Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/1047
12.5.2026
REGOLAMENTO (UE) 2026/1047 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 29 aprile 2026
che istituisce un bacino di talenti dell'UE
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 2, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1)
L'Unione e i singoli Stati membri sperimentano carenze di manodopera e di competenze in un'ampia gamma di settori e professioni, compresi quelli connessi alle transizioni verde e digitale. Per far fronte a tali carenze potrebbero essere necessari lavoratori qualificati a tutti i livelli. Nei settori dell'edilizia, dell'assistenza sanitaria, dell'ospitalità, dei trasporti, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della tecnologia scientifica, dell'ingegneria e della matematica esistono da tempo vaste carenze che sono state aggravate dalla pandemia di COVID-19 e dall'accelerazione delle transizioni verde e digitale. Le previsioni indicano una persistenza delle carenze di manodopera e di competenze, che potrebbero aggravarsi a causa delle sfide demografiche.
(2)
Per far fronte alle carenze di manodopera e di competenze occorre un approccio ambizioso e organico a livello dell'Unione e nazionale, che preveda tra l'altro, in via prioritaria, di consentire alle persone sottorappresentate nel mercato del lavoro di realizzare meglio il loro pieno potenziale. Tale approccio potrebbe comprendere la riqualificazione e il miglioramento del livello delle competenze della forza lavoro esistente in linea con gli obiettivi dell’Anno europeo delle competenze, istituito dalla decisione (UE) 2023/936 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), l'agevolazione della mobilità dei lavoratori all'interno dell'UE, anche utilizzando meglio la direttiva 2003/109/CE del Consiglio (4) e la direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e promuovendo la rete EURES, nonché il miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'attrattiva di determinate professioni. Tuttavia, considerate la portata delle attuali carenze del mercato del lavoro e le tendenze demografiche, le misure esclusivamente destinate alla forza lavoro nazionale e a quella dell'Unione potrebbero risultare insufficienti a colmare le carenze attuali e future di manodopera e di competenze. Secondo le stime della Commissione, la popolazione dell'Unione diminuirà in modo significativo. Si prevede inoltre che il numero di persone in età lavorativa diminuirà ancora di più. La migrazione legale e ordinata è quindi fondamentale per integrare tali misure e deve far parte della soluzione adottata per garantire la qualità dei sistemi di protezione sociale, la competitività e una crescita economica sostenuta nell'Unione e per sostenere pienamente le transizioni verde e digitale.
(3)
Per aumentare l'attrattiva dell'Unione per i talenti provenienti da paesi terzi, agevolare assunzioni internazionali eque, colmare le carenze di manodopera e di competenze e offrire ai cittadini di paesi terzi l'opportunità di svolgere professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'Unione, è opportuno istituire un bacino di talenti dell'UE. Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe assumere la forma di una piattaforma a livello dell'Unione che riunisca e favorisca l'abbinamento tra i profili di persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate che soggiornano al di fuori dell'Unione e le offerte di lavoro dei datori di lavoro partecipanti e degli altri soggetti partecipanti stabiliti negli Stati membri partecipanti. Il Parlamento europeo ha chiesto la creazione di un bacino di talenti dell'UE nella risoluzione del 25 novembre 2021 recante raccomandazioni alla Commissione sulla politica e la legislazione in materia di migrazione legale (6).
(4)
La raccomandazione (UE) 2020/1364 della Commissione (7) incoraggia gli Stati membri a predisporre e sostenere percorsi di lavoro complementari destinati a coloro che necessitano di protezione internazionale . Il bacino di talenti dell'UE potrebbe anche contribuire a rendere operativi tali percorsi complementari.
(5)
Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe aiutare gli Stati membri partecipanti a far fronte alle carenze attuali e future di manodopera e di competenze assumendo cittadini di paesi terzi, nella misura in cui l'attivazione della forza lavoro nazionale e la mobilità all'interno dell'UE non bastino a conseguire tale obiettivo. In quanto strumento volontario di agevolazione delle assunzioni internazionali, il bacino di talenti dell'UE dovrebbe offrire agli Stati membri interessati un sostegno supplementare a livello dell'Unione. A questo scopo dovrebbero essere garantite la complementarità e l'interoperabilità della piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE («piattaforma informatica») con le iniziative e le piattaforme dell'Unione e nazionali esistenti. In sede di sviluppo del bacino di talenti dell'UE si dovrebbe tenere conto delle esigenze specifiche degli Stati membri in modo da garantire la più ampia partecipazione possibile. Il termine «talento» andrebbe quindi inteso in modo onnicomprensivo per indicare l'intera gamma di abilità e competenze che potrebbero essere necessarie nei mercati del lavoro dei diversi Stati membri.
(6)
Data la natura volontaria del bacino di talenti dell'UE, gli Stati membri partecipanti dovrebbero anche potersi ritirare. A tale scopo, gli Stati membri dovrebbero notificare al segretariato del bacino di talenti dell'UE («segretariato») l'intenzione di ritirarsi dal bacino di talenti dell'UE. Al fine di consentire al segretariato e agli Stati membri di attuare tutte le necessarie disposizioni tecniche e pratiche per tale ritiro e allo scopo di garantire una stabilità e una prevedibilità sufficienti alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro, ai datori di lavoro partecipanti e agli altri soggetti partecipanti, il ritiro dovrebbe prendere effetto nove mesi dopo la notifica dell'intenzione di ritirarsi. A partire dalla data di tale notifica, non dovrebbero essere messe a disposizione sulla piattaforma informatica nuove offerte di lavoro dei datori di lavoro partecipanti e degli altri soggetti partecipanti dello Stato membro interessato.
(7)
Il bacino di talenti dell'UE mira a fornire informazioni alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro, come anche ai datori di lavoro partecipanti e agli altri soggetti partecipanti legalmente stabiliti negli Stati membri partecipanti. Ai fini del presente regolamento, un datore di lavoro o altro soggetto si considera legalmente stabilito in uno Stato membro se esercita un'effettiva attività economica sostanziale conformemente alle leggi e ai requisiti amministrativi nazionali di tale Stato membro. Il concetto di «altro soggetto partecipante» dovrebbe riferirsi a un'agenzia di lavoro interinale, un'agenzia per l'impiego privata o un intermediario del mercato del lavoro. Con il termine «agenzia di lavoro interinale» si deve intendere il termine definito all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Con il termine «agenzia per l'impiego privata» si deve intendere il termine definito nella convenzione sulle agenzie per l'impiego private, 1997 (n. 181) dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).
(8)
Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate sulla piattaforma informatica sono considerate selezionate per un'offerta di lavoro nel bacino di talenti dell'UE quando è stato loro offerto un impiego che consente loro di avviare un rapporto di lavoro nello Stato membro partecipante in cui è legalmente stabilito il datore di lavoro partecipante o l'altro soggetto partecipante e in cui la persona in cerca di lavoro lavorerà abitualmente.
(9)
Partenariati forti e una cooperazione bilaterale solida con i paesi terzi contribuiscono a una gestione efficace della migrazione. La cooperazione può mirare a massimizzare l'impatto positivo della migrazione e a ridurre le conseguenze negative per i paesi di origine dei cittadini di paesi terzi, come il rischio di «fuga di cervelli», per esempio agevolando la migrazione circolare. Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe sostenere l'attuazione dei partenariati volti ad attirare talenti, degli accordi bilaterali e dei quadri nazionali per lo sviluppo e la convalida delle competenze in un paese terzo. I partenariati volti ad attirare talenti costituiscono uno degli aspetti chiave della dimensione esterna della comunicazione della Commissione del 23 settembre 2020 dal titolo «Un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo» e sono resi operativi in linea con la comunicazione della Commissione del 27 aprile 2022 dal titolo «Attirare competenze e talenti nell'UE». La partecipazione di uno Stato membro a un partenariato volto ad attirare talenti, a un accordo bilaterale o a un quadro nazionale per lo sviluppo e la convalida delle competenze in un paese terzo non pregiudica la sua decisione di partecipare o meno al bacino di talenti dell'UE.
(10)
Affinché le autorità degli Stati membri siano adeguatamente rappresentate nel gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE («gruppo direttivo»), ciascuno degli Stati membri partecipanti dovrebbe nominare due rappresentanti, di cui uno esperto in materia di occupazione e uno esperto in materia di immigrazione. Gli Stati membri sono incoraggiati a provvedere affinché tali rappresentanti siano coadiuvati da due supplenti in grado di rappresentarli in loro assenza. Il gruppo direttivo dovrebbe inoltre comprendere due rappresentanti della Commissione e sei rappresentanti delle organizzazioni interprofessionali delle parti sociali a livello dell'Unione, con una rappresentanza paritaria delle organizzazioni dei sindacati e dei datori di lavoro. Dovrebbe altresì essere possibile invitare un esperto del Parlamento europeo. Anche altri rappresentanti della Commissione dovrebbero avere la possibilità di partecipare alle riunioni del gruppo direttivo, se necessario. Dovrebbe inoltre essere possibile invitare rappresentanti degli organi e degli organismi dell'Unione, di organizzazioni internazionali, di paesi terzi che partecipano a partenariati volti ad attirare talenti, accordi bilaterali o quadri nazionali per lo sviluppo e la convalida delle competenze in un paese terzo, nonché altri portatori di interessi pertinenti a partecipare alle riunioni del gruppo direttivo per presentare le loro opinioni. Tali organizzazioni e portatori di interessi potrebbero includere, per esempio, l'Autorità europea del lavoro, il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, la Fondazione europea per la formazione, l'OIL, l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, le autorità locali e regionali e le organizzazioni della società civile.
(11)
È opportuno sviluppare la piattaforma informatica utilizzando, per quanto possibile, l'infrastruttura informatica esistente di proprietà della Commissione. L'infrastruttura informatica sviluppata nel quadro di EURES potrebbe essere parzialmente riutilizzata per la piattaforma informatica, compresi il singolo canale coordinato e lo strumento di abbinamento automatizzato con i necessari adeguamenti. È importante che la piattaforma informatica garantisca una navigazione intuitiva e sia di facile utilizzo, nonché facilmente accessibile alle persone con disabilità, conformemente alle direttive (UE) 2016/2102 (9) e (UE) 2019/882 (10) del Parlamento europeo e del Consiglio.
(12)
È opportuno garantire sinergie, ove del caso, tra la piattaforma informatica e altri strumenti e servizi pertinenti a livello dell'Unione, anche per quanto riguarda l'accesso a materiali di formazione come quelli forniti da EU Academy e Interoperable Europe Academy. La piattaforma informatica dovrebbe essere adattata rapidamente e regolarmente alle nuove pratiche tecnologiche e fornire servizi informatici all'avanguardia introducendo funzionalità e strumenti innovativi. A tal fine, la Commissione dovrebbe effettuare uno studio di fattibilità per valutare la possibilità di integrare molteplici algoritmi di abbinamento nella piattaforma informatica. Nello studio di fattibilità la Commissione dovrebbe valutare opportunamente l'incidenza sul bilancio, i rischi per la protezione dei dati e i rischi per quanto riguarda la conformità al regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio (11). I risultati dello studio di fattibilità dovrebbero essere presentati al gruppo direttivo e dovrebbero informare la discussione sui futuri sviluppi del bacino di talenti dell'UE.
