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SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (QUINTA SEZIONE) DEL 20 GIUGNO 1990. - ANTONIO MARCATO CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTI - PROMOZIONE - ELENCO DI DIPENDENTI PIU MERITEVOLE - RICORSO PREMATURO. - CAUSE RIUNITE T-47/89 E T-82/89.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina II-00231
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Dipendenti - Ricorso - Reclamo amministrativo previo - Obbligatorietà - Ricorso proposto prima del rigetto del reclamo - Irricevibilità
( Statuto del personale, art . 91, n . 2 )
MassimaOgni ricorso contro un atto arrecante pregiudizio adottato dall' APN dev' essere obbligatoriamente preceduto da un reclamo precontenzioso che costituisca oggetto di una decisione espressa o tacita di rigetto . Un ricorso proposto prima che sia terminato tale procedimento precontenzioso è irricevibile, in quanto prematuro, a norma dell' art . 91, n . 2, dello Statuto .
PartiNelle cause riunite T-47/89 e T-82/89,
Antonio Marcato, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles, con l' avv . Philippe-François Lebrun, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . Victor Gillen, 13, rue Aldringen,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . Joseph Griesmar, consigliere giuridico, in qualità d' agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
aventi ad oggetto le domande di annullamento dell' elenco dei dipendenti ritenuti più meritevoli ai fini della promozione al grado B2 per l' esercizio finanziario 1988,
IL TRIBUNALE ( Quinta Sezione ),
composto dai signori H . Kirschner, presidente di sezione, C.P . Briët e J . Biancarelli, giudici,
cancelliere : sig.ra B . Pastor, amministratore
vista la relazione d' udienza e a seguito della trattazione orale del 29 marzo 1990,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenzaAntefatti
1 Il ricorrente, nato il 25 marzo 1928, è entrato in servizio presso la Commissione il 12 novembre 1958 . Dopo la sua nomina in ruolo nel grado D2, con effetto dal 1° gennaio 1962, e numerose promozioni, veniva nominato, nel 1975, al grado B4 e assegnato alla divisione XIX B 2 "contabilità, gestione ed informazione finanziarie" della Commissione .
2 Il suo rapporto informativo relativo al periodo 1° luglio 1985 - 30 giugno 1987, redatto dal vice capodivisione, sig . Lemoine, gli veniva notificato solo il 13 aprile 1988 . Il ricorrente contestava taluni elementi di questo rapporto; il procedimento relativo al rapporto informativo si trova in fase d' appello .
3 Il procedimento di promozione che è all' origine della controversia si svolgeva in più fasi, in conformità alle disposizioni generali di esecuzione relative alla procedura di promozione all' interno della carriera, che la Commissione ha adottato nel 1970 e modificato nel 1971 ( in prosieguo : le "disposizioni generali ").
4 La prima fase del detto procedimento comporta la pubblicazione dell' elenco dei dipendenti promuovibili aventi il requisito d' anzianità prescritto . Titolare dal 1° ottobre 1980 del grado B3, e avendo quindi maturato il minimo di anzianità di due anni prescritto dall' art . 45 dello Statuto del personale delle Comunità europee ( in prosieguo : lo "Statuto "), il ricorrente figurava nell' elenco dei dipendenti promuovibili al grado B2 per l' esercizio finanziario 1988, pubblicato il 15 febbraio 1988 .
5 Nella fase successiva le direzioni generali della Commissione redigono l' elenco dei dipendenti che esse propongono per la promozione . Nella fattispecie, tale elenco pubblicato il 16 marzo 1988, conteneva i nomi di quattro dipendenti della DG XIX . Il ricorrente non figurava tra i dipendenti proposti per la promozione .
6 Avendo appreso che la direzione cui apparteneva il suo ufficio non aveva proposto la sua promozione, il ricorrente inviava, il 9 giugno 1988, una lettera al sig . Valsesia, presidente del comitato di promozione B, chiedendo il riesame del suo fascicolo . Questa lettera restava a quanto pare senza risposta . Con lettera 30 giugno 1988, il ricorrente si rivolgeva al sig . Morel, direttore generale della DG XIX, invitandolo ad indicargli le ragioni precise per le quali la DG non lo aveva proposto per la promozione . Con nota 3 agosto 1988, il sig . Morel rispondeva al ricorrente che il suo caso era stato preso in considerazione due volte : la prima volta al momento della elaborazione delle proposte da parte della direzione C e la seconda al momento della costituzione dell' elenco definitivo per la DG XIX . Secondo tale nota, la selezione era avvenuta previo esame comparativo dei criteri considerati .
