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SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (PRIMA SEZIONE) DEL 5 GIUGNO 1992. - SOCIETA FINANZIARIA SIDERURGICA FINSIDER SPA CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - ACCIAIO: SUPERAMENTO DELLE QUOTE - PORTATA DI UNA SENTENZA DI ANNULLAMENTO - PRESA IN CONSIDERAZIONE DEL PREGIUDIZIO SUBITO PER EFFETTO DELLE DISPOSIZIONI ANNULLATE - RIFIUTO DI ANTICIPI - MOTIVAZIONE - FINE DEL REGIME DI QUOTE - LEGITTIMO AFFIDAMENTO - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - COMPETENZA DI LEGITTIMITA E DI MERITO. - CAUSA T-26/90.
raccolta della giurisprudenza 1992 pagina II-01789
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1. Ricorso di annullamento ° Sentenza di annullamento ° Portata dell' annullamento ° Determinazione in funzione della motivazione che rinvia ad una sentenza precedente ° Annullamento degli artt. 5 e 17 della decisione generale n. 194/88/CECA
(Trattato CECA, art. 33; decisione generale n. 194/88/CECA, artt. 5 e 17)
2. Eccezione di illegittimità ° Atti di cui si può eccepire l' illegittimità ° Decisioni individuali ° Esclusione
(Trattato CECA, art. 36, terzo comma)
3. CECA ° Produzione ° Regime di quote di produzione e di consegna dell' acciaio ° Superamento di quote ° Ammenda ° Obbligo per la Commissione di compensare il pregiudizio subito a causa di disposizioni annullate perché illecite ° Insussistenza
(Trattato CECA, artt. 34 e 58)
4. Atti delle istituzioni ° Motivazione ° Obbligo ° Oggetto ° Portata ° Decisioni individuali
5. CECA ° Produzione ° Regime di quote di produzione e di consegna dell' acciaio ° Superamento di quote ° Anticipo sulle quote del trimestre successivo ° Presupposti ° Compensazione del superamento mediante il mancato sfruttamento di quote nel trimestre successivo ° Principio della parità di trattamento fra i produttori
[Trattato CECA, artt. 4, lett. b), e 58; decisione generale n. 194/88/CECA, artt. 11, n. 3, lett. e)]
6. CECA ° Produzione ° Regime di quote di produzione e di consegna dell' acciaio ° Fine graduale del regime ° Diniego di accordare anticipi di quota ° Diniego conforme alla precedente politica della Commissione ° Tutela del legittimo affidamento ° Violazione ° Insussistenza
(Decisione generale n. 194/88/CECA)
7. CECA ° Decisione che infligge un' ammenda o fissa una penalità di mora ° Procedura amministrativa ° Obbligo della Commissione di consentire all' interessato di presentare le proprie osservazioni ° Portata
(Trattato CECA, art. 36, primo comma)
8. CECA ° Produzione ° Regime di quote di produzione e di consegna dell' acciaio ° Superamento di quote ° Ammenda ° Ammenda irrilevante inflitta ad un' impresa che ha, d' altra parte, tratto profitto dalle decisioni illegittime ° Principio della parità di trattamento fra i produttori ° Riduzione ° Esclusione
(Trattato CECA, art. 36, secondo comma; decisione generale n. 194/88/CECA)
Massima1. Per determinare la portata della sentenza con cui la Corte ha annullato gli artt. 5 e 17 della decisione 194/88/CECA, che proroga il sistema di sorveglianza e di quote di produzione per taluni prodotti delle imprese dell' industria siderurgica, occorre riferirsi alla sua motivazione. Questa si limita a richiamare una precedente sentenza con cui erano state annullate disposizioni di identico contenuto, nella parte in cui i riferimenti da esse utilizzati per fissare le quote non consentivano di determinare le quote di consegna in un modo che la Commissione ritiene equo nei riguardi delle imprese il cui rapporto tra la quote di produzione e la quota di consegna è notevolmente inferiore alla media comunitaria. E' perciò a tale sentenza che occorre far rinvio, anche se il suo dispositivo è stato ripreso solo parzialmente dalla successiva sentenza di cui trattasi. Infatti, quest' ultima, non contenendo, rispetto alla prima sentenza, alcun motivo ulteriore che possa giustificare un annullamento più esteso, ha potuto annullare le disposizioni controverse soltanto nello stesso modo con cui la prima sentenza aveva annulato disposizioni di identico contenuto.
Da quanto precede emerge che la Corte non ha annullato l' art. 5 della decisione 194/88 perché esso costituisce il fondamento giuridico del potere della Commissione di fissare le quote delle imprese, ma soltanto perché gli elementi di riferimento che esso utilizza per fissare dette quote non consentono di stabilire quote di consegna su una base che la Commissione ritiene equa per le imprese i cui rapporti fra la parte delle quote di produzione destinata alla consegna sul mercato comunitario e le quote di produzione sono notevolmente inferiori alla media comunitaria.
2. Ad una ricorrente non è consentito, in occasione di un ricorso per annullamento avverso una decisione individuale, eccepire l' illegittimità di altre decisioni individuali adottate nei suoi confronti e divenute definitive perché non impugnate tempestivamente.
3. Distinti procedimenti sono previsti dal Trattato CECA allo scopo, da un lato, di garantire un equo risarcimento del danno diretto e specifico subito da un' impresa per effetto di una decisione annullata dalla Corte perché viziata da un errore tale da comportare la responsabilità della Comunità e, dall' altro, di punire la violazione, da parte delle imprese, di decisioni adottate in applicazione del sistema delle quote. Dalla diversa natura di questi due procedimenti e dall' autonomia che il primo di essi concede alla Commissione per quanto riguarda le modalità d' adozione dei provvedimenti necessari all' esecuzione delle sentenze d' annullamento, emerge che non spetta al giudice imporre alla Commissione, in occasione del secondo procedimento, il modo con cui essa deve adottare i provvedimenti necessari all' esecuzione di una sentenza di annullamento e che la Commissione non è tenuta a compensare il pregiudizio subito dall' impresa con un superamento di quote accertato a carico della stessa.
4. L' obbligo di motivare una decisione individuale ha lo scopo di consentire al giudice di esercitare il suo sindacato di legittimità sulla decisione e di fornire all' interessato indicazioni sufficienti per giudicare se la decisione sia fondata oppure se sia eventualmente inficiata da un vizio che consente di contestarne la validità. La portata di quest' obbligo dipende dalla natura dell' atto in questione e dal contesto nel quale esso è stato adottato.
5. L' art. 11, n. 3, lett. e), della decisione n. 194/88 dev' essere interpretato nel suo contesto e, in particolare, alla luce dell' obiettivo del regime di quote di produzione e di consegna dell' acciaio, instaurato dall' art. 58 del Trattato CECA, che è quello di ripartire equamente fra i diversi produttori le riduzioni di produzione necessarie al ristabilimento dell' equilibrio tra l' offerta e la domanda dei prodotti considerati. L' art. 11 mira quindi ad introdurre una certa tolleranza nel sistema delle quote, consentendo superamenti specifici per prodotti determinati o per periodi di tempo determinati, a condizione che detti superamenti siano compensati dal fatto che una quota non sia esaurita per una determinata categoria di prodotti o durante un periodo di tempo determinato.
In questo contesto si inserisce il punto e) del n. 3 dell' art. 11, il quale consente alla Commissione di autorizzare un anticipo delle quote. L' applicazione di questa norma presuppone dunque che il superamento di quote effettuato durante il trimestre possa essere compensato col fatto che non viene esaurita la quota nel trimestre successivo. In mancanza di tale compensazione, si incorrerebbe in una violazione del principio della parità di trattamento dei produttori rispetto alla crisi, principio che emerge dal sistema generale dell' art. 58 del Trattato CECA, in particolare in quanto detta disposizione si riferisce ai principi definiti dagli artt. 2, 3 e 4 dello stesso Trattato, ed in particolare al punto b) dell' art. 4, che vieta i provvedimenti che stabiliscono una discriminazione tra i produttori.
6. Gli operatori economici non possono sostenere di essere stati sorpresi dalla fine del sistema delle quote, poiché la Commissione aveva dichiarato, nei 'considerando' della sua decisione 194/88, che essa avrebbe mantenuto in vigore il regime di quote di produzione e di consegna dell' acciaio ancora per due trimestri in relazione a determinati prodotti, ma accompagnandolo con un alleggerimento delle quote nel secondo trimestre in preparazione della liberalizzazione.
Per quanto riguarda gli effetti giuridici della fine del sistema delle quote, si deve rilevare che la decisione della Commissione di non concedere gli anticipi di quote chiesti per il secondo trimestre d' applicazione del regime non costituisce una rottura della sua politica precedente nei confronti degli operatori economici.
7. L' art. 36, primo comma, del Trattato CECA va interpretato nel senso che, nell' ambito di un procedimento amministrativo che poteva concludersi con l' applicazione di un' ammenda, i diritti della difesa sono stati garantiti dal fatto che la ricorrente ha potuto, durante riunioni sia formali sia informali, presentare le proprie osservazioni sull' asserito superamento di quote e sui relativi conteggi, anche se sarebbe stato preferibile comunicarle formalmente tutti i conteggi, in quanto essi sarebbero poi stati presi in considerazione per valutare il superamento di quote accertato dalla Commissione.
8. Quando un operatore economico ha già tratto, dall' illegittimità di una norma di una decisione generale relativa al regime di quote di produzione e di consegna dell' acciaio, un beneficio superiore al pregiudizio subito per effetto dell' illegittimità di un' altra norma della stessa decisione e contrastante con un' equa ripartizione dell' onere della crisi fra le imprese, non spetta al giudice, nell' esercizio della sua competenza di "piena giurisdizione", ridurre l' ammenda inflitta per il superamento di quote, e ciò a più forte ragione quando l' ammenda inflitta è largamente inferiore all' ammontare contemplato, in linea di principio, dalla decisione n. 194/88.
