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SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (QUARTA SEZIONE) DEL 23 OTTOBRE 1990. - ANTONINO PITRONE CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTE - RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO - AGENTE TEMPORANEO - SOSTITUZIONE DI UN FUNZIONARIO. - CAUSA T-46/89.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina II-00577
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1 . Dipendenti - Assunzione - Posto vancante - Assunzione di un agente temporaneo - Norme applicabili
( Statuto del personale, art . 4; regime applicabile agli altri agenti )
2 . Dipendenti - Assegnazione - Assegnazione temporanea - Effetti
3 . Dipendenti - Organizzazione dei servizi - Assegnazione del personale - Potere discrezionale dell' amministrazione - Limiti - Interesse del servizio - Rispetto dell' equivalenza dei posti - Assunzione di un agente temporaneo per occupare un posto permanente - Ammissibilità
( Statuto del personale, artt . 5 e 7 )
4 . Dipendenti - Assegnazione - Riorganizzazione dei servizi - Rispetto dell' equivalenza dei posti - Portata
( Statuto del personale, art . 7 )
5 . Dipendenti - Organizzazione dei servizi - Tutela del legittimo
affidamento - Presupposti
6 . Dipendenti - Assegnazione - Interesse del servizio - Presa in considerazione della qualificazione professionale complessiva di ogni dipendente
7 . Dipendenti - Ricorso - Mezzi - Sviamento di potere - Nozione
Massima1 . L' art . 4 dello Statuto, a termini del quale le nomine devono servire esclusivamente a coprire i posti vacanti ed ogni posto vacante è portato a conoscenza del personale non appena l' autorità che ha il potere di nomina ha deciso che si debba provvedere a coprire tale posto, si applica solamente ai posti occupati da dipendenti di ruolo delle Comunità europee e non a quelli occupati da agenti temporanei .
2 . La circostanza che l' assegnazione di un dipendente ad un altro posto sia stata decisa a titolo temporaneo non può significare in alcun caso che l' interessato abbia mantenuto il proprio posto precedente .
3 . Al fine di assicurare un' efficace organizzazione del lavoro e di potere adattare tale organizzazione ad esigenze mutevoli, le istituzioni della Comunità dispongono di un ampio potere discrezionale per l' organizzazione dei loro uffici in funzione dei compiti loro affidati e per assegnare a determinati posti, in considerazione di detti compiti, il personale di cui dispongono, a condizione tuttavia che detta assegnazione venga effettuata nell' interesse del servizio e rispettando l' equivalenza dei posti .
In particolare, l' autorità che ha il potere di nomina può assumere un agente temporaneo al fine di occupare un impiego permanente, prima di procedere alla nomina definitiva di un dipendente di ruolo .
4 . Lo Statuto, pur garantendo al dipendente il grado ottenuto ed un impiego corrispondente a questo grado, non gli attribuisce alcun diritto ad un posto determinato, e riserva all' autorità che ha il potere di nomina la competenza di assegnare i dipendenti, nell' interesse del servizio, ai vari impieghi corrispondenti al loro grado .
Il principio della corrispondenza fra il grado e il posto, sancito in particolare dall' art . 7 dello Statuto, implica, in caso di modifica delle funzioni di un dipendente, non già il raffronto tra le sue funzioni attuali e quelle anteriori, bensì tra le sue funzioni attuali e il suo grado gerarchico .
Un provvedimento di riorganizzazione dei servizi va considerato lesivo dei diritti statutari di un dipendente soltanto quando implica non già un semplice cambiamento o una qualsiasi riduzione delle attribuzioni di quest' ultimo, bensì un grave declassamento delle rimanenti funzioni che non corrispondono più, tenuto conto della loro natura, della loro importanza e della loro ampiezza, al grado e all' impiego-tipo dell' interessato .
5 . Nessun dipendente può invocare una violazione del principio del legittimo affidamento in mancanza di assicurazioni precise fornitegli dall' amministrazione .
L' ampio potere discrezionale attribuito alle istituzioni delle Comunità europee nell' organizzazione dei propri servizi non consente di considerare un provvedimento di riorganizzazione degli stessi come idoneo, di per sé, a violare il legittimo affidamento del dipendente interessato .
6 . Limitando le funzioni che un agente sarà destinato a svolgere alla qualificazione professionale in base a cui è stato assunto, si andrebbe contro l' interesse del servizio, il quale esige che l' amministrazione possa avvalersi di ogni esperienza professionale dei propri dipendenti di ruolo ed agenti .
7 . La nozione di sviamento di potere ha una portata ben precisa ed implica che l' autorità amministrativa abbia usato i propri poteri per uno scopo diverso da quello per cui le sono stati attribuiti .