(13)
È opportuno stabilire il formato dei profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro e delle offerte di lavoro utilizzando la classificazione europea di abilità/competenze, qualifiche e occupazioni (ESCO) elaborata dalla Commissione conformemente al regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), che fornisce una terminologia standardizzata per le abilità, le competenze, le qualifiche e le professioni e ne favorisce la trasparenza. La classificazione ESCO dovrebbe aiutare le persone di paesi terzi in cerca di lavoro, i datori di lavoro partecipanti e gli altri soggetti partecipanti nonché i punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE («punti di contatto nazionali») a fornire informazioni comparabili sull'esperienza lavorativa, sulle professioni per cui sono disponibili posti vacanti e sulle competenze offerte dalle persone di paesi terzi in cerca di lavoro e richieste dai datori di lavoro partecipanti e dagli altri soggetti partecipanti, consentendo in tal modo un processo di abbinamento di alta qualità. La raccomandazione (UE) 2023/2611 della Commissione (13) afferma che le procedure nazionali per il riconoscimento delle competenze e delle qualifiche dovrebbero mettere in evidenza il pieno talento e potenziale di una persona. Si potrebbero prendere in considerazione tutti i tipi di qualifiche e competenze, come l'istruzione e la formazione professionale, i titoli di studio, i certificati specifici («microcredenziali») nonché le abilità e le competenze acquisite in contesti non formali e informali. Laddove opportuno, i punti di contatto nazionali dovrebbero utilizzare il formato per la classificazione ESCO per trasmettere le offerte di lavoro sulla piattaforma informatica. Gli Stati membri che non adottano la classificazione ESCO per le offerte di lavoro nazionali dovrebbero redigere tavole di corrispondenza che stabiliscano l'interoperabilità tra la classificazione usata nei sistemi nazionali e la classificazione ESCO. Tali tavole dovrebbero essere messe a disposizione della Commissione e utilizzate per la transcodifica automatica delle informazioni sulle offerte di lavoro o sui profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate ai fini dell'abbinamento automatizzato mediante la piattaforma informatica.
(14)
Al segretariato e ai punti di contatto nazionali dovrebbero essere conferiti i compiti di provvedere alle funzioni di ricerca e di abbinamento della piattaforma informatica. Tali compiti dovrebbero essere considerati compiti svolti nell'interesse pubblico per l'esecuzione dei quali è necessario trattare i dati personali, di cui rispettivamente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (15). Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere effettuato nel rispetto dell'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») e dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.
(15)
Il trattamento di dati personali ai fini delle funzioni di ricerca e di abbinamento della piattaforma informatica dovrebbe essere limitato ai dati necessari per identificare le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate, i datori di lavoro partecipanti e gli altri soggetti partecipanti, per consentire la ricerca e l'abbinamento sulla piattaforma informatica e per raccogliere dati allo scopo di migliorare il funzionamento del bacino di talenti dell'UE, il che non dovrebbe richiedere il trattamento di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 e all'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/1725.
(16)
Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate dovrebbero avere il diritto di modificare o cancellare i propri dati personali o di limitarvi l'accesso, ad esempio limitando l'accesso ai dati di contatto. I profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate caricati sulla piattaforma informatica che non sono stati consultati da tali persone per un periodo di un anno dovrebbero essere rimossi. Una notifica dovrebbe essere inviata un mese prima della rimozione dei profili, lasciando alle persone in cerca di lavoro un periodo di tempo ragionevole per reagire. Una volta rimossi tali profili, una serie limitata di dati anonimizzati dovrebbe poter continuare a essere conservata sulla piattaforma informatica a fini statistici e di ricerca, anche allo scopo di produrre statistiche europee e assicurarne la qualità.
(17)
Fatto salvo l'obbligo di informare gli interessati in merito al trattamento dei loro dati personali e ai loro diritti in quanto interessati a norma degli articoli 12 e 13 del regolamento (UE) 2016/679 e degli articoli 14 e 15 del regolamento (UE) 2018/1725, il segretariato e i punti di contatto nazionali dovrebbero altresì informare le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate, i datori di lavoro partecipanti e gli altri soggetti partecipanti in merito al loro diritto di limitare tecnicamente l'accesso ai propri dati personali e di pretendere in qualsiasi momento la cancellazione o la modifica dei dati personali.
(18)
Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe contribuire all'obiettivo di scoraggiare la migrazione irregolare, anche facilitando l'accesso ai percorsi legali esistenti. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro che sono oggetto di una decisione giudiziaria o amministrativa che vieti l'ingresso o il soggiorno in uno Stato membro o di un divieto d'ingresso quale definito nella direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16) non dovrebbero essere autorizzate a registrarsi sulla piattaforma informatica, dato che non sarebbe loro consentito di entrare o soggiornare nell'Unione. A tal fine, prima di registrarsi sulla piattaforma informatica, le persone di paesi terzi in cerca di lavoro dovrebbero essere tenute a dichiarare di non essere attualmente oggetto di una decisione giudiziaria o amministrativa nazionale che vieti l'ingresso o il soggiorno in uno Stato membro o di un divieto d'ingresso quale definito nella direttiva 2008/115/CE. Sulla piattaforma informatica dovrebbero essere fornite informazioni con cui si comunica alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro che, qualora siano oggetto di tale decisione o divieto d'ingresso, la loro ammissione nel territorio degli Stati membri è vietata e pertanto non dovrebbero creare un profilo sulla piattaforma informatica. È altresì opportuno che siano fornite informazioni sulle conseguenze della presentazione di una falsa dichiarazione al riguardo, segnatamente la rimozione dei loro profili dalla piattaforma informatica. Il fatto che taluni cittadini di paesi terzi non abbiano il diritto di entrare o soggiornare nello spazio Schengen potrebbe essere rivelato allorché si svolgono i necessari controlli di sicurezza nelle pertinenti banche dati e dell'Unione e nazionali, come il sistema d'informazione Schengen, nell'ambito delle procedure di immigrazione degli Stati membri. Nei casi in cui l'autorità nazionale competente per l'immigrazione emette una decisione di respingimento della domanda di ingresso di una persona di paese terzo in cerca di lavoro sulla base di una decisione amministrativa che vieti l'ingresso o il soggiorno in uno Stato membro o di un divieto d'ingresso quale definito nella direttiva 2008/115/CE, e qualora l'autorità nazionale competente per l'immigrazione venga a conoscenza del fatto che la persona in cerca di lavoro in questione è stata selezionata per un'offerta di lavoro tramite il bacino di talenti dell'UE, detta autorità dovrebbe trasmettere tali informazioni ai punti di contatto nazionali al fine di rimuovere il profilo della persona in cerca di lavoro dalla piattaforma informatica. Sulla piattaforma informatica dovrebbero essere disponibili informazioni con cui si comunica alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro che la registrazione al bacino di talenti dell'UE non costituisce una garanzia di avvenuto espletamento dei controlli di sicurezza richiesti nell'ambito delle procedure nazionali di immigrazione.
(19)
Per garantire che tutti i datori di lavoro partecipanti e gli altri soggetti partecipanti rispettino il diritto e la prassi dell'Unione e nazionali pertinenti in materia di protezione da condizioni di assunzione inique, condizioni di lavoro inadeguate, discriminazione, trattamento sfavorevole e tratta di esseri umani, gli Stati membri possono basarsi sulle informazioni esistenti riguardo ai datori di lavoro e agli altri soggetti non conformi. Inoltre, i punti di contatto nazionali dovrebbero tenere un registro dei datori di lavoro e degli altri soggetti che sono stati esclusi in via definitiva dal bacino di talenti dell'UE o il cui accesso al bacino di talenti dell'UE è stato rifiutato o sospeso. Gli Stati membri partecipanti dovrebbero inoltre poter stabilire, nel rispetto del diritto dell'Unione, condizioni aggiuntive per la partecipazione dei datori di lavoro e degli altri soggetti al bacino di talenti dell'UE conformemente alle prassi nazionali pertinenti, ai contratti collettivi e ai principi e alle linee guida definiti dall'OIL. I punti di contatto nazionali dovrebbero poter rifiutare l'accesso al bacino di talenti dell'UE. A fini di trasparenza, i punti di contatto nazionali dovrebbero condividere il registro dei datori di lavoro partecipanti e degli altri soggetti partecipanti con il gruppo direttivo. È altresì importante che le autorità nazionali competenti siano in grado di identificare i datori di lavoro partecipanti e gli altri soggetti partecipanti nei singoli Stati membri. Per facilitare tale identificazione e garantire la trasparenza, dovrebbe essere possibile condividere il registro dei datori di lavoro partecipanti e degli altri soggetti partecipanti con le autorità nazionali competenti. Per rafforzare ulteriormente la trasparenza, dovrebbe inoltre essere possibile mettere il registro dei datori di lavoro partecipanti e degli altri soggetti partecipanti a disposizione del pubblico, compresi altri portatori di interessi al di fuori del gruppo direttivo. Anche i sindacati, le organizzazioni non governative e altri portatori di interessi potrebbero beneficiare di tale trasparenza.
(20)
Qualora le autorità nazionali competenti notifichino al punto di contatto nazionale una violazione del diritto o della prassi pertinente da parte di un datore di lavoro partecipante o di un altro soggetto partecipante, l'accesso del datore di lavoro partecipante o dell'altro soggetto partecipante al bacino di talenti dell'UE dovrebbe essere sospeso e le relative offerte di lavoro dovrebbero essere rimosse dalla piattaforma informatica. La sospensione dovrebbe essere revocata una volta che le autorità nazionali competenti abbiano notificato al punto di contatto nazionale che è stato posto rimedio alla violazione del diritto o della prassi pertinente.
(21)
Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro che desiderano registrarsi sulla piattaforma informatica dovrebbero poter creare un profilo utilizzando la funzionalità di creazione di profili di Europass, istituita dalla decisione (UE) 2018/646 del Parlamento europeo e del Consiglio (17), che consente agli utenti di creare gratuitamente un profilo e di segnalare le competenze, le qualifiche e le altre esperienze pertinenti in un unico luogo sicuro online. Tra gli altri strumenti pertinenti esistenti a livello dell'Unione e nazionale vi potrebbe essere un link diretto al modulo CV della piattaforma informatica.
(22)
Ove necessario, il riconoscimento delle qualifiche e la convalida delle competenze, siano esse acquisite nell'ambito dell'apprendimento formale, non formale o informale o dell'esperienza lavorativa, delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate dovrebbe essere effettuato negli Stati membri partecipanti su richiesta della persona di paese terzo in cerca di lavoro registrata, del datore di lavoro partecipante o dell'altro soggetto partecipante, conformemente al diritto e alla prassi nazionali e ai pertinenti accordi internazionali, compresi gli accordi di riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali. La piattaforma informatica dovrebbe mettere a disposizione informazioni online sulle procedure di riconoscimento e convalida esistenti a livello nazionale e dovrebbero essere fornite informazioni specifiche alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate che sono state selezionate per un'offerta di lavoro nel bacino di talenti dell'UE nonché ai datori di lavoro partecipanti e agli altri soggetti partecipanti.
(23)
Nel contesto dei partenariati volti ad attirare talenti, i cittadini dei paesi terzi selezionati potrebbero ricevere sostegno per lo sviluppo e la convalida delle loro competenze. Le competenze sviluppate o convalidate nel quadro di un partenariato volto ad attirare talenti potrebbero essere certificate in conformità delle condizioni stabilite dagli Stati membri nel quadro del partenariato volto ad attirare talenti al quale partecipano.
(24)
Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro possono ricevere sostegno anche attraverso accordi bilaterali e quadri nazionali per lo sviluppo e la convalida delle competenze in un paese terzo. Per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche e la convalida delle competenze acquisite in un paese terzo nel contesto di tale accordo o quadro, si applica la legislazione nazionale del rispettivo Stato membro.