PartiNella causa T-26/90,
Società Finanziaria Siderurgica Finsider SpA, società di diritto italiano, con sede in Roma, rappresentata dall' avv. G. Greco, patrocinante dinanzi alla Corte di Cassazione della Repubblica italiana, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. N. Schaeffer, 21, avenue de la Porte Neuve,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dall' avv. G. Campogrande, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor R. Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda intesa all' annullamento della decisione 21 marzo 1990, con cui la Commissione ha irrogato alla ricorrente un' ammenda per superamento di quote a norma dell' art. 58 del Trattato CECA,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione),
composto dai signori H. Kirschner, presidente, R. García-Valdecasas e K. Lenaerts, giudici,
cancelliere: H. Jung
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 4 dicembre 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenzaAntefatti all' origine del ricorso
1 Il sistema di sorveglianza e di quote di produzione per taluni prodotti delle imprese dell' industria siderurgica è stato istituito a partire dal 1 ottobre 1980, a norma dell' art. 58 del Trattato CECA con la decisione della Commissione 31 ottobre 1980, n. 2794/80/CECA (GU L 291, pag. 1). Esso è stato prorogato per gli anni 1986 e 1987 con la decisione della Commissione 27 novembre 1985, n. 3485/85/CECA (GU L 340, pag. 5, in prosieguo: la "decisione n. 3485/85"), e, per i primi sei mesi del 1988, con la decisione della Commissione 6 gennaio 1988, n. 194/88/CECA (GU L 25, pag. 1, in prosieguo: la "decisione n. 194/88"). Tanto l' art. 5 della decisione n. 3485/85 quanto l' art. 5 della decisione n. 194/88 incaricavano la Commissione di fissare trimestralmente per ogni impresa le quote di produzione e la parte di tali quote che poteva essere consegnata nel mercato comune. L' art. 11, n. 3, lett. e), di dette decisioni contemplava la facoltà della Commissione di accordare alle imprese, al verificarsi di determinati presupposti, un anticipo delle quote del trimestre successivo.
2 Nei 'considerando' della decisione n. 194/88 si rilevava che, per i prodotti delle categorie Ia e Ib, la Commissione reputava necessario, nelle circostanze del momento, liberalizzare il mercato, dopo il 30 giugno 1988.
3 Inoltre la decisione della Commissione 20 maggio 1987, n. 1433/87/CECA (GU L 136, pag. 37, in prosieguo: la "decisione n. 1433/87"), adottata a norma dell' art. 18 della decisione n. 3485/85, consentiva alle imprese, sussistendo determinati presupposti, di adeguare trimestralmente per una categoria di prodotti determinati il rapporto I:P, vale a dire il rapporto fra la parte delle quote di produzione destinata ad essere consegnata nel mercato comune (in prosieguo: la "quota di consegna") e le quote di produzione, trasformando in un rapporto di 1:0,85 una parte delle quote di produzione in quote di consegna. Tale facoltà di adeguamento è stata ripresa dall' art. 17 della decisione n. 194/88.
4 Il 6 aprile 1988 l' associazione di produttori di acciaio Eurofer ° alla quale appartiene la ricorrente ° avvertiva per telex i suoi membri che, a seguito di un colloquio telefonico con un capodivisione della DG III della Commissione, aveva appreso che non sarebbe stato concesso alcun anticipo di quote dal terzo al secondo trimestre 1988, tenuto conto del fatto che il sistema di quote sarebbe scaduto il 30 giugno 1988.
5 Con lettera 31 maggio 1988 la Commissione comunicava alla ricorrente le sue quote per il secondo trimestre 1988, fissate a norma dell' art. 5 della decisione n. 194/88.
6 Con decisioni comunicate il 30 maggio 1988 ed il 12 ottobre 1988 la Commissione correggeva successivamente le quote che erano state assegnate alla ricorrente al fine di tener conto dell' applicazione degli artt. 17, e 10, n. 1, della decisione n. 194/88. Con lettera 24 giugno 1988 la Commissione autorizzava inoltre un anticipo di quote al primo trimestre 1988, da imputare al secondo trimestre dello stesso anno, in forza dell' art.11, n. 3, lett. e), della decisione n. 194/88.
7 Con lettera 9 giugno 1988 la ricorrente chiedeva alla Commissione di essere autorizzata ad anticipare al secondo trimestre 1988 le quote di sua spettanza per il terzo trimestre, fino ad un massimo del 20%, a norma dell' art. 11, n. 3, lett. e), della decisione n. 194/88.
8 Il 24 giugno 1988 la Commissione proponeva al Consiglio di porre fine al sistema delle quote a norma dell' art. 58, n. 3, del Trattato CECA. Nell' ambito del Consiglio non si formava l' unanimità necessaria per adottare una decisione in senso contrario.
9 Di conseguenza il 30 giugno 1988 il sistema delle quote scadeva.
10 Con sentenza 14 luglio 1988, cause riunite 33/86, 44/86, 110/86, 226/86 e 285/86 Stahlwerke Peine-Salzgitter e Hoogovens Groep / Commissione (Racc. pag. 4309, in prosieguo: la "sentenza 14 luglio 1988"), l' art. 5 della decisione n. 3485/85 è stato annullato dalla Corte "nella parte in cui non consente di determinare le quote di consegna in un modo che la Commissione ritiene equo nei riguardi delle imprese il cui rapporto tra la quota di produzione e la quota di consegna è notevolmente inferiore alla media comunitaria". La Corte ha dichiarato che questa disposizione era viziata da sviamento di potere.
11 Con lettera 2 agosto 1988 un capodivisione della DG III, rispondendo alla lettera della Finsider 9 giugno 1988, comunicava:
"Desideriamo informarVi che il suddetto articolo [11, n. 3, lett. e), della decisione n. 194/88] consente 'un anticipo' di quote: ciò implica la condizione che le quote siano accordate per il trimestre successivo. Poiché il sistema di quote non è più in vigore a partire dalla fine di giugno, l' art. 11, n. 3, lett. e), non è più applicabile".
12 Con lettera 20 settembre 1988 la ricorrente esprimeva serie riserve sulla lettera 2 agosto 1988, rilevando che l' anticipo delle quote richiesto rifletteva una stagionalità tipica del mercato in oggetto che sarebbe stata fino ad allora sempre riconosciuta dalla Commissione. Essa concludeva che le sembrava incomprensibile che questo andamento, che aveva caratterizzato le sue consegne negli anni passati, venisse disconosciuto ° irrigidendo il sistema delle quote ° proprio nel momento in cui il mercato veniva liberalizzato.
13 Con lettera 23 febbraio 1989 la Commissione comunicava alla ricorrente di aver avviato contro di essa un procedimento sanzionatorio in forza dell' art. 36 del Trattato CECA, a causa di superamenti di quote effettuati nel corso del secondo trimestre del 1988, in violazione del sistema di quote.
14 Nel corso di una riunione con i rappresentanti della Commissione, svoltasi il 3 marzo 1989, i rappresentanti della ricorrente presentavano le loro osservazioni circa i presunti superamenti di quote.
15 Con lettera 15 marzo 1989 la ricorrente rimproverava alla Commissione di non aver tenuto conto degli anticipi richiesti per il secondo trimestre del 1988, né della difficile situazione in cui la Finsider era venuta a trovarsi in seguito all' adozione del sistema di conversione delle quote di produzione in quote di consegna, contemplato dall' art. 17 della decisione n. 194/88.
16 Nel corso di una riunione con i rappresentanti della Commissione svoltasi il 24 maggio 1989, detti argomenti venivano ripresi e sviluppati. Un rappresentante della ricorrente chiedeva quindi formalmente che la Commissione fornisse tutti i dati e tutti i conteggi in base ai quali erano stati calcolati gli asseriti superamenti.
17 Con lettera 5 giugno 1989 la Commissione comunicava alla ricorrente la propria decisione di accordarle quote supplementari per il primo e il secondo trimestre 1988 a norma dell' art. 7 della decisione n. 194/88.
18 Con lettera 12 giugno 1989 la ricorrente forniva alla Commissione, su richiesta di quest' ultima, i dati concernenti la "relatività Italsider" sul mercato comunitario. Questi dati mostravano che la ricorrente aveva subito un' importante perdita di relatività tra il 1986 e il terzo trimestre 1988.
19 Con sentenza 14 giugno 1989, cause riunite 218/87 e 223/87, 72/88 e 92/88 Hoogovens Groep BV e Federacciai / Commissione (Racc. pag. 1711, in prosieguo: la "sentenza 14 giugno 1989") la Corte annullava, su richiesta della sola società Hoogovens Groep BV, l' art. 5 della decisione n. 194/88 e, su richiesta di quest' ultima società e della Federacciai ° associazione di produttori di acciaio alla quale aderisce la ricorrente ° la decisione n. 1433/87, divenuta l' art. 17 della decisione n. 194/88, poiché tali disposizioni non corrispondevano a ciò che era necessario, come ha ammesso la Commissione stessa, per garantire una ripartizione equa delle quote.
20 Con lettera 19 giugno 1989 la Commissione comunicava alla ricorrente i verbali delle riunioni del 3 marzo e del 24 maggio 1989.
21 Con lettera 14 luglio 1989 i legali dell' Assider ° associazione alla quale appartiene la ricorrente ° chiedevano di poter incontrare la Commissione per sapere con quale metodo e in quale misura questa intendesse risarcire la Finsider per le perdite cagionate dal sistema di conversione di quote annullato dalla Corte nella sentenza 14 giugno 1989, perdite stimate dalla ricorrente superiori a 25 000 tonnellate per trimestre.
