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SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (PRIMA SEZIONE) DEL 17 DICEMBRE 1991. - ENICHEM ANIC SPA CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - CONCORRENZA - NOZIONI DI ACCORDO E DI PRATICA CONCORDATA - RESPONSABILITA COLLETTIVA - IMPUTABILITA DI UN'INFRAZIONE. - CAUSA T-6/89.
raccolta della giurisprudenza 1991 pagina II-01623
edizione speciale svedese pagina II-00001
edizione speciale finlandese pagina II-00001
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1. Concorrenza - Procedimento amministrativo - Decisione della Commissione che accerta un' infrazione - Addebiti che possono essere presi in considerazione a carico
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)
2. Concorrenza - Procedimento amministrativo - Audizioni - Carattere provvisorio del verbale sottoposto al Comitato consultivo e alla Commissione - Vizio procedurale - Insussistenza
((Regolamento (CEE) della Commissione n. 99/63))
3. Concorrenza - Procedimento amministrativo - Rispetto dei diritti della difesa - Diritto delle parti coinvolte in un procedimento di ricevere comunicazione della relazione del consigliere-uditore e di commentarla - Insussistenza
4. Concorrenza - Intese - Accordi tra imprese - Nozione - Concorsi di volontà in merito al comportamento da adottare sul mercato
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)
5. Concorrenza - Intese - Pratica concordata - Nozione - Coordinamento e cooperazione incompatibili con l' obbligo incombente a ogni impresa di determinare autonomamente il proprio comportamento sul mercato - Riunioni tra concorrenti aventi come scopo lo scambio di informazioni determinanti per l' elaborazione della strategia commerciale dei partecipanti
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)
6. Concorrenza - Intese - Infrazione complessa che presenta elementi da qualificare come accordi ed elementi propri della pratica concordata - Qualificazione unica come "accordo e pratica concordata" - Ammissibilità - Conseguenze relative agli elementi di prova da raccogliere
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)
7. Concorrenza - Intese - Pratica concordata - Pregiudizio per il commercio fra Stati membri - Valutazione complessiva e non al livello del singolo partecipante
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)
8. Concorrenza - Norme comunitarie - Infrazioni - Imputazione - Cessione di un ramo di attività - Persona giuridica responsabile della gestione dell' impresa all' epoca dell' infrazione - Scomparsa - Imputazione alla persona giuridica che prosegue la gestione
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)
9. Atti delle istituzioni - Motivazione - Vidimazione dei pareri da fornirsi obbligatoriamente - Obbligo - Portata - Decisione emessa ai sensi delle norme in materia di concorrenza - Parere del consigliere-uditore - Parere da non fornirsi obbligatoriamente
(Trattato CEE, art. 190)
10. Concorrenza - Ammende - Ammontare - Fissazione - Criteri - Comportamento precedente dell' impresa
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)
Massima1. La decisione della Commissione avente come destinatarie talune imprese o associazioni di imprese ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato non può contenere nessun addebito nuovo rispetto a quelli contenuti nella comunicazione degli addebiti.
2. Il carattere provvisorio del verbale dell' audizione sottoposto al Comitato consultivo in materia d' intese e posizioni dominanti e alla Commissione può costituire un vizio del procedimento amministrativo, atto ad inficiare la legittimità della decisione che ne rappresenta il risultato, solo quando il testo del detto verbale sia stato redatto in modo tale da indurre in errore i suoi destinatari su un punto essenziale.
3. I diritti della difesa non esigono che le imprese implicate in un procedimento ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato possano commentare la relazione del consigliere-uditore. Infatti, il rispetto dei diritti della difesa è adeguatamente garantito se i vari organi che concorrono alla formazione della decisione finale sono stati correttamente informati degli argomenti formulati dalle imprese in risposta agli addebiti comunicati loro dalla Commissione e agli elementi di prova presentati dalla Commissione per suffragare tali addebiti. Orbene, la relazione del consigliere-uditore è un documento puramente interno alla Commissione, che ha solo valore di parere e che non ha lo scopo di integrare o correggere gli argomenti delle imprese, né quello di formulare nuovi addebiti o fornire elementi probatori nuovi a carico delle imprese.
4. Perché sussista un accordo ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato, è sufficiente che le imprese interessate abbiano espresso la comune volontà di comportarsi sul mercato in un determinato modo. Tale ipotesi ricorre nel caso in cui tra diverse imprese si siano avuti concorsi di volontà volti al conseguimento di obiettivi in materia di prezzi e di volumi di vendita.
5. I criteri del coordinamento e della collaborazione, che consentono di definire la nozione di pratica concordata, vanno intesi alla luce della concezione inerente alle norme del Trattato in materia di concorrenza, secondo la quale ogni operatore economico deve autonomamente determinare la condotta ch' egli intende seguire sul mercato comune. Se è vero che ciò non esclude il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti, la suddetta esigenza di autonomia vieta però rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi lo scopo o l' effetto d' influire sul comportamento tenuto sul mercato da un concorrente attuale o potenziale, ovvero di rivelare ad un concorrente il comportamento che l' interessato ha deciso, o prevede, di tenere egli stesso sul mercato.
Costituisce pratica concordata la partecipazione a riunioni aventi ad oggetto la fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di volumi di vendita, nel corso delle quali talune imprese concorrenti si scambino informazioni sui prezzi che si propongono di praticare, sul loro limite minimo di redditività, sulle limitazioni dei quantitativi di vendita che ritengono necessarie o sui dati relativi alle loro vendite, poiché le informazioni in tal modo comunicate sono necessariamente tenute in considerazione dalle imprese partecipanti al fine di determinare il proprio comportamento sul mercato.
6. Poiché l' art. 85, n. 1, del Trattato non prevede qualifiche specifiche per un' infrazione complessa e tuttavia unica, essendo quest' ultima costituita da un' azione continuata, caratterizzata da un' unica finalità e composta ad un tempo da elementi che vanno qualificati "accordi" e da elementi da qualificare "pratiche concordate", tale infrazione può essere qualificata "accordo e pratica concordata" senza che sia richiesta simultaneamente e cumulativamente la prova che ciascuno di tali elementi di fatto possieda gli elementi costitutivi di un accordo e di una pratica concordata.
7. Si deve ritenere che un' impresa abbia partecipato a un accordo o a una pratica concordata in grado di pregiudicare il commercio fra Stati membri e che essa abbia in tal modo infranto l' art. 85, n. 1, del Trattato, qualora il risultato del comportamento delle imprese partecipanti nel loro complesso potesse esser tale, a prescindere dagli effetti della partecipazione di ogni singola impresa.
8. L' art. 85, n. 1, del Trattato, si rivolge ad entità economiche costituite da un insieme di elementi materiali ed umani che può concorrere alla realizzazione di un' infrazione della stessa disposizione. Una volta che sia stabilita la sussistenza di tale infrazione, occorre determinare la persona fisica o giuridica che era responsabile della gestione dell' impresa al momento in cui è stata commessa l' infrazione, affinché la detta persona risponda di quest' ultima. Tuttavia, qualora tra il momento in cui viene commessa l' infrazione e il momento in cui l' impresa deve risponderne la persona responsabile della gestione dell' impresa abbia cessato di esistere giuridicamente, occorre dapprima localizzare l' insieme degli elementi materiali ed umani che ha concorso alla commissione dell' infrazione e poi identificare la persona che è divenuta responsabile della gestione del detto insieme, allo scopo di evitare che, a seguito della scomparsa della persona che era responsabile della sua gestione al momento in cui è stata commessa l' infrazione, l' impresa possa non rispondere di quest' ultima.
9. Il fatto che una decisione emessa ai sensi delle norme in materia di concorrenza non faccia nessun riferimento alla relazione del consigliere-uditore non costituisce violazione dell' art. 190 del Trattato, poiché la detta relazione, che nessuna disposizione prevede debba essere trasmessa al Comitato consultivo in materia d' intese e posizioni dominanti o alla Commissione, non costituisce un parere da fornirsi obbligatoriamente a quest' ultima in quanto organo decisionale.
10. Quando si tratta di fissare l' ammontare dell' ammenda inflitta per una violazione delle norme del Trattato in materia di concorrenza, il fatto che la Commissione abbia già accertato, in passato, che un' impresa aveva violato le norme sulla concorrenza ed eventualmente le abbia inflitto una sanzione per questo motivo, può essere considerato come circostanza aggravante a carico della detta impresa, ma la mancanza di precedenti infrazioni costituisce una circostanza normale, di cui la Commissione non è obbligata a tener conto come circostanza attenuante.
PartiNella causa T-6/89,
Enichem Anic SpA, società di diritto italiano, con sede in Palermo, con gli avv.ti G. Guarino e M. Siragusa, del foro di Roma, e G. Arcidiacono, del foro di Milano, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Arendt e Harles, 4, avenue Marie-Thérèse,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. A. McClellan, consigliere giuridico principale, e G. Marenco, consigliere giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. R. Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della decisione della Commissione 23 aprile 1986, relativa ad un procedimento ai sensi dell' art. 85 del Trattato CEE (IV/31.149-Polipropilene, GU L 230, pag. 1),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITA' EUROPEE (Prima Sezione),
composto dai signori L. Cruz Vilaça, presidente, R. Schintgen, D.A.O. Edward, H. Kirschner e K. Lenaerts, giudici,
avvocato generale: B. Vesterdorf
cancelliere: H. Jung
vista la fase scritta del procedimento e a seguito della trattazione orale svoltasi dal 10 al 15 dicembre 1990,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 10 luglio 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenzaAntefatti
1 Questa causa verte su una decisione con cui la Commissione ha inflitto a quindici produttori di polipropilene un' ammenda per violazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE. Il prodotto che costituisce oggetto della decisione impugnata (in prosieguo: la "decisione") è uno dei principali polimeri termoplastici grezzi. Il polipropilene è venduto dai produttori ai trasformatori, che lo convertono in prodotti finiti o semifiniti. I maggiori produttori di polipropilene dispongono di una serie di oltre cento tipi diversi, che consentono una vasta gamma di utilizzazioni finali. I principali tipi base di polipropilene sono la rafia, l' omopolimero da stampaggio per iniezione, il copolimero da stampaggio per iniezione, il copolimero ad elevato impatto e le pellicole. Le imprese destinatarie della decisione sono tutte aziende produttrici di primaria importanza nel settore petrolchimico.
2 Il mercato del polipropilene dell' Europa occidentale è rifornito quasi esclusivamente da unità produttive impiantate in Europa. Prima del 1977 esso era rifornito da dieci imprese produttrici, vale a dire Montedison (diventata Montepolimeri SpA), Hoechst AG, Imperial Chemical Industries plc e Shell International Chemical Company Ltd (dette le "quattro grandi"), che disponevano complessivamente di una quota di mercato del 64%, l' Enichem Anic SpA in Italia, Rhône-Poulenc SA in Francia, Alcudia in Spagna, Chemische Werke Huels e BASF AG in Germania nonché Chemie Linz AG in Austria. A seguito della scadenza dei brevetti di controllo detenuti dalla Montedison, si sono affacciati sul mercato dell' Europa occidentale, nel 1977, sette nuovi produttori: Amoco e Hercules Chemicals NV in Belgio, ATO Chimie SA e Solvay et Cie SA in Francia, SIR in Italia, DSM NV nei Paesi Bassi e Taqsa in Spagna. La Saga Petrokjemi AS et Cie, produttore norvegese, ha iniziato la propria attività verso la metà del 1978 e la Petrofina SA nel 1980. L' avvento dei nuovi produttori, che disponevano di una capacità nominale di circa 480 000 tonnellate, ha comportato un incremento sostanziale della preesistente capacità produttiva in Europa occidentale, alla quale, per vari anni, non ha fatto riscontro un corrispondente aumento della domanda. Ciò ha avuto come conseguenza un basso tasso di utilizzazione delle capacità di produzione, che tuttavia sarebbe gradualmente aumentato tra il 1977 e il 1983, passando dal 60% al 90%. Secondo la decisione, a partire dal 1982 l' offerta e la domanda sono rimaste sostanzialmente in equilibrio. Tuttavia, durante la maggior parte del periodo di riferimento (1977-1983) il mercato del polipropilene sarebbe stato caratterizzato da una bassa redditività, ovvero da sostanziali perdite in ragione, segnatamente, degli elevati costi fissi e dell' aumento della materia prima, il propilene. Sempre secondo la decisione (punto 8), nel 1983 la Montepolimeri SpA deteneva il 18% del mercato europeo del polipropilene, la Imperial Chemical Industries plc, la Shell International Chemical Company Ltd e la Hoechst AG l' 11% ciascuna, la Hercules Chemicals NV poco meno del 6%, l' ATO Chimie SA la BASF AG, la DSM NV, la Chemische Werke Huels, la Chemie Linz AG, la Solvay et Cie SA e la Saga Petrokjemi AS et Cie dal 3 al 5% ciascuna e la Petrofina SA il 2% circa. Il polipropilene sarebbe stato oggetto di una vasta corrente di scambi tra gli Stati membri, poiché ciascuno dei produttori allora stabiliti nella Comunità vendeva in tutti o quasi tutti gli Stati membri.
3 L' Enichem Anic SpA (in prosieguo: l' "Anic") faceva parte dei produttori che rifornivano il mercato prima del 1977. La sua posizione sul mercato del polipropilene era quella di un produttore di medie dimensioni che disponeva di una quota di mercato del 2,7 - 4,2% circa. Essa si è ritirata dal mercato nella primavera del 1983, dopo aver ceduto la sua attività nel settore del polipropilene alla Montepolimeri SpA alla fine dell' ottobre 1982.
4 In data 13 e 14 ottobre 1983 venivano effettuati da funzionari della Commissione, ai sensi dell' art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204, in prosieguo: il "regolamento n. 17"), accertamenti simultanei presso le seguenti imprese che producono propilene e riforniscono il mercato comunitario:
- ATO Chimie SA, attualmente Atochem (in prosieguo: l' "ATO"),
- BASF AG (in prosieguo: la "BASF"),
- DSM NV (in prosieguo: la "DSM"),
- Hercules Chemicals NV (in prosieguo: la "Hercules"),
- Hoechst AG (in prosieguo: la "Hoechst"),
- Chemische Werke Huels (in prosieguo: la "Huels"),
- Imperial Chemical Industries plc (in prosieguo: l' "ICI"),
- Montepolimeri SpA, attualmente Montedipe (in prosieguo: la "Monte"),
- Shell International Chemical Company Ltd (in prosieguo: la "Shell"),
- Solvay et Cie SA (in prosieguo: la "Solvay"),
- BP Chimie (in prosieguo: la "BP").
Non venivano effettuati accertamenti presso la Rhône-Poulenc SA (in prosieguo: la "Rhône-Poulenc") né presso l' Enichem Anic SpA.
5 In esito a tali accertamenti la Commissione inviava richieste di informazioni, ai sensi dell' art. 11 del regolamento n. 17 (in prosieguo: le "richieste di informazioni"), non solo alle imprese sopra elencate, ma anche alle seguenti imprese:
- Amoco,
- Chemie Linz AG (in prosieguo: la "Linz"),
- Saga Petrokjemi AS et Cie, che fa attualmente parte della Statoil (in prosieguo: la "Statoil"),
- Petrofina SA (in prosieguo: la "Petrofina"),
- Enichem Anic SpA (in prosieguo: l' "Anic").
La Linz, impresa austriaca, contestava la competenza della Commissione e si rifiutava di ottemperare alla richiesta. Successivamente, a norma dell' art. 14, n. 2, del regolamento suddetto, funzionari della Commissione effettuavano accertamenti presso l' Anic e la Saga Petrochemicals UK Ltd, controllata inglese della Saga, nonché presso alcuni agenti di vendita della Linz nel Regno Unito e nella Repubblica federale di Germania. Non venivano inviate richieste d' informazioni alla Rhône-Poulenc.
6 Le prove documentali raccolte nel corso degli accertamenti e mediante le richieste di informazioni inducevano la Commissione a concludere che tra il 1977 e il 1983 i produttori interessati, contravvenendo all' art. 85. del Trattato CEE, avevano, con una serie di iniziative in materia di prezzi, fissato regolarmente prezzi-obiettivo ed avevano elaborato un sistema di controllo annuale dei quantitativi di vendita, allo scopo di ripartirsi il mercato disponibile sulla base di quantitativi o di percentuali concordati. Pertanto, il 30 aprile 1984 la Commissione decideva di iniziare il procedimento previsto dall' art. 3, n. 1, del regolamento n. 17, e nel maggio 1984 inviava una comunicazione scritta degli addebiti alle imprese summenzionate, ad eccezione dell' Anic e della Rhône-Poulenc. Tutte le imprese destinatarie rispondevano per iscritto.
7 Il 24 ottobre 1984 il consigliere-uditore designato dalla Commissione si incontrava con i legali delle imprese destinatarie della comunicazione degli addebiti per concordare determinate modalità procedurali dell' audizione, prevista nell' ambito del procedimento amministrativo, che sarebbe cominciata il 12 novembre 1984. Nel corso della detta riunione la Commissione annunciava peraltro che, in considerazione degli argomenti dedotti dalle imprese nelle risposte alla comunicazione degli addebiti, avrebbe fatto pervenire loro in tempi brevi altro materiale probatorio ad integrazione di quello di cui già disponevano relativamente all' attuazione delle iniziative in materia di prezzi. Infatti, il 31 ottobre 1984 la Commissione trasmetteva ai legali delle imprese un fascicolo contenente copie delle istruzioni in materia di prezzi impartite dai produttori ai loro uffici vendite nonché tabelle riepilogative di tali documenti. Onde garantire la tutela di eventuali segreti aziendali, la Commissione vincolava la comunicazione al rispetto di talune condizioni; in particolare, i documenti comunicati non dovevano essere trasmessi agli uffici commerciali delle imprese. I legali di varie imprese si rifiutavano di accettare tali condizioni e restituivano la documentazione prima dell' audizione.
8 Sulla base delle informazioni fornite nelle risposte scritte alla comunicazione degli addebiti, la Commissione decideva di avviare il procedimento anche contro le imprese Anic e Rhône-Poulenc; a questo scopo, inviava loro, il 25 ottobre 1984, una comunicazione degli addebiti analoga a quelle inviate alle altre quindici imprese.
9 Durante una prima serie di audizioni, svoltasi dal 12 al 20 novembre 1984, venivano sentite tutte le imprese, salvo la Shell (che si era rifiutata di partecipare a qualsiasi audizione), l' Anic, l' ICI e la Rhône-Poulenc (che ritenevano di non aver avuto agio di preparare il loro fascicolo).
10 Nel corso di dette audizioni varie imprese si rifiutavano di discutere i punti sollevati nella documentazione loro inviata il 31 ottobre 1984, sostenendo che la Commissione aveva radicalmente cambiato l' orientamento della sua argomentazione e che quantomeno andava loro concessa la possibilità di presentare osservazioni scritte. Altre imprese dichiaravano di non aver avuto tempo sufficiente per esaminare i documenti prima dell' audizione. Una lettera collettiva in questo senso veniva inviata alla Commissione il 28 novembre 1984 dai legali delle imprese BASF, DSM, Hercules, Hoechst, ICI, Linz, Monte, Petrofina e Solvay. Con lettera 4 dicembre 1984, la Huels dichiarava di aderire a questo punto di vista.
11 Di conseguenza, il 29 marzo 1985 la Commissione inviava alle imprese una nuova serie di documenti, riproducenti istruzioni sui prezzi impartite dalle imprese ai loro uffici vendite, corredati di tabelle relative ai prezzi, nonché un compendio delle risultanze probatorie relative a ciascuna iniziativa in materia di prezzi per la quale erano disponibili documenti. Le imprese venivano invitate a rispondere sia per iscritto, sia durante una successiva serie di audizioni. La Commissione precisava di revocare le restrizioni inizialmente previste per quanto riguarda la comunicazione dei documenti agli uffici commerciali.
12 Con ulteriore lettera di pari data, la Commissione rispondeva all' affermazione dei legali secondo cui essa non aveva giuridicamente qualificato con precisione l' asserita intesa, ai sensi dell' art. 85, n. 1, ed invitava i legali stessi a presentarle osservazioni scritte e orali.
13 Una seconda serie di audizioni si svolgeva dall' 8 all' 11 luglio 1985 e il 25 luglio 1985. L' Anic, l' ICI e la Rhône-Poulenc presentavano le loro osservazioni e le altre imprese (salvo la Shell) commentavano i punti sollevati nelle due lettere della Commissione 29 marzo 1985.
14 La bozza di processo verbale delle audizioni, corredata della documentazione utile, veniva trasmessa ai membri del comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti (in prosieguo: il "comitato consultivo") il 19 novembre 1985 e veniva inviata alle imprese il 25 novembre 1985. Il Comitato consultivo esprimeva il proprio parere nella sua 170ª riunione, il 5 e 6 dicembre 1985.
