Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/2434
29.12.2025
REGOLAMENTO (UE) 2025/2434 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 26 novembre 2025
relativo all’Agenzia europea per la sicurezza marittima e che abroga il regolamento (CE) n. 1406/2002
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1)
L’Unione ha adottato un’ampia gamma di atti normativi volti a migliorare la sicurezza e la protezione marittime, a promuovere la sostenibilità, anche prevenendo l’inquinamento, e la decarbonizzazione del trasporto marittimo e ad agevolare lo scambio di informazioni e la digitalizzazione del settore marittimo. Per risultare efficaci, tali misure legislative devono essere applicate in modo corretto e uniforme in tutta l’Unione, al fine di garantire parità di condizioni, ridurre le distorsioni della concorrenza risultanti dall’esistenza di vantaggi economici per le navi non conformi agli standard e premiare gli operatori marittimi di qualità.
(2)
Il perseguimento di tali obiettivi richiede un notevole lavoro tecnico posto sotto la direzione di un organismo specializzato. Per tale motivo, quale parte delle misure definite nella comunicazione della Commissione del 6 dicembre 2000 in merito a una seconda serie di misure sulla sicurezza marittima in seguito all’affondamento della petroliera Erika, si è reso necessario istituire, nell’ambito del quadro istituzionale vigente e nel rispetto delle responsabilità e dei diritti degli Stati membri in quanto Stati di bandiera, Stati di approdo e Stati costieri, un’agenzia europea al fine di garantire un livello elevato, uniforme ed efficace di sicurezza marittima e di prevenzione dell’inquinamento causato dalle navi.
(3)
Il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha istituito l’Agenzia europea per la sicurezza marittima («Agenzia») al fine di assistere la Commissione e gli Stati membri nell’efficace attuazione, a livello dell’Unione, della normativa in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell’inquinamento attraverso apposite visite presso gli Stati membri per il controllo della legislazione pertinente e, su richiesta degli Stati membri, con il loro accordo e in funzione delle loro esigenze, attraverso l’offerta di formazione e di sviluppo delle capacità.
(4)
In seguito all’istituzione dell’Agenzia nel 2002, la normativa dell’Unione nei settori della sicurezza marittima, della protezione marittima, della sostenibilità e della prevenzione dell’inquinamento si è notevolmente ampliata, comportando cinque modifiche del mandato dell’Agenzia.
(5)
Dal 2013 l’Agenzia ha continuato ad ampliare i propri compiti in modo sostanziale attraverso l’attivazione dei pertinenti compiti accessori previsti all’articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 1406/2002 e attraverso richieste di assistenza tecnica alla Commissione e agli Stati membri, in particolare nel settore della decarbonizzazione e della digitalizzazione del settore marittimo. Inoltre le modifiche delle direttive 2005/35/CE (4), 2009/16/CE (5), 2009/18/CE (6) e 2009/21/CE (7) del Parlamento europeo e del Consiglio hanno un impatto diretto sui compiti dell’Agenzia. Tali direttive prevedono in particolare lo svolgimento, da parte dell’Agenzia, di compiti relativi all’inquinamento provocato dalle navi, al regime di controllo da parte dello Stato di approdo a livello dell’Unione, alle attività degli Stati membri relative alle inchieste sugli incidenti marittimi nelle acque dell’Unione e agli obblighi degli Stati membri in quanto Stati di bandiera.
(6)
La governance dell’Agenzia deve inoltre essere allineata alla dichiarazione congiunta del Parlamento europeo; del Consiglio dell’UE e della Commissione europea del 2012 sulle agenzie decentrate («Dichiarazione congiunta e orientamento comune») e al regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione (8).
(7)
A causa della natura sostanziale delle modifiche, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1406/2002 e sostituirlo con un nuovo atto giuridico.
(8)
L’Agenzia è stata inizialmente istituita con l’obiettivo di contribuire alla creazione di un elevato livello di sicurezza marittima in tutta l’Unione, favorendo nel contempo la prevenzione dell’inquinamento causato dalle navi e successivamente anche dagli impianti per l’estrazione di petrolio e di gas. Sebbene tali obiettivi siano stati ulteriormente rafforzati con l’integrazione della promozione della protezione marittima, l’attenzione dell’Agenzia si è concentrata negli ultimi anni sul sostegno agli sviluppi normativi in materia di decarbonizzazione e digitalizzazione del trasporto marittimo. È pertanto opportuno che tali materie siano incorporate negli obiettivi generali dell’Agenzia, consentendole di contribuire agli obiettivi della transizione verde e digitale del settore. Analogamente, il ruolo cruciale dell’Agenzia nel delineare un quadro della conoscenza della situazione marittima in mare, attraverso immagini via satellite e il funzionamento di sistemi aerei a pilotaggio remoto, giustifica l’integrazione di un obiettivo generale pertinente per l’Agenzia.
(9)
Tali obiettivi dovrebbero indicare le materie in cui l’Agenzia fornisce alla Commissione e agli Stati membri assistenza tecnica e operativa al fine di attuare le politiche dell’Unione nel settore marittimo.
(10)
Al fine di raggiungere adeguatamente tali obiettivi, è opportuno che l’Agenzia svolga compiti specifici nell’ambito della sicurezza marittima, della sostenibilità ambientale, della decarbonizzazione del settore marittimo, della protezione marittima e della cibersicurezza, della sorveglianza marittima e delle crisi marittime, della promozione della digitalizzazione e dell’agevolazione degli scambi di dati nel settore marittimo. Al fine di concentrarsi su sfide specifiche e di garantire l’efficienza a livello di costi dei compiti che l’Agenzia svolge, il consiglio di amministrazione dell’Agenzia («consiglio di amministrazione») dovrebbe avere il diritto di dare priorità a determinati compiti e attività nella pianificazione annuale e pluriennale dell’Agenzia.
(11)
Oltre ai compiti specifici, su richiesta della Commissione o degli Stati membri, l’Agenzia dovrebbe fornire sostegno tecnico orizzontale per l’attuazione di tutti i compiti che rientrino nella sfera delle sue competenze e dei suoi obiettivi e che derivino da esigenze e sviluppi futuri a livello dell’Unione. Nel decidere se inserire tali compiti aggiuntivi nel documento unico di programmazione dell’Agenzia nell’ambito del suo programma di lavoro annuale o pluriennale, il consiglio di amministrazione dovrebbe tenere conto delle risorse umane e finanziarie disponibili. Ciò è necessario per garantire che taluni compiti che costituiscono l’essenza stessa dell’Agenzia possano, se necessario, essere considerati prioritari.
(12)
L’Agenzia è all’avanguardia in termini di capacità tecniche nei settori di sua competenza e dovrebbe pertanto offrire agli Stati membri attività di formazione e di sviluppo delle capacità, su loro richiesta, con il loro accordo e in conformità delle loro esigenze, e utilizza gli strumenti tecnologicamente più avanzati nell’erogare tali attività di formazione e di sviluppo delle capacità.
(13)
Le capacità tecniche dell’Agenzia dovrebbero essere ulteriormente sviluppate svolgendo attività di ricerca nel settore marittimo e contribuendo alle pertinenti attività dell’Unione in tale settore. In stretta cooperazione con il consiglio di amministrazione e con un approccio proattivo, l’Agenzia dovrebbe contribuire agli obiettivi di migliorare la sicurezza e la protezione marittime, la decarbonizzazione del trasporto marittimo e la prevenzione dell’inquinamento causato dalle navi. A tal proposito, l’Agenzia potrebbe proporre alla Commissione orientamenti, raccomandazioni o manuali non vincolanti pertinenti che potrebbero assistere la Commissione, gli Stati membri o l’industria marittima nel raggiungimento di tali obiettivi.
(14)
Per quanto riguarda la sicurezza marittima, l’Agenzia dovrebbe definire un approccio proattivo per la determinazione dei rischi e delle sfide in materia di sicurezza. Su tale base, dovrebbe presentare alla Commissione una relazione sui progressi compiuti in materia di sicurezza marittima ogni tre anni. L’Agenzia dovrebbe inoltre continuare ad assistere la Commissione e gli Stati membri nell’attuazione dei pertinenti atti giuridici dell’Unione, in particolare per quanto riguarda gli obblighi dello Stato di bandiera e dello Stato di approdo, le inchieste sulla sicurezza marittima, la sicurezza delle navi da passeggeri, gli organismi riconosciuti definiti all’articolo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) («organismi riconosciuti») e l’equipaggiamento marittimo. Riconoscendo la natura in continua evoluzione della sicurezza marittima, l’Agenzia potrebbe, previa approvazione del consiglio di amministrazione, assistere la Commissione e gli Stati membri nei settori emergenti in materia di sicurezza marittima, fatte salve le competenze degli Stati membri in tali settori. È inoltre importante raccogliere ulteriori statistiche nel settore della formazione e della certificazione della gente di mare e, su richiesta del consiglio di amministrazione, sull’attuazione delle pertinenti convenzioni internazionali relative alle condizioni di vita e di lavoro a bordo della gente di mare, compresa, se del caso, la Convenzione sul lavoro marittimo del 2006 (CLM del 2006), al fine di contribuire a migliorare l’attrattiva delle professioni marittime e a sviluppare risposte strategiche adeguate per il reclutamento e il mantenimento in attività della gente di mare. È opportuno prestare particolare attenzione al lavoro già svolto dalle organizzazioni internazionali pertinenti, al fine di evitare duplicazioni.
(15)
Dall’ultima modifica sostanziale del regolamento (CE) n. 1406/2002 nel 2013 si sono registrati importanti sviluppi legislativi nel settore marittimo per quanto riguarda la sostenibilità, quali la prevenzione e l’intervento contro l’inquinamento, la protezione dell’ambiente e la decarbonizzazione. Oltre ai compiti finora contemplati dal suo mandato, quali la prevenzione dell’inquinamento causato dalle navi e dagli impianti per l’estrazione di petrolio e di gas, principalmente attraverso il funzionamento di CleanSeaNet, istituito a norma della direttiva 2005/35/CE, l’Agenzia dovrebbe continuare ad assistere la Commissione nell’attuazione della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). Tale compito dovrebbe essere integrato nel suo mandato aggiornato. È inoltre sempre più necessario che l’Agenzia continui a fornire assistenza nell’attuazione degli elementi connessi alla navigazione di cui alle direttive 2008/56/CE (11) e (UE) 2016/802 (12) del Parlamento europeo e del Consiglio. L’Agenzia dovrebbe presentare ogni tre anni una relazione sui progressi compiuti nell’attuazione di tali direttive. Riconoscendo la natura in continua evoluzione del settore marittimo, l’Agenzia potrebbe, previa approvazione del consiglio di amministrazione, assistere la Commissione e gli Stati membri nei settori emergenti in materia di protezione dell’ambiente e inquinamento atmosferico, fatte salve le competenze degli Stati membri in tali settori.
(16)
Nel contesto dell’assistenza fornita dall’Agenzia alla Commissione e agli Stati membri nell’attuazione della direttiva 2008/56/CE, l’Agenzia dovrebbe, se del caso, condurre ulteriori ricerche su questioni relative al conseguimento di un buono stato ecologico delle acque marine, alle fuoriuscite di pellet di plastica e al rumore sottomarino irradiato.
(17)
Per quanto riguarda la decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo, sono in atto e dovrebbero essere incoraggiati gli sforzi volti a limitare le emissioni marittime globali attraverso l’Organizzazione marittima internazionale (IMO), compresa la rapida attuazione della strategia riveduta dell’IMO per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle navi, adottata nel 2023. A livello dell’Unione è stato elaborato un insieme di politiche e atti giuridici per sostenere la decarbonizzazione e promuovere ulteriormente la sostenibilità del settore marittimo, come figura in particolare nel Green Deal europeo, definito nella comunicazione della Commissione, dell’11 dicembre 2019, nella «Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i trasporti europei sulla buona strada per il futuro» definita nella comunicazione delle Commissione del 9 dicembre 2020, nel pacchetto legislativo «Pronti per il 55 %» definito nella comunicazione della Commissione del 14 luglio 2021 dal titolo «Pronti per il 55 %: realizzare l’obiettivo climatico dell’UE per il 2030 lungo il cammino verso la neutralità climatica» e nel piano d’azione per l’inquinamento zero definito nella comunicazione della Commissione del 12 maggio 2021, dal titolo «Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d’azione dell’UE: Verso l’inquinamento zero per l’aria, l’acqua e il suolo». La necessità di ridurre le emissioni di gas a effetto serra del settore marittimo dovrebbe pertanto essere integrata nel mandato dell’Agenzia.
