Kong
(')
Macao (*)
Filippine (*)
Romania
Sri Lanka ( 1 )
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
I
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 000
pezzi
1 000
pezzi
1 000
pezzi
1 000
pezzi
1 000
pezzi
1 000
pezzi
132
50
40
33
63
5
13
11
13
10
370
6 949
562
435
1 292
4 928
28
823
40
53
12
15 122
61
195
28
30
58
1
8
12
27
8
428
1 550
485
200
351
746
27
106
21
112
22
3 620
800
999
536
194
457
588
15
50
29
104
28
3 000
(') Vedi appendice .
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387 / 147
( 1 ) (2) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) (7) ( 8 )
21
(segue,
Tailandia D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 000
pezzi
1034
840
447
414
842
30
150
33
133
27
3 950
24 60.04
B IV a ) 1
b) 1 bb)
2 aa)
bb)
c) 1
d ) 1 bb )
2 aa )
bb )
60.05 AH b) 4 11 ) 11
60.04-35 , 47 , 51 , 53 ,
65 , 73 , 81 , 83
60.05-84
Camicie da notte , pigiami , accappatoi da
bagno , vesti da camera e manufatti simili , a
maglia , per uomo e per ragazzo
Camicie da notte , pigiami , vestaglie , accappa
toi ^da bagno , vesti da camera e manufatti
simili , a maglia , per donna e per ragazza
Corea
del Sud
Ceco
slovacchia ( r
Hong Kong
Ungheria (')
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 000
pezzi
1 000
pezzi
1 000
pezzi
1 000
pezzi
783
1 198
322
365
506
30
75
14
36
8
3 337
1 469
384
83
282
146
15
48
17
24
8
2 476
1 780
633
298
2 150
1 837
21
351
33
39
8
7 150
787
281
208
136
257
11
51
54
26
9
1 820
(') Vedi appendice .
N. L 387 / 148 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
( 1 ) ( 2 ) 3 (4 5 6 (7) ( 8 )
Macao t 1 )24
(segue)
1 000
pezzi
Polonia (M 1 000
pezzi
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
529
382
100
153
195
• 10
30
15
38
9
1 461
351
368
99
84
335
13
83
16
43
8
1 400
2 472
758
329
1 284
557
27
96
37
78
14
5 652
1 242
348
134
271
326
14
75
26
68
19
2 523
Romania 1 000
pezzi
Tailandia f 1 ) 1 000
pezzi
26 60.05-46 , 47 , 48 , 49 Abiti interi per donna o per ragazza , di lana , di
cotone o di fibre sintetiche o artificiali
Corea
del Sud
1 000
pezzi
60.05
AH b) 4 cc) 11
22
33
44
61.02
B II e) 4 bb)
cc)
dd)
ee)
61.02-48 , 52 , 53 , 54
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
944
354
203
329
469
20
152
14
27
8
2 520
(') Vedi appendice.
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387 / 149
( 1 ) ( 2 ) 3 4 5 (6 ) (7) ( 8 )
26
(segue).
Ceco
slovacchia
1 000
pezzi
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
Hong Kong 1 000
pezzi
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
India 1 000
pezzi
148
68
15
16
20
4
6
7
8
8
300
4 044
521
404
1 147
2 969
27
194
21
45
9
9 381
2 177
1 883
1 055
1 072
2 157
34
236
57
124
25
8 820
195
251
89
96
149
6
14
13
39
8
860
578
221
131
121
345
15
35
21
62
21
1 550
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
Macao 1 000
pezzi
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
Filippine 1 000
pezzi
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
N. L 387 / 150 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
( i ) (2 ) 3 (4 5 6 ( 7 ) ( 8 )
26
(segue)
Polonia 1 000
pezzi
700
291
236
176
198
5
14
18
52
10
1 700
Romania 1 000
pezzi
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
137
120
80
317
156
4
12
13
51
10
900
Tailandia 1 000
pezzi
775
383
325
452
475
18
211
23
115
23
2 800
27 Gonne , comprese le gonne-pantaloni , per don
na o per ragazza
Corea
del Sud
1 000
pezzi
60.05-51 , 52 , 54 , 58
61.02-57 , 58 , 62
60.05
A II b) 4 dd)
61.02
B II e) 5 aa)
bb)
cc)
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
513
88
76
431
107
10
115
12
22
4
1 378
4 072
433
431
1 009
2 081
30
250
37
30
6
8 379
Hong Kong 1 000
pezzi
31 . 12 . 86 N. L 387 / 151Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
( 1 ) (2 ) ( 3 ) ( 4 ) (5 ) (6 ) (7) ( 8 )
27
(segue)
India
Macao
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 000
pezzi
1 000
pezzi
1 803
1 244
886
773
1 671
41
213
53
133
53
6 870
691
316
81
339
414
5
117
12
23
5
2 003
28 60.05
A II b) 4 ee)
60.05-60 , 63 , 65 Pantaloni , tute a bretelle , calzoncini e short ,
(diversi da quelli da bagno), a maglia , di lana ,
di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
Corea
del Sud
Hong Kong
05
Macao
Romania
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
UK
UK
BNL
UK
1 000
pezzi
1 000
pezzi
1 000
pezzi
1 000
pezzi
170
62
36
69
129
4
10
3
9
2
494
1 008
111
190
150
29 61.02
B II e ) 3 aa )
bb )
cc)
61.02-42 , 43,44 Abiti a giacca , completi e insiemi , esclusi quelli
a maglia , per donna o per ragazza , di lana , di
cotone o di fibre sintetiche o artificiali , esclusi
quelli da sci
Corea
del Sud 0 )
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 000
pezzi
73
27
25
44
173
5
16
3
9
2
377
(') Vedi appendice .
N. L 387 / 152 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
( 1 ) (2 ) 3 (4 5 ( 6 ) (7 ) ( 8 )
29
(segue)
Hong Kong 1 000
pezzi
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
India 1 000
pezzi
1 236
131
117
260
726
10
37
13
12
3
2 545
1 587
747
550
321
1 191
32
112
31
41
25
4 637
232
80
80
180
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
Macao
Romania
F
F
I
UK
1 000
pezzi
1 000
pezzi
1 000
pezzi
Tailandia
31 61.09-50 Reggiseno e bustini , tessuti o a maglia61.09
D
Corea
del Sud
1 000
pezzi
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
Ceco
slovacchia
1 000
pezzi
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
2 128
1 004
241
560
605
17
54
25
62
13
4 709
310
69
98
68
122
7
22
13
44
12
765
6 425
1 948
714
3 210
2 970
46
937
74
234
15
16 573
Hong Kong 1 000
pezzi
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387/ 153
( i ) (2 ) ( 3 ) ( 4 ) (5 ) (6 ) (7) ( 8 ) -
31
(segue)
Macao
Filippine
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 000
pezzi
1 000
pezzi
2 582
871
253
344
1 191
14
102
30
66
13
5 466
2 215
1 220
469
469
1 882
41
167
47
158
32
6 700
68 60.03
A
60.04
A I
II a)
b )
c )
III a )
b )
c )
d )
60.05
A II b ) 1
5 aa )
61.02
Ala)
b )
61.04
A
61.11
A
60.03-01 , 03 , 05 , 09
60.04-02 , 03 , 04 , 06 ,
07 , 08 , 10 , 11 , 12 , 14
60.05-06 , 07 , 08 , 09 ,
91
61.02-01 , 03
61.04-01 , 09
61.11-10
Indumenti per bambini piccoli (« bébés») ed
accessori per oggetti di vestiario , esclusi i
guanti per bambini piccoli delle categorie 10 e
87 , nonché le calze e i calzini per bambini
piccoli , non a maglia , della categoria 88
Corea
del Sud
Hong Kong
H
Macao
Filippine
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
F
UK
IRL
F
UK
IRL
tonnellate
tonnellate
tonnellate
tonnellate
228
173
71
120
179
5
6
3
9
2
796
592
232
138
246
734
18
66
17
29
6
2 078
301
461
19
105
320
31
(') Vedi appendice .
N. L 387 / 154 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
( i ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) (5 ) (6 ) (7) ( 8 )
68
(segue)
Romania D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
tonnellate 156
85
70
53
113
4
17
10
40
8
556
73 60.05
A II b ) 3
60.05-16 , 17 , 19 Tute sportive a maglia , di lana , di cotone o di
fibre sintetiche o artificiali
Bulgaria
Corea
del Sud
Ceco
slovacchia (V
Hong Kong
0 )
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 000
pezzi
1 000
pezzi
1 000
pezzi
1 000
pezzi
918
106
86
116
134
5
17
10
48
10
1 450
281
67
52
68
164
4
11
8
19
2
676
215
80
25
19
140
3
21
8
14
2
527
746
105
82
191
512
11
42
12
13
3
1 717
(') Vedi appendice .
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387 / 155
( i ) ( 2) (3 ) ( 4 ) (5 ) (6 ) (7) ( 8 )
73
(segue)
Ungheria (*)
Macao (')
Polonia (*)
Romania ( J )
Tailandia
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 000
pezzi
1 000
pezzi
1 000
pezzi
1 000
pezzi
1 000
pezzi
194
60
75
73
150
3
12
12
18
3
600
420
144
50
36
173
4
103
9
14
3
956
183
322
48
34
76
4
15
11
15
2
710
623
118
200
141
145
5
34
8
17
4
1 295
346
143
214
311
385
22
173
28
27
6
1 655
(M Vedi appendice .
