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Scambio di lettere relativo al risultato dei negoziati tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia a norma dell' articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT in seguito all' desione della Repubblica ellenica alle Comunità europee
Gazzetta ufficiale n. L 359 del 15/12/1981 pag. 0029
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Accordo temporaneo di disciplina concertata tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia per gli scambi reciproci di formaggi
I
La Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia hanno proceduto a consultazioni riguardanti gli scambi reciproci di formaggi.
Durante le consultazioni, le due parti hanno rilevato, ciascuna per quanto la riguarda, che l'andamento delle reciproche importazioni ed esportazioni di formaggi non è stato soddisfacente e che alcuni regimi all'importazione tra esse concordati non erano più adeguati all'attuale situazione del mercato dei formaggi.
Esse hanno concluso, di comune accordo, che occorreva adeguare i regimi degli scambi di formaggi alle esigenze dei rispettivi mercati, tenendo altresì conto dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità.
Esse hanno ritenuto che, nelle attuali condizioni, piuttosto che adeguare questi regimi in modo definitivo, risulta preferibile procedere alla ricerca di una soluzione pratica e di durata limitata.
II
La Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia hanno deciso di concludere un accordo temporaneo implicante le seguenti disposizioni:
1. La Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia sospendono temporaneamente tra loro, per un periodo iniziale di tre anni, cioè dal 1o gennaio 1982 al 31 dicembre 1984, le disposizioni seguenti del regime all'importazione dei formaggi nella Comunità:
- i limiti di valori inclusi nel consolidamento delle seguenti sottovoci della tariffa doganale comune nel quadro del GATT (elenco LXXII-CEE):
- 04.04 A I a) ex 1,
- 04.04 A I b) 1 ex aa);
- i limiti di valori inclusi nella concessione autonoma della Comunità per il Tilsit e il Butterkaese della sottovoce 04.04 E I b) 2 della tariffa doganale comune.
- i limiti di valori inclusi nella concessione autonoma della Comunità per i formaggi fusi della sottovoce 04.04 D I della tariffa doganale comune.
2. La Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia, parallelamente alle sospensioni menzionate al paragrafo 1, istituiscono per lo stesso periodo il seguente regime di scambi:
per il periodo dal 1o gennaio 1982 al 31 dicembre 1984, i quantitativi attualmente scambiati e i dazi da riscuotere all'importazione per i formaggi sotto indicati non possono superare i livelli seguenti:
a) all'importazione nella Comunità:
formaggi della voce 04.04 della tariffa doganale comune originari e provenienti dalla Finlandia, accompagnati da un titolo riconosciuto:
1.2.3 // // Quantitativi // Dazi all'importazione // - Finlandia, avente un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 100 giorni, in blocchi rettangolari, di peso netto uguale o superiore a 30 kg, della sottovoce 04.04 E I b) 5 della tariffa doganale comune - Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkaese, diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi, delle sottovoci 04.04 A I e II della tariffa doganale comune: - in forme standard // 5 850 t di cui un massimo di 2 900 t per la categoria Finlandia // 18,13 ECU/100 kg // - in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, con la crosta almeno da un lato, di peso netto uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg // 1 350 t // 18,13 ECU/100 kg // - Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed, eventualmente a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto « Schabziger »), condizionati per la vendita al minuto, aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca inferiore o uguale a 56 %, delle sottovoci 04.04 D I e D II a) 1 della tariffa doganale comune // 500 t // 36,27 ECU/100 kg // - Altri // 0 t // -
b) all'importazione in Finlandia:
formaggi della voce 04.04 della tariffa doganale della Finlandia, originari e provenienti dalla Comunità, accompagnati da un titolo di qualità e di origine riconosciuti:
1.2.3 // // Quantitativi // Dazi all'importazione // 04.04.150 formaggi freschi, latticini 200 formaggi fusi 300 formaggi di siero 400 formaggi a pasta muffita 901 formaggi del tipo Emmental 902 formaggi del tipo Edam 909 altri formaggi // quantitativi globali di 400 t per il 1982 500 t per il 1983 600 t per il 1984 senza restrizioni relative al tipo e alla qualità dei formaggi // 2 / 3 del prelievo 1 / 3 del prelievo 2 / 3 del prelievo 1 / 3 del prelievo prelievo intero prelievo intero 1 / 3 del prelievo
3. La Repubblica di Finlandia si impegna ad adottare le misure necessarie per garantire che:
- da un lato, i quantitativi concordati all'esportazione dalla Finlandia verso la Comunità [vedi punto 2, lettera a)] non vengano superati;
- dall'altro, titoli d'importazione saranno rilasciati regolarmente e in modo che possano essere realizzati i quantitativi concordati all'importazione in Finlandia in provenienza dalla Comunità [vedi punto 2, lettera b)].
La Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia faranno in modo che i reciproci vantaggi concessi non vengano compromessi da altre misure all'importazione.
4. La Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia si impegnano, ciascuna per quanto la riguarda, a vigilare affinché i prezzi praticati dai rispettivi esportatori non provochino difficoltà sul mercato del paese importatore.
Esse concordano al riguardo di istituire un dispositivo di mutua informazione e cooperazione i cui elementi figurano nell'allegato del presente accordo.