(18)
È opportuno che l’Agenzia, pur continuando ad assistere la Commissione e gli Stati membri nell’attuazione del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), fornisca ulteriore assistenza nell’attuazione delle nuove misure normative per la decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo derivanti dal pacchetto legislativo «Pronti per il 55 %», quali il regolamento (UE) 2023/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) e gli elementi connessi alla navigazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15). Tale assistenza comprende il monitoraggio e la comunicazione in merito agli impatti sul traffico portuale, sull’elusione dei porti e sul trasferimento del traffico verso porti di trasbordo nei paesi terzi a discapito dei porti dell’Unione, del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (EU ETS) a norma del regolamento (UE) 2015/757 e del regolamento (UE) 2023/1805. L’Agenzia dovrebbe continuare a essere all’avanguardia in termini di competenze a livello dell’Unione al fine di assistere nella transizione del settore marittimo verso combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio effettuando ricerche pertinenti per l’attuazione e lo sviluppo degli atti giuridici dell’Unione sulla diffusione e l’impiego di fonti di energia alternative sostenibili per le navi, come tecnologie a zero emissioni, l’alimentazione elettrica da terra, o la propulsione assistita dal vento quale definita nel regolamento (UE) 2023/1805, o la propulsione solare, e in relazione all’adozione di soluzioni di efficienza energetica, come l’ottimizzazione della velocità. Al fine di monitorare i progressi nella decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo, è opportuno che l’Agenzia riferisca alla Commissione ogni tre anni in merito all’impegno di riduzione dei gas a effetto serra, comprese eventuali raccomandazioni a tale riguardo da parte sua.
(19)
Per quanto riguarda la sicurezza marittima, l’Agenzia dovrebbe continuare a fornire assistenza tecnica per le ispezioni effettuate dalla Commissione nel quadro del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (16). Dato che il numero di incidenti di cibersicurezza nel settore marittimo è aumentato notevolmente negli ultimi anni, è opportuno che l’Agenzia sostenga gli sforzi dell’Unione tesi a prevenire gli incidenti di cibersicurezza e a rafforzare la ciberresilienza nel settore marittimo facilitando lo scambio di migliori prassi e di informazioni su detti incidenti tra gli Stati membri.
(20)
È opportuno che l’Agenzia continui a ospitare il sistema di monitoraggio del traffico navale e d’informazione istituito a norma della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (17) nonché altri sistemi su cui si basa l’elaborazione di un quadro della conoscenza della situazione marittima. A tal proposito, l’Agenzia dovrebbe continuare a svolgere un ruolo fondamentale nella gestione della componente di sorveglianza marittima del servizio di sicurezza di Copernicus nell’ambito della governance e del quadro finanziario del programma Copernicus istituito dal regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio (18) («programma Copernicus») e a utilizzare le tecnologie all’avanguardia disponibili, come i sistemi aerei a pilotaggio remoto, che forniscono agli Stati membri ed altri organismi dell’Unione uno strumento utile per la sorveglianza e il monitoraggio. Oltre a tali servizi, l’Agenzia ha dato prova del suo ruolo strategico nel fornire conoscenza della situazione marittima durante varie crisi, come la crisi del COVID-19 e la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina. È pertanto opportuno che l’Agenzia gestisca un centro, operativo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, per assistere la Commissione e gli Stati membri in tali situazioni di emergenza.
(21)
L’Unione si trova ad affrontare nuove sfide geopolitiche, che comportano minacce aggiuntive alla sicurezza marittima e all’ambiente marino. Le esistenti capacità dell’Agenzia di fornire conoscenza della situazione marittima, inclusa la sorveglianza dei movimenti delle navi, dovrebbero sostenere gli Stati membri costieri, tra l’altro, attraverso il monitoraggio e la notifica dei trasbordi da nave a nave sospetti e dei casi di manomissione, disattivazione o disabilitazione illecita in altro modo dei sistemi di identificazione automatica (AIS) di bordo, e agevolando lo scambio di informazioni sulla base del sistema dell’Unione per lo scambio di dati marittimi («SafeSeaNet») istituito a norma della direttiva 2002/59/CE, che consente la ricezione, l’archiviazione, il recupero e lo scambio di informazioni ai fini della sicurezza portuale e marittima, della protezione dell’ambiente marino e dell’efficienza del traffico e del trasporto marittimi. Ciò aiuterebbe gli Stati membri costieri ad affrontare le sfide poste dalla «flotta fantasma» o dalla «flotta ombra», quali definite nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea IMO, adottata il 6 dicembre 2023.
(22)
Nell’ambito del suo compito di fornire conoscenza della situazione marittima e dati analitici, l’Agenzia dovrebbe assistere gli Stati membri, la Commissione e gli altri organismi dell’Unione, se del caso, nel monitoraggio dei movimenti delle navi, anche per le navi che utilizzano tecnologie con automazione avanzata, e dei pericoli per la navigazione. Tali pericoli per la navigazione, che possono anche avere un impatto ambientale, potrebbero includere, ad esempio, container persi e alla deriva in mare, nonché pezzi più grandi di attrezzature da pesca perse o dismesse.
(23)
La digitalizzazione dei dati rientra nei progressi tecnologici del settore della raccolta e della comunicazione dei dati, con l’obiettivo di contribuire alla riduzione dei costi e ad un uso efficiente delle risorse umane. L’introduzione e l’utilizzo di navi marittime autonome di superficie (MASS) e gli sviluppi digitali e tecnologici connessi offrono un ampio ventaglio di nuove opportunità in termini di raccolta di dati e gestione di sistemi integrati. Ciò crea opportunità per la digitalizzazione, l’automazione e la standardizzazione potenziali di vari processi che contribuirebbero alla sicurezza, alla protezione, alla sostenibilità e all’efficienza delle operazioni marittime, compresi i meccanismi di sorveglianza, a livello dell’Unione, riducendo contestualmente gli oneri amministrativi per gli Stati membri. A tal proposito, l’Agenzia dovrebbe, tra l’altro, agevolare e promuovere l’uso dei certificati elettronici, la raccolta, la registrazione e la valutazione dei dati tecnici, l’utilizzo sistematico delle banche dati esistenti, compreso il loro arricchimento reciproco attraverso il ricorso a strumenti informatici e di intelligenza artificiale innovativi. L’Agenzia potrebbe contribuire altresì al settore marittimo dello spazio comune europeo di dati sulla mobilità, con l’obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi per gli Stati membri. Nell’ambito di tali attività l’Agenzia dovrebbe tenere conto della necessità che qualsiasi strumento o sistema sia di facile utilizzo e interoperabile con le soluzioni tecniche esistenti, al fine di non creare costi inutili per gli Stati membri o il settore.
(24)
Per svolgere correttamente i compiti assegnati all’Agenzia, è opportuno che il suo personale effettui visite presso gli Stati membri per monitorare nel suo complesso il funzionamento del sistema di sicurezza marittima e di prevenzione dell’inquinamento marino dell’Unione. L’Agenzia dovrebbe inoltre effettuare ispezioni al fine di assistere la Commissione nella verifica dell’effettiva applicazione del diritto dell’Unione.
(25)
Per contribuire ai pertinenti lavori degli organismi tecnici dell’IMO, dell’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) e del memorandum d’intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo («MoU di Parigi»), firmato a Parigi il 26 gennaio 1982, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero potere chiedere assistenza tecnica su materie di competenza dell’Unione. Analogamente, la Commissione potrebbe anche aver bisogno dell’assistenza tecnica dell’Agenzia per sostenere i paesi terzi nel settore marittimo, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo delle capacità e i mezzi di prevenzione e intervento contro l’inquinamento. Il sostegno a paesi terzi dovrebbe essere subordinato all’esame delle risorse umane e finanziarie disponibili e non dovrebbe pregiudicare le priorità dell’Agenzia.
(26)
Le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera sono responsabili di numerosi compiti, quali la sicurezza marittima, la protezione marittima, la ricerca e il soccorso in mare, il controllo di frontiera, il controllo della pesca, il controllo doganale, l’applicazione della legge in generale e la protezione dell’ambiente. Conformemente, in particolare, alla strategia per la sicurezza marittima dell’UE (EUMSS) riveduta e al relativo piano d’azione, approvato dal Consiglio il 24 ottobre 2023, l’Agenzia, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), istituita dal regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio (19), e l’Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA), istituita dal regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio (20), dovrebbero pertanto, nell’ambito dei rispettivi mandati, rafforzare sia la cooperazione tra loro, sia la cooperazione con le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera, ad esempio nell’ambito del forum europeo dei servizi di guardia costiera (ECGFF), al fine di aumentare la conoscenza della situazione marittima e di sostenere azioni coerenti ed economicamente efficienti.
(27)
L’applicazione del presente regolamento non dovrebbe incidere sulla ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri, né sugli obblighi degli Stati membri ai sensi delle convenzioni internazionali, quali la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), le convenzioni IMO quali la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), la convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo (Convenzione SAR), la convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi (MARPOL) e la convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia e altri pertinenti strumenti marittimi internazionali (STCW).
(28)
Per semplificare il processo decisionale all’interno dell’Agenzia, dovrebbe essere introdotta una struttura di governance efficace ed efficiente. A tal fine, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero essere rappresentati in un consiglio di amministrazione dotato dei poteri necessari, tra cui il potere di formare il bilancio e il potere di approvare il documento unico di programmazione. Il consiglio di amministrazione dovrebbe fornire orientamenti generali e strategici per le attività dell’Agenzia ed essere coinvolto più da vicino nel monitoraggio delle attività dell’Agenzia, al fine di rafforzare il controllo in materia amministrativa e di bilancio. Il consiglio di amministrazione dovrebbe potere istituire gruppi consultivi o di lavoro con il compito di preparare in maniera adeguata le riunioni del consiglio di amministrazione e sostenere il suo processo decisionale, nonché il seguito e l’attuazione delle sue decisioni. L’Agenzia dovrebbe essere guidata da un direttore esecutivo.
(29)
Al fine di garantire la trasparenza delle decisioni del consiglio di amministrazione, i rappresentanti dei settori interessati potrebbero partecipare a parti delle sue riunioni ma senza diritto di voto. I rappresentanti dei vari portatori di interessi dovrebbero essere nominati dalla Commissione sulla base della loro rappresentatività a livello dell’Unione.
(30)
Per assolvere adeguatamente i propri compiti, l’Agenzia dovrebbe essere dotata di personalità giuridica e disporre di un bilancio autonomo finanziato principalmente attraverso un contributo dell’Unione e corrispettivi versati da paesi terzi o da altri soggetti. L’indipendenza e l’imparzialità dell’Agenzia non dovrebbero essere compromesse a causa dei contributi finanziari che essa riceve dagli Stati membri o da paesi terzi. Per garantire l’indipendenza dell’Agenzia nella gestione quotidiana e nella formulazione di pareri, raccomandazioni e decisioni, è importante che la sua organizzazione sia trasparente e che il suo direttore esecutivo goda di piena responsabilità per l’Agenzia. Il personale dell’Agenzia dovrebbe essere indipendente e, per mantenere le conoscenze organizzative e la continuità operativa dell’Agenzia e allo stesso tempo garantire il necessario scambio continuo di competenze ed esperienze con il settore marittimo, dovrebbe essere assunto con contratti sia a breve che a lungo termine. Le spese dell’Agenzia dovrebbero comprendere spese di personale, amministrative, di infrastruttura e di esercizio.
(31)
Con riferimento alla prevenzione e gestione dei conflitti di interessi, è essenziale che l’Agenzia agisca in maniera imparziale, dimostri integrità e stabilisca standard professionali elevati. Non dovrebbero mai esservi motivi legittimi per sospettare che le decisioni possano essere influenzate da interessi in conflitto con il ruolo dell’Agenzia in quanto organismo al servizio dell’Unione nel suo insieme, o dagli interessi privati o affiliazioni di qualsiasi membro del consiglio di amministrazione che entrino, o possano entrare, in conflitto con il corretto svolgimento delle funzioni ufficiali della persona interessata. Il consiglio di amministrazione dovrebbe pertanto adottare e mettere a disposizione del pubblico norme esaustive sui conflitti di interessi.