N. L 387 / 156 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
(i 2 (3 ) 4 5 6 7 ( 8 )
76 Bulgaria61.01-13 , 15 , 17 , 19
61.02-12 , 14
1 000
pezzi
61.01
B I
61.02
B II a )
Indumenti da lavoro , esclusi quelli a maglia ,
per uomo o per ragazzo
Grembiuli , camiciotti e altri indumenti da
lavoro , esclusi quelli a maglia , per donna o per
ragazza
886
210
117
75
178
10
33
57 ■
28
6
1 600
Cecoslo
vacchia
tonnellate 311
74
49
47
90
7
18
16
21
4
637
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
UK
IRL
Ungheria tonnellate 290
58
41
181
70
2
21
14
17
3
697
Macao tonnellate 367
9,5
77 61.01
B Vf) 1
Tute e insiemi da sci , esclusi quelli a maglia Corea
del Sud
tonnellate61.01-82
61.02-8661.02
B II e 8 aa )
680
258
23
144
257
2
165
2
9
2
1 542
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
Hong Kong tonnellate 240
33
27
54
160
3
28
3
1,5
0,5
550
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387 / 157
( i ) ( 2 ) (3 ) ( 4 ) (5 ) ( 6 ) (7 ) ( 8 )
78 61.01
A I
II b)
B V g) 1
• 2
3
61.02
AH
B Ib)
II e ) 9 aa)
bb )
cc)
61.01-03 , 09 , 93 , 94 ,
97
61.02-04 , 07 , 93 , 95 ,
97
Indumenti , non a maglia , esclusi quelli delle
categorie 6 , 7 , 8 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 21 , 26 ,
27 , 29 , 68 , 72 , 76 e 77
Corea
del Sud
Hong Kong
Ungheria
Macao
Romania
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
tonnellate
tonnellate
tonnellate
tonnellate
tonnellate
912
464
173
682
647
15
99
27
20
4
3 043
3 364
504
408
763
2 239
52
403
50
17
3
7 803
66
26
17
241
55
1
6
9
7,5
1,5
430
405
319
78
144
165
8
50
12
16
3
1 200
68
51
38
36
52
2
5
8
15
4
279
N. L 387 / 158 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
( 1 ) (2 ) ( 3 ) ( 4 ) (5 ) ( 6 ) (7) ( 8 )
83 60.05
A Ib)
Ila )
b) 4 hh ) 11
22
33
44
kk ) 11
60.05-03 , 04 , 75 , 76 ,
77 , 78 , 82
Cappotti , giacche di vario tipo e altri indumen
ti , comprese le tute e gli insiemi da sci , a
maglia , esclusi gli indumenti delle categorie 4 ,
5 , 7 , 13 , 24 , 26 , 27 , 28 , 68 , 69 , 72 , 73 , 74 e
75
Corea
del Sud
Cecoslo
vacchia
Hong Kong
Ungheria
Macao
Polonia
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
F
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
F
BNL
tonnellate
tonnellate
tonnellate
tonnellate
tonnellate
tonnellate
61
5
11
3
163
1
5
8
2
259
60
72
23
18
33
175
1
6
2
2
1
333
163
39
33
147
134
3
20
20
9
2
570
69
81
14
34
25
4
12
3
9
2
253
70
160
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387 / 159
GRUPPO III A
( l ) (2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) (6 ) (7 ) ( 8 )
33 51.04
A III a )
62.03
B II b ) 1
51.04-06
62.03-51 , 59
Tessuti di filati di filamenti sintetici , fabbricati
con lamette o forme simili di polietilene o di
polipropilene , di meno di 3 m di larghezza ;
sacchi e sacchetti da imballaggio , esclusi quelli
a maglia , fabbricati con lamette o forme
simili
Corea
del Sud
Cecoslovac
chia
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
BNL
tonnellate
tonnellate
969
306
269
1 673
589
26
117
170
58
12
4 189
488
35 51.04
A II
IV
51.04-05 , 10 , 11 , 13 ,
15 , 17 , 18,21,23,25 ,
27,28,32, 34 , 36,41 ,
48
Tessuti di fibre sintetiche continue , diversi da
quelli per pneumatici della categoria 114
Corea
del Sud
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
tonnellate 647
418
376
363
1 428
80
77
174
68
14
3 645
36 51.04
B II
III
51.04-54 , 55 , 56 , 58 ,
62 , 64 , 66 , 72 , 74 , 76 ,
81 , 89 , 93 , 94 , 97 , 98
Tessuti di fibre artificiali continue , diversi da
quelli per pneumatici della categoria 114
Cecoslovac
chia
Polonia
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
tonnellate
tonnellate
402
100
28
106
95
6
31
35
70
2
875
597
363
134
130
148
15
32
57
15
3
1 494
N. L 387 / 160 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
( i ) (2 ) ( 3 ) ( 4 ) (5 ) (6 ) (7) ( 8 )
36
(segue)
Romania D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
tonnellate 74
159
39
29
78
2
10
11
2
411
37 56.07
B
56.07-50 , 51 , 55 , 56 ,
59,60,61,65,67,68 ,
69,70,71,72,73,74,
77 , 78 , 82 , 83 , 84 , 87
Tessuti di fibre artificiali in fiocco Bulgaria
Corea
del Sud
Cecoslovac
chia
Polonia
Romania
Tailandia
I
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
I
tonnellate
tonnellate
tonnellate
tonnellate
tonnellate
tonnellate
615
606
524
1 954
161
510
17
330
33
90
18
4 243
1 228
102
39
33
166
14
40
70
21
11
1 724
345
173
417
77
121
43
13
31
41
11
1 272
1 044
559
426
322
492
9
89
49
106
26
3 122
3 200
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387 / 161
( i ) (2 ) (3 ) ( 4 ) (5 ) (6 ) (7) ( 8 )
38 A 60.01
BIb) 1
60.01-40 Stoffe sintetiche a maglia per tende e tendine Polonia D
F
' I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
tonnellate 261
165
89
109
139
7
19
4
10
1
804
41 ex 51.01
A
51.01-01 , 02 , 03 , 04 ,
08 , 09 , 10 , 12 , 20 , 22 ,
24,27, 29,30, 41,42,
43 , 44 , 46 , 48
Filati di filamenti sintetici continui , non prepa
rati per la vendita al minuto , diversi dai filati
non testurizzati , semplici , non torti o torti fino
a 50 giri per metro
Cecoslo
vacchia
Romania
BNL
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
tonnellate
tonnellate
150
1 449
384
309
242
502
22
72
68
168
41
3 257
46 ex 53.05 53.05-10 , 22 , 29 , 31 ,
38 , 39
Lana e peli fini , cardati o pettinati Argentina
Brasile
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
tonnellate
tonnellate
2 925
2 140
4 368
1 208
1 513
53
153
666
207
42
13 275
3 250
2 182
3 142
1 420
1 314
41
98
860
185
47 .
12 539
N. L 387 / 162 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
( 1 ) (2 ) (3 ) ( 4 ) (5 ) (6 ) (7 ) ( 8 )
50 53.11 53.11-01 , 03 , 07 , 11 ,
13 , 17 , 20 , 30 , 40 , 52 ,
54 , 58 , 72 , 74 , 75 , 82 ,
84 , 88 , 91 , 93 , 97
Tessuti di lana o di peli fini Corea
del Sud
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
tonnellate 126
80
69
20
155
3
9
11
14
2
489
55 56.04
A
56.04-11 , 13 , 15 , 16 ,
17 , 18
Fibre sintetiche , in fiocco , compresi i cascami ,
cardati , pettinati od altrimenti preparati per la
filatura
Romania D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
tonnellate 3 748
2 345
1 713
1 174
2 476
82
280
226
120
9
12 173
58 58.01 58.01-01 , 11 , 13 , 17 ,
30 , 80
Tappeti a punti annodati od arrotondati ,
anche confezionati
Romania D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
tonnellate 151
102
136
61
140
3
14
4
27
4
642
61 58.05
A la)
c )
II
B
59.13
58.05-01 , 08 , 30 , 40 ,
51,59,61,69,73,77,
79 , 90
59.13-01 , 11 , 13 , 15 ,
19 , 32 , 34 , 35 , 39
Nastri , galloni e simili , nastri senza trama di
fibre o di fili disposti parallelamente ed incol
lati ( bolduc), escluse le etichette e gli articoli
simili della categoria 62
Tessuti ( diversi da quelli a maglia ) elastici
costituiti da materie tessili miste a fili di
gomma
Cecoslo
vacchia
Hong Kong
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
tonnellate
tonnellate
416
34
39
58
119
3
14
9
16
4
712
339
118
223
95
797
5
18
9
12
2
1 618
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387 / 163
( 1 ) (2) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) (7 ) ( 8 )
62 58.06
58.07
58.08
58.09
58.10
58.06-10 , 90
58.07-31 , 39 , 50 , 80
58.08-10 , 90
58.09-11 , 19 , 21 , 31 ,
35 , 39 , 91 , 95 , 99
58.10-21 , 29 , 41 , 45 ,
49 , 51 , 55 , 59
Etichette , scudetti e simili , di materie tessili ,
non ricamati , in pezza , in nastri o tagliati ,
tessuti
Filati di ciniglia ; filati spiralati ( diversi dai filati
metallizzati e dai filati di crine spiralati ); trecce
in pezza ; altri manufatti di passamaneria ed
altri manufatti ornamentali analoghi in pezza ;
ghiande , nappe olive , noci , fiocchetti (pom
pons ) e simili
Tulli , tulli-bobinots e tessuti a maglie anno
date ; pizzi (a macchina o a mano), in pezza , in
strisce o in motivi
Ricami in pezza , in strisce o in motivi
Corea
del Sud
F tonnellate 731
63 60.01
Bla)
60.06
A
60.01
B I b) 2
3
60.01-30
60.06-11 , 18
60.01-51 , 55
Stoffe a maglia di fibre sintetiche contenenti , in
peso , il 5 % o più di filati elastomeri e stoffe a
maglia contenenti , in peso , il 5 % o più di fili di
gomma
Pizzi Rachel e stoffe a peli lunghi di fibre
sintetiche
Polonia UK tonnellate 77
66 62.01
A
B I
II a )
b)
c )
62.01-10 , 20 , 81 , 85 ,
93 , 95
Coperte , escluse quelle a maglia , di lana , di
cotone o di fibre sintetiche o artificiali
Cecoslo
vacchia
DO )
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
tonnellate 284
62
53
166
481
15
105
16
11
2
1 195
(') Esclusi i prodotti della posizione 62.01-10 .
N. L 387 / 164 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
GRUPPO III B
( 1 ) (2) ( 3 ) ( 4 ) (5 ) (6 ) (7) ( 8 )
10 60.02
A
B
60.02-40 , 50 , 60 , 70 ,
80
Guanti a maglia Corea
del Sud 0 )
Hong Kong
0 )
Macao 0 )
Pakistan (*)
Filippine
Tailandia (*)
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
F
UK
F
UK
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 000
paia
1 000
paia
1 000
paia
1 000
paia
1 000
paia
1 000
paia
3 344
3 911
1 057
4 631
2 707
219
461
81
345
69
16 825
16 051
2 921
2 030
6 182
43 071
307
1 844
140
540
71
73 157
2 005
6 164
1 323
2 482
1 963
1 220
1 034
896
1 558
83
205
117
491
94
7 660
3 072
1 052
365
1 044
2 345
60
96
118
180
68
8 400
(') Vedi appendice .
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387 / 165
( 1 ) (2 ) (3 ) ( 4 ) (5 ) (6 ) (7) ( 8 )
67 60.05
A II b ) 5 bb )
B
60.06
Bill
60.05-92 , 93 , 94 , 95 ,
96 , 97 , 98 , 99
60.06-96 , 98
Accessori di abbigliamento , diversi da quelli
per bambini piccoli (« bébés»), a maglia ; bian
cheria di qualsiasi tipo a maglia ; tende , tendi
ne , tende avvolgibili , mantovane , bordi da
letto e altri manufatti per l'arredamento , a
maglia ; coperte a maglia ; altri manufatti a
maglia , comprese le parti di indumenti o di
accessori di abbigliamento
Corea
del Sud
Ceco
slovacchia (*
Ungheria
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
tonnellate
tonnellate
tonnellate
90
62
57
49
607
8
25
12
19
4
933
250
60
38
124
175
4
18
10
27
5
711
316
133
100
307
157
3
31
16
31
6
1 100
67 a ) 60.05-96 a ) di cui : sacchi e sacchetti da imballaggio , di
tessuti fabbricati con lamette e simili , di
polietilene o di polipropilene
Cecoslovac
chia
Ungheria
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
tonnellate
tonnellate
136
9
25
108
131
3
14
3
14
3
446
301
53
59
313
96
3
25
6
16
3
875
(') Vedi appendice .
N. L 387 / 166 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
( i ) (2 ) 3 (4 5 (6 ) (7 ) ( 8 )
69 60.04-37 , 54 , 67 , 86 Sottovesti e sottogonne a maglia 1 810Corea
del Sud
60.04
B IV a ) 3
b) 2 cc)
c ) 3
ex d) 2 dd)
1 000
pezzi
1 000
pezzi
Cecoslovac
chia
327
159
39
194
45
4
56
12
25
5
866
F
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
F
F
BNL
Polonia 1 000
pezzi
1 000
pezzi
337
480
456
Romania
70 60.04-31 Corea
del Sud
1 000
paia
60.04
B III a ) 1
60.03
B II b ) 1
Calze-mutande («collants»), di fibre sintetiche,
di filati semplici meno di 67 decitex ( 6,7
tex )
Calze da donna di fibre sintetiche60.03-24 , 26
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 382
207
651
291
657
18
156
177
544
150
4 233
72 Hong KongCostumi , mutandine e slip da bagno , di lana , di
cotone o di fibre sintetiche o artificiali
1 000
pezzi
60.05-11 , 13 , 15
60.06-91
61.01-22 , 23
61.02-16 , 18
60.05
A II b ) 2
60.06
B I
61.01
B II
61.02
B II b )
5 640
935
918
1 915
3 062
75
578
51
78
16
13 268
400
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
FMacao 1 000
pezzi
60.05-70 , 71 , 72 , 73 Hong Kong74 1 000
pezzi
Abiti a giacca , completi e insiemi , a maglia , per
donna o per ragazza , di lana , di cotone o di
fibre sintetiche o artificiali , esclusi quelli da
sci
60.05
Ali b) 4 gg) 1 1
22
33
44
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
427
91
71
102
386
8
32
15
14
4
1 150
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387 / 167
( i ) (2) (3 ) (4 ) (5 ) (6) (7) ( 8 )
74
(segue)
Macao
Filippine
Tailandia
F 0 )
UK
IRL
UK
UK
IRL
1 000
pezzi
1 000
pezzi
1 000
pezzi
878
350
22
280
365
23
75 60.05
A II b ) 4 ff)
60.05-66 , 68 Vestiti , completi e insiemi a maglia , per uomo e
per ragazzo , di lana , di cotone o di fibre
sintetiche o artificiali , esclusi quelli da sci
Macao F 1 000
pezzi
( 2 )
86 61.09
A
B
C
E
61.09-20 , 30 , 40, 80 Busti , fascette , guaine , bretelle , giarrettiere,
reggicalze e manufatti simili e loro parti , anche
a maglia
Corea
del Sud
Hong Kong
Filippine
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
UK
UK
1 000
pezzi
1 000
pezzi
1 000
pezzi
1 682
768
250
601
694
15
76
32
51
11
4180
743
793
90 ex 59.04
I
59.04-11 , 12 , 14 , 15 ,
17 , 18 , 19 , 21
Spago , corde e funi , anche intrecciati , di fibre
sintetiche
Cecoslovac
chia
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
tonnellate 1 147
135
110
101
103
5
23
25
27
5
1 681
(') Vedi appendice .
