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SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (QUINTA SEZIONE) DEL 28 NOVEMBRE 1991. - GUIDO VAN HECKEN CONTRO COMITATO ECONOMICO E SOCIALE. - DIPENDENTE - ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE DI NON AMMETTERLO ALLE PROVE DEL CONCORSO GENERALE CES/LA/102/87 - RISARCIMENTO DEL DANNO. - CAUSA T-158/89.
raccolta della giurisprudenza 1991 pagina II-01341
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1. Dipendenti - Assunzione - Concorso - Concorso per titoli ed esami - Requisiti di partecipazione - Fissazione attraverso il bando di concorso - Introduzione, da parte della commissione giudicatrice, di condizioni non figuranti nel bando di concorso - Inammissibilità
(Statuto del personale, art. 30; allegato III, art. 5)
2. Dipendenti - Ricorso - Domanda di risarcimento danni - Annullamento dell' atto illecito impugnato - Risarcimento adeguato del danno morale
(Statuto del personale, art. 91)
Massima1. Benché la commissione giudicatrice di un concorso per titoli ed esami abbia la responsabilità di valutare, caso per caso, se i diplomi o l' esperienza professionale di ciascun candidato corrispondono al livello richiesto dallo Statuto e dal bando di concorso, essa rimane vincolata dal testo del bando di concorso quale è stato pubblicato. Infatti, la funzione essenziale che il bando di concorso ha secondo lo Statuto consiste per l' appunto nell' informare gli interessati, nel modo più esatto possibile, circa la natura dei requisiti necessari per occupare il posto di cui trattasi, al fine di metterli in grado di valutare, in primo luogo, l' opportunità di presentare la propria candidatura e, in secondo luogo, quali documenti giustificativi siano importanti per i lavori della commissione giudicatrice e, di conseguenza, debbano essere allegati ai fascicoli di candidatura.
Il sistema dell' art. 5, primo comma, dell' allegato III dello Statuto sarebbe svuotato del suo contenuto se la commissione giudicatrice di un concorso disponesse, per selezionare i candidati ammessi alle prove, della facoltà di applicare condizioni che non figurano nel bando di concorso e, quindi, vanno oltre l' esame comparativo dei candidati sulla base dei titoli richiesti. Tale facoltà sarebbe incompatibile con la ripartizione esistente tra le competenze dell' APN, da un lato, e quelle della commissione giudicatrice, dall' altro, ripartizione secondo la quale l' APN dispone di un ampio potere di valutazione onde fissare le condizioni del concorso, mentre la commissione giudicatrice è vincolata da tali condizioni nell' esercizio del compito che ad essa incombe in forza dell' art. 30 dello Statuto.
Di conseguenza, la commissione giudicatrice di un concorso non può rifiutare a un candidato di partecipare alle prove in quanto non soddisfi ad un requisito non menzionato nel bando di concorso.
2. L' annullamento di un atto amministrativo impugnato da un dipendente costituisce, in quanto tale, una riparazione adeguata e, in linea di principio, sufficiente di ogni danno morale che questi possa aver subito.
PartiNella causa T-158/89,
Guido van Hecken, dipendente del Parlamento europeo, residente a Berchem (Belgio), con l' avv. F. Herbert, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. N. Decker, 16, avenue Marie-Thérèse,
ricorrente,
contro
Comitato economico e sociale delle Comunità europee, rappresentato all' inizio dal sig. D. Brueggemann, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv. C. Verbraeken, del foro di Bruxelles, ed in seguito dal sig. Bermejo Garde, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv. V. Busschaert, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. R. Hayder, membro del servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee, Centre Wagner, Kirchberg, convenuto,
avente ad oggetto la domanda intesa, da un lato, all' annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso generale CES/LA/102/87 di non ammettere il ricorrente a partecipare alle prove di detto concorso e, dall' altro, al risarcimento del preteso danno subito dal ricorrente,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),
composto dai signori C.P. Briët, presidente, D. Barrington e H. Kirschner, giudici,
cancelliere: sig.ra B. Pastor, amministratore
vista la fase scritta e in seguito alla trattazione orale del 12 luglio 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenzaI fatti all' origine del ricorso
1 Il 26 febbraio 1988, il Comitato economico e sociale (in prosieguo: il "CES") pubblicava (GU C 55, pag. 16, edizione olandese) il bando di concorso generale CES/LA/102/87, per titoli ed esami, al fine di costituire una riserva per l' assunzione di traduttori di lingua olandese LA7/LA6.
2 Tale bando precisava, per quanto riguarda i titoli, i diplomi e l' esperienza professionale richiesti, che i candidati dovevano essere in possesso, alla scadenza fissata per la presentazione delle candidature, di un diploma universitario di laurea (lingue moderne, scienze economiche, sociali, commerciali o giuridiche, ecc.) o di un diploma analogo conseguito nel settore della formazione linguistica specialistica o ancora di un' esperienza professionale di livello equivalente nel settore della traduzione. I candidati dovevano produrre copia dei diplomi attestanti la loro formazione universitaria (o la loro formazione specialistica) e/o copia dei documenti giustificativi comprovanti la loro esperienza professionale (attestati di lavoro o di tirocinio, lettere di assunzione o contratti di lavoro, prospetti di retribuzione - il primo e l' ultimo per ciascun datore di lavoro - o qualsiasi altro documento che potesse attestare l' inizio e la fine del rapporto di lavoro nonché la natura del lavoro compiuto). Il bando di concorso richiedeva, in secondo luogo, una perfetta padronanza della lingua olandese nonché una profonda conoscenza di una seconda e una buona conoscenza di una terza lingua ufficiale delle Comunità europee. Esso precisava, inoltre, che i candidati dovevano possedere i requisiti previsti dall' art. 28, lett. a), b) e c), dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto").