15 A conclusione di detto procedimento, la Commissione ha adottato la controversa decisione 23 aprile 1986, che contiene il seguente dispositivo:
"Articolo 1
Anic SpA, ATO Chemie SA (ora Atochem), BASF AG, DSM NV, Hercules Chemicals NV, Hoechst AG, Chemische Werke Huels (ora Huels AG), ICI plc, Chemische Werke Linz, Montepolimeri SpA (ora Montedipe), Petrofina SA, Rhône-Poulenc SA, Shell International Chemical Co. Ltd, Solvay & Cie e Saga Petrokjemi AG & Co. (ora parte della Statoil) hanno violato l' art. 85, paragrafo 1, del Trattato CEE, partecipando:
- nel caso di Anic, all' incirca dal novembre 1977 sino alla fine del 1982 o all' inizio del 1983;
- nel caso di Rhône-Poulenc, dal novembre (all' incirca) del 1977 sino alla fine del 1980;
- nel caso di Petrofina, dal 1980 sino almeno al novembre 1983,
- nel caso di Hoechst, ICI, Montepolimeri e Shell, dalla metà circa del 1977 ad almeno novembre 1983;
- nel caso di Hercules, Linz, Saga e Solvay, dal novembre (all' incirca) del 1977 ad almeno novembre 1983;
- nel caso di ATO, almeno dal 1978 ad almeno novembre 1983;
- nel caso di BASF, DSM e Huels, in un periodo incerto compreso tra il 1977 e il 1979, fino ad almeno novembre 1983,
ad un accordo e pratica concordata concluso alla metà del 1977, in base al quale i produttori fornitori di polipropilene nel territorio della CEE:
a) si tenevano in contatto reciproco e si incontravano periodicamente (dall' inizio del 1981, due volte al mese) in una serie di riunioni segrete per discutere e definire le proprie politiche commerciali;
b) stabilivano periodicamente prezzi 'obiettivo' (o minimi) per la vendita del prodotto in oggetto in ciascuno Stato membro della CEE;
c) concordavano vari provvedimenti intesi a facilitare l' attuazione di tali prezzi-obiettivo, compresi (a titolo principale) riduzioni temporanee della produzione, lo scambio d' informazioni particolareggiate sulle proprie forniture, l' organizzazione di riunioni locali e, dagli ultimi mesi del 1982, un sistema di 'direzione contabile' volto ad applicare gli aumenti di prezzi a singoli clienti;
d) aumentavano simultaneamente i prezzi in applicazione di detti obiettivi;
e) si ripartivano il mercato assegnando a ciascun produttore un obiettivo o una 'quota' di vendite annue (1979, 1980 e almeno parte del 1983) o, in mancanza di un accordo definitivo riguardante l' intero anno, chiedendo ai produttori di limitare le proprie vendite di ciascun mese prendendo come base un periodo precedente (1981, 1982).
Articolo 2
Le imprese menzionate all' articolo 1 pongono immediatamente fine alle suddette infrazioni (se già non vi abbiano provveduto) e si astengono d' ora in poi, per quanto riguarda le attività che esse svolgono nel settore del polipropilene, da ogni accordo o pratica concordata che possa avere oggetto o effetto identico o analogo, compreso ogni scambio d' informazioni normalmente coperte dal segreto commerciale, mediante il quale i partecipanti possano conoscere direttamente o indirettamente dati concernenti la produzione, le forniture, l' entità delle scorte, i prezzi di vendita, i piani di costi o di investimenti di altri singoli produttori, nonché da ogni accordo o pratica concordata con cui essi siano in grado di controllare l' adesione a qualsiasi accordo espresso o tacito o a qualsiasi pratica concordata in materia di prezzi o di ripartizione dei mercati all' interno della CEE. Ogni sistema di scambio d' informazioni generali (ad esempio, Fides) al quale i produttori aderiscano deve essere gestito in modo tale da escludere ogni informazione che consenta di individuare il comportamento dei singoli produttori; in particolare, le imprese si astengono dallo scambiarsi informazioni supplementari aventi rilevanza ai fini della concorrenza e non previste in tale sistema.
Articolo 3
Per l' infrazione di cui all' articolo 1, le seguenti ammende vengono inflitte alle imprese menzionate qui di seguito:
i) Anic SpA ammenda di 750 000 ECU, o 1 103 692 500 Lit;
ii) Atochem ammenda di 1 750 000 ECU, o 11 973 325 FF;
iii) BASF AG ammenda di 2 500 000 ECU, o 5 362 225 DM;
iv) DSM NV ammenda di 2 750 000 ECU, o 6 657 640 FL;
v) Hercules Chemicals NV ammenda di 2 750 000 ECU, o 120 569 620 FB;
vi) Hoechst AG ammenda di 9 000 000 ECU, o 19 304 010 DM;
vii) Huels AG ammenda di 2 750 000 ECU, o 5 898 447,50 DM;
viii) ICI plc ammenda di 10 000 000 ECU, o 6 447 970 UK ;
ix) Chemische Werke Linz ammenda di 1 000 000 ECU, o 1 471 590 000 LIT;
x) Montedipe ammenda di 11 000 000 ECU, o 16 187 490 000 LIT;
xi) Petrofina SA ammenda di 600 000 ECU, o 26 306 100 FB;
xii) Rhône Poulenc SA ammenda di 500 000 ECU, o 3 420 950 FF;
xiii) Shell International Chemical Company Ltd ammenda di 9 000 000 ECU, o 5 803 173 UK ;
xiv) Solvay & Cie ammenda di 2 500 000 ECU, o 109 608 750 FB;
xv) Statoil: Den Norske Stats Oljeselskap AS (che attualmente incorpora Saga Petrokjemi) ammenda di 1 000 000 ECU, o 644 797 UK .
Articoli 4 e 5
(omissis)".
16 L' 8 luglio 1986 veniva inviato alle imprese il verbale definitivo delle audizioni, contenente le correzioni, le integrazioni e le cancellazioni da loro richieste.
Procedimento
17 A seguito dei fatti sopra descritti, la ricorrente, con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 31 luglio 1986, ha proposto il ricorso in esame, diretto all' annullamento della decisione. Tredici delle altre quattordici imprese destinatarie della decisione hanno proposto ricorsi analoghi (cause da T-1/89 a T-4/89 e da T-7/89 a T-15/89).
18 La fase scritta del procedimento si è svolta interamente dinanzi alla Corte.
19 Con ordinanza 15 novembre 1989 la Corte ha rinviato questa causa e le altre tredici al Tribunale, ai sensi dell' art. 14 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, che istituisce il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (in prosieguo: la "decisione del Consiglio 24 ottobre 1988").
20 A norma dell' art. 2, n. 3, della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, il presidente del Tribunale ha designato un avvocato generale.
21 Con lettera 3 maggio 1990 il cancelliere del Tribunale ha invitato le parti ad una riunione informale, allo scopo di stabilire le modalità di organizzazione della fase orale. La riunione ha avuto luogo il 28 giugno 1990.
22 Con lettera 9 luglio 1990 il cancelliere del Tribunale ha chiesto alle parti di presentare le loro osservazioni sull' eventuale riunione delle cause da T-1/89 a T-4/89 e da T-6/89 a T-15/89 ai fini della trattazione orale. Nessuna delle parti ha formulato obiezioni su questo punto.
23 Con ordinanza 25 settembre 1990 il Tribunale ha disposto la riunione delle cause suddette, per connessione, ai fini della trattazione orale, a norma dell' art. 43 del regolamento di procedura della Corte, che allora si applicava mutatis mutandis al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell' art. 11, terzo comma, della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988.
24 Con ordinanza 15 novembre 1990 il Tribunale ha statuito sulle domande di trattamento riservato presentate dalle ricorrenti nelle cause T-2/89, T-3/89, T-9/89, T-11/89, T-12/89 e T-13/89, accogliendole parzialmente.
25 Con lettere pervenute nella cancelleria del Tribunale il 9 ottobre e il 29 novembre 1990, le parti hanno risposto ai quesiti loro posti dal Tribunale e comunicati con lettera 19 luglio 1990 del cancelliere.
26 Viste le risposte fornite ai suoi quesiti e su relazione del giudice relatore, sentito l' avvocato generale, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
27 Le parti hanno svolto le loro difese orali ed hanno risposto ai quesiti del Tribunale all' udienza che si è svolta dal 10 al 15 dicembre 1990.
28 L' avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all' udienza del 10 luglio 1991.
Conclusioni delle parti
29 La Enichem Anic conclude che il Tribunale voglia:
1) annullare interamente o parzialmente la decisione della Commissione delle Comunità europee (IV/31.149-Polipropilene) del 23 aprile 1986 per quel che concerne la ricorrente;
2) in subordine, annullare o ridurre l' ammenda comminata alla ricorrente;
3) condannare la Commissione al pagamento delle spese, competenze ed onorari".
La Commissione, dal canto suo, conclude che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso perché non fondato,
- condannare la ricorrente alle spese del giudizio.
Nel merito
30 Occorre esaminare, in primo luogo, le censure della ricorrente relative alla violazione dei diritti della difesa, secondo le quali: 1) la Commissione non ha formulato nella comunicazione degli addebiti tutti gli addebiti figuranti poi nella decisione e in tal modo ha imputato una responsabilità collettiva alla ricorrente, 2) il verbale definitivo delle audizioni non è stato comunicato né ai membri della Commissione né ai membri del Comitato consultivo, 3) la ricorrente non ha ricevuto comunicazione del parere del consigliere-uditore e 4) la Commissione non ha tenuto conto della posizione particolare della ricorrente nel procedimento amministrativo; in secondo luogo, le censure relative all' accertamento dell' infrazione sotto il profilo 1) della ricostruzione dei fatti compiuta dalla Commissione e 2) dell' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE a tali fatti, censure secondo cui la Commissione A) non ha correttamente qualificato l' infrazione, B) non ha correttamente valutato l' effetto restrittivo sulla concorrenza e C) non ha correttamente valutato il pregiudizio per il commercio fra Stati membri; in terzo luogo, le censure relative all' imputabilità dell' infrazione alla ricorrente; in quarto luogo, le censure relative alla motivazione della decisione; in quinto luogo, le censure relative alla determinazione dell' ammenda, la quale sarebbe 1) in parte prescritta e non sarebbe adeguata né 2) alla durata né 3) alla gravità dell' asserita infrazione.
Sui diritti della difesa
1. Addebiti nuovi e responsabilità collettiva
31 La ricorrente sostiene che la Commissione le ha mosso nella decisione, in particolare nell' art. 1, punto c), addebiti che non erano stati formulati nella comunicazione specifica degli addebiti. Non sarebbe lecito attribuire, come tenta di fare la Commissione, una responsabilità alla ricorrente per aver partecipato all' intesa in generale e, di conseguenza, estendere indirettamente tale responsabilità a quei comportamenti in cui si è esplicata l' intesa, ma che non sono direttamente imputabili alla ricorrente. Quest' ultima non potrebbe quindi essere ritenuta responsabile per i comportamenti descritti nell' art. 1, punto c), della decisione che, per stessa affermazione della Commissione, non le sarebbero direttamente imputabili.
32 Pertanto, la responsabilità attribuita alla ricorrente non troverebbe riscontro né nei fatti provati con riguardo ad essa né negli addebiti formulati nella comunicazione degli addebiti, nemmeno tenendo conto della parte generale di questa. Infatti, tale parte della comunicazione, avente la funzione di determinare il quadro generale nel quale si colloca il comportamente di ciascuna impresa, dovrebbe ritenersi specificamente indirizzata all' Anic solamente nelle parti in cui questa è effettivamente nominata e non in quelle in cui si parla solo di altri produttori.
33 La ricorrente aggiunge che, nonostante le contrarie affermazioni della Commissione, la decisione suggerisce ed implica che l' Anic ha partecipato a tutte le azioni descritte nell' art. 1, allo stesso modo di tutte le altre imprese considerate.
34 La Commissione rileva che tale argomento è basato su una lettura volutamente incorretta dell' art. 1 della decisione. In questa disposizione non si afferma che la ricorrente abbia partecipato a tutte le azioni ivi menzionate, ma solo che essa ha partecipato a un' intesa fra produttori di polipropilene che si è concretata attraverso le dette azioni. La decisione attribuirebbe alla ricorrente, come alle altre imprese, la responsabilità non di una pluralità di infrazioni distinte, ma di una sola infrazione, ossia la partecipazione a un accordo e pratica concordata mirante a sostenere il prezzo del polipropilene. Tale intesa si sarebbe tradotta in varie misure che, considerate nel loro insieme, costituirebbero un' unica infrazione.
35 Secondo la Commissione, una volta che sia stata accertata la partecipazione all' intesa, la responsabilità che ne deriva non può che riferirsi all' intesa nel suo insieme. La responsabilità di un' impresa aderente all' intesa non dipenderebbe dalle prove della sua materiale partecipazione ad ogni singola azione messa in opera per realizzare l' obiettivo comune. Pertanto non sarebbe stato necessario indicare nell' art. 1, oltre alla durata della partecipazione di ciascuna impresa all' intesa, anche il grado della sua partecipazione materiale alle singole iniziative prese per l' attuazione dell' intesa stessa.
36 Il Tribunale rileva che gli addebiti formulati nel punto c) dell' art. 1 della decisione sono stati tutti menzionati nella comunicazione generale o nella comunicazione specifica degli addebiti. Così, le limitazioni temporanee della produzione sono state menzionate nei punti 67 e 79 della comunicazione generale, lo scambio di informazioni particolareggiate sulle forniture nei punti 97 e 101 della stessa, l' organizzazione di riunioni locali nel punto 2, b), della comunicazione specifica e, infine, il sistema di "direzione contabile" nei punti 85-89 della comunicazione generale.
37 Si deve considerare che il contenuto della comunicazione generale degli addebiti è opponibile individualmente a tutti i destinatari, fra i quali figura la ricorrente, sempreché la stessa comunicazione generale o la comunicazione specifica degli addebiti non precisino effettivamente il contrario. Orbene, si deve rilevare che, per gli addebiti considerati, ciò non si verifica per quanto riguarda la ricorrente.
38 Va inoltre osservato che il testo stesso della comunicazione generale degli addebiti - segnatamente, punti 1 e 5 - indica che tutte le azioni ivi descritte sono contestate a tutte le imprese destinatarie della detta comunicazione.
39 Ne consegue che gli addebiti formulati nel punto c) dell' art. 1 della decisione sono stati adeguatamente comunicati alla ricorrente e quindi non costituiscono addebiti nuovi.
40 La questione se la Commissione abbia tenuto fermi tali addebiti nei confronti della ricorrente nella decisione e, in caso affermativo, se essa abbia adeguatamente provato i fatti addotti a sostegno degli stessi rientra nell' esame, da parte del Tribunale, della fondatezza dell' accertamento dell' infrazione. Lo stesso vale per la censura della ricorrente relativa alla responsabilità collettiva che la decisione le attribuirebbe.
2. Omessa comunicazione del verbale delle audizioni
41 La ricorrente ravvisa un vizio di procedura nel fatto che né i membri del Comitato consultivo, né il membro della Commissione responsabile per le questioni di concorrenza né gli altri membri della Commissione abbiano avuto a disposizione il verbale definitivo delle audizioni prima di pronunciarsi.
42 La Commissione sottolinea che tanto il Comitato consultivo quanto i membri della Commissione disponevano del verbale provvisorio delle audizioni, dal quale il testo definitivo non si sarebbe sostanzialmente discostato.
43 Essa aggiunge di non essere tenuta ad inviare il verbale ai membri del Comitato consultivo e ricorda che, peraltro, tutti gli Stati membri erano rappresentati alle audizioni, salvo la Grecia e il Lussemburgo, che erano assenti durante la seconda serie di audizioni organizzata dalla Commissione. Di conseguenza, secondo la Commissione, il verbale poteva servire ai membri del Comitato consultivo solo come promemoria. Quanto ai membri della Commissione, essi disponevano non solo del verbale provvisorio, ma anche delle osservazioni delle imprese su tale verbale.
44 La Commissione osserva infine che, siccome i membri della Commissione e del Comitato consultivo sono stati in grado di pronunciarsi con piena cognizione di causa, la decisione non sarebbe stata diversa anche in mancanza dell' asserita irregolarità e quindi questa avrebbe eventualmente un' importanza secondaria (sentenza 10 luglio 1980, Distillers Company / Commissione, causa 30/78, Racc. pag. 2229, punto 26 della motivazione, e conclusioni, pag. 2290).
45 Il Tribunale rileva che dalla giurisprudenza della Corte risulta come il carattere provvisorio del verbale dell' audizione sottoposto al Comitato consultivo e alla Commissione possa costituire un difetto del procedimento amministrativo atto ad inficiare la legittimità della decisione che ne rappresenta il risultato solo quando il testo del detto verbale sia stato redatto in modo tale da indurre in errore i suoi destinatari su un punto essenziale (sentenza 15 luglio 1970, Buchler / Commissione, causa 44/69, Racc. pag. 733, punto 17 della motivazione).
46 Per quanto riguarda il verbale trasmesso alla Commissione, va osservato che quest' ultima ha ricevuto, assieme al verbale provvisorio, le osservazioni sullo stesso formulate dalle imprese e che quindi si deve ritenere che i membri della Commissione disponessero di tutti i dati pertinenti prima di adottare la decisione.
47 Quanto al verbale provvisorio trasmesso al Comitato consultivo, va rilevato che la ricorrente non ha indicato in quale punto esso non costituisca un resoconto obiettivo ed esatto delle audizioni e quindi non ha provato che esso fosse redatto in modo tale da indurre in errore su un punto essenziale i membri del Comitato consultivo.
48 Ne consegue che la censura dev' essere respinta.
3. Omessa comunicazione della relazione del consigliere-uditore
49 Secondo la ricorrente, il rispetto dei diritti della difesa esigeva che essa venisse a conoscenza del parere che il consigliere-uditore deve fornire, in base al suo mandato, al direttore generale della concorrenza.
50 La Commissione ribatte che la relazione del consigliere-uditore - funzionario della Commissione - al direttore generale della concorrenza, essendo in genere presentata oralmente, fa parte di un processo decisionale interno all' istituzione e non può quindi essere comunicata alle imprese.
51 La Commissione rileva inoltre che il mandato del consigliere-uditore non prevede alcuna pubblicità da darsi alla relazione.
52 Essa sottolinea infine che la franchezza e l' indipendenza del consigliere-uditore sarebbero compromesse se i suoi interventi non conservassero carattere riservato. Questo punto di vista troverebbe conferma nell' ordinanza della Corte 11 dicembre 1986 (ICI / Commissione, causa 212/86-R, non pubblicata nella Raccolta, punti 5-8), secondo cui la relazione del consigliere-uditore non deve essere presa in considerazione dalla Corte ai fini del suo sindacato giurisdizionale.
53 Il Tribunale rileva che i diritti della difesa non esigono che le imprese implicate in un procedimento ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE possano commentare la relazione del consigliere-uditore, che costituisce un documento puramente interno alla Commissione. A questo proposito la Corte ha considerato che la detta relazione costituisce un parere per la Commissione, che questa non è affatto tenuta ad attenervisi e che quindi la relazione non presenta alcun aspetto decisivo di cui il giudice comunitario debba tener conto per esercitare il proprio sindacato (ordinanza 11 dicembre 1986, ICI, causa 212/86 R, non pubblicata nella Raccolta, punti 5-8). Infatti, il rispetto dei diritti della difesa è adeguatamente garantito se i vari organi che concorrono alla formazione della decisione finale sono stati correttamente informati degli argomenti formulati dalle imprese in risposta agli addebiti comunicati loro dalla Commissione e agli elementi di prova presentati dalla Commissione per suffragare tali addebiti (sentenza della Corte 9 novembre 1983, Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin / Commissione, causa 322/81, Racc. pag. 3461, punto 7 della motivazione).
54 A questo proposito va rilevato che la relazione del consigliere-uditore non ha lo scopo di integrare o correggere gli argomenti delle imprese, né quello di formulare nuovi addebiti o fornire elementi probatori nuovi a carico delle imprese.
55 Ne consegue che le imprese non hanno il diritto, in base al rispetto dei diritti della difesa, di esigere la comunicazione della relazione del consigliere-uditore per poterla commentare (v. sentenza della Corte 17 gennaio 1984, VBVB e VBBB / Commissione, cause riunite 43/82 e 63/82, Racc. pag. 19, punto 25 della motivazione).
56 Pertanto la censura dev' essere respinta.
4. Posizione particolare della ricorrente nel procedimento amministrativo
57 La ricorrente fa notare di essere stata implicata nel procedimento amministrativo quando questo era già stato avviato. Essa si sarebbe trovata così in una posizione particolare e quindi non sarebbe stata pienamente a conoscenza del contraddittorio così come si era sviluppato fino ad allora.
58 Il Tribunale rileva che la ricorrente non ha precisato come e perché la sua posizione particolare nel procedimento amministrativo l' abbia privata della possibilità di far valere adeguatamente il proprio punto di vista sull' insieme degli addebiti formulati dalla Commissione nei suoi confronti nelle comunicazioni degli addebiti inviatele e sugli elementi di prova diretti a suffragare tali addebiti e indicati dalla Commissione nelle dette comunicazioni o a queste allegati.
59 La ricorrente, anche se non ha partecipato alla prima serie di audizioni, ha potuto pronunciarsi adeguatamente sugli addebiti che le sono stati mossi e quindi non può fruttuosamente invocare il fatto di non essere stata informata del contraddittorio che si era già svolto fra la Commissione ed altre imprese.
60 Ne consegue che la posizione particolare della ricorrente nel procedimento amministrativo non ha comportato una violazione dei diritti della difesa e che quindi la censura dev' essere respinta.
Sull' accertamento dell' infrazione
61 Secondo la decisione (punto 80, primo capoverso), dal 1977 i produttori di polipropilene che riforniscono la Comunità hanno preso parte a un complesso di progetti, accordi e misure decisi nell' ambito di un sistema di riunioni periodiche e di contatti continui. L' intento generale dei produttori (decisione, punto 80, secondo capoverso) era di raggiungere un accordo espresso su punti specifici.
62 Si deve pertanto accertare, anzitutto, se la Commissione abbia sufficientemente provato i fatti da essa ricostruiti relativamente I) al periodo compreso tra il novembre 1977 e la fine del 1978 o l' inizio del 1979 e II) al periodo compreso tra la fine del 1978 o l' inizio del 1979 e la fine del 1982 o l' inizio del 1983, per quanto riguarda A) il sistema delle riunioni periodiche, B) le iniziative in materia di prezzi, C) le misure destinate ad agevolare l' attuazione delle iniziative in materia di prezzi e D) la fissazione di obiettivi in materia di quantitativi di produzione e di quote, riproducendo a) l' atto impugnato e b) gli argomenti delle parti prima di c) valutarli; successivamente si deve sindacare l' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE a tali fatti.
1. La ricostruzione dei fatti
I - Per quanto riguarda il periodo compreso tra il novembre 1977 e la fine del 1978 o l' inizio del 1979
A - Atto impugnato
63 Nella decisione (punto 78, quarto capoverso) si afferma che il sistema delle riunioni periodiche di produttori di polipropilene s' iniziò verso la fine del 1977, ma che è impossibile determinare la data in cui ciascun produttore cominciò a parteciparvi. Vi si rileva inoltre che l' Anic, che è uno dei produttori che non risultano aver "appoggiato" l' iniziativa del dicembre 1977, ammette di aver partecipato alle riunioni sin dall' inizio.
