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Regolamento (CEE) n. 490/86 del Consiglio del 25 febbraio 1986 che modifica, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, il regolamento (CEE) n. 357/79 concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole
Gazzetta ufficiale n. L 054 del 01/03/1986 pag. 0022 - 0024
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 20 pag. 0123
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 20 pag. 0123
REGOLAMENTO (CEE) N. 490/86 DEL CONSIGLIO del 25 febbraio 1986 che modifica, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, il regolamento (CEE) n. 357/79 concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 396, vista la proposta della Commissione, considerando che, a seguito dell'adesione degli stati precitati, è necessario adeguare il regolamento (CEE) n. 357/79 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2); considerando che l'adeguamento deve definire le date delle prime indagini che dovranno essere svolte dai nuovi stati membri in modo da disporre il più rapidamente possibile di dati che consentano di valutare la situazione del mercato vitivinicolo; considerando che è opportuno prevedere un concorso finanziario della Comunità alle spese sostenute dai nuovi stati membri per la realizzazione della prima indagine di base prevista dal regolamento (CEE) n. 357/79; considerando che i risultati delle indagini intermedie previste da detto regolamento devono essere disponibili per i nuovi stati membri in modo da consentire di valutare la situazione del mercato vitivinicolo; considerando che il Regno di Spagna si è impegnato nel corso dei negoziati di adesione a realizzare la prima indagine di base l'anno successivo a quello dell'adesione e che la Repubblica portoghese realizzerà un'indagine viticola nel 1987 e la prima indagine di base nel 1989, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) 357/79 è così modificato: 1) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 1 ter Il Regno di Spagna procede alla realizzazione della prima indagine di base nel 1987 in conformità del presente regolamento. L'indagine verterà sulla situazione successiva alle estirpazioni e agli impianti relativi alla campagna viticola 1986/1987. La Repubblica portoghese procede alla realizzazione della prima indagine di base nel 1989. Questa inda- gine verterà sulla situazione successiva alle estirpazioni e agli impianti relativi alla campagna viticola 1988/1989»; 2)il testo dell'articolo 4, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente: «3. Le unità geografiche di cui al paragrafo 2, all'articolo 2, paragrafo 2, punto B, all'articolo 2, paragrafo 3, punto A, e all'articolo 3, paragrafo 3, sono le seguenti: - per la Repubblica federale di Germania: le regioni viticole definite conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 338/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce disposizioni particolari relative ai vini di qualità prodotti in regioni determinate (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3687/84 (2); -per la Grecia: le regioni viticole di cui all'allegato; -per la Spagna: le regioni viticole di cui all'allegato; -per la Francia: i «départements» o i «groupes de départements» di cui all'allegato; -per l'Italia: le province; -per il Portogallo: le regioni di cui all'allegato; -per gli altri stati membri interessati: l'intero territorio nazionale. (1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 48. (2) GU n. L 341 del 29. 12. 1984, pag. 5.»; 3)all'articolo 5, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente: «Il Regno di Spagna trasmette questa descrizione particolareggiata entro il 30 giugno 1987; la Repubblica portoghese entro il 30 giugno 1990.»; 4)il testo dell'articolo 6, paragrafi 1, 5 e 6, è sostituito dal testo seguente: «1. Gli stati membri interessati comunicano alla Commissione, per ogni campagna viticola, i rendimenti medi per ettaro, espressi in HL/HA di mosto d'uva o di vino oppure in DT/HA di uva, ottenuti nelle superfici viticole coltivate a varietà di uve da vino, classificandoli in base alle classi di rendimento di cui al paragrafo 2. Tali dati vengono comunicati a decorrere dalla campagna 1979/1980 per quel che riguarda la Germania, la Francia e il Lussemburgo, a decorrere dalla campagna 1982/1983 per quel che riguarda l'Italia e la Grecia, a decorrere dalla campagna 1987/1988 per quel che riguarda la Spagna e a decorrere dalla campagna 1989/1990 per quel che riguarda il Portogallo. 