Una decisione è viziata da sviamento di potere solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottata per raggiungere scopi diversi da quelli dichiarati .
PartiNella causa T-46/89
Antonino Pitrone, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Tervuren ( Belgio ), rappresentato dall' avv . Nicolas Decker, del foro di Lussemburgo, nel cui studio in 16, avenue Marie-Therèse, ha eletto domicilio,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . Sergio Fabro, membro del servizio giuridico, in qualità d' agente, assistito dall' avv . Claude Verbraeken, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto l' annullamento della nomina del sig . Walker a capo del servizio specializzato XXI-O1 e la reintegrazione del ricorrente nelle funzioni di responsabile dell' informatica presso la direzione generale XXI,
IL TRIBUNALE ( Quarta Sezione ),
composto dai signori D.A.O . Edward, presidente, R . Schintgen e R . García-Valdecasas, giudici
cancelliere : H . Jung
visto il procedimento scritto ed a seguito della trattazione orale del 22 maggio 1990,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenzaAntefatti all' origine del ricorso
1 Il 1° gennaio 1973 il sig . Pitrone, che aveva superato il concorso generale COM/A/78, veniva nominato amministratore principale presso la Commissione . A decorrere dal 6 febbraio 1984 egli veniva incaricato dell' informatizzazione del servizio dell' unione doganale ( in prosieguo : il "SUD ") sotto la responsabilità diretta del direttore della direzione A, sig . Chumas, ed il 20 febbraio 1984 veniva nominato "Information Systems Manager", responsabile in particolare del settore informatico del SUD . Nel novembre del 1984, la Commissione presentava al Consiglio la comunicazione relativa allo sviluppo coordinato delle procedure amministrative informatizzate ( in prosieguo : il "progetto CD ") e, il 20 novembre 1984, il sig . Pitrone era nominato coordinatore di tale progetto .
2 Il 15 novembre 1985, il sig . Chumas presentava al comitato responsabile del progetto CD ( Project Management Board, in prosieguo : il "PMB ") una nota, recante il riferimento CD/PMB/85 n . 1, in cui dichiarava che il sig . Pitrone era la persona qualificata per assumere sia le funzioni di coordinatore del progetto sia quelle di segretario permanente del comitato CD; egli aggiungeva che sarebbe tuttavia stato necessario assumere anche un capo tecnico del progetto, cioè un analista-informatico .
3 Il 29 novembre 1985, il direttore generale del SUD definiva, ai fini della trasmissione alle varie amministrazioni nazionali, il profilo delle funzioni di capo tecnico del progetto CD, posto per il quale la Commissione intendeva assumere un agente temporaneo . In tale profilo era indicato, fra l' altro, che l' interessato avrebbe dovuto operare "in collaborazione con il coordinatore del progetto, con la responsabilità globale del progetto CD ".
4 La commissione incaricata di procedere alla selezione, n . 6 T/85, si incontrava, il 14 ed il 24 marzo 1986, con i candidati per il posto di capo tecnico del progetto CD e classificava in prima posizione "a pari merito" i sigg . den Dekker e Walker, pur manifestando "una lieve preferenza per il sig . Walker, la cui personalità appare più energica ".
5 Il 23 aprile 1986, la Commissione decideva di istituire la DG XXI - Direzione generale "Unione doganale e imposizione indiretta ".
6 Solamente a decorrere dal 1° luglio 1986 il sig . Walker veniva assunto come agente temporaneo di grado A4, in base ad un contratto quinquennale, con la qualifica di capo tecnico del progetto CD . All' epoca dell' assunzione, egli era responsabile, in qualità di "Assistant Secretary" ( posizione comparabile per funzioni al grado A3 ), dello sviluppo del nuovo sistema di dichiarazioni doganali informatizzate nel Regno Unito e dirigeva un personale di circa trecento unità .
7 Il sig . Walker veniva assegnato all' ufficio informatizzazione della divisione A3, sotto la responsabilità del sig . Pitrone . Nel corso dei mesi seguenti la ripartizione dei compiti tra il ricorrente ed il sig . Walker si rivelava insoddisfacente a causa di un accavallamento delle rispettive funzioni .