(25)
Gli Stati membri partecipanti che partecipino a un partenariato volto ad attirare talenti o che dispongano di accordi bilaterali o di quadri nazionali per lo sviluppo e la convalida delle competenze in un paese terzo dovrebbero poter avvalersi del bacino di talenti dell'UE per agevolare l'assunzione di persone di paesi terzi in cerca di lavoro le cui abilità e competenze sono state sviluppate nel quadro di tale partenariato, accordo o quadro. A tal fine, tali abilità e competenze dovrebbero essere visibili sulla piattaforma informatica consentendo alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro che hanno beneficiato di un sostegno specifico nell'ambito di tale partenariato, accordo o quadro in un paese terzo di indicare le abilità e le competenze ivi sviluppate in una segnalazione («segnalazione») sui loro profili. La segnalazione costituirà, per il datore di lavoro, un'indicazione visiva del fatto che la persona in cerca di lavoro ha partecipato a tale partenariato, accordo o quadro. L'inclusione di una segnalazione sui profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate lascia impregiudicate le norme dell'Unione e nazionali sul riconoscimento dei diplomi e delle qualifiche professionali o sull'accesso alle professioni regolamentate. Inoltre, la segnalazione non pregiudica i diritti di ingresso e di soggiorno.
(26)
Il segretariato dovrebbe pubblicare l'elenco dei paesi terzi e degli Stati membri che partecipano ai partenariati volti ad attirare talenti sulla piattaforma informatica. Il segretariato dovrebbe inoltre pubblicare, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, un elenco degli accordi bilaterali e dei quadri nazionali per lo sviluppo e la convalida delle competenze nei paesi terzi, compresi i paesi terzi che partecipano a tali accordi e quadri, nonché informazioni sul sostegno specifico fornito in tale contesto.
(27)
I datori di lavoro partecipanti e gli altri soggetti partecipanti dovrebbero essere in grado di filtrare i profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate che, nella segnalazione, hanno fornito informazioni indicanti che hanno beneficiato di un sostegno specifico nell'ambito di un partenariato volto ad attirare talenti, di un accordo bilaterale o di un quadro nazionale per lo sviluppo e la convalida delle competenze in un paese terzo. Ciò potrebbe incoraggiare i datori di lavoro partecipanti e gli altri soggetti partecipanti a offrire un'assunzione nell'Unione.
(28)
Tutte le attività svolte nel contesto del bacino di talenti dell'UE dovrebbero rispettare il diritto a un trattamento equo e paritario per quanto riguarda le condizioni di lavoro, i salari minimi, l'accesso alla protezione sociale, la formazione e la protezione dei giovani sul luogo di lavoro. In linea peraltro con i principi del pilastro europeo dei diritti sociali, il bacino di talenti dell'UE dovrebbe garantire un'occupazione di qualità e una concorrenza leale. È inoltre importante garantire che le persone di paesi terzi in cerca di lavoro abbiano accesso agli organismi per la parità conformemente alla direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio (18) e alla direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio (19), se del caso.
(29)
Nei suoi principi generali e linee guida per il reclutamento equo, l'OIL stabilisce una serie di norme relative a un'adeguata protezione delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro da pratiche di assunzione inique. I datori di lavoro e gli altri soggetti partecipanti o che hanno partecipato al bacino di talenti dell'UE dovrebbero rispettare il diritto e la prassi applicabili dell'Unione. I datori di lavoro partecipanti e gli altri soggetti partecipanti devono inoltre garantire la parità di trattamento fra le persone di paesi terzi in cerca di lavoro e i cittadini degli Stati membri partecipanti conformemente alle direttive 2011/98/UE (20), 2014/36/UE (21), (UE) 2016/801 (22), (UE) 2021/1883 (23) e (UE) 2024/1233 (24) del Parlamento europeo e del Consiglio. Conformemente alla direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio (25), i datori di lavoro devono fornire ai lavoratori, all'inizio del rapporto di lavoro, informazioni scritte sui loro diritti e obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.Tali informazioni devono comprendere gli elementi essenziali del rapporto di lavoro, come, fra l'altro, il luogo e il tipo di lavoro, la durata dell'impiego, la retribuzione, l'orario di lavoro, la durata del congedo retribuito e, ove del caso, altre condizioni di lavoro pertinenti. Inoltre, conformemente alla direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio (26), i datori di lavoro sono tenuti a fornire alle persone in cerca di lavoro le informazioni necessarie per garantire trattative informate e trasparenti in materia di retribuzione. I datori di lavoro partecipanti o gli altri soggetti partecipanti non dovrebbero addebitare spese di assunzione o costi non dichiarati né vietare a una persona di paese terzo in cerca di lavoro di accettare impieghi presso altri datori di lavoro al di fuori del tempo di lavoro stabilito con lui, né riservare a tale persona un trattamento sfavorevole sulla base di tale motivo. I datori di lavoro partecipanti e gli altri soggetti partecipanti devono conformarsi in ogni circostanza alle direttive 96/71/CE (27) e (UE) 2020/1057 (28) del Parlamento europeo e del Consiglio quando distaccano lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, in particolare per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di occupazione stabilite in tali direttive. I datori di lavoro partecipanti e gli altri soggetti partecipanti devono inoltre conformarsi agli obblighi derivanti dalla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare la sentenza nella causaC-43/93 (29), come l'obbligo di distaccare in uno Stato membro soltanto cittadini di paesi terzi legalmente e stabilmente occupati nello Stato membro di stabilimento dell'impresa che effettua il distacco. I datori di lavoro partecipanti e gli altri soggetti partecipanti devono inoltre conformarsi al pertinente diritto dello Stato membro ospitante.
(30)
I datori di lavoro o altri soggetti che sono stati esclusi in via definitiva dalla piattaforma informatica o il cui accesso alla stessa è stato rifiutato o sospeso non dovrebbero poter utilizzare la piattaforma informatica, neanche attraverso altri soggetti partecipanti. I punti di contatto nazionali dovrebbero garantire che le offerte di lavoro di tali datori di lavoro o altri soggetti non siano messe a disposizione sulla piattaforma informatica. Prima di rendere disponibile un'offerta di lavoro, i punti di contatto nazionali dovrebbero verificare che il datore di lavoro o altro soggetto che intende partecipare al bacino di talenti dell'UE non figuri nel registro dei datori di lavoro o altri soggetti che sono stati esclusi in via definitiva dalla piattaforma informatica o il cui accesso alla stessa è stato rifiutato o sospeso, al fine di garantire che tali datori di lavoro o altri soggetti non utilizzino la piattaforma informatica. Nell'effettuare tali controlli, i punti di contatto nazionali dovrebbero potersi basare anche sulle informazioni esistenti riguardo ai datori di lavoro e agli altri soggetti non conformi a norma della prassi nazionale. Fra tali informazioni potrebbero rientrare anche gli elenchi stabiliti a norma delle direttive 2009/52/CE (30) e 2011/36/UE (31) del Parlamento europeo e del Consiglio. Tali controlli, effettuati sulla base delle informazioni esistenti riguardo ai datori di lavoro e agli altri soggetti non conformi negli Stati membri, potrebbero contribuire all'efficacia degli strumenti per rifiutare, a decorrere dal primo giorno di partecipazione di uno Stato membro, l'accesso al bacino di talenti dell'UE ai datori di lavoro e agli altri soggetti che hanno violato il diritto e la prassi dell'Unione o nazionali pertinenti. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché gli altri soggetti partecipanti che, conformemente al diritto nazionale, hanno adempiuto ai loro obblighi relativi al dovere di diligenza riguardo al rispetto, da parte dei datori di lavoro partecipanti, del diritto e della prassi dell'Unione e nazionali pertinenti in materia di protezione da condizioni di assunzione inique, condizioni di lavoro inadeguate, discriminazione, trattamento sfavorevole e tratta di esseri umani non siano esclusi dalla piattaforma informatica o il loro accesso alla stessa non sia rifiutato o sospeso qualora un datore di lavoro partecipante violi il diritto o la prassi dell'Unione o nazionale pertinente.
(31)
Il segretariato dovrebbe convocare periodicamente la rete dei punti di contatto nazionali, composta dai punti di contatto nazionali di ciascuno Stato membro partecipante. La rete dei punti di contatto nazionali dovrebbe costituire un mezzo tramite cui i punti di contatto nazionali possono scambiare informazioni e migliori pratiche sull'attuazione del presente regolamento, ad esempio sulle pratiche dei punti di contatto nazionali in caso di inosservanza degli obblighi o delle condizioni stabiliti nel presente regolamento da parte dei datori di lavoro partecipanti e degli altri soggetti partecipanti.
(32)
Al fine di garantire un abbinamento di alta qualità, i datori di lavoro partecipanti e gli altri soggetti partecipanti dovrebbero poter accedere a un elenco di proposte di profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e queste dovrebbero avere accesso a un elenco di offerte di lavoro suggerite. Tali elenchi, generati dallo strumento di abbinamento automatizzato della piattaforma informatica, dovrebbero basarsi sulla pertinenza, per l'offerta di lavoro, delle competenze, delle qualifiche e dell'esperienza lavorativa delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro dovrebbero inoltre poter indicare in quali Stati membri preferirebbero lavorare, nonché la loro disponibilità a iniziare a lavorare. Le informazioni sugli Stati membri di preferenza delle persone in cerca di lavoro non dovrebbero essere utilizzate a fini di abbinamento.
(33)
È importante che i datori di lavoro partecipanti e gli altri soggetti partecipanti mirino a garantire un'attenta selezione dei candidati, una valutazione iniziale dei loro profili, qualifiche comprese, nonché una valutazione della loro idoneità, in linea con i principi di reclutamento equo.
(34)
Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe soddisfare le esigenze constatate sul mercato del lavoro e non dovrebbe servire per sostituire la forza lavoro esistente o incidere negativamente su di essa, né compromettere in altro modo il lavoro dignitoso o la concorrenza leale. Per sostenere meglio l'impegno profuso dagli Stati membri per fare fronte alle carenze attuali e future di manodopera e di competenze e migliorare la competitività, il bacino di talenti dell'UE dovrebbe concentrarsi su professioni specifiche ai pertinenti livelli di competenze, tenendo conto delle professioni più comunemente caratterizzate da carenza di personale nell'Unione e di quelle che contribuiscono direttamente alle transizioni verde e digitale, elencate nell'allegato del presente regolamento. Al fine di adeguare le offerte di lavoro alle esigenze specifiche dei mercati del lavoro nazionali, come pure alle politiche nazionali in materia di migrazione, e prendendo come punto di partenza l'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'Unione, gli Stati membri partecipanti dovrebbero poter notificare al segretariato l'aggiunta o la soppressione dall'elenco di specifiche professioni caratterizzate da carenza di personale. Gli Stati membri dovrebbero poter decidere in merito agli adeguamenti necessari dell'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'Unione affinché questo corrisponda alle esigenze specifiche del mercato del lavoro a livello nazionale o regionale. In caso di specifiche esigenze regionali del mercato del lavoro, gli Stati membri dovrebbero poter decidere che il punto di contatto nazionale sia responsabile del filtraggio delle offerte di lavoro, in modo che corrispondano alla pertinente dimensione territoriale quando sono messe a disposizione sulla piattaforma informatica. Tali notifiche dovrebbero incidere soltanto sugli abbinamenti con le offerte di lavoro presentate dallo Stato membro in questione. È importante che né l'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'Unione né le notifiche degli Stati membri compromettano il rispetto del principio della preferenza per i cittadini dell'Unione e, ove applicabile ai sensi del diritto nazionale, l'esame della situazione del mercato del lavoro.