(32)
Una prospettiva strategica più ampia in relazione alle attività dell’Agenzia faciliterebbe la pianificazione e la gestione delle sue risorse in una maniera più efficace e contribuirebbe a migliorare la qualità dei risultati da essa prodotti. Tale approccio è confermato e rafforzato dal regolamento delegato (UE) 2019/715. Il consiglio di amministrazione dovrebbe pertanto adottare e aggiornare periodicamente, previa opportuna consultazione dei portatori di interessi, un documento unico di programmazione contenente i programmi di lavoro annuale e pluriennale.
(33)
Quando l’Agenzia è chiamata a svolgere un nuovo compito per il quale sono necessari un esame e un’analisi dell’incidenza sulle sue risorse, umane e finanziarie, conformemente al suo mandato, il consiglio di amministrazione dovrebbe inserire tale compito nel documento unico di programmazione solo dopo tale analisi. L’analisi dovrebbe individuare le risorse necessarie con cui l’Agenzia potrebbe svolgere tali nuovi compiti e accertare se i compiti esistenti ne risentano negativamente o debbano essere riorientati.
(34)
Per svolgere i propri compiti l’Agenzia dovrebbe disporre di risorse adeguate e di un bilancio autonomo. Dovrebbe essere finanziata principalmente mediante un contributo a carico del bilancio generale dell’Unione. La procedura di bilancio dell’Unione dovrebbe applicarsi al contributo dell’Unione e a eventuali altre sovvenzioni a carico del bilancio generale dell’Unione. È opportuno che la revisione dei conti sia effettuata dalla Corte dei conti europea.
(35)
Al fine di ottenere risparmi finanziari, l’Agenzia, se del caso, dovrebbe cooperare strettamente con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione, in particolare con quelli che hanno la propria sede nello stesso Stato membro.
(36)
Negli ultimi anni, con la creazione di nuove agenzie decentrate, sono migliorati la trasparenza e il controllo sulla gestione dei fondi dell’Unione ad esse attribuiti, in particolare per quanto concerne l’iscrizione in bilancio dei diritti, il controllo finanziario, il potere di discarico, i contributi al regime pensionistico e la procedura di bilancio interna (codice di condotta). Analogamente, è opportuno che il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (21) si applichi senza restrizioni all’Agenzia e che questa aderisca all’accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (22).
(37)
Poiché l’obiettivo del presente regolamento, segnatamente l’istituzione di un organismo specializzato in grado di assistere la Commissione e gli Stati membri nell’applicazione effettiva e nell’attuazione del diritto dell’Unione relativo al trasporto marittimo in tutta l’Unione non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della cooperazione da mettere in atto, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(38)
Al fine di rispettare la dichiarazione congiunta e l’orientamento comune, il cui obiettivo è quello di razionalizzare le attività delle agenzie e aumentarne il rendimento, è necessario per il corretto funzionamento dell’Agenzia attuare taluni principi stabiliti relativamente alla governance della stessa.
(39)
Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
(40)
L’Agenzia europea per la sicurezza marittima, istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002, rimane la medesima persona giuridica e proseguirà tutte le sue attività e procedure,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E OBIETTIVI
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento istituisce l’Agenzia europea per la sicurezza marittima.
L’Agenzia istituita con il presente regolamento sostituisce e succede all’Agenzia europea per la sicurezza marittima (o «Agenzia») istituita dal regolamento (UE) n. 1406/2002.
2. Il presente regolamento stabilisce norme esaustive sui compiti, il funzionamento e la governance dell’Agenzia.
3. L’Agenzia assiste gli Stati membri e la Commissione nell’efficace applicazione e attuazione del diritto dell’Unione relativo al trasporto marittimo in tutta l’Unione. A tal fine, l’Agenzia coopera con gli Stati membri e la Commissione e fornisce loro assistenza tecnica, operativa e scientifica nell’ambito degli obiettivi e dei compiti dell’Agenzia di cui all’articolo 2 e ai capi II e III.
4. Fornendo l’assistenza di cui al paragrafo 3, l’Agenzia sostiene gli Stati membri e la Commissione nell’applicare i pertinenti atti giuridici dell’Unione e contribuendo all’efficienza complessiva del traffico marittimo e del trasporto marittimo di cui al presente regolamento, in modo da agevolare il conseguimento degli obiettivi dell’Unione nel settore del trasporto marittimo.
5. L’assistenza fornita dall’Agenzia e i compiti di cui agli articoli da 4 a 11 lasciano impregiudicati i diritti e le responsabilità degli Stati membri.
Articolo 2
Obiettivi dell’Agenzia
1. I principali obiettivi dell’Agenzia sono garantire un livello elevato, uniforme ed efficace di sicurezza marittima che mira alla riduzione massima degli incidenti, un livello elevato, uniforme ed efficace di protezione marittima, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle navi e la sostenibilità ambientale del settore marittimo, nonché la prevenzione dell’inquinamento causato dalle navi e la relativa azione d’intervento, e l’intervento contro l’inquinamento marino causato dagli impianti per l’estrazione di petrolio e di gas.
2. Ulteriori obiettivi dell’Agenzia sono sostenere la digitalizzazione e ridurre gli oneri amministrativi nel settore marittimo agevolando la trasmissione elettronica dei dati e sostenere la semplificazione e la fornitura di sistemi e servizi integrati di sorveglianza marittima e conoscenza della situazione marittima alla Commissione e agli Stati membri.
CAPO II
COMPITI DELL’AGENZIA
Articolo 3
Assistenza tecnica orizzontale
1. L’Agenzia assiste la Commissione:
a)
nel monitoraggio dell’efficace attuazione dei pertinenti atti giuridici vincolanti dell’Unione che rientrano negli obiettivi dell’Agenzia, in particolare effettuando le visite e le ispezioni di cui all’articolo 10.
b)
nei lavori preparatori per aggiornare e sviluppare i pertinenti atti giuridici dell’Unione che rientrano negli obiettivi dell’Agenzia, in particolare in base all’evoluzione della normativa internazionale pertinente;
c)
nella realizzazione di qualsiasi altro compito assegnato alla Commissione negli atti legislativi dell’Unione che rientrano negli obiettivi dell’Agenzia.
Ai fini del primo comma, lettera a), l’Agenzia può suggerire miglioramenti alla Commissione.
2. L’Agenzia collabora con gli Stati membri per:
a)
organizzare, se del caso, le opportune attività di sviluppo delle capacità e di formazione nelle materie che rientrano negli obiettivi dell’Agenzia e che sono di competenza degli Stati membri;
b)
sviluppare soluzioni tecniche, inclusa la prestazione dei servizi operativi corrispondenti, e fornire assistenza tecnica, per la costituzione della capacità nazionale necessaria per l’attuazione degli atti giuridici dell’Unione attinenti agli obiettivi dell’Agenzia.
Ai fini del primo comma, lettera a), del presente paragrafo, l’Agenzia istituisce capacità adeguate al fine di sviluppare, attuare e coordinare attività di formazione pertinenti ai suoi obiettivi. Le attività di formazione erogate sono sviluppate in stretta consultazione con gli Stati membri e la Commissione e approvate dal consiglio di amministrazione a norma dell’articolo 17 del presente regolamento, nel pieno rispetto dell’articolo 166 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
3. L’Agenzia promuove e agevola la cooperazione tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione nell’attuazione degli atti giuridici dell’Unione promuovendo lo scambio e la diffusione di esperienze e buone pratiche.
4. L’Agenzia contribuisce, su richiesta della Commissione o di propria iniziativa, previa approvazione del consiglio di amministrazione a norma dell’articolo 17, ad attività di ricerca marittima a livello dell’Unione ove necessario per conseguire gli obiettivi dell’Agenzia. A tal riguardo, l’Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri nell’individuazione dei principali temi di ricerca, fatte salve altre attività di ricerca a livello dell’Unione, e nell’analisi dei progetti di ricerca in corso e completati pertinenti agli obiettivi dell’Agenzia. Se del caso, fatte salve le norme applicabili in materia di proprietà intellettuale e le considerazioni sulla sicurezza, l’Agenzia diffonde i risultati delle sue attività di ricerca e innovazione, previa approvazione della Commissione, nell’ambito del suo contributo alla creazione di sinergie tra le attività di ricerca e innovazione di altri organismi dell’Unione e degli Stati membri.
5. Ove necessario per l’esecuzione dei suoi compiti, l’Agenzia può effettuare studi con il coinvolgimento della Commissione e, ove applicabile, degli Stati membri, attraverso la consultazione di gruppi direttivi, nonché, se del caso, delle parti sociali e dei rappresentanti del settore con competenze specialistiche sui temi pertinenti.
6. Sulla base delle ricerche e degli studi condotti e dell’esperienza acquisita attraverso le proprie attività, in particolare le visite e le ispezioni, e lo scambio di informazioni e buone pratiche con gli Stati membri e la Commissione, l’Agenzia può fornire, d’accordo con la Commissione e il consiglio di amministrazione, raccomandazioni, orientamenti o manuali non vincolanti pertinenti per sostenere gli Stati membri e, se del caso, il settore, nell’attuazione dei pertinenti atti giuridici dell’Unione.
Articolo 4
Compiti relativi alla sicurezza marittima
1. L’Agenzia monitora i progressi in termini di sicurezza del trasporto marittimo nell’Unione, effettua analisi dei rischi sulla base dei dati disponibili e sviluppa modelli di valutazione dei rischi per la sicurezza al fine di individuare le sfide e i rischi concernenti la sicurezza. Ogni tre anni, l’Agenzia presenta alla Commissione una relazione sui progressi compiuti in termini di sicurezza marittima con eventuali raccomandazioni tecniche che potrebbero essere esaminate a livello dell’Unione o a livello internazionale, in particolare in relazione ai potenziali rischi per la sicurezza derivanti dallo sviluppo, dalla diffusione e dall’impiego di fonti di energia alternative sostenibili per le navi, comprese le tecnologie a zero emissioni e l’alimentazione elettrica da terra quali definite nel regolamento (UE) 2023/1805.
2. L’Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri nell’attuazione della direttiva 2009/21/CE. In particolare, l’Agenzia assiste la Commissione nell’organizzazione, se del caso e sulla base delle richieste di assistenza degli Stati membri, di attività di formazione pertinenti per gli ispettori e i controllori dello Stato di bandiera di cui all’articolo 4 quater di tale direttiva. L’Agenzia assiste inoltre la Commissione nello sviluppo, mantenimento e aggiornamento di un portale digitale interoperabile conformemente all’articolo 6 di tale direttiva, nonché la banca dati di informazioni sulle navi conformemente all’articolo 6 bis di tale direttiva, e nell’istituzione dello strumento elettronico di comunicazione di cui all’articolo 9 ter di tale direttiva e può fornire alla Commissione raccomandazioni sulla base dei dati raccolti.
L’Agenzia assiste la Commissione nello sviluppo di strumenti e servizi pertinenti per assistere gli Stati membri, su loro richiesta, ad adempiere ai loro obblighi ai sensi della direttiva 2009/21/CE.
3. L’Agenzia assiste la Commissione nello sviluppo, nella manutenzione e nell’aggiornamento della banca dati sulle ispezioni prevista all’articolo 24 della direttiva 2009/16/CE e sviluppa, mantiene e aggiorna lo strumento di convalida di cui all’articolo 24 bis di tale direttiva. Sulla base dei dati raccolti in tale banca dati, l’Agenzia assiste la Commissione nell’analisi delle informazioni pertinenti e nella pubblicazione delle informazioni relative alle navi e alle compagnie con un livello di prestazione basso o molto basso ai sensi della direttiva 2009/16/CE.
L’Agenzia fornisce strumenti e servizi pertinenti che assistono gli Stati membri, su loro richiesta, ad adempiere i loro obblighi ai sensi della direttiva 2009/16/CE.
L’Agenzia assiste inoltre la Commissione nello sviluppo di un programma di formazione professionale, destinato agli ispettori preposti al controllo da parte dello Stato di approdo degli Stati membri, in cooperazione con gli Stati membri e come convenuto nel MoU di Parigi, di cui all’articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2009/16/CE.