5. Per ogni campagna viticola, gli stati membri interessati comunicano alla Commissione, dettagliatamente per unità geografica, le stime del titolo alcolometrico volumico naturale medio in % vol o in °Oechsle delle uve fresce, dei mosti d'uva o dei vini ottenuti nelle superfici viticole coltivate a varietà d'uva da vino destinate normalmente alla produzione: - di v.q.p.r.d., -di altri vini, - di cui: vini destinati obbligatoriamente alla distillazione di alcune acquaviti a denominazione di origine. Tali dati vengono comunicati a decorrere dalla compagna 1979/1980 per quel che riguarda la Germania, la Francia e il Lussemburgo, a decorrere dalla campagna 1982/1983 per quel che riguarda l'Italia e la Grecia, a decorrere dalla campagna 1987/1988 per quel che riguarda la Spagna e a decorrere dalla campagna 1989/1990 per quel che riguarda il Portogallo. 6. I dati annuali di cui ai paragrafi 1 e 5 devono essere comunicati anteriormente al 1° aprile dell'anno successivo ad ogni campagna viticola. Le informazioni sulle classi di rendimento di cui al paragrafo 2 devono essere trasmesse nei termini previsti all'articolo 4, paragrafo 1. Le stime sull'evoluzione dei rendimenti medi per ettaro di cui al paragrafo 3 devono essere comunicate: -per la prima volta, entro il 1° ottobre 1981, per quel che riguarda la Germania, la Francia e il Lussemburgo, entro il 1° ottobre 1984 per quel che riguarda l'Italia e la Grecia ed entro il 1° ottobre 1991 per quel che riguarda la Spagna e il Portogallo; -successivamente, ogni cinque anni, entro il 1° aprile, fatto eccezione della seconda stima dell'Italia e della Grecia che deve essere trasmessa dopo due anni.»; 5)il testo dell'articolo 9 è sostituito dal seguente testo: «Articolo 9 Le spese necessarie per l'indagine di base relativa alla situazione successiva alla campagna 1978/1979 per la Germania, la Francia e il Lussemburgo, per l'indagine di base relativa alla situazione successiva alla campagna 1981/1982 per l'Italia e la Grecia, per l'indagine di base relativa alla situazione successiva alla campagna 1986/1987 per la Spagna e per l'indagine di base relativa alla situazione successiva alla campagna 1988/1989 per il Portogallo sono a carico del bilancio delle Comunità europee, per un importo forfettario da stabilirsi.»; 6)all'allegato è aggiunta la seguente lista: Lista delle unità geografiche di cui all'articolo 4, paragrafo 3: «SPAGNA 1. Galicia 2. Principado de Asturias 3. Cantabria 4. País Vasco A (provincia de Álava) 5. País Vasco B (provincias de Guipúzcoa y Vizcaya) 6. Navarra 7. La Rioja 8. Aragón A (provincia de Zaragoza) 9. Aragón B (provincias de Huesca y Teruel) 10. Cataluña A (provincia de Barcelona) 11. Cataluña B (provincia de Tarragona) 12. Cataluña C (provincias de Gerona y Lérida) 13. Baleares 14. Castilla-León A (provincia de Burgos) 15. Castilla-León B (provincia de León) 16. Castilla-León C (provincia de Valladolid) 17. Castilla-León D (provincia de Zamora) 18. Castilla-León E (provincias de Ávila, Palencia, Salamanca, Segovia y Soria) 19. Madrid 20. Castilla-La Mancha A (provincia de Albacete) 21. Castilla-La Mancha B (provincia de Ciudad Real) 22. Castilla-La Mancha C (provincia de Cuenca) 23. Castilla-La Mancha D (provincia de Guadalajara) 24. Castilla-La Mancha E (provincia de Toledo) 25. C. Valenciana A (provincia de Alicante) 26. C. Valenciana B (provincia de Castellón) 27. C. Valenciana C (provincia de Valencia) 28. Región de Murcia 29. Extremadura A (provincia de Badajoz) 30. Extremadura B (provincia de Cáceres) 31. Andalucía A (provincia de Cádiz) 32. Andalucía B (provincia de Córdoba) 33. Andalucía C (provincia de Huelva) 34. Andalucía D (provincia de Málaga) 35. Andalucía E (provincias de Almería, Granada, Jaén y Sevilla) 36. Canarias PORTOGALLO 1. Entre Douro e Minho 2. Trás-os-Montes 3. Beira Litoral 4. Beira Interior 5. Ribatejo e Oeste 6. Alentejo 7. Algarve 8. R. A. Açores 9. R. A. Madeira.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1986. Per il Consiglio Il Presidente G. BRAKS
(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 124.
(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
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