( 2 ) Vedi categoria 74 .
N. L 387 / 168 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
( 1 ) (2 ) ■ ( 3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7) ( 8 )
91 62.04
Ali
B II
62.04-23 , 73 Tende Corea
del Sud
Cecoslovac
chia
Ungheria
Polonia
Romania (*)
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
BNL
F
F
1 000
pezzi
tonnellate
tonnellate
tonnellate
tonnellate
175
41
33
82
119
2
8
7
6
2
475
697
210
368
336
158
28
30
4?
140
7
2 016
52
33
149
19
117
2
12
25
17
5
431
248
329
450
97 59.05 59.05-11 , 31 , 39 , 51 ,
59 , 91 , 99
Reti ottenute con l'impiego di spago , corde e
funi , in strisce , in pezza o in forme determina
te ; reti per la pesca , in forme determinate,
costituite da filati , spago o corde
Corea
del Sud (')
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
tonnellate 124
41
70
64
105
2
27
328
16
2
779
(') Vedi appendice .
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387 / 169
i 2 3 (4 5 ) 6 7 ( 8 )
99 59.07 Romania tonnellate59.07-10 , 90 D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
156
103
152
58
130
5
15
19
48
9
695
59.10 59.10-10 , 31 , 39
Tessuti spalmati di colla o di sostanze amida
cee , dei tipi usati in legatoria , per cartonaggi ,
nella fabbricazione di astucci o per usi simili ;
tele per decalco o trasparenti per il disegno ; tele
preparate per la pittura ; bugrane e tessuti
simili , rigidi dei tipi usati per cappelleria
Linoleum , anche tagliati ; rivestimenti per pavi
menti costituiti da una spalmatura o da un
rivestimento applicato su supporto di materie
tessili , anche tagliati
Tessuti gommati diversi da quelli a maglia ,
esclusi quelli per pneumatici
59.11-11 , 14 , 17 , 2059.11
A I
II
III b)
B
59.12 59.12-00 Altri tessuti impregnati o spalmati ; tele dipinte
per scenari di teatri , per sfondi di studi o per usi
simili , diversi da quelli della categoria 100
100 59.08 59.08-10 , 51 , 61 ,
79
71 , UK tonnellate 1 504Tessuti impregnati , spalmati o ricoperti di
derivati della cellulosa o di altre materie plasti
che artificiali e tessuti stratificati con queste
stesse materie
Corea
del Sud
Ungheria tonnellateD
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 281
726
773
480
1 280
46
53
102
56
11
4 808
109 62.04-21 , 61 , 69 Copertoni , vele per imbarcazioni e tende per
l'esterno
Hong Kong F tonnellate 25562.04
AI
B I
110 62.04-25 , 75 Materassi pneumatici tessuti Cecoslo
vacchia
tonnellate62.04
AHI
BUI
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
Ungheria tonnellate
805
175
509
328
292
15
63
32
185
8
2 412
1 050
625
504
354
758
32
134
71
164
8
3 700
N. L 387/ 170 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
( 1 ) (2 ) (3 ) ( 4 ) (5 ) (6 ) (7) ( 8 )
111 62.04
A IV
B IV
62.04-29 , 79 Oggetti da campeggio , tessuti , diversi da quelli
dai materassi pneumatici e dalle tende
Corea
del Spd
Ungheria
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
tonnellate
tonnellate
10
7
2
9
9
16
3
3
1
60
14
12
12
3
16
4
3
1
65
GRUPPO IV
( 1 ) ( 2 ) (3) ( 4 ) (5 ) (0 (7) ( 8 )
115 54.03
54.04
54.03-10, 31 , 35, 37,
39,50, 61*69
54.04-10, 90
Filati di lino o di ramiè Polonia D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
tonnellate 113
15
15
19
17
1
2
4
11
3
200
117 54.05 54.05-21 , 25 , 31 , 35 ,
38, 51 , 55 , 61 , 68
Tessuti di lino o di ramiè Bulgaria (')
Cecoslo
vacchia
I
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
tonnellate
tonnellate
32
281
122
295
486
325
182
131
77
84
21
2 004
(') Vedi appendice.
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387 / 171
( i ) (2) (3 ) ( 4 ) (5 ) ( 6 ) (7 ) ( 8 )
117
(segue)
Ungheria
Polonia
Romania
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
tonnellate
tonnellate
tonnellate
54
33
165
21
127
10
131
15
19
12
587
563
156
208
45
173
6
280
35
43
21
1 530
140
401
92
53
115
4
15
5
44
4
873
118 ex 62.02
BIb)
ex 62.02
B II b)
III b)
62.02-15
62.02-61 , 75
Biancheria da letto , da tavola , da toletta , da
servizio o da cucina , di lino o di ramiè , esclusa
quella a maglia
Bulgaria
Cecoslo
vacchia
Polonia
I
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
tonnellate
tonnellate
tonnellate
H
202
46
111
22
80
3
9
5
18
5
501
352
248
172
31
102
4
11
8
23
6
957
(') Vedi categoria 117 .
N. L 387 / 172 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
( 1 ) ( 25 (3 ) ( 4 ) (5 ) (6 ) (7) ( 8 )
118
(segue)
Romania D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
tonnellate 213
52
46
27
77
1
12
4
24
4
460
121 ex 59.04 59.04-60 Spago , corde e funi , anche intrecciati , di lino o
di ramiè
Polonia D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
tonnellate 14
39
6
6
9
1
2
3
7
2
89
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387 / 173
Appendice dell'allegato IV
Categoria
Paese
fornitore Disposizioni
1 Pakistan In aggiunta al limite quantitativo indicato nell'allegato è stata concordata per
l'anno 1987 una quantità supplementare di 300 t , ripartite tra gli Stati membri
nelle seguenti quote :
(tonnellate)
D F I BNL UK IRL DK GR E P CEE
74 64 36 26 54 2 10 4 27 3 300
Le quote suddette possono essere trasferite verso le quote corrispondenti fissate
per la categoria 2 . Una parte delle quantità così trasferite può essere utilizzata in
proporzione per le quote corrispondenti fissate per la categoria 2 a).
1 Perù In aggiunta al limite quantitativo indicato nell'allegato è stata concordata per i
filati di cotone classificati sotto il titolo 56 ( inglese) (94 metrico ) (codici Nimexe
55.05-21 , 25 , 27 , 29 , 55 , 57 , 85 , 87 ) una quantità supplementare di 1 130 1 per
l'anno 1987 , ripartita nel modo seguente :
(tonnellate)
D F I BNL UK IRL DK GR E P CEE
308 33 236 93 150 27 221 12 30 20 1 130
1 Perù In aggiunta al limite quantitativo indicato nell'allegato una quantità annua
supplementare di 900 1 di prodotti della categoria 1 è riservata alle importazioni
in Spagna per il regime di perfezionamento attivo in previsione dell'immissione
in libera pratica in un altro Stato membro della Comunità dei prodotti
compensativi .
2 Argentina All'interno del limite quantitativo indicato nell'allegato è stato fissato , per l'anno
1987 , un sottomassimale di 5 000 t per i prodotti dei codici Nimexe 55.09-09 e
55.09-73 , ripartito tra gli Stati membri nel modo seguente :
(tonnellate)
D F I BNL UK IRL DK GR E P CEE
740 62 2 982 1 165 30 — 1 8 8 4 5 000
3 Malaysia Il limite quantitativo indicato nell'allegato comprende i tessuti di cotone della
categoria 2 . '
3 Tailandia Il limite quantitativo indicato nell'allegato comprende i tessuti di cotone della
categoria 2 .
3 a ) Malaysia Il limite quantitativo indicato nell'allegato comprende i tessuti di cotone non
greggi né imbianchiti della categoria 2 a .
3 a) Tailandia Il limite quantitativo indicato nell'allegato comprende i tessuti di cotone non
greggi né imbianchiti della categoria 2 a .
4 Corea del Sud
Filippine
Hong Kong
India
Macao
Malaysia
Pakistan
Polonia
Romania
Singapore
Ai fini dell'imputazione dei limiti quantitativi concordati , un tasso di conver
sione di 5 indumenti ( che non siano indumenti per bambini piccoli ) di misura
commerciale non superiore a 130 cm per 3 indumenti di misura commerciale
superiore a 130 cm può essere applicato fino a concorrenza del 5% dei limiti
quantitativi .
Per la Corea del Sud , Macao e Hong Kong la percentuale di cui sopra è del
3% .
La licenza d'esportazione per questi prodotti deve comprendere alla casella 9 la
menzione « il tasso di conversione per indumenti di misura commerciale non
superiore a 130 cm deve essere applicato».
N. L 387 / 174 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
Categoria
Paese
fornitore Disposizioni
4 Hong Kong
India
Il limite quantitativo indicato nell'allegato , per l'anno 1987 , copre solamente i
prodotti dei codici Nimexe 60.04-19 , 20 , 22 , 23 , 24 , 26 , 39 , 41, 50 , 58 , 69 , 71 ,
79 , 88 .
4 Hong Kong In aggiunta al limite quantitativo indicato nell'allegato , per l'anno 1987 è stata
convenuta , solamente per l'esportazione dei prodotti dei codici Nimexe
60.05-86 , 87 , 88 , 89 , la quantità specifica di 1 644 t , ripartita nel modo
seguente :
(tonnellate)
D F I BNL UK IRL DK GR E P CEE
362 112 92 165 876 7 30 9 9 2 1 664
Nella licenza d'esportazione relativa a questi prodotti deve figurare la dicitura
«categoria 4 S ».
4 India In aggiunta al limite quantitativo indicato nell'allegato , per l'anno 1987 è stata
convenuta , solamente per l'esportazione dei prodotti dei codici Nimexe
60.05-86 , 87 , 88 , 89 , la quantità specifica di 1691 t, ripartita nel modo
seguente :
(tonnellate)
D F I BNL UK IRL DK GR E P CEE
300 224 671 116 290 11 27 8 36 8 1 691
Nella licenza d'esportazione relativa a questi prodotti deve figurare la dicitura
«categoria 4 S ».
6 Brasile
Cecoslovacchia
Corea del Sud
Filippine
Hong Kong
India
Indonesia
Macao
Malaysia
Polonia
Singapore
Sri Lanka
Ungheria
Ai fini dell' imputazione dei limiti quantitativi concordati , un tasso di conver
sione di 5 indumenti ( che non siano indumenti per bambini piccoli ) di misura
commerciale non superiore a 130 cm per 3 indumenti di misura commerciale
superiore a 130 cm può essere applicato fino a concorrenza del 5% dei limiti
quantitativi .
