Avis juridique important
Risoluzione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri delle Comunità europee, riuniti in sede di Consiglio, del 24 novembre 1986 relativa alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici
Gazzetta ufficiale n. C 331 del 23/12/1986 pag. 0002 - 0002
RISOLUZIONEdei rappresentanti dei governi degli Stati membri delle Comunità europee, riuniti in sede di Consiglio,del 24 novembre 1986relativa alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici(86/C 331/02)
I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITÁ EUROPEE, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO, considerando che il Consiglio ha adottato la direttiva 86/609/CEE (1) concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici; considerando tuttavia che esperimenti su animali effettuati a determinati fini non rientrano nel campo di applicazione della suddetta direttiva; considerando che tali fini dovrebbero essere chiaramente definiti e delimitati; considerando in particolare che, nel caso di tali esperimenti, le misure applicabili dovrebbero essere non meno rigorose di quelle previste nel caso di esperimenti su animali effettuati conformemente alle disposizioni della direttiva, ADOTTANO LA PRESENTE RISOLUZIONE: Gli Stati membri si impegano a non autorizzare l'utilizzazione di animali per effettuare esperimenti, tranne che per i seguenti fini: a) i) profilassi di malattie o di altre anomalie, o loro effetti, nell'uomo, negli animali vertebrati o invertebrati o nelle piante, comprese la produzione e le prove di qualità, di efficacia e di sicurezza di preparati farmaceutici, sostanze o prodotti; ii) diagnosi o cura di malattie o di altre anomalie, o loro effetti, nell'uomo, negli animali vertebrati o invertebrati o nelle piante; b) valutazione, rilevazione, regolazione o modifica delle condizioni fisiologiche nell'uomo, negli animali vertebrati o invertebrati o nelle piante; c) protezione dell'ambiente naturale, nell'interesse della salute e del benessere dell'uomo e degli animali; d) ricerca scientifica; e) istruzione e formazione; f) inchieste medico-legali. Essi si impegnano inoltre ad applicare disposizioni nazionali che non siano meno rigorose delle disposizioni della direttiva laddove i fini di tali esperimenti non siano da essa contemplati. In particolare, per quanto riguarda l'istruzione e la formazione, gli Stati membri convengono che gli esperimenti a scopo didattico siano principalmente effettuati in università o altri istituti di livello equivalente. Gli esperimenti effettuati nelle scuole secondarie e in altri istituti d'istruzione e di formazione di livello equivalente sono limitati al minimo strettamente necessario ai fini dell'insegnamento e della formazione professionale in questione. Gli Stati membri vigilano affinché gli esperimenti effettuati a fini didattici siano eseguiti per quanto possibile su animali d'allevamento da una persona competente o sotto il suo controllo. Ogni qualvolta sia possibile, invece degli esperimenti saranno impegnati mezzi audiovisivi o altri metodi appropriati. Gli Stati membri convengono inoltre che gli esperimenti al termine dei quali l'animale è rimesso in libertà non sono autorizzati se hanno finalità esclusivamente didattiche o formative. (1) GU n. L 358 del 18. 12. 1986, pag. 1.
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