8 Nel novembre del 1986 i servizi della DG XXI dovettero elaborare e far adottare con la massima urgenza la normativa necessaria all' attuazione del sistema armonizzato ( SA ), della nomenclatura combinata ( NC ) e della tariffa integrata comunitaria ( Taric ), che doveva entrare in vigore il 1° gennaio 1988 . Il sig . Chumas suggeriva allora al ricorrente di assumersi l' incarico di coordinare e di controllare la predisposizione di detta normativa . L' interessato accettava questi nuovi compiti dopo aver chiesto ed ottenuto che venisse chiaramente specificato che egli ne era solo "temporaneamente" responsabile . Con nota 6 novembre 1986, n . 6458, il sig . Klein, all' epoca direttore generale della DG XXI, adottava le misure organizzative interne necessarie ad accelerare la preparazione del suddetto programma legislativo, della quale veniva temporaneamente incaricato il sig . Pitrone . Nella stessa nota si aggiungeva che il sig . Walker avrebbe svolto provvisoriamente le funzioni del sig . Pitrone per il coordinamento del programma CD . Il sig . Strack veniva nominato temporaneamente "Information Systems Manager" al posto del sig . Pitrone .
9 L' 11 novembre 1987, a seguito di una modificazione dell' organigramma della DG XXI, il sig . Walker veniva nominato responsabile, in seno alla medesima DG, dell' informatizzazione ed elaborazione dati, alle dirette dipendenze del direttore generale .
10 I lavori per la predisposizione del SA, della NC e della Taric si concludevano con la pubblicazione dei diversi regolamenti emanati in materia, che ebbe luogo il 31 dicembre 1987 nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
11 Mediante nota del 9 febbraio 1988, il sig . Chumas incaricava il ricorrente di svolgere uno studio sui possibili futuri sviluppi del sistema di preferenze generalizzate nel terzo decennio . Lo stesso giorno, il ricorrente faceva presente per iscritto al direttore generale della DG XXI di aver terminato i lavori affidatigli con la nota 6 novembre 1986, n . 6458, e chiedeva di riprendere le proprie precedenti funzioni di coordinatore del progetto CD e di "Information Systems Manager ".
12 L' 11 febbraio 1988, il sig . Pitrone presentava due reclami amministrativi, e precisamente, da un lato, il reclamo n . 19/88, avente ad oggetto l' annullamento della nomina del sig . Walker a capo del servizio specializzato XXI-01 e la reintegrazione del ricorrente nelle funzioni di responsabile dell' informatica e, dall' altro, il reclamo n . 18/88, diretto ad ottenere da parte della Commissione copia autentica di tutti gli atti relativi a tale nomina .
13 Con nota 17 febbraio 1988, n . 1181, il sig . Vilar, nuovo direttore generale, rispondeva alla nota inviatagli dal ricorrente il 9 febbraio 1988, respingendo la richiesta di reintegrazione del sig . Pitrone ed informandolo che la direzione generale era stata ristrutturata nel corso del 1987 per tener conto delle importanti funzioni che nel suo ambito dovevano essere svolte dall' informatica . Per tale motivo era stato realizzato un organigramma più adeguato alle esigenze del servizio e, nell' ambito di tale ristrutturazione, era stato soppresso il posto di coordinatore del progetto CD . Contemporaneamente era stata istituita un' unità autonoma dedicata all' informatizzazione e il sig . Walker, agente temporaneo in possesso di una vasta esperienza nel campo dell' informatica, era stato nominato capo del nuovo servizio specializzato . Nella nota si faceva inoltre presente che al sig . Pitrone, visto il suo desiderio di essere trasferito alla DG I, erano stati affidati lavori che, benché importanti, avrebbero consentito il suo passaggio a tale direzione generale senza causare problemi organizzativi alla DG XXI .
14 In una seconda nota, inviata al ricorrente il 16 maggio 1988, il direttore generale insisteva sul fatto che la riorganizzazione della DG XXI, approvata dalla Commissone nel novembre 1987, teneva conto del notevole sviluppo registrato nell' attività informatica della direzione stessa e che, per adeguarsi a questa nuova situazione, si era rivelato necessario creare, in detto settore, una struttura chiara e ben definita, con personale che disponesse di un' esperienza ad alto livello in materia informatica .
15 Il 16 maggio 1988 il sig . Pitrone presentava un reclamo amministrativo avverso la nota del direttore generale 17 febbraio 1988, n . 1181, chiedendo di essere reintegrato nelle proprie precedenti funzioni .
16 I rapporti informativi del ricorrente per il biennio 1° luglio 1983 - 30 giugno 1985 nonché per il biennio 1° luglio 1985 - 30 giugno 1987 mettono in evidenza che questi non disponeva di una formazione completa nel settore informatico . Dal rapporto relativo al biennio 1983-1985 risulta infatti
"che l' assegnazione del ricorrente al settore informatico ha prodotto su di lui una specie di 'shock culturale' in quanto l' ha costretto ad affrontare un settore di attività tecnica del tutto nuovo ed a lui estraneo";
"che tale settore non gli era del tutto familiare";
dal rapporto informativo riguardante il biennio 1985-1987 risulta parimenti :
"che le sue capacità potevano essere meglio utilizzate in altri settori";
"che egli non possiede l' esperienza necessaria per il funzionamento operativo di grandi progetti informatici, ma dispone invece di buone capacità per risolvere difficili questioni politiche ".