4. L’Agenzia assiste la Commissione nell’elaborazione e nella manutenzione della banca dati europea per i sinistri marittimi di cui all’articolo 17 della direttiva 2009/18/CE. Sulla base dei dati raccolti in tale banca dati, l’Agenzia stila un riepilogo annuale dei sinistri e degli incidenti marittimi. L’Agenzia, su richiesta delle autorità di inchiesta per la sicurezza marittima degli Stati membri interessati e supponendo che non sorgano conflitti di interessi, fornisce sostegno operativo a tali Stati membri nell’esecuzione delle loro inchieste di sicurezza marittima. L’Agenzia svolge inoltre analisi delle relazioni esistenti sugli accertamenti relativi alla sicurezza marittima previste nella direttiva 2009/18/CE al fine di individuare il valore aggiunto a livello dell’Unione in termini di insegnamenti pertinenti da trarre.
L’Agenzia fornisce una formazione regolare in funzione delle esigenze delle autorità di inchiesta per la sicurezza marittima degli Stati membri.
5. L’Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri nell’attuazione della direttiva 98/41/CE del Consiglio (23) e delle direttive 2003/25/CE (24) e 2009/45/CE (25) del Parlamento europeo e del Consiglio. L’Agenzia assiste la Commissione, in particolare nell’istituire e mantenere una banca dati delle misure di cui all’articolo 9, paragrafo 4, settimo comma, della direttiva 2009/45/CE e all’articolo 9, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 98/41/CE e assiste la Commissione nella valutazione di tali misure.
6. L’Agenzia agevola la cooperazione e lo scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri per la valutazione degli organismi riconosciuti che svolgono compiti di controllo e certificazione a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 391/2009. In particolare, l’Agenzia:
a)
fornisce alla Commissione un parere sulla sua valutazione degli organismi riconosciuti a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 391/2009;
b)
fornisce agli Stati membri informazioni adeguate nel contesto delle visite e ispezioni effettuate dall’Agenzia a sostegno della valutazione della Commissione a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 391/2009 al fine di favorire il monitoraggio degli organismi riconosciuti in conformità dell’articolo 9 della direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (26), a sostegno degli Stati membri nell’adempimento dei loro obblighi internazionali e dell’Unione in quanto Stati di bandiera;
c)
fornisce alla Commissione assistenza tecnica in merito a eventuali provvedimenti correttivi o all’imposizione di ammende agli organismi riconosciuti a norma degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 391/2009 e ai corrispondenti obblighi di preavviso.
Ai fini del primo comma, lettera b), del presente paragrafo, l’Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri nell’attuazione dell’articolo 9 bis della direttiva 2009/21/CE.
7. L’Agenzia assiste la Commissione nell’attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (27) fornendo la sua valutazione tecnica sugli aspetti relativi alla sicurezza e all’ambiente, formulando raccomandazioni con elenchi dei rispettivi requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e delle rispettive norme di prova, e assiste la Commissione nella predisposizione e nel mantenimento della banca dati di cui all’articolo 35, paragrafo 4, di tale direttiva e nell’agevolazione della cooperazione tra gli organismi di valutazione notificati, che funge da segretariato tecnico del proprio gruppo di coordinamento.
8. L’Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri nell’individuazione dei rischi per la sicurezza connessi allo sviluppo di tecnologie con automazione avanzata.
9. L’Agenzia analizza le statistiche relative alla gente di mare fornite e utilizzate in conformità della direttiva (UE) 2022/993 del Parlamento europeo e del Consiglio (28). Può inoltre, su richiesta del consiglio di amministrazione, analizzare le statistiche sulle carenze connesse alla CLM del 2006 individuate durante le ispezioni di controllo da parte dello Stato di approdo effettuate a norma della direttiva 2009/16/CE, al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro a bordo della gente di mare.
10. Previa approvazione del consiglio di amministrazione, l’Agenzia può assistere la Commissione e gli Stati membri nell’ambito dei settori emergenti in materia di sicurezza marittima, se del caso e fatte salve le competenze degli Stati membri in tali settori.
Articolo 5
Compiti relativi alla sostenibilità ambientale
1. L’Agenzia sostiene, in modo efficiente in termini di costi, gli Stati membri con mezzi operativi supplementari di intervento antinquinamento, compresi quelli da sviluppare per i combustibili alternativi sostenibili, per l’inquinamento causato dalle navi e per l’inquinamento marino causato dagli impianti per l’estrazione di petrolio e di gas.
L’Agenzia fornisce tale sostegno su richiesta dello Stato membro interessato sotto l’autorità del quale sono effettuate le operazioni di disinquinamento. Tale sostegno lascia impregiudicata la responsabilità degli Stati costieri di disporre di meccanismi di intervento antinquinamento appropriati e rispetta la cooperazione esistente tra gli Stati membri in questo settore.
I mezzi operativi che l’Agenzia fornisce agli Stati membri tengono conto della transizione del settore verso l’uso di fonti di energia alternative sostenibili per le navi e vi provvedono. Se del caso, le richieste di attivazione di azioni antinquinamento sono presentate attraverso il meccanismo unionale di protezione civile istituito dalla decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (29) («meccanismo unionale di protezione civile»).
2. L’Agenzia elabora e aggiorna una valutazione dei rischi per tutti i bacini marittimi dell’UE che funge da base per l’ubicazione delle navi di intervento contro l’inquinamento da idrocarburi e da sostanze chimiche dell’Agenzia al fine di sostenere gli Stati membri nelle attività di intervento contro l’inquinamento dell’ambiente marino.
3. L’Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri nell’individuazione di eventuali casi di inquinamento e nel perseguimento delle navi che procedono a scarichi illegali a norma della direttiva 2005/35/CE. L’Agenzia contribuisce in particolare all’attuazione degli articoli da 10 a 10 quinquies di tale direttiva:
a)
sviluppando e mantenendo il servizio satellitare europeo di individuazione dell’inquinamento (CleanSeaNet), nell’ambito di SafeSeaNet, e altri sistemi e meccanismi di comunicazione;
b)
raccogliendo, analizzando e diffondendo le informazioni pertinenti sull’attuazione e l’applicazione a norma della direttiva 2005/35/CE;
c)
provvedendo allo sviluppo delle capacità delle autorità nazionali competenti e agevolando lo scambio di migliori prassi tra di esse;
d)
sviluppando e gestendo il canale di segnalazione esterna online per la ricezione e il trattamento delle informazioni sui potenziali scarichi illegali comunicate dall’equipaggio e trasmettendo tali informazioni allo Stato membro o agli Stati membri interessati, garantendo nel contempo la necessaria protezione delle persone che segnalano potenziali violazioni e dei loro dati personali.
4. L’Agenzia coopera con altre agenzie dell’Unione, come l’Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA), istituita dal regolamento (UE) 2019/473, in linea con gli accordi di lavoro di cui all’articolo 12, paragrafo 2, del presente regolamento.
5. L’Agenzia fornisce il servizio CleanSeaNet e qualsiasi altro strumento per assistere la Commissione e gli Stati membri, su richiesta della Commissione o di uno Stato membro, nel monitoraggio della portata e dell’impatto ambientale dell’inquinamento marino da idrocarburi causato dagli impianti per l’estrazione di petrolio e di gas.
6. L’Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri nell’attuazione della direttiva (UE) 2019/883 compresi l’elaborazione, la manutenzione e l’aggiornamento della banca dati sulle ispezioni di cui all’articolo 14 di tale direttiva.
7. L’Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri nell’attuazione della direttiva 2008/56/CE, contribuendo all’obiettivo del conseguimento o del mantenimento di un buono status ambientale delle acque marine quale definito in tale direttiva per quanto concerne gli elementi connessi alla navigazione della direttiva 2008/56/CE e nell’utilizzare i risultati di strumenti esistenti quali i servizi marittimi integrati forniti dall’Agenzia.
8. L’Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri, su richiesta della Commissione o di uno Stato membro, anche con strumenti e servizi operativi, nell’attuazione degli elementi connessi alla navigazione della direttiva (UE) 2016/802. A tale riguardo, l’Agenzia mantiene anche la pertinente banca dati sulle ispezioni per assistere gli Stati membri nella valutazione del rischio di non conformità delle navi a tale direttiva.
9. L’Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri nell’attuazione del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (30) raccogliendo e analizzando dati sulla conformità a tale regolamento.
10. Previa approvazione del consiglio di amministrazione, l’Agenzia può sostenere la Commissione e gli Stati membri nell’ambito dei settori emergenti in materia di sostenibilità ambientale, se del caso e fatte salve le competenze degli Stati membri in tali settori.
11. Ogni tre anni l’Agenzia presenta alla Commissione una relazione sui progressi compiuti nella riduzione dell’impatto ambientale del trasporto marittimo a livello dell’Unione.
Articolo 6
Compiti relativi alla decarbonizzazione
1. L’Agenzia fornisce assistenza tecnica alla Commissione e agli Stati membri, su richiesta della Commissione o di uno Stato membro, in relazione alle misure operative e tecniche e agli sforzi normativi tesi a ridurre le emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle navi. A tal proposito, l’Agenzia può avvalersi di qualsiasi pertinente strumento o servizio operativo. In particolare, l’Agenzia ricerca, analizza e propone alla Commissione, previa consultazione degli Stati membri, orientamenti o raccomandazioni pertinenti in relazione alla diffusione e all’impiego di combustibili alternativi sostenibili e di sistemi energetici ed elettrici sostenibili per le navi, come le tecnologie a zero emissioni, l’alimentazione elettrica da terra, o la propulsione assistita dal vento, quale definita nel regolamento (UE) 2023/1805, o la propulsione solare nonché in relazione alle misure di efficienza energetica, come l’ottimizzazione della velocità.
2. L’Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri nell’attuazione del regolamento (UE) 2023/1805. In particolare, l’Agenzia assiste la Commissione nello sviluppo e nella manutenzione della banca dati FuelEU, istituita dall’articolo 19 del regolamento (UE) 2023/1805, e di altri strumenti informatici pertinenti di cui all’articolo 19 di tale regolamento, nella messa a punto di adeguati strumenti di monitoraggio, orientamenti e strumenti mirati basati sul rischio di cui, in particolare, all’articolo 18 di tale regolamento, al fine di agevolare le attività di attuazione, di verifica e di esecuzione, nonché nell’analisi dei dati pertinenti e nell’elaborazione della relazione di cui all’articolo 30 del medesimo regolamento.
3. L’Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri nell’attuazione del regolamento (UE) 2015/757. In particolare, l’Agenzia assiste la Commissione nello sviluppo, nell’aggiornamento e nella gestione degli strumenti informatici, delle banche dati e degli orientamenti pertinenti ai fini dell’attuazione di tale regolamento e dell’agevolazione delle attività di esecuzione, assiste la Commissione nell’analisi dei dati pertinenti comunicati a norma di tale regolamento e sostiene la Commissione nelle sue attività volte all’adempimento degli obblighi a norma dell’articolo 21 di tale regolamento.
4. L’Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri nell’attuazione della direttiva 2003/87/CE in relazione al settore marittimo. In particolare, l’Agenzia assiste la Commissione nello sviluppo di adeguati strumenti informatici di attuazione, strumenti di monitoraggio, orientamenti e strumenti mirati basati sul rischio al fine di agevolare le attività di verifica, esecuzione e attuazione connesse a tale direttiva per quanto riguarda al settore marittimo, utilizzando i risultati dei pertinenti strumenti, servizi e banche dati esistenti.
5. L’assistenza di cui ai paragrafi da 1 a 4 comprende anche il monitoraggio e la comunicazione in merito ai potenziali impatti sul traffico portuale, l’elusione dei porti e il trasferimento del traffico verso porti di trasbordo di container limitrofi a discapito dei porti dell’Unione.
6. Ogni tre anni l’Agenzia presenta alla Commissione una relazione sui progressi compiuti nella decarbonizzazione del trasporto marittimo a livello dell’Unione. Ove possibile, la relazione include un’analisi tecnica delle problematiche individuate che potrebbero essere affrontate a livello dell’Unione. La relazione è resa pubblica sul sito web dell’Agenzia in un formato consultabile.