Per Macao la percentuale è del 3 % e per Hong Kong dell'I % .
L'utilizzazione del tasso di conversione previsto per Hong Kong è limitata , per i
pantaloni lunghi , ai sottomassimali specificati qui di seguito .
La licenza d'esportazione per questi prodotti deve comprendere alla casella 9 la
menzione « Il tasso di conversione per indumenti di misura commerciale non
superiore a 130 cm deve essere applicato».
6 Hong Kong All'interno del limite quantitativo indicato nell'allegato , per il 1987 è stato
fissato , per i pantaloni lunghi dei codici Nimexe 61.01-72 , 74 , 76 e 61.02-66 ,
68 , 72 , un sottomassimale di 42 972 000 pezzi , ripartiti nel modo seguente :
(1 000 pezzi)
D F I BNL UK IRL DK GR E P CEE
15 405 987 809 2 546 20 662 75 2 287 154 36 11 42 972
13 Hong Kong Il limite quantitativo indicato nell'allegato , per il 1987 , copre solamente i
prodotti dei codici Nimexe 60.04-48 , 56 , 75 , 85 (di cotone e di fibre
sintetiche ).
13 Hong Kong In aggiunta al limite quantitativo indicato nell'allegato , per l'anno 1987 è stata
convenuta , solamente per l'esportazione dei prodotti dei codici Nimexe
60.04-36 , 66 ( di lana e fibre artificiali ), la quantità specifica di 1 265 1, ripartita
nel modo seguente :
(in tonnellate)
D F I BNL UK IRL DK GR E P CEE
484 124 73 212 266 12 73 9 10 2 1 265
Nella licenza d'esportazione relativa a questi prodotti deve figurare la dicitura
«categoria 13 S ».
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387/ 175
Categoria
Paese
fornitore Disposizioni
14 Corea del Sud All'interno del limite quantitativo per la Repubblica federale di Germania è stato
fissato , per i prodotti dei codici Nimexe 61.01-41 , 42 ,
44 , 46 , 47 , il seguente sottomassimale :
( 1 000 pezzi)
1987 943
15 Corea del Sud All'interno del limite quantitativo indicato per la Repubblica federale di
Germania è stato fissato , per i prodotti dei codici Nimexe 61,02-31 , 32 , 33 , 35 ,
36 , 37 , 39 , 40 , il sottomassimale seguente :
(1 000 pezzi)
1987 1 642
17 Corea del Sud Esiste una flessibilità supplementare di 1,5 % con i prodotti della catego
ria 21 .
18 Hong Kong All'interno del limite quantitativo indicato nell'allegato per la Francia , è stato
fissato per il 1987 , per i prodotti dei codici Nimexe 61.04-11 , 13 , 18 , il
sottomassimale seguente :
(tonnellate)
1987 141
21 Corea del Sud Esiste una flessibilità supplementare di 1,5% con i prodotti della catego
ria 17 .
21 Corea del Sud
Filippine
Hong Kong
Macao
Sri Lanka
Ai fini dell'imputazione dei limiti quantitativi concordati , un tasso di conver
sione di 5 indumenti ( che non siano indumenti per bambini piccoli ) di misura
commerciale non superiore a 130 cm per 3 indumenti di misura commerciale
superiore a 130 cm può essere applicato fino a concorrenza del 5% dei limiti
quantitativi .
Per la Corea del Sud la percentuale è del 3 % e per Hong Kong del 2% .
La licenza d'esportazione per questi prodotti deve comprendere alla casella 9 la
menzione « il tasso di conversione per indumenti di misura commerciale non
superiore a 130 cm deve essere applicato».
24 Cecoslovacchia
Macao
Polonia
Ungheria
Ai fini dell'imputazione dei limiti quantitativi concordati , un tasso di conver
sione di 5 indumenti ( che non siano indumenti per bambini piccoli ) di misura
commerciale non superiore a 130 cm per 3 indumenti di misura commerciale
superiore a 130 cm può essere applicato fino a concorrenza del 5% dei limiti
quantitativi .
La licenza d'esportazione per questi prodotti deve comprendere alla casella 9 la
menzione « il tasso di conversione per indumenti di misura commerciale non
superiore a 130 cm deve essere applicato».
' 24 Tailandia Il limite quantitativo indicato per la categoria 24 non copre i prodotti dei codici
Nimexe 60.04-47 , 73 .
28 Hong Kong Il limite quantitativo indicato nell'allegato per il Regno Unito , per l'anno 1987 ,
copre solamente pantaloni dei codici Nimexe ex 60.05-60 , ex 63 , ex 65 .
28 Hong Kong In aggiunta al limite quantitativo indicato nell'allegato per il Regno Unito , per
l'anno 1987 , è stata concordata , solamente per l'esportazione di tute con bretelle
(«salopettes»), calzoni e «shorts» dei codici Nimexe 60.05 ex 60 , ex 63 , ex 65 , la
quantità specifica di 185 t :
(tonnellate)
1987 185
Nella licenza d'esportazione relativa a questi prodotti deve figurare la dicitura
«categoria 28 S».
N. L 387/ 176 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
Categoria
Paese
fornitore Disposizioni
29 Corea del Sud In aggiunta al limite quantitativo indicato nell'allegato , per l'anno 1987 è
riservata ai completi per le arti marziali ( judo , karaté , kung fun , taekwondo e
simili ) una quantità supplementare di 216 000 pezzi , ripartiti nel modo
seguente :
(1 000 pezzi)
D F I BNL UK IRL DK GR E P CEE
51 95 18 18 27 — 7 — — — 216
68 Hong Kong Il limite quantitativo indicato nell'allegato , per il 1987 , copre solamente i
prodotti dei codici Nimexe 60.04-02 , 03 , 04 , 06 , 07 , 08 , 10 , 11 , 12 , 14 ;
60.05-06 , 07 , 08 , 09 ; 61.02-01 , 03 ; 61.04-01 , 09 .
68 Hong Kong In aggiunta al limite quantitativo indicato nell'allegato , per l'anno 1987 , è stata
concordata , solamente per l'esportazione dei prodotti dei codici Nimexe
60.03-01 , 03 , 05 , 09 ; 60.05-91 ; 61.11-10 , la quantità specifica di 473 t,
ripartite nel seguente modo :
(in tonnellate)
D F I BNL UK IRL DK GR E P CEE
144 27 30 49 198 3 13 3 5 1 473
Nella licenza d'esportazione relativa a questi prodotti deve figurare la dicitura
«categoria 68 S».
73 Cecoslovacchia
Hong Kong
Macao
Polonia
Romania
Ungheria
Ai fini dell'imputazione dei limiti quantitativi concordati , un tasso di conver
sione di 5 indumenti ( che non siano indumenti per bambini piccoli ) di misura
commerciale non superiore a 130 cm per 3 indumenti di misura commerciale
superiore a 130 cm può essere applicato fino a concorrenza del 5 % dei limiti
quantitativi .
Per Hong Kong la percentuale di cui sopra è del 3 % .
La licenza d'esportazione per questi prodotti deve comprendere alla casella 9 la
menzione « il tasso di conversione per indumenti di misura commerciale non
superiore a 130 cm deve essere applicato».
10 Corea del Sud All'interno del limite quantitativo per il Regno Unito , è stato fissato per i
prodotti del codice Nimexe 60.02-40 , il sottomassimale seguente :
(1 000 paia)
1987 214
10 Hong Kong All'interno del limite quantitativo indicato nell'allegato per il Regno Unito , per il
1987 , è stato fissato per i prodotti del codice Nimexe 60.02-40 , il seguente
sottomassimale :
(1 000 pezzi)
1987 18 402
10 Macao All'interno del limite quantitativo indicato per il Regno Unito è stato fissato per i
prodotti del codice Nimexe 60.02.40 , il sottomassimale seguente:
(1 000 pezzi)
1987 1 000
10 Pakistan I limiti quantitativi indicati per la Francia e per il Regno Unito coprono
solamente i prodotti del codice Nimexe 60.02-50 , 60 , 70 , 80 .
10 Tailandia All'interno del limite quantitativo indicato per il Regno Unito , è stato fissato per
i prodotti del codice Nimexe 60.02-40 , il sottomassimale seguente:
(1 000 pezzi)
1987 1 058
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387 / 177
Categoria
Paese
fornitore Disposizioni
67 Cecoslovacchia All'interno del limite quantitativo indicato per la Repubblica federale di
Germania è stato fissato per la biancheria da letto , a maglia , di cotone, di cui al
codice Nimexe 60.05-98 , il sottomassimale seguente :
(tonnellate)
1987 100
74 Macao Il limite quantitativo indicato per la Francia comprende i prodotti della
categoria 75 .
91 Romania All'interno del limite quantitativo indicato per la Francia è stato fissato , per i
teloni di cotone , un sottomassimale del 20% .
97 Corea del Sud All'interno del limite quantitativo indicato nell'allegato è stato fissato per i
prodotti dei codici Nimexe 59.05-31 , 51 un sottomassimale di 248 t , ripartite
nel modo seguente :
(in tonnellate)
D F I BNL UK IRL DK GR E P CEE
— 9 — 6 4 — 4 225 — — 248
117 Bulgaria Il limite quantitativo indicato per l'Italia comprende i prodotti della catego
ria 118 .
N. L 387 / 178 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
ALLEGATO V
di cui all'articolo 2
Cooperazione amministrativa
Articolo 1
La Commissione comunica alle autorità degli Stati membri i
nomi e gli indirizzi delle autorità dei paesi fornitori compe
tenti a rilasciare i certificati d'origine e le licenze d'esporta
zione , nonché i modelli dei timbri usati da dette autorità .
4 . Se da questi controlli emergono abusi o gravi irregola
rità nell'uso delle dichiarazioni di origine , lo Stato membro
interessato ne informa la Commissione . La Commissione
comunica queste informazioni agli altri Stati membri .
Su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della
Commissione , il comitato dell'origine esamina quanto pri
ma , conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del
regolamento (CEE ) n . 802/ 68 , l'opportunità di esigere , per i
prodotti interessati e nei confronti del paese fornitore in
questione , la presentazione di un certificato di origine .
La decisione viene presa conformemente alla procedura
stabilita nell'articolo 14 del regolamento (CEE) n . 802 /
68 .
5 . Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo , a
titolo di sondaggio , non può ostare alla commercializzazione
dei prodotti in questione .
Articolo 2
1 . A titolo di sondaggio o ogni volta che le autorità
comunitarie competenti nutrono un ragionevole dubbio
sull'autenticità del certificato d'origine o sull'esattezza delle
informazioni relative all'origine reale dei prodotti in questio
ne , vengono effettuati controlli a posteriori dei certificati
d'origine . In questi casi le autorità comunitarie competenti
rinviano il certificato di origine o la licenza di esportazione o
una copia all'autorità governativa competente del paese
fornitore interessato indicando , eventualmente , i motivi di
fondo o di forma che giustificano un'indagine . Esse allegano
al certificato di origine o alla licenza di esportazione o fattura
o una copia della medesima e forniscono tutte le informazioni
riunite che inducono a ritenere inesatte le diciture che
figurano nel certificato o nella licenza di cui trattasi .
2 . Il paragrafo 1 si applica altresì ai controlli a posteriori
delle dichiarazioni di origine .
3 . I risultati dei controlli a posteriori , effettuati a norma
dei paragrafi 1 e 2 , vengono portati a conoscenza delle
autorità comunitarie competenti entro il termine massimo di
tresi mesi .
Le informazioni comunicate indicano se il certificato , la
licenza o la dichiarazione oggetto della contestazione si
applicano alle merci effettivamente esportate e se queste
ultime sono ammissibili all'esportazione nella Comunità a
norma del presente regolamento . Le competenti autorità
comunitarie possono inoltre esigere copie di tutta la docu
mentazione necessaria per determinare l'esattezza dei fatti , in
particolare l'effettiva origine delle merci stesse ( 1 ).