(35)
Al fine di promuovere assunzioni eque e rafforzare la trasparenza per le persone di paesi terzi in cerca di lavoro e per i datori di lavoro che desiderano assumere da paesi terzi, il segretariato, con il sostegno dei punti di contatto nazionali e del gruppo direttivo, dovrebbe rendere facilmente accessibili alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro e ai datori di lavoro nonché ad altri soggetti che intendono partecipare al bacino di talenti dell'UE, comprese le piccole e medie imprese, le informazioni relative al bacino di talenti dell'UE e al suo funzionamento, in particolare quelle sulle autorità competenti degli Stati membri partecipanti. Tali informazioni dovrebbero includere le condizioni, gli obblighi e le procedure per la registrazione e la partecipazione al bacino di talenti dell'UE e dovrebbero sottolineare che il suo utilizzo è gratuito. Gli Stati membri partecipanti dovrebbero fornire al segretariato informazioni sui tipi di soggetti autorizzati a mettere offerte di lavoro a disposizione sulla piattaforma informatica nello Stato membro interessato. Il segretariato dovrebbe pubblicare tali informazioni sulla piattaforma informatica.
(36)
Al fine di promuovere assunzioni eque e rafforzare la trasparenza nei confronti delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro, il segretariato, con il sostegno dei punti di contatto nazionali, dovrebbe provvedere affinché sulla piattaforma informatica siano disponibili informazioni facilmente accessibili. Tali informazioni dovrebbero riguardare l'occupazione e le procedure di immigrazione, il riconoscimento delle qualifiche e la convalida delle competenze, i diritti e gli obblighi dei cittadini di paesi terzi, le condizioni di vita e di lavoro, i meccanismi di denuncia e di ricorso esistenti in caso di sfruttamento del lavoro e pratiche di assunzione sleali, nonché le misure di sostegno disponibili nel contesto di percorsi di lavoro complementari destinati alle persone in cerca di lavoro che necessitano di protezione internazionale e che soggiornano al di fuori dell'Unione. I punti di contatto nazionali dovrebbero fornire al segretariato le informazioni necessarie affinché siano pubblicate sulla piattaforma informatica. I punti di contatto nazionali dovrebbero inoltre poter fare riferimento alle fonti di informazione esistenti a livello dell'Unione o nazionale. È importante che il segretariato, in cooperazione con le delegazioni dell'Unione, sensibilizzi l'opinione pubblica in merito all'esistenza, agli obiettivi e al funzionamento del bacino di talenti dell'UE attraverso attività di comunicazione e campagne di informazione, ove possibile e compatibilmente con le risorse disponibili. Per garantire il successo di tali campagne di comunicazione, è altresì importante che i punti di contatto nazionali forniscano sostegno al segretariato nella diffusione delle informazioni pertinenti all'interno degli Stati membri partecipanti.
(37)
È importante che le informazioni fornite sulla piattaforma informatica siano rese disponibili almeno nelle lingue ufficiali degli Stati membri partecipanti. Il segretariato può valutare la possibilità di integrare meccanismi per la traduzione automatica di contenuti in altre lingue nella piattaforma informatica.
(38)
È importante che le delegazioni dell'Unione favoriscano la trasmissione delle informazioni sul bacino di talenti dell'UE, sul suo funzionamento e sugli Stati membri partecipanti alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro.
(39)
Gli Stati membri dovrebbero poter decidere che i rispettivi servizi pubblici per l'impiego facciano parte dei loro punti di contatto nazionali e siano responsabili della messa a disposizione delle offerte di lavoro sulla piattaforma informatica attraverso il singolo canale coordinato. Quando viene pubblicata un'offerta di lavoro sul portale EURES, i punti di contatto nazionali, conformemente al diritto nazionale, dovrebbero poterla mettere a disposizione delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro sulla piattaforma informatica su richiesta di un datore di lavoro o altro soggetto che intende partecipare al bacino di talenti dell'UE.
(40)
Il bacino di talenti dell'UE non dovrebbe essere utilizzato per assumere tirocinanti o apprendisti. Pertanto, al momento di mettere le offerte di lavoro a disposizione sulla piattaforma informatica, i punti di contatto nazionali non dovrebbero trasmettere offerte di lavoro riguardanti apprendistati e tirocini.
(41)
Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate che sono state selezionate per un'offerta di lavoro, i datori di lavoro partecipanti e gli altri soggetti partecipanti dovrebbero ricevere informazioni specifiche dai punti di contatto nazionali. È opportuno che tali informazioni specifiche includano informazioni sui pertinenti visti e permessi di soggiorno per motivi di lavoro nello Stato membro partecipante, anche per quanto riguarda i diritti e gli obblighi dei cittadini di paesi terzi, quali l'accesso alle prestazioni sociali, l'assistenza sanitaria, l'istruzione e l'alloggio. Dovrebbero inoltre essere fornite informazioni specifiche sulle procedure di ricongiungimento familiare, sui diritti dei familiari e sulle misure esistenti per favorire l'integrazione nello Stato membro ospitante, quali corsi di lingua e formazione professionale. Tali informazioni specifiche dovrebbero includere anche i meccanismi di denuncia e di ricorso esistenti contro i casi di sfruttamento del lavoro o le pratiche di assunzione sleali negli Stati membri partecipanti. Tali informazioni dovrebbero essere rese disponibili in un linguaggio chiaro e semplice e dovrebbero comprendere, in particolare, i dati di contatto delle autorità competenti conformemente alla prassi nazionale e, ove disponibili, quelli delle organizzazioni che offrono ai cittadini di paesi terzi sostegno e assistenza successivi all'assunzione. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate che sono state selezionate per un'offerta di lavoro attraverso il bacino di talenti dell'UE e sono ammissibili a partecipare a un percorso di lavoro complementare destinato a coloro che necessitano di protezione internazionale in uno Stato membro dovrebbero ricevere informazioni specifiche dal pertinente punto di contatto nazionale, anche per quanto riguarda l'ottenimento di un documento di viaggio e il sostegno all'integrazione in seguito all'arrivo. I punti di contatto nazionali dovrebbero fornire ai datori di lavoro partecipanti e agli altri soggetti partecipanti informazioni sui loro diritti e obblighi in materia di sicurezza sociale, misure attive per il mercato del lavoro, fiscalità, questioni relative ai contratti di lavoro, diritti pensionistici e assicurazione sanitaria.
(42)
Le denunce riguardanti i datori di lavoro partecipanti e gli altri soggetti partecipanti che violano il diritto e la prassi dell'Unione e nazionali pertinenti dovrebbero essere trattate dalle autorità nazionali competenti mediante i meccanismi di denuncia esistenti conformemente al diritto e alla prassi nazionali. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro dovrebbero inoltre poter segnalare le violazioni ai punti di contatto nazionali. I punti di contatto nazionali dovrebbero trasmettere tali segnalazioni alle autorità competenti.
(43)
Al fine di garantire la trasparenza e la prevedibilità del bacino di talenti dell'UE, il segretariato, con il sostegno dei punti di contatto nazionali, dovrebbe mettere a disposizione sulla piattaforma informatica le informazioni relative agli Stati membri che hanno notificato l'intenzione di ritirarsi dal bacino di talenti dell'UE. Tali informazioni dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico sulla piattaforma informatica senza ritardo dopo la notifica del ritiro e con un ragionevole anticipo prima che le offerte di lavoro in questione siano rimosse dalla piattaforma informatica. Conformemente alla prassi nazionale, i punti di contatto nazionali dovrebbero inoltre informare i datori di lavoro partecipanti e gli altri soggetti partecipanti stabiliti nel loro Stato membro del fatto che le loro offerte di lavoro saranno rimosse dalla piattaforma informatica.
(44)
I punti di contatto nazionali dovrebbero fornire informazioni specifiche alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro che sono state selezionate per un'offerta di lavoro attraverso il bacino di talenti dell'UE, anche facendo riferimento a fonti di informazione esistenti. Inoltre, i punti di contatto nazionali dovrebbero poter fornire informazioni in un formato automatizzato e standardizzato, anche facendo riferimento alle fonti di informazione appropriate o alle autorità competenti. Ove opportuno, i punti di contatto nazionali potrebbero altresì fare affidamento su altre autorità nazionali competenti ai fini dell'adempimento dei compiti di cui al presente regolamento.
(45)
Le informazioni specifiche fornite alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro che sono state selezionate per un'offerta di lavoro e ai datori di lavoro partecipanti e agli altri soggetti partecipanti dovrebbero comprendere informazioni chiare, dettagliate e complete sulle pertinenti fasi delle procedure da seguire per ottenere un permesso di soggiorno e di lavoro nello Stato membro interessato. A tale scopo, dette informazioni dovrebbero inoltre includere informazioni sui requisiti applicabili e sulla pertinente documentazione da presentare alle autorità nazionali competenti, compresi i dati di contatto delle autorità competenti, conformemente alla prassi nazionale e basandosi sulle modalità esistenti per contattare le autorità competenti. Le informazioni fornite dovrebbero essere aggiornate periodicamente dai punti di contatto nazionali, tenendo conto dei riscontri degli utenti della piattaforma informatica. Le varie opzioni per la comunicazione di informazioni specifiche standardizzate e automatizzate potrebbero essere discusse nell'ambito della rete dei punti di contatto nazionali.
(46)
Il principale obiettivo del bacino di talenti dell'UE è sostenere i datori di lavoro partecipanti e gli altri soggetti partecipanti al fine di promuovere le loro offerte di lavoro e coprire i relativi posti vacanti. Pertanto, sulla piattaforma informatica il segretariato dovrebbe fornire informazioni chiare sul fatto che la registrazione al bacino di talenti dell'UE da parte di persone di paesi terzi in cerca di lavoro e la selezione per un'offerta di lavoro attraverso la piattaforma informatica non garantiscono che lo Stato membro partecipante in cui è stabilito il datore di lavoro partecipante o l’altro soggetto partecipante rilascerà un permesso di lavoro, un visto o un permesso di soggiorno.
(47)
Il presente regolamento non incide sul diritto degli Stati membri di determinare il volume di ingresso dei cittadini di paesi terzi in conformità dell'articolo 79, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
(48)
Per facilitare e accelerare l'assunzione, da parte dei datori di lavoro partecipanti e degli altri soggetti partecipanti, delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro che soggiornano al di fuori dell'Unione, gli Stati membri partecipanti dovrebbero poter introdurre procedure di immigrazione e riconoscimento semplificate o accelerate. Tali procedure nazionali dovrebbero poter riguardare, in particolare, il rilascio di visti e permessi di soggiorno per motivi di lavoro, la deroga al principio della preferenza per i cittadini dell'Unione, i requisiti che riguardano la verifica della situazione del mercato del lavoro e il riconoscimento delle qualifiche e la convalida delle competenze, nonché la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2021/1883 e la possibilità di non prolungare il periodo di valutazione della domanda di permesso unico di cui all'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2024/1233. Le pratiche relative all'attuazione di tali procedure di immigrazione accelerate tra gli Stati membri potrebbero essere scambiate nell'ambito del gruppo direttivo.
(49)
Per garantire norme sulla mobilità eque, tenendo conto di qualsiasi questione specifica legata all'attività economica degli altri soggetti partecipanti, gli Stati membri hanno la facoltà di predisporre modalità apposite per il monitoraggio dell'attività degli altri soggetti partecipanti, su richiesta di uno o più Stati membri, ove ciò sia richiesto, e servizi di ispezione, se necessario, in relazione al monitoraggio dei lavoratori di paesi terzi presenti sul loro territorio.
(50)
Al fine di conseguire l'obiettivo di agevolare assunzioni internazionali eque previsto dal presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica del presente regolamento per quanto concerne l'allegato che contiene l'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'Unione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (32). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(51)
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (33).
