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SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (QUARTA SEZIONE) DEL 16 OTTOBRE 1990. - CHRISTIAN BRUMTER CONTRO CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTE - PROMOZIONE DI UN DIPENDENTE COLLOCATO IN COMANDO - SCRUTINIO PER MERITO COMPARATIVO - INTERVENTO DI UN ORGANO CONSULTIVO - POTERE DI VALUTAZIONE DELL'AIPN. - CAUSA T-128/89.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina II-00545
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Massima
Parti
Dispositivo
++++
1 . Dipendenti - Promozione - Scrutinio per merito comparativo - Provvedimento di organizzazione interna che prevede l' intervento di un organo consultivo non contemplata dallo Statuto - Carattere vincolante della consultazione
( Statuto del personale, art . 45 )
2 . Dipendenti - Promozione - Potere discrezionale dell' amministrazione - Sindacato giurisdizionale - Limiti
( Statuto del personale, art . 45 )
3 . Dipendenti - Ricorso - Mezzi - Sviamento di potere - Nozione
Massima1 . Dal momento in cui l' autorità che ha il potere di nomina introduce volontariamente, con provvedimento di ordine interno, una procedura consultiva vincolante non prevista dallo Statuto, essa è tenuta all' osservanza di tale procedura e la procedura stessa non può essere considerata priva di qualsiasi valore giuridico ( v . sentenza 21 aprile 1983, Ragusa / Commissione, causa 282/81, Racc . pag . 1245 )
2 . L' autorità che ha il potere di nomina dispone di un ampio potere discrezionale in fatto di promozioni e il giudicie deve limitare il proprio sindacato ad accertare se, tenuto conto delle vie e dei mezzi che hanno potuto portare l' amministrazione al suo giudizio, essa si sia mantenuta entro limiti ragionevoli e non si sia servita del suo potere in modo manifestamente errato ( v . sentenza 16 dicembre 1987, Delauche / Commissione, causa 111/86, Racc . pag . 5345 )
3 . Secondo una giurisprudenza costante, una decisione è viziata da sviamento di potere solo se, in base ad indizi obiettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottata per raggiungere scopi diversi da quelli dichiarati .
PartiNella causa T-128/89,
Christian Brumter, ex dipendente del Consiglio, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Bruxelles, con l' avv . Jean-Pierre Spitzer, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo nello studio dell' avv . Aloyse May, 31, Grand-rue,
ricorrente,
contro
Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal sig . Gijs Peeters, consigliere presso il servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Joerg Kaeser, direttore della direzione delle questioni giuridiche della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,
convenuto,
avente ad oggetto l' annullamento della decisione 25 novembre 1988 del segretario generale del Consiglio delle Comunità europee, relativa alla promozione di otto dipendenti al grado A5,
IL TRIBUNALE ( Quarta Sezione ),
composto dai signori D.A.O . Edward, presidente, R . Schintgen e R . García - Valdecasas, giudici,
( motivazione non riprodotta )
Dispositivodichiara e statuisce :
1 ) Il ricorso è respinto .
2 ) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese .
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