22 Con lettera 1 agosto 1989 la ricorrente richiamava l' attenzione della Commissione sugli effetti della sentenza 14 giugno 1989, chiedendole di "riconsiderare le quote che 'sarebbero spettate alla nostra società' in mancanza della decisione annullata".
23 Con lettera 10 agosto 1989 la Commissione rispondeva alla lettera della ricorrente 14 luglio 1989 rilevando di non comprendere come la perdita subita dalla Finsider a causa dell' applicazione dell' art. 17 della decisione n. 194/88 potesse essere valutata nella misura di 25 000 tonnellate. Essa richiamava l' attenzione della ricorrente sul fatto che, secondo la sentenza 14 luglio 1988, alla quale fa riferimento la sentenza 14 giugno 1989, essa aveva dovuto effettuare, per ragioni strutturali, una correzione del rapporto I:P a partire dal 1 gennaio 1986 e questa correzione aveva causato alla Finsider una diminuzione delle sue consegne nel mercato comune di gran lunga più consistente.
24 Con lettera 8 settembre 1989 l' Assider precisava che la perdita di oltre 25 000 tonnellate a trimestre subita dal gruppo Finsider si riferiva al periodo 1 gennaio 1987 - 30 giugno 1988, che era stato il solo preso in considerazione dalla sentenza 14 giugno 1989. La correzione del rapporto I:P a partire dal 1 gennaio 1986 risultante dalla sentenza 14 luglio 1988 non avrebbe potuto essere opposta alla ricorrente perché essa non era parte nelle cause che hanno portato a questa sentenza di annullamento per la sussistenza di vizi formali.
25 Con lettera 7 dicembre 1989 la Commissione comunicava alla ricorrente che le questioni sollevate nelle lettere 14 luglio e 8 settembre 1989 erano di fatto collegate ai superamenti di quote commessi dalla Finsider nel 1988 e che essa esaminava gli effetti che derivavano dalle sentenze della Corte. La Commissione si dichiarava disposta ad incontrare i dirigenti della Finsider sulla prospettata soluzione globale, nel corso di una riunione da fissare nel mese di gennaio 1990.
26 Il 24 gennaio 1990 si teneva a Bruxelles una riunione definita dalle parti "informale", alla quale partecipavano rappresentanti della ricorrente e della Commissione.
27 Con lettera 7 febbraio 1990 la ricorrente comunicava che, a suo parere, era troppo limitativo ritenere che la questione degli effetti della sentenza 14 giugno 1989 fosse legata esclusivamente ai superamenti di quote che essa avrebbe assertivamente effettuato nel secondo trimestre 1988. La ricorrente sosteneva che detti asseriti superamenti ° da essa negati fermamente ° potevano costituire tutt' al più un ampliamento della problematica, allo scopo di giungere ad un accordo con la Commissione ed evitare così una nuova lite. Il problema dell' esecuzione della sentenza già citata sarebbe comunque più ampio e riguarderebbe non solo il primo semestre 1988, ma l' intero anno 1987. Essa concludeva che in tale contesto aderiva alla proposta di incontro formulata nella lettera 7 dicembre 1989.
28 Con lettera 5 marzo 1990 la ricorrente chiedeva nuovamente di fissare una data per l' incontro dei suoi rappresentanti con quelli della Commissione.
29 Con lettera 7 marzo 1990 la Commissione rendeva noto alla ricorrente di aver consultato il proprio servizio giuridico, il quale condivideva l' opinione espressa nella sua lettera 10 agosto 1989. Essa precisava inoltre che i competenti servizi avevano già avuto contatti con i responsabili della ricorrente sui summenzionati problemi, e quindi non era né necessario, né utile occuparsi nuovamente dello stesso argomento.
30 Con lettera 20 marzo 1990 la ricorrente accennava alla possibilità di agire dinanzi alla Corte di giustizia per ottenere il risarcimento dei danni subiti.
31 Con lettera 28 marzo 1990 , pervenuta alla ricorrente l' 11 aprile, la Commissione le notificava la decisione 21 marzo 1990 di irrogarle un' ammenda, a norma dell' art. 58 del Trattato CECA, a causa del superamento delle quote nel secondo trimestre del 1988 per quanto riguarda le categorie dei prodotti Ia e Ib. Questa ammenda veniva fissata in 2 153 550 ECU, vale a dire 18,75 ECU per ogni tonnellata di superamento.
Il procedimento
32 Stando così le cose, con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 18 maggio 1990, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
33 Con lettera del cancelliere 27 settembre 1991, la Commissione è stata invitata a rispondere ai quesiti del Tribunale.
34 Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 21 ottobre 1991, la Commissione ha risposto ai quesiti del Tribunale.
35 Presa visione delle risposte fornite a detti quesiti, su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
36 Le parti hanno svolto difese orali ed hanno risposto ai quesiti del Tribunale all' udienza svoltasi il 4 dicembre 1991 dinanzi al Tribunale composto dai signori D.A.O. Edward, presidente, R. García-Valdecasas, K. Lenaerts, H. Kirschner e R. Schintgen, giudici.
37 Il Tribunale constata che il giudice D.A.O. Edward non ha potuto partecipare alla deliberazione della presenta causa a seguito dell' assunzione delle proprie funzioni come giudice presso la Corte il 10 marzo 1992. A causa di questo impedimento i giudici del collegio giudicante si sono trovati ad essere in numero pari.
38 L' art. 18 dello Statuto CECA della Corte di giustizia, che si applica al Tribunale in base all' art. 44 dello stesso Statuto, dispone che il Tribunale può deliberare validamente soltanto in numero dispari e che le deliberazioni delle sezioni sono valide soltanto se prese da tre giudici. Pertanto, l' art. 32, n. 1, del regolamento di procedura stabilisce che qualora i giudici siano in numero pari il giudice che ha meno anzianità ai sensi dell' art. 6 del suddetto regolamento si astiene dal partecipare alla deliberazione.
39 Di conseguenza, la presente sentenza è stata deliberata dai tre giudici dei quali essa reca la firma.
40 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
° in via istruttoria: ordinare a) la produzione dei conteggi in base ai quali è stata applicata l' ammenda impugnata, nonché b) la lettera del signor Fauré al gabinetto del signor Narjes, relativa al parere sull' applicabilità dell' istituto dell' anticipo di quote nel quarto trimestre 1987;
° nel merito: annullare l' impugnata decisione della Commissione 21 marzo 1990, compreso l' eventuale (implicito) diniego di accordare l' anticipo richiesto nel secondo trimestre 1988;
° in subordine: riformare la decisione impugnata con un' idonea ed equa riduzione dell' entità (in tonnellaggio) degli asseriti superamenti e con conseguente riduzione dell' ammenda;
° condannare la convenuta alle spese.
La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
° dichiarare irricevibile la domanda di annullare la decisione di ammenda perché fondata sull' art. 5 della decisione n. 194/88/CECA;
° respingere perché infondata ogni domanda ricevibile;
° condannare la ricorrente alle spese.
Nel merito
41 La ricorrente deduce in sostanza tre mezzi a sostegno del ricorso di annullamento. Col primo mezzo la ricorrente osserva che il superamento delle quote rilevato dalla Commissione è privo di fondamento giuridico. Secondo la ricorrente la Corte ha annullato retroattivamente con la sentenza 14 giugno 1989 il sistema di fissazione delle quote per il periodo considerato senza che la Commissione abbia sostituito la decisione annullata, in esecuzione della sentenza di annullamento della Corte.
Col secondo mezzo la ricorrente contesta la legittimità della decisione implicita della Commissione di non accordarle, a norma dell' art. 11, n. 3, lett. e), della decisione n. 194/88, un anticipo delle quote del terzo trimestre 1988, in quanto una decisione del genere non è motivata (prima parte), si basa su un' errata interpretazione della disposizione di cui trattasi (seconda parte) e viola il principio del legittimo affidamento (terza parte). Col terzo mezzo la ricorrente deduce la violazione dell' art. 36 del Trattato CECA, in quanto la Commissione non ha comunicato alla ricorrente i conteggi in base ai quali le è stata irrogata l' ammenda. In subordine la ricorrente chiede al Tribunale di procedere ad un' equa riduzione dell' ammenda per tener conto delle difficoltà di applicazione del sistema delle quote nel caso di specie.
La domanda principale
Sul primo mezzo
42 La ricorrente sostiene che la sentenza 14 giugno 1989, annullando gli artt. 5 e 17 della decisione n. 194/88, ha fatto venir meno con efficacia retroattiva i criteri in base ai quali si dovevano valutare eventuali superamenti di quote. Sarebbe pertanto radicalmente escluso qualsiasi superamento di quote, a meno che la Commissione, in base ai provvedimenti che erano richiesti dall' esecuzione della decisione di annullamento, abbia ricostituito un nuovo sistema di fissazione di quote. Nel caso di specie ciò non si verificherebbe in quanto la Commissione si sarebbe astenuta dall' adottare una decisione formale al riguardo, che rispettasse il procedimento e le garanzie stabilite dall' art. 58, n. 2, del Trattato CECA.
43 La ricorrente osserva quanto all' annullamento dell' art. 5 che la Commissione si basa su un' interpretazionee incompleta e inaccettabile delle sentenze 14 luglio 1988 e 14 giugno 1989. Nella prima sentenza la Corte avrebbe giudicato illegittimo l' art. 5 della decisione n. 3485/85, poiché secondo la stessa Commissione esso non consentiva un' equa ripartizione delle quote per le imprese che avevano un rapporto I:P particolarmente sfavorevole (inferiore di dieci punti alla media comunitaria). Con tale pronuncia la Corte non avrebbe affermato che la valutazione della Commissione fosse legittima nei confronti delle altre imprese. Con la seconda sentenza la Corte avrebbe ribadito la precedente pronuncia quanto all' art. 5 della decisione n. 194/88. Essa ha però aggiunto (punto 21 della motivazione): "spetterà alla Commissione, in esecuzione di questa sentenza, adottare, sotto la propria responsabilità, le disposizioni dirette a adeguare il rapporto I:P nella misura richiesta dalla situazione dei mercati d' esportazione al fine di assicurare una ripartizione equa delle quote". Orbene, la Commissione non ha mai effettuato tale adeguamento.