(52)
Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di una piattaforma a livello dell'Unione intesa a colmare le carenze di manodopera nell'Unione agevolando l'assunzione di cittadini di paesi terzi che svolgano professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri a causa della mancanza di canali efficaci e della limitata visibilità a livello mondiale ma, a motivo della portata dell'azione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(53)
Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta, compresi il diritto di negoziazione e di azioni collettive, il principio di non discriminazione sulla base del sesso, della razza, del colore della pelle, dell'origine etnica o sociale, delle caratteristiche genetiche, della lingua, della religione o delle convinzioni personali, delle opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, dell'appartenenza a una minoranza nazionale, del patrimonio, della nascita, della disabilità, dell'età o dell'orientamento sessuale, il diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque, la protezione dei giovani sul luogo di lavoro e il principio di parità tra donne e uomini, conformemente all'articolo 6 TUE.
(54)
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(55)
A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, con lettera del 5 marzo 2024 l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.
(56)
Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 9 gennaio 2024,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
1. Il presente regolamento istituisce un bacino di talenti dell'UE di cui tutti gli Stati membri possono disporre al fine di:
a)
agevolare l'assunzione di persone di paesi terzi in cerca di lavoro che soggiornano al di fuori dell'Unione e dispongono delle competenze e del livello di qualifiche opportuni per esercitare le professioni caratterizzate da carenza di personale nell'Unione;
b)
promuovere norme in materia di reclutamento equo;
c)
rafforzare la capacità dell'Unione di attirare talenti dall'esterno dell'Unione.
2. Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti:
a)
le autorità responsabili della gestione e del funzionamento del bacino di talenti dell'UE e la cooperazione tra tali autorità;
b)
il funzionamento della piattaforma informatica e la fornitura di informazioni;
c)
le condizioni e le procedure per la partecipazione delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro, dei datori di lavoro e di altri soggetti al bacino di talenti dell'UE;
d)
l'agevolazione dell'assunzione delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro che hanno beneficiato di un sostegno specifico nell'ambito di un partenariato volto ad attirare talenti, di un accordo bilaterale o di un quadro nazionale per lo sviluppo e la convalida delle competenze in un paese terzo;
e)
la tutela dei diritti delle persone in cerca di lavoro, dei datori di lavoro partecipanti e degli altri soggetti partecipanti ai fini del presente regolamento.
Articolo 2
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro che soggiornano al di fuori dell'Unione, nonché ai datori di lavoro partecipanti e agli altri soggetti partecipanti stabiliti negli Stati membri partecipanti.
Articolo 3
Partecipazione e ritiro degli Stati membri
1. Ogni Stato membro può decidere in qualsiasi momento di partecipare al bacino di talenti dell'UE. Esso notifica la sua intenzione al segretariato al più tardi nove mesi prima della data a decorrere dalla quale intende partecipare e indica i tipi di soggetti autorizzati a mettere a disposizione offerte di lavoro sulla piattaforma informatica.
A partire dal primo giorno di partecipazione, le offerte di lavoro di datori di lavoro e di altri soggetti stabiliti in tale Stato membro possono essere messe a disposizione sulla piattaforma informatica.
Il segretariato mette le informazioni relative agli Stati membri partecipanti a disposizione sulla piattaforma informatica.
2. Uno Stato membro partecipante può ritirarsi dal bacino di talenti dell'UE. Gli Stati membri partecipanti che intendono ritirarsi dal bacino di talenti dell'UE ne danno notifica al segretariato. Le notifiche dei ritiri sono presentate in giugno o in dicembre.
Il ritiro prende effetto nove mesi dopo la notifica.
A partire dalla data della notifica, non sono messe a disposizione sulla piattaforma informatica nuove offerte di lavoro dei datori di lavoro partecipanti o degli altri soggetti partecipanti stabiliti nello Stato membro che ha notificato l’intenzione di ritirarsi dal bacino di talenti dell’UE. Le offerte di lavoro già disponibili sulla piattaforma informatica sono rimosse a decorrere dalla data in cui il ritiro prende effetto.
Il ritiro di uno Stato membro entro i primi due anni di partecipazione al bacino di talenti dell'UE comporta la cancellazione netta o il recupero di tutti i relativi finanziamenti dell'Unione erogati allo Stato membro fino alla data in cui il ritiro prende effetto. Il ritiro di uno Stato membro dopo il secondo anno di partecipazione comporta la cancellazione netta o il recupero degli eventuali finanziamenti dell'Unione erogati allo Stato membro per il periodo successivo alla data in cui il ritiro prende effetto.
Il segretariato, con il sostegno dei punti di contatto nazionali, mette a disposizione senza indugio sulla piattaforma informatica le informazioni relative agli Stati membri che hanno notificato l'intenzione di ritirarsi dal bacino di talenti dell'UE.
Articolo 4
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«Stato membro partecipante»: lo Stato membro che partecipa al bacino di talenti dell'UE;
2)
«persona di paese terzo in cerca di lavoro»: una persona fisica soggiornante al di fuori dell'Unione che, a norma del diritto o della prassi nazionale dello Stato membro interessato, ha raggiunto la maggiore età e che non è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, TFUE e che cerca un'occupazione nell'Unione;
3)
«persona di paese terzo in cerca di lavoro registrata»: una persona di paese terzo in cerca di lavoro che si è registrata sulla piattaforma informatica conformemente all'articolo 11;
4)
«datore di lavoro partecipante»: un datore di lavoro legalmente stabilito in uno Stato membro partecipante e le cui offerte di lavoro sono a disposizione sulla piattaforma informatica quali trasmesse dal punto di contatto nazionale dello Stato membro in cui è stabilito il datore di lavoro;
5)
«altro soggetto partecipante»: un'agenzia di lavoro interinale, un'agenzia per l'impiego privata o un intermediario del mercato del lavoro le cui offerte di lavoro sono a disposizione sulla piattaforma informatica quali trasmesse dal punto di contatto nazionale dello Stato membro in cui è legalmente stabilito l'altro soggetto partecipante;
6)
«profilo»: le informazioni che una persona di paese terzo in cerca di lavoro fornisce in un formato standard di dati al fine di cercare un'occupazione attraverso la piattaforma informatica;
7)
«singolo canale coordinato»: il servizio informatico destinato alla trasmissione delle offerte di lavoro dagli Stati membri partecipanti alla piattaforma informatica conformemente a un sistema uniforme e mediante la necessaria infrastruttura tecnica;
8)
«offerta di lavoro»: una posizione retribuita che consentirebbe alla persona di paese terzo in cerca di lavoro selezionata di avviare un rapporto di lavoro nello Stato membro partecipante in cui è stabilito il datore di lavoro partecipante o l'altro soggetto partecipante e in cui la persona di paese terzo in cerca di lavoro lavorerà abitualmente.
CAPO II
ARCHITETTURA DEL SISTEMA INFORMATICO
Articolo 5
Piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE
1. È istituita la piattaforma informatica per agevolare l'assunzione di persone di paesi terzi in cerca di lavoro.
2. La piattaforma informatica è composta dagli elementi seguenti:
a)
il singolo canale coordinato che permette agli Stati membri partecipanti di trasmettere le offerte di lavoro alla piattaforma informatica;
b)
l'infrastruttura tecnica che permette alla piattaforma informatica di ricevere le offerte di lavoro dagli Stati membri partecipanti;
c)
l'infrastruttura tecnica per raccogliere e conservare i profili di persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate;
d)
l'infrastruttura tecnica per consentire ai punti di contatto nazionali, ai datori di lavoro partecipanti e agli altri soggetti partecipanti di ricercare persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e a queste ultime di ricercare offerte di lavoro;
e)
lo strumento di abbinamento automatizzato;
f)
il canale di comunicazione sicuro per consentire alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate, ai datori di lavoro partecipanti e agli altri soggetti partecipanti di comunicare mediante la piattaforma informatica e caricarvi documenti.
3. Il funzionamento dello strumento di abbinamento automatizzato è disciplinato dai principi di non discriminazione, legalità ed equità e non comporta pratiche o pregiudizi iniqui vietati dal diritto dell'Unione o nazionale.
4. Il segretariato effettua, entro due anni dall'avvio della piattaforma informatica, uno studio di fattibilità per valutare la possibilità di integrare molteplici algoritmi di abbinamento nella piattaforma informatica.
5. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme tecniche necessarie per lo scambio di dati, i formati dei dati che comprendono la classificazione europea di abilità/competenze, qualifiche e occupazioni (ESCO), i formati delle offerte di lavoro, tenendo conto dell'articolo 13, paragrafi 4, 5 e 6, e i formati dei profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate, tenendo conto degli articoli 6, 11 e 12. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2.
6. Gli Stati membri partecipanti e il segretariato garantiscono l'interoperabilità tecnica tra i sistemi nazionali e la piattaforma informatica. Il segretariato assicura, ove opportuno, l'interfaccia con altri strumenti e servizi pertinenti offerti a livello dell'Unione.
Articolo 6
Trattamento dei dati personali
1. Il segretariato può trattare i dati personali delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate, dei datori di lavoro partecipanti e degli altri soggetti partecipanti solo nella misura necessaria allo svolgimento dei suoi compiti a norma dell'articolo 8, paragrafo 2. Nell'effettuare il trattamento dei dati personali a tale scopo, il segretariato agisce in qualità di titolare del trattamento, quale definito all'articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725.
2. I punti di contatto nazionali possono trattare i dati personali delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate, dei datori di lavoro partecipanti e degli altri soggetti partecipanti solo nella misura necessaria allo svolgimento dei loro compiti a norma dell'articolo 10, paragrafo 2. Nell'effettuare il trattamento dei dati personali a tale scopo, i punti di contatto nazionali agiscono in qualità di titolari del trattamento, quali definiti all'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679.
3. I profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate comprendono il nome, il cognome, i dati di contatto, la data di nascita e la cittadinanza o le cittadinanze, informazioni sulle qualifiche accademiche e professionali, il volontariato o l'esperienza lavorativa, altre competenze e le conoscenze linguistiche.
I profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate possono anche includere informazioni sulla disponibilità a iniziare a lavorare della persona di paese terzo in cerca di lavoro e sugli Stati membri di preferenza.
4. Il segretariato e i punti di contatto nazionali informano le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate, i datori di lavoro partecipanti e gli altri soggetti partecipanti in merito al trattamento dei loro dati personali e ai loro diritti in qualità di interessati, nonché in merito ai loro diritti di cui ai paragrafi 5 e 6.
5. I dati personali registrati sulla piattaforma informatica o trasmessi alla medesima a norma del presente regolamento sono indicizzati, conservati e messi a disposizione su detta piattaforma esclusivamente a fini di ricerca e abbinamento. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate hanno il diritto di modificare o cancellare i propri dati personali o di limitarvi l'accesso.
6. I profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate non consultati dalle persone in cerca di lavoro interessate per un periodo di un anno sono rimossi e i relativi dati personali non sono conservati. In tali casi le persone in cerca di lavoro interessate ricevono automaticamente una notifica, un mese prima, in merito al fatto che il loro profilo sarà rimosso se non è consultato durante tale periodo. Una volta rimossi i profili, una serie limitata di dati anonimizzati può continuare a essere conservata a fini statistici e di ricerca e per estrarre dati allo scopo di migliorare il funzionamento del bacino di talenti dell'UE.
7. Il segretariato mette a disposizione, a fini di ricerca e abbinamento sulla piattaforma informatica, i dati inclusi nei profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e nelle offerte di lavoro dei datori di lavoro partecipanti e degli altri soggetti partecipanti.