64 Pur facendo presente (punto 105, primo e secondo capoverso) che la data precisa in cui ciascun produttore iniziò a partecipare regolarmente alle riunioni plenarie non può determinarsi con certezza, la decisione afferma che la data in cui l' Anic, l' ATO, la BASF, la DSM e la Huels cominciarono a partecipare agli accordi non può essere posteriore al 1979, poiché tutte e cinque risultano aver partecipato alla ripartizione del mercato o al sistema di quote istituito per la prima volta in quell' anno.
B - Argomenti delle parti
65 La ricorrente sostiene che la decisione è erronea in quanto fa risalire la sua partecipazione alle riunioni al novembre 1977. Invero, la Commissione avrebbe mal interpretato la risposta dell' Anic alla richiesta di informazioni ((allegato 27 alla comunicazione specifica degli addebiti inviata alla Monte (in prosieguo: "com. spec. Monte"), alla quale si rinvia nella comunicazione specifica degli addebiti inviata all' Anic (in prosieguo: "com. spec. Anic") )), in cui l' Anic aveva dichiarato, da un lato, che gli incontri "si sono iniziati negli anni '70 intorno al termine di quel periodo" e, dall' altro, di ritenere che la sua partecipazione alle riunioni "si collochi in un momento prossimo all' inizio degli incontri stessi". Non essendo più in possesso dei documenti relativi a tale periodo, la ricorrente avrebbe ritenuto in buona fede che l' inizio della propria partecipazione, a suo parere nel 1979, fosse vicino all' inizio degli incontri fra i produttori che essa collocava del pari nel 1979, cioè alla fine degli anni '70.
66 La ricorrente rileva inoltre che la decisione è contraddittoria quanto all' inizio della sua partecipazione. Infatti, nel punto 105 l' atto impugnato considera l' Anic alla stessa stregua dell' ATO, della BASF, della DSM e della Huels, ammettendo l' impossibilità di provare la sua partecipazione prima del 1979. Nel dispositivo, per contro, esso contesta all' Anic di aver partecipato all' infrazione dal novembre 1977 mentre fa carico all' ATO di avervi partecipato dal 1978 e alla BASF, alla DSM e alla Huels di avervi preso parte da un momento indeterminato compreso tra il 1977 e il 1979.
67 La Commissione, dal canto suo, fa notare come dalla chiara ammissione contenuta nella risposta dell' Anic alla richiesta di informazioni risulti che l' impresa ha cominciato a partecipare alle riunioni di produttori verso il novembre 1977.
68 Essa afferma che l' Anic non può ritrattare quanto ha ammesso, tanto più che nella replica giustifica tale ritrattazione col fatto che, al momento di rispondere alla richiesta di informazioni, non era in possesso dei documenti della Commissione. Ciò attesterebbe che la ricorrente ha modificato la risposta in funzione delle prove di cui disponeva la Commissione.
C - Giudizio del Tribunale
69 Il Tribunale rileva che, come la Commissione ha ammesso all' udienza, la sola prova che essa adduce della partecipazione della ricorrente alle riunioni nel periodo di cui trattasi è la risposta della stessa alla richiesta di informazioni (com. spec. Monte, all. 27), in cui si legge quanto segue:
"Incontri fra i produttori europei di polipropilene sono iniziati negli anni 70 intorno al termine di quel periodo. Non siamo in grado di stabilire con precisione la data in cui è iniziata la partecipazione dell' Anic, ma riteniamo si collochi in un momento prossimo all' inizio degli incontri stessi".
70 A questo proposito si deve osservare che la risposta della ricorrente non può essere considerata una chiara ammissione della sua partecipazione alle riunioni dal novembre 1977. Invero, la ricorrente dà alla sua risposta un' interpretazione letterale e contestuale del tutto plausibile, che è corroborata dalla risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni (com. gen. addebiti, all. 8). L' ICI, dopo aver fatto presente che le riunioni di "dirigenti" e di "esperti" si sono iniziate alla fine del 1978 o all' inizio del 1979, riferisce che l' Anic ha partecipato regolarmente a tali riunioni nel periodo in cui era presente sul mercato del polipropilene tra il 1979 e il 1983, ossia dopo il periodo in esame.
71 Peraltro, va sottolineato che il dubbio che la Commissione ha espresso nella stessa decisione (punto 105, secondo capoverso), affermando che la data in cui l' Anic, l' ATO, la BASF, la DSM e la Huels hanno cominciato a partecipare agli accordi non può essere posteriore al 1979, milita anch' esso a favore dell' interpretazione data dalla ricorrente alla sua risposta alla richiesta di informazioni.
72 Si deve rilevare che tale dubbio affiora anche nella comunicazione specifica degli addebiti inviata alla ricorrente, in cui la Commissione si è limitata a riprodurre la risposta dell' Anic alla richiesta di informazioni senza indicare l' interpretazione che intendeva darle ai fini della determinazione precisa dell' inizio della partecipazione dell' Anic alle riunioni, come pure nella comunicazione generale degli addebiti, in cui la Commissione non ha menzionato la ricorrente a proposito delle riunioni tenutesi prima del 1979.
73 Risulta da quanto precede che, non essendo in grado di produrre alcun elemento di prova idoneo a dimostrare una qualsivoglia partecipazione dell' Anic all' infrazione prima della fine del 1978 o dell' inizio del 1979, la Commissione non ha sufficientemente provato tale partecipazione.
II - Per quanto riguarda il periodo compreso tra la fine del 1978 o l' inizio del 1979 e la fine del 1982 o l' inizio del 1983
A - Il sistema delle riunioni periodiche
a) Atto impugnato
74 Nella decisione (punti 18, terzo capoverso, 78, quarto capoverso, e 105, secondo capoverso) si fa carico alla ricorrente di aver partecipato al sistema delle riunioni periodiche di produttori di polipropilene fino alla metà o alla fine del 1982 (punti 19, primo capoverso, e 78, settimo capoverso), quando smise di prendervi parte a seguito della ristrutturazione dell' industria petrolchimica italiana e della cessione della sua attività nel settore del polipropilene alla Monte.
75 Secondo la decisione (punto 21) le dette riunioni periodiche avevano lo scopo di fissare obiettivi in materia di prezzi e di quantitativi di vendita e di controllarne il rispetto da parte dei produttori.
b) Argomenti delle parti
76 La ricorrente, pur ammettendo di aver cominciato a partecipare alle riunioni verso il 1979, rileva che la sola riunione relativamente alla quale la sua presenza è stata provata dalla Commissione è una riunione del gennaio 1981 (com. gen. addebiti, all. 17) e che la sua partecipazione alle riunioni è verosimilmente cessata all' inizio del 1982 in ragione delle vicende dell' industria chimica italiana, come attestano vari resoconti di riunioni tenutesi nel 1982. Infatti, nel resoconto di una riunione del 13 maggio 1982 (com. gen. addebiti, all. 24) si leggerebbe che "Anic/SIR non partecipano più", mentre altri produttori sono menzionati semplicemente come assenti. Del pari, nel resoconto di una riunione del 2 settembre 1982 (com. gen. addebiti, all. 30) si indicherebbe che l' Anic non era più presente ed era considerata un elemento di disturbo, il che sarebbe confermato anche dal resoconto di una riunione del 2 novembre 1982 (com. gen. addebiti, all. 32). Solo erroneamente l' Anic avrebbe dichiarato, nella risposta alla richiesta di informazioni (com. spec. Monte, all. 27), di ritenere di aver partecipato a una riunione dell' ottobre 1982. Peraltro, nella decisione (punto 19) la stessa Commissione ammetterebbe che l' Anic ha smesso di partecipare alle riunioni "verso la metà o alla fine del 1982".
77 La ricorrente assume che la menzione del suo nome in tabelle ed elenchi allegati ai resoconti di riunioni non costituisce una prova decisiva della sua partecipazione a tali riunioni. Infatti, dal raffronto di tutti i riferimenti contenuti nelle tabelle risulterebbe chiaramente che tali riferimenti sono gli stessi sia per il periodo in cui l' Anic sembra aver presenziato alle riunioni sia per il periodo in cui essa non era certamente presente.
78 Essa aggiunge che in varie delle suddette tabelle si fa riferimento globalmente all' Anic e alla SIR come se si trattasse di una sola impresa, mentre fra le due società vi era una concorrenza accanita e mentre l' Anic non avrebbe mai lasciato considerare di essere un tutt' uno con la SIR.
79 La ricorrente deduce peraltro che la sua partecipazione alle riunioni durante il periodo considerato è stata puramente passiva. I documenti prodotti dalla Commissione per provare il contrario, cioè tabelle ed elenchi allegati a resoconti di riunioni di produttori e menzionanti congiuntamente l' Anic e la SIR, non avrebbero valore probatorio.
80 Essa sostiene inoltre che nei resoconti delle riunioni, come quelle del 21 settembre o del 2 novembre 1982 (com. gen. addebiti, all. 30 e 32), l' Anic è descritta come un elemento di disturbo sul quale era necessario esercitare pressioni. Ciò attesterebbe che essa agiva sul mercato in piena indipendenza e in concorrenza con gli altri produttori.
81 La ricorrente afferma che la sua partecipazione alle riunioni era solo sporadica, mentre l' addebito formulato dalla Commissione richiede la prova della regolarità delle presenze alle riunioni come elemento costitutivo dell' infrazione. A questo proposito la decisione peccherebbe di una duplice contraddizione giacché afferma, nel punto 18, che l' Anic partecipava regolarmente alle riunioni, mentre nel punto 37, secondo capoverso, la esclude dall' elenco dei produttori che partecipavano regolarmente, e rileva la presenza dell' Anic a due sole riunioni del gennaio 1981 (punto 33, terzo capoverso), mentre poi segnala che si sono svolte 55 riunioni dal settembre 1979 al settembre 1983 (tabella 3 allegata alla decisione).
82 La Commissione, da parte sua, sostiene che l' Anic ha smesso di partecipare alle riunioni verso la metà o alla fine del 1982. Questa affermazione si basa sulla risposta dell' Anic alla richiesta di informazioni, nella quale si legge:
"Ci risulta che l' ultima partecipazione dell' Anic a una riunione di quel tipo dati al mese di ottobre 1982 a Zurigo".
Questa ammissione troverebbe riscontro nel fatto che l' Anic avrebbe partecipato nel settembre 1982 alla fissazione delle quote per il 1983, come attesterebbero due documenti reperiti presso l' ICI (com. gen. addebiti, all. 73 e 76).
83 Essa aggiunge che i resoconti delle riunioni del 13 maggio, del 21 settembre e del 2 novembre (com. gen. addebiti, all. 24, 30 e 32, citati dalla ricorrente, nei quali si legge che "Anic/SIR no longer come" (Anic/SIR non vengono più), che "Anic were seen as a problem" (l' Anic era considerata un problema), che "pressure was needed" (era necessario esercitare pressioni) sull' Anic e che "Anic were alleged to be a nuisance" (l' Anic era descritta come un elemento di disturbo), non sono idonei a discolpare la ricorrente. Infatti, da una parte non si dovrebbe confondere il rispetto dell' intesa con la partecipazione alla stessa e, dall' altra, i citati resoconti si riferirebbero ad un periodo in cui la ricorrente avrebbe cominciato a disertare le riunioni.
84 La Commissione rileva che chi partecipa a riunioni per la fissazione di obiettivi in materia di prezzi o di quote non può difendersi sostenendo di aver assunto in quelle riunioni un atteggiamento puramente passivo. La distinzione fra la mera presenza alle riunioni e l' accettazione delle decisioni adottate in quella sede non sarebbe pertinente. La partecipazione anche passiva alle riunioni sarebbe infatti sufficiente ad autorizzare i concorrenti a ritenere che il partecipante si sia impegnato sulla linea decisa in comune e ad esporre il partecipante che devii da tale linea alla critica dei concorrenti.
85 Essa deduce inoltre che l' asserzione della sporadicità della partecipazione dell' Anic alle riunioni è smentita dalla risposta fornita dall' ICI alla richiesta di informazioni (com. gen. addebiti, all. 8), in cui la ricorrente è indicata come uno dei produttori che partecipavano regolarmente alle riunioni. Secondo la Commissione, la presenza materiale dell' Anic alle riunioni ha perso il suo carattere di regolarità a partire dalla metà, e non dall' inizio, del 1982. Essa spiega l' impossibilità di stabilire con precisione a quali riunioni l' Anic abbia partecipato col fatto che, a differenza di altri produttori, l' Anic non possiede più i documenti di missione dei funzionari ch' essa inviava alle riunioni.
86 La Commissione precisa infine, per completezza, che, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, in numerosi documenti i nomi dell' Anic e della SIR non sono associati.
c) Giudizio del Tribunale
87 Il Tribunale rileva che dalla risposta della ricorrente alla richiesta di informazioni (com. spec. Monte, all. 27), combinata con la risposta dell' ICI alla stessa richiesta (com. gen. addebiti, all. 8), risulta che la Commissione ha sufficientemente provato la partecipazione dell' Anic alle riunioni periodiche di produttori di polipropilene a partire dalla fine del 1978 o dall' inizio del 1979.
88 Per quanto riguarda l' inizio della partecipazione dell' Anic alle riunioni, si deve osservare che nella risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni la ricorrente, a differenza di altri due produttori, figura nell' elenco delle imprese che partecipavano assiduamente alle riunioni di "dirigenti" e di "esperti" a partire dal 1979. La detta risposta va interpretata nel senso che essa fa risalire la partecipazione della ricorrente all' inizio del sistema delle riunioni di "dirigenti" e di "esperti", che è stato istituito alla fine del 1978 o all' inizio del 1979.
89 La risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni trova conferma, su questo punto, nell' interpretazione che la ricorrente ha dato, nelle memorie presentate al Tribunale, alla propria risposta alla richiesta d' informazioni, riferendosi al punto 105, secondo capoverso, della decisione. Infatti la ricorrente ha affermato che l' unica data certa relativa all' inizio della sua presunta partecipazione alle riunioni resta il 1979.
90 Per quanto riguarda la fine della partecipazione dell' Anic alle riunioni, il Tribunale rileva che la Commissione ha riconosciuto nella decisione (punti 19, primo capoverso, e 78, settimo capoverso) la sussistenza di un dubbio circa la data precisa ed ha ammesso nelle memorie presentate al Tribunale che la presenza della ricorrente alle riunioni ha perso il suo carattere di regolarità a partire dal maggio 1982. Essa ha del pari riconosciuto all' udienza che nel settembre 1982 non risultava più una partecipazione effettiva dell' Anic alle riunioni.
91 Inoltre, dal resoconto della riunione del 13 maggio 1982 (com. gen. addebiti, all. 24) risulta che in quella riunione si affermò che l' Anic non partecipava più. Tale affermazione è corroborata dai resoconti delle riunioni successive, nei quali il nome dell' Anic non figura più fra i partecipanti, ad eccezione del resoconto della riunione del 9 giugno 1982 (com. gen. addebiti, all. 25) dal quale emerge che la ricorrente ha fornito al redattore del resoconto stesso dati precisi relativi alle vendite da essa effettuate nell' aprile e nel maggio 1982.
92 Quanto alla partecipazione della ricorrente a una riunione dell' ottobre 1982, il Tribunale rileva che, dopo aver indicato, nella risposta alla richiesta di informazioni, di ritenere di aver partecipato alla detta riunione, la ricorrente afferma ora che tale indicazione è verosimilmente erronea, come aveva già sostenuto nella risposta alla comunicazione degli addebiti. PER LA CONTINUAZIONE DEI MOTIVI VEDI SOTTO NUMERO : 689A0006.1
93 A questo proposito, il testo stesso del resoconto della predetta riunione (com. gen. addebiti, all. 31) mostra che, al pari dei produttori spagnoli, della Hercules, dell' Amoco e della BP, l' Anic non fornì in quella sede i dati relativi alle sue vendite del settembre 1982, contrariamente a quanto aveva fatto nella riunione del 9 giugno 1982. Infatti, a fianco dei dati ad essa riferentisi, come a quelli dei produttori suddetti, figura la menzione "est.", che significa manifestamente "estimation" ("stima").
94 Di conseguenza, si deve concludere che erroneamente la ricorrente ha indicato nella risposta alla richiesta di informazioni di aver partecipato alla riunione del 6 ottobre 1982.
95 Per quanto riguarda la regolarità della partecipazione della ricorrente al sistema delle riunioni periodiche, il Tribunale ritiene che giustamente la Commissione abbia dedotto dalla risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni che l' Anic ha partecipato assiduamente a tali riunioni tra la fine del 1978 o l' inizio del 1979 e la metà del 1982.
96 Del pari giustamente la Commissione ha ritenuto, in base alla risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni, confermata dai resoconti di varie riunioni, che all' epoca in cui la ricorrente era ancora presente sul mercato le riunioni avessero segnatamente lo scopo di fissare obiettivi in materia di prezzi e di quantitativi di vendita. Nella detta risposta si legge infatti che "' Target prices' for the basic grade of each principal category of polypropylene as proposed by producers from time to time since 1 January 1979 are set forth in Schedule...", e che "A number of proposals for the volume of individual producers were discussed at meetings" (I 'prezzi-obiettivo' proposti periodicamente dai produttori dal 1 gennaio 1979 per la qualità base di ciascuna delle principali categorie di polipropilene figurano nell' allegato (...). Alcune proposte relative al volume delle vendite dei singoli produttori sono state discusse nel corso delle riunioni).
97 Inoltre, la risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni, riferendo l' organizzazione di riunioni di "esperti" di marketing, oltre a quelle di "dirigenti", a partire dalla fine del 1978 o dall' inizio del 1979, rivela che le discussioni relative alla fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di quantitativi di vendita diventavano sempre più concrete e precise, mentre nel 1978 i "dirigenti" si erano limitati a sviluppare il concetto dei prezzi-obiettivo.
98 Si deve aggiungere che ancora una volta giustamente la Commissione ha dedotto dalla risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni - in cui si legge:
"Only 'Bosses' and 'Experts' meetings came to be held on a monthly basis (...). By late 1978/early 1979 it was determined that the ad hoc meetings of Senior Managers should be supplemented by meetings of lower level managers with more marketing knowledge"
(Solo le riunioni di 'dirigenti' e di 'esperti' si tenevano mensilmente (...). Verso fine 1978/inizio 1979 fu deciso che le riunioni ad hoc di dirigenti fossero integrate da riunioni di dirigenti di livello inferiore più competenti in materia di marketing)
nonché dall' identità della natura e dello scopo delle riunioni che queste si inserivano in un sistema di riunioni periodiche.
99 Va peraltro rilevato che il preteso carattere passivo della partecipazione dell' Anic alle riunioni è smentito in particolare dal fatto che essa ha fornito informazioni sui volumi mensili delle sue vendite, come si è verificato nella riunione del 9 giugno 1982 (com. gen. addebiti, all. 25), e che il suo nome figura in varie tabelle (com. gen. addebiti, all. 55-62) il cui contenuto deve essere stato fornito, fra gli altri, dalla ricorrente nell' ambito delle riunioni alle quali partecipava. Infatti, la maggior parte delle ricorrenti ha ammesso, nella risposta a un quesito scritto posto dal Tribunale, che non sarebbe stato possibile redigere le tabelle reperite presso l' ICI, l' ATO e la Hercules in base alle statistiche del sistema di scambio d' informazioni Fides e l' ICI ha dichiarato a proposito di una delle dette tabelle, nella risposta alla richiesta d' informazioni, che "the source of information for actual historic figures in the table would have been the producers themselves" ("a fornire le cifre della tabella che corrispondono a cifre già realizzate devono essere stati gli stessi produttori").
100 Dalle considerazioni che precedono risulta che la Commissione ha sufficientemente provato che la ricorrente ha partecipato regolarmente alle riunioni periodiche di produttori di polipropilene tra la fine del 1978 o l' inizio del 1979 e la metà del 1982, che tali riunioni avevano come scopo, in particolare, la fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di quantitativi di vendita, che esse si inserivano in un sistema e che la partecipazione della ricorrente alle dette riunioni non era puramente passiva. La Commissione non ha però provato sufficientemente che tale partecipazione sia continuata oltre la metà del 1982.
B - Le iniziative in materia di prezzi
a) Atto impugnato
101 Secondo la decisione (punti 28-46) è stato attuato un sistema di prezzi-obiettivo mediante iniziative in materia di prezzi, cinque delle quali hanno potuto essere identificate relativamente al periodo considerato: la prima andava dal luglio al dicembre 1979, la seconda dal gennaio al maggio 1981, la terza dall' agosto al dicembre 1981, la quarta dal giugno al luglio 1982 e la quinta dal settembre al novembre 1982.
102 La decisione (punto 33) menziona la ricorrente a questo proposito solo per rilevare che nel gennaio 1981 essa ha partecipato a due riunioni in cui sarebbe stata riconosciuta la necessità di un aumento dei prezzi, deciso nel dicembre 1980 per il 1 febbraio 1981 sulla base di 1,75 DM/kg per la rafia. Il detto aumento di prezzi avrebbe dovuto essere operato in due fasi: l' aumento iniziale avrebbe dovuto aver luogo il 1 febbraio, come convenuto, e un nuovo aumento sarebbe stato applicato dal 1 marzo "senza eccezioni".
103 Si ammette nella decisione (punto 77, secondo capoverso) che la ricorrente non ha prodotto alcuna istruzione sui prezzi; tuttavia dai resoconti delle riunioni e da altri documenti risulterebbe che l' Anic ha partecipato regolarmente alle riunioni in cui sono state discusse e decise le iniziative in materia di prezzi.
b) Argomenti delle parti
104 Pur non negando categoricamente la sua partecipazione alle iniziative in materia di prezzi, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha addotto alcuna prova al riguardo. Essa rileva che la Commissione non è stata in grado di provare che la ricorrente abbia partecipato a questa o quella riunione specifica e non ha potuto reperire istruzioni sui prezzi che essa avrebbe inviato ai suoi uffici vendite.