17 I due reclami amministrativi dell' 11 febbraio 1988 venivano respinti dalla Commissione il 7 luglio 1988 . Il reclamo del 16 maggio 1988 è stato respinto per silenzio-rifiuto .
Procedimento
18 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 7 ottobre 1988, il sig . Pitrone proponeva, pertanto, ai sensi dell' art . 91 dello Statuto del personale delle Comunità europee ( in prosieguo : lo "Statuto "), il presente ricorso, diretto ad ottenere l' annullamento della nomina del sig . Walker a capo del servizio specializzato XXI-01 e la propria reintegrazione nelle funzioni di responsabile dell' informatica presso la DG XXI .
19 Il procedimento scritto si è interamente e ritualmente svolto dinanzi alla Corte .
20 Con ordinanza 15 novembre 1989, la Corte ( Terza Sezione ) ha deciso, ai sensi dell' art . 14 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988 che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee, di rimettere la causa dinanzi al Tribunale .
21 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ( Quarta Sezione ), ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria .
22 All' udienza del 22 maggio 1990 sono state sentite le difese delle parti nonché le loro risposte ai quesiti posti dal Tribunale .
23 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia :
- dichiarare il ricorso ricevibile;
- accoglierlo nel merito e, di conseguenza :
a ) ordinare alla Commissione di produrre copia autentica di tutti gli atti relativi alla nomina del sig . Walker a capo del servizio specializzato XXI-01;
b ) annullare la nomina del sig . Maurice Walker a capo del servizio specializzato XXI-01;
c ) disporre la reintegrazione del ricorrente nelle
funzioni di responsabile dell' informatica presso la DG XXI;
d ) condannare la convenuta a tutte le spese di causa .
24 La convenuta conclude che il Tribunale voglia :
- respingere interamente il ricorso perché infondato;
- porre a carico del ricorrente, ai sensi degli artt . 69,
n . 2, e 70 del regolamento di procedura, le spese da lui
sostenute .
Nel merito
Sul primo mezzo
25 Il primo mezzo è basato sulla violazione dell' art . 4 dello Statuto e delle disposizioni del regime applicabile agli altri agenti ( in prosieguo : il "RAA ") relative agli agenti temporanei . Il ricorrente fa valere, in primo luogo, che la nomina del sig . Walker, l' 11 novembre 1987, a capo del servizio specializzato XXI-01 è stata decisa in violazione dell' art . 4 dello Statuto a termini del quale le nomine devono servire esclusivamente a coprire i posti vacanti ed ogni posto vacante è portato a conoscenza del personale non appena l' autorità che ha il potere di nomina ( in prosieguo : l' "APN ") ha deciso che si debba provvedere a coprire tale posto . Il ricorrente sostiene che nella specie non vi era posto vacante, atteso che il posto era stato sempre occupato dal ricorrente medesimo .
26 Si deve sottolineare, al riguardo, che, come ha giustamente osservato la Commissione, l' art . 4 dello Statuto si applica solamente ai posti occupati da dipendenti di ruolo delle Comunità europee e non a quelli occupati da agenti temporanei . L' art . 10 del RAA prevede, infatti, che solo gli artt . 5, nn . 1, 2 e 4 e l' art . 7 dello Statuto si applichino per analogia .
27 Si deve rilevare, inoltre, che erroneamente il ricorrente sostiene di aver sempre occupato il posto di cui trattasi, in quanto, ai sensi della nota del direttore generale della DG XXI 6 novembre 1986, n . 6458, egli era stato assegnato, ancorché temporaneamente, ad un altro posto . Il fatto che tale assegnazione fosse stata decisa a titolo temporaneo non può significare in alcun caso che egli abbia mantenuto il proprio posto precedente . Il ricorrente, per di più, non ha mai occupato il posto di capo del servizio specializzato XXI-01, bensì quello di responsabile dell' informatica alla DG XXI, come egli stesso riconosce nella replica .
28 In secondo luogo, il ricorrente deduce che la Commissione ha utilizzato, con riferimento alla designazione del sig . Walker, il termine "nomina", sconosciuto al RAA, che usa, invece, i termini di "assunzione" e di "assegnazione ". Egli ritiene, pertanto, la decisione con cui è stata disposta tale "nomina" nulla ed inesistente per vizio di forma .