8. I dati inclusi nei profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate sono accessibili solo ai datori di lavoro partecipanti e agli altri soggetti partecipanti nonché ai punti di contatto nazionali. I dati inclusi nelle offerte di lavoro sono accessibili alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e ai punti di contatto nazionali.
9. È vietato il trattamento dei dati relativi agli Stati membri di preferenza della persona in cerca di lavoro di cui al paragrafo 3 del presente articolo ai fini dell'abbinamento in conformità dell'articolo 16.
10. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, ulteriori disposizioni sui dati personali da trattare e da includere nelle offerte di lavoro e nei profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate, sulle responsabilità dei titolari del trattamento, comprese le norme che disciplinano l'eventuale ricorso a uno o più responsabili del trattamento, nonché sulle condizioni di accesso ai dati personali e sulla possibilità per le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate di limitare l'accesso ai loro dati personali sulla piattaforma informatica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2.
CAPO III
GOVERNANCE
Articolo 7
Struttura
Il bacino di talenti dell'UE è composto:
a)
dal segretariato del bacino di talenti dell'UE;
b)
dal gruppo direttivo;
c)
dai punti di contatto nazionali.
Articolo 8
Segretariato
1. La Commissione provvede alle funzioni di segretariato.
2. Il segretariato ha i compiti seguenti:
a)
provvedere alla gestione complessiva del bacino di talenti dell'UE, compresi la pianificazione e il coordinamento delle attività, nonché sensibilizzare l'opinione pubblica al riguardo attraverso attività di comunicazione e campagne di informazione;
b)
istituire e gestire la piattaforma informatica e i relativi servizi informatici necessari per il suo funzionamento, in particolare utilizzando l'infrastruttura tecnica disponibile a livello dell'Unione ove opportuno;
c)
pubblicare sulla piattaforma informatica le informazioni pertinenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, all'articolo 3, paragrafo 2, quinto comma, all'articolo 9, paragrafo 5, all'articolo 10, paragrafo 2, lettera i), all'articolo 12, paragrafo 4, all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 2, e all'articolo 17, paragrafo 1, secondo comma;
d)
convocare e preparare le riunioni del gruppo direttivo;
e)
raccogliere dati pertinenti per monitorare le prestazioni del bacino di talenti dell'UE conformemente all'articolo 20;
f)
convocare periodicamente riunioni della rete dei punti di contatto nazionali di cui all'articolo 10, paragrafo 3.
Il segretariato fornisce annualmente al gruppo direttivo i dati di cui all'articolo 20, paragrafi 1 e 4. Qualora contengano dati personali, questi sono resi anonimi.
Articolo 9
Composizione del gruppo direttivo
1. Il gruppo direttivo è composto dai seguenti membri:
a)
due rappresentanti di ciascuno Stato membro partecipante, di cui uno esperto in materia di occupazione e uno esperto in materia immigrazione;
b)
due rappresentanti della Commissione;
c)
sei rappresentanti delle organizzazioni interprofessionali delle parti sociali a livello dell'Unione, con una rappresentanza paritaria delle organizzazioni dei sindacati e dei datori di lavoro.
Solo i membri di cui al primo comma, lettere a) e b), hanno diritto di voto.
2. Un esperto del Parlamento europeo può essere invitato a partecipare alle riunioni del gruppo direttivo. Se necessario, possono partecipare alla riunione del gruppo direttivo anche altri rappresentanti della Commissione.
3. I rappresentanti degli organi e degli organismi dell'Unione, i rappresentanti di organizzazioni internazionali, i rappresentanti di paesi terzi che partecipano a partenariati volti ad attirare talenti, accordi bilaterali o quadri nazionali per lo sviluppo e la convalida delle competenze in un paese terzo nonché altri portatori di interessi pertinenti possono essere invitati a partecipare alle riunioni del gruppo direttivo per presentare le loro opinioni.
4. Solo i rappresentanti degli Stati membri partecipanti sono membri del gruppo direttivo. I rappresentanti degli Stati membri che non partecipano al bacino di talenti dell'UE possono partecipare alle riunioni del gruppo direttivo in qualità di osservatori.
5. I rappresentanti di cui al paragrafo 1, lettera c), firmano una dichiarazione scritta in cui affermano di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi. Il segretariato pubblica sulla piattaforma informatica tali dichiarazioni e i relativi aggiornamenti.
6. Il gruppo direttivo ha i compiti seguenti:
a)
fornire supporto al segretariato nell'elaborazione dell'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'Unione di cui all'articolo 14;
b)
agevolare lo scambio di migliori pratiche tra gli Stati membri partecipanti per quanto riguarda gli adeguamenti nazionali o regionali apportati all'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'Unione conformemente all'articolo 15, paragrafo 1;
c)
fornire supporto al segretariato nella pianificazione e nel coordinamento delle attività del bacino di talenti dell'UE;
d)
agevolare la raccolta di dati pertinenti per le attività di monitoraggio del bacino di talenti dell'UE di cui all'articolo 20;
e)
scambiare migliori pratiche riguardanti l'attuazione di procedure di immigrazione accelerate per agevolare l'assunzione di persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate conformemente all'articolo 19;
f)
fornire supporto al segretariato per quanto riguarda la sensibilizzazione in merito al bacino di talenti dell'UE di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a).
7. Il gruppo direttivo si riunisce due volte l'anno e appositamente quando necessario. Le riunioni sono convocate e presiedute dal segretariato.
Articolo 10
Punti di contatto nazionali
1. Ciascuno Stato membro partecipante designa un soggetto che funge da punto di contatto nazionale. Gli Stati membri partecipanti provvedono affinché il loro punto di contatto nazionale sia composto da esperti nei settori dell'occupazione e dell'immigrazione provenienti dalle pertinenti autorità nazionali. Ove opportuno, il punto di contatto nazionale può fare affidamento su altre autorità nazionali competenti ai fini dell'adempimento dei compiti di cui al paragrafo 2.
2. I punti di contatto nazionali hanno i compiti seguenti:
a)
agevolare il funzionamento della piattaforma informatica a livello nazionale;
b)
mettere le offerte di lavoro a disposizione sulla piattaforma informatica attraverso il singolo canale coordinato conformemente all'articolo 13, paragrafo 2;
c)
rimuovere dalla piattaforma informatica le offerte di lavoro conformemente all'articolo 13, paragrafo 12, e i profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, a seguito della trasmissione delle informazioni pertinenti da parte delle autorità nazionali competenti;
d)
ove opportuno, notificare al segretariato gli eventuali adeguamenti apportati da uno Stato membro all'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'Unione conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, secondo, terzo e quarto comma;
e)
tenere registri:
i)
dei datori di lavoro partecipanti e degli altri soggetti partecipanti;
ii)
dei datori di lavoro e degli altri soggetti che sono stati esclusi in via definitiva dal bacino di talenti dell'UE o il cui accesso al bacino di talenti dell'UE è stato rifiutato o sospeso;
f)
verificare il registro di cui alla lettera e), punto ii), prima di mettere un'offerta di lavoro a disposizione sulla piattaforma informatica e di rifiutare l'accesso alla piattaforma informatica ai datori di lavoro o ad altri soggetti che intendono partecipare al bacino di talenti dell'UE se figurano in tale registro oppure sulla base di altre informazioni relative a comprovate violazioni del diritto e della prassi dell'Unione o nazionali pertinenti;
g)
condividere il registro di cui alla lettera e), punto i), con il gruppo direttivo e, se lo Stato membro decide in tal senso, condividere tale registro con le autorità nazionali competenti;
h)
ove lo Stato membro partecipante decida in tal senso, mettere a disposizione del pubblico il registro di cui alla lettera e), punto i);
i)
escludere i datori di lavoro partecipanti o gli altri soggetti partecipanti o sospenderne l'accesso al bacino di talenti dell'UE e rimuovere le relative offerte di lavoro dalla piattaforma informatica conformemente all'articolo 13, paragrafi 8 e 9;
j)
fornire al segretariato le informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, secondo comma, e i dati pertinenti per il monitoraggio del bacino di talenti dell'UE di cui all'articolo 20;
k)
fornire informazioni specifiche alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate che sono state selezionate per un'offerta di lavoro nel bacino di talenti dell'UE, come anche ai datori di lavoro partecipanti e agli altri soggetti partecipanti conformemente all'articolo 17, paragrafo 2.
3. Quando il segretariato convoca una riunione della rete dei punti di contatto nazionali di ciascuno Stato membro partecipante a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera f), i rappresentanti dei punti di contatto nazionali si riuniscono per scambiare informazioni e migliori pratiche sull'attuazione del presente regolamento.
CAPO IV
REGISTRAZIONE DELLE PERSONE DI PAESI TERZI IN CERCA DI LAVORO E PARTECIPAZIONE DI DATORI DI LAVORO E ALTRI SOGGETTI AL BACINO DI TALENTI DELL'UE
Articolo 11
Registrazione e accesso delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro
1. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro possono creare il proprio profilo mediante la funzionalità di creazione di profili di Europass per registrarsi sulla piattaforma informatica. È possibile pubblicare link diretti alla piattaforma informatica sui siti web di altri strumenti pertinenti.
2. Al fine di registrarsi sulla piattaforma informatica, le persone di paesi terzi in cerca di lavoro sono tenute a dichiarare di non essere oggetto di una decisione giudiziaria o amministrativa che vieti l'ingresso o il soggiorno in uno Stato membro conformemente al diritto nazionale o di un divieto d'ingresso nel territorio dell'Unione quale definito nella direttiva 2008/115/CE.
I profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate che hanno presentato una falsa dichiarazione a norma del primo comma sono rimossi dalla piattaforma informatica a seguito della trasmissione delle informazioni pertinenti da parte delle autorità nazionali competenti. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro possono creare un nuovo profilo una volta cessata l'applicazione della decisione giudiziaria o amministrativa o del divieto d'ingresso.
3. I profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate sono visibili ai datori di lavoro partecipanti e agli altri soggetti partecipanti.
Articolo 12
Indicazione della partecipazione ai partenariati volti ad attirare talenti, agli accordi bilaterali o ai quadri nazionali per lo sviluppo e la convalida delle competenze in un paese terzo
1. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro che hanno beneficiato di un sostegno specifico nell'ambito di un partenariato volto ad attirare talenti, di un accordo bilaterale o di un quadro nazionale per lo sviluppo e la convalida delle competenze in un paese terzo possono indicarlo nei loro profili.
2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, nell'ambito della piattaforma informatica è creata una «segnalazione» da integrare nel profilo delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro conformemente all'articolo 5, paragrafo 5 («segnalazione»).
Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro che indicano la loro partecipazione a uno dei partenariati volti ad attirare talenti, degli accordi o dei quadri di cui al paragrafo 1 forniscono le seguenti informazioni nella segnalazione:
a)
il nome del partenariato volto ad attirare talenti, dell'accordo bilaterale o del quadro nazionale per lo sviluppo e la convalida delle competenze in un paese terzo; e
b)
i dettagli relativi a qualsiasi formazione seguita nel contesto della lettera a), tra cui la materia, la durata e il tipo di competenze sviluppate, incluse le pertinenti competenze linguistiche.
Al profilo delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate può essere allegata documentazione a sostegno delle informazioni fornite, se disponibile. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro possono inoltre indicare qualsiasi altra informazione ritenuta pertinente ai fini dell'assunzione.
