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Regolamento (CEE) n. 713/86 della Commissione del 6 marzo 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 3143/85 relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato
Gazzetta ufficiale n. L 065 del 07/03/1986 pag. 0016 - 0016
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 20 pag. 0150
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 20 pag. 0150
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REGOLAMENTO (CEE) N. 713/86 DELLA COMMISSIONE
del 6 marzo 1986
che modifica il regolamento (CEE) n. 3143/85 relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,
considerando che il regolamento (CEE) n. 3143/85 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3812/85 (4), ha istituito un regime di vendita a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato;
considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3143/85, il burro concentrato può essere oggetto dell'incorporazione di taluni componenti; che, tenuto conto dell'esperienza acquisita, è opportuno prevedere la possibilità di incorporare anche cloruro di sodio; che occorre altresì modificare il tenore massimo del sitosterolo contenuto nello stigmasterolo richiesto per le formule I e II del suddetto articolo;
considerando che a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3143/85, gli imballaggi di burro concentrato recano, in caratteri chiaramente leggibili e visibili, talune diciture; che è necessario completare la dicitura in lingua danese;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3143/85 è modificato come segue:
1. Al paragrafo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente:
« Tuttavia, può essere oggetto dell'incorporazione al massimo di 2 % di componenti della materia secca sgrassata del latte e/o di 0,5 % di lecitina (E 322) e/o di 0,75 % di cloruro di sodio ».
2. Al paragrafo 2, formule I e II, i termini « 4 % di sitosterolo » sono sostituiti da « 6 % di sitosterolo ».
3. Al paragrafo 4, il testo del primo trattino è sostituito dal testo seguente:
« Stege - og bagesmoer » oppure « stegesmoer ».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
(3) GU n. L 298 del 12. 11. 1985, pag. 9.
(4) GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 3.
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