Articolo 7
Compiti relativi alla sicurezza marittima e alla cibersicurezza
1. L’Agenzia fornisce assistenza tecnica alla Commissione nello svolgimento dei compiti di ispezione ad essa assegnati a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 725/2004.
2. L’Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri, su richiesta della Commissione o di uno Stato membro, insieme a qualsiasi altro organismo competente dell’Unione, fornendo orientamenti tecnici e agevolando lo scambio di migliori prassi e di informazioni sugli incidenti di ciberresilienza e di cibersicurezza tra gli Stati membri.
Articolo 8
Compiti relativi alla sorveglianza marittima e alle crisi marittime
1. L’Agenzia fornisce alla Commissione e agli Stati membri, su richiesta della Commissione o di uno Stato membro, servizi di sorveglianza e di comunicazione marittime all’avanguardia, comprese infrastrutture terrestri e spaziali e sensori montati su qualsiasi tipo di piattaforma, che migliorano la conoscenza della situazione marittima, anche per quanto riguarda le sfide di natura geopolitica.
2. Nel settore della sorveglianza del traffico cui si applica la direttiva 2002/59/CE, l’Agenzia promuove in particolare la cooperazione tra gli Stati rivieraschi nelle aree di navigazione interessate, e sviluppa, mantiene e rende operativi l’identificazione e il tracciamento a lungo raggio delle navi (LRIT) del centro dati europeo, quale definito all’articolo 6 ter e SafeSeaNet di cui all’articolo 22 bis di tale direttiva, nonché il sistema dell’Unione per lo scambio di dati marittimi, nonché il sistema internazionale per lo scambio di dati LRIT, conformemente all’impegno preso in seno all’IMO.
3. L’Agenzia fornisce, su richiesta e fatto salvo il diritto dell’Unione e il diritto nazionale, la posizione della nave e i dati di osservazione della terra pertinenti alla Commissione, alle autorità nazionali competenti e agli organismi dell’Unione competenti nell’ambito dei rispettivi mandati per facilitare l’adozione di misure contro la minaccia di pirateria o di azioni illecite intenzionali previste dal diritto dell’Unione applicabile o ai sensi di strumenti giuridici convenuti a livello internazionale nel settore del trasporto marittimo, fatte salve le norme applicabili in materia di protezione dei dati e in conformità delle procedure amministrative stabilite dalla direttiva 2002/59/CE. La fornitura di informazioni LRIT è subordinata all’autorizzazione dello Stato di bandiera interessato.
4. L’Agenzia gestisce un centro disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 che, su richiesta e fatto salvo il diritto dell’Unione e il diritto nazionale, fornisce alla Commissione e alle autorità nazionali competenti, fermi restando i loro diritti e le loro responsabilità in quanto Stati di bandiera, Stati costieri e Stati di approdo, e agli organismi dell’Unione competenti, nell’ambito dei rispettivi mandati, dati analitici e relativi alla conoscenza della situazione marittima, a seconda dei casi, che li assistono per gli aspetti seguenti:
a)
la sicurezza, la protezione e l’inquinamento in mare;
b)
le situazioni di emergenza in mare;
c)
l’attuazione degli atti giuridici dell’Unione che impone il monitoraggio dei movimenti delle navi e dei pericoli per la navigazione;
d)
le misure contro la minaccia di pirateria o di altre azioni illecite intenzionali previste dal diritto dell’Unione applicabile o ai sensi di strumenti giuridici convenuti a livello internazionale nel settore del trasporto marittimo;
e)
l’attuazione delle misure restrittive dell’Unione adottate a norma dell’articolo 29 del trattato sull’Unione europea o dell’articolo 215 TFUE che rientrano nelle competenze dell’Agenzia.
La comunicazione di tali informazioni è soggetta alle norme applicabili in materia di protezione dei dati ed è conforme agli orientamenti che devono essere formulati dal gruppo direttivo di alto livello istituito a norma della direttiva 2002/59/CE, a seconda dei casi. La fornitura di informazioni LRIT è subordinata all’autorizzazione dello Stato di bandiera interessato.
5. L’Agenzia contribuisce, nell’ambito delle sue competenze, a una risposta tempestiva alle crisi e alla loro attenuazione fornendo assistenza, su richiesta, agli Stati membri e alla Commissione nell’esecuzione dei piani di emergenza e agevolando lo scambio di informazioni e migliori pratiche fra loro.
6. L’Agenzia assiste la Commissione nella gestione della componente di sorveglianza marittima del servizio di sicurezza di Copernicus nell’ambito della governance e del quadro finanziario del programma Copernicus.
7. L’Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri nell’elaborazione e nella manutenzione dell’ambiente comune per la condivisione delle informazioni (CISE) volontario, una soluzione di interoperabilità, al fine di agevolare lo scambio di informazioni tra i diversi sistemi utilizzati dalle autorità civili e militari nazionali competenti nel settore marittimo, integrando le informazioni già disponibili attraverso i sistemi di informazione obbligatori.
Articolo 9
Compiti relativi alla digitalizzazione e alla semplificazione
1. Nei settori del diritto dell’Unione di sua competenza, l’Agenzia, se del caso, raccoglie e fornisce statistiche, informazioni e dati oggettivi, attendibili e comparabili per valutare l’efficacia e l’efficienza a livello di costi delle misure in vigore. Tali compiti comprendono l’agevolazione e la promozione dei certificati elettronici, l’utilizzo delle banche dati esistenti e il ricorso a strumenti informatici e di intelligenza artificiale innovativi.
2. L’Agenzia assiste la Commissione nell’attuazione del regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio (31), svolgendo i compiti seguenti:
a)
sviluppare e mantenere i componenti e i servizi informatici comuni del sistema di interfaccia unica marittima europea («EMSWe»), istituiti dall’articolo 1 del regolamento (UE) 2019/1239, sotto la responsabilità della Commissione;
b)
mantenere la serie di dati EMSWe, istituita dal regolamento (UE) 2019/1239, la guida all’implementazione dei messaggi e i modelli dei fogli elettronici digitali;
c)
fornire orientamenti tecnici non vincolanti agli Stati membri per l’attuazione dell’EMSWe;
d)
agevolare il riutilizzo e la condivisione migliori dei dati scambiati nell’EMSWe utilizzando SafeSeaNet.
3. L’Agenzia fornisce assistenza, comprese attività di formazione, agli Stati membri, su loro richiesta e senza pregiudicare le soluzioni tecniche esistenti per i loro registri o i loro diritti e obblighi in quanto Stati di bandiera, nella digitalizzazione dei loro registri e delle loro procedure così da agevolare l’adozione di certificati elettronici e la riduzione degli oneri amministrativi.
4. Nell’elaborare strumenti informatici e altre soluzioni tecniche, l’Agenzia tiene sempre conto della cibersicurezza.
Articolo 10
Visite presso gli Stati membri e ispezioni
1. Per assistere la Commissione nell’adempimento degli obblighi imposti dal TFUE, in particolare la verifica dell’effettiva applicazione del pertinente diritto dell’Unione in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell’inquinamento, l’Agenzia effettua visite presso gli Stati membri se la Commissione delega tale compito all’Agenzia, conformemente alla metodologia stabilita dal consiglio di amministrazione. Tale metodologia comporta un approccio integrato che è inteso a verificare più di un atto legislativo pertinente alla funzione di Stato di bandiera, Stato di approdo o Stato costiero dello Stato membro interessato.
2. L’Agenzia informa lo Stato membro interessato, conformemente alla metodologia di cui al paragrafo 1, della visita prevista, dell’identità dei funzionari autorizzati, della data di inizio della visita e della durata prevista. I funzionari dell’Agenzia incaricati delle visite le effettuano dietro presentazione di una deliberazione scritta del direttore esecutivo dell’Agenzia («direttore esecutivo»), dalla quale risultano l’oggetto e lo scopo della missione.
3. L’Agenzia può effettuare ispezioni per conto della Commissione secondo quanto previsto dagli atti giuridici vincolanti dell’Unione, anche per quanto riguarda gli organismi riconosciuti e la formazione e la certificazione della gente di mare nei paesi terzi a norma della direttiva (UE) 2022/993, se la Commissione delega tale compito all’Agenzia.
4. L’Agenzia può inoltre effettuare ispezioni in loco, negli impianti di riciclaggio nei paesi terzi per conto della Commissione, conformemente al regolamento (UE) n. 1257/2013, se la Commissione delega tale compito all’Agenzia.
5. A conclusione di ciascuna visita o ispezione di cui al presente articolo, l’Agenzia redige una relazione e la trasmette alla Commissione e allo Stato membro interessato. La relazione segue un modello stabilito dalla Commissione.
6. Se del caso, e comunque al termine di ogni ciclo di visite o ispezioni di cui al presente articolo, l’Agenzia esamina le relazioni redatte nell’ambito di tale ciclo al fine di identificare risultati orizzontali e conclusioni generali circa l’efficacia e l’efficienza a livello di costi delle misure in vigore. L’Agenzia presenta tale analisi alla Commissione e agli Stati membri per ulteriore discussione al fine di trarre gli insegnamenti pertinenti e facilitare la diffusione di buoni metodi di lavoro.
CAPO III
ALTRI COMPITI DELL’AGENZIA PER QUANTO RIGUARDA LE RELAZIONI INTERNAZIONALI E LA COOPERAZIONE EUROPEA IN MATERIA DI GUARDIA COSTIERA
Articolo 11
Relazioni internazionali
1. Su richiesta della Commissione o di uno Stato membro, l’Agenzia fornisce agli Stati membri e alla Commissione l’assistenza tecnica necessaria per contribuire ai pertinenti lavori degli organismi tecnici dell’IMO, dell’ILO, per quanto concerne la navigazione, del MoU di Parigi e di altre organizzazioni regionali competenti, per quanto riguarda le materie di competenza dell’Unione.
Ai fini dello svolgimento efficiente ed efficace di tali compiti, il direttore esecutivo può decidere di distaccare personale presso la delegazione dell’Unione nel Regno Unito, fatti salvi gli opportuni accordi con il servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), al fine di sostenere gli Stati membri e la Commissione nelle attività connesse alla loro partecipazione ai lavori dell’IMO. Tale decisione richiede il previo accordo della Commissione e del consiglio di amministrazione. Tale decisione precisa l’ambito delle attività che devono essere espletate dal personale distaccato in modo da evitare costi inutili e duplicazioni delle funzioni amministrative dell’Agenzia.
2. L’Agenzia, su richiesta della Commissione, può fornire assistenza tecnica, compresa l’organizzazione delle pertinenti attività di formazione, con riguardo ai pertinenti atti giuridici dell’Unione, agli Stati candidati all’adesione all’Unione e, ove applicabile, ai paesi destinatari della politica europea di vicinato e ai paesi che aderiscono al MoU di Parigi.
3. Su richiesta della Commissione o del SEAE, o di entrambi, o degli Stati membri, l’Agenzia può fornire assistenza per l’inquinamento causato dalle navi e per l’inquinamento marino causato da impianti per l’estrazione di petrolio e di gas che colpisca i paesi terzi che condividono un bacino marittimo regionale con l’Unione. L’Agenzia fornisce l’assistenza in conformità con il meccanismo unionale di protezione civile e con le condizioni applicabili agli Stati membri di cui all’articolo 5, paragrafo 1, applicate per analogia a tali paesi terzi. Tali compiti sono coordinati con i programmi di cooperazione regionale esistenti in materia di inquinamento marino.
4. Fatto salvo l’articolo 24 e su richiesta della Commissione, l’Agenzia può fornire assistenza tecnica ai paesi terzi per le questioni di competenza della Commissione.
5. L’Agenzia può concludere accordi amministrativi e cooperare con altri organismi dell’Unione operanti nelle materie che rientrano nell’ambito delle sue competenze previa approvazione della Commissione. Tali accordi e cooperazione sono soggetti al parere favorevole del consiglio di amministrazione e alla successiva presentazione di relazioni periodiche a quest’ultimo.
6. Il consiglio di amministrazione adotta, nell’ambito del documento unico di programmazione, una strategia per le relazioni internazionali dell’Agenzia per quanto riguarda le materie che rientrano nella competenza dell’Agenzia.
