Avis juridique important
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (PRIMA SEZIONE) DEL 13 DICEMBRE 1990. - VERENIGING VAN NEDERLANDSE ZIEKENFONDSEN E KONTAKTORGAAN LANDELIJKE ORGANISATIES VAN ZIEKTEKOSTENVERZEKERAARS E KONTAKTCOMMISSIE PUBLIEKRECHTELIJKE ZIEKTEKOSTENREGELINGEN VOOR AMBTENAREN CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - CONCORRENZA - OMNI-PARTIJEN AKKOORD - RICEVIBILITA - NATURA DELL'ATTO IMPUGNATO. - CAUSA T-114/89.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina II-00827
Pub.RJ pagina Pub somm
Massima
Parti
Dispositivo
++++
Ricorso d' annullamento - Atti impugnabili - Lettera inviata da un membro della Commissione ad uno Stato membro e che formula un' opinione circa la compatibilità di un accordo fra imprese con le norme del Trattato in materia di concorrenza - Mancanza di effetti giuridici obbligatori - Esclusione di detto ricorso - Presa in considerazione da parte dello Stato membro destinatario per l' adozione di provvedimenti nazionali - Ininfluenza
(Trattato CEE, artt. 5, 85 e 173; regolamento del Consiglio n. 17)
MassimaNon può considerarsi atto impugnabile con ricorso per annullamento ai sensi dell' art. 173 del Trattato una lettera, inviata da un membro della Commissione alle autorità di uno Stato membro, la quale, senza produrre effetti giuridici obbligatori, come quelli derivanti da una decisione che concede un' esenzione o da una decisione che dispone provvedimenti provvisori, rispecchia soltanto un primo giudizio, dei servizi della Commissione su un accordo tra imprese con riguardo all' art. 85 del Trattato e si limita a suggerire modifiche di tale accordo, essendo peraltro espressamente salvi i diritti procedurali delle parti dell' accordo e dell' autore di un reclamo nei suoi confronti.
Il fatto che detta lettera abbia indotto le autorità nazionali che ne erano destinatarie ad adottare provvedimenti di diritto interno non modifica la sua natura giuridica. Infatti, per quanto riguarda il comportamento che le autorità nazionali devono adottare rispetto ad un accordo tra imprese rientrante nell' ambito di applicazione dell' art. 85 del Trattato, la Commissione non dispone né in base a quest' articolo, né in base al regolamento n. 17, e nemmeno in base all' art. 5 del Trattato, una qualsivoglia competenza per rivolgere ad uno Stato membro una decisione vincolante.
(La motivazione di questa sentenza non differisce sostanzialmente da quella della sentenza pronunciata in pari data: 13 dicembre 1990, Nefarma e a. / Commissione, causa T-113/89, Racc. pag. II-797).
PartiNella causa T-114/89,
Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen, con sede in Zeist (Paesi Bassi),
Kontaktorgaan Landelijke Organisaties van Ziektekostenverzekeraars, con sede in Houten (Paesi Bassi),
e
Kontaktcommissie Publiekrechtelijke Ziektekostenreglingen voor Ambtenaren, con sede in Nieuwegein (Paesi Bassi),
con gli avv.ti H.P. Utermark, del foro dell' Aia, e F.O.W. Vogelaar, del foro di Rotterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. J. Loesch, 8, rue Zithe,
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. B.J. Drijber, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Guido Berardis, membro del servizio giuridico della Commissione, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
sostenuta da
Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dal sig. J.W. de Zwaan, viceconsigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata dei Paesi Bassi, 5, rue C.M. Spoo,
interveniente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento di una o più decisioni contenute, a parere delle ricorrenti, in varie lettere di un membro della Commissione e di un direttore della Direzione generale della concorrenza,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione),
composto dai signori J.L. Cruz Vilaça, presidente, H. Kirschner, R. Schintgen, R. García-Valdecasas e K. Lenaerts, giudici,
(motivazione non riprodotta)
Dispositivodichiara e statuisce:
1) Il ricorso è irricevibile.
2) Le ricorrenti sono condannate in solido alle spese, ad eccezione delle spese sostenute dall' interveniente che saranno a suo carico.
Top