7 Nel frattempo, il comitato di promozione per la categoria B si era riunito due volte, il 15 ed il 16 giugno 1988, per esaminare le promozioni ai gradi B2 e B4 . Per quanto riguarda il ricorrente, nel resoconto delle riunioni si rileva che "il comitato prende nota delle dettagliate spiegazioni fornite dal rappresentante della DG XIX circa il comportamento del sig . Marcato ( sic ). Constata che questo parere non si discosta dai pareri emessi durante i precedenti esercizi da altri rappresentanti dalla DG XIX e risulta così confermato . Osservando tuttavia che fra i rapporti relativi al sig . Marcato sussistono talune differenze, il comitato ritiene che la posizione dell' interessato debba essere chiaramente definita all' interno della sua gerarchia" ( pag . 4 del resoconto, allegato 2 del controricorso ). Il comitato di promozione compilava le bozze di elenchi dei dipendenti ritenuti più meritevoli senza inserirvi il nome del ricorrente .
8 Sulla base di tali bozze, il direttore generale del personale e dell' amministrazione della Commissione e il direttore dell' Ufficio delle pubblicazioni, agendo nella loro qualità di autorità che ha il potere di nomina ( in prosieguo : l' "APN "), stabilivano, l' 11 luglio 1988, l' elenco dei dipendenti ritenuti più meritevoli ai fini della promozione al grado B2 per l' esercizio finanziario 1988 . L' elenco, nel quale non figurava il nome del ricorrente, veniva pubblicato nel bollettino d' informazione della Commissione del 29 luglio 1988 . Esso conteneva i nomi di due dei quattro dipendenti proposti dalla DG XIX .
9 Il 23 settembre 1988 il ricorrente presentava un reclamo alla Commissione ai sensi dell' art . 90, n . 2, dello Statuto . Basandosi sulla mancanza del rapporto informativo relativo al periodo 1° luglio 1985 - 30 giugno 1987 e sul fatto che, a suo avviso, la nota indirizzatagli dal sig . Morel il 3 agosto 1988 manifestava il rifiuto della Commissione di comunicargli integralmente i motivi della decisione di non includerlo nell' elenco dei dipendenti proposti dalla direzione generale, il ricorrente sosteneva che la Commissione non aveva rispettato l' art . 25, secondo comma ( motivazione di ogni decisione presa a carico del dipendente ), e l' art . 45, n . 1 ( necessità di uno scrutinio per merito comparativo ), dello Statuto . Egli chiedeva di conseguenza "l' annullamento dell' elenco dei dipendenti ritenuti più meritevoli pubblicato il 29 luglio 1988 ed una totale riforma dei procedimenti di promozione per l' anno 1988 ".
10 Ciononostante, temendo che il proprio reclamo fosse irricevibile e ritenendo di poter valersi, per analogia, della giurisprudenza della Corte in materia di commissioni giudicatrici di concorso ( sentenze 14 giugno 1972 e 15 marzo 1973, Marcato / Commissione, cause 44/71 e 37/72, Racc . 1972, pag . 427, e Racc . 1973, pag . 361 ), il ricorrente - senza attendere una decisione sul suo reclamo - proponeva immediatamente un ricorso, che è stato registrato nella cancelleria della Corte il 28 ottobre 1988 ( causa T-47/89 ).
11 L' elenco dei dipendenti promossi al grado B2 veniva pubblicato il 31 ottobre 1988 . Esso non conteneva il nome del ricorrente e comprendeva solo un dipendente della DG XIX .
12 Poiché il 6 aprile 1989 la Commissione non si era ancora pronunciata sul suo reclamo, il ricorrente proponeva lo stesso giorno un secondo ricorso, che è stato registrato nella cancelleria della Corte il 10 aprile 1989 ( causa T-82/89 ). Nell' atto introduttivo egli precisava che non rinunciava al primo ricorso, ma, ritenendo sussistere una decisione implicita di rigetto, proponeva il secondo ricorso per tutelare integralmente i suoi diritti .