Articolo 12
Cooperazione europea in materia di funzioni di guardia costiera
1. L’Agenzia, in collaborazione con l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), e l’Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA), ciascuna nell’ambito dei rispettivi mandati, sostiene le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera a livello nazionale e dell’Unione e, ove opportuno, a livello internazionale:
a)
condividendo, integrando e analizzando le informazioni disponibili nei sistemi di segnalazione delle navi e in altri sistemi di informazione ospitati da tali agenzie o accessibili alle stesse, in conformità delle rispettive basi giuridiche e fatta salva la titolarità dei dati da parte degli Stati membri;
b)
fornendo servizi di sorveglianza e di comunicazione all’avanguardia, comprese infrastrutture terrestri e spaziali e sensori montati su qualsiasi tipo di piattaforma;
c)
potenziando le capacità mediante l’elaborazione di orientamenti e raccomandazioni e instaurando migliori prassi, nonché fornendo formazione e scambio di personale;
d)
migliorando lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di funzioni di guardia costiera, anche analizzando le sfide operative e i rischi emergenti nel settore marittimo;
e)
condividendo le capacità mediante la pianificazione e la realizzazione di operazioni multifunzionali e la condivisione di risorse e altre capacità, nella misura in cui tali attività siano coordinate da dette agenzie e siano approvate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati.
2. Fatti salvi i poteri del consiglio di amministrazione di cui all’articolo 15, le modalità dettagliate della cooperazione in materia di funzioni di guardia costiera tra l’Agenzia, Frontex e l’EFCA sono stabilite in un accordo di lavoro, conformemente ai loro rispettivi mandati e alle regole finanziarie applicabili a tali agenzie. Tale accordo è approvato dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di amministrazione di Frontex e dal consiglio di amministrazione dell’EFCA.
3. La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, con l’Agenzia, con Frontex e con l’EFCA, mette a disposizione un manuale pratico sulla cooperazione europea in materia di funzioni di guardia costiera. Tale manuale contiene orientamenti, raccomandazioni e migliori prassi per lo scambio di informazioni. La Commissione adotta il manuale sotto forma di raccomandazione.
4. I compiti di cui al presente articolo non pregiudicano i compiti dell’Agenzia di cui agli articoli da 4 a 11 o i diritti e gli obblighi degli Stati membri, in particolare come Stati di bandiera, Stati di approdo o Stati costieri.
Articolo 13
Comunicazione e divulgazione
L’Agenzia può svolgere attività di comunicazione di propria iniziativa nei campi che rientrano nel suo mandato al fine di promuovere il suo lavoro e diffondere orientamenti pertinenti. Le attività di comunicazione sostengono i restanti compiti di cui agli articoli da 3 a 12 e sono svolte conformemente ai pertinenti piani di comunicazione e divulgazione adottati dal consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione aggiorna periodicamente tali piani, basati su un’analisi delle esigenze.
CAPO IV
ORGANIZZAZIONE DELL’AGENZIA
Articolo 14
Struttura amministrativa e di gestione
La struttura amministrativa e di gestione dell’Agenzia è composta da:
a)
un consiglio di amministrazione, che esercita le funzioni di cui all’articolo 16;
b)
un direttore esecutivo, che esercita le funzioni di cui all’articolo 22.
Articolo 15
Composizione del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da quattro rappresentanti della Commissione, tutti con diritto di voto.
Il consiglio di amministrazione comprende anche quattro professionisti dei settori maggiormente interessati dagli obiettivi dell’Agenzia, previsti all’articolo 2, nominati dalla Commissione e non aventi diritto di voto.
I membri del consiglio di amministrazione sono nominati in base al grado della loro esperienza maturata nel settore e della competenza nei settori di cui all’articolo 2. Gli Stati membri e la Commissione, rispettivamente, si adoperano per conseguire una rappresentanza equilibrata di donne e uomini nel consiglio di amministrazione. Uno dei quattro professionisti è un rappresentante del sistema di cooperazione permanente delle autorità di inchiesta per la sicurezza marittima a norma dell’articolo 10 della direttiva 2009/18/CE.
2. Ogni Stato membro e la Commissione nominano i rispettivi membri del consiglio di amministrazione nonché un supplente per rappresentarli in caso di assenza.
3. La durata del mandato dei membri del consiglio di amministrazione è di quattro anni. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione è rinnovabile.
4. Al momento di assumere le funzioni, ciascun membro e supplente del consiglio di amministrazione firma una dichiarazione scritta nella quale dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi. Ciascun membro e supplente del consiglio di amministrazione aggiorna la propria dichiarazione quando interviene un cambiamento di circostanze in relazione ai conflitti di interessi. L’Agenzia pubblica sul suo sito web tali dichiarazioni e aggiornamenti.
Articolo 16
Funzioni del consiglio di amministrazione
1. Affinché l’Agenzia possa svolgere i suoi compiti, il consiglio di amministrazione:
a)
impartisce orientamenti generali e strategici per le attività dell’Agenzia;
b)
sentito il parere della Commissione e a norma dell’articolo 17, adotta ogni anno, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri con diritto di voto, il documento unico di programmazione dell’Agenzia;
c)
adotta, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri con diritto di voto, il bilancio annuale e la tabella dell’organico dell’Agenzia ed esercita altre funzioni in relazione al bilancio dell’Agenzia a norma del capo VI;
d)
adotta, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri con diritto di voto, la relazione annuale di attività consolidata sulle attività dell’Agenzia e la presenta ogni anno entro il 1o luglio al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e agli Stati membri e la rende pubblica;
e)
adotta le regole finanziarie applicabili all’Agenzia in conformità dell’articolo 24;
f)
formula un parere, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri con diritto di voto, sui conti definitivi dell’Agenzia;
g)
stabilisce una metodologia per le visite da effettuare a norma dell’articolo 10;
h)
esamina e approva gli accordi amministrativi, a norma dell’articolo 11, paragrafo 5;
i)
adotta una strategia antifrode, proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare;
j)
adotta e mette a disposizione del pubblico norme di prevenzione e gestione dei conflitti di interessi in relazione ai suoi membri e pubblica ogni anno sul proprio sito web la dichiarazione di interessi dei membri del consiglio di amministrazione;
k)
adotta norme e procedure in materia di trasparenza per quanto riguarda le attività di lobbying e il coinvolgimento di soggetti terzi nella preparazione di relazioni o altri documenti pubblicati dall’Agenzia, in particolare quelli riguardanti tali soggetti terzi, da pubblicare sul suo sito web;
l)
adotta e aggiorna regolarmente i piani di comunicazione e divulgazione di cui all’articolo 13, in base a un’analisi delle esigenze;
m)
adotta il suo regolamento interno a maggioranza dei due terzi dei suoi membri con diritto di voto e lo mette a disposizione del pubblico;
n)
ai sensi del paragrafo 2, esercita, nei confronti del personale dell’Agenzia, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari dell’Unione europea («statuto») all’autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti dell’Unione («regime applicabile agli altri agenti») all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione, di cui al regolamento al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (32);
o)
adotta disposizioni di attuazione per dare effetto allo statuto e al regime applicabile agli altri agenti a norma dell’articolo 110, paragrafo 2, dello statuto;
p)
nomina il direttore esecutivo, gli fornisce orientamenti e ne controlla l’operato e, se del caso, ne proroga il mandato o lo rimuove dall’incarico, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri con diritto di voto, a norma dell’articolo 21;
q)
fissa le procedure per l’assunzione delle deliberazioni del direttore esecutivo;
r)
nomina, se del caso, un contabile soggetto allo statuto e al regime applicabile agli altri agenti, che è pienamente indipendente nell’esercizio delle sue funzioni;
s)
assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne, così come dalle indagini dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e della Procura europea (EPPO);
t)
prende tutte le decisioni relative alla costituzione delle strutture interne dell’Agenzia a maggioranza dei due terzi dei suoi membri con diritto di voto, compresa l’istituzione di gruppi consultivi o di lavoro senza poteri decisionali e, se necessario, alla loro modifica, secondo una sana gestione di bilancio;
u)
autorizza, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri con diritto di voto, le modalità di partecipazione dei paesi terzi ai lavori dell’Agenzia, conformemente all’articolo 23;
v)
adotta una strategia per conseguire miglioramenti dell’efficienza e realizzare sinergie;
w)
adotta le norme di sicurezza interna dell’Agenzia di cui all’articolo 36;
x)
nomina il responsabile della protezione dei dati dell’Agenzia.
Ai fini del primo comma, lettera g), qualora la Commissione si esprima, entro 15 giorni dalla data dell’adozione della metodologia, a sfavore di tale metodologia, il consiglio di amministrazione la riesamina e la stabilisce, eventualmente in versione modificata, in seconda lettura, con votazione a maggioranza dei due terzi dei suoi membri con diritto di voto, compresi i rappresentanti della Commissione, o all’unanimità dei rappresentanti degli Stati membri.
2. Il consiglio di amministrazione adotta, in conformità dell’articolo 110, paragrafo 2, dello statuto, una decisione basata sull’articolo 2, paragrafo 1, dello statuto e sull’articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i pertinenti poteri dell’autorità che ha il potere di nomina e stabilisce le condizioni di sospensione di detta delega di poteri. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.
Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente la delega dei poteri dell’autorità che ha il potere di nomina al direttore esecutivo e quelli subdelegati da quest’ultimo, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.
Articolo 17
Programmazione annuale e pluriennale
1. Entro il 30 novembre di ogni anno il consiglio di amministrazione adotta un documento unico di programmazione contenente una programmazione annuale e pluriennale, sulla base di un progetto presentato dal direttore esecutivo, tenendo conto del parere della Commissione. Il consiglio di amministrazione lo presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.
Qualora la Commissione si esprima, entro 15 giorni dalla data dell’adozione del documento unico di programmazione, a sfavore di tale documento, il consiglio di amministrazione lo riesamina e lo adotta, eventualmente in versione modificata, entro un termine di due mesi da quando la Commissione si è espressa a sfavore, in seconda lettura, con votazione a maggioranza dei due terzi dei suoi membri con diritto di voto, compresi i rappresentanti della Commissione, o all’unanimità dei rappresentanti degli Stati membri.
2. Il documento unico di programmazione diventa definitivo dopo l’adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione e, se necessario, è adattato di conseguenza.
3. Il programma di lavoro annuale comprende gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di prestazione. Esso contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e un’indicazione delle risorse finanziarie e umane assegnate a ciascuna azione, conformemente ai principi di formazione del bilancio per attività e gestione per attività. Il programma di lavoro annuale è coerente con il programma di lavoro pluriennale. Esso indica chiaramente i compiti aggiunti, modificati o soppressi rispetto all’esercizio finanziario precedente. La programmazione annuale o pluriennale, o entrambe, includono la strategia per le relazioni con i paesi terzi o le organizzazioni internazionali, di cui all’articolo 11, e le azioni connesse a tale strategia.
4. Quando all’Agenzia è assegnato un nuovo compito, il consiglio di amministrazione modifica il programma di lavoro annuale adottato. L’inserimento di tale nuovo compito è subordinato all’analisi delle implicazioni in termini di risorse umane e di bilancio e può essere subordinato a una decisione del consiglio di amministrazione di rinviare altri compiti.
5. Fermo restando il diritto del consiglio di amministrazione di dare priorità a determinati compiti e attività nella pianificazione annuale e pluriennale, il consiglio di amministrazione esamina e approva, nel quadro della preparazione del documento unico di programmazione, le richieste di assistenza tecnica della Commissione o degli Stati membri di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), all’articolo 4, paragrafi 2, 9 e 10, all’articolo 5, paragrafi 6, 8 e 10, all’articolo 7, paragrafo 2, all’articolo 8, paragrafi 6 e 7, all’articolo 9, paragrafo 3, all’articolo 10, paragrafo 4, e all’articolo 11, paragrafi 2 e 4. L’approvazione di tali richieste:
a)
non pregiudica gli altri compiti dell’Agenzia;
b)
evita la duplicazione degli sforzi;
c)
è subordinata all’analisi delle implicazioni in termini di risorse umane e di bilancio; e
d)
può essere subordinata a una decisione del consiglio di amministrazione di rinviare altri compiti.
6. Le modifiche sostanziali del programma di lavoro annuale sono adottate con la stessa procedura del programma di lavoro annuale iniziale. Il consiglio di amministrazione può delegare al direttore esecutivo il potere di apportare modifiche non sostanziali al programma di lavoro annuale.