105 La ricorrente deduce ancora che i prezzi da essa praticati sono stati sempre diversi dai prezzi-obiettivo, che essa non ha mai avuto un listino prezzi per il polipropilene e che i prezzi praticati dai suoi uffici vendite erano il risultato di una valutazione del mercato autonoma e rispettosa delle leggi della concorrenza.
106 Dal canto suo, la Commissione desume la partecipazione della ricorrente alle iniziative in materia di prezzi dalla sua presenza alle riunioni vertenti principalmente sulla definizione di prezzi-obiettivo.
107 Aggiunge che il motivo per il quale essa non ha potuto raccogliere ulteriori elementi di prova è che l' Anic non ha conservato alcun documento riferentesi al periodo considerato. Secondo la Commissione l' Anic non può sfuggire alle sue responsabilità semplicemente negando l' esistenza di tracce scritte delle istruzioni sui prezzi, mentre non nega di aver partecipato alle riunioni tra produttori.
108 Sempre secondo la Commissione, il fatto che tali riunioni fossero seguite da istruzioni sui prezzi analoghe diramate dai vari produttori dimostra che si trattava non già di riunioni di semplice informazione, ma di riunioni aventi ad oggetto il coordinamento del comportamento sul mercato dei produttori in materia di prezzi.
c) Giudizio del Tribunale
109 Il Tribunale rileva che i resoconti delle riunioni periodiche di produttori di polipropilene mostrano come i produttori che vi hanno partecipato hanno concordato in quella sede le iniziative in materia di prezzi menzionate nella decisione. Ad esempio, nel resoconto di due riunioni del gennaio 1981 (com. gen. addebiti, all. 17) si legge quanto segue:
"Whilst all the evidence pointed to actual prices not reaching the previous target levels in February it was agreed that the DM 1.75 target should remain and that DM 2.00 should be introduced without exception in March"
(Sebbene tutti i dati indicassero che i prezzi effettivi non avrebbero raggiunto in febbraio i livelli-obiettivo precedenti, i partecipanti hanno convenuto di tener fermo l' obiettivo di 1,75 DM e di introdurre quello di 2,00 DM in marzo senza eccezioni).
110 Poiché la sua assidua partecipazione alle dette riunioni dalla fine del 1978 o dall' inizio del 1979 alla metà del 1982 è sufficientemente comprovata, la ricorrente non può sostenere, senza addurre indizi atti a corroborare questo assunto, di non aver aderito alle iniziative in materia di prezzi che sono state decise, organizzate e controllate in quella sede. Infatti, in mancanza di tali indizi, non vi è motivo alcuno di ritenere che la ricorrente, diversamente dagli altri partecipanti alle riunioni, non abbia aderito alle predette iniziative.
111 A questo proposito va rilevato che la ricorrente ha presentato due argomenti diretti a dimostrare la sua estraneità alle iniziative concordate in materia di prezzi. Essa ha fatto presente, in primo luogo, che la sua partecipazione alle riunioni era puramente passiva e, in secondo luogo, che essa non ha affatto tenuto conto dei risultati delle riunioni per definire il suo comportamento sul mercato in materia di prezzi e che un determinato parallelismo di reazioni che può essere stato riscontrato tra il comportamento dell' Anic e quello degli altri produttori era dovuto all' andamento del prezzo della materia prima e al normale comportamento di un produttore di piccole dimensioni su un mercato dominato dalle "quattro grandi".
112 Nessuno di questi due argomenti può essere considerato indizio atto a corroborare l' assunto dell' estraneità della ricorrente alle iniziative concordate in materia di prezzi. Il Tribunale ricorda infatti che la Commissione ha sufficientemente provato come la partecipazione della ricorrente alle riunioni non fosse puramente passiva e quindi il primo argomento della ricorrente è infondato in fatto. Quanto al secondo argomento, si deve rilevare anzitutto che esso, quand' anche trovasse riscontro nei fatti, non varrebbe ad escludere la partecipazione della ricorrente alla fissazione di obiettivi in materia di prezzi nell' ambito delle riunioni, ma tenderebbe tutt' al più a dimostrare che la ricorrente non ha attuato quanto deciso in quella sede. Peraltro, nella decisione non si afferma affatto che la ricorrente abbia praticato prezzi sempre corrispondenti agli obiettivi concordati nelle riunioni, il che indica che l' atto impugnato non si basa nemmeno sull' attuazione, da parte della ricorrente, del risultato delle riunioni per provare la sua partecipazione alla fissazione dei detti obiettivi in materia di prezzi.
113 Va altresì rilevato che, anche se la Commissione non ha potuto procurarsi istruzioni sui prezzi provenienti dalla ricorrente e quindi non disponeva della prova dell' attuazione, da parte sua, delle iniziative in materia di prezzi di cui trattasi o di un parallelismo di comportamento, ciò non infirma la costatazione della partecipazione della ricorrente alle dette iniziative.
114 Aggiungasi che giustamente la Commissione ha desunto dalla risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni (com. gen. addebiti, all. 8), in cui si legge che
"' Target prices' for the basic grade of each principal category of polypropylene as proposed by producers from time to time since 1 January 1979 are set forth in Schedule..."
((I 'prezzi-obiettivo' proposti periodicamente dai produttori dal 1 gennaio 1979 per la qualità base di ciascuna delle principali categorie di polipropilene figurano nell' allegato (...) )),
che tali iniziative si inserivano in un sistema di fissazione di obiettivi in materia di prezzi.
115 Da quanto precede deriva che la Commissione ha sufficientemente provato che la ricorrente faceva parte dei produttori di polipropilene fra i quali si sono prodotti concorsi di volontà vertenti sulle iniziative in materia di prezzi menzionate nei punti 29-30 della decisione e che tali iniziative si inserivano in un sistema. Tuttavia, non avendo prodotto elementi sufficienti a comprovare la partecipazione della ricorrente alle riunioni periodiche nella seconda metà del 1982, la Commissione non ha sufficientemente provato che la ricorrente abbia preso parte all' iniziativa in materia di prezzi menzionata nei punti 40-46 della decisione.
C - Le misure destinate ad agevolare l' attuazione delle iniziative in materia di prezzi
a) Atto impugnato
116 Nella decisione ((art. 1, lett. c), e punto 27; vedasi anche il punto 42)) si fa carico alla ricorrente di aver concordato con gli altri produttori vari provvedimenti intesi a facilitare l' applicazione dei prezzi-obiettivo, come riduzioni temporanee della produzione, scambi d' informazioni particolareggiate sulle proprie forniture, organizzazione di riunioni locali e, dalla fine del settembre 1982, un sistema di "direzione contabile" volto ad applicare gli aumenti di prezzo a singoli clienti.
117 Per quanto riguarda il sistema di "gestione contabile", la cui forma successiva e più raffinata, risalente al dicembre 1982, è nota col nome di "leadership contabile", la ricorrente, come tutti i produttori, sarebbe stata designata come coordinatore o "leader" per almeno un cliente di primaria importanza, con l' incarico di coordinare segretamente i contatti dello stesso con i fornitori. Per l' attuazione di tale sistema sarebbero stati individuati in Belgio, in Italia, in Germania e nel Regno Unito taluni clienti e per ciascuno di essi sarebbe stato designato un "coordinatore". Nel dicembre 1982 sarebbe stata proposta una versione più generale del sistema, con la designazione di un "leader" incaricato di orientare, di negoziare e di organizzare gli aumenti di prezzo. Gli altri produttori, che mantenevano rapporti commerciali normali con i clienti, erano denominati "concorrenti" e collaboravano con il "leader contabile" nella fissazione dei prezzi per il cliente in questione. Per "proteggere" il "leader" e i "concorrenti", qualsiasi altro produttore contattato dal cliente era tenuto ad offrire prezzi superiori al prezzo-obiettivo fissato. Nonostante le asserzioni dell' ICI, secondo cui il sistema fallì dopo solo pochi mesi di funzionamento parziale e inefficace, la decisione afferma che il resoconto completo di una riunione tenutasi il 3 maggio 1983 mostra come allora si siano svolte discussioni dettagliate a proposito di taluni clienti, dei prezzi che ciascun produttore applicava o doveva applicare ad essi nonché del volume delle forniture e degli ordini.
b) Argomenti delle parti
118 La ricorrente sostiene che è difficile comprendere a che cosa la Commissione si riferisca quando le fa carico di aver partecipato ad una riduzione temporanea della produzione, ad uno scambio di informazioni particolareggiate sulle forniture e all' organizzazione di riunioni locali. Essa fa notare che la Commissione non dispone di alcuna prova della sua partecipazione alle varie attività suddette. Invero, essa avrebbe sempre prodotto al massimo della sua capacità effettiva, eccezion fatta per talune riduzioni negli anni 1980 e 1981 dovute a scioperi ed a guasti degli impianti; nei resoconti di riunioni redatti da un dipendente dell' ICI non vi sarebbe alcuna menzione di informazioni relative alle forniture dell' Anic e l' unico riferimento sarebbe quello relativo a quote di mercato, fatto quasi sempre globalmente per l' Anic e per la SIR; infine, nella decisione mancherebbe qualsiasi riferimento alla partecipazione dell' Anic a riunioni locali e perfino all' esistenza di tali riunioni per l' Italia.
119 Per quanto riguarda la sua partecipazione al sistema di "direzione contabile", la ricorrente assume che questo sistema è stato elaborato in un' epoca in cui essa non partecipava più alle riunioni.
120 La Commissione ribatte che gli addebiti di riduzione temporanea della produzione e di organizzazione di riunioni locali sono menzionati nei punti 71 e 43 della comunicazione generale degli addebiti e che lo scambio di informazioni particolareggiate sulle forniture viene trattato nei punti 56-59 della decisione, relativi alle misure temporanee di limitazione dei quantitativi di vendita nel 1981 e nel 1982. Quanto al sistema di "direzione contabile", la Commissione precisa che essa non ha mai inteso affermare la responsabilità della ricorrente e che questo è il motivo per cui nella comunicazione degli addebiti non se ne parla.
c) Giudizio del Tribunale
121 Il Tribunale considera che il punto 27 della decisione dev' essere interpretato, alla luce del punto 26, secondo capoverso, nel senso che esso addebita a ciascun produttore non di essersi impegnato individualmente a prendere tutte le misure ivi menzionate, ma di avere, in momenti diversi, in occasione delle riunioni, adottato con gli altri produttori un complesso di misure, menzionate nella decisione, dirette a creare condizioni favorevoli ad un aumento dei prezzi - segnatamente riducendo artificiosamente l' offerta di polipropilene - complesso la cui esecuzione, nelle varie misure che ne facevano parte, era ripartita di comune accordo fra i vari produttori in funzione della loro situazione specifica.
122 Si deve rilevare che la Commissione non ha potuto provare sufficientemente che la ricorrente abbia partecipato alle riunioni nelle quali il predetto complesso di misure è stato adottato ((in particolare quelle del 13 maggio, del 2 e 21 settembre e del 2 dicembre 1982 (com. gen. addebiti, all. 24, 29, 30 e 33) )) e quindi non ha nemmeno provato sufficientemente che la ricorrente abbia aderito a tale complesso di misure.
123 Ne consegue, in primo luogo, che la partecipazione della ricorrente al sistema di "direzione contabile" non è stata sufficientemente provata. La Commissione ha dicharato nel controricorso di non aver mai inteso affermare la responsabilità dell' Anic su questo punto. Tuttavia, il Tribunale rileva che una siffatta limitazione degli addebiti mossi alla ricorrente non risulta né dalla decisione né dalla comunicazione degli addebiti. Infatti, nella decisione (punti 19, primo capoverso, e 78, settimo capoverso) la Commissione non ha escluso categoricamente che la ricorrente avesse partecipato alle riunioni durante la seconda metà del 1982; ciò implica che essa ha dovuto anche considerare che, se vi aveva partecipato, la ricorrente aveva aderito alle misure descritte nel punto 27 della stessa decisione, che erano state adottate nel corso delle dette riunioni e che sono addebitate indistintamente a tutti i produttori partecipanti alle riunioni periodiche. In particolare, nel punto 85 della comunicazione generale degli addebiti si rileva che "i produttori hanno messo a punto un sistema destinato a realizzare, cliente per cliente, gli aumenti di prezzo previsti", ma né questa comunicazione né la comunicazione specifica degli addebiti inviata alla ricorrente contengono la minima limitazione di tale addebito per quanto riguarda quest' ultima.
124 Ne consegue, in secondo luogo, che non è stata sufficientemente provata nemmeno la partecipazione della ricorrente a misure di limitazione della produzione. Nel controricorso la Commissione aveva tenuto fermo questo addebito nei confronti della ricorrente riferendosi al punto 71 della comunicazione generale degli addebiti [trattasi in realtà dei punti 67 e 79], mentre all' udienza ha dichiarato che non si era mai fatto carico alla ricorrente di aver partecipato direttamente a tale comportamento sul mercato.
125 D' altra parte, la Commissione ha affermato che l' addebito relativo allo scambio di informazioni sulle vendite, anch' esso menzionato nel punto 27 della decisione, si confondeva in pratica con l' addebito relativo alle quote per il 1981 e il 1982 ((decisione, art. 1, punto e) )); questi addebiti vanno pertanto esaminati congiuntamente.
126 Per quanto riguarda la partecipazione della ricorrente a riunioni locali, la Commissione ha affermato all' udienza di non averla addebitata alla ricorrente. In effetti, nel punto 20 della decisione sono elencati i produttori ai quali è stato mosso tale addebito e la ricorrente non è annoverata fra di essi. Si deve quindi constatare che questo addebito non è stato formulato nei confronti della ricorrente nell' atto impugnato.
127 Da quanto precede discende che la Commissione non ha sufficientemente provato che la ricorrente figurasse tra i produttori di polipropilene fra i quali sono intervenuti concorsi di volontà vertenti su misure dirette ad agevolare l' attuazione delle iniziative in materia di prezzi, nei limiti in cui la decisione le fa carico di aver partecipato a tali comportamenti.
D - Obiettivi in termini di quantitativi e quote
a) Atto impugnato
128 Secondo la decisione (punto 31, terzo capoverso), "è stato riconosciuto che un sistema rigoroso di quote [era] essenziale" nella riunione del 26 e 27 settembre 1979, nel cui resoconto si fa menzione di un piano proposto o concordato a Zurigo per limitare le vendite mensili all' 80% della media dei primi otto mesi dell' anno.
129 Si rileva inoltre nella decisione (punto 52) che prima dell' agosto 1982 erano già stati applicati vari sistemi di ripartizione del mercato. A ciascun produttore sarebbe stata assegnata una quota percentuale del volume complessivo previsto degli ordini, ma non vi sarebbero state limitazioni sistematiche anticipate della produzione globale, per cui le valutazioni del mercato globale sarebbero state riviste periodicamente e le vendite di ciascun produttore, espresse in tonnellate, sarebbero state modificate perché corrispondessero all' assegnazione percentuale.
130 Per il 1979 sarebbero stati fissati obiettivi in termini di volume (tonnellate), basati almeno in parte sulle vendite registrate nei tre anni precedenti. Talune tabelle reperite presso l' ICI riporterebbero gli "obiettivi riveduti" per ciascun produttore per il 1979, rispetto alle vendite effettive, in tonnellate, registrate in quel periodo nell' Europa occidentale (decisione, punto 54).
131 Alla fine del febbraio 1980 i produttori si sarebbero accordati su obiettivi di volume per il 1980, espressi ancora in tonnellate, in base ad un mercato annuale previsto di 1 390 000 tonnellate. Secondo la decisione (punto 55), varie tabelle che indicavano gli "obiettivi concordati" per ogni produttore per il 1980 furono reperite presso l' ATO e l' ICI. La suddetta stima iniziale del mercato globale si sarebbe rivelata troppo ottimistica, per cui sarebbe stato necessario modificare la quota di ciascun produttore per adeguarla a un consumo totale, per il 1980, di sole 1 200 000 tonnellate. Salvo che nel caso dell' ICI e della DSM, le vendite effettuate dai vari produttori sarebbero corrisposte grosso modo ai rispettivi obiettivi.
132 Secondo la decisione (punto 56), la ripartizione del mercato per il 1981 fu oggetto di trattative lunghe e complesse. Nelle riunioni del gennaio 1981 sarebbe stato convenuto, come misura provvisoria, che, per poter attuare l' iniziativa in materia di prezzi per il periodo febbraio-marzo, ciascun produttore avrebbe ridotto le vendite mensili a un dodicesimo dell' 85% dell' "obiettivo" del 1980. Nell' attesa di un sistema di carattere più permanente, ciascun produttore avrebbe comunicato ai partecipanti alla riunione il tonnellaggio che sperava di vendere nel 1981. Tuttavia, la somma di tali "aspirazioni" sarebbe stata ampiamente superiore alla domanda globale prevista. Nonostante varie formule di compromesso proposte dalla Shell e dall' ICI, per il 1981 non sarebbe stato concluso alcun accordo definitivo in materia di quote. Come rimedio provvisorio i produttori si sarebbero assegnati le rispettive quote teoriche dell' anno precedente ed avrebbero riferito ad ogni riunione mensile le vendite effettuate ogni mese. Di conseguenza, le vendite effettive sarebbero state controllate alla luce di una ripartizione teorica del mercato disponibile, effettuata con riferimento alle quote del 1980 (decisione, punto 57).
133 Onde stabilire un sistema per il 1982, i produttori presentarono (decisione, punto 58) proposte complesse in materia di quote, nel tentativo di conciliare fattori divergenti, come i risultati precedenti, le aspirazioni in materia di mercato e le capacità produttive disponibili. Il mercato globale da suddividere sarebbe stato stimato in 1 450 000 tonnellate. Taluni produttori avrebbero presentato piani particolareggiati per la ripartizione del mercato, mentre altri si sarebbero accontentati d' indicare le proprie aspirazioni in termini di tonnellate. Nella riunione del 10 marzo 1982 la Monte e l' ICI avrebbero tentato di promuovere un accordo, ma - si rileva nella decisione (punto 58, ultimo capoverso) -, come nel 1981, non si raggiunse nessun accordo definitivo e per il primo semestre ciascun produttore riferì nelle riunioni sulle proprie vendite mensili, che furono raffrontate alla sua quota percentuale dell' anno precedente. Secondo la decisione (punto 59), nella riunione dell' agosto 1982 proseguirono le trattative dirette ad un accordo sulle quote per il 1983 e l' ICI ebbe discussioni bilaterali con ciascun produttore in merito al nuovo sistema. In attesa dell' istituzione di tale sistema di quote i produttori sarebbero stati invitati a limitare, nel secondo semestre 1982, le proprie vendite mensili alla medesima percentuale del mercato globale ottenuta da ciascuno di essi nel primo semestre. Così, nel 1982 le quote di mercato avrebbero raggiunto un certo equilibrio e sarebbero rimaste stabili rispetto agli anni precedenti per la maggior parte dei produttori.
134 Sempre secondo la decisione (punto 60), per il 1983 l' ICI chiese a ciascun produttore d' indicare la quota desiderata e di proporre le percentuali di mercato da assegnare a ciascuno degli altri. Le imprese Monte, Anic, ATO, DSM, Linz, Saga e Solvay, nonché i produttori tedeschi tramite la BASF, avrebbero presentato proposte dettagliate. Le varie proposte sarebbero state immesse in un computer per ottenere una media, raffrontata poi con le aspirazioni di ciascun produttore. Tali operazioni avrebbero consentito all' ICI di suggerire orientamenti per un nuovo accordo-quadro per il 1983. Tali proposte sarebbero state discusse nelle riunioni del novembre e del dicembre 1982. Nella riunione del 2 dicembre 1982 sarebbe stata discussa una proposta limitata inizialmente al primo trimestre dell' anno. Dal resoconto della riunione redatto dall' ICI risulterebbe che l' ATO, la DSM, la Hoechst, la Huels, l' ICI, la Monte e la Solvay, al pari della Hercules, ritennero "accettabile" la quota loro assegnata (decisione, punto 63). Tali informazioni sarebbero confermate dal resoconto del 3 dicembre 1982 di un colloquio telefonico dell' ICI con la Hercules.
135 La decisione (punto 77, secondo capoverso, ultima frase) conclude che i documenti relativi agli accordi sulle quote dimostrano che la ricorrente ha partecipato pienamente a tali piani durante l' intero periodo in cui è stata presente sul mercato del polipropilene ed ha continuato a partecipare agli accordi sulle quote almeno per il primo trimestre del 1983 (punto 78, settimo capoverso).
b) Argomenti delle parti
136 Per quanto riguarda gli anni dal 1979 al 1982, la ricorrente sostiene che le tabelle menzionate dalla Commissione (com. gen. addebiti, all. 55-62) sono state redatte da terzi e, pertanto, possono rispecchiare solo il pensiero dei loro redattori e non possono costituire prova concludente né del coinvolgimento dell' Anic nella loro redazione né di una effettiva corrispondenza dello scritto alla realtà dei fatti.
137 A suo parere, la menzione del suo nome nella varie tabelle suddette non è probante per due motivi: anzitutto perché nulla dimostra che le dette tabelle siano il risultato di discussioni fra i produttori e poi perché l' Anic è ivi menzionata congiuntamente alla SIR per quanto riguarda sia i dati delle sue vendite sia la sua quota; orbene, l' Anic non lo avrebbe mai consentito, dati i rapporti di concorrenza accanita esistenti fra le due imprese.
138 La ricorrente fa notare che la sua partecipazione al sistema di quote è esclusa dal fatto che essa ha sempre prodotto al massimo della capacità utilizzabile dei suoi impianti, salvo quando ciò non le è stato consentito da scioperi o da avarie nel 1980 e nel 1981.