13 Il 7 aprile 1989 la Commissione adottava una decisione esplicita di rigetto del reclamo del ricorrente, che veniva notificata al ricorrente il 25 aprile 1989 . La Commissione osservava che il rapporto informativo controverso era stato notificato al ricorrente il 13 aprile 1988 e rilevava che le asserzioni del ricorrente non erano idonee a provare l' esistenza di una violazione degli artt . 25 e 45 dello Statuto .
Svolgimento della procedura
14 Il primo ricorso proposto dal sig . Marcato mira all' annullamento dell' elenco dei dipendenti ritenuti più meritevoli ai fini della promozione al grado B2 ( esercizio 1988 ). "Per quanto necessario", il ricorso riguarda anche la lettera 3 agosto 1988, con la quale il sig . Morel si sarebbe rifiutato di spiegare in modo chiaro i motivi dell' esclusione del ricorrente dal detto elenco . Il ricorrente deduce due mezzi, relativi, rispettivamente, alla violazione dell' art . 25, secondo comma, dello Statuto ( motivazione insufficiente ) e alla violazione dell' art . 45, n . 1, dello Statuto ( irregolarità dello scrutinio per merito comparativo a causa della mancanza del suo ultimo rapporto informativo ).
15 La Commissione ha opposto a questo ricorso un' eccezione d' irricevibilità . Essa sostiene che il ricorso è stato proposto senza tener conto di quanto prescrive l' art . 91, n . 2, dello Statuto; esso è pertanto irricevibile . Il ricorrente contesta il punto di vista della Commissione .
16 Con decisione 24 febbraio 1989, la Corte ( Quarta Sezione ) ha deciso di esaminare l' eccezione d' irricevibilità congiuntamente al merito . La fase scritta del procedimento si è poi svolta ritualmente dinanzi alla Corte .
17 Il secondo ricorso mira anch' esso all' annullamento dell' elenco dei dipendenti ritenuti più meritevoli ai fini della promozione al grado B2 ( esercizio 1988 ). "Per quanto necessario", esso è diretto anche contro la lettera 3 agosto 1988 del sig . Morel . Questo secondo ricorso è basato sugli stessi mezzi e argomenti del primo, cioè sulla violazione degli artt . 25, secondo comma, e 45, n . 1, dello Statuto .
18 Dinanzi alla Corte la Commissione ha sollevato, ai sensi dell' art . 91 del regolamento di procedura, un' eccezione d' irricevibilità, senza depositare memorie difensive nel merito . Il ricorrente ha presentato osservazioni in cui conclude per il rigetto di questa eccezione .
19 Con ordinanza 15 novembre 1989 la Corte ha rinviato le due cause al Tribunale, in applicazione dell' art . 14 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988 che istituisce il Tribunale di primo grado delle Comunità europee . Con due ordinanze 6 dicembre 1989, il Tribunale ( Quinta Sezione ) ha riunito le due cause ai fini della trattazione orale e della sentenza, ed ha stralciato dagli atti due documenti presentati dalla convenuta .
20 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di accogliere la domanda della Commissione volta a che si statuisca sull' eccezione d' irricevibilità senza aprire la discussione nel merito . Esso ha invitato la Commissione a rispondere a due quesiti . Il ricorrente, rappresentato dall' avv . Vandersanden, del foro di Bruxelles, e l' istituzione convenuta hanno svolto le loro difese orali all' udienza del 29 marzo 1990 . In risposta ai quesiti posti dal Tribunale, il rappresentante della Commissione ha depositato all' udienza il testo della decisione modificata della Commissione 21 dicembre 1970, che istituisce le disposizioni generali sopra citate . Emerge da tali disposizioni che solo i dipendenti iscritti nell' elenco dei dipendenti ritenuti più meritevoli ai fini della promozione ( all' interno della carriera ) possono essere promossi nel corso dello stesso esercizio finanziario . Il rappresentante della Commissione ha confermato che finora - per i dipendenti dei gradi B, C e D - tale regola è stata rispettata dalla Commissione senza alcuna eccezione .
21 Non essendo stato designato in queste cause un avvocato generale, il presidente ha disposto, al termine dell' udienza, la chiusura della trattazione orale sull' eccezione d' irricevibilità .