3. La segnalazione è visibile sul profilo delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate nella piattaforma informatica, specifica di essere fornita unicamente a fini informativi nel contesto del bacino di talenti dell'UE e non equivale al riconoscimento formale o alla convalida delle competenze e delle qualifiche che la persona di paese terzo in cerca di lavoro può aver sviluppato attraverso la partecipazione ai partenariati volti ad attirare talenti, agli accordi o ai quadri di cui al paragrafo 1. La segnalazione non pregiudica i diritti di ingresso e di soggiorno.
4. Un elenco dei paesi terzi e degli Stati membri partecipanti che aderiscono a un partenariato volto ad attirare talenti è pubblicato sulla piattaforma informatica dal segretariato. Il segretariato pubblica inoltre sulla piattaforma informatica un elenco degli accordi bilaterali e dei quadri nazionali per lo sviluppo e la convalida delle competenze nei paesi terzi, che include i paesi terzi che partecipano a tali accordi e quadri e le informazioni sul sostegno specifico fornito in detti accordi e quadri, che gli Stati membri partecipanti hanno scelto di collegare al bacino di talenti dell'UE.
Articolo 13
Partecipazione di datori di lavoro e altri soggetti al bacino di talenti dell'UE
1. I datori di lavoro e gli altri soggetti che intendono partecipare al bacino di talenti dell'UE chiedono al punto di contatto nazionale dello Stato membro in cui sono stabiliti di mettere le loro offerte di lavoro a disposizione sulla piattaforma informatica.
2. I punti di contatto nazionali mettono a disposizione sulla piattaforma informatica le offerte di lavoro che:
a)
rientrano nell'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'Unione di cui all'articolo 14 e negli adeguamenti apportati da uno Stato membro a tale elenco a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, o sono pertinenti per un partenariato volto ad attirare talenti, un accordo bilaterale o un quadro nazionale per lo sviluppo e la convalida delle competenze in un paese terzo elencato nella piattaforma informatica;
b)
sono aperte all'assunzione di persone di paesi terzi in cerca di lavoro fatto salvo il principio della preferenza per i cittadini dell'Unione, ove applicabile ai sensi del diritto nazionale.
3. Al momento di mettere le offerte di lavoro a disposizione sulla piattaforma informatica, i punti di contatto nazionali non trasmettono offerte di lavoro:
a)
riguardanti apprendistati e tirocini;
b)
di datori di lavoro e di altri soggetti che figurano nel registro di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera e), punto ii).
4. Le offerte di lavoro messe a disposizione sulla piattaforma informatica comprendono almeno le seguenti informazioni:
a)
il nome e i dati di contatto del datore di lavoro con il quale la persona di paese terzo in cerca di lavoro avvierebbe un rapporto di lavoro diretto e di qualsiasi altro soggetto partecipante;
b)
la descrizione delle mansioni;
c)
la durata del contratto di lavoro; e
d)
il luogo di lavoro abituale.
5. Le offerte di lavoro messe a disposizione sulla piattaforma informatica possono includere informazioni aggiuntive, quali la retribuzione iniziale o la fascia retributiva offerte.
6. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 4, i datori di lavoro partecipanti e gli altri soggetti partecipanti possono fornire informazioni aggiuntive al fine di presentare alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro l'impresa, compresi il settore in cui opera, una breve descrizione delle sue attività e, se del caso, il numero di registrazione della società.
7. I datori di lavoro partecipanti e gli altri soggetti partecipanti rispettano il diritto e la prassi dell'Unione e nazionali pertinenti in materia di protezione dei cittadini di paesi terzi da condizioni di assunzione inique, condizioni di lavoro inadeguate, discriminazione, trattamento sfavorevole e tratta di esseri umani, se del caso. I datori di lavoro partecipanti e gli altri soggetti partecipanti rispettano anche i contratti collettivi applicabili che tutelano il diritto dei cittadini di paesi terzi alla libertà di associazione e alla negoziazione collettiva. Gli Stati membri partecipanti possono stabilire condizioni aggiuntive per la partecipazione dei datori di lavoro e degli altri soggetti al bacino di talenti dell'UE al fine di garantire il rispetto di altre prassi nazionali pertinenti, dei contratti collettivi e dei principi e delle linee guida definiti dall'OIL, come i principi generali e le linee guida per il reclutamento equo, nel rispetto del diritto dell'Unione.
8. Qualora accerti che un datore di lavoro partecipante o un altro soggetto partecipante non rispetta gli obblighi e le condizioni di cui al paragrafo 7, l'autorità nazionale competente ne dà notifica al pertinente punto di contatto nazionale.
Alla ricezione di una notifica di cui al primo comma, il punto di contatto nazionale sospende l'accesso del datore di lavoro partecipante o dell'altro soggetto partecipante interessato alla piattaforma informatica e ne rimuove le offerte di lavoro. In tali casi, il datore di lavoro partecipante o l'altro soggetto partecipante non è autorizzato a utilizzare la piattaforma informatica, neanche attraverso altri soggetti partecipanti.
Qualora un'autorità nazionale competente notifichi al punto di contatto nazionale che è stato posto rimedio all'inosservanza, da parte del datore di lavoro o dell'altro soggetto interessato, degli obblighi e delle condizioni di cui al primo comma, il punto di contatto nazionale pertinente revoca la sospensione dell'accesso alla piattaforma informatica.
9. In deroga al paragrafo 8 del presente articolo, gli Stati membri possono decidere di escludere in via definitiva dal bacino di talenti dell'UE i datori di lavoro partecipanti e gli altri soggetti partecipanti, nonché i datori di lavoro e gli altri soggetti che intendono partecipare al bacino di talenti dell'UE, nel caso dei reati di cui agli articoli 2, 3 e 18 bis della direttiva 2011/36/UE e nel caso dei reati connessi all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare di cui all'articolo 9, in combinato disposto con l'articolo 3, della direttiva 2009/52/CE.
Qualora uno Stato membro partecipante deroghi al paragrafo 8, notifica il punto di contatto nazionale competente.
Al ricevimento della notifica di cui al secondo comma del presente paragrafo, il punto di contatto nazionale esclude in via definitiva il datore di lavoro o gli altri soggetti interessati dal bacino di talenti dell'UE e, ove applicabile, rimuove le relative offerte di lavoro dalla piattaforma informatica.
Un datore di lavoro o altro soggetto che sia stato escluso in via definitiva dalla partecipazione al bacino di talenti dell'UE non è autorizzato a utilizzare la piattaforma informatica, neanche attraverso altri soggetti partecipanti.
10. L'uso del bacino di talenti dell'UE è gratuito per le persone di paesi terzi in cerca di lavoro. I datori di lavoro partecipanti e gli altri soggetti partecipanti non addebitano spese o costi non dichiarati alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate in relazione all’assunzione, né prima né dopo il completamento di tale processo.
11. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate possono visualizzare le offerte di lavoro dei datori di lavoro partecipanti e degli altri soggetti partecipanti sulla piattaforma informatica.
12. Le offerte di lavoro sono rimosse immediatamente dalla piattaforma informatica nei seguenti casi:
a)
richiesta presentata dal datore di lavoro partecipante o da un altro soggetto partecipante al punto di contatto nazionale affinché rimuova una o tutte le loro offerte di lavoro;
b)
notifica, da parte del datore di lavoro partecipante o di un altro soggetto partecipante, al punto di contatto nazionale conformemente al paragrafo 13;
c)
assenza di abbinamento di una persona di paese terzo in cerca di lavoro registrata per un periodo di un anno;
d)
sospensione dell'accesso del datore di lavoro partecipante o dell'altro soggetto partecipante o loro esclusione in via definitiva;
e)
rimozione delle professioni pertinenti a seguito di adeguamenti dell'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'Unione conformemente all'articolo 15.
13. I datori di lavoro partecipanti e gli altri soggetti partecipanti segnalano senza indebito ritardo sulla piattaforma informatica l'avvenuta assunzione, in relazione a una determinata offerta di lavoro, di una persona di paese terzo in cerca di lavoro registrata. I profili di tali persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate sono rimossi dalla piattaforma informatica.
Articolo 14
Elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'Unione
1. Ai fini del presente regolamento è stabilito un elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'Unione basato sulla classificazione internazionale tipo delle professioni (2008) dell'Ufficio internazionale del lavoro (ISCO-08) a quattro cifre, che figura nell'allegato.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente alla procedura di cui all'articolo 21 per modificare l'allegato tenendo conto degli elementi seguenti:
a)
le professioni caratterizzate da carenza di personale notificate al segretariato dai punti di contatto nazionali conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, terzo e quarto comma, che sono comuni a un numero significativo di Stati membri partecipanti;
b)
le professioni che contribuiscono direttamente alla competitività dell'Unione e alle transizioni verde e digitale, e per le quali si prevede un aumento di importanza.
2. Il segretariato pubblica l'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'Unione sulla piattaforma informatica.
Articolo 15
Adeguamenti dell'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'Unione
1. Gli Stati membri partecipanti possono decidere di aggiungere all'elenco altre professioni caratterizzate da carenza di personale secondo la classificazione ISCO-08 a quattro cifre al fine di soddisfare le esigenze specifiche del loro mercato del lavoro e i loro obiettivi strategici. Possono inoltre decidere di sopprimere dall'elenco a livello dell'Unione le professioni caratterizzate da carenza di personale che non corrispondono alle esigenze specifiche del loro mercato del lavoro a livello nazionale o regionale o ai loro obiettivi strategici. Tali adeguamenti apportati da uno Stato membro incidono unicamente sull'abbinamento con le offerte di lavoro di quello Stato membro.
Il punto di contatto nazionale notifica eventuali adeguamenti apportati da uno Stato membro all'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'Unione al più tardi tre mesi prima della data a decorrere dalla quale lo Stato membro interessato intende partecipare al bacino di talenti dell'UE di cui all'articolo 3, paragrafo 1.
I punti di contatto nazionali possono notificare al segretariato ulteriori adeguamenti apportati da uno Stato membro all'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'Unione ogni sei mesi.
Qualora l'allegato sia modificato conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, i punti di contatto nazionali notificano al segretariato eventuali adeguamenti apportati da uno Stato membro all'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'Unione entro tre mesi.
2. Il segretariato pubblica sulla piattaforma informatica gli adeguamenti apportati da uno Stato membro all'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'Unione notificati dai punti di contatto nazionali.
Articolo 16
Ricerca e abbinamento
1. I datori di lavoro partecipanti e gli altri soggetti partecipanti possono ricercare profili di persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e abbinarli alle offerte di lavoro disponibili sulla piattaforma informatica.
2. I datori di lavoro partecipanti e gli altri soggetti partecipanti possono usare filtri specifici disponibili sulla piattaforma informatica per ricercare profili di persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate che, nella segnalazione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, hanno fornito informazioni indicanti che hanno beneficiato di un sostegno specifico nell'ambito di un partenariato volto ad attirare talenti, di un accordo bilaterale o di un quadro nazionale per lo sviluppo e la convalida delle competenze in un paese terzo.
3. I datori di lavoro partecipanti e gli altri soggetti partecipanti possono accedere a un elenco di proposte di profili di persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate generato dallo strumento di abbinamento automatizzato e basato sulla pertinenza delle abilità, delle competenze, delle qualifiche, dell'esperienza lavorativa e della disponibilità delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate rispetto all'offerta di lavoro.
4. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate possono ricercare offerte di lavoro sulla piattaforma informatica e accedere a un elenco di proposte di offerte di lavoro adeguate generato dallo strumento di abbinamento automatizzato.
CAPO V
INFORMAZIONE, AGEVOLAZIONE DELLE DENUNCE E PROCEDURE DI IMMIGRAZIONE ACCELERATE
Articolo 17
Informazione
1. Gli Stati membri partecipanti rendono facilmente accessibili, anche alle persone con disabilità, le informazioni relative al bacino di talenti dell'UE e al suo funzionamento.