44 La ricorrente, anche se è d' accordo con la Commissione sul fatto che un adeguamento conseguente alla sentenza 14 giugno 1989 non è opponibile alle imprese per le quali esso comporterebbe una riduzione di quote, sostiene tuttavia che una decisione formale era necessaria onde ristabilire la disciplina di base contenuta nell' art. 5 della decisione annullata e mantenere nei confronti di dette imprese le quote inizialmente assegnate.
45 Essa afferma pertanto di avere un interesse ad invocare gli effetti dell' annullamento della detta disposizione, poiché esso comporta l' annullamento della decisione impugnata, la quale le ha irrogato un' ammenda a causa della presunta violazione di tale disposizione illegittima.
46 La ricorrente aggiunge, per quanto riguarda l' art. 17 della decisione n. 194/88, che la Commissione avrebbe dovuto tener conto, all' atto del calcolo dell' asserito superamento, delle riduzioni di quote da essa subite a causa di detto articolo, di cui essa aveva chiesto ed ottenuto l' annullamento ad opera della Corte. Orbene, essa valuta il danno subito pari a 150 000 tonnellate. Se si fosse preso in considerazione questo danno sarebbe stato quindi possibile escludere qualsiasi asserito superamento di quote. Non tenendone conto la Commissione avrebbe violato l' art. 34, primo comma, del Trattato CECA.
47 Essa osserva che nel corso del procedimento sanzionatorio aveva espressamente chiesto alla Commissione di tener conto di tutte le conseguenze in termini di quote derivanti per essa dalla sentenza di annullamento di cui trattasi. Essa rileva che la stessa Commissione ha valutato nella misura di 167 862 tonnellate (allegato 6 del controricorso, prima tabella) la riduzione delle quote di consegna della ricorrente per il periodo intercorrente tra il primo trimestre del 1986 ed il secondo trimestre del 1988. Essa addebita dunque alla Commissione di aver considerato gli effetti di detto annullamento unicamente per il secondo trimestre del 1988 senza tener conto di tutto il periodo considerato e, inoltre, di essersi limitata alle sole categorie Ia e Ib, senza prendere in considerazione la categoria II, per la quale il danno sarebbe ammontato a 5 705 tonnellate.
48 La ricorrente ammette che il procedimento sanzionatorio di cui è stata oggetto si riferiva unicamente al secondo trimestre del 1988. Tuttavia essa deduce che, poiché si trattava dell' ultimo trimestre di funzionamento del sistema di quote, e dato che la sentenza 14 giugno 1989 è stata emessa dopo l' abolizione del sistema in questione, la Commissione era tenuta, in forza dell' art. 34, primo comma, del Trattato CECA, a tener conto di tutti gli effetti favorevoli di detta sentenza. Infatti, l' unico modo con cui la Commissione avrebbe potuto risarcire in natura la ricorrente per il danno subito a causa delle disposizioni annullate sarebbe stato quello di effettuare una compensazione fra tale danno e l' asserito superamento della quota.
49 La Commissione replica che la ricorrente non ha dimostrato un interesse ad avvalersi dell' annullamento dell' art. 5. Essa fa valere che, qualora il Tribunale dovesse accogliere gli argomenti della ricorrente, le quote iniziali della ricorrente stessa dovrebbero essere ricalcolate in base ai principi affermati dalla Corte nella sentenza 14 luglio 1988, alla quale fa riferimento la sentenza 14 giugno 1989. Orbene, queste quote sarebbero inferiori a quelle fissate sulla base della disposizione annullata. La Commissione osserva che, come ha rilevato la Corte, l' art. 5 della decisione n. 194/88 riproduceva il testo dell' art. 5 della decisione n. 3485/85 e il primo è stato annullato per gli stessi motivi di quest' ultimo. La portata di questo annullamento non ha pertanto esorbitato da quanto era necessario per ristabilire eque quote di consegna a favore delle imprese il cui rapporto I:P era notoriamente inferiore alla media comunitaria. Nei confronti delle altre imprese, come la ricorrente, il cui rapporto I:P era superiore alla media comunitaria, la determinazione iniziale delle quote è rimasta valida, in applicazione del principio dei diritti quesiti, poiché una ridistribuzione delle quote avrebbe comportato una riduzione a posteriori delle quote che inizialmente erano state assegnate ad esse.
50 Per quanto attiene all' annullamento dell' art. 17 la Commissione sostiene di non essere stata affatto tenuta a riconoscere aumenti di quote rispetto a quelle fissate inizialmente e adottate come base per la determinazione dell' ammenda. Soltanto per eliminare un elemento conflittuale essa ciononostante avrebbe attribuito alla Finsider gli aumenti relativi al secondo trimestre del 1988, come è stato spiegato ai rappresentanti della ricorrente alla riunione del 24 gennaio 1990.
51 Infine, la Commissione aggiunge che la sentenza 14 giugno 1989 non comporta la revisione delle quote attribuite alla ricorrente e le decisioni individuali che si riferiscono ed essa ° che non sono state impugnate entro il termine di cui all' art. 33, ultimo comma, del Trattato CECA ° non sono state annullate con questa sentenza. La Commissione avrebbe dovuto adottare formalmente altre decisioni solo se in forza della sentenza 14 giugno 1989 avesse dovuto rivedere le quote della Finsider, e non già, come sostiene la ricorrente, "per ripristinare e mantener ferme" le decisioni definitive prese in base all' articolo annullato.
52 Il Tribunale constata che con la sentenza 14 giugno 1989 la Corte ha annullato gli artt. 5 e 17 della decisione n. 194/88 statuendo come segue: "Gli artt. 5 e 17 della decisione 194/88/CECA della Commissione del 6 gennaio 1988, che proroga il sistema di sorveglianza e di quote di produzione per taluni prodotti delle imprese dell' industria siderurgica, sono annullati". Occorre determinare la portata di questa sentenza di annullamento nei confronti della ricorrente per quanto riguarda ciascuna di dette disposizioni.
53 Per quanto riguarda l' art. 5 si deve esaminare se questa disposizione sia stata annullata in quanto fondamento giuridico delle decisioni individuali di fissazione delle quote della ricorrente. A tal fine occorre richiamarsi alla motivazione di questa sentenza (sentenza della Corte 26 aprile 1988, cause riunite 97/86, 193/86, 99/86 e 215/86, Asteris e a. e Grecia/Commissione Racc. pag. 2181, punto 27 della motivazione). Nel punto 26 della motivazione di questa sentenza, che costituisce l' unico motivo di annullamento della decisione n. 194/88, la Corte ha affermato che "l' art. 5 della decisione 194/88/CECA riproduce l' art. 5 della decisione 3485/85/CECA. Pertanto, dev' essere annullato per gli stessi motivi che hanno determinato l' annullamento di questa disposizione nella sentenza 14 luglio 1988". Da questo punto della motivazione emerge che per determinare la portata della sentenza 14 giugno 1989 occorre fare riferimento alla motivazione della sentenza 14 luglio 1988.
54 Orbene, nella motivazione della sentenza 14 luglio 1988 (punti 27 e 28) si precisa: "Non procedendo alla modifica del rapporto I:P da essa ritenuta necessaria per stabilire le quote equamente, a norma dell' art. 58, n. 2, la Commissione ha perseguito uno scopo diverso da quello che tale norma gli imponeva di raggiungere commettendo in tal modo uno sviamento di potere. Poiché la Commissione aveva accertato la necessità di porre rimedio allo squilibrio del rapporto I:P, che caratterizzava la situazione particolare d' imprese quali le ricorrenti, si deve ritenere che lo sviamento di potere è stato commesso nei confronti delle ricorrenti. Si deve dunque constatare che l' art. 5 della decisione generale n. 3485/85 è viziato da sviamento di potere nei riguardi delle ricorrenti e va di conseguenza annullato". Per questi motivi la Corte ha statuito: "1) L' art. 5 della decisione della Commissione 27 novembre 1985, n. 3485, è annullato nella parte in cui non consente di determinare le quote di consegna in un modo che la Commissione ritiene equo nei riguardi delle imprese il cui rapporto tra la quota di produzione e la quota di consegna è notevolmente inferiore alla media comunitaria".
55 Il Tribunale rileva che il fatto che il dispositivo della sentenza 14 giugno 1989 non riproduca in toto quello della sentenza 14 luglio 1988 non consente di ritenere che la prima sentenza abbia annullato l' art. 5 della decisione n. 194/88 in modo più ampio di quanto l' ultima sentenza abbia fatto nei confronti dell' art. 5 della decisione n. 3485/85. Infatti, l' unico motivo di annullamento dell' art. 5 riprodotto nella sentenza 14 giugno 1989 fa rinvio alla motivazione della sentenza 14 luglio 1988. Di conseguenza, la sentenza 14 giugno 1989, poiché non contiene alcun motivo ulteriore rispetto a quello del 14 luglio 1988 che possa giustificare un annullamento più esteso dell' art. 5, ha potuto annullare l' art. 5 della decisione n. 194/88 soltanto nello stesso modo con cui la sentenza 14 luglio 1988 aveva annullato l' art. 5 della decisione n. 3485/85.
56 A tal proposito, si deve osservare che, annullando l' art. 17 e negando l' annullamento dell' art. 6 della decisione n. 194/88, che sono disposizioni prive di contenuto autonomo rispetto all' art. 5 della stessa decisione, poiché esse definiscono criteri di conteggio delle quote che devono essere fissati dalla Commissione in base a questa disposizione, la Corte ha necessariamente ritenuto che il suddetto art. 5 resti in vigore in quanto fondamento giuridico che consente alla Commissione di fissare quote.