7. Il programma di lavoro pluriennale definisce la programmazione strategica complessiva, compresi gli obiettivi, i risultati attesi e gli indicatori di prestazione. Esso definisce inoltre la programmazione delle risorse, compresi il bilancio pluriennale e il personale.
8. La programmazione strategica di cui al paragrafo 7 del presente articolo è aggiornata ove opportuno, in particolare per adattarla all’esito della valutazione di cui all’articolo 38. La programmazione delle risorse di cui al paragrafo 7 del presente articolo è aggiornata ogni anno.
Articolo 18
Presidente del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vicepresidente scegliendoli tra i suoi membri con diritto di voto. Il presidente e il vicepresidente sono eletti a maggioranza dei due terzi dei membri del consiglio di amministrazione con diritto di voto.
2. Il vicepresidente sostituisce d’ufficio il presidente in caso di impedimento del presidente.
3. Il mandato del presidente e del vicepresidente è di quattro anni, rinnovabile una sola volta. Tuttavia, se il presidente o il vicepresidente cessa di far parte del consiglio di amministrazione in corso di mandato, il mandato termina automaticamente alla stessa data.
Articolo 19
Riunioni del consiglio di amministrazione
1. Le riunioni del consiglio di amministrazione si svolgono conformemente al suo regolamento interno e sono convocate dal presidente.
2. Il direttore esecutivo partecipa alle deliberazioni, tranne quando la sua partecipazione può determinare un conflitto di interessi, secondo quanto stabilito dal presidente, o quando il consiglio di amministrazione deve prendere una decisione in conformità dell’articolo 32.
3. Il consiglio di amministrazione tiene una riunione ordinaria due volte all’anno. Esso si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta della Commissione o di un terzo degli Stati membri.
4. Qualora si ponga una questione di riservatezza o di conflitto di interessi, il consiglio di amministrazione può decidere di esaminare punti specifici dell’ordine del giorno in assenza dei membri interessati. Ciò lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri e della Commissione di essere rappresentati da un supplente o da qualsiasi altra persona. Norme dettagliate per l’applicazione della presente disposizione sono fissate nel regolamento interno del consiglio di amministrazione.
5. Il consiglio di amministrazione può invitare ad assistere alle discussioni su punti specifici dell’ordine del giorno delle proprie riunioni come osservatore qualsiasi persona il cui parere possa presentare interesse.
6. I membri del consiglio di amministrazione possono, in conformità del regolamento interno, essere assistiti da consiglieri o esperti.
7. L’Agenzia svolge le funzioni di segretariato del consiglio di amministrazione.
Articolo 20
Modalità di voto del consiglio di amministrazione
1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, il consiglio di amministrazione prende le sue decisioni a maggioranza assoluta dei suoi membri con diritto di voto.
2. Qualora la Commissione sollevi gravi preoccupazioni in merito a una proposta di decisione presentata al consiglio di amministrazione su questioni relative al regolamento delegato (UE) 2019/715, allo statuto e al regime applicabile agli altri agenti, il consiglio di amministrazione rinvia l’adozione della decisione interessata. Entro 15 giorni da quando la Commissione ha sollevato gravi preoccupazioni in merito a una proposta di decisione presentata al consiglio di amministrazione, il consiglio di amministrazione riesamina e adotta tale decisione, eventualmente in versione modificata, in seconda lettura, con votazione a maggioranza dei due terzi dei suoi membri con diritto di voto, compresi i rappresentanti della Commissione, o a maggioranza dei quattro quinti dei rappresentanti degli Stati membri.
3. Ogni membro del consiglio di amministrazione dispone di un voto. Il direttore esecutivo non partecipa al voto.
4. In assenza di un membro del consiglio di amministrazione, il suo supplente può esercitarne il diritto di voto.
5. Il regolamento interno stabilisce disposizioni più dettagliate in materia di voto, comprese le condizioni in cui un membro del consiglio di amministrazione può agire per conto di un altro.
CAPO V
DIRETTORE ESECUTIVO
Articolo 21
Nomina, proroga del mandato e rimozione dall’incarico
1. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione in base al merito e a competenze ed esperienze professionali documentate nel settore marittimo, a partire da una rosa di candidati proposti dalla Commissione, secondo una procedura di selezione aperta e trasparente che rispetta il principio dell’equilibrio di genere e dell’equilibrio geografico.
2. Prima della nomina, il candidato prescelto dal consiglio di amministrazione è invitato a rendere una dichiarazione alla commissione competente del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tale commissione.
3. Ai fini della conclusione del contratto del direttore esecutivo, l’Agenzia è rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione.
4. Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. In tempo utile prima del termine di tale periodo la Commissione effettua una valutazione che tiene conto dei risultati ottenuti dal direttore esecutivo, nonché dei compiti e delle sfide futuri dell’Agenzia, e la trasmette al consiglio di amministrazione, per conoscenza, insieme alla proposta di rinnovo del mandato.
5. Su proposta della Commissione e tenuto conto della valutazione di cui al paragrafo 4, il consiglio di amministrazione può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta, per non più di cinque anni. Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dell’intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Prima che il consiglio di amministrazione decida di prorogare il mandato del direttore esecutivo, il direttore esecutivo può essere invitato a rendere una dichiarazione alla commissione competente del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tale commissione.
6. Un direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un’altra procedura di selezione per lo stesso posto.
7. Il direttore esecutivo può essere rimosso dall’incarico solo su decisione del consiglio di amministrazione sulla base di una proposta che può essere presentata dalla Commissione o da almeno un terzo dei membri del consiglio di amministrazione con diritto di voto.
8. Il direttore esecutivo è assunto come agente temporaneo dell’Agenzia ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.
Articolo 22
Compiti e responsabilità del direttore esecutivo
1. Il direttore esecutivo gestisce l’Agenzia conformemente alle decisioni del consiglio di amministrazione e risponde a quest’ultimo.
2. Fatte salve le competenze della Commissione e del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o altro organismo.
3. Su richiesta, il direttore esecutivo riferisce al Parlamento europeo sull’esercizio delle sue funzioni. Il Consiglio può invitare il direttore esecutivo a riferire sull’esercizio delle sue funzioni.
4. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell’Agenzia.
5. Il direttore esecutivo è responsabile dell’esecuzione dei compiti assegnati all’Agenzia dal presente regolamento. In particolare, il direttore esecutivo:
a)
garantisce l’amministrazione corrente sostenibile ed efficiente dell’Agenzia;
b)
organizza, dirige e supervisiona le operazioni e il personale dell’Agenzia entro i limiti delle decisioni del consiglio di amministrazione;
c)
prepara e attua le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione;
d)
predispone il progetto delle regole finanziarie applicabili all’Agenzia per l’adozione da parte del consiglio di amministrazione;
e)
elabora un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Agenzia a norma dell’articolo 26 ed esegue il bilancio dell’Agenzia a norma dell’articolo 27;
f)
prepara il progetto di documento unico di programmazione e lo presenta per adozione al consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione, almeno quattro settimane prima della pertinente riunione del consiglio di amministrazione;
g)
attua il documento unico di programmazione, valutando i progressi compiuti rispetto agli indicatori pertinenti e riferisce al consiglio di amministrazione in merito alla sua attuazione;
h)
redige la relazione annuale di attività consolidata dell’Agenzia e la presenta al consiglio di amministrazione per valutazione e adozione;
i)
risponde alle richieste di assistenza tecnica a norma dell’articolo 17, paragrafo 5;
j)
decide dell’esecuzione delle visite ed ispezioni di cui all’articolo 10, previa consultazione della Commissione e seguendo la metodologia per le visite definita dal consiglio di amministrazione in conformità dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera g);
k)
decide di concludere accordi amministrativi con altri organismi dell’Unione che operano nei settori di attività dell’Agenzia, purché il progetto di accordo sia stato prima presentato per consultazione alla Commissione e al consiglio di amministrazione a norma dell’articolo 11, paragrafo 5, e sempre che il consiglio di amministrazione non abbia sollevato obiezioni entro quattro settimane dalla presentazione;
l)
adotta tutte le misure necessarie, comprese l’adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di avvisi, per assicurare il funzionamento dell’Agenzia conformemente al presente regolamento;
m)
predispone un efficace sistema di monitoraggio per valutare i risultati dell’Agenzia rispetto agli obiettivi e ai compiti previsti dal presente regolamento;
n)
istituisce un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, ne assicura il funzionamento e riferisce al consiglio di amministrazione ogni modifica sostanziale dello stesso;
o)
assicura lo svolgimento delle valutazioni dei rischi e la gestione dei rischi per l’Agenzia;
p)
prepara un piano d’azione di seguito in relazione alle conclusioni delle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne, così come alle indagini dell’OLAF e dell’EPPO, di cui all’articolo 35, e riferisce sui progressi compiuti ogni sei mesi alla Commissione e periodicamente al consiglio di amministrazione;
q)
tutela gli interessi finanziari dell’Unione mediante applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e altri illeciti, fatti salvi i poteri investigativi dell’OLAF e dell’EPPO, attraverso controlli effettivi e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, se del caso, mediante applicazione di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive, anche di carattere pecuniario;
r)
prepara per l’Agenzia una strategia antifrode, una strategia per conseguire miglioramenti dell’efficienza e realizzare sinergie, una strategia di cooperazione con i paesi terzi o le organizzazioni internazionali, o entrambi, e una strategia per la gestione organizzativa e i sistemi di controllo interno e le presenta al consiglio di amministrazione per approvazione;
s)
promuove la diversità e garantisce l’equilibrio di genere per quanto riguarda l’assunzione del personale dell’Agenzia;
t)
assume personale su una base geografica quanto più ampia possibile;
u)
definisce e attua una politica di comunicazione per l’Agenzia;
v)
svolge qualsiasi altro compito affidatogli o delegatogli dal consiglio di amministrazione o eventualmente richiesto dal presente regolamento.
Ai fini del primo comma, lettera m), il direttore esecutivo stabilisce, d’accordo con la Commissione e il consiglio di amministrazione, appositi indicatori di prestazione atti a consentire un’effettiva valutazione dei risultati ottenuti. Il direttore esecutivo provvede affinché la struttura organizzativa dell’Agenzia sia periodicamente adattata all’evolversi delle necessità nei limiti delle risorse finanziarie e umane disponibili. A tale riguardo, il direttore esecutivo predispone un periodico sistema di valutazione conforme a criteri professionali riconosciuti.
Articolo 23
Partecipazione di paesi terzi
1. La partecipazione all’Agenzia è aperta ai paesi terzi che hanno concluso con l’Unione accordi in virtù dei quali hanno adottato ed applicano il diritto dell’Unione nel settore della sicurezza marittima, della protezione marittima, della prevenzione dell’inquinamento e dell’intervento contro l’inquinamento causato dalle navi.
2. Nel rispetto delle pertinenti disposizioni di tali accordi, l’Agenzia stipula, previo parere della Commissione e previa approvazione del consiglio di amministrazione, intese che specificano la natura e la portata delle regole dettagliate per la partecipazione di tali paesi terzi ai lavori dell’Agenzia, comprese le disposizioni relative ai contributi finanziari e al personale.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Articolo 24
Regole finanziarie
Le regole finanziarie applicabili all’Agenzia sono adottate dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Le regole finanziarie si discostano dal regolamento delegato (UE) 2019/715 solo per esigenze specifiche di funzionamento dell’Agenzia e previo accordo della Commissione.
Articolo 25
Bilancio
1. Tutte le entrate e le spese dell’Agenzia formano oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l’anno civile, e sono iscritte nel bilancio dell’Agenzia.
2. Le entrate e le spese iscritte nel bilancio dell’Agenzia devono risultare in pareggio.
3. Fatte salve altre risorse, le entrate dell’Agenzia comprendono:
a)
un contributo dell’Unione iscritto nel bilancio generale dell’Unione e sovvenzioni degli organismi dell’Unione;
b)
eventuali contributi di qualsiasi paese terzo che partecipi ai lavori dell’Agenzia conformemente all’articolo 23;
c)
eventuali corrispettivi per infrastrutture, pubblicazioni, formazione o altri servizi che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento forniti dall’Agenzia;
d)
eventuali contributi finanziari volontari di Stati membri, paesi terzi o altri soggetti, a condizione che detti contributi siano trasparenti, chiaramente identificati nel bilancio e non compromettano l’indipendenza e l’imparzialità dell’Agenzia.