Il segretariato, con il sostegno dei punti di contatto nazionali, mette a disposizione sulla piattaforma informatica le informazioni seguenti:
a)
informazioni sulle procedure di assunzione e di impiego eque, anche per quanto concerne il riconoscimento delle qualifiche e la convalida delle competenze, nonché sulle condizioni di vita e di lavoro negli Stati membri partecipanti;
b)
informazioni sulle procedure di immigrazione, comprese le procedure per l'ottenimento di visti e permessi di soggiorno per motivi di lavoro;
c)
informazioni sui diritti e sugli obblighi dei cittadini di paesi terzi, anche per quanto riguarda l'accesso ai meccanismi di denuncia e di ricorso esistenti al fine di garantire un accesso effettivo alla giustizia;
d)
una chiara indicazione del divieto d'ingresso e di soggiorno nel territorio degli Stati membri per le persone di paesi terzi in cerca di lavoro che sono oggetto di una decisione giudiziaria o amministrativa che vieti l'ingresso o il soggiorno in uno Stato membro o di un divieto d'ingresso quale definito nella direttiva 2008/115/CE;
e)
una chiara indicazione del fatto che la registrazione al bacino di talenti dell'UE da parte di persone di paesi terzi in cerca di lavoro, l'inclusione della segnalazione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, nei loro profili o la selezione per un'offerta di lavoro attraverso la piattaforma informatica non garantiscono che sarà concesso l'ingresso nel territorio degli Stati membri o che sarà rilasciato un permesso di lavoro, un visto o un permesso di soggiorno né costituiscono una garanzia di avvenuto espletamento dei controlli di sicurezza;
f)
una chiara indicazione del fatto che l'utilizzo del bacino di talenti dell'UE è gratuito e che i datori di lavoro non addebitano spese o costi non dichiarati alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate in relazione al processo di assunzione.
2. I punti di contatto nazionali forniscono alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate che sono state selezionate per un'offerta di lavoro nonché ai datori di lavoro partecipanti e agli altri soggetti partecipanti informazioni specifiche, in particolare per quanto riguarda:
a)
le procedure nazionali di immigrazione per ottenere visti e permessi di soggiorno per motivi di lavoro, compreso l'espletamento di controlli di sicurezza;
b)
le procedure di ricongiungimento familiare e i diritti e gli obblighi dei familiari;
c)
i diritti e gli obblighi dei cittadini di paesi terzi, anche in relazione alle condizioni di lavoro, alla fiscalità, all'accesso alle prestazioni sociali, all'assistenza sanitaria, all'istruzione, all'alloggio, al riconoscimento delle competenze e delle qualifiche e ai meccanismi di denuncia e di ricorso esistenti;
d)
le attività volte a favorire l'integrazione dei cittadini di paesi terzi nello Stato membro ospitante, quali corsi di lingua, istruzione e formazione professionale e altre misure di integrazione;
e)
i dati di contatto, conformemente alla prassi nazionale, delle autorità nazionali competenti in materia di occupazione e immigrazione e, ove disponibili, i dati di contatto delle organizzazioni nazionali competenti che offrono ai cittadini di paesi terzi un'assistenza successiva all'assunzione, quali i sindacati, le associazioni dei datori di lavoro e le camere di commercio;
f)
se del caso, i servizi di sostegno in materia di disabilità e l'offerta di soluzioni ragionevoli conformemente alla direttiva 2000/78/CE del Consiglio (34);
g)
se del caso, i dati di contatto di altri organismi appropriati a livello nazionale che sostengono l'integrazione dei cittadini di paesi terzi nel mercato del lavoro.
3. I punti di contatto nazionali sono responsabili dell'aggiornamento, ove necessario, delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. I punti di contatto nazionali possono decidere di fornire le informazioni di cui al paragrafo 2 in un formato automatizzato e standardizzato, anche facendo riferimento alle fonti di informazione esistenti, mediante strumenti digitali.
Articolo 18
Agevolazione delle denunce
1. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate hanno accesso effettivo ai meccanismi di denuncia esistenti conformemente al diritto nazionale. In caso di violazione, da parte dei datori di lavoro partecipanti o degli altri soggetti partecipanti, di uno degli obblighi di cui all'articolo 13, paragrafo 7, le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate o i loro rappresentanti hanno il diritto di segnalarla al punto di contatto nazionale o di presentare una denuncia alle autorità nazionali competenti conformemente al diritto nazionale.
2. Se una violazione è segnalata al punto di contatto nazionale a norma del paragrafo 1, il punto di contatto nazionale la deferisce alle autorità nazionali competenti.
Articolo 19
Procedure di immigrazione accelerate
Gli Stati membri partecipanti possono decidere, conformemente al diritto nazionale, di introdurre procedure di immigrazione accelerate per consentire un'assunzione più rapida delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate che sono state selezionate per un'offerta di lavoro nel bacino di talenti dell'UE.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 20
Attività di monitoraggio e riscontro
1. Le prestazioni e l'efficacia in termini di costi del bacino di talenti dell'UE sono monitorate periodicamente dal segretariato. In particolare, sono raccolti dati riguardanti:
a)
il numero e il tipo di profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate;
b)
il numero e il tipo di datori di lavoro partecipanti e di altri soggetti partecipanti;
c)
il numero e il tipo di offerte di lavoro messe a disposizione sulla piattaforma informatica;
d)
il numero di consultazioni della piattaforma informatica;
e)
il numero e il tipo di assunzioni facilitate dal bacino di talenti dell'UE;
f)
il numero di profili di persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate che includono una segnalazione di cui all'articolo 12, paragrafo 2;
g)
il numero di assunzioni facilitate dalla piattaforma informatica nel quadro dei partenariati volti ad attirare talenti, degli accordi bilaterali o dei quadri nazionali per lo sviluppo e la convalida delle competenze in un paese terzo;
h)
il livello di competenze e di qualifiche delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro che sono state assunte a partire dal bacino di talenti dell'UE.
2. Il segretariato organizza la raccolta dei dati conformemente a concetti e definizioni statistici consolidati e scambia informazioni e dati con la Commissione al fine di garantire la qualità dei dati raccolti a norma del presente regolamento nonché di produrre statistiche europee e assicurarne la qualità.
3. Il segretariato raccoglie i dati di cui al paragrafo 1 con il supporto dei punti di contatto nazionali e del gruppo direttivo.
4. Le prestazioni del bacino di talenti dell'UE sono monitorate periodicamente dal segretariato, tenendo in considerazione i riscontri e le esperienze delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate, dei datori di lavoro partecipanti e degli altri soggetti partecipanti, nonché delle organizzazioni della società civile, in particolare quelle che lavorano con cittadini di paesi terzi, comprese le persone con disabilità.
Articolo 21
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 14, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1o giugno 2026. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 14, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 22
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 23
Relazioni
Entro il 31 dicembre 2031 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'applicazione del presente regolamento.
La relazione valuta in particolare l'efficacia del presente regolamento nel far fronte alle carenze di manodopera e di competenze negli Stati membri partecipanti e l'efficacia del processo di assunzione, anche in termini di garanzia di pratiche di assunzione eque, nonché il rispetto di condizioni di lavoro giuste ed eque.
Articolo 24
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Strasburgo, il 29 aprile 2026
Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
M. RAOUNA
(1) GU C, C/2024/4067, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4067/oj.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 10 marzo 2026 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 30 marzo 2026.
(3) Decisione (UE) 2023/936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativa a un Anno europeo delle competenze (GU L 125 dell'11.5.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/936/oj).
(4) Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/109/oj).
(5) Direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio (GU L 382 del 28.10.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2021/1883/oj).
(6) GU C 224 dell'8.6.2022, pag. 69.
(7) Raccomandazione (UE) 2020/1364 della Commissione, del 23 settembre 2020, relativa ai percorsi legali di protezione nell'UE: promuovere il reinsediamento, l'ammissione umanitaria e altri percorsi complementari (GU L 317 dell'1.10.2020, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2020/1364/oj).
(8) Direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale (GU L 327 del 5.12.2008, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/104/oj).
(9) Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/2102/oj).
(10) Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/882/oj).
(11) Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale) (GU L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj).
(12) Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 (GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/589/oj).
(13) Raccomandazione (UE) 2023/2611 della Commissione, del 15 novembre 2023, relativa al riconoscimento delle qualifiche dei cittadini di paesi terzi (GU L, 2023/2611, 24.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2023/2611/oj).
(14) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).
(15) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
(16) Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/115/oj).
(17) Decisione (UE) 2018/646 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE (GU L 112 del 2.5.2018, pag. 42, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/646/oj).
(18) Direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che modifica le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE (GU L, 2024/1500, 29.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1500/oj).
(19) Direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE (GU L, 2024/1499, 29.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1499/oj).
(20) Direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (GU L 343 del 23.12.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/98/oj).
(21) Direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 375, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/36/oj).
(22) Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/801/oj).
(23) Direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio (GU L 382 del 28.10.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2021/1883/oj).
(24) Direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (GU L, 2024/1233, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1233/oj).
(25) Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 105, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1152/oj).
(26) Direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione (GU L 132 del 17.5.2023, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/970/oj).
(27) Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/71/oj).
(28) Direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 49, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/1057/oj).
(29) Sentenza della Corte di giustizia del 9 agosto 1994, Raymond Vander Elst/Office des Migrations Internationales, C-43/93, ECLI:EU:C:1994:310.
(30) Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/52/oj).
(31) Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/36/oj).
(32) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.
(33) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).
(34) Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/78/oj).
ALLEGATO
ELENCO DELLE PROFESSIONI CARATTERIZZATE DA CARENZA DI PERSONALE A LIVELLO DELL'UNIONE
Codice ISCO-08
Professione
2142
Ingegneri civili
2151
Ingegneri elettrici
2211
Medici generici
2212
Medici specialisti
2221
Infermieri professionisti
2411
Contabili
2511
Analisti di sistema
2512
Sviluppatori di software
2513
Sviluppatori Web o multimediali
2514
Programmatori di applicazioni
2519
Sviluppatori e analisti di software e applicazioni non classificati altrove
3113
Elettrotecnici
3221
Infermieri (livello intermedio)
5120
Cuochi
5131
Camerieri
5321
Ausiliari sanitari
7112
Muratori in mattoni ed assimilati
7114
Muratori in cemento armato, rifinitori ed assimilati
7115
Carpentieri e falegnami edili
7121
Copritetti
7123
Intonacatori
7126
Idraulici e posatori di tubazioni
7127
Installatori di impianti di aria condizionata e di raffreddamento
7212
Saldatori e tagliatori a fiamma
7213
Lattonieri e calderai
7214
Carpentieri e montatori di carpenteria metallica
7223
Modellatori e tracciatori meccanici di macchine utensili
7231
Meccanici e riparatori di veicoli a motore
7233
Meccanici e riparatori di macchinari agricoli e industriali
7411
Elettricisti dell'edilizia ed assimilati
7412
Installatori e riparatori di apparati elettromeccanici
7511
Macellai, pesciaioli ed assimilati
8331
Conducenti di autobus e tram
8332
Conducenti di mezzi pesanti e camion
9112
Addetti alle pulizie in uffici, esercizi alberghieri ed altri esercizi
3119
Altri tecnici delle scienze fisiche e ingegneristiche non classificati altrove
2143
Ingegneri ambientali
2133
Specialisti in protezione ambientale
2145
Ingegneri chimici
2144
Ingegneri meccanici
3115
Tecnici meccanici
2141
Ingegneri industriali e gestionali
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1047/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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