22 Nella causa T-47/89, il ricorrente conclude che il Tribunale voglia :
a ) dichiarare il ricorso ricevibile ed accoglierlo;
di conseguenza
b ) annullare l' elenco dei dipendenti ritenuti più meritevoli ai fini della promozione al grado B2 ( BS e BT compresi ), esercizio finanziario 1988, pubblicato nel bollettino Informazioni amministrative n . 565 del 29 luglio 1988 ( pagg . 9 e segg .), per violazione degli artt . 25 ( in particolare secondo comma ) e 45, n . 1, dello Statuto del personale;
c ) condannare la convenuta alle spese .
La Commissione conclude che il Tribunale voglia :
a ) esaminare d' ufficio l' eccezione d' irricevibilità per motivi di ordine pubblico opposta al ricorso;
b ) dichiarare subito il ricorso irricevibile;
c ) in subordine, respingerlo;
d ) statuire sulle spese secondo le norme vigenti .
Nella causa T-82/89 il ricorrente ripete integralmente le conclusioni formulate nella causa T-47/89 .
La Commissione conclude che il Tribunale voglia :
a ) dichiarare il ricorso irricevibile;
b ) statuire sulle spese secondo le norme vigenti .
Per quanto riguarda l' eccezione d' irricevibilità sollevata dalla Commissione, il ricorrente conclude che il Tribunale voglia :
a ) respingere l' eccezione d' irricevibilità sollevata dalla convenuta e procedere all' esame del merito;
b ) condannare la convenuta alle spese .
Sulla ricevibilità del ricorso registrato con il n . T-47/89
23 L' istituzione convenuta ha innanzitutto fatto valere a sostegno dell' eccezione d' irricevibilità sollevata ai sensi dell' art . 91 del regolamento di procedura che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, un ricorso giurisdizionale senza previo reclamo è ricevibile solo se mira all' annullamento della decisione di una commissione giudicatrice di concorso o all' annullamento di un rapporto informativo . Anche se tale giurisprudenza della Corte potesse essere estesa all' oggetto della presente controversia, il ricorrente, avendo presentato nella fattispecie un reclamo prima del ricorso, avrebbe dovuto attendere la decisione adottata dall' APN in risposta a tale reclamo . Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorso proposto in una data in cui il reclamo non sia stato ancora deciso, è, comunque, prematuro e di conseguenza irricevibile .
24 Nel controricorso, la Commissione ha dedotto un nuovo mezzo d' irricevibilità . Essa si basa sulla sentenza pronunciata nel frattempo dalla Corte il 14 febbraio 1989, Bossi / Commissione ( causa 346/87, Racc . pag . 303 ), nella quale si rileva che l' elenco dei dipendenti ritenuti più meritevoli è un atto preparatorio la cui regolarità può essere contestata solo nell' ambito di un ricorso avverso la decisione conclusiva del procedimento di promozione . Secondo la Commissione, sussiste un caso d' irricevibilità per motivi di ordine pubblico, che autorizza l' applicazione dell' art . 92 del regolamento di procedura . Poiché il ricorrente non ha presentato reclamo contro l' elenco dei dipendenti promossi al grado B2 e poiché pertanto tale elenco è divenuto definitivo nei suoi confronti, la Commissione ritiene che il presente ricorso sia irricevibile . Un reclamo avrebbe permesso al ricorrente di salvaguardare in tempo utile i suoi diritti ed interessi . Secondo la Commissione, i principi formulati nella sentenza Bossi debbono essere applicati mutatis mutandis al ricorso in esame, nonostante il fatto che esso sia stato proposto qualche mese prima . In effetti, anche ammesso che questa sentenza costituisca un' inversione di tendenza nella giurisprudenza, il giudice di merito deve sempre tener conto della giurisprudenza più recente . Inoltre, sarebbe perlomeno contraddittorio che tale inversione di tendenza, mentre ha potuto essere applicata nei confronti del ricorrente Bossi, non potesse esserlo nei confronti del ricorrente Marcato .
25 Relativamente alla circostanza che l' elenco in questione vincola l' APN per quanto riguarda le promozioni durante l' esercizio finanziario, la Commissione osserva che, secondo la giurisprudenza della Corte, nemmeno atti preparatori vincolanti per l' autorità amministrativa, come i pareri di una commissione d' integrazione o di una commissione d' invalidità, possono essere sottoposti al sindacato della Corte in via autonoma .
26 Facendo riferimento alla sentenza Bossi, la Commissione solleva infine, nella controreplica, la questione dell' interesse che il ricorrente può avere a chiedere l' annullamento dell' elenco dei dipendenti più meritevoli, mentre non ha impugnato, entro i termini, l' elenco dei dipendenti promossi, divenuto pertanto definitivo nei suoi confronti .