Articolo 3
1 . Se dalla porcedura di verifica di cui all'articolo 2 ,
oppure se dalle informazioni di cui dispongono le competenti
autorità comunitarie emerge che sono state trasgredite le
disposizioni del presente regolamento , le suddette autorità
chiedono al paese o ai paesi fornitori interessati di svolgere le
indagini del caso o di prendere disposizioni in tal senso
riguardo alle operazioni che sono o sembrano essere incom
patibili con il presente regolamento . I risultati di tali indagini
vengono comunicati alle autorità competenti della Comunità
insieme a qualsiasi altra informazione pertinente che consen
ta di stabilire l'autentica origine delle merci .
2 . A seguito delle azioni attuate a norma del presente
allegato , le competenti autorità comunitarie possono scam
biare con le competenti autorità governative del paese
fornitore qualsiasi informazione ritenuta utile per prevenire
infrazioni al presente regolamento .
3 . Qualora si accerti l'infrazione al presente regolamento ,
la Commissione , che agisce conformemente alla procedura di
cui all'articolo 14 , può concordare con il paese o con i paesi
fornitori le misure necessarie per prevenire l'eventuale ripre
sentarsi di tali infrazioni .
( 1 ) Ai fini dei controlli a posteriori dei certificati di origine , l'autorità
governativa competente del paese fornitore deve conservare , per
almeno due anni , le copie dei certificati nonché , eventualmente , i
relativi documenti d'esportazione .
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387 / 179
ALLEGATO VI
di cui agli articoli 2 e 10
PARTE I
Classificazione
Articolo 1
La classificazione dei prodotti tessili di cui all'articolo 1 ,
paragrafo 1 , del presente regolamento si basa sull'allegato
«Tariffa doganale comune» del regolamento (CEE ) n .
950 / 68 (»), con successive modifiche , nonché sull'allegato
del regolamento (CEE) n . 1445 /72 (2 ), relativo alla «No
menclatura delle merci per le statistiche del commercio estero
della Comunità e del commercio fra gli Stati membri
(Nimexe)», con successive modifiche .
Articolo 5
1 . Se una decisione di classificazione presa conformemen
te alle attuali procedure comunitarie determina un cambia
mento nella classificazione precedente oppure una modifica
di categoria per qualsiasi prodotto oggetto del presente
regolamento , le competenti autorità degli Stati membri
concedono un preavviso di trenta giorni a decorrere dalla
data della notifica della Comunità , per la messa in vigore
della decisione .
2 . I prodotti spediti anteriormente alla data di applica
zione della decisione rimangono subordinati alla precedente
classificazione , sempre che le merci in oggetto siano presen
tate all'importazione nella Comunità entro sessanta giorni a
decorrere da tale data .
3 . I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni
preliminari dell'allegato «Nomenclatura delle merci per le
statistiche del commercio estero della Comunità e del
commercio fra gli Stati membri (Nimexe)» del regolamento
(CEE ) n . 1445 / 72 del Consiglio , modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n . 3840 / 86 della Commissione (4 ).
Articolo 2
Su iniziativa della Commissione e di uno Stato membro , il
comitato per la nomenclatura della tariffa doganale comune ,
istituito dal regolamento (CEE ) n . 97 / 69 ( 3 ), con successive
modifiche , e il comitato Nimexe, istituito dal regolamento
(CEE ) n . 1445 /72 , con successive modifiche , esaminano
senza indugio , nell'ambito delle rispettive giurisdizioni e
conformemente ai regolamenti succitati , tutte le questioni
riguardanti la classificazione dei prodotti di cui all'articolo 1 ,
paragrafo 1 , del presente regolamento onde classificarli nelle
opportune categorie della tariffa doganale comune e della
Nimexe .
Articolo 6
Qualora una decisione di classificazione , adottata conforme
mente alle procedure comunitarie di cui all'articolo 5 , del
presente allegato , riguardi una categoria di prodotti subor
dinata a limitazione quantitativa , la Commissione avvia
senza indugio consultazioni conformemente all'articolo 14
del presente regolamento al fine di raggiungere un accordo
sugli adeguamenti necessari dei limiti quantitativi in causa di
cui all'allegato II .
Articolo 3
La Commissione informa i paesi fornitori di qualsiasi
cambiamento intervenuto nella tariffa doganale comune o
nella Nimexe nonché della relativa messa in vigore da parte
delle competenti autorità comunitarie . Articolo 7
1 . Senza pregiudizio di qualsiasi altra disposizione in
materia , in caso di divergenza tra la classificazione indicata
nella documentazione necessaria per l'importazione di pro
dotti oggetto del presente regolamento e la classificazione
assegnata dalle competenti autorità dello Stato membro
importatore , le merci in causa sono provvisoriamente subor
dinate al regime di importazione che ad esse si applica
conformemente al presente regolamento sulla base della
classificazione stabilita dalle suddette autorità .
2 . Gli Stati membri informano senza indugio la Commis
sione dei casi di cui al paragrafo 1 e la Commissione notifica
alle competenti autorità dei paesi fornitori i particolari dei
medesimi .
3 . Al momento della notifica di cui al paragrafo 2, gli Stati
membri specificano se , a seguito dell'applicazione del para
Articolo 4
La Commissione informa le competenti autorità dei paesi
fornitori di qualsiasi decisione presa conformemente alle
procedure in vigore nella Comunità in materia di classifica
zione dei prodotti oggetto del presente regolamento , al più
tardi entro un mese dalla loro adozione . Tale comunicazione
comprende:
a ) una descrizione dei prodotti interessati ,
b ) la relativa categoria , la voce o la sottovoce della tariffa
doganale comune nonché il codice Nimexe ,
c ) le ragioni che hanno motivato la suddetta decisione .
(») GU n . L 172 del 22 . 7 . 1968 , pag. 1 .
( 2 ) GU n . L 161 del 17 . 7 . 1972 , pag. 1 .
( 3 ) GU n . L 14 del 21 . 1 . 1969 , pag . 1 . ( 4 ) GU n . L 368 del 29 . 12 . 1986 , pag. 1 .
N. L 387 / 180 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
grafo 1 , i quantitativi dei prodotti oggetto della divergenza
sono stati provvisoriamente imputati su un limite quantita
tivo stabilito per una categoria di prodotti diversa da quella
indicata nella licenza d'esportazione di cui all'articolo 1 1 del
presente allegato .
4 . La Commissione notifica alle competenti autorità dei
paesi fornitori interessati le imputazioni provvisorie di cui al
paragrafo 3 entro trenta giorni dalla data delle stesse .
Articolo 8
Nei casi di cui all'articolo 7 nonché in circostanze analoghe
rese note dalle competenti autorità dei paesi fornitori , la
Commissione, conformemente alla procedura di cui all'arti
colo 14 del regolamento , intraprende, se necessario , consul
tazioni con il paese o con i paesi fornitori interessati al fine di
raggiungere un accordo sulla classificazione definitiva dei
prodotti oggetto della divergenza .
Articolo 9
Di concerto con le competenti autorità dello Stato o degli
Stati membri importatori nonché del paese o dei paesi
fornitori , nei casi di cui all'articolo 8 , la Commissione
determina la classificazione definitiva per i prodotti oggetto
della divergenza .
2 . L'originale della licenza d'esportazione deve essere
presentato dall'importatore ai fini del rilascio dell'autorizza
zione d'importazione ( 2 ) di cui all'articolo 14 .
Articolo 12
1 . La licenza di esportazione è conforme al modello
accluso al presente allegato ; eventualmente può figurarvi
anche la traduzione in un'altra lingua . Essa deve attestare , tra
l'altro , che il quantitativo del prodotto in questione è stato
imputato sul limite quantitativo e sulla quota fissata per la
categoria cui il prodotto appartiene .
2 . Tuttavia , nel caso di Hong Kong, la licenza d'esporta
zione è conforme al modello accluso al presente allegato
recante la dicitura «Hong Kong».
3 . Ciascuna licenza d'esportazione copre soltanto una
delle categorie di prodotti elencati all'allegato III .
Articolo 13
Le esportazioni vengono imputate sui limiti quantitativi e
sulle quote fissate per l'anno per il quale è stata rilasciata la
licenza d'esportazione, a norma dell'articolo 3 , paragrafo 4 ,
del regolamento .
Articolo 14
1 . Le autorità dello Stato membro indicato sulla licenza
d'esportazione quale destinatario rilasciano automaticamen
te un'autorizzazione d'importazione al più tardi entro cinque
giorni lavorativi dal giorno in cui l'importatore ha presentato
l'originale della licenza d'esportazione corrispondente . Ciò
deve avvenire non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a
quello in cui sono state spedite le merci oggetto della licenza
d'esportazione .
2 . Le autorizzazioni d'importazione valgono per un
periodo di sei mesi a decorrere dalla data del loro rilascio .
3 . Le autorizzazioni d'importazione sono valide solo
nello Stato membro che le ha rilasciate .
4 . Le dichiarazioni dell'importatore o la sua richiesta
dell'autorizzazione di importazione deve contenere :
a ) i nomi dell'importatore e dell'esportatore ;
b ) il paese d'origine o , se diverso , il paese di esportazione o il
paese d'acquisto ;
c ) la designazione del prodotto indicando :
— la denominazione commerciale ,
— la descrizione delle merci secondo la voce doganale
e / o il codice Nimexe;
d ) la categoria ed il quantitativo nell'unità appropriata ,
come indicato nell'allegato III del regolamento per i
prodotti interessati ;
Articolo 10
Quando un caso di divergenza di cui all'articolo 7 non può
essere risolto conformemente all'articolo 9 , il comitato per la
nomenclatura della tariffa doganale comune e il comitato
Nimexe sono invitati , nell'ambito delle rispettive competenze
e a norma dei regolamenti che li istituiscono , a stabilire la
classificazione definitiva delle merci interessate .
PARTE II
Sistema di duplice controllo
Articolo 11
1 . Le autorità competenti del paese fornitore rilasciano
una licenza di esportazione (*) per tutte le spedizioni di
prodotti tessili soggetti a limiti quantitativi di cui all'alle
gato III , fino a concorrenza dei limiti quantitativi e delle
quote corrispondenti .
( z ) Nel presente allegato , il termine «autorizzazione d'importazio
ne» si applica tanto all'autorizzazione d'importazione quanto al
documento equivalente di cui all'articolo 3 , paragrafo 3 , del
regolamento .
(*) Nel caso di Singapore si tratta di un certificato di esportazione .
Ai fini del presente regolamento , il termine «licenza » si riferisce
indistintamente alle licenze ed ai certificati .
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387 / 181
PARTE IIIe ) il valore , come riportato nella casella 12 della licenza di
esportazione;
f) eventualmente , la data di pagamento e di consegna e una
copia della polizza di carico e del contratto d'acquisto ;
g ) la data e il numero della licenza d'esportazione ;
h ) qualsiasi codice interno utilizzato a fini amministrativi ;
i ) la data e la firma dell'importatore .
5 . Gli importatori non sono obbligati a importare in
un'unica spedizione il quantitativo totale coperto da un'au
torizzazione di importazione .
Forma e presentazione delle licenze di esportazione e dei
certificati di origine — disposizioni comuni
Articolo 18
1 . La licenza d'esportazione ed il certificato d'origine
possono comprendere copie supplementari debitamente indi
cate come tali . Essi sono redatti in inglese , in francese o
spagnolo . Se sono compilati a mano , le informazioni devono
figurarvi in inchiostro e in carattere stampatello .
Il formato dei documenti è 210 x 297 mm. Si deve utilizzare
una carta bianca , del peso minimo di 25 g/m2 e senza pasta
meccanica ( 1 ). I documenti hanno un fondo arabescato , in
modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi
meccanici o chimici ( 2 ).
Se i documenti sono redatti in più copie soltanto la prima di
esse , che è l'originale, deve essere stampata ~su fondo
arabescato . Detta copia deve recare chiaramente la dicitura
«originale» mentre le altre debbono indicare l'indicazione
«copie». Le competenti autorità nella Comunità accettano
soltanto l'originale quale documento valido ai fini dell'espor
tazione verso la Comunità , conformemente al presente
regolamento .