4. Le spese dell’Agenzia comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura e i costi operativi.
Articolo 26
Formazione del bilancio
1. Ogni anno il direttore esecutivo elabora un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Agenzia per l’esercizio finanziario successivo, che comprende la tabella dell’organico, e lo trasmette al consiglio di amministrazione.
2. Sulla base del progetto di cui al paragrafo 1, il consiglio di amministrazione adotta un progetto di stato di previsione provvisorio delle entrate e delle spese dell’Agenzia per l’esercizio finanziario successivo.
3. Il progetto di stato di previsione provvisorio delle entrate e delle spese dell’Agenzia è trasmesso alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno. Il consiglio di amministrazione trasmette il progetto di stato di previsione definitivo alla Commissione entro il 31 marzo di tale anno.
4. La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio («autorità di bilancio») con il progetto di bilancio generale dell’Unione.
5. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto di bilancio generale dell’Unione le previsioni ritenute necessarie per la tabella dell’organico nonché l’importo della sovvenzione da iscrivere al bilancio generale dell’Unione, che sottopone all’autorità di bilancio a norma degli articoli 313 e 314 TFUE.
6. L’autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo di contributo destinato all’Agenzia.
7. L’autorità di bilancio adotta la tabella dell’organico dell’Agenzia.
8. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell’Agenzia. Il bilancio diventa definitivo dopo l’adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.
9. Per qualsiasi progetto di natura immobiliare che possa avere incidenze finanziarie significative sul bilancio dell’Agenzia si applica il regolamento delegato (UE) 2019/715.
Articolo 27
Esecuzione del bilancio
1. Il direttore esecutivo provvede all’esecuzione del bilancio dell’Agenzia.
2. Il direttore esecutivo trasmette ogni anno all’autorità di bilancio qualsiasi informazione rilevante in relazione ai risultati delle procedure di valutazione.
Articolo 28
Rendicontazione e discarico
1. Entro il 1o marzo dell’esercizio finanziario successivo, il contabile dell’Agenzia trasmette al contabile della Commissione e alla Corte dei conti europea i conti provvisori.
2. Entro il 31 marzo dell’esercizio finanziario successivo, l’Agenzia trasmette la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti europea.
3. Entro il 31 marzo dell’esercizio finanziario successivo, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell’Agenzia, consolidati con i conti della Commissione, alla Corte dei conti europea.
4. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti europea in merito ai conti provvisori dell’Agenzia ai sensi dell’articolo 252 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio (33), il direttore esecutivo stabilisce i conti definitivi dell’Agenzia sotto la propria responsabilità e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.
5. Il consiglio di amministrazione formula un parere sui conti definitivi dell’Agenzia.
6. Entro il 1o luglio dell’esercizio finanziario successivo il contabile dell’Agenzia trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti europea.
7. I conti definitivi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea entro il 15 novembre dell’anno finanziario successivo.
8. Entro il 30 settembre il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti europea una risposta alle osservazioni di quest’ultima. Il direttore esecutivo invia tale risposta anche al consiglio di amministrazione.
9. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso e a norma dell’articolo 267, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l’esercizio in causa.
10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore esecutivo, prima del 15 maggio dell’anno N + 2, per l’esecuzione del bilancio dell’esercizio N.
CAPO VII
PERSONALE
Articolo 29
Disposizione generale
Al personale dell’Agenzia si applicano lo statuto, il regime applicabile agli altri agenti e le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell’Unione europea per l’applicazione di tale statuto e di tale regime.
Articolo 30
Esperti nazionali distaccati e altro personale
1. L’Agenzia può fare ricorso a esperti nazionali distaccati o ad altro personale non alle dipendenze dell’Agenzia.
2. Il consiglio di amministrazione adotta una decisione che stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali presso l’Agenzia.
CAPO VIII
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 31
Status giuridico e sede
1. L’Agenzia è un organismo dell’Unione ed è dotata di personalità giuridica.
2. In ciascuno degli Stati membri, l’Agenzia ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni nazionali. In particolare, essa può acquistare e alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
3. L’Agenzia è rappresentata dal suo direttore esecutivo.
4. L’Agenzia ha sede a Lisbona, Portogallo.
5. Su richiesta della Commissione, il consiglio di amministrazione può decidere, con l’accordo e la cooperazione degli Stati membri interessati e tenendo nel debito conto le implicazioni sul bilancio, ivi compresi gli eventuali contributi che gli Stati membri interessati possano erogare, di istituire centri regionali necessari per svolgere, nel modo più efficiente ed efficace, taluni compiti dell’Agenzia. Nel prendere tale decisione, il consiglio di amministrazione definisce il preciso ambito di applicazione delle attività del centro regionale, evitando nel contempo inutili oneri finanziari e rafforzando la cooperazione con le esistenti reti regionali e nazionali.
Articolo 32
Privilegi e immunità
All’Agenzia e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea.
Articolo 33
Regime linguistico
1. All’Agenzia si applicano le disposizioni previste dal regolamento n. 1 del Consiglio (34).
2. I servizi di traduzione e qualsiasi altro servizio linguistico, eccetto l’interpretazione, necessari al funzionamento dell’Agenzia sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea.
Articolo 34
Trasparenza
1. Ai documenti in possesso dell’Agenzia si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (35).
2. Entro sei mesi dalla data della sua prima riunione il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.
3. Le decisioni adottate dall’Agenzia ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore europeo o di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE), alle condizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 228 e 263 TFUE.
4. Il trattamento dei dati personali da parte dell’Agenzia è soggetto al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (36).
Articolo 35
Lotta antifrode
1. Per facilitare la lotta contro la frode, la corruzione e altre attività illecite ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, l’Agenzia adotta le opportune disposizioni applicabili a tutto il personale dell’Agenzia.
2. La Corte dei conti europea ha potere di verifica, esercitabile su documenti e mediante ispezioni in loco, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno beneficiato di fondi dell’Unione tramite l’Agenzia.
3. L’OLAF può effettuare indagini, compresi controlli e ispezioni in loco secondo le disposizioni e le procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a sovvenzioni o a contratti finanziati dall’Agenzia.
4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione dell’Agenzia contengono disposizioni che autorizzano esplicitamente la Corte dei conti europea, l’OLAF e l’EPPO a procedere a tali controlli e indagini secondo le loro rispettive competenze.
Articolo 36
Norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate e sensibili non classificate
L’Agenzia adotta le proprie norme di sicurezza equivalenti alle norme di sicurezza della Commissione per la protezione delle informazioni classificate UE e delle informazioni sensibili non classificate di cui alle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 (37) e (UE, Euratom) 2015/444 (38) della Commissione. Le norme di sicurezza dell’Agenzia comprendono disposizioni per lo scambio, il trattamento e la conservazione di tali informazioni.
Articolo 37
Responsabilità
1. La responsabilità contrattuale dell’Agenzia è disciplinata dal diritto applicabile al contratto interessato.
2. La CGUE è competente a giudicare in virtù di eventuali clausole compromissorie contenute nei contratti stipulati dall’Agenzia.
3. In materia di responsabilità extracontrattuale, l’Agenzia risarcisce, conformemente ai principi generali comuni al diritto degli Stati membri, i danni causati dall’Agenzia o dal suo personale nell’esercizio delle loro funzioni.
4. La CGUE è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.
5. La responsabilità individuale del personale dell’Agenzia nei confronti dell’Agenzia è disciplinata dalle disposizioni dello statuto o del regime applicabile agli altri agenti a che sono applicabili al personale in questione.
Articolo 38
Valutazione e riesame
1. Entro il 19 gennaio 2031 e in seguito ogni cinque anni, la Commissione esegue una valutazione per analizzare, in particolare, l’impatto, l’efficacia e l’efficienza dell’Agenzia e dei suoi metodi di lavoro, tenendo conto del parere del consiglio di amministrazione. Tale valutazione esamina in particolare l’eventuale necessità di modificare il mandato dell’Agenzia, in particolare al fine di tenere conto dello sviluppo del diritto dell’Unione nel settore del trasporto marittimo, e le implicazioni finanziarie di tale modifica, nonché la necessità di istituire un regime di diritti e corrispettivi e di individuare i servizi che l’Agenzia può offrire nell’ambito di tale regime.
2. La Commissione presenta la relazione di valutazione, corredata delle proprie conclusioni al riguardo, al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio di amministrazione. I risultati della valutazione sono resi pubblici.
3. Una valutazione su due, la Commissione valuta anche i risultati ottenuti dall’Agenzia, tenuto conto degli obiettivi, del mandato e dei compiti dell’Agenzia. La Commissione, se ritiene che il mantenimento dell’Agenzia non sia più giustificato rispetto agli obiettivi, al mandato e ai compiti che le sono stati assegnati, può proporre di modificare opportunamente o di abrogare il presente regolamento.
Articolo 39
Indagini amministrative del Mediatore europeo
Le attività dell’Agenzia sono soggette alle indagini del Mediatore europeo ai sensi dell’articolo 228 TFUE.
Articolo 40
Disposizioni transitorie
1. In deroga all’articolo 15 del presente regolamento, i membri del consiglio di amministrazione nominati ai sensi del regolamento (CE) n. 1406/2002 prima del 18 gennaio 2026 rimangono in carica in qualità di membri del consiglio di amministrazione fino alla data di scadenza del rispettivo mandato, fatto salvo il diritto di ciascuno Stato membro di nominare un nuovo rappresentante.
2. Il direttore esecutivo nominato a norma dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1406/2002 rimane in carica come direttore esecutivo con i compiti e le responsabilità di cui all’articolo 22 del presente regolamento.
3. L’entrata in vigore del presente regolamento lascia impregiudicati tutti i contratti di lavoro in vigore al 18 gennaio 2026.
Articolo 41
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 1406/2002 è abrogato.
Articolo 42
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 26 novembre 2025
Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
M. BJERRE
(1) GU C, 2023/873, 8.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/873/oj.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2024 (GU C, C/2025/1026, 27.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1026/oj) e posizione del Consiglio in prima lettura del 13 ottobre 2025 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 13 novembre 2025 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3) Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1406/oj).
(4) Direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all’applicazione delle norme internazionali in materia di inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni amministrative per i reati di inquinamento (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/35/oj).
(5) Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/16/oj).
(6) Direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 114, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/18/oj).
(7) Direttiva 2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 132, ELI: http:/data.europa.eu/eli/dir/2009/21/oj).
(8) Regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all’articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/715/oj).
(9) Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/391/oj).
(10) Direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 116, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/883/oj).
(11) Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/56/oj).
(12) Direttiva (UE) 2016/802 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 58, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/802/oj).
(13) Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/757/oj).
(14) Regolamento (UE) 2023/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023 sull’uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo, e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L 234 del 22.9.2023, pag. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1805/oj).
(15) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj).
(16) Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali (GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/725/oj).
(17) Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d’informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/59/oj).
(18) Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell’Unione e l’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 69, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/696/oj).
(19) Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1896/oj).
(20) Regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, sull’Agenzia europea di controllo della pesca (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/473/oj).
(21) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/883/oj).
(22) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/1999/531/oj.
(23) Direttiva 98/41/CE del Consiglio del 18 giugno 1998 relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità (GU L 188 del 2.7.1998, pag. 35, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/41/oj).
(24) Direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri (GU L 123 del 17.5.2003, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/25/oj).
(25) Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (GU L 163 del 25.6.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/45/oj).
(26) Direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 47, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/15/oj).
(27) Direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull’equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 146, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/90/oj).
(28) Direttiva (UE) 2022/993 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2022, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (GU L 169 del 27.6.2022, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/993/oj).
(29) Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/1313/oj).
(30) Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1257/oj).
(31) Regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1239/oj).
(32) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1968/259(1)/oj.
(33) Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione. (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).
(34) Regolamento n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità Economica europea [GU 17 del 6.10.1958, pag. 385, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1958/1(1)/oj].
(35) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1049/oj).
(36) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
(37) Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/443/oj).
(38) Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/444/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2434/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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