27 Il ricorrente sostiene che il suo ricorso diretto è ricevibile in quanto i lavori di un comitato di promozione sono paragonabili a quelli di una commissione giudicatrice di concorso . Per tale motivo, non sarebbe necessario il reclamo previo .
28 Per quanto riguarda le conseguenze della sentenza Bossi, il ricorrente sostiene che la Commissione, sollevando l' eccezione d' irricevibilità, ha esaurito tutti gli argomenti che poteva far valere a tale proposito . Orbene, in tale eccezione essa non avrebbe invocato la natura di atto preparatorio dell' elenco . Raffrontata alla sentenza 12 ottobre 1978, Ditterich / Commissione ( causa 86/77, Racc . pag . 1855 ), nella quale, secondo l' interpretazione del ricorrente, la Corte ha ammesso la ricevibilità di un ricorso diretto contro un elenco di proposte di nomina, la sentenza Bossi costituirebbe un' inversione di tendenza nella giurisprudenza . Il ricorrente sostiene che è necessario domandarsi se, in tali circostanze, i principi della sentenza Bossi possano essere invocati come un mezzo di ordine pubblico dalla convenuta . A suo parere, tale irricevibilità deve essere considerata con riferimento alle norme vigenti, in materia di ricevibilità, al momento della proposizione del ricorso .
29 Poiché l' elenco dei dipendenti ritenuti più meritevoli è vincolante per l' APN, occorre, secondo il ricorrente, considerarlo come un atto preparatorio solo nei confronti dei dipendenti che vi figurano senza essere successivamente promossi . Per i dipendenti che non sono inseriti nell' elenco, invece, i principi che derivano dalla sentenza Bossi comporterebbero un pregiudizio per i loro diritti e interessi . Infatti, se questi principi fossero loro applicabili, essi dovrebbero attendere la pubblicazione dell' elenco dei promossi per poter far valere i loro diritti, dapprima dinanzi all' amministrazione, poi in sede giurisdizionale . In tal modo, risulterebbero ridotte le possibilità di ottenere una "correzione" a loro favore .
30 In presenza di tali elementi di fatto e di diritto, occorre innanzitutto definire l' atto della Commissione impugnato con il ricorso . Il ricorrente ha precisato che il ricorso, "per quanto necessario", è diretto "anche" contro la lettera del sig . Morel . Tuttavia, questa lettera si riferisce solo alle proposte di promozioni redatte dalla DG XIX, che il ricorrente non ha impugnato . Egli ha chiesto solo l' annullamento di un elenco successivo di cui non è fatta menzione nella lettera suddetta . Si deve quindi rilevare che la lettera del sig . Morel non è un atto impugnato con il ricorso . Si tratta unicamente di un elemento di fatto di cui il ricorrente si avvale a sostegno di uno dei mezzi dedotti, cioè la violazione dell' art . 25, secondo comma, dello Statuto . Di conseguenza, il ricorso è diretto solo contro l' elenco dei dipendenti ritenuti più meritevoli di ottenere, per l' esercizio finanziario 1988, la promozione al grado B2 .
31 Per quanto riguarda l' argomento del ricorrente secondo cui un reclamo previo non era necessario, dato che i lavori di un comitato di promozione sono paragonabili a quelli di una commissione giudicatrice, si deve osservare che l' elenco controverso non è stato compilato dal comitato di promozione, ma dalla stessa APN . Secondo la propria decisione 11 luglio 1988, l' APN ha esaminato la bozza di elenco redatta dal comitato di promozione nonché il resoconto di questo comitato e le disponibilità di bilancio prevedibili prima di stabilire l' elenco impugnato ( v . allegato 3 del controricorso ). Si tratta dunque di un atto della stessa APN . Di conseguenza, quest' elenco non è paragonabile alla decisione di una commissione giudicatrice di concorso .