139 Per quanto riguarda il 1983, la ricorrente rileva che non è plausibile che essa abbia partecipato ad accordi su quote comunicando le sue aspirazioni all' ICI, poiché non presenziava più alle riunioni in cui erano conclusi tali accordi e poiché non è affatto dimostrato che in altra sede vi siano stati contatti fra l' Anic ed altri produttori a tale proposito. Per sostenere il contrario la Commissione si baserebbe su presupposizioni che non trovano alcun riscontro nella realtà dei fatti e contribuirebbe così ad invertire l' onere della prova.
140 Inoltre l' asserita comunicazione delle sue aspirazioni in un documento datato 28 ottobre 1982 (com. gen. addebiti, all. 76) non potrebbe essere considerata probante poiché si riferisce al 1983 e l' Anic aveva ceduto la sua attività nel settore del polipropilene alla Monte sin dalla metà del 1982. Invero l' Anic avrebbe smesso di partecipare alle riunioni verso la metà del 1982 e sarebbe stato illogico ch' essa partecipasse alla fine del 1982 alle discussioni su un sistema di quote per il 1983, relativo a un mercato da cui era uscita. Pertanto, la ricorrente nega ogni valore probatorio al documento di cui trattasi, la cui paternità non può esserle attribuita.
141 La Commissione rileva, dal canto suo, che la partecipazione dell' Anic agli accordi sulle quote risulta dalla menzione del suo nome in varie tabelle (com. gen. addebiti, all. 55-62) contenenti, per tutti i produttori di polipropilene dell' Europa occidentale, dati relativi alle vendite di vari anni nonché "revised targets" (obiettivi modificati) o "quote", "aspirazioni" o ancora "agreed targets" (obiettivi concordati). Le dette tabelle sarebbero state redatte per lo più fra il 1979 e il 1982 e riguarderebbero i volumi delle vendite di quegli anni. Esse sarebbero state reperite in particolare presso l' ICI e l' ATO e proverrebbero da vari produttori. A queste varie tabelle la Commissione aggiunge il resoconto di due riunioni del gennaio 1981 (com. gen. addebiti, all. 17), al quale è allegata una tabella in cui sono posti a raffronto i "targets" e i dati relativi alle vendite "actual" (effettive).
142 La Commissione sostiene che, contrariamente a quanto afferma l' Anic, non tutti i suddetti documenti sono stati redatti dall' ICI e che nella maggior parte di essi i dati relativi all' Anic sono indicati separatamente da quelli riguardanti la SIR.
143 Essa deduce poi che i citati documenti contengono dati che devono essere stati necessariamente comunicati dall' Anic stessa.
144 Inoltre, a suo avviso, l' Anic ha partecipato agli accordi sulle quote relativi al 1983. A questo proposito essa si basa sulla combinazione di due documenti (com. gen. addebiti, all. 73 e 76). Il primo, che descrive succintamente il sistema di quote per il 1983, è stato reperito presso l' ICI e mostrerebbe che quest' ultima invitò i produttori a formulare ciascuno le proprie aspirazioni in materia di quote; i produttori aderirono all' invito, come emergerebbe da vari documenti (com. gen. addebiti, all. 74-77). Le aspirazioni dell' Anic sarebbero esposte nel secondo documento. L' insieme delle aspirazioni dei vari produttori sarebbe sintetizzato in un documento informatico redatto dall' ICI (com. gen. addebiti, all. 85).
145 La Commissione rileva al riguardo che l' Anic, anche se non presenziava più alle riunioni tenutesi nel periodo considerato, ha continuato a partecipare agli accordi sulle quote. L' intesa non si sarebbe ridotta alla presenza alle riunioni e dall' assenza delle ricorrente ad una o a più riunioni non si potrebbe dedurre che essa non aderisse più all' intesa. Infatti, tale assenza non implicherebbe di per sé l' ignoranza dei risultati delle riunioni né la mancata adesione a tali risultati, come emergerebbe dal documento del 28 ottobre 1982 contenente le aspirazioni dell' Anic (com. gen. addebiti, all. 76) e dalla risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni (com. gen. addebiti, all. 8), la quale indicherebbe che vi erano contatti con i produttori assenti alle riunioni.
146 La Commissione aggiunge che, contrariamente a quanto asserisce la ricorrente, è del tutto plausibile che essa abbia continuato a partecipare agli accordi di cui trattasi nel 1983 poiché è rimasta presente sul mercato fino all' aprile 1983, nonostante avesse ceduto la sua attività alla Monte alla fine del 1982. Essa si richiama in proposito agli allegati della risposta dell' Anic alla richiesta di informazioni, nei quali figurano i dati di produzione dell' impresa nel settore del polipropilene. Orbene, l' Anic ha fornito dati relativi a un periodo che va fino a tutto l' aprile 1983. La Commissione assume quindi che non era affatto illogico che l' Anic partecipasse nell' ottobre 1982 alle trattative per la conclusione di un accordo sulle quote per il 1983.
c) Giudizio del Tribunale
147 Si deve ricordare che la ricorrente ha partecipato regolarmente, dalla fine del 1978 o dall' inizio del 1979 alla metà del 1982, alle riunioni periodiche di produttori di polipropilene durante le quali si sono svolte discussioni relative ai quantitativi di vendita dei vari produttori e sono state scambiate informazioni a questo proposito.
148 Si deve rilevare, parallelamente alla partecipazione dell' Anic alle riunioni, che il suo nome figura in varie tabelle che, come risulta chiaramente dal loro contenuto, erano destinate a definire obiettivi in materia di quantitativi di vendita (com. gen. addebiti, all. 55 e segg.). Orbene la maggior parte delle ricorrenti ha ammesso, nella risposta a un quesito scritto posto dal Tribunale, che non sarebbe stato possibile redigere le tabelle reperite presso l' ICI, l' ATO e la Hercules in base alle statistiche del sistema Fides. L' ICI ha peraltro dichiarato a proposito di una delle dette tabelle, nella risposta alla richiesta di informazioni (com. gen. addebiti, all. 8), che "the source of information for actual historic figures in this table would have been the producers themselves" (a fornire le cifre della tabella che corrispondono a cifre già realizzate devono essere stati gli stessi produttori). Pertanto, la Commissione poteva a buon diritto considerare che il contenuto di tali tabelle era stato fornito dall' Anic nell' ambito delle riunioni cui essa partecipava.
149 La terminologia usata nei vari documenti relativi al 1979 e al 1980 prodotti dalla Commissione ((come "revised target" (obiettivo modificato), "opening suggestions" (suggerimenti iniziali), "proposed adjustments" (modifiche proposte), "agreed targets" (obiettivi concordati) )) consente di concludere che vi sono stati concorsi di volontà fra produttori.
150 Per quanto riguarda in particolare il 1979, si deve rilevare, in base all' insieme del resoconto della riunione del 26 e 27 settembre 1979 (com. gen. addebiti, all. 12) ed alla tabella non datata, reperita presso l' ICI (com. gen. addebiti, all. 55), intitolata "Producers' Sales to West Europe" (Vendite dei produttori nell' Europa occidentale) - nella quale sono riprodotti, per tutti i produttori di polipropilene dell' Europa occidentale, i dati di vendita espressi in migliaia di tonnellate degli anni 1976, 1977 e 1978 nonché cifre menzionate nelle rubriche "1979 actual" ("cifre effettive del 1979"), "revised target" e "79" -, che in quella riunione si riconobbe la necessità di rendere il sistema di quote concordato per il 1979 più rigoroso negli ultimi tre mesi di quell' anno. Infatti, il termine "tight" (severo), letto congiuntamente alla limitazione all' 80% di 1/12 delle vendite annue previste, indica che il regime inizialmente contemplato per il 1979 avrebbe dovuto essere reso più rigoroso per l' ultimo trimestre. Questa interpretazione del resoconto è corroborata dalla tabella sopraccitata, la quale contiene, sotto il titolo "79" nell' ultima colonna a destra della colonna intitolata "revised target", cifre che devono corrispondere alle quote fissate inizialmente. Queste ultime devono essere state modificate in senso più rigoroso giacché erano state stabilite in base ad una stima troppo ottimistica del mercato, come si è verificato anche nel 1980. Questi rilievi non sono infirmati dal riferimento, contenuto nel punto 31, terzo capoverso, della decisione, ad un piano "proposto o concordato a Zurigo per limitare le vendite mensili all' 80% della media dei primi otto mesi dell' anno". Infatti, questo riferimento, letto congiuntamente al punto 54 della decisione, dev' essere inteso nel senso che per le vendite mensili dei primi otto mesi del 1979 erano già stati definiti inizialmente obiettivi quantitativi.
151 Per quanto riguarda il 1980, il Tribunale rileva che la fissazione di obiettivi di quantitativi di vendita per l' intero anno risulta dalla tabella datata 26 febbraio 1980, reperita presso l' ATO (com. gen. addebiti, all. 60) e contenente una colonna "agreed targets 1980" (obiettivi concordati 1980), nonché dal resoconto delle riunioni del gennaio 1981 (com. gen. addebiti, all. 17), durante le quali alcuni produttori, fra cui la ricorrente, confrontarono i quantitativi effettivamente venduti ("Actual kt") con gli obiettivi fissati ("Target kt"). Inoltre tali documenti sono confermati da una tabella datata 8 ottobre 1980 (com. gen. addebiti, all. 57), nella quale si raffrontano due colonne, l' una relativa alla "1980 Nameplate Capacity" (capacità nominale) e l' altra alla "1980 Quota" per i vari produttori.
152 Per quanto concerne il 1981, il Tribunale rileva che si fa carico ai produttori di aver partecipato alle trattative dirette ad un accordo in materia di quote per tale anno e d' avere, in quell' ambito, indicato le loro "aspirazioni"; in attesa di un accordo, di aver convenuto, come misura temporanea, di ridurre, nel periodo febbraio-marzo 1981, le loro vendite mensili a 1/12 dell' 85% dell' "obiettivo" concordato per il 1980 e di essersi assegnati, per il resto dell' anno, la stessa quota teorica dell' anno precedente; di aver reso note ogni mese, durante le riunioni, le rispettive vendite; infine, di aver controllato se le loro vendite rispettassero le quote teoriche rispettivamente assegnate.
153 L' esistenza di trattative fra i produttori intese all' istituzione di un sistema di quote e la comunicazione delle "aspirazioni" dei produttori durante le dette trattative sono attestate da vari elementi di prova come talune tabelle riproducenti, per ciascun produttore, le cifre "actual" ed i "targets" per il 1979 e il 1980, nonché le sue "aspirations" per il 1981 (com. gen. addebiti, all. 59 e 61), come una tabella redatta in italiano (com. gen. addebiti, all. 62) in cui figuravano, per ciascun produttore, la quota per il 1980, le proposte di altri produttori quanto alla quota da assegnargli per il 1981 e le sue "aspirazioni" per il 1981, e come una nota interna dell' ICI (com. gen. addebiti, all. 63), che descrive l' evoluzione delle trattative e in cui si legge:
"Taking the various alternatives discussed at yesterday' s meeting we would prefer to limit the volume to be shared to no more than the market is expected to reach in 1981, say 1.35 million tonnes. Although there has been no further discussion with Shell, the four majors could set the lead by accepting a reduction in their 1980 target market share of about O.35% provided the more ambitious smaller producers such as Solvay, Saga, DSM, Chemie Linz, Anic/SIR also tempered their demands. Provided the majors are in agreement the anomalies could probably be best handled by individual discussions at Senior level, if possible before the meeting in Zurich".
(Fra le varie soluzioni discusse durante la riunione di ieri, preferiremmo che il volume da dividere non superi quello che si prevede che il mercato raggiunga nel 1981, ossia 1,35 milioni di tonnellate. Sebbene non vi siano state ulteriori discussioni con la Shell, i quattro maggiori produttori potrebbero dare l' esempio accettando una riduzione dello 0,35% circa della quota di mercato prevista come obiettivo per il 1980, purché i produttori minori più ambiziosi, come Solvay, Saga, DSM, Chemie Linz, Anic/SIR moderino anch' essi le loro esigenze. Purché i maggiori produttori siano d' accordo, il miglior modo per trattare le anomalie sarebbe probabilmente quello di discuterle singolarmente a livello dirigenziale, se possibile prima della riunione di Zurigo).
Questo documento è accompagnato da una proposta di compromesso espressa in cifre, che raffronta i risultati del compromesso per ciascun produttore rispetto al 1980 ("% of 1980 target").
154 L' adozione di misure temporanee consistenti nella riduzione nel periodo febbraio-marzo 1981 delle vendite mensili a 1/12 dell' 85% dell' obiettivo concordato l' anno precedente risulta dal resoconto delle riunioni del gennaio 1981, nel quale si legge:
"In the meantime [février-mars] monthly volume would be restricted to 1/12 of 85% of the 1980 target with a freeze on customers".
(Nel frattempo (febbraio-marzo) il volume mensile sarebbe ridotto a 1/12 dell' 85% dell' obiettivo 1980 con un congelamento dei clienti).
155 Il fatto che i produttori si siano assegnati per il resto dell' anno la stessa quota teorica dell' anno precedente ed abbiano controllato, scambiandosi mensilmente i dati relativi alle vendite, se queste ultime rispettassero la detta quota è provato dalla combinazione di tre documenti. Si tratta innanzitutto di una tabella datata 21 dicembre 1981 (com. gen. addebiti, all. 67), che riproduce per ciascun produttore le vendite ripartite per mese e le cui ultime tre colonne, relative a novembre e dicembre nonché al totale annuo, sono state aggiunte a mano. Si tratta poi di una tabella non datata, redatta in italiano, intitolata "Scarti per società" e reperita presso l' ICI (com. gen. addebiti, all. 65), in cui sono poste a confronto, per ciascun produttore e per il periodo gennaio-dicembre 1981, le cifre di vendita "actual" (effettive) con le cifre "theoretic" (teoriche). Si tratta infine di una tabella senza data, reperita presso l' ICI (com. gen. addebiti, all. 68), nella quale si raffrontano, per ciascun produttore e per il periodo gennaio-novembre 1981, le cifre di vendita e le quote di mercato con quelle del 1979 e del 1980 e si effettua una proiezione per la fine dell' anno.
156 In effetti, la prima tabella mostra come i produttori si siano scambiati i dati delle rispettive vendite mensili. Essendo combinato con il raffronto tra tali dati e quelli relativi al 1980 - raffronto operato nelle altre due tabelle concernenti lo stesso periodo - tale scambio d' informazioni, trattandosi di dati che un operatore indipendente tratta con rigorosa riservatezza come segreti d' affari, corrobora le conclusioni formulate nella decisione.
157 La partecipazione della ricorrente a queste varie attività risulta sia dalla sua presenza alle riunioni nelle quali si sono svolte le azioni di cui trattasi, e segnatamente alle riunioni del gennaio 1981, sia dalla menzione del suo nome nei vari documenti sopra citati. In questi ultimi figurano peraltro dei dati che, secondo quanto l' ICI ha dichiarato, come si è detto, nella risposta ad un quesito scritto del Tribunale - alla quale altre ricorrenti fanno riferimento nelle loro risposte -, non potevano essere determinati in base alle statistiche del sistema Fides.
158 Per quanto riguarda il 1982, il Tribunale rileva che si rimprovera ai produttori di aver partecipato alle trattative miranti ad un accordo in materia di quote per quell' anno; di aver espresso, in tale ambito, le proprie aspirazioni in termini di tonnellate; di aver comunicato nelle riunioni, in mancanza di un accordo definitivo, i dati relativi alle loro vendite mensili durante il primo semestre, confrontandoli con la percentuale realizzata nell' anno precedente, e di essersi adoperati, durante il secondo semestre, per limitare le loro vendite mensili alla percentuale del mercato globale ottenuta nel primo semestre del 1982.
159 L' esistenza di trattative tra i produttori volte all' istituzione di un sistema di quote e la comunicazione, in tale ambito, delle loro aspirazioni sono attestate, in primo luogo, da un documento intitolato "Scheme for discussions 'quota system 1982' " ("Schema per la discussione di un sistema di quote per il 1982") (com. gen. addebiti, all. 69), nel quale sono indicati, per tutti i destinatari della decisione, tranne la Hercules, il tonnellaggio che ciascuno riteneva spettargli e inoltre, per taluni di essi (tutti tranne l' Anic, la Linz, la Petrofina, la Shell e la Solvay), il tonnellaggio che a loro avviso doveva essere attribuito agli altri produttori; in secondo luogo, da una nota dell' ICI intitolata "Polypropylene 1982, Guidelines" (Polipropilene 1982, linee direttrici) (com. gen. addebiti, all. 70, a), nella quale l' ICI fa un' analisi delle trattative in corso; in terzo luogo, da una tabella datata 17 febbraio 1982 (com. gen. addebiti, all. 70, b), in cui si confrontano varie proposte di ripartizione delle vendite, una delle quali, intitolata "ICI Original Scheme" (Schema originario ICI), costituisce oggetto, in un' altra tabella, manoscritta, di leggere modifiche ad opera della Monte in una colonna intitolata "Milliavacca 27/1/82" (si tratta del nome di un impiegato della Monte) (com. gen. addebiti, all. 70, c); in ultimo luogo, da una tabella redatta in italiano (com. gen. addebiti, all. 71), che costituisce una proposta complessa (descritta nel punto 58, secondo capoverso, parte finale, della decisione).
160 Le misure adottate per il primo semestre risultano dal resoconto della riunione del 13 maggio 1982 (com. gen. addebiti, all. 24), nel quale si legge in particolare:
"To support the move a number of other actions are needed a) limit sales volume to some agreed prop. of normal sales".
(Per sostenere l' azione sono necessarie talune altre misure a) limitare il volume delle vendite ad una determinata prop. [orzione] concordata delle vendite normali).
L' attuazione di tali misure è attestata dal resoconto della riunione del 9 giugno 1982 (com. gen. addebiti, all. 25), al quale è allegata una tabella che riproduce, per ciascun produttore, la cifra "actual" delle vendite del periodo gennaio-aprile 1982 confrontata con una cifra "theoretical based on 1981 av[erage] market share" (teorica calcolata in base alla quota media di mercato del 1981), nonché dal resoconto della riunione del 20 e 21 luglio 1982 (com. gen. addebiti, all. 26) relativamente al periodo gennaio-maggio 1982 e dal resoconto del 20 agosto 1982 (com. gen. addebiti, all. 28) relativamente al periodo gennaio-luglio 1982.
161 Il Tribunale rileva che, per quanto concerne il 1981 e il primo semestre 1982, giustamente la Commissione ha desunto dal reciproco controllo, nel corso delle riunioni periodiche, sull' attuazione di un sistema di limitazione delle vendite mensili con riferimento ad un periodo anteriore, che tale sistema era stato adottato dai partecipanti alle riunioni.
162 Inoltre, data l' identità degli scopi delle varie misure di limitazione dei quantitativi di vendita - vale a dire la riduzione della pressione esercitata sui prezzi dall' offerta esuberante - giustamente la Commissione ha concluso che tali misure si inserivano in un sistema di quote.
163 Gli argomenti presentati dalla ricorrente non sono idonei ad infirmare la ricostruzione dei fatti compiuta dalla Commissione per quanto concerne la sua partecipazione alle varie misure di limitazione dei quantitativi delle vendite per gli anni 1979, 1980, 1981 e per il primo semestre 1982.
164 Infatti, in primo luogo l' argomento della ricorrente secondo cui i documenti prodotti dalla Commissione sono opera di terzi e non costituiscono il risultato di discussioni fra produttori è smentito dal testo dei resoconti delle riunioni (com. gen. addebiti, all. 12, 17, 23 e 25), da cui risulta che le riunioni vertevano segnatamente sulla fissazione di obiettivi di quantitativi di vendita e che in quella sede i produttori comunicavano i propri dati.
165 In secondo luogo, anche se fosse dimostrato che la ricorrente ha utilizzato al massimo la sua capacità di produzione, ciò non servirebbe ad escludere che i produttori si siano ripartiti quantitativi di vendita, ma eventualmente proverebbe, tutt' al più, che la ricorrente non ha rispettato l' accordo cui aveva aderito.
166 In terzo luogo, infine, nemmeno la menzione congiunta di Anic/SIR in numerosi documenti può infirmare il valore probante dei documenti in cui essa figura. In effetti, tale menzione compare solo in documenti successivi al novembre 1980, mentre nei documenti precedenti (com. gen. addebiti, all. 55-58) all' Anic e alla SIR erano attribuite cifre distinte. Ciò si spiega col fatto che, ai sensi dell' art. 2 della legge 28 novembre 1980, n. 784, dal 28 novembre 1980 l' ENI, gruppo cui apparteneva l' Anic, è stata autorizzata "ad assumere il mandato per la gestione della predetta società" e pertanto le due imprese non si trovavano più in concorrenza fra loro.
167 Per contro, il Tribunale rileva che la Commissione non ha sufficientemente provato che la ricorrente abbia preso parte alle misure di limitazione dei quantitativi di vendita relative al secondo semestre 1982, poiché l' Anic aveva smesso di partecipare alle riunioni alla metà del 1982 e la limitazione delle vendite mensili alla percentuale del mercato globale realizzata nel primo semestre di quell' anno era strettamente connessa al controllo - effettuato a posteriori dai produttori nel corso delle loro riunioni - della corrispondenza fra le cifre effettivamente realizzate in un mese determinato e quelle che avrebbero dovuto essere realizzate teoricamente.
168 Questa conclusione è corroborata dal fatto che dai resoconti delle riunioni durante le quali veniva controllata l' attuazione della limitazione delle vendite mensili (quelle del 6 ottobre e del 2 dicembre 1982, com. gen. addebiti, all. 29 e 33) risulta che la ricorrente non ha partecipato a tali controlli fornendo i suoi dati di vendita. Infatti, nelle tabelle allegate ai detti resoconti figurano, accanto al nome dell' Anic, o una cifra seguita dalla menzione "est." (per "estimation", ossia "stima") o la sigla "N.A." (per "not available", ossia "non disponibile") e una cifra rappresentante la stima. PER LA CONTINUAZIONE DEI MOTIVI VEDI SOTTO NUMERO : 689A0006.2
169 Il Tribunale rileva, infine, che viene fatto carico alla ricorrente di avere continuato "a partecipare agli accordi sulle quote almeno per il primo trimestre del 1983" (decisione, punto 78, settimo capoverso), pur avendo essa smesso di partecipare alle riunioni verso la metà o alla fine del 1982.