57 Da quanto precede emerge che la Corte non ha annullato l' art. 5 poiché esso costituisce il fondamento giuridico del potere della Commissione di fissare trimestralmente le quote delle imprese siderurgiche, ma soltanto in quanto gli elementi di riferimento che esso utilizza per fissare dette quote non consentono di stabilire quote di consegna su una base che la Commissione ritiene equa per le imprese i cui rapporti I:P sono notevolmente inferiori alla media comunitaria.
58 Nel caso di specie il Tribunale constata come tra le parti sia assodato che la ricorrente non figura tra i produttori il cui rapporto I:P era inferiore alla media comunitaria. Inoltre, la ricorrente non adduce alcun elemento tale da contraddire l' asserzione della Commissione, secondo la quale l' art. 5 della decisione n. 194/88 non ha potuto arrecarle un danno in termini di quote.
59 Ne consegue che per adottare, in forza dell' art. 34 del Trattato CECA, i provvedimenti richiesti dall' esecuzione della sentenza di annullamento dell' art. 5, la Commissione non era tenuta nei confronti della ricorrente a definire nuovamente in una decisione generale criteri di fissazione delle quote, né ad adottare nuove decisioni individuali. La ricorrente si trovava infatti nella situazione opposta rispetto a quella delle imprese che avevano ottenuto l' annullamento dell' art. 5 nella sentenza 14 giugno 1989. Per questo, qualunque abbia potuto essere il sistema scelto dalla Commissione, esso avrebbe potuto portare soltanto a livelli di quote meno favorevoli alla ricorrente. Orbene, le parti concordano giustamente sul fatto che il rispetto dovuto ai diritti quesiti si oppone a siffatto risultato, che peraltro non è stato affatto preso in considerazione dalla Corte nella sentenza 14 giugno 1989. Questa sentenza ° poiché annulla l' art. 5 ° non ha pertanto potuto incidere sostanzialmente sul contenuto delle decisioni individuali che fissavano le quote della ricorrente per il secondo trimestre del 1988.
60 Per di più, le decisioni individuali di fissazione delle quote della ricorrente per il secondo trimestre del 1988, poiché non sono state oggetto di un ricorso per annullamento entro il termine previsto dall' art. 33, devono essere considerate definitive.
61 Infatti, dalla costante giurisprudenza della Corte (v., in primis, sentenza 8 marzo 1960, causa 3/59, Repubblica federale di Germania/Alta Autorità, Racc. pag. 117, in particolare pag. 131, e, da ultimo, sentenza 10 dicembre 1986, Sideradria-Industria metallurgica/Commissione, causa 41/85, Racc. pag. 3917, punto 5 della motivazione) emerge che ad una ricorrente non è consentito, in occasione di un ricorso per annullamento avverso una decisione individuale, eccepire l' illegalità di altre decisioni individuali (in forza dell' art. 36, terzo comma, del Trattato CECA) adottate nei suoi confronti e divenute definitive per il decorso del termine di annullamento previsto dall' art. 33 del Trattato CECA.
62 Di conseguenza, queste decisioni possono servire come riferimento per i conteggi dei superamenti di quote presi in considerazione dalla Commissione a carico della ricorrente.
63 Peraltro, il Tribunale rileva che l' argomento della ricorrente per quanto riguarda gli effetti dell' annullamento dell' art. 17 della decisione n. 194/88 equivale, in sostanza, a rimproverare alla Commissione di non aver effettuato, in forza dell' art. 34, primo comma del Trattato CECA, una compensazione tra, da un lato, il danno subito dalla ricorrente a causa dell' art. 17 per i trimestri o i prodotti diversi da quelli per i quali è stato accertato un superamento di quote ° danno riconosciuto dalla Commissione e il cui conteggio non è contestato dalla ricorrente ° e, dall' altro, il superamento di quote accertato.
64 Occorre sottolineare come la Commissione non avesse l' obbligo di effettuare tale compensazione. Infatti, la questione degli effetti della sentenza di annullamento 14 giugno 1989 è disciplinata dall' art. 34, primo comma, del Trattato CECA. Questa disposizione impone alla Commissione di adottare i provvedimenti richiesti dalle decisioni di annullamento della Corte e, inoltre, in caso di danno diretto e specifico subito da un' impresa per effetto di una decisione che la Corte riconosce viziata da un errore tale da comportare la responsabilità della Comunità, di adottare, avvalendosi dei poteri attributile dal Trattato CECA, i provvedimenti atti a garantire un equo risarcimento del danno direttamente causato dalla decisione annullata e di concedere, se necessario, una giusta indennità. Qualora la Commissione ometta di adottare entro un termine ragionevole i provvedimenti richiesti dall' esecuzione d' una decisione di annullamento, può essere proposto un ricorso per risarcimento dinanzi alla Corte. Per contro, la questione della sanzione della violazione delle decisioni adottate in forza del sistema di quote è disciplinata dagli artt. 58, n. 4, e 36 del Trattato CECA, i quali stabiliscono che la Commissione può infliggere, a carico delle imprese che violino le decisioni da essa adottate in forza del sistema di quote, ammende fino ad un ammontare pari al valore delle produzioni irregolari, dopo aver messo l' interessato in grado di presentare le sue osservazioni. Queste sanzioni possono costituire oggetto di un ricorso anche di merito.
65 Dalla diversa natura di questi due procedimenti e dell' autonomia che il primo consente alla Commissione per quanto riguarda il modo con cui essa deve adottare i provvedimenti necessari all' esecuzione delle sentenze di annullamento, emerge che non spetta al Tribunale imporre alla Commissione, in occasione del secondo procedimento, il modo con cui essa deve adottare i provvedimenti necessari all' esecuzione di una sentenza di annullamento della Corte, questione che rientra nell' ambito del primo procedimento. Di conseguenza, la Commissione non era tenuta a considerare gli effetti favorevoli per la ricorrente derivanti dall' annullamento dell' art. 17 della decisione n. 194/88 per i trimestri diversi dal secondo trimestre del 1988 e per categorie di prodotti diverse dalle categorie Ia e Ib. Orbene, quanto a questo ultimo trimestre e a queste ultime categorie, per le parti è assodato che la Commissione ha tenuto conto delle conseguenze di quest' annullamento favorevoli alla ricorrente, diminuendo per le due considerate categorie di prodotti i superamenti calcolati inizialmente. A tal proposito, si deve rilevare che l' atto impugnato si richiama espressamente alla "giurisprudenza della Corte" per riferirsi a quest' elemento del calcolo.
66 Ne consegue che la Commissione ha correttamente adottato, nei confronti della ricorrente e per il solo trimestre e per le sole categorie di prodotti di cui trattasi, i provvedimenti che erano necessari all' esecuzione della sentenza 14 giugno 1989, sia per quanto riguarda l' annullamento dell' art. 5 sia per quanto attiene all' art. 17 della decisione n. 194/88. Il mezzo dev' essere pertanto respinto.
Sul secondo mezzo
Prima parte: motivazione insufficiente
67 La ricorrente osserva come nella lettera 15 marzo 1989 avesse fatto valere che la Commissione non aveva considerato, in occasione del calcolo del superamento di quote addebitato alla Finsider, gli aumenti di quote che dovevano conseguire agli anticipi da essa richiesti. Orbene, nella decisione impugnata la Commissione non ha risposto su questo punto, e si è limitata ad osservare "che il sistema delle quote è trimestrale e vincolante e non dà alcun diritto agli anticipi in modo automatico". In mancanza di qualsiasi altra motivazione la ricorrente sostiene che la decisione è illegittima, poiché essa non è stata in grado di comprendere se il problema resti aperto o se la Commissione con questa asserzione abbia inteso respingere la sua domanda di anticipo. In quest' ultimo caso la decisione di diniego sarebbe priva di qualsiasi motivazione.
68 La Commissione fa valere che adottando la decisione 21 marzo 1990 si è attenuta alla sua decisione di non accordare anticipi per il secondo trimestre del 1988. Nella motivazione ha solo formalmente ricordato alla Finsider che, in mancanza di un diritto a fruire automaticamente di un anticipo, questa non poteva chiedere di contabilizzare in suo favore anticipi che non le erano stati concessi.
69 La Commissione sostiene che le ragioni che sono state alla base del diniego degli anticipi sono state chiaramente esposte alla Finsider durante il procedimento amministrativo, in particolare nella lettera 2 agosto 1988 e durante la riunione 24 maggio 1989. Orbene, dalla costante giurisprudenza della Corte (v. sentenza 7 aprile 1987, causa 32/86, SISMA/Commissione, Racc. pag. 1645) emerge che la portata dell' obbligo di motivazione dipende sia dalla natura dell' atto sia dal contesto nel quale esso è stato adottato. Ecco perché le decisioni individuali potrebbero ritenersi sufficientemente motivate se il loro destinatario, partecipando al procedimento di elaborazione dell' atto, ha ottenuto tutte le informazioni necessarie per valutarne la fondatezza e se l' insieme dei documenti inviatigli consente al giudice comunitario di esercitare pienamente il proprio sindacato di legittimità.
70 Il Tribunale ricorda che, secondo la costante giurisprudenza della Corte (v., tra l' altro, la precitata sentenza 7 aprile 1987, causa 32/86, punti 8-10 della motivazione), l' obbligo di motivare una decisione individuale ha lo scopo di consentire alla Corte di esercitare il suo sindacato di legittimità sulla decisione e di fornire all' interessato indicazioni sufficienti per giudicare se la decisione sia fondata oppure se sia eventualmente inficiata da un vizio che consente di contestarne la validità. La portata di quest' obbligo dipende dalla natura dell' atto in questione e dal contesto nel quale esso è stato adottato.