29 E' sufficiente rilevare, al riguardo, che l' uso del termine "nomina" in luogo di "assunzione" o di "assegnazione" nella designazione del sig . Walker non può avere alcuna rilevanza, in quanto l' art . 7 dello Statuto, applicabile agli altri agenti ai sensi dell' art . 10 del RAA, prevede che l' assegnazione venga effettuata mediante nomina o trasferimento .
30 Dalle considerazioni che precedono risulta che il primo mezzo deve essere disatteso .
Sul secondo mezzo
31 Il secondo mezzo attiene alla violazione degli artt . 5, 7, e 86-89 dello Statuto nonché delle disposizioni di cui al relativo allegato IX . Il ricorrente ritiene che il rifiuto della Commissione di reintegrarlo nelle sue precedenti funzioni equivalga ad un provvedimento disciplinare dissimulato . Egli sostiene, inoltre, che nella specie la sua attività sia stata ridotta ad attribuzioni inferiori a quelle corrispondenti al grado A4 e, in particolare, inferiori alle responsabilità affidategli precedentemente .
32 Si deve ricordare, anzitutto, che, secondo una giurisprudenza costante, le istituzioni della Comunità dispongono di un ampio potere discrezionale per l' organizzazione dei loro uffici in funzione dei compiti loro affidati e per assegnare a determinati posti, in considerazione di detti compiti, il personale di cui dispongono, a condizione tuttavia che detta assegnazione venga effettuata nell' interesse del servizio e rispettando l' equivalenza dei posti ( sentenza 21 giugno 1984, Lux / Corte dei conti, causa 69/83, Racc . pag . 2447; sentenza 23 marzo 1988, Hecq / Commissione, causa 19/87, Racc . pag . 1697 ). Detto potere discrezionale è indispensabile al fine di assicurare un' efficace organizzazione del lavoro e di poter adattare tale organizzazione ad esigenze mutevoli ( sentenza 27 gennaio 1983, List / Commissione, causa 263/81, Racc . pag . 103 ).
33 Si deve sottolineare, come rilevato dalla convenuta, che lo Statuto, pur garantendo al dipendente il grado ottenuto ed un impiego corrispondente a questo grado, non gli attribuisce alcun diritto ad un posto determinato, e riserva all' autorità che ha il potere di nomina la competenza di assegnare i dipendenti, nell' interesse del servizio, ai vari impieghi corrispondenti al loro grado ( sentenza 6 maggio 1969, Huybrechts / Commissione, causa 21/68, Racc . pag . 85 e sentenza 13 maggio 1970, Reinarz / Commissione, causa 46/69, Racc . pag . 275 ).
34 Per di più, il principio della corrispondenza fra il grado e il posto, sancito in particolare dall' art . 7 dello Statuto, implica, in caso di modifica delle funzioni di un dipendente, non già il raffronto tra le sue funzioni attuali e quelle anteriori, bensì tra le sue funzioni attuali e il suo grado gerarchico ( sentenza 28 maggio 1980, Kuhner / Commissione, cause riunite 33/79 e 75/79, Racc . pag . 1677 ).
35 Inoltre, un provvedimento di riorganizzazione dei servizi va considerato lesivo dei diritti statutari di un dipendente soltanto quando implica non già un semplice cambiamento o una qualsiasi riduzione delle attribuzioni di quest' ultimo, bensì un grave declassamento delle rimanenti funzioni che non corrispondono più, tenuto conto della loro natura, della loro importanza e della loro ampiezza, al grado e all' impiego-tipo dell' interessato ( sentenza 20 maggio 1976, Macevicius / Parlamento, causa 66/75, Racc . pag . 593 e sentenza 23 marzo 1988, Hecq, causa 19/87, citata ).
36 Alla luce di tali considerazioni, si deve dichiarare che la decisione con cui il sig . Walker è stato nominato capo del servizio XXI-01 è stata emanata dalla Commissione nei limiti del potere discrezionale di cui dispone ai fini dell' organizzazione dei propri servizi, tenuto conto delle esigenze di questi ultimi nel settore dell' informatica e del profilo professionale del sig . Walker .
37 Questione diversa è quella di accertare se le funzioni attribuite al ricorrente dopo che egli aveva lasciato la direzione del progetto CD costituissero mansioni corrispondenti al suo grado gerarchico . Tuttavia, atteso che il ricorrente non ha chiesto al Tribunale di pronunciarsi su tale punto, essendosi limitato a sollecitare l' annullamento della nomina del sig . Walker e la propria reintegrazione nelle funzioni precedentemente attribuitegli, il Tribunale ritiene di non dover procedere all' esame di tale questione .
38 Dalle considerazioni che precedono discende che il secondo mezzo deve essere respinto .
Sul terzo mezzo
39 Con il terzo mezzo il ricorrente deduce la violazione del principio del legittimo affidamento ed il mancato rispetto dell' impegno assunto dai suoi superiori di reintegrarlo nelle sue precedenti funzioni una volta portati a termine i compiti urgenti provvisoriamente affidatigli .