2 . Ciascun documento deve recare un numero di serie ,
stampato o meno , destinato a contraddistinguerlo ( 3 ).
3 . Detto numero si compone dei seguenti elementi (4 ):
— due lettere che identificano il paese esportatore come
Articolo 15
La validità delle autorizzazioni di importazione rilasciate
dalle autorità degli Stati membri è subordinata alla validità e
ai quantitativi indicati nelle licenze d'esportazione emesse
dalle autorità competenti dei paesi fornitori , in base alle quali
sono state rilasciate le suddette autorizzazioni di importa
zione .
Articolo 16
Le autorizzazioni d'importazione o i documenti equivalenti
sono rilasciati senza discriminazione a ogni importatore della
Comunità , indipendentemente dal luogo in cui è stabilito
nella Comunità , fatta salva l'osservanza delle altre condizioni
imposte dalle norme vigenti .
segue :
Argentina = AR
Bangladesh = BD
Brasile = BR
Bulgaria = BG
Cecoslovacchia = CS
Corea del Sud = KR
Filippine = PH
Hong Kong = HK
India = IN
Indonesia = ID
Macao = MO
Malaysia = MY
Pakistan = PK
Perù = PE
Polonia = PL
Romania = RO
Singapore = SG
Sri Lanka = LK
Tailandia = TH
Ungheria = HU
Uruguay = UY
Articolo 17
1 . Se le competenti autorità di uno Stato membro consta
tano che il volume totale coperto dalle licenze d'esportazione
rilasciate da un paese fornitore per una determinata categoria
in un anno qualsiasi dell'accordo supera la quota fissata per
la stessa , dette autorità sospendono il rilascio delle autoriz
zazioni d'importazione o dei documenti equivalenti . Essi
informano immediatamente le autorità del paese fornitore
nonché la Commissione; questa avvia immediatamente la
procedura di consultazione di cui all'articolo 14 del regola
mento .
2 . Le competenti autorità di uno Stato membro rifiutano
il rilascio di autorizzazioni d'importazione o di documenti
equivalenti per le esportazioni di un paese fornitore non
coperte da licenze d'esportazione rilasciate conformemente
alle disposizioni del presente allegato .
Tuttavia , in casi eccezionali se l'importazione di siffatti
prodotti è ammessa in uno Stato membro dalle competenti
autorità , i quantitativi interessati non vengono imputati sulla
relativa quota senza l'esplicito consenso delle competenti
autorità del paese fornitore in causa .
(') e ( 2 ) Disposizioni non obbligatorie per Hong Kong.
( 3 ) Nel caso di Hong Kong, questa disposizione è obbligatoria
solamente per la licenza d'esportazione.
( 4 ) Questa disposizione non è obbligatoria per lo Sri Lanka . Nel
caso del Bangladesh , del Brasile, del Pakistan , del Perù e di
Singapore , questa disposizione entra in vigore ad una data
successiva .
N. L 387 / 182 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
— due lettere che indicano lo Stato membro di destinazione
come segue :
BL = Benelux
DE = Germania
DK = Danimarca
ES = Spagna
FR = Francia
GB = Regno Unito
GR = Grecia
IR = Irlanda
IT = Italia
PT = Portogallo
— un numero ad una cifra che identifica l'anno del contin
gente , corrispondente all'ultima cifra del rispettivo anno
dell'accordo , per esempio 7 per il 1987 ,
— un numero a due cifre che identifica l'ufficio che ha
rilasciato la licenza nel paese esportatore ,
— un numero a cinque cifre compreso tra 00001 e 99999
assegnato allo Stato membro di destinazione .
Articolo 1 9
Le licenze d'esportazione e i certificati d'origine possono
essere rilasciati dopo la spedizione delle merci cui si riferi
scono . In questi casi essi devono recare la dicitura «délivré à
posteriori» o «issued retrospectively» o «expedido con
posterioridad».
Articolo 20
In caso di furto , perdita o distruzione di una licenza
d'esportazione o di un certificato d'origine , l'esportatore può
rivolgersi alle autorità governative competenti che hanno
rilasciato i documenti per ottenere un duplicato , compilato in
base ai documenti di esportazione in possesso di tali autorità .
La licenza o il certificato rilasciati in sostituzione dell'origi
nale devono recare la dicitura «duplicata» o «duplicate» o
«duplicado».
Il duplicato deve indicare la data della licenza o del certificato
originale .
ORIGINAL 2 No1 Exporter ( name, full address , country)
Exportateur ( nom , adresse complète , pays)
4 Category number
Numéro de catégorie
3 Quota year
Année contingentaire
5 Consignee ( name , full address , country)
Destinataire ( nom , adresse complète , pays)
CERTIFICATE OF ORIGIN
(Textile products)
CERTIFICAT D'ORIGINE
(Produits textiles)
6 Country of origin
Pays d'origine
7 Country of destination
Pays de destination
8 Place and date of shipment - Means of transport
Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport
9 Supplementary details
Données supplémentaires
0 Marks and numbers - Number and kind ot packages - DESCRIPTION OF GOODS
Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DÉSIGNATION DES MARCHANDISES
1 1 Quantity (')
Quantité (')
12 FOB Vàlue (2 )
Valeur fob (2)
(')
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.
13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
I , the undersigned , certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6 , in accordance with the provisions in force in the European Economic
Community .
Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus sont originaires du pays figurant dans la case 6 , conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté
économique européenne.
14 Lompetent autrtortty ( name, full address , country)
Autorité compétente ( nom . adresse complète , pays) At - Ä on - le
( Signature ) ( Stamp - Cachet)
EXPORTER (Full Name & Address)
Certificate No.
CONSIGNEE (If required)
GOVERNMENT OF HONG KONG
CERTIFICATE OF
HONG KONG ORIGIN
Carrier Port of Loading Date of Departure Country of Destination
Port of Discharge Final Destination . If on Carriage Factory Number
(on or about)
Mark(s) & Number(s) Number and Type of Packages &Description of Goods
Quantity or Weight
(in words and figures)
Brand Names or
Labels (if any)
hereby certify that the goods described above were made in Hong Kong.
for Director of Trade Industry and Customs
ORIGINAL — WHITE
DUPLICATE — YELLOW
TRIPLICATE — LIGHT BLUE
CROWN COPYRIGHT RESERVED
TIC 16 (Rev.)
1 Exporter ( name , full address , country)
Exportateur ( nom, adresse complète , pays)
ORIGINAL 2 No
3 Quota year
Année contingentare
4 Category number
Numéro de catégorie
5 Consignee (name, full address , country)
Destinataire ( nom , adresse complète , pays)
EXPORT LICENCE
(Textile products)
LICENCE D'EXPORTATION
(Produits textiles)
6 Country of origin
Pays d'origine
7 Country of destination
Pays de destination
8 Place and date of shipment - Means of transport
Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport
9 Supplementary details
Données supplémentaires
10 Marks and numbers - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS
Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DÉSIGNATION DES MARCHANDISES
11 Quantity 0)
Quantité (')
12 FOB Value (2)
Valeur fob (*)
(')
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.
1 3 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
I , the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the
category shown in box No 4 by the provisions regulating trade in textile products with the European Economic Community .
Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus ont été imputées sur la limite quantitative fixée pour l'année indiquée dans la case 3 pour la catégorie désignée dans
la case 4 dans le cadre des dispositions régissantles échanges de produits textiles avec la Communauté économique européenne.
1 4 Competent authority (name , full address , country)
Autorité compétente ( nom , adresse complète , pays) At - À on - le
(Signature ) (Stamp - Cachet)
EXPORT LICENCE (TEXTILES) FORM 5
ORIGINAL
Audit . No.
Date of Receipt and Receipt No.Exporter
(Name &
Address)
HONG KONG GOVERNMENT
Import and Export Ordinance (Cap . 60)
Import and - Export (General) Regulations
Date ot Issue and Licence No.
Textile Controls
Registration No.
(Where applicable) Tel . No .
Consignee Issue of this licence is approved .
tor Director of Trade
MANUFACTURER'S DECLARATION
principal official of
Stamps
( Name and Address of Manufacturer's Co .)
hereby declare
that I am the manufacturer of the goods in respect of which this
application is made . " "I further declare that I am supplying the
quotas for the goods covered by this application in accordance
with Conditions (5 ) & (6 ) overleaf .
" " Delete if not applicable .
" * Textile Controls Registration
Departure Date Country of Final Destination
No
Vessel Flight No . C.O./Form A No . Tel No
Date Signature and Chop
FOR CONDITIONS OF ISSUE
PLEASE SEE OVERLEAF
WARNING Al alterations must be cairied out by authorized officers . Heavy penalties a e provided for false declaration o
1 alterations and misuse of this licence
Value fob
HKSMark(s) and Number(s)
No . of
packages
Full Description of Goods
(State Country of Origin of raw materials )
No. of Units
cif . value
in currency of
payment
Quota Reference
( see * below )
Quantity Shipped
in Quota Units
Total Amount Total Amount
Item
No .
Category/Sub-Category
or Commodity Item
Code No.
Name of Quota/Export
Authorization/Permit Holder
EXPORTER'S DECLARATION
principal official of
(Name and Address of Exporter's Co.)
hereby declare that I am the exporter of the
packages
of goods in respect of which this application is made and that the
particulars given herein are true. "I further declare that I am supplying
the quotas for the goods covered by this application in accordance
with Conditions (5) & (6) overleaf .
* Delete if not applicable .
" Insert here : — Type of Quota Export Authorization Number. Swing Transfer or A-Type
Transfer Number or Quota Permit Number as appropriate .
Date ..
Signature and Chop
CROWN COPYRIGHT RESERVEDTIC 353A (Rev . 1982)
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387 / 191
ALLEGATO VII
di cui all'articolo 4
Prodotti artigianali o di folclore
presente allegato che' viene rilasciato dalle autorità compe
tenti del paese fornitore .
Nel caso del Bangladesh , dell'Indonesia , della Malaysia ,
dello Sri Lanka e della Thailandia nella casella n . 11 del
certificato vengono aggiunte le seguenti diciture :
«d ) traditional handicraft batik fabrics and textile articles
made from such batik fabrics»
«d ) tissus artisanaux traditionnel batik et articles textiles
fabriqués à partir de tels tissus batik».
Nel caso dell'India e del Pakistan il certificato avrà il seguente
titolo :
«Certificate in regard to handloom fabrics , products of the
cottage industry and traditional folklore products , issued in
conformity with and under the conditions regulating trade in
textile products with the European Economic Community .
1 . L'eccezione di cui all'articolo 4 per i prodotti di
fabbricazione artigianale si applica soltanto ai seguenti tipi di
prodotti :
a ) tessuti ottenuti su telai azionati esclusivamente a mano o
a pedale , che siano prodotti tradizionali dell'artigianato
di ciascun paese fornitore ;
b ) indumenti o altri articoli tessili fabbricati tradizional
mente in ciascun paese fornitore , ottenuti a mano coi
tessuti specificati al precedente comma e cuciti esclusiva
mente a mano senza l'aiuto di una macchina . Nel caso del
Pakistan questa esclusione si applica ai prodotti dell'ar
tiginato fatti a mano con i prodotti di cui alla lettera a ).
Nel caso dell'India questa eccezione si applica agli stessi
prodotti diversi dagli indumenti . Per questi indumenti si
applicano le disposizioni specifiche dell'allegato VII
bis ;
c ) prodotti del folclore tradizionale di ciascun paese forni
tore , fatti a mano , ed enumerati in un elenco allegato agli
accordi bilaterali interessati ;
d ) nel caso del Bangladesh , dell'Indonesia , della Malaysia ,
dello Sri Lanka e della Tailandia , tessuti artigianali
tradizionali batik e articoli tessili fabbricati con siffatti
tessuti batik, cuciti a mano oppure con una macchina
azionata a mano o a pedale . Il batik viene definito come
segue :
— il batik artigianale è fabbricato mediante un proce
dimento tradizionale con il quale si aggiungono
colori e sfumature su uh tessuto bianco o greggio . Il
procedimento è manuale e si articola in tre fasi :
a ) applicazione , a mano , di cera sul tessuto ;
b ) tintura o pittura ( applicazione di colore con il
metodo artigianale tradizionale di tintura ovvero
pittura a mano);
c) rimozione della cera facendo bollire il tessuto .