170 Dalla lettura del dispositivo della decisione alla luce della sua motivazione (punti 19, 60, 77, secondo capoverso, 78, settimo capoverso, e 96, secondo capoverso) e della comunicazione specifica degli addebiti inviata alla ricorrente, risulta che in realtà viene fatto carico all' Anic di aver partecipato nell' ultimo trimestre 1982 alle trattative per la fissazione di quote per il primo trimestre 1983.
171 La ricorrente contesta questo addebito sostenendo che è inverosimile che essa abbia partecipato alle trattative finalizzate alla conclusione di un accordo sulle quote per il 1983 giacché in quell' epoca aveva abbandonato il mercato del polipropilene.
172 A questo proposito si deve rilevare che giustamente la Commissione ha dedotto dagli allegati della risposta della ricorrente alla richiesta di informazioni, in cui figuravano i dati relativi alle vendite della stessa fino a tutto aprile 1983, che l' Anic è rimasta presente sul mercato del polipropilene fino all' aprile 1983.
173 All' udienza è emerso che il decreto legge relativo al trasferimento di attività dell' Anic alla Monte era stato emanato nel luglio 1982, ma che allora l' importo dell' operazione non era conosciuto con esattezza. La formalizzazione dell' accordo e la fissazione del prezzo hanno avuto luogo solo il 29 ottobre 1982.
174 Da tali elementi risulta che non è inverosimile che la ricorrente abbia comunicato agli altri produttori alla fine del 1982 le sue aspirazioni ai fini della fissazione di quote per il primo trimestre 1983. Occorre pertanto accertare se la Commissione abbia provato sufficientemente che la ricorrente aveva reso note le sue aspirazioni.
175 Su questo punto la prova centrale prodotta dalla Commissione è costituita da una nota manoscritta, redatta da un dipendente dell' ICI e datata 28 ottobre 1982 (com. gen. addebiti, all. 76), la quale, secondo una tabella informatica riassuntiva reperita presso l' ICI (com. gen. addebiti, all. 85, pag. 2), esprime le "aspirazioni" della ricorrente in materia di quantitativi di vendita e le proposte della stessa circa le quote da assegnare agli altri produttori.
176 Orbene, il semplice fatto di comunicare le proprie "aspirazioni" in materia di quantitativi di vendita e le proprie proposte circa le quote da attribuire agli altri produttori, su richiesta di un dipendente di un' impresa concorrente che presiede riunioni aventi segnatamente lo scopo di fissare obiettivi di quantitativi di vendita, dev' essere considerato come una partecipazione circoscritta alle trattative per la fissazione di quote per il primo trimestre 1983. Infatti, anche se non è provato che la ricorrente partecipasse allora alle riunioni o restasse in contatto permanente con gli altri produttori, si deve ritenere che, comunicando le sue aspirazioni, la ricorrente ha tentato, prima di cedere alla Monte la sua attività nel settore del polipropilene, di aumentarne il valore integrandovi una "aspirazione" più consistente in materia di quantitativi di vendita.
177 Di conseguenza, il Tribunale constata che la ricorrente ha comunicato all' ICI le sue aspirazioni in materia di quantitativi di vendita alla fine dell' ottobre 1982 ai fini della fissazione di quote per il primo trimestre 1983 pur avendo smesso di partecipare al sistema delle riunioni periodiche verso la metà del 1982.
178 In base alle considerazioni che precedono si deve concludere che la Commissione ha sufficientemente provato, da un lato, che la ricorrente faceva parte dei produttori di polipropilene fra i quali si sono prodotti concorsi di volontà vertenti sugli obiettivi di quantitativi di vendita per gli anni 1979 e 1980 e sulla limitazione delle loro vendite mensili, con riferimento ad un periodo precedente, per il 1981 e per il primo semestre 1982, menzionati nella decisione e che si inserivano in un sistema di quote, e, dall' altro, che alla fine dell' ottobre 1982 la ricorrente ha comunicato all' ICI le sue aspirazioni in materia di quantitativi di vendita per il primo trimestre 1983. Per contro, la Commissione non ha sufficientemente provato che la ricorrente facesse parte dei produttori di polipropilene fra i quali si sono prodotti concorsi di volontà vertenti sulla limitazione delle loro vendite mensili, con riferimento ad un periodo precedente, per il secondo trimestre 1982.
2. L' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE
A - Qualificazione giuridica
a) Atto impugnato
179 Secondo la decisione (punto 81, primo capoverso), il complesso di programmi e di accordi decisi nel contesto di un sistema di riunioni regolari ed istituzionalizzate ha costituito un unico "accordo" continuato ai sensi dell' art. 85, n. 1.
180 Nel caso di specie i produttori, sottoscrivendo un piano comune inteso a regolare i prezzi e l' offerta nel mercato del polipropilene, avrebbero partecipato ad un accordo-quadro generale che si sarebbe concretato in una serie di più particolareggiati subaccordi, stipulati di volta in volta (decisione, punto 81, terzo capoverso).
181 La decisione (punto 82, primo capoverso) prosegue rilevando che nell' applicazione specifica del piano generale fu raggiunto un espresso accordo in molti campi, come le iniziative singole in materia di prezzi e i sistemi di quote annuali. In certi casi i produttori potrebbero non aver raggiunto un accordo su un piano definitivo - per esempio le quote del 1981 e del 1982 - ma il fatto che siano stati adottati provvedimenti di ripiego, tra cui lo scambio di informazioni e il controllo delle vendite mensili effettive in rapporto ai risultati ottenuti in un precedente periodo di riferimento, non soltanto presupporrebbe un accordo esplicito di istituire ed applicare siffatte misure, ma indicherebbe anche un accordo implicito inteso a salvaguardare per quanto possibile la posizione dei singoli produttori.
182 La conclusione dell' esistenza di un accordo continuo non sarebbe alterata dal fatto che, inevitabilmente, taluni produttori non fossero presenti ad ogni riunione: ogni "iniziativa" richiedeva vari mesi per la sua programmazione e attuazione e il fatto che un produttore risultasse assente in una determinata occasione sarebbe irrilevante ai fini della sua partecipazione all' accordo (decisione, punto 83, primo capoverso).
183 Secondo la decisione (punto 86, primo capoverso), la realizzazione del cartello, in base ad un piano comune dettagliato, ha costituito un "accordo" ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE.
184 Sempre nella decisione (punto 86, secondo capoverso) si rileva poi che le nozioni di "accordi" e "pratiche concordate" sono distinte, ma possono verificarsi fattispecie in cui la collusione presenta elementi di entrambe queste forme di cooperazione illecita.
185 La "pratica concordata" costituirebbe una forma di cooperazione in cui le imprese, pur senza giungere alla stipulazione di un vero e proprio accordo, consapevolmente sostituiscono la reciproca collaborazione pratica ai rischi della concorrenza (decisione, punto 86, terzo capoverso).
186 Secondo la decisione (punto 87, primo capoverso), la creazione, nel Trattato, di una nozione separata di "pratica concordata" ha lo scopo di precludere l' evenienza di intese suscettibili di eludere l' applicazione dell' art. 85, n. 1, che, senza configurare un vero e proprio accordo, costituiscono in pratica una consapevole collaborazione a danno della concorrenza. Ciò avverrebbe, per esempio, quando ciascuna impresa informa in anticipo le altre della condotta che intende tenere, affinché regolino il loro comportamento sapendo che i concorrenti si comportano nello stesso modo (v. sentenza della Corte 14 luglio 1972, ICI/Commissione, causa 48/69, Racc. pag. 619).
187 Nella sentenza 16 dicembre 1975 (Suiker Unie/Commissione, cause riunite 40/73-48/73, 50/73, 54/73-56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Racc. pag. 1663) la Corte avrebbe affermato che i criteri del coordinamento e della collaborazione stabiliti dalla giurisprudenza della Corte non richiedono l' elaborazione di un vero e proprio "piano", ma vanno intesi alla luce della concezione inerente alle norme del Trattato in materia di concorrenza, secondo la quale ogni operatore economico deve autonomamente determinare la condotta che egli intende seguire sul mercato comune. La suddetta esigenza di autonomia non esclude il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti, ma vieta rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi lo scopo o l' effetto di influire sul comportamento tenuto sul mercato da un concorrente effettivo o potenziale ovvero di rivelare ad un concorrente il comportamento che l' interessato ha deciso o prevede di tenere egli stesso sul mercato (decisione, punto 87, secondo capoverso). Tale comportamento potrebbe ricadere sotto l' art. 85, n. 1, in quanto "pratica concordata", anche se le parti non abbiano raggiunto previamente un accordo su un piano comune che ne definisca la posizione sul mercato, ma adottino o aderiscano a pratiche collusive che facilitano il coordinamento del loro comportamento commerciale (decisione, punto 87, terzo capoverso, prima frase).
188 Nella decisione (punto 87, terzo capoverso, terza frase) si considera inoltre che in un cartello complesso può accadere che taluni produttori non approvino decisamente gli orientamenti concordati dagli altri, pur dichiarandosi disposti ad appoggiarli e comportandosi di conseguenza. Per certi aspetti, dunque, la cooperazione e la collusione continuate dei produttori nell' applicazione dell' accordo generale presenterebbero le caratteristiche di una pratica concordata (decisione, punto 87, terzo capoverso, quinta frase).
189 Secondo la decisione (punto 87, quarto capoverso), non rileva dunque tanto la distinzione tra "pratica concordata" e "accordo" quanto quella tra forme di collusione che ricadono sotto l' art. 85, n. 1, e il semplice comportamento parallelo privo di qualsiasi elemento di concertazione. Nella fattispecie sarebbe quindi del tutto irrilevante la precisa forma assunta dagli accordi collusivi.
190 Nella decisione (punto 88, primo e secondo capoverso) si constata che la maggioranza dei produttori ha sostenuto durante la procedura amministrativa che la loro condotta in relazione alle asserite iniziative in materia di prezzi non è riconducibile ad alcun "accordo" ai sensi dell' art. 85 (vedi decisione, punto 82) e che essa non rientra neppure nella nozione di pratica concordata. Perché tale pratica si concreti (essi sostengono) è necessario un "atto manifesto" sul mercato, atto che a loro giudizio sarebbe mancato nella fattispecie poiché mai vennero comunicati ai clienti listini o "prezzi-obiettivo". La decisione respinge questo argomento rilevando che nella fattispecie sussiste la prova di una pratica concordata in quanto ai partecipanti fu chiesto di prendere certe misure per la realizzazione del loro obiettivo comune. Le varie iniziative in materia di prezzi risulterebbero dai verbali e non si potrebbe negare una corrispondenza dei comportamenti dei singoli produttori in ordine alla loro applicazione. Le iniziative prese dai produttori, sia singolarmente sia collettivamente, risulterebbero dalle prove documentali quali verbali di riunione, note interne, istruzioni e circolari agli uffici vendite e lettere ai clienti. L' esistenza di listini "ufficiali" dei prezzi sarebbe del tutto irrilevante giacché le istruzioni in materia di prezzi non solo proverebbero senza possibilità di dubbio che ogni produttore agiva in vista dell' obiettivo comune, ma, dato il loro contenuto e scaglionamento nel tempo, rafforzerebbero altresì la prova della collusione.
b) Argomenti delle parti
191 La ricorrente ammette che la distinzione fra accordo e pratica concordata può non essere rilevante dato che è proprio l' impegno collusivo di tutte le sue forme che è l' oggetto del divieto di cui all' art. 85, n. 1, del Trattato CEE. Per contro, quando si tratti di stabilire non l' esistenza della violazione della detta norma, ma il tipo e il grado della responsabilità che dalla violazione derivano, occorrebbe fare una distinzione fra accordo e pratica concordata.
192 Nel caso dell' accordo, una volta che sia provata l' adesione dei partecipanti al piano generale che è l' oggetto stesso dell' accordo, sarebbe plausibile una responsabilità anche per quelle attività per le quali non vi sia una partecipazione diretta e necessaria di alcuni dei partecipanti all' accordo.
193 Nel caso della pratica concordata, invece, poiché manca proprio la prova dell' adesione al piano generale, le prove di tale pratica si avrebbero solo per le azioni e i comportamenti che vengono provati come concordati e la pratica concordata stessa si esaurirebbe nei limiti di tali azioni e comportamenti. Di conseguenza, nel caso di una pratica concordata non sarebbe possibile attribuire ai partecipanti responsabilità che superino le attività e i comportamenti risultanti direttamente ed effettivamente provati e che sono attribuibili ad una concertazione.
194 La Commissione, da parte sua, fa osservare, a proposito delle conseguenze che la ricorrente vorrebbe trarre dalla qualifica di accordo ovvero di pratica concordata, che la ricorrente vorrebbe frammentare un' infrazione unica, cioè l' intesa destinata a sostenere i prezzi del polipropilene, in una serie di infrazioni distinte, il che le permetterebbe di limitare la sua responsabilità. In tal modo, essa tenterebbe di dissociare artificiosamente le singole azioni intraprese nel quadro dell' intesa, che resterebbe invece una sola. L' aver aderito all' impresa - con la partecipazione alle riunioni di cui trattasi - coinvolgerebbe necessariamente l' Anic nelle responsabilità che ne derivano per l' insieme delle azioni intraprese.
195 La Commissione rileva, peraltro, che la pratica concordata non presuppone necessariamente la prova di un comportamento sul mercato. Il solo fatto di partecipare a dei contatti che abbiano lo scopo di limitare l' autonomia delle imprese sarebbe sufficiente a configurare una violazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE.
c) Giudizio del Tribunale
196 Si deve osservare che la Commissione ha qualificato ciascun elemento di fatto rilevato a carico della ricorrente come accordo o come pratica concordata ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE. Risulta infatti dalla lettura combinata dei punti 80, secondo capoverso, 81, terzo capoverso, e 82, primo capoverso, della decisione che la Commissione ha qualificato, in via principale, "accordo" ciascuno di tali vari elementi.
197 Del pari, dalla lettura combinata dei punti 86, secondo e terzo capoverso, 87, terzo capoverso, e 88 della decisione risulta che la Commissione ha qualificato, in subordine, "pratiche concordate" gli elementi dell' infrazione quando questi non consentivano di affermare che le parti avessero previamente raggiunto un accordo su un piano comune che ne definisse l' azione sul mercato, ma che le parti avevano adottato, o avevano aderito a, pratiche collusive che facilitavano il coordinamento del loro comportamento commerciale, ovvero quando tali elementi dell' infrazione non consentivano di stabilire, in ragione della complessità dell' intesa, che taluni produttori avessero espressamente approvato gli orientamenti concordati dagli altri, ma solo che essi si erano dichiarati disposti ad appoggiarli e si erano comportati di conseguenza. Così, la Commissione conclude nella decisione che, sotto taluni profili, la cooperazione e la collusione continuate dei produttori nell' applicazione di un accordo generale possono presentare le caratteristiche di una pratica concordata.
198 Il Tribunale rileva che dalla giurisprudenza della Corte risulta come, perché sussista un accordo ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, sia sufficiente che le imprese interessate abbiano espresso la comune volontà di comportarsi sul mercato in un determinato modo (v. sentenza 15 luglio 1970, ACF Chemiefarma / Commissione, causa 41/69, Racc. pag. 661, punto 112 della motivazione, e sentenza 29 ottobre 1980, Heintz van Landewyck / Commissione, cause riunite 209/78-215/78 e 218/78, Racc. pag. 3125, punto 86 della motivazione). Pertanto la Commissione poteva qualificare "accordi" ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE i concorsi di volontà fra la ricorrente ed altri produttori di polipropilene che essa ha adeguatamente provato e che vertevano su iniziative in materia di prezzi, su obiettivi in materia di quantitativi di vendita per il 1979 e il 1980 e su misure di limitazione delle vendite mensili con riferimento a un periodo precedente per il 1981 e per il primo semestre 1982.
199 Per definire la nozione di pratica concordata occorre rifarsi alla giurisprudenza della Corte, da cui risulta che i criteri del coordinamento e della collaborazione, messi in evidenza dalla stessa giurisprudenza, vanno intesi alla luce della concezione inerente alle norme del Trattato CEE in materia di concorrenza, secondo la quale ogni operatore economico deve autonomamente determinare la condotta ch' egli intende seguire sul mercato comune. Se è vero che non esclude il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti, la suddetta esigenza di autonomia vieta però rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi lo scopo o l' effetto d' influire sul comportamento tenuto sul mercato da un concorrente attuale o potenziale, ovvero di rivelare ad un concorrente il comportamento che l' interessato ha deciso, o prevede, di tenere egli stesso sul mercato (sentenza 16 dicembre 1975, cause riunite 40/73-48/73, 50/73, 54/73-56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, già citata, punti 173 e 174 della motivazione).
200 Nella fattispecie la ricorrente ha partecipato a riunioni aventi ad oggetto la fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di quantitativi di vendita e nel corso delle quali imprese concorrenti si scambiavano informazioni sui prezzi che auspicavano venissero praticati sul mercato, sui prezzi che si proponevano di praticare, sul loro limite minimo di redditività, sulle limitazioni dei quantitativi di vendita che ritenevano necessarie o sui dati relativi alle loro vendite. In tal modo la ricorrente ha preso parte, con i suoi concorrenti, ad una concertazione avente lo scopo di influire sul rispettivo comportamento sul mercato e di manifestare il comportamento che ciascun produttore si proponeva di tenere esso stesso sul mercato.
201 Pertanto, la ricorrente non ha soltanto perseguito lo scopo di eliminare anticipatamente l' incertezza quanto al comportamento futuro dei suoi concorrenti, ma ha dovuto necessariamente tener conto, direttamente o indirettamente, delle informazioni ottenute nel corso delle dette riunioni per definire la condotta che essa intendeva seguire sul mercato. Del pari, i suoi concorrenti hanno dovuto necessariamente tener conto, direttamente o indirettamente, per definire la condotta che essi intendevano seguire sul mercato, delle informazioni loro rivelate dalla ricorrente circa il comportamento che aveva deciso, o prevedeva, di tenere essa stessa sul mercato.
202 Ne consegue che giustamente, consideratone lo scopo, la Commissione ha qualificato, in subordine, pratiche concordate ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE le riunioni periodiche di produttori di polipropilene alle quali la ricorrente ha partecipato tra la fine del 1978 o l' inizio del 1979 e la metà del 1982 nonché la comunicazione della ricorrente all' ICI, a fine ottobre 1982, delle proprie aspirazioni in materia di quantitativi di vendita per il primo trimestre 1983.
203 Quanto al se la Commissione potesse ritenere sussistente un' infrazione unica, qualificata nell' art. 1 della decisione "accordo e pratica concordata", il Tribunale ricorda che le varie pratiche concordate rilevate e i vari accordi conclusi si inserivano, data l' identità dei loro scopi, in sistemi di riunioni periodiche, di fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di quote.
204 Si deve sottolineare che tali sistemi facevano parte di una serie di iniziative delle imprese di cui trattasi miranti ad un unico scopo economico, quello di falsare il normale andamento dei prezzi sul mercato del polipropilene. Sarebbe quindi artificioso frazionare tale comportamento continuato, caratterizzato da un' unica finalità, ravvisandovi più infrazioni distinte. Infatti, la ricorrente ha partecipato per anni ad un insieme integrato di sistemi costituenti un' infrazione unica che si è gradualmente concretata sia attraverso accordi sia attraverso pratiche concordate illeciti.
205 Va rilevato che la Commissione poteva, inoltre, qualificare tale infrazione unica come "accordo e pratica concordata" poiché era composta ad un tempo da elementi che andavano qualificati "accordi" e da elementi da qualificare "pratiche concordate". Infatti, trattandosi di un' infrazione complessa, la duplice qualifica attribuita dalla Commissione nell' art. 1 della decisione dev' essere intesa non come una qualifica che richieda simultaneamente e cumulativamente la prova che ciascuno di tali elementi di fatto possieda gli elementi costitutivi di un accordo e di una pratica concordata, ma nel senso che essa designa un tutto complesso di elementi di fatto, taluni dei quali sono stati qualificati accordi ed altri pratiche concordate ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, il quale non prevede qualifiche specifiche per questo tipo di infrazione complessa.
206 Peraltro, dai giudizi espressi dal Tribunale sulla ricostruzione dei fatti compiuta dalla Commissione risulta che questa ha sufficientemente provato la sussistenza, nel caso della ricorrente, di ciascuno degli elementi costitutivi di tale infrazione durante il periodo in cui essa ha partecipato al sistema delle riunioni periodiche di produttori di polipropilene e che quindi la Commissione non le ha attribuito la responsabilità del comportamento di altri produttori.
207 In base alle considerazioni che precedono la censura dev' essere respinta.
B - Effetto restrittivo sulla concorrenza
a) Atto impugnato
208 Nella decisione (punto 90, primo e secondo capoverso) si rileva che, siccome l' oggetto dell' accordo è manifestamente anticoncorrenziale, non è strettamente necessario, ai fini dell' applicazione dell' art. 85, n. 1, dimostrare che anche l' effetto di tale accordo è pregiudizievole alla concorrenza. Nella fattispecie, però, le risultanze probatorie evidenzierebbero che l' accordo ha prodotto veramente un effetto sostanziale sulle condizioni di concorrenza.
b) Argomenti delle parti
209 La ricorrente sostiene che la sua politica commerciale, sotto il profilo sia dei prezzi sia dei quantitativi di vendita, è stata assolutamente indipendente dal contenuto delle riunioni alle quali essa ha partecipato. Rileva in proposito che gli altri produttori la consideravano come un problema o un elemento di disturbo e che si riteneva necessario esercitare pressioni su di essa.