40 Il ricorrente sostiene che, nominando l' 11 novembre 1987 il sig . Walker responsabile dell' unità "Informatizzazione ed elaborazione dei dati", la Commissione ha violato il principio del legittimo affidamento . Egli fa valere che, tenuto conto, da un lato, del carattere temporaneo dei compiti specifici ed urgenti affidatigli il 6 novembre 1986 e, dall' altro, del carattere temporaneo delle funzioni attribuite ai sigg . Walker e Strack, egli si attendeva di rioccupare il posto litigioso una volta portati a termine i suddetti compiti . Aggiunge che la nomina del sig . Walker lo ha privato "brutalmente" delle responsabilità amministrative sino a quel momento affidategli .
41 La convenuta contesta che il fatto di aver affidato al ricorrente determinati incarichi in via provvisoria possa essere interpretato come una precisa assicurazione di riassegnarlo, una volta portati a termine tali compiti, alle sue precedenti funzioni .
42 Si deve ricordare che nessun dipendente può invocare la violazione del principio del legittimo affidamento in mancanza di assicurazioni precise fornitegli dall' amministrazione ( sentenza del Tribunale 27 marzo 1990, Chomel / Commissione, causa T-123/89, Racc . pag . II-131 ).
43 Nella specie, non si può ritenere, esaminandone il contenuto, che la nota del direttore generale del 6 novembre 1986 abbia potuto rappresentare per il ricorrente l' espressione di una precisa assicurazione di essere riassegnato al suo precedente posto .
44 Il Tribunale ritiene, inoltre, che l' ampio potere discrezionale attribuito alle istituzioni delle Comunità europee nell' organizzazione dei propri servizi non consente di considerare un provvedimento di riorganizzazione degli stessi come idoneo, di per sé, a violare il legittimo affidamento del dipendente interessato . Le circostanze esposte dal ricorrente non permettono al Tribunale di discostarsi, nella specie, da tale principio .
45 Discende dalle suesposte considerazioni che il terzo mezzo non può essere accolto .
Sul quarto mezzo
46 Con il quarto mezzo il ricorrente deduce il comportamento doloso che il sig . Chumas, direttore della direzione A e suo superiore gerarchico, avrebbe tenuto nei suoi confronti . Egli sostiene che gli si sarebbe fatto credere che, in caso di proficua esecuzione nei termini previsti dei nuovi compiti affidatigli, avrebbe potuto essere promosso capodivisione e che, comunque, anche se non fosse riuscito a conseguire i risultati sperati, avrebbe mantenuto le proprie precedenti responsabilità nel settore dell' informatica .
47 Il ricorrente basa tale affermazione sul tenore della citata nota 6 novembre 1986 e su asserite promesse di promozione, da lui stesso definite vaghe, che gli sarebbero state fatte dal sig . Chumas .
48 Dall' esame degli atti emerge chiaramente che né la nota 6 novembre 1986, né gli altri documenti ai quali il ricorrente si richiama consentono di avvalorare la sua affermazione secondo cui gli sarebbe stato promesso di riassegnarlo al posto in precedenza occupato o di promuoverlo ad un posto di grado superiore . Al contrario, risulta da alcune note e, particolarmente, dai suoi rapporti informativi che egli non possedeva la formazione richiesta nel campo informatico .
49 Dalle considerazioni che precedono discende che il quarto mezzo deve essere disatteso .
Sul quinto mezzo
50 Con il quinto mezzo il ricorrente deduce la violazione dell' art . 25, secondo comma, dello Statuto . Egli sostiene che il difetto di motivazione della decisione di privarlo brutalmente della responsabilità amministrativa del settore informatico per affidarla ad un agente temporaneo costituisce una violazione di tale norma, ai sensi della quale ogni decisione che arrechi pregiudizio deve essere motivata .
51 Va rilevato, al riguardo, che, come emerge con chiarezza dall' esame degli atti, il direttore generale ha tolto al ricorrente la responsabilità amministrativa del settore informatico con la nota 6 novembre 1986 . Non avendo presentato reclamo avverso tale decisione nei tre mesi seguenti, il ricorrente non ha rispettato la procedura prevista dagli artt . 90 e 91 dello Statuto . Egli non può, pertanto, dedurre a sostegno del proprio ricorso asserite irregolarità che non sono state tempestivamente contestate .