Queste tre fasi vengono ripetute sul tessuto per
ciascuno dei colori o delle sfumature del disegno .
Certificat relatif aux tissus tissés sur métier à main et aux
produits faits avec ces tissus de fabrication artisanale et aux
produits relevant du folklore traditionnel délivré en confor
mité avec et sous les conditions régissant les échanges de
produits textiles avec la Communauté économique euro
péenne»
e nella casella n . 11 , il paragrafo b) sarà così redatto :
«b ) hand-made cottage industry products made of the
fabrics described under a )»
«b ) produits de fabrication artisanale faits à la main avec les
tissus décrits sous a)».
In tali certificati si precisano i motivi per i quali viene
concessa l'eccezione .
3 . Se le importazioni di uno dei prodotti di cui sopra
raggiungono un volume tale da rischiare di creare difficoltà
all'interno della Comunità vengono avviate quanto prima
consultazioni con i paesi fornitori al fine di risolvere il
problema introducendo un limite quantitativo a norma
dell'articolo 11 del regolamento .
2 . Questa eccezione è concessa soltanto ai prodotti
contemplati in un certificato conforme al modello accluso al
1 Exporter ( name, full address , country)
Exportateur (nom. adresse complète , pays) ORIGINAL 2 No
CERTIFICATE in regard to HANDLOOMS, TEXTILE HANDICRAFTS anil TRA
DITIONAL TEXTILE PRODUCTS. OF THE COTTAGE INDUSTRY, issued in
conformity with and under the conditions regulating trade in textile
products with the European Economic Community
3 Consignee ( name, full address , country)
Destinataire ( nom. adresse complète , pays)
CERTIFICAT relatit aux TISSUS TISSÉS SUR METIERS h MAIN, aux PRO
DUITS TEXTILES FAITS A LA MAIN, et aux PRODUITS TEXTILES RELEVANT
DU FOLKLORE TRADITIONNEL, DE FABRICATION ARTISANALE, délivré en
conformité avec et sous les conditions régissant les échanges de produits
textiles avec la Communauté économique européenne
5 Country of destination
Pays de destination
4 Country of origin
Pays d'origine
6 Place and date of shipment — Means of transport
Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport
7 Supplementary details
Données supplémentaires
8 Marks and numbers — Number and kind of packages — DESCRIPTION OF GOODS
Marques et numéros — Nombre et nature des colis — DÉSIGNATION DES MARCHANDISES
9 Quantity
Quantité
10 FOB ValueC)
Valeur fob (')
11 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITE COMPETENTE
I , the undersigned, certify that the consignment described above includes only the following textile products of the cottage industry of the country shown m box No 4 :
a) tabrics woven on looms operated solely by hand or foot (handlooms) ( 2 )
b) garments or other textile articles obtained manually from the fabrics described under a ) and sewn solely by hand without the aid of any machine (handicrafts) ( 2 )
c) traditional folklore handicraft textile products made by hand, as defined in the list agreed between the European Economic Community, and the country shown In box No 4
Je soussigné certifie que l'envoi décrit ci-dessus contient exclusivement les produits textiles suivants relevant de la fabrication artisanale du pays figurant dans la case 4 :
a) tissus tissés sur des métiers actionnés è la main ou au pied ( handlooms) ( 2 )
b) vêtements ou autres articles textiles obtenus manuellement à partir de tissus décrits sous a ) et cousus uniquement à la main sans l'aide d'une machine (handicrafts) (')
c) produits textiles relevant du folklore traditionnel fabriqués à la main , comme définis dans la liste convenue entre la Communauté économique européenne et le pays
indiqué dans la case 4 .
C)
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12 Competent authority (name, full address , country)
Autorité compétente (nom. adresse complète, pays) At - À . on - le
(Signature) (Stamp - Cachet)
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387/ 195
ALLEGATO VII bis
INDIA
1 . Le esportazioni di indumenti dell'artigianato indiano confezionati a mano con i tessuti di cui al
paragrafo 1 dell'allegato VII (categorie di prodotti dei gruppi I B , II B e III B dell'allegato I ) sono
comprési nei limiti quantitativi fissati nell'allegato III . I prodotti in questione sono accompagnati
da un certificato di esportazione .
2 . Per i prodotti delle categorie 6 , 8 , 15 e 27 sono stati fissati quantitativi supplementari , indicati
nelle tabelle accluse al presente allegato .
3 . Per tutte le spedizioni di indumenti soggetti ai limiti quantitativi figuranti nelle tabelle di cui al
paragrafo 2 , la licenza di esportazione prevista all'articolo 11 , paragrafo 1 , della parte II
dell'allegato VI è sostituita dal certificato conforme al modello accluso all'allegato VII .
4 . Il certificato di cui al paragrafo 3 , deve obbligatoriamente indicare nella casella n . 7 i seguenti
dati :
— il numero della categoria cui appartengono i prodotti ,
— l'anno di contingentamento ,
— la dicitura «indumenti confezionati a mano».
5 . Le disposizioni degli articoli da 11 a 20 dell'allegato VI , nonché le disposizioni dell'allegato V
relative alla cooperazione amministrativa sono applicabili anche alle spedizioni dei prodotti
* indicati nella tabella che segue e al certificato di cui al paragrafo 3 .
6 . Le disposizioni degli articoli 7 e 8 del regolamento si applicano ai quantitativi indicati nella
tabella B allegata esclusi i trasferimenti tra questi limiti quantitativi e quelli di cui all'alle
gato IV.
TABELLA A
Limiti quantitativi comunitari dal 1987 al 1991
(1 000 pezzi)
1987 1988 1989 1990 1991
Categoria 6 470 493 518 545 572
Categoria 8 1 380 1 418 1 457 1 497 1 538
Categoria 15 500 530 562 596 632
Categoria 27 1 000 1 040 1 082 1 125 1 170
N. L 387/ 196 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
TABELLA B
Ripartizione tra gli Stati membri, per il 1987, dei limiti quantitativi comunitari di cui alla tabella A
(1 000 pezzi) (1 000 pezzi)
Categoria 6 D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
120
78
63
45
98
4
13
7
35
7
470
Categoria 15 D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
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P
CEE
127,5
82,5
67,5
47,5
105
4
13,5
7,5
37,5
7,5
500
Categoria 8 D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
352
228
186
131
290
11
37
21
103
21
1 380
Categoria 27 D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
255
165
135
95
210
8
27
15
75
15
1 000
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387 / 197
ALLEGATO Vili
di cui all'articolo 4 , paragrafo 2 , e all'allegato VII
INDIA
PAKISTAN
ALLEGATO IX
di cui agli articoli 6 , 8 , 11 e all'allegato x
BULGARIA
CECOSLOVACCHIA
POLONIA
ROMANIA
UNGHERIA
N. L 387 / 198 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
ALLEGATO X
di cui all'articolo 6 , paragrafo 5
Articolo 1
Romania
1 . Se uno Stato membro constata che uno dei prodotti
tessili di cui all'allegato 1 , originario e proveniente dalla
Romania , viene importato nella Comunità ad un prezzo
anormalmente basso, inferiore al livello normale di concor
renza , tale da provocare o rischiare di provocare un grave
danno ai produttori comunitari di prodotti simili o diretta
mente in concorrenza , la Commissione può chiedere di
avviare consultazioni con la Romania .
2 . Qualora nel corso delle consultazioni di cui sopra non
si giungesse ad un accordo entro trenta giorni a decorrere
dalla data della richiesta di consultazione , la Commissione ,
secondo la procedura di cui all'articolo 1 5 , può autorizzare lo
Stato membro interessato a sospendere temporaneamente
l'importazione del prodotto in causa .
3 . In circostanze del tutto inconsuete e critiche , quando le
importazioni nella Comunità di un prodotto tessile romeno ,
effettuate a prezzi anormalmente bassi, fossero tali da
provocare danni difficilmente rimediabili , le parti procede
ranno a consultazioni urgenti , che dovranno svolgersi al più
tardi entro cinque giorni lavorativi dal giorno in cui la
Commissione ha notificato la richiesta di consultazione .
Qualora , entro il suddetto termine di cinque giorni lavora
tivi , le parti non raggiungano un accordo reciprocamente
accettabile che consenta di affrontare la situazione , la
Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 15 ,
può autorizzare lo Stato membro interessato a sospendere il
rilascio dei documenti che permettono l'importazione del
prodotto in causa .
4 . Allo scopo di determinare se il prezzo di un prodotto
tessile è annormalmente basso, al di sotto del livello normale
di concorrenza, detto prezzo sarà confrontato contempora
neamente :
— con i prezzi dei prodotti nazionali simili in fase di
commercializzazione comparabile sul mercato del paese
importatore,
— con i prezzi generalmente praticati per i prodotti simili
venduti in condizioni normali da altri paesi esportatori
sul mercato del paese importatore ,
— con i prezzi più bassi praticati da un paese terzo per lo
stesso prodotto nei tre mesi precedenti la richiesta di
consultazione, prezzi che non abbiano provocato
l'adozione di una misura qualsivoglia da parte della
Comunità . »
dall'Ungheria nella Comunità a prezzi inferiori alla gamma
dei prezzi praticati in condizioni normali di concorrenza , e
quindi provoca o rischia di provocare un grave danno ai
produttori comunitari degli stessi prodotti , di prodotti simili
o di prodotti direttamente in concorrenza, la Commissione
può chiedere di avviare consultazioni con la Bulgaria o con
l'Ungheria .
2 . Qualora , nel corso della consultazioni di cui sopra ,
non si giungesse ad un accordo entro trenta giorni a decorrere
dalla data della richiesta della Commissione, e continuassero
ad essere effettuate spedizioni del prodotto in causa a prezzi
inferiori alla gamma dei prezzi praticati in condizioni
normali di concorrenza, con la conseguenza o il rischio di un
danno grave per i produttori comunitari di cui al paragrafo 1 ,
la Commissione , pur continuando le consultazioni per
pervenire ad una soluzione accettabile per entrambe le parti ,
può autorizzare , secondo la procedura di cui all'articolo 15 ,
lo Stato membro interessato a sospendere l'importazione
delle spedizioni di cui trattasi .
3 . In circostanze critiche , qualora l'importazione di pro
dotti tessili determinati , effettuata a prezzi inferiori alla
gamma dei prezzi praticati in condizioni normali di concor
renza , rischi di provocare un danno difficilmente rimediabi
le , la Commissione, secondo la procedura prevista all'artico
lo 15 , può autorizzare lo Stato membro interessato a
sospendere temporaneamente l'importazione dei prodotti in
causa . In questo caso , saranno avviate consultazioni senza
indugio , comunque non oltre cinque giorni lavorativi dalla
richiesta della Commissione, onde pervenire ad una soluzio
ne reciprocamente accettabile .
4 . Per l'applicazione del presente articolo , allo scopo di
determinare se il prezzo di un prodotto tessile è «inferiore alla
gamma dei prezzi praticati in condizioni normali di concor
renza», detti prezzi possono essere confrontati :
— con i prezzi di prodotti simili in una fase di commercia
lizzazione comparabile sul mercato del paese impor
tatore ,
nonché
— con i prezzi generalmente praticati per gli stessi prodotti
venduti in condizioni commerciali normali da altri paesi
esportatori sul mercato del paese importatore ,
e
— con i prezzi più bassi praticati per gli stessi prodotti
venduti in condizioni commerciali normali da qualsiasi
altro paese esportatore nei tre mesi precedenti la richiesta
di consultazione, prezzi che non abbiano provocato
l'adozione di una misura qualsivoglia da parte della
Comunità .