32 Se l' elenco controverso costituisce, come sostiene il ricorrente, un atto che gli arreca pregiudizio, egli doveva, ai sensi degli artt . 90 e 91 dello Statuto, impugnarlo presentando reclamo all' APN . Infatti, secondo la costante giurisprudenza della Corte, ogni ricorso contro un atto arrecante pregiudizio adottato dall' APN dev' essere obbligatoriamente preceduto da un reclamo precontenzioso che costituisca oggetto di una decisione espressa o tacita di rigetto . Un ricorso proposto prima che sia terminato tale procedimento precontenzioso è irricevibile, in quanto prematuro, a norma dell' art . 91, n . 2, dello Statuto ( v ., ad esempio, l' ordinanza 23 settembre 1986, Du Besset / Consiglio, causa 130/86, Racc . pag . 2619, in particolare pag . 2621 ).
33 Nella fattispecie, il ricorrente ha effettivamente presentato un reclamo alla Commissione . Ciononostante, egli ha proposto ricorso senza attendere, come previsto dall' art . 91, n . 2, dello Statuto, che tale reclamo costituisse oggetto di una decisione espressa o tacita di rigetto . Prima della proposizione del ricorso l' amministrazione non aveva quindi terminato il riesame dell' atto impugnato . Di conseguenza, si deve constatare che nell' ipotesi in cui l' elenco controverso costituisca un atto che arreca pregiudizio, il ricorso è irricevibile .
34 Se invece, come sostiene la Commissione, l' elenco non costituisce un atto arrecante pregiudizio per i dipendenti promuovibili non figuranti in esso, il ricorso è ugualmente irricevibile per il semplice motivo che non sussiste un atto arrecante pregiudizio .
35 Di conseguenza, e senza che sia necessario statuire sulle altre eccezioni d' irricevibilità sollevate dalla Commissione e stabilire se l' elenco impugnato costituisca o no un atto arrecante pregiudizio, si deve dichiarare che il ricorso è comunque irricevibile .
Sulla ricevibilità del ricorso registrato con il n . T-82/89
36 In questa causa la Commissione ha del pari sollevato un' eccezione d' irricevibilità ai sensi dell' art . 91 del regolamento di procedura . Richiamandosi alla sentenza Bossi, che, a suo avviso, è in linea con la costante giurisprudenza della Corte ( sentenza 7 aprile 1965, Weighardt / Commissione CECA, causa 11/64, Racc . pag . 366; ordinanza 24 maggio 1988, Santarelli / Commissione, cause riunite 78/87 e 220/87, Racc . pag . 2699, in particolare pag . 2703 ), la Commissione ripete gli argomenti presentati nella causa T-47/89 per concludere che sussiste irricevibilità per motivi di ordine pubblico . Poiché non ha presentato un reclamo volto ad ottenere l' annullamento dell' elenco dei dipendenti promossi al grado B2, il ricorrente non potrebbe più rimettere in discussione questo elenco per la via giudiziaria .
37 Il ricorrente afferma di avere - in questa causa - rispettato integralmente la procedura di reclamo precontenzioso . Egli ribadisce il suo punto di vista secondo cui l' elenco dei dipendenti ritenuti più meritevoli è un atto che arreca pregiudizio . Il ricorrente sostiene inoltre che la Commissione ha già esaurito gli argomenti relativi all' irricevibilità nell' eccezione d' irricevibilità sollevata nella causa T-47/89 . Secondo lui, la sentenza Bossi costituisce un' inversione di tendenza nella giurisprudenza che non può creare un' irricevibilità per motivi d' ordine pubblico . Infine, l' applicazione dei principi della sentenza Bossi ai procedimenti di promozione riduce notevolmente le possibilità di "correzione" a favore dei dipendenti che non figurano nell' elenco dei più meritevoli .
38 Poiché prima della proposizione del ricorso in esame si è svolto un intero procedimento precontenzioso, l' eccezione d' irricevibilità sollevata dall' istituzione convenuta dev' essere esaminata congiuntamente al merito .
Decisione relativa alle speseSulle spese della causa registrata con il n . T-47/89
39 A norma dell' art . 69, n . 2, del regolamento di procedura della Corte, che si applica mutatis mutandis al Tribunale in forza dell' art . 11, 3° comma, della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, sopra citata, il soccombente è condannato alle spese . Tuttavia, ai sensi dell' art . 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste .
DispositivoPer questi motivi,
IL TRIBUNALE ( Quinta Sezione )
dichiara e statuisce :
1 ) Il ricorso nella causa T-47/89 è irricevibile .
2 ) Nella detta causa ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese .
3 ) Nella causa T-82/89 l' eccezione d' irricevibilità sollevata dalla convenuta sarà esaminata unitamente al merito .
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