52 Dalle considerazioni che precedono risulta che il quinto mezzo deve essere respinto perché irricevibile .
Sul sesto mezzo
53 Con il sesto mezzo il ricorrente deduce l' abuso di potere . Tale mezzo si articola in due parti . In primo luogo, il ricorrente sostiene che l' abuso di potere è comprovato dall' insufficienza e dall' incoerenza dei motivi addotti dal direttore generale nella nota 17 febbraio 1988, n . 1181, per respingere la sua richiesta di essere reintegrato nel prorpio posto precedente e per giustificare l' affidamento al sig . Walker delle mansioni precedentemente svolte dal ricorrente stesso .
54 Il ricorrente riconosce che l' organizzazione ed il buon funzionamento dei servizi sono di competenza esclusiva della Commissione, ma contesta che questa possa esercitare tale potere senza un minimo di coerenza e di logica e in contraddizione con altre misure organizzative da essa stessa precedentemente adottate .
55 La convenuta ritiene che tale mezzo si riduca ad una critica della nota 17 febbraio 1988, n . 1181, nella quale il nuovo direttore generale sig . Vilar faceva presente che la nota 6 novembre 1986, n . 6458 - con cui il suo predecessore, il sig . Klein, aveva affidato "temporaneamente" nuove responsabilità al ricorrente - doveva "essere interpretata alla luce di tutte le circostanze sopravvenute successivamente a tale data" e, particolarmente, dell' "evoluzione della DG XXI" e dell' "idea del ruolo che l' informatica è destinata a svolgere nell' attività della nostra DG ". Nella stessa nota 17 febbraio 1988 si aggiungeva, d' altra parte, che si era ritenuto opportuno nominare il sig . Walker capo del nuovo servizio specializzato perché era uno specialista dell' informatica .
56 Il ricorrente sostiene che il sig . Vilar, non potendo smentire l' impegno assunto dal sig . Klein, ha cercato di giustificarne il mancato rispetto adducendo circostanze sopravvenute successivamente alla sottoscrizione della nota 6 novembre 1986 .
57 Perché le circostanze addotte dal sig . Vilar potessero esimerlo dal tener fede ad un impegno assunto dal suo predecessore, occorrerebbe, secondo il ricorrente, non solo che fossero successive al 6 novembre 1986 ( data della nota del sig . Klein ), ma soprattutto che fossero dovute a caso fortuito o a forza maggiore, vale a dire ad avvenimenti imprevedibili ed inevitabili, condizioni che, a suo avviso, non ricorrono nella specie .
58 Il ricorrente afferma che la necessità di tener conto dell' "evoluzione della DG XXI" e "dell' idea del ruolo che l' informatica è destinata a svolgere" si era manifestata già ben prima del 6 novembre 1986 . Essa risale, a suo avviso, al 15 maggio 1984, data in cui il Consiglio ha adottato la risoluzione sull' "informatizzazione delle procedure amministrative negli scambi intracomunitari" ( GU C 137, pag . 1 ).
59 Si deve ricordare, in proposito, che l' organizzazione ed il buon funzionamento del servizio sono di competenza esclusiva della Commissione e che un dipendente non è legittimato a contestare tale organizzazione, potendo far valere solamente censure personali ( sentenze 30 giugno 1983, Schloh / Consiglio, causa 85/82, Racc . pag . 2105, e 21 gennaio 1987, Stroghili / Corte dei conti, causa 204/85, Racc . pag . 389 ).
60 Si deve sottolineare che l' autorità gerarchica è la sola responsabile dell' organizzazione dei servizi e che spetta solamente ad essa valutare le esigenze del servizio assegnando, conseguentemente, il personale di cui dispone ( sentenza 11 luglio 1968, Labeyrie / Commissione, causa 16/67, Racc . pag . 432 e 14 luglio 1977, Geist / Commissione, causa 61/76, Racc . pag . 1419 ).
61 Neanche l' argomento del ricorrente secondo cui l' affidamento delle funzioni di capo di un servizio specializzato ad un agente temporaneo sarebbe contrario ai principi di deontologia amministrativa può essere accolto . Le norme dello Statuto attribuiscono all' APN un ampio potere discrezionale per provvedere alla copertura di un posto permanente; essa può, quindi, assumere un agente temporaneo prima di procedere alla nomina definitiva di un dipendente di ruolo ( sentenza 28 febbraio 1989, Van der Stijl e a . / Commissione, cause riunite 341/85, 251/86, 258/86, 259/86, 262/86 e 266/86, 222/87 e 232/87, Racc . pag . 511 ).
62 Ne consegue che, nella specie, spettava unicamente all' autorità gerarchica valutare chi, tra il ricorrente ed il sig . Walker, disponesse della più idonea qualificazione professionale per svolgere le funzioni di cui trattasi .