210 Essa sottolinea come la Commissione abbia riconosciuto che nel caso dell' Anic non era stato possibile reperire istruzioni sui prezzi agli uffici vendite. Fa presente tuttavia di aver fornito alla Commissione informazioni sul suo sistema di formazione dei prezzi e sulla politica che aveva seguito in materia di prezzi. Così, essa avrebbe dimostrato che i prezzi che ha praticato sono stati sempre diversi dai "prezzi-obiettivo" e che essa non ha mai avuto un listino prezzi per il polipropilene ed ha sempre prodotto al massimo della sua capacità produttiva effettiva.
211 La ricorrente deduce poi che la sua presunta partecipazione all' intesa era talmente minima, data la sua piccola quota di mercato, da non poter determinare un effetto restrittivo sulla concorrenza se paragonata alla presenza dominante delle "quattro grandi", che da sole coprivano oltre il 50% del mercato. Con una quota di mercato inferiore al 3% le sarebbe stato assolutamente impossibile contrastare o influenzare in qualsiasi modo il comportamento delle grandi.
212 La Commissione rileva, dal canto suo, di aver già sostanzialmente risposto agli argomenti della ricorrente. Respinge, tuttavia, categoricamente l' argomento della ricorrente secondo cui, essendo la sua parte di mercato irrisoria, la sua partecipazione non può certo aver determinato un effetto restrittivo sulla concorrenza. La Commissione ribatte che, ai fini dell' art. 85, gli effetti restrittivi necessari sono quelli attribuibili all' intesa nel suo insieme, non alla partecipazione di una singola impresa. Se così non fosse, su un mercato composto di molte piccole imprese un cartello comprendente il 100% dei produttori dovrebbe sfuggire al divieto, tenuto conto dell' apporto insignificante di ciascun singolo partecipante.
c) Giudizio del Tribunale
213 Il Tribunale rileva che la ricorrente cerca di dimostrare che la sua partecipazione alle riunioni periodiche di produttori di polipropilene non ricadeva sotto l' art. 85, n. 1, del Trattato CEE giacché il suo comportamento concorrenziale sul mercato attesterebbe che tale partecipazione era priva sia di scopo sia di effetto anticoncorrenziale.
214 L' art. 85, n. 1, del Trattato CEE vieta, in quanto incompatibili con il mercato comune, tutti gli accordi tra imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio fra Stati membri e che abbiano lo scopo o l' effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all' interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi d' acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione e nel ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento.
215 Il Tribunale ricorda che dai giudizi da esso espressi sulla ricostruzione dei fatti compiuta dalla Commissione risulta che le riunioni periodiche alle quali la ricorrente ha partecipato assieme a dei concorrenti avevano lo scopo di restringere la concorrenza all' interno del mercato comune, segnatamente mediante la fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di quantitativi di vendita e che, di conseguenza, la partecipazione della ricorrente a tali riunioni non era priva di scopo anticoncorrenziale ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE.
216 Peraltro, si deve respingere l' argomento della ricorrente diretto a dimostrare che le sue attività non potevano avere un effetto restrittivo sulla concorrenza. Infatti, la questione pertinente non è quella di stabilire se la partecipazione individuale della ricorrente all' infrazione abbia potuto restringere la concorrenza, ma quella di stabilire se l' infrazione alla quale essa ha partecipato assieme ad altri abbia potuto restringerla. A questo proposito va osservato che le imprese che hanno partecipato all' infrazione rilevata nella decisione detengono la quasi totalità del mercato considerato, il che indica manifestamente che l' infrazione da esse commessa congiuntamente ha potuto restringere la concorrenza.
217 Pertanto, la censura dev' essere respinta.
C - Pregiudizio per il commercio fra Stati membri
a) Atto impugnato
218 Si afferma nella decisione (punto 93, primo capoverso) che l' accordo tra i produttori era tale da esercitare un considerevole effetto sugli scambi fra gli Stati membri.
219 Nel caso in oggetto, il carattere ampiamente diffuso dell' accordo collusivo, che riguardava praticamente tutto il commercio all' interno della CEE (nonché di altri paesi dell' Europa occidentale) per un prodotto industriale di grande importanza, non avrebbe potuto non provocare automaticamente un dirottamento degli scambi dai canali che si sarebbero sviluppati in mancanza di un simile accordo (decisione, punto 93, terzo capoverso). Secondo la decisione (punto 93, quarto capoverso), il fissare i prezzi a un livello artificiale, mediante un accordo, anziché lasciare al mercato la possibilità di trovare il proprio equilibrio, ha sbilanciato la struttura della concorrenza all' interno della Comunità: le imprese erano esentate dalla necessità immediata di rispondere alle forze del mercato e di affrontare l' asserito problema degli eccessi di capacità.
220 Sempre secondo la decisione (punto 94), è inevitabile che la fissazione di prezzi-obiettivo per ciascuno Stato membro, per quanto fosse necessario tenere in una qualche considerazione le condizioni locali predominanti discusse nei particolari nelle riunioni nazionali, abbia inciso in senso distorsivo sugli scambi commerciali e sugli effetti che le differenze di rendimento tra i vari produttori potevano avere sui prezzi. Il sistema di "guida contabile" ("account leadership"), in virtù del quale i clienti venivano indirizzati ai produttori particolarmente rinomati, aggravava l' effetto degli accordi in materia di prezzi. La Commissione riconosce che, allorché stabilivano quote od obiettivi, i produttori non suddividevano le assegnazioni per Stato membro o per regione: sennonché, l' esistenza stessa di una quota o di un obiettivo è tale da avere effetti restrittivi su quelle che potrebbero essere le opportunità di un produttore.
b) Argomenti delle parti
221 La ricorrente ribadisce a questo proposito che, data la sua esigua parte di mercato, la sua partecipazione all' intesa non poteva pregiudicare il commercio fra gli Stati membri.
222 La Commissione ricorda che tale argomento è inaccettabile, poiché non la partecipazione della ricorrente, ma l' intesa nel suo insieme deve essere idonea a pregiudicare il commercio fra Stati membri.
c) Giudizio del Tribunale
223 Si deve rilevare che la Commissione non aveva l' obbligo di dimostrare che la partecipazione della ricorrente a un accordo e una pratica concordata avesse avuto un effetto sensibile sugli scambi fra Stati membri. Infatti, ciò che importa, ai fini dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, è solo che gli accordi e le pratiche concordate possano pregiudicare il commercio fra Stati membri. A questo proposito si deve constatare che le restrizioni della concorrenza rilevate potevano sviare le correnti commerciali dall' orientamento che avrebbero avuto altrimenti (sentenza 29 ottobre 1980, già citata, cause riunite 209/78-215/78 e 218/78, punto 172 della motivazione).
224 Peraltro, si deve ricordare a questo proposito che la ricorrente non può invocare l' esiguità della sua quota di mercato per sostenere che le sue attività non potevano influire sul commercio fra gli Stati membri, poiché l' infrazione che essa ha commesso congiuntamente ad altri può pregiudicare il commercio fra Stati membri.
225 Ne consegue che la Commissione ha provato sufficientemente, nei punti 93 e 94 della decisione, che l' infrazione alla quale ha partecipato la ricorrente poteva pregiudicare il commercio fra Stati membri e che non era necessario che essa dimostrasse che la partecipazione individuale della ricorrente abbia pregiudicato gli scambi fra Stati membri.
226 La censura va pertanto respinta.
3. Conclusione
227 Da tutto quello che precede risulta, in primo luogo, che, siccome la ricostruzione dei fatti compiuta dalla Commissione nel caso della ricorrente per il periodo antecedente alla fine del 1978 o all' inizio del 1979 nonché per il periodo successivo alla fine dell' ottobre 1982 non è suffragata da prove sufficienti, l' art. 1 della decisione dev' essere annullato nella parte in cui dichiara che la ricorrente ha partecipato all' infrazione nei periodi suddetti; in secondo luogo, che, siccome la ricostruzione dei fatti compiuta dalla Commissione nel caso della ricorrente per il periodo successivo alla metà del 1982 per quanto riguarda la sua partecipazione al sistema delle riunioni periodiche di produttori di polipropilene, alle iniziative in materia di prezzi e alla limitazione delle vendite mensili con riferimento ad un periodo precedente non è suffragata da prove sufficienti, l' art. 1 della decisione dev' essere annullato nella parte in cui dichiara tale partecipazione; in terzo luogo, che, siccome la ricostruzione dei fatti compiuta dalla Commissione nel caso della ricorrente per quanto riguarda le misure destinate ad agevolare l' attuazione delle iniziative in materia di prezzi non è suffragata da prove sufficienti, l' art. 1 della decisione dev' essere annullato nella parte in cui dichiara che la ricorrente ha preso parte a tali misure. Per il resto, le censure della ricorrente relative alla ricostruzione dei fatti ed all' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE compiute dalla Commissione nell' atto impugnato devono essere respinte.
Sull' imputabilitá dell' infrazione alla ricorrente
228 La ricorrente sostiene che a torto la Commissione le ha addebitato l' infrazione poiché questa avrebbe dovuto essere imputata in parte alla SIR e in parte alla Monte. Essa comincia col descrivere le vicende del settore del polipropilene in Italia, nel quale, fino all' inizio del 1982, tre produttori italiani - Monte, Anic e SIR - avrebbero operato facendosi una vivace concorrenza. Successivamente vi sarebbero state due ristrutturazioni consecutive del settore. Innanzitutto, il 9 dicembre 1981 gli impianti della SIR sarebbero stati trasferiti alla SIL, società posseduta al 100% dall' Anic. Nel giugno 1982 le azioni della SIL sarebbero state girate per procura a Enoxy Chimica, indi, il 31 dicembre 1982, trasferite a questa società. In quella data l' intero settore del polipropilene in Italia sarebbe passato nelle mani della Monte. L' Anic sarebbe quindi uscita definitivamente da questo settore. Date queste vicende, sarebbe importante stabilire con precisione a chi debbano essere imputate le infrazioni di cui trattasi.
229 La ricorrente fa osservare che nella decisione la Commissione è partita dal principio secondo cui i soggetti giuridici ai fini dell' applicazione delle norme comunitarie sulla concorrenza sono le imprese. Tale nozione di impresa non sarebbe identica a quella di impresa con personalità giuridica usata dal diritto societario o dal diritto tributario. L' Anic ammette la validità di questo principio, che sarebbe conforme alla giurisprudenza della Corte e che la Commissione avrebbe applicato nella decisione alle imprese norvegesi Saga Petrokjemi e Statoil (punti 97 e segg.).
230 Secondo la ricorrente, il detto principio non è stato applicato correttamente nel caso delle imprese italiane. Da una parte, la Commissione avrebbe dovuto imputare non all' Anic, ma alla SIR i fatti relativi a quest' ultima società, ancora esistente anche se in liquidazione. Orbene la Commissione avrebbe fatto, a torto, una costante confusione fra le due società, il che consentirebbe alla SIR di sfuggire a qualsiasi addebito. D' altra parte, tale soluzione sarebbe in contraddizione con quella adottata nella decisione a proposito della cessione alla Monte dell' impresa di polipropilene dell' Anic. Infatti la Commissione considererebbe che l' Anic, dal momento che continua ad esistere come entità, è responsabile delle infrazioni commesse dall' impresa di polipropilene di cui era titolare prima di cederla alla Monte. In tal modo la Commissione usa la nozione di impresa come ente dotato di personalità giuridica e non come entità economico-funzionale.
231 La ricorrente assume che tale distinzione, resa possibile dalla continua esistenza del cedente dopo la cessione dell' impresa, porta a conseguenze assurde ed arbitrarie. La responsabilità del cedente per le infrazioni commesse dall' impresa ceduta dipenderebbe così dal se il cedente abbia altre attività imprenditoriali e dal modo in cui queste attività sono organizzate. Quindi, per sfuggire a qualsiasi responsabilità, sarebbe bastato all' Anic cedere le sue attività negli altri settori ad altre società dopo aver ceduto le sue attività nel settore del polipropilene alla Monte.
232 Per giustificare la diversa soluzione adottata per le imprese norvegesi la Commissione adduce che nel caso norvegese l' "involucro giuridico" è scomparso e nel caso dell' Anic no. La ricorrente respinge tale argomento e sostiene che si tratta di stabilire quale elemento debba prevalere: l' impresa oppure l' "involucro giuridico". Una volta ciò stabilito, l' elemento prescelto dovrebbe essere applicato costantemente. Altrettanto inammissibile sarebbe l' argomento della Commissione secondo cui nel caso dell' Anic non vi è stato trasferimento d' impresa perché la nozione di impresa non coincide con quella di prodotto o di settore operativo. Secondo la ricorrente, infatti, il settore del polipropilene costituiva un' unità economica a sé stante all' interno dell' Anic: ciò che è stato ceduto è questa unità economica e quindi l' impresa corrispondente con tutti i beni materiali e immateriali.
233 Infine la ricorrente rileva che anche la mancata imputazione alla SIR dei fatti relativi alla SIR stessa può costituire una contraddizione nella decisione: invero, ogni volta in cui la Commissione ha trovato nei documenti un riferimento congiunto Anic/SIR, ha attribuito il relativo comportamento alla ricorrente. Orbene, sarebbe altrettanto plausibile che in alcuni casi solo la SIR e non l' Anic fosse responsabile di un dato comportamento. Pertanto la Commissione avrebbe dovuto tener conto, almeno nella determinazione dell' ammenda, della possibilità che alla ricorrente non fossero imputabili tutti i comportamenti risultanti dai documenti che presentano un riferimento congiunto Anic/SIR.
234 La Commissione considera, da parte sua, che il caso norvegese è diverso da quello dell' Anic. Nel caso norvegese l' "involucro giuridico" dell' impresa sarebbe scomparso, mentre l' impresa continuerebbe ad esistere con una forma diversa, ma con caratteristiche economico-funzionali essenzialmente inalterate. L' errore della ricorrente sarebbe di credere che nel caso norvegese la Commissione sia partita dal presupposto che la nozione d' impresa coincida con quella di prodotto, ovvero di settore operativo. La nozione d' impresa sarebbe invece una nozione complessa che coinvolge elementi umani e materiali fusi nell' esercizio di un' attività economica condotta con un indirizzo unitario, che l' opinione dei concorrenti e dei clienti può contribuire ad individuare. Tanto l' impresa norvegese quanto l' Anic corrisponderebbero a tale nozione. L' Anic non costituirebbe infatti una pluralità di imprese, una per ciascun settore produttivo, ma avrebbe un indirizzo imprenditoriale unico. Pertanto essa sarebbe sempre rimasta la stessa impresa, prima e dopo la cessione delle attività di produzione del polipropilene. Non vi sarebbe quindi alcun motivo di non imputare l' infrazione all' ente giuridico corrispondente.
235 Il Tribunale rileva che l' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, vietando alle imprese, in particolare, di stipulare accordi o di partecipare a pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio fra Stati membri e che abbiano lo scopo o l' effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all' interno del mercato comune, si rivolge ad entità economiche costituite da un insieme di elementi materiali ed umani che può concorrere alla realizzazione di un' infrazione della stessa disposizione.
236 Una volta che sia stabilita la sussistenza di tale infrazione, occorre determinare la persona fisica o giuridica che era responsabile della gestione dell' impresa al momento in cui è stata commessa l' infrazione, affinché la detta persona risponda di quest' ultima.
237 Tuttavia, qualora tra il momento in cui viene commessa l' infrazione e il momento in cui l' impresa deve risponderne la persona responsabile della gestione dell' impresa abbia cessato di esistere giuridicamente, occorre dapprima localizzare l' insieme degli elementi materiali ed umani che ha concorso alla commissione dell' infrazione e poi identificare la persona che è divenuta responsabile della gestione del detto insieme, allo scopo di evitare che, a seguito della scomparsa della persona che era responsabile della sua gestione al momento in cui è stata commessa l' infrazione, l' impresa possa non rispondere di quest' ultima.
238 Nel caso della ricorrente la persona giuridica responsabile della gestione dell' impresa al momento in cui è stata commessa l' infrazione ha continuato ad esistere fino all' emanazione della decisione. Ne consegue che giustamente la Commissione le ha imputato l' infrazione.
239 Si deve aggiungere che il caso della Saga Petrokjemi è diverso poiché la persona giuridica responsabile della gestione dell' impresa al momento in cui è stata commessa l' infrazione ha cessato di esistere a seguito della sua fusione con la Statoil.
240 Inoltre il Tribunale ritiene che non sia necessario nel caso presente stabilire cosa accadrebbe se l' impresa che ha commesso l' infrazione sparisse come entità economica costituita da un insieme di elementi materiali e umani o quale società debba rispondere di un' infrazione commessa da un' impresa appartenente ad un gruppo di società.
241 Per quanto riguarda l' asserita imputazione alla ricorrente di atti commessi dalla SIR, dai giudizi del Tribunale in merito alla ricostruzione dei fatti compiuta dalla Commissione risulta che l' infrazione è stata accertata nei confronti della ricorrente in base ai soli atti di questa.
242 Peraltro, va sottolineato che la Commissione ha dichiarato dinanzi al Tribunale che un' eventuale infrazione commessa dalla SIR avrebbe dovuto essere addebitata a questa stessa impresa, poiché la persona giuridica che era responsabile della gestione di tale impresa al momento della realizzazione di un' eventuale infrazione continua ad esistere, anche se è in liquidazione, ma che motivi di opportunità l' hanno indotta a non promuovere un procedimento nei confronti della detta impresa.
243 La censura dev' essere pertanto respinta.
Sulla motivazione
244 La ricorrente sostiene che la decisione è viziata da violazione dell' art. 190 del Trattato CEE in quanto non fa riferimento al parere che il consigliere-uditore, in forza del suo stesso mandato, deve rivolgere al direttore generale della concorrenza.
245 A suo avviso, nulla consente di accreditare la tesi della Commissione secondo cui l' art. 190 si riferisce soltanto ai pareri emessi da organi diversi dall' organo deliberante.
246 La Commissione assume che l' art. 190 non può applicarsi alla relazione presentata dal consigliere-uditore al direttore generale della concorrenza giacché la detta relazione, proveniente da un dipendente della Commissione, viene in generale formulata oralmente, si inserisce in un processo decisionale interno alla Commissione e non può essere equiparata a un parere né, tantomeno, ad un parere obbligatorio.
247 Secondo la Commissione, l' art. 190 del Trattato CEE mira solo a rendere possibile che la regolarità del processo decisionale venga controllata attraverso la verifica dell' inserzione di organi diversi dall' organo deliberante, la cui partecipazione il Trattato abbia disposto come necessaria.
248 Il Tribunale rileva, in via preliminare, che le pertinenti disposizioni del mandato del consigliere-uditore, allegato alla tredicesima relazione sulla politica di concorrenza, sono le seguenti:
"Articolo 2
Compito del consigliere-uditore è di assicurare il corretto svolgimento dell' audizione e di contribuire in tal modo all' obiettività tanto dell' audizione stessa quanto dell' eventuale successiva decisione. Egli vigila in particolare affichè tutti gli elementi di fatto pertinenti, favorevoli o sfavorevoli che essi siano agli interessati, vengano presi in considerazione nell' elaborazione dei progetti di decisione della Commissione in materia di concorrenza. Nell' esercizio delle sue funzioni, egli vigila sul rispetto dei diritti della difesa, tenendo nel contempo conto della necessità di un' applicazione efficace delle regole di concorrenza, in conformità con i regolamenti in vigore e con i principi seguiti dalla Corte di giustizia.
Articolo 5
Il consigliere-uditore riferisce al direttore generale della concorrenza sullo svolgimento dell' audizione e sulle conclusioni cui è giunto. Egli formula le proprie osservazioni sul proseguimento della procedura. Queste osservazioni possono riguardare, fra l' altro, la necessità di ulteriori informazioni, la rinuncia a determinati addebiti o la comunicazione di nuovi addebiti.
Articolo 6
Nell' esercizio delle funzioni definite nel precedente articolo 2, il consigliere-uditore può, qualora lo ritenga opportuno, presentare direttamente le proprie osservazioni al membro della Commissione competente per le questioni di concorrenza quando a quest' ultimo viene sottoposto il progetto preliminare di decisione destinato al Comitato consultivo in materia d' intese e posizioni dominanti.
Articolo 7
Ove necessario, il membro della Commissione incaricato delle questioni di concorrenza può decidere, su domanda del consigliere-uditore, di allegare il parere finale formulato da quest' ultimo al progetto di decisione trasmesso alla Commissione, in modo da garantire che quando si pronuncia in veste di organo decisionale in un caso individuale, essa sia pienamente informata di tutti gli elementi del caso".
249 Dai termini stessi del mandato del consigliere-uditore risulta che la sua relazione non deve obbligatoriamente essere comunicata né al Comitato consultivo né alla Commissione. Nessuna disposizione, infatti, prevede la trasmissione della detta relazione al Comitato consultivo. Anche se il consigliere-uditore deve riferire al direttore generale della concorrenza (art. 5) ed ha la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di presentare direttamente le sue osservazioni al membro della Commissione competente per le questioni di concorrenza (art. 6), il quale, a sua volta, può allegare, su domanda del consigliere-uditore, il parere finale di quest' ultimo al progetto di decisione trasmesso alla Commissione (art. 7), non v' è tuttavia alcuna disposizione che faccia obbligo al consigliere-uditore, al direttore generale della concorrenza o al membro della Commissione competente per le questioni di concorrenza di trasmettere alla Commissione la relazione del consigliere-uditore.
250 Ne consegue che la predetta relazione non costituisce un parere da fornirsi obbligatoriamente alla Commissione in quanto organo decisionale.
251 Pertanto, la censura di violazione dell' art. 190 del Trattato CEE dev' essere respinta.
Sull' ammenda
252 La ricorrente sostiene che nella decisione la Commissione ha violato l' art. 15 del regolamento n. 17 non tenendo in giusto conto la durata e la gravità dell' infrazione contestatale.