71 Nel caso di specie, la decisione controversa, determinando l' entità del superamento accertato e l' aliquota dell' ammenda applicata nell' ambito del procedimento di cui trattasi, costituisce una decisione implicita ma certa del diniego degli anticipi richiesti dalla ricorrente. La motivazione di questo diniego è stata fornita alla ricorrente dalla Commissione nei 'considerando' della decisione impugnata. Infatti, essi fanno anzitutto riferimento alla riunione 24 maggio 1989 svoltasi tra i rappresentanti delle parti, nel corso della quale un rappresentante della Commissione ha sottolineato che "il contenuto dell' art. 11, n. 3, lett. e), prevede la possibilità di anticipare le quote e non di usufruire di un supplemento. Il caso di specie avrebbe creato un supplemento, visto che si trattava dell' ultimo trimestre del sistema quote". In seguito, dopo aver preso atto dell' asserzione della ricorrente secondo cui "le cifre non tengono conto né degli adeguamenti di cui agli artt. 7 e 11, n. 3, lett. e), della decisione n. 194/88/CECA, né (...)", negli stessi considerando si rileva che "il sistema delle quote è trimestrale e obbligatorio e non concede in maniera automatica alcun diritto agli anticipi".
72 Questa motivazione dev' essere inoltre ricollocata nel contesto nel quale è stata adottata la decisione impugnata. A questo proposito occorre rilevare in particolare come nella lettera 2 agosto 1988 la Commissione avesse spiegato le ragioni per le quali non intendeva concedere anticipi di quote per il secondo trimestre del 1988. Inoltre, gli aspetti essenziali di questa decisione sono stati resi noti alla ricorrente col telex 6 aprile 1988 inviato dall' Eurofer ai suoi membri, a seguito di un colloquio telefonico che un membro del personale di questa associazione aveva avuto con un capodivisione della DG III della Commissione.
73 Da quanto precede risulta che la prima parte del mezzo dev' essere respinta.
Seconda parte: errata interpretazione dell' art. 11, n. 3, lett. e), della decisione n. 194/88
74 La ricorrente fa valere che il diniego dell' anticipo richiesto è in contrasto con l' art. 11, n. 3, lett. e), della decisione n. 194/88. Secondo questa disposizione "qualora un' impresa non intenda raggiungere le sue quote durante il trimestre al quale si riferiscono, la Commissione, alle condizioni precisate alla lettera d), può consentire all' impresa un anticipo al massimo pari al 20% delle quote del trimestre in corso". La ricorrente rammenta che le condizioni precisate nella lettera d) consistono, a loro volta, nel fatto che l' impresa deve dimostrare che la riduzione nel corso del trimestre successivo è dovuta "ad un caso di forza maggiore" o ad "una fermata per riparazione della durata di almeno quattro settimane consecutive". Si dovrebbe anzitutto considerare che la decisione n. 194/88 era applicabile "dal 1 gennaio al 30 giugno 1988" (art. 18, n. 2, della decisione). Orbene, l' interpretazione proposta dalla Commissione determinerebbe l' inapplicabilità dell' art. 11, n. 3, lett. e), della decisione n. 194/88 durante uno dei due trimestri di applicazione della decisione. Questa interpretazione porterebbe quindi all' abrogazione dell' istituto degli anticipi per la metà del periodo durante il quale era in vigore. Tale interpretazione sarebbe in contrasto con il principio dell' "effetto utile", nonché con l' art. 14, secondo comma, del Trattato CECA, a tenore del quale "le decisioni sono obbligatorie in ogni loro elemento".
75 Peraltro la ricorrente rileva che la ratio del meccanismo degli anticipi è di evitare che l' applicazione del sistema di quote arrechi un particolare pregiudizio per le imprese che prevedono una riduzione della loro produzione e delle loro consegne durante un trimestre successivo per motivi di forza maggiore o di chiusura degli impianti. Allorché durante il trimestre successivo gli eventi impeditivi di cui si è detto si verificano e riducono i quantitativi prodotti e consegnati, dovrebbero essere concessi gli anticipi richiesti. Questo principio si applicherebbe anche qualora detti eventi si verifichino nel primo trimestre di liberalizzazione della produzione perché l' anticipo, che può arrivare fino al 20%, è calcolato rispetto alle quote del "trimestre in corso" e non rispetto a quelle del trimestre successivo. Ecco perché il meccanismo degli anticipi sarebbe senz' altro applicabile anche nell' ultimo trimestre di vigenza del sistema delle quote. La ricorrente aggiunge che sarebbe illogico che nel momento della liberalizzazione del mercato l' ultima applicazione del sistema delle quote diventi più rigida di quanto lo sia stata durante il periodo di vigenza del sistema stesso. Infatti, in caso di mantenimento in vigore di questo sistema per ancora un trimestre ed a parità di (ridotte) produzioni e consegne nel terzo trimestre del 1988, la Finsider non avrebbe subito contestazioni per quel che concerne gli "anticipi" del secondo trimestre.
76 Nel caso di specie la ricorrente avrebbe chiesto anticipi di quote in considerazione della riduzione stagionale del consumo, che era prevista ° come negli anni precedenti ° per il terzo trimestre. Nel corso del terzo trimestre del 1988 questa riduzione sarebbe effettivamente avvenuta. La produzione e le consegne della Finsider nel mercato avrebbero registrato ° anche dopo l' inizio della liberalizzazione dei prodotti ° una riduzione di circa il 20% in termini di relatività, sia rispetto al primo semestre del 1988, sia rispetto ai due precedenti anni 1986 e 1987. La Finsider ne avrebbe dato puntuale informazione alla Commissione, come questa aveva chiesto.
77 La Commissione fa valere, dal canto suo, che dal testo stesso dell' art. 11, n. 3, lett. e), della decisione n. 194/88 risulta che, per ottenere un anticipo ad un dato trimestre, occorre che per il trimestre successivo esistano quote. In mancanza di tali quote la norma non potrebbe essere applicata. Poiché il sistema delle quote scadeva il 1 luglio 1988, non vi erano più quote per il terzo trimestre. Pertanto sarebbe mancato il necessario presupposto per autorizzare un anticipo al secondo trimestre del 1988.
78 La Commissione sostiene che questa interpretazione è, del resto, l' unica che garantisce un' equa ripartizione del peso della crisi fra le imprese. Essa richiede che la produzione totale dell' intero periodo di applicazione del sistema delle quote sia suddivisa fra le imprese, attraverso un sistema di assegnazione di quote trimestrali, in base agli elementi di riferimento di ciascuna. Se si fosse autorizzata un' impresa ad aggiungere all' insieme delle quote di volta in volta attribuitile un anticipo sulla sua produzione non contingentata dal primo trimestre successivo alla fine del sistema, detta impresa avrebbe in definitiva ottenuto per l' intero periodo della crisi un superamento delle quote complessive cui i suoi elementi di riferimento le davano diritto. Per di più sarebbe mancato alla Commissione ogni potere di controllo e di sanzione in relazione alle asserite riduzioni della produzione in tale trimestre, per cui la compensazione degli anticipi sarebbe stata lasciata di fatto e di diritto alla discrezionalità delle imprese che se ne sarebbero avvantaggiate.
79 Il Tribunale considera che l' interpretazione dell' art. 11, n. 3, lett. e), della decisione n. 194/88 dev' essere esaminata nell' ambito complessivo di questa disposizione e in particolare alla luce della ratio dell' art. 11, di cui fa parte. Infatti, il sistema delle quote, che può essere istituito in forza dell' art. 58 del Trattato CECA, è destinato a far fronte alle conseguenze di una riduzione della domanda di carbone o di acciaio, quando questa provoca un periodo di crisi manifesta alla quale i mezzi previsti dall' art. 57 del Trattato CECA non permettano di far fronte. In quest' ottica la Commissione può stabilire quote su una base equa. L' istituzione di un sistema di quote ha quindi lo scopo di ripartire equamente tra i diversi produttori il peso della crisi, dividendo in modo equo le riduzioni di produzione necessarie al ristabilimento dell' equilibrio tra l' offerta e la domanda.
80 Per questo motivo l' art. 5 della decisione n. 194/88 ha autorizzato la Commissione a fissare trimestralmente, per la prima metà del 1988, le quote delle varie imprese sulla base di vari criteri. L' art. 11 di questa decisione mira ad introdurre una certa tolleranza nel sistema delle quote, consentendo superamenti specifici di quote per categorie di prodotti determinati o per periodi di tempo determinati, a condizione che detti superamenti siano compensati dal fatto che una quota non sia esaurita per una determinata categoria di prodotti o durante un periodo di tempo determinato. Pertanto, il n. 1 di detto articolo ammette un superamento limitato per talune categorie di prodotti, purché esso sia compensato per altre categorie di prodotti. Del pari, i punti a), b), c) e d) del n. 3 dello stesso articolo prevedono riporti di quote ad un periodo successivo per le imprese che non hanno esaurito le quote di produzione o di consegna in un dato periodo. Il n. 4 dell' articolo in questione prevede, sussistendo determinati presupposti, che le imprese possano procedere con altre imprese a scambi o a vendite di quote o di parti delle quote.
81 Dalle considerazioni che precedono risulta che la principale caratteristica delle varie disposizioni riprodotte nell' art. 11 della decisione n. 194/88 è quella di subordinare l' autorizzazione di limitati superamenti di quote alla compensazione di questi superamenti con il fatto che le quote non sono esaurite per un' altra determinata categoria di prodotti o per un altro determinato periodo.