Articolo 3
Cecoslovacchia e Polonia
1 . Qualora uno Stato membro ritenesse che uno dei
prodotti tessili indicati nell'allegato I venga importato dalla
Articolo 2
Bulgaria e Ungheria
1 . Se uno Stato membro constata che uno dei prodotti
tessili di cui all'allegato I viene importato dalla Bulgaria o
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387 / 199
Cecoslovacchia e dalla Polonia nella Comunità ad un prezzo
anormalmente inferiore al normale livello di concorrenza , e
che di conseguenza provochi o rischi di provocare grave
danno ai fabbricanti comunitari di prodotti simili o diretta
mente in concorrenza, la Commissione può chiedere di
avviare consultazioni con la Cecoslovacchia o con la Polo
nia .
2 . Allo scopo di determinare se il prezzo di un prodotto
tessile è anormalmente inferiore al normale livello di concor
renza , detto prezzo può essere confrontato :
— con i prezzi dei prodotti nazionali simili in una fase di
commercializzazione comparabile sul mercato del paese
importatore,
— con i prezzi generalmente praticati per i prodotti simili
venduti in condizioni normali da altri paesi esportatori
sul mercato del paese importatore,
— con i prezzi più bassi che sono stati praticati da un paese
terzo per lo stesso prodotto nel corso di normali transa
zioni commerciali nei tre mesi precedenti la richiesta di
consultazione, prezzi che non abbiano provocato l'ado
zione di una misura qualsivoglia da parte della Comu
nità .
3 . Qualora nel corso delle consultazioni di cui al para
grafo 1 non si giungesse ad un accordo entro trenta giorni
dalla data della richiesta della Commissione ed in attesa che
le consultatzioni portino ad una soluzione di comune
gradimento , la Commissione può, con la procedura di cui
all'articolo 15 , autorizzare lo Stato membro interessato a
sospendere temporaneamente l'importazione dei prodotti in
causa .
4 . In circostanze del tutto inconsuete e critiche, qualora le
forniture di prodotti importati dalla Polonia nella Comunità
fossero effettuate a prezzi anormalmente inferiori al normale
livello di concorrenza e fossero tali da provocare danni
difficilmente rimediabili , la Commissione può , con la proce
dura contemplata all'articolo 15 , autorizzare lo Stato mem
bro interessato a sospendere temporaneamente l'importazio
ne dei prodotti in causa , in attesa di una soluzione da
concordare nel corso delle consultazioni . Dette consultazioni
saranno avviate senza indugio e comunque non oltre cinque
giorni dalla richiesta della Commissione .
Prima della sospensione suddetta , la Cecoslovacchia viene
informata con un anticipo di dieci giorni lavorativi in modo
da consentirle di ovviare alla situazione.
N. L 387 / 200 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
ALLEGATO XI
di cui agli articoli 4 e 8
BRASILE
ALLEGATO XII
di cui agli articoli 4 , 7 , 8 , 11 e 14
HONG KONG
Allegato XIII
di cui agli articoli 4 , 7 , 8 e 11
MACAO
ALLEGATO XIV
di cui agli articoli 7 , 8 e 11
COREA DEL SUD
ALLEGATO XV
di cui all'articolo 8
PERÙ
ALLEGATO XVI
di cui all'articolo 8
BANGLADESH
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387 / 201
ALLEGATO XVII
di cui all'articolo 8
PAKISTAN
ALLEGATO XVIII
di cui all'articolo 8
SRI LANKA
URUGUAY
ALLEGATO XIX
di cui all'articolo 8
ARGENTINA
ALLEGATO XX
di cui all'articolo 8
INDIA
INDONESIA
FILIPPINE
MALAYSIA
SINGAPORE
TAILANDIA
N. L 387 / 202 31 . 12 . 86Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
ALLEGATO XXI
di cui all'articolo 11
ARGENTINA
BRASILE
BULGARIA
CECOSLOVACCHIA
HONG KONG
PAKISTAN
PERÙ
POLONIA
ROMANIA
SRI LANKA
UNGHERIA
URUGUAY
ALLEGATO XXII
di cui all'articolo 11
BANGLADESH
COREA DEL SUD
FILIPPINE
INDIA
INDONESIA
MACAO
MALAYSIA
SINGAPORE
TAILANDIA
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387 / 203
ALLEGATO XXIII
di cui all'articolo 6
Traffico di perfezionamento passivo
Articolo 1
Le reimportazioni nella Comunità dei prodotti tessili di cui
alla colonna 1 della tabella annessa al presente allegato ,
effettuate conformemente ai regolamenti sul perfezionamen
to passivo economico in vigore nella Comunità , non sono
subordinate alle limitazioni quantitative di cui all'articolo 3
del regolamento quando sono soggette ai limiti quantitativi
specifici di cui alla colonna 3 della tabella e sono state
reintrodotte nello Stato membro interessato previo perfezio
namento nel paese terzo corrispondente , elencato nella
colonna 5 della medesima tabella per ciascuna dei limiti
quantitativi ivi indicati .
— utilizzazione anticipata di limiti quantitativi specifici da
un anno all'altro fino a concorrenza del 7,5 % della quota
dell'anno di effettiva utilizzazione .
3 . La parte dei limiti quantitativi non utilizzata in uno
Stato membro può essere riassegnata ad un altro Stato
membro conformemente alla procedura di cui all'articolo 15
del regolamento .
4 . Gli Stati membri che constatino un fabbisogno d'im
portazioni supplementari o che ritengano che la loro quota
rischi di non essere totalmente utilizzata ne informano la
Commissione . Essi possono chiedere che i limiti quantitativi
specifici siano adattati secondo la procedura di cui all'arti
colo 15 del presente regolamento .
5 . La Commissione informa il paese o i paesi interessati
delle misure prese a norma dei precedenti paragrafi .
Articolo 2
La ripartizione tra Stati membri dei limiti quantitativi
comunitari specifici di cui alla tabella annessa al presente
allegato si effettua secondo la procedura di cui all'articolo 15
del regolamento .
Articolo 5
L'imputazione su un limite quantitativo specifico di cui
all'articolo 1 viene effettuata dalle competenti autorità degli
Stati membri al momento del rilascio dell'autorizzazione
preventiva di cui ai regolamenti sul perfezionamento passivo
economico vigenti nella Comunità . L'imputazione su un
limite quantitativo specifico è effettuata per l'anno in cui è
stata rilasciata l'autorizzazione preventiva .
Articolo 3
Le reimportazioni che esulano dal presente allegato possono
essere soggette a limiti quantitativi specifici conformemente
alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento , sem
preché i prodotti interessati siano soggetti ai limiti quantita
tivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento .
Articolo 4
1 . I trasferimenti tra categorie , l'utilizzazione anticipata o
il riporto di determinate quote di limiti quantitativi specifici
da un anno all'altro sono autorizzati conformemente alla
procedura di cui all'articolo 15 del regolamento .
2 . Tuttavia , le competenti autorità degli Stati membri
possono procedere a trasferimenti automatici , in conformità
del paragrafo 1 , nei limiti seguenti :
— trasferimento tra categorie fino a concorrenza del 20 %
della quota della categoria verso cui viene effettuato il
trasferimento ;
— riporto di un limite quantitativo specifico da un anno
all'altro fino a concorrenza del 10,5% della quota
dell'anno di effettiva utilizzazione :
Articolo 6
Il certificato d'origine viene rilasciato dalle competenti
autorità governative del paese fornitore interessato confor
memente alle disposizioni comunitarie dell'allegato VI per
tutti i prodotti contemplati dal presente allegato .
Articolo 7
Le competenti autorità degli Stati membri informano la
Commissione dei nomi e degli indirizzi delle autorità comu
nitarie competenti per il rilascio delle autorizzazioni preven
tive di cui all'articolo 4 , nonché dei modelli dei timbri da esse
utilizzati .
N. L 387 / 204 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
Tabella di cui all'articolo 1
1 2 3 4 5
Categoria
Stati
membri
Limite quantitativo dal 1° gennaio al 31 dicembre
Unità Paesi fornitori
1987 1988 1989 1990 1991
4 CEE
CEE
100 000
300 000
108 000
322 000 .
116 000
347 000
125 000
373 000
134 000
401 000
pezzi
pezzi
Malaysia
Pakistan
5 CEE
CEE
100 000
300 000
108 000
327 000
116 000
356 000
125 000
389 000
134 000
423 000
pezzi
pezzi
Malaysia
Pakistan
6 CEE
D
F
CEE
CEE
CEE
300 000
150 000
50 000
100 000
250 000
750 000
327 000
153 000
51 000
108 000
271 000
829 000
356 000
156 000
52 000
116 000
293 000
916 000
389 000
159 000
53 000
125 000
317 000
1 012 000
424 000
162 000
54 000
134 000
343 000
1 118 000
pezzi
pezzi
pezzi
pezzi
pezzi
pezzi
Indonesia
Macao 0 )
Malaysia
Filippine
Sri Lanka
7 CEE
CEE
CEE
D
F
I
BNL
200 000
300 000
550 000
72 000
11 000
17 000
22 000
218 000
318 000
608 000
77 000
11 000
18 000
24 000
238 000
337 000
672 000
83 000
11 000
20 000
26 000
259 000
357 000
742 000
89 000
11 000
22 000
28 000
282 000
378 000
820 000
96 000
11 000
24 000
30 000
pezzi
pezzi
pezzi
pezzi
pezzi
pezzi
pezzi
Indonesia
Singapore
Sri Lanka
Tailandia (*)
8 CEE
CEE
CEE
CEE
CEE
250 000
100 000
300 000
80 000
500 000
273 000
105 000
314 000
85 000
552 000
297 000
110 000
328 000
90 000
610 000
324 000
115 000
342 000
95 000
675 000
353 000
120 000
358 000
100 000
746 000
pezzi
pezzi
pezzi
pezzi
pezzi
Indonesia
Malaysia
Pakistan
Filippine
Sri Lanka
16 D 500 000 513 000 525 000 538 000 552 000 pezzi Macao ( 1 )
21 CEE
CEE
D
I
BNL
100 000
550 000
80 000
20 000
45 000
109 000
616 000
96 000
22 000
49 000
120 000
690 000
115 000
24 000
53 000
130 000
773 000
137 000
26 000
58 000
142 000
866 000
164 000
28 000
63 000
pezzi
pezzi
pezzi
pezzi
pezzi
Filippine
Sri Lanka
Tailandia ( 1 )
26 D
F
I
BNL
52 000
11 000
16 000
16 000
57 000
11 000
17 000
17 000
62 000
11 000
19 000
19 000
67 000
11 000
21 000
21 000
73 000
11 000
23 000
23 000
pezzi
pezzi,
pezzi
pezzi
Tailandia (*)
(') Se per un determinato Stato membro non è indicato un livello , non sono state stabilite disposizioni specifiche per la reimportazione , sotto il regime del
perfezionamento passivo economico , in questo Stato membro per i prodotti ed i paesi fornitori in questione .
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 387 / 205
ALLEGATO XXIV
di cui all'articolo 1
Paese fornitore Gruppo I Gruppo II Gruppo III
Bangladesh
Perù
Sri Lanka
Uruguay
Argentina
Brasile
Filippine
India
Indonesia
Malaysia
Pakistan
Singapore
Tailandia
Bulgaria
Cecoslovacchia
Polonia
Romania
Ungheria
Hong Kong
Macao
Corea del Sud
2,0%
1 ,25 %
1,0%
0,4%
0,4%
8,0%
6,25%
5,0%
2,4%
2,0%
15,0%
12,50%
10,0%
8,0% (' )
6,0%
(') Questo tasso si applica anche ai prodotti di cui al gruppo IV .
ALLEGATO XXV
di cui all'articolo 12 , paragrafo 2 , ultimo comma
COLOMBIA
GUATEMALA
HAITI
MESSICO
Full & Egal Universal Law Academy