1. La prescrizione
253 La ricorrente deduce che i comportamenti precedenti il 5 dicembre 1978 sono coperti da prescrizione. Infatti, data la mancanza del "nesso fattuale e circostanziale" fra i vari accordi o pratiche concordate che costituiscono oggetto della decisione, la prescrizione quinquennale prevista dal regolamento (CEE) del Consiglio 26 novembre 1974, n. 2988, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità economica europea (GU L 319, pag. 1, in prosieguo: il "regolamento n. 2988/74"), dovrebbe applicarsi ai comportamenti suddetti poiché il primo atto interruttivo della prescrizione sarebbe costituito dalla richiesta di informazioni, notificata alla ricorrente il 5 dicembre 1983.
254 La Commissione fa osservare che l' infrazione contestata all' Anic è un' unica infrazione, durata dal novembre 1977 alla fine del 1982 o all' inizio del 1983. Pertanto la prescrizione non era compiuta al momento del primo atto interruttivo, vale a dire la richiesta di informazioni datata 29 novembre 1983.
255 Il Tribunale rileva che, avendo esso considerato che la Commissione non ha sufficientemente provato la partecipazione della ricorrente all' infrazione relativamente al periodo precedente la fine del 1978 o l' inizio del 1979, l' argomento della ricorrente è divenuto privo di oggetto.
2. La durata dell' infrazione
256 La ricorrente sostiene che la Commissione non ha valutato correttamente la durata della sua partecipazione all' infrazione ritenendo che essa si sia iniziata nel novembre 1977 e sia terminata alla fine del 1982 o all' inizio del 1983.
257 Essa considera poi troppo imprecisa l' indicazione fine 1982 - inizio 1983.
258 La Commissione ribatte di aver correttamente valutato la durata della partecipazione dell' Anic all' infrazione e che la differenza fra la fine del 1982 e l' inizio del 1983 costituisce un' imprecisione dell' ordine di pochi giorni soltanto.
259 Il Tribunale rileva che dai giudizi da esso espressi relativamente all' accertamento dell' infrazione risulta che la durata della infrazione accertata nel caso della ricorrente è più breve di quella rilevata nella decisione poiché, da una parte, l' infrazione si è iniziata alla fine del 1978 o all' inizio del 1979, e non nel novembre 1977 circa, e, dall' altra, è cessata alla fine dell' ottobre 1982 e non alla fine del 1982 o all' inizio del 1983.
260 Occorre precisare in proposito come dai suddetti giudizi risulti che verso la metà del 1982 la ricorrente ha smesso di partecipare alle riunioni periodiche di produttori di polipropilene e ai concorsi di volontà prodottisi in quella sede.
261 Ne consegue che per questo motivo l' importo dell' ammenda inflitta alla ricorrente dev' essere ridotto.
3. La gravità dell' infrazione
A - Il ruolo limitato della ricorrente
262 La ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto si afferma nel punto 109 della decisione, non è plausibile che la Commissione abbia tenuto conto della funzione svolta dalle varie imprese nel fissare le ammende da infliggere a ciascuna di esse. Infatti, mentre la decisione è piena di riferimenti a proposte, iniziative o piani, nessuna iniziativa sarebbe attribuita all' Anic. Inoltre, la Commissione avrebbe omesso di tener conto della saltuarietà della presenza dell' Anic alle riunioni e della mancanza di prove per quanto riguarda gli addebiti diversi dalla presenza alle riunioni. Essa conclude che il suo comportamento non costituisce un' intenzionale violazione dell' art. 85 del Trattato CEE.
263 La Commissione ribatte di aver debitamente tenuto conto del ruolo esercitato dalle varie imprese, tanto è vero che alle "quattro grandi" sono state inflitte ammende molto più severe. D' altra parte, la ricorrente non spiegherebbe perché il suo comportamento non debba essere considerato costituire un' intenzionale violazione dell' art. 85 del Trattato CEE.
264 Il Tribunale rileva come dai giudizi da esso espressi relativamente all' accertamento dell' infrazione risulti che la Commissione ha correttamente accertato il ruolo svolto dalla ricorrente nell' infrazione durante il periodo della sua partecipazione alla stessa. Giustamente, quindi, la Commissione si è basata su tale ruolo nel calcolare l' ammenda da infliggere alla ricorrente.
265 Inoltre il Tribunale constata che i fatti accertati attestano, con la loro intrinseca gravità - in particolare la fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di quantitativi di vendita -, che la ricorrente non ha agito per imprudenza né per negligenza, ma intenzionalmente.
266 Di conseguenza, la censura dev' essere respinta.
B - Il posto occupato dalla ricorrente sul mercato del polipropilene
267 La ricorrente afferma che la Commissione non ha tenuto conto correttamente del posto da essa occupato sul mercato del polipropilene, in particolare in quanto ha attribuito all' Anic la quota di mercato della SIR. Infatti, nella decisione e nelle tabelle 1 e 8 a questa allegate la Commissione considererebbe globalmente le quote di mercato dell' Anic e della SIR. Tale confusione sarebbe erronea data la concorrenza che sarebbe esistita fra le due imprese e sarebbe atta a viziare la decisione poiché le quote di mercato indicate dalla Commissione nella detta tabella 1 sarebbero alla base dell' apprezzamento che essa ha fatto per determinare l' effetto sul mercato delle infrazioni contestate all' Anic e l' importo dell' ammenda.
268 La Commissione ribatte che il motivo per cui nella decisione essa ha indicato una sola cifra per le due imprese, menzionando ambedue i nomi (Anic/SIR), è che i dati erano presentati in tal modo nei documenti reperiti. Tuttavia, non se ne potrebbe dedurre che la Commissione ha attribuito all' Anic le quote di mercato della SIR per determinare l' effetto sul mercato delle infrazioni contestate all' Anic. Uno dei fattori utilizzati per determinare le ammende sarebbe stata la quota di mercato nel 1982: la Commissione avrebbe tenuto conto della quota dell' Anic senza aggiungervi quella della SIR, che, oltretutto, era minima.
269 Il Tribunale rileva che, per valutare la fondatezza di questa censura, occorre analizzare il modo in cui la Commissione ha determinato l' ammontare dell' ammenda inflitta alla ricorrente. La Commissione ha definito, da una parte, i criteri per la fissazione del livello generale delle ammende inflitte alle imprese destinatarie della decisione (punto 108 della decisione) e, dall' altra, i criteri per l' equa ponderazione delle ammende inflitte a ciascuna delle dette imprese (punto 109 della decisione).
270 Il Tribunale ritiene che i criteri esposti nel punto 108 della decisione giustifichino ampiamente il livello generale delle ammende inflitte alle imprese destinatarie della decisione. A questo proposito si deve sottolineare particolarmente il carattere manifesto dell' infrazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato e segnatamente delle lett. a), b) e c), carattere di cui erano consapevoli i produttori di polipropilene, i quali hanno agito deliberatamente e con la massima segretezza.
271 Il Tribunale ritiene del pari che i quattro criteri menzionati nel punto 109 della decisione siano pertinenti e sufficienti per consentire un' equa ponderazione delle ammende inflitte a ciascuna impresa.
272 A questo proposito, si deve anzitutto respingere l' argomento della ricorrente secondo cui la tabella 1 allegata alla decisione è servita da base per il calcolo dell' importo dell' ammenda inflitta alla ricorrente. Infatti, né il punto 108 né il punto 109 della decisione si riferiscono alle "quote di mercato nell' Europa occidentale (secondo i produttori)". Alla detta tabella si fa riferimento solo nel punto 8 della decisione, figurante nella parte di questa dedicata alla descrizione del mercato del polipropilene nell' Europa occidentale.
273 Il Tribunale rileva che per determinare l' ammontare dell' ammenda da infliggere a ciascuna delle imprese la Commissione si è riferita, nel punto 109 della decisione, al posto da esse occupato sul mercato comunitario del polipropilene, enumerando, fra i criteri per l' equa ponderazione dell' ammenda inflitta a ciascuna delle imprese, le rispettive forniture di polipropilene nella Comunità.
274 Si deve sottolineare che, anche se indubbiamente sarebbe stato preferibile che la Commissione indicasse nella decisione le cifre di cui ha tenuto conto in proposito, l' omissione di tale indicazione non può inficiare la legittimità della decisione nei confronti della ricorrente, poiché nel procedimento dinanzi al Tribunale la Commissione ha prodotto le cifre pertinenti, la cui esattezza non è stata contestata dalla ricorrente.
275 Ne consegue che nel calcolare l' importo dell' ammenda da infliggere alla ricorrente la Commissione ha valutato correttamente il posto occupato dalla ricorrente sul mercato comunitario del polipropilene e che pertanto la censura dev' essere respinta.
C - La presa in considerazione degli effetti dell' infrazione
276 La ricorrente sostiene che la Commisione avrebbe dovuto tener conto del comportamento effettivo dell' Anic sul mercato in relazione sia ai prezzi sia ai quantitativi, comportamento che potrebbe essere spiegato indipendentemente da qualsiasi partecipazione ad accordi o a pratiche concordate.
277 In subordine essa deduce che la sua eventuale partecipazione ad accordi o a pratiche concordate non ha prodotto effetti sulla concorrenza e sugli scambi fra Stati membri.
278 La Commissione ribatte di aver tenuto conto, come circostanza attenuante, del fatto che in generale le iniziative in materia di prezzi non hanno conseguito appieno il loro obiettivo e rinvia per il resto alla sua ricostruzione dei fatti e al suo argomento relativo all' effetto dell' infrazione sulla concorrenza e al pregiudizio per il commercio fra Stati membri.
279 Il Tribunale rileva che la Commissione ha fatto una distinzione fra due tipi di effetti dell' infrazione. Il primo consiste nel fatto che, dopo aver concordato prezzi-obiettivo nel corso delle riunioni, tutti i produttori hanno impartito istruzioni ai rispettivi uffici vendite perché applicassero tali livelli di prezzi e gli "obiettivi" sono così serviti come base per le trattative sui prezzi con la clientela. Ciò ha consentito alla Commissione di concludere che nella fattispecie le risultanze probatorie evidenziano che l' accordo ha prodotto veramente un effetto sostanziale sulle condizioni di concorrenza (decisione, punto 74, secondo capoverso, contenente un rinvio al punto 90). Il secondo consiste nel fatto che il confronto fra l' evoluzione dei prezzi fatturati ai singoli clienti e i prezzi-obiettivo stabiliti nel corso di una particolare iniziativa conferma i resoconti contenuti nella documentazione trovata presso l' ICI ed altri produttori sulle attuazioni delle iniziative in materia di prezzi (decisione, punto 74, sesto capoverso).
280 Va rilevato che il primo tipo di effetti è stato sufficientemente comprovato dalla Commissione sulla base delle numerose istruzioni sui prezzi impartite dai vari produttori, le quali concordano fra loro e con gli obiettivi in materia di prezzi stabiliti nel corso delle riunioni ed erano manifestamente destinate a servire da base per le trattative sui prezzi con i clienti. Il fatto che la Commissione non sia riuscita a rinvenire istruzioni sui prezzi impartite dalla ricorrente non può infirmare questa constatazione, poiché gli effetti presi in considerazione dalla Commissione per la fissazione del livello generale delle ammende sono non già quelli derivanti dal comportamento effettivo che un' impresa asserisce di aver tenuto, ma quelli risultanti dal complesso dell' infrazione alla quale l' impresa ha partecipato.
281 Per quanto riguarda il secondo tipo di effetti, si deve rilevare che nel punto 108, ultimo trattino, della decisione la Commissione dichiara di essersi basata, per mitigare le sanzioni, sul fatto che in generale le iniziative in materia di prezzi non hanno conseguito appieno il loro obiettivo e che, in ultima analisi, non sono state adottate misure coattive per assicurare l' osservanza delle quote o di altre decisioni.
282 Poiché i punti della motivazione della decisione relativi alla determinazione dell' importo delle ammende vanno letti alla luce degli altri punti della stessa motivazione, si deve ritenere che giustamente la Commissione ha preso interamente in considerazione il primo tipo di effetti ed ha tenuto conto della limitatezza del secondo tipo di effetti. A questo proposito va rilevato che la ricorrente non ha indicato in che misura la presa in considerazione della limitatezza del secondo tipo di effetti per la mitigazione delle ammende sia stata insufficiente.
283 Il Tribunale ricorda che esso ha già respinto l' argomento della ricorrente inteso a dimostrare che essa non poteva esercitare influenza sul mercato e sul commercio fra Stati membri in ragione del piccolo posto da essa occupato sul mercato del polipropilene.
284 Ne consegue che la censura della ricorrente dev' essere respinta.
D - La presa in considerazione della situazione di crisi del mercato
285 La ricorrente fa presente che l' ammenda inflittale è molto più elevata di quelle che la Commissione ha irrogato con la decisione 8 agosto 1984, Zinc Producer Group (GU L 220 del 17 agosto 1984, pag. 27), in cui la detta istituzione ha tenuto conto della difficile situazione del settore. Essa ne deduce che, nella fattispecie, la Commissione non ha tenuto conto della situazione di crisi in cui versavano i produttori di polipropilene.
286 La ricorrente sostiene poi che l' ammenda è eccessiva anche rispetto alle ammende inflitte dalla Commissione con la decisione 23 novembre 1984, Prodotti del perossido (GU L 35 del 7 febbraio 1985, pag. 1), poiché le imprese allora interessate non si trovavano affatto in una situazione di crisi, e dunque l' unico scopo dei comportamenti loro contestati dalla Commissione non poteva essere che l' incremento dei profitti, e poiché la detta decisione, che irrogava ammende molto più lievi, fu emanata proprio dopo l' inasperimento della politica della Commissione in materia di ammende.
287 La Commissione osserva che nell' infliggere le ammende nel caso di specie essa ha agito conformemente alla propria politica consolidata - ed ai principi enunciati dalla Corte - in materia. Essa sottolinea di aver adottato a partire dal 1979 una politica caratterizzata da ammende più severe, specie per le violazioni ormai rientranti con certezza nel campo di applicazione delle norme di concorrenza e per le violazioni di particolare gravità, come quella di cui trattasi nel caso presente, in modo, segnatamente da potenziare l' effetto dissuasivo delle sanzioni. Tale politica sarebbe stata approvata dalla Corte (sentenza 7 giugno 1983, Pioneer / Commissione, cause riunite da 100/80 a 103/80, Racc. pag. 1825, punti 106 e 109 della motivazione), la quale, inoltre, avrebbe ripetutamente riconosciuto che per stabilire la sanzione da applicare occorre tener conto di una serie complessa di fattori (sentenza 7 giugno 1983, cause riunite da 100/80 a 103/80, già citata, punto 120 della motivazione, e sentenza 8 novembre 1983, IAZ / Commissione, cause riunite da 96/82 a 102/82, 104/82, 105/82, 108/82 e 110/82, Racc. pag. 3369, punto 52 della motivazione).
288 La Commissione sarebbe particolarmente qualificata ad effettuare tale valutazione, che potrebbe essere sanzionata solo in caso di errore di fatto o di diritto. Inoltre la Corte avrebbe confermato che gli apprezzamenti della Commissione sulle sanzioni da infliggere possono variare da un caso all' altro, anche se le situazioni risultano simili (sentenza 12 luglio 1979, BMW Belgium / Commissione, cause riunite 32/78 e da 36/78 a 82/78, Racc. pag. 2435, punto 53 della motivazione, e sentenza 9 novembre 1983, causa 322/81, già citata, punti 111 e seguenti della motivazione).
289 La Commissione sottolinea infine che, per mitigare le sanzioni, essa ha riconosciuto le perdite sostanziali subite dalle imprese nelle loro operazioni relative al polipropilene per un periodo piuttosto lungo (decisione, punto 108), pur non ritenendosi obbligata a tener conto delle circostanze sfavorevoli in cui versa un settore industriale nel fissare l' ammenda per un' infrazione delle norme sulla concorrenza.
290 Il Tribunale rileva che, contrariamente a quanto asserisce la ricorrente, la Commissione ha dichiarato espressamente, nel punto 108, ultimo trattino, della decisione, di aver tenuto conto del fatto che per un periodo piuttosto lungo le imprese hanno subito perdite sostanziali nelle loro operazioni relative al polipropilene, il che attesta non solo che la Commissione ha tenuto conto delle perdite, ma anche che, ciò facendo, essa ha tenuto conto delle sfavorevoli condizioni economiche del settore (sentenza della Corte 9 novembre 1983, causa 322/81, già citata, punti 111 e segg. della motivazione) allo scopo di determinare, anche in base agli altri criteri menzionati nel punto 108, il livello generale delle ammende da infliggere alle imprese che hanno commesso l' infrazione.
291 Peraltro, il fatto che la Commissione abbia ritenuto in passato che, considerate le circostanze di fatto, si dovesse tener conto della situazione di crisi in cui versava il settore economico interessato non può obbligarla a tener conto allo stesso modo di una siffatta situazione nel caso di specie, giacché è stato sufficientemente provato che le imprese destinatarie della decisione hanno commesso un' infrazione particolarmente grave dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE.
292 Ne consegue che la censura dev' essere respinta.
E - La mancanza di precedenti infrazioni
293 La ricorrente rimprovera alla Commissione di non aver tenuto conto del fatto che all' Anic, contrariamente ad alcuni altri produttori, non sono mai state contestate in passato infrazioni delle norme comunitarie sulla concorrenza.
294 La Commissione fa osservare che non era tenuta giuridicamente ad irrogare ammende più forti alle imprese cui in passato erano già state contestate altre infrazioni delle norme sulla concorrenza.
295 Il Tribunale ritiene che il fatto che la Commissione abbia già accertato, in passato, che un' impresa aveva violato le norme sulla concorrenza ed eventualmente le abbia inflitto una sanzione per questo motivo, possa essere considerato come circostanza aggravante a carico della detta impresa, ma che la mancanza di precedenti infrazioni costituisca una circostanza normale di cui la Commissione non è obbligata a tener conto come circostanza attenuante, tanto più che nella fattispecie vi è stata un' infrazione particolarmente flagrante dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE.
296 Ne consegue che la censura dev' essere respinta.
F - Accordo o pratica concordata
297 La ricorrente ricorda che l' importanza della distinzione fra le nozioni "accordo" e "pratica concordata" risiede non solo nel tipo di responsabilità, ma anche nel grado di responsabilità derivante da una violazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, giacché nel caso della pratica concordata mancherebbe la prova dell' impegno collusivo in quanto tale.
298 La Commissione, dal canto suo, esclude che l' importanza della distinzione fra le due nozioni suddette sussista sotto il profilo del grado di responsabilità.
299 Il Tribunale ricorda come dai giudizi da esso espressi relativamente all' accertamento dell' infrazione risulti che esso ha ritenuto che giustamente la Commissione aveva qualificato l' infrazione ad un tempo accordo e pratica concordata, poiché gli elementi di fatto accertati hanno evidenziato che i vari accordi conclusi e le varie pratiche concordate rilevate si inserivano in uno schema unico al quale la ricorrente ha aderito con la sua partecipazione a tali accordi e pratiche concordate. Ne consegue che è su questa corretta qualificazione dell' infrazione che la Commissione si è basata per calcolare l' importo dell' ammenda da infliggere alla ricorrente.
300 Pertanto la censura non può essere accolta.
301 Da tutte le considerazioni che precedono risulta che l' ammenda inflitta alla ricorrente è adeguata alla gravità dell' infrazione delle norme comunitarie sulle concorrenza accertata a suo carico, ma dev' essere ridotta in ragione della minore durata della detta infrazione.
302 A questo proposito il Tribunale rileva, in primo luogo, che la durata dell' infrazione, valutata dalla Commissione in sessantadue mesi, è stata ridotta di quattordici mesi poiché la Commissione non ha provato la partecipazione della ricorrente all' infrazione nel periodo che va da circa il novembre 1977 alla fine del 1978 o all' inizio del 1979. Tuttavia, la Commissione ha già tenuto conto, per determinare le ammende, del fatto che il meccanismo che ha reso operante l' infrazione è stato definitivamente messo a punto solo all' inizio del 1979 (decisione, punto 105, ultimo capoverso).
303 Il Tribunale rileva, in secondo luogo, che la durata dell' infrazione è stata ridotta di due mesi poiché l' infrazione non è stata sufficientemente provata per il periodo compreso tra la fine dell' ottobre 1982 e la fine del 1982 o l' inizio del 1983. A questo riguardo va sottolineata la particolare gravità dell' infrazione durante i due mesi suddetti.
304 Il Tribunale rileva, in terzo luogo, che dopo la metà del 1982, a prescindere dalla comunicazione fatta dalla ricorrente all' ICI, alla fine dell' ottobre 1982, circa le proprie aspirazioni in materia di quantitativi di vendita per il primo trimestre 1983, la Commissione non ha provato la partecipazione della ricorrente ad alcuno degli elementi costitutivi dell' infrazione.
305 Il Tribunale rileva, in quarto luogo, che la ricorrente non ha partecipato alle misure destinate ad agevolare l' attuazione delle iniziative in materia di prezzi, nemmeno a quelle adottate nel periodo precedente la metà del 1982.
306 Da tutto quel che precede discende che l' ammenda inflitta alla ricorrente dev' essere ridotta del 40%.
Decisione relativa alle speseSulle spese
307 A tenore dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi del n. 3 dello stesso articolo, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese. Poiché il ricorso è stato accolto in parte e poiché le parti hanno concluso ciascuna per la condanna dell' altra alle spese, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
DispositivoPer questi motivi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1) L' art. 1 della decisione della Commissione 23 aprile 1986 (IV/31.149 - Polipropilene, GU L 230, pag. 1) è annullato nella parte in cui dichiara che l' Anic ha partecipato
- all' infrazione prima della fine del 1978 o dell' inizio del 1979 e dopo la fine dell' ottobre 1982,
- al sistema delle riunioni periodiche di produttori di polipropilene, alle iniziative in materia di prezzi e alla limitazione delle vendite mensili con riferimento ad un precedente periodo dopo la metà del 1982,
- a misure destinate ad agevolare l' attuazione delle iniziative in materia di prezzi.
2) L' ammenda inflitta alla ricorrente nell' art. 3 della suddetta decisione è fissata in 450 000 ECU, ossia 662 215 500 LIT.
3) Per il resto il ricorso è respinto.
4) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
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