82 In questo contesto s' inserisce il punto e) del n. 3 dell' art. 11 della decisione n. 194/88, il quale prevede che:
"Qualora un' impresa non intenda raggiungere le sue quote durante il trimestre al quale si riferiscono, la Commissione, alle condizioni precisate alla lettera d), può consentire all' impresa un anticipo al massimo pari al 20% delle quote del trimestre in corso".
Questa disposizione figura dopo i punti a) - d) del n. 3 dell' art. 11 che contemplano la situazione contraria rispetto a quella dell' anticipo, vale a dire il riporto .
83 Il Tribunale considera pertanto che l' applicazione di questa disposizione presuppone che il superamento di quote effettuato durante il trimestre possa essere compensato col fatto che non viene esaurita la quota nel trimestre successivo. Altrimenti sussisterebbe una violazione del principio della parità di trattamento dei produttori rispetto alla crisi, principio che emerge dal sistema generale dell' art. 58 del Trattato CECA, in particolare in quanto il n. 2 di questo articolo si riferisce ai principi definiti dagli artt. 2, 3 e 4 dello stesso Trattato, ed in particolare al punto b) dell' art. 4, che vieta i provvedimenti che stabiliscano una discriminazione tra produttori.
84 Da quanto precede discende che la decisione impugnata non si basa su un' errata interpretazione dell' art. 11, n. 3, lett. e), della decisione n. 194/88.
85 Occorre peraltro osservare come la decisione n. 194/88 indicasse nei suoi 'considerando' quanto segue:
"Nonostante la Commissione constati una eccedenza di capacità per quanto riguarda i treni per nastri larghi a caldo, la situazione dei coils a caldo (categoria Ia) e dei coils a freddo (categoria Ib), può essere considerata abbastanza soddisfacente nell' attuale congiuntura. Un ripristino immediato delle regole di mercato rischierebbe tuttavia di provocare una sensibile diminuzione dei prezzi. E' quindi giustificato il mantenimento di tali prodotti nel sistema di quote accompagnato da un alleggerimento delle quote nel secondo trimestre, in preparazione della liberalizzazione, dopo il 30 giugno 1988, che la Commissione ritiene necessaria nella situazione attuale di mercato".
Per questo motivo l' art. 8, n. 2, di detta decisione ha stabilito:
"Per il secondo trimestre del 1988, le parti di quote di produzione che possono essere consegnate nel mercato comune sono fissate ad un livello maggiorato del 2% rispetto a quello corrispondente alla valutazione della domanda".
Di conseguenza, la ricorrente non può scindere l' ultima applicazione del sistema degli anticipi, certamente più rigorosa delle applicazioni precedenti, dall' ultima applicazione del sistema delle quote considerato nel suo insieme, cui si è applicato nel complesso un "alleggerimento", per sostenere che la Commissione ha agito incoerentemente rendendo l' ultima applicazione del sistema delle quote più rigorosa delle applicazioni precedenti.
86 La seconda parte del mezzo non può dunque essere accolta.
Terza parte: violazione del legittimo affidamento
87 La ricorrente sostiene che il diniego dell' anticipo richiesto costituisce una violazione del legittimo affidamento che essa poteva nutrire in un comportamento coerente della Commissione, poiché esso è in contrasto con le decisioni adottate dalla Commissione in casi analoghi durante gli anni precedenti. La ricorrente si riferisce in particolare al precedente che è costituito, a suo parere, dall' attribuzione di anticipi nel corso del quarto trimestre del 1987 per i prodotti "lunghi", nonostante che questi ultimi non rientrassero più nel sistema delle quote a decorrere dal 1 gennaio 1988. Questo precedente sarebbe tanto più significativo in quanto è sorto a seguito di una precisa presa di posizione sull' intero problema da parte della DG III (nota del signor F. inviata al gabinetto del signor Narjes, vicepresidente della Commissione, previo parere conforme del servizio giuridico, nota la cui produzione viene richiesta al Tribunale dalla ricorrente).
88 La ricorrente rileva inoltre che ha presentato la sua domanda di anticipo il 9 giugno 1988, quando ancora non si conosceva il futuro del sistema delle quote la cui fine è stata decisa soltanto il 24 giugno 1988.
89 La ricorrente conclude che negandole implicitamente gli anticipi chiesti per il secondo trimestre del 1988 la Commissione ha violato il legittimo affidamento che la ricorrente poteva nutrire in un comportamento coerente della Commissione stessa.
90 La Commissione sottolinea in via preliminare come più volte la Corte abbia affermato (sentenza 14 febbraio 1990, causa C-350/88, Société française des Biscuits Delacre e a./Commissione, Racc. pag. I-395) che gli operatori economici non possono fare affidamento sulla conservazione di una situazione esistente che può essere modificata nell' ambito del potere discrezionale delle istituzioni comunitarie.
91 Inoltre la Commissione nega che la Finsider abbia ottenuto il 21 aprile 1988 un anticipo al quarto trimestre del 1987 per i prodotti lunghi che non rientravano più nel sistema delle quote dal 1 gennaio 1988. A tenore del testo stesso della domanda di anticipi della Finsider datata 16 dicembre 1987, questa domanda sarebbe stata formulata soltanto "nell' ipotesi che il sistema di quote ex art. 58 (fosse) prorogato successivamente al 31 dicembre 1987". Nella risposta la Commissione avrebbe preso atto della domanda della ricorrente di anticipare le quote di produzione "da prelevarsi sulle quote ad essa spettanti per il 1 trimestre 1988", ed aveva consentito questo anticipo purché le quantità anticipate fossero "dedotte dalle vostre quote relative al 1 trimestre 1988". Di conseguenza il 21 aprile 1988 la Commissione avrebbe considerato che la domanda si limitava alle quote attribuite alla ricorrente per il 1 trimestre del 1988, che non comprendevano i prodotti lunghi ormai al di fuori del sistema. La decisione sugli anticipi sarebbe stata adottata sulla base della domanda così limitata, la sola che poteva consentire una detrazione dagli anticipi delle quote relative al 1 trimestre del 1988. Non sarebbe quindi mai stata presa in considerazione l' ipotesi di anticipi relativi a prodotti al di fuori del sistema delle quote a partire dal 1 gennaio 1988, né nella domanda della Finsider, né nella decisione della Commissione.
92 Essa fa poi valere che la decisione di porre fine al sistema delle quote non era soltanto un' ipotesi fra le altre, ma una palese scelta politica annunciata dalla Commissione, fra l' altro, nel punto 1 , ultimo comma, della motivazione della decisione n. 194/88.
93 In un simile contesto ogni operatore avveduto avrebbe dovuto prendere seriamente in considerazione la possibilità di una fine della disciplina e dell' adozione da parte della Commissione di un comportamento coerente a questa nuova situazione giuridica.
94 Inoltre, nel caso di specie, la Commissione ha chiaramente avvertito tutte le imprese tramite l' Eurofer, già all' inizio del secondo trimestre del 1988, che, in vista della fine del sistema, essa non avrebbe concesso anticipi durante il secondo trimestre. Secondo la Commissione, la Finsider sapeva dunque con certezza, dall' inizio del secondo trimestre del 1988, che se il Consiglio non avesse respinto all' unanimità la proposta di liberalizzazione la Commissione non le avrebbe concesso anticipi.
95 In conclusione la Commissione osserva che la Finsider non solo sapeva ° grazie alla comunicazione dell' Eurofer ° che la Commissione non avrebbe concesso anticipi per l' ultimo trimestre di applicazione del sistema, ma condivideva questa interpretazione poiché essa stessa ne aveva accettato l' applicazione fin dal dicembre 1987.
96 La Commissione ritiene peraltro irricevibile la domanda di produrre in giudizio un parere di un suo servizio, il quale costituisce un atto preparatorio riservato.
97 Il Tribunale constata anzitutto che la ricorrente non può sostenere di essere stata sorpresa dalla fine del sistema delle quote, poiché la Commissione nei 'considerando' della decisione n. 194/88 aveva chiaramente dichiarato che essa manteneva in vigore detto sistema durante due trimestri supplementari per taluni prodotti, ma accompagnandolo con un "alleggerimento delle quote nel secondo trimestre, in preparazione della liberalizzazione (del mercato) dopo il 30 giugno 1988".
98 Per quanto riguarda gli effetti giuridici della fine del sistema delle quote, si deve rilevare che la decisione della Commissione di negare alla ricorrente la concessione degli anticipi di quote da essa chiesti per il secondo trimestre del 1988 non costituisce una rottura rispetto alla sua politica precedente. Infatti, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, a questa non sono mai stati concessi anticipi relativi al quarto trimestre del 1987 per categorie di prodotti per le quali le quote sarebbero state abrogate a decorrere dal primo trimestre del 1988. Dalla lettura della decisione della Commissione 21 aprile 1988 emerge, alla luce della domanda di anticipi che in quel periodo era stata formulata dalla ricorrente, che, benché la domanda si riferisse anche ai prodotti delle categorie IV e VI, per le quali l' art. 4 delle decisione generale 6 gennaio 1988, n. 194/88, non ha prorogato il sistema delle quote, detta domanda era preceduta dal seguente enunciato: "Nel caso in cui il sistema delle quote basato sull' art. 58 sia prorogato dopo il 31 dicembre 1987".
99 Si deve pertanto considerare che la domanda della ricorrente si limitava alle categorie di prodotti per le quali era prorogato il sistema delle quote. Ne consegue che la risposta della Commissione che concedeva gli anticipi richiesti ha potuto riguardare soltanto i prodotti ancora rientranti nel sistema delle quote. Del resto, questa interpretazione è corroborata dal punto 2 di detta risposta, dove si può leggere "i quantitativi oggetto dell' anticipo dovranno essere dedotti dalle vostre quote per il primo trimestre 1988", poiché tale detrazione può aver senso soltanto per i prodotti ancora oggetto di un sistema di quote.