Qualora si presentino difficoltà in ordine ai prezzi praticati, si procederà al più presto, su richiesta di una delle parti, a consultazioni per l'adozione di misure correttive adeguate.
5. Le due parti potranno consultarsi in qualsiasi momento sul funzionamento del presente accordo e modificarlo eventualmente di comune intesa, segnatamente secondo l'evoluzione dei prezzi di mercato, della produzione, della commercializzazione e del consumo dei formaggi di produzione interna e importati.
6. Per garantire una cooperazione costante nella gestione quotidiana delle operazioni di esportazione e d'importazione, le autorità finlandesi e comunitarie designano ciascuna un delegato. I delegati si informeranno reciprocamente circa lo sviluppo degli scambi, con riferimento ai prezzi e ai quantitativi commercializzati.
7. Nel corso del primo semestre 1984 si svolgeranno consultazioni per decidere se e a quali condizioni il presente accordo verrà prorogato.
8. Tutte le disposizioni contenute nel presente accordo entreranno in vigore alla stessa data.
III
Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, tedesca e finlandese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Fatto a Bruxelles, addì . . . 1981.
1.2 // Per il governo della Repubblica di Finlandia // A nome del Consiglio delle Comunità europee
ALLEGATO
Onde evitare che i prezzi praticati dagli esportatori provochino difficoltà sul mercato del paese importatore, sono istituiti i seguenti meccanismi d'informazione e di cooperazione:
1. I servizi della Commissione delle Comunità europee forniscono periodicamente alla Repubblica di Finlandia le quotazioni e tutte le altre informazioni utili relative al mercato dei formaggi di produzione interna ed importati.
2. La Repubblica di Finlandia fornisce ai servizi della Commissione delle Comunità europee le seguenti informazioni per ciascuna delle categorie di formaggi di cui all'accordo:
- due settimane prima dell'inizio di ogni trimestre di calendario, le prospettive delle esportazioni finlandesi verso la Comunità per il seguente trimestre (quantitativi previsti, prezzi franco frontiera finlandese previsti, mercati di destinazione prevedibili),
- tre settimane dopo la fine di ciascun trimestre di calendario, le esportazioni finlandesi effettivamente realizzate verso la Comunità nel trimestre passato (quantitativi esportati, prezzi franco frontiera finlandese effettivamente praticati, paesi membri della Comunità destinatari).
SCAMBIO DI LETTERE
relativo al risultato dei negoziati tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee
Lettera n. 1
Signor Ambasciatore,
ho l'onore di riferirmi alla nota che la missione permanente della Repubblica di Finlandia a Ginevra ha inviato in data 11 giugno 1981 al rappresentante permanente della Commissione delle Comunità europee a Ginevra, in ordine alla domanda della Repubblica di Finlandia di avviare negoziati con la Comunità a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT, in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee.
In tale nota, la Repubblica di Finlandia ha fatto valere che, per le seguenti voci tariffarie comprese nell'elenco XXV - Grecia che è stato ritirato, essa era, dopo la Comunità, il principale fornitore della Grecia:
- 04.04 B 5 « Formaggi d'Olanda »,
- 04.04 B 9 altri formaggi preparati.
I negoziati che hanno avuto luogo al riguardo tra le nostre due delegazioni, in occasione delle consultazioni sui formaggi, hanno consentito di includere nell'« accordo temporaneo di disciplina concertata per gli scambi reciproci di formaggi » talune concessioni tariffarie a compensazione dei diritti della Repubblica di Finlandia a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT.
Alla scadenza dell'accordo temporaneo, la Comunità di impegna ad avviare consultazioni con la Repubblica di Finlandia per accordarle una compensazione equivalente ai diritti di questa a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT.
Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo su quanto precede.
Voglia gradire, signor Ambasciatore, i sensi della mia alta considerazione.
A nome
del Consiglio delle Comunità europee
Lettera n. 2
Signor Direttore generale,
ho l'onore di confermare l'accordo del mio governo sul contenuto della Sua lettera del . . . . . . così redatta:
« Ho l'onore di riferirmi alla nota che la Missione permanente della Repubblica di Finlandia a Ginevra ha inviato in data 11 giugno 1981 al rappresentante permanente della Commissione delle Comunità europee a Ginevra, in ordine alla domanda della Repubblica di Finlandia di avviare negoziati con la Comunità a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT, in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee.
In tale nota, la Repubblica di Finlandia ha fatto valere che, per le seguenti voci tariffarie comprese nell'elenco XXV - Grecia che è stato ritirato, essa era, dopo la Comunità, il principale fornitore, della Grecia:
- 04.04 B 5 « Formaggi d'Olanda »,
- 04.04 B 9 altri formaggi preparati.
I negoziati che hanno avuto luogo al riguardo tra le nostre due delegazioni, in occasione delle consultazioni sui formaggi, hanno consentito di includere nell'« accordo temporaneo di disciplina concertata per gli scambi reciproci di formaggi » talune concessioni tariffarie a compensazione dei diritti della Repubblica di Finlandia a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT.
Alla scadenza dell'accordo temporaneo, la Comunità si impegna ad avviare consultazioni con la Repubblica di Finlandia per accordarle una compensazione equivalente ai diritti di questa a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT.
Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo su quanto precede ».
Voglia gradire, signor Direttore generale, i sensi della mia alta considerazione.
Per il governo
della Repubblica di Finlandia
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