63 La prima parte del mezzo deve essere, quindi, respinta .
64 Nella seconda parte dello stesso mezzo il ricorrente deduce un travisamento dei fatti, che emergerebbe dalla nota del direttore generale 17 febbraio 1988, n . 1181, laddove si dice che "è sembrato opportuno (...) nominare il sig . Walker, agente temporaneo, assunto in considerazione della sua esperienza altamente specialistica in materia, a capo del nuovo servizio specializzato ". Il ricorrente sostiene che il sig . Walker non è assolutamente stato assunto in vista di una sua nomina a capo del servizio specializzato, ma esclusivamente per occupare il posto di capo tecnico del progetto informatico CD . La specializzazione del sig . Walker - motivo per cui questi era stato assunto - sarebbe dunque stata invocata a sproposito dal direttore generale per giustificarne la nomina a caposervizio .
65 Anche la seconda parte del mezzo deve essere respinta . Occorre infatti, anzitutto, considerare che le funzioni di capo di un servizio informatico non sono necessariamente soltanto amministrative e che, anzi, approfondite conoscenze tecniche possono risultare molto utili per il loro svolgimento .
66 In secondo luogo, limitando le funzioni che una persona sarà destinata a svolgere alla qualificazione professionale in base a cui è stata assunta, si andrebbe contro l' interesse del servizio, il quale esige che l' amministrazione possa avvalersi di ogni esperienza professionale dei propri dipendenti di ruolo ed agenti .
67 Nella specie, il ricorrente non ha addotto alcun elemento avverso l' argomento della Commissione secondo cui l' esperienza acquisita dal sig . Walker nel Regno Unito, quale "Assistant Secretary" a capo di un ufficio composto di trecento persone, rappresentava il profilo professionale ideale per il posto litigioso .
68 Dalle considerazioni che precedono discende che il sesto mezzo non può essere accolto .
Sul settimo mezzo
69 Con il settimo mezzo il ricorrente deduce lo sviamento di potere . Egli sostiene che la nomina del sig . Walker non era motivata dall' interesse del servizio e che i fatti verificatisi successivamente all' assunzione del sig . Walker, nonché la rapida "nomina" di detto agente a capo di un servizio specializzato, costituiscono indizi oggettivi, pertinenti e concordanti che evidenziano come lo scopo effettivamente perseguito dalla Commissione, fin dal momento dell' assunzione, fosse quello di sostituire il dipendente di ruolo responsabile dell' informatica presso la DG XXI con il suddetto agente esterno .
70 Si deve ricordare, al riguardo, che la nozione di sviamento di potere ha una portata ben precisa ed implica che l' autorità amministrativa abbia usato i propri poteri per uno scopo diverso da quello per cui le sono stati attribuiti ( v . sentenza della Corte 4 febbraio 1982, Buyl / Commissione, causa 817/79, Racc . pag . 245, e sentenza del Tribunale 12 luglio 1990, Scheuer / Commissione, causa T-108/89, Racc . pag . II-411 .
71 E' giurisprudenza costante, inoltre, che una decisione è viziata da sviamento di potere solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottata per raggiungere scopi diversi da quelli dichiarati ( v ., ad esempio, sentenza della Corte 21 giugno 1984, Lux, causa 69/83, citata, e sentenza del Tribunale 12 luglio 1990, Scheuer, causa T-108/89, citata ).
72 E' sufficiente ricordare, in proposito, che il ricorrente non ha fornito alcun elemento di prova che consenta di concludere che il vero scopo perseguito dalla Commissione con l' assunzione del sig . Walker fosse quello di sostituirlo al ricorrente quale responsabile dell' informatizzazione presso la DG XXI .
73 Inoltre, la decisione di istituire un servizio specializzato così come la scelta del momento opportuno per istituire detto servizio costituiscono questioni attinenti ai criteri di organizzazione dei servizi amministrativi e rientrano, come già ricordato, nell' ampio potere discrezionale attribuito in materia alle istituzioni della Comunità . Le diffuse considerazioni del ricorrente in ordine al momento in cui tale servizio avrebbe dovuto essere istituito sono, quindi, assolutamente irrilevanti .
74 Dalle suesposte considerazioni emerge che il settimo mezzo deve essere disatteso .
75 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono risulta che il ricorso deve essere respinto .
Decisione relativa alle speseSulle spese
76 A norma dell' art . 69, n . 2, del regolamento di procedura della Corte, che si applica mutatis mutandis al Tribunale in forza dell' art . 11 della citata decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, la parte soccombente è condannata alle spese . Tuttavia, ai sensi dell' art . 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse dai dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste .
DispositivoPer questi motivi,
IL TRIBUNALE ( Quarta Sezione )
dichiara e statuisce :
1 ) Il ricorso è respinto .
2 ) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese .
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