100 Inoltre, subordinando la sua domanda di anticipi per il quarto trimestre del 1987 alla proroga del sistema di quote dopo il 31 dicembre 1987, la ricorrente in quel periodo ha riconosciuto che la fine del sistema delle quote impediva la concessione di anticipi.
101 Infine, dichiarando nel ricorso (a pag. 3) che la nota 2 agosto 1988 "riferiva l' interpretazione che il menzionato art. 11, punto 3, lett. e), presupporrebbe la persistenza del sistema di quote", la ricorrente ha dimostrato di aver avuto già conoscenza di questa interpretazione della disposizione di cui trattasi prima del 2 agosto 1988 ed essa dunque non rappresentava una novità.
102 Da quanto precede discende che negando alla ricorrente la concessione degli anticipi da essa richiesti, la Commissione non ha modificato il suo precedente metro di giudizio, né ha sorpreso la ricorrente, e non ha dunque violato il principio della tutela del legittimo affidamento. Pertanto la terza parte di questo mezzo non può essere accolta.
103 In tale contesto la domanda della ricorrente di esaminare la nota del signor F., relativa all' interpretazione dell' art. 11, n. 3, lett. e), della decisione n. 194/88, prodotta nel procedimento, è priva di qualsiasi rilevanza e va quindi respinta.
Sul terzo mezzo
104 La ricorrente sostiene ° in subordine e qualora il Tribunale giudichi che ai fini dell' applicazione della sanzione i conteggi interni operati dalla Commissione sono sufficienti per tener conto degli effetti della sentenza 14 giugno 1989 ° che detti conteggi, di cui essa ignora l' esistenza, non sono stati in ogni caso mai portati a sua conoscenza, nonostante le sue reiterate domande, le promesse della Commissione, e nonostante le reiterate richieste di un incontro onde chiarire gli effetti - quanto alle quote - della sentenza 14 giugno 1989.
105 Pertanto la ricorrente non sarebbe mai stata in grado di conoscere gli eventuali conteggi aggiornati in seguito alla predetta sentenza, in base ai quali le è stata irrogata un' ammenda con la decisione impugnata. Ciò costituirebbe una palese violazione dell' art. 36, primo comma, del Trattato CECA, che impone alla Commissione di "mettere l' interessato in grado di presentare le sue osservazioni", prima di irrogare una sanzione.
106 La Commissione rileva che essa non aveva alcun obbligo di discutere con la ricorrente su tali conteggi dal momento che le aveva chiarito il motivo per cui non prendeva in considerazione gli anticipi e le conseguenze di un' eventuale violazione dell' art. 15 B della decisione n. 3485/85, e, inoltre, in quanto aveva accettato di attribuirle tutte le ulteriori quote che essa aveva chiesto ad altro titolo. L' art. 36, primo comma, del Trattato CECA, imponendo alla Commissione di mettere l' interessato in grado di presentare le sue osservazioni prima di irrogargli una sanzione pecuniaria, non comporta l' obbligo di presentare all' interessato stesso il risultato dei calcoli effettuati, prima di adottare la decisione, una volta che la Commissione ha raccolto tutte le osservazioni della ricorrente che possono influire su tale risultato.
107 Per quanto concerne più precisamente la motivazione della decisione, essa aggiunge che la ricorrente stessa ha prodotto la lettera 10 agosto 1989 con la quale il direttore generale signor Braun ha spiegato alla Finsider che la revisione richiesta "avrebbe causato una diminuzione delle consegne nel mercato comune per la vostra impresa di gran lunga più consistente". Peraltro i dati economici su cui si basa la valutazione del superamento di cui trattasi sarebbero ben noti alla ricorrente in quanto già oggetto di analisi e di discussioni approfondite nel corso delle cause che hanno dato luogo alla sentenza 14 giugno 1989. Inoltre tutta la materia di cui trattasi sarebbe stata riesaminata nel corso della riunione 24 gennaio 1990, alla quale hanno partecipato i rappresentanti della ricorrente e della Commissione.
108 Il Tribunale considera che la Commissione con la lettera 23 febbraio 1989 ha messo la ricorrente in condizioni di presentare le sue osservazioni sull' asserito superamento. Infatti, in detta lettera essa ha esposto i conteggi che dovevano indurla ad accertare un superamento di quote da parte della ricorrente per il secondo trimestre del 1988. A seguito di detta lettera, la ricorrente ha potuto formulare le sue osservazioni durante le riunioni 3 marzo, 24 maggio 1989 e 24 gennaio 1990, e nelle lettere 15 marzo, 12 giugno, 14 luglio, 1 agosto e 8 settembre 1989 e 7 febbraio 1990. In seguito, nell' atto impugnato, la Commissione ha tenuto conto delle osservazioni della ricorrente per quanto riguarda l' applicazione dell' art. 7 della decisione n. 194/88, comunicatele con lettera 5 giugno 1989. Per contro, essa si è giustamente rifiutata di tener conto degli anticipi chiesti ai sensi dell' art. 11, n. 3, lett. e), di detta decisione, come risulta dal resoconto della riunione 24 maggio 1989. Del pari, essa si è giustamente rifiutata di tener conto nel corso del presente procedimento degli effetti della sentenza di annullamento 14 giugno 1989, in quanto essi non riguardavano il secondo trimestre del 1988 e le categorie di prodotti di cui trattasi (Ia e Ib). Inoltre, all' udienza, le parti hanno concordato sul fatto che la Commissione ha mostrato alla ricorrente, durante la riunione informale 24 gennaio 1990, i conteggi da essa effettuati allo scopo di stabilire l' entità delle quote di cui la ricorrente era stata privata a causa dell' applicazione dell' art. 17 della decisione n. 194/88, annullato in seguito dalla Corte, in particolare per quanto riguarda le categorie di prodotti e il trimestre di cui trattasi (controricorso, allegato 6, prima tabella).
109 Non può pertanto sussistere una violazione dell' art. 36, primo comma del Trattato CECA, sebbene fosse stato preferibile comunicare formalmente alla ricorrente questi ultimi conteggi, in quanto essi sarebbero stati presi in considerazione per valutare l' accertato superamento delle quote.
110 Infine si deve aggiungere che la ricorrente non ha addotto alcun motivo per dubitare dell' esattezza dei conteggi effettuati dalla Commissione per stabilire l' entità dell' accertato superamento di quote, e che all' udienza essa ha ammesso in particolare l' esattezza dei conteggi effettuati dalla Commissione per stabilire l' entità delle quote di cui la ricorrente è stata privata a causa dell' art. 17.
111 Ne consegue che il mezzo dev' essere respinto, e che è priva di oggetto la domanda di far ordinare come mezzo istruttorio la produzione dei conteggi in base ai quali è stata applicata l' ammenda impugnata.
La domanda presentata in subordine
112 La ricorrente chiede, del tutto in subordine, che il Tribunale proceda ad un' equa riduzione dell' ammenda irrogata, allo scopo di tener conto delle difficoltà applicative del sistema di quote nell' ultimo trimestre di vigenza. Il mantenimento in vigore del sistema avrebbe causato infatti per la Finsider una notevole riduzione di relatività e quindi una notevole riduzione delle sue quote di consegna. Questa situazione avrebbe dovuto essere presa in considerazione al momento della fissazione dell' ammenda, la cui entità connessa agli asseriti superamenti apparirebbe del tutto ingiustificata ed eccessiva.
113 La Commissione sostiene di aver riservato alla Finsider il trattamento più favorevole possibile in considerazione delle vigenti disposizioni di legge. Essa ricorda quindi che se avesse tenuto conto di tutte le conseguenze che comporta a carico della ricorrente l' annullamento dell' art. 5 tanto della decisione n. 3485/85 quanto della decisione n. 194/88, le quote attribuite infine alla Finsider per dieci trimestri (dal primo trimestre del 1986 al secondo trimestre del 1988) avrebbero dovuto essere ridotte notevolmente, come mostrato dalla seconda tabella dell' allegato 6 del controricorso. La Commissione conclude che la ricorrente ha già ottenuto in materia di quote vantaggi considerevoli che renderebbero iniqua la richiesta riduzione dell' ammenda.
114 Il Tribunale, in base alla sua competenza anche di merito, considera che non occorre ridurre l' ammenda irrogata. Va sottolineato infatti che la ricorrente non ha potuto contestare le osservazioni della Commissione secondo le quali dall' illegittimità dell' art. 5 della decisione n. 194/88 la ricorrente ha tratto un beneficio ° il quale costituisce un diritto quesito ° che supera il danno da essa sofferto a causa dell' illegittimità dell' art. 17 della decisione n. 194/88. Orbene, questo beneficio ° di cui hanno potuto fruire tutte le imprese il cui rapporto I:P era superiore alla media comunitaria ° è già in contrasto con un' equa ripartizione tra le imprese dell' onere della crisi. Orbene, non spetta al Tribunale aggravare questa situazione esercitando la sua competenza anche di merito nel senso auspicato dalla ricorrente.
115 Si deve peraltro ricordare che l' ammenda irrogata alla ricorrente corrisponde a 18,75 ECU per tonnellata di superamento. Questo importo è di gran lunga inferiore a quello fissato dall' art. 12 della decisione n. 194/88, il quale dispone che "alle imprese che superano le loro quote di produzione o quella parte di queste quote che può essere consegnata nel mercato comune verrà inflitta un' ammenda pari, in genere, a 75 ECU per tonnellata di superamento".
116 Ne consegue che la domanda di riduzione dell' ammenda non può essere accolta.
117 Da tutto quanto precede emerge che il ricorso dev' essere respinto interamente.
Decisione relativa alle speseSulle spese
118 A norma dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente è rimasta soccombente e la Commissione ha chiesto la condanna della ricorrente alle spese; quest' ultima dev' essere quindi condannata alle spese.
DispositivoPer questi motivi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La ricorrente è condannata alle spese.
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