3 Il 15 marzo 1988, il ricorrente, dipendente del Parlamento europeo (in prosieguo: il "Parlamento"), ove occupa un posto di traduttore, ha presentato un atto di candidatura pervenuto al CES il 17 marzo 1988. Tale atto di candidatura conteneva, tra l' altro, le seguenti indicazioni sugli studi e sull' esperienza professionale del ricorrente:
"Studi superiori
UFSIA, Anversa, Belgio, 1969-1971: diplomato in filologia romanza
UIA, Anversa, Belgio, 1972-1975: laureato in filologia romanza
Coimbra, Portogallo, 1974-1975: lingua e cultura portoghesi
UIA, Anversa, Belgio, 1975-1977: abilitazione all' insegnamento secondario superiore
Studi postuniversitari
Università di Essex, Regno Unito,
a partire dal 1985: 'Master of Arts' in sociologia dello sviluppo, trasformato in seguito in studi di dottorato in sociologia
Esperienza professionale
1976-1978: Centro per le lingue moderne, Katholieke Universiteit Leuven: professore incaricato del corso di lingua portoghese
1975-1978: Liceo comunale di Borgerhout: professore di spagnolo e di morale laica
1978-1985: Università Eduardo Mondlane di Maputo, Mozambico: professore ausiliario. Oltre all' insegnamento del portoghese, della traduzione e della linguistica, ha assolto le funzioni di sostituto del preside della facoltà di lettere e di capo del dipartimento di lingue moderne; ha svolto il compito di traduttore in occasione di conferenze nazionali e internazionali e ha collaborato ad attività di ricerca presso il Centro di studi africani;
dal 1987, impiegato dalla ditta TXT di Anversa come traduttore indipendente, portoghese, inglese e olandese, retribuito su prestazione".
4 In seguito alla presentazione delle candidature, la commissione giudicatrice stabiliva l' elenco dei candidati rispondenti alle condizioni fissate dal bando di concorso. Essa indicava in seguito su tale elenco i candidati ammessi alle prove applicando un certo numero di criteri integrativi di selezione previamente stabiliti, relativi alla formazione, all' esperienza professionale, ad eventuali soggiorni postuniversitari dei candidati, che si traducevano in un sistema di ponderazione. Per essere ammessi alle prove, i candidati dovevano ottenere almeno 1,25 punti.
5 Con lettera del 25 agosto 1989, il ricorrente veniva avvisato che la commissione giudicatrice aveva respinto la sua candidatura. In questa lettera, il ricorrente veniva informato che:
"Conformemente alla procedura prevista dallo Statuto del personale (art. 5, primo comma, dell' allegato III), la commissione giudicatrice ha redatto l' elenco dei candidati rispondenti alle condizioni fissate dal bando di concorso. In questa fase, il suo nome era compreso nell' elenco redatto dalla commissione giudicatrice.
Trattandosi di un concorso per titoli e esami, la commissione giudicatrice ha designato in un secondo tempo i candidati ammessi alle prove (art. 5, quarto comma, dell' allegato III; vedasi anche la 'comunicazione' nella citata Gazzetta ufficiale, al punto II: procedura). In questa fase della procedura, la commissione giudicatrice ha ammesso soltanto i candidati da essa ritenuti più qualificati e che soddisfacevano ai criteri integrativi da essa definiti. I criteri in base ai quali la sua esclusione è stata decisa sono contrassegnati da una croce sul documento allegato".
6 I motivi per i quali il ricorrente, pur rispondendo ai requisiti del bando di concorso, non era stato autorizzato a partecipare alle prove scritte, "in seguito ad una seconda selezione", erano precisati in un allegato a tale lettera così formulato:
"II.1 mancanza di formazione universitaria complementare in un settore pertinente per le attività del Comitato economico e sociale, o nel settore linguistico e/o della traduzione, oppure mancanza di documenti giustificativi sufficienti,
e/o
II.2 mancanza di sufficiente esperienza professionale nel settore della traduzione (dopo il conseguimento di un diploma universitario o di un diploma specialistico in lingue o dopo un' esperienza equivalente di otto anni nel settore della traduzione) di livello corrispondente alle mansioni da svolgere o mancanza di documenti giustificativi sufficienti,
e/o
II.3 mancanza di un soggiorno postuniversitario di almeno un anno in un' università straniera sulla base di una lingua della Comunità europea - ad eccezione dell' olandese - o mancanza di documenti giustificativi sufficienti.
(Uno solo di questi motivi basta per determinare l' esclusione del candidato)".
7 Con lettera del 30 agosto 1989, il ricorrente chiedeva alla commissione giudicatrice di riesaminare la decisione relativa alla sua candidatura o di motivarla correttamente e di informarlo del risultato di tale riesame con almeno una settimana di anticipo rispetto alla data delle prove. Egli sottolineava che nessuno dei criteri indicati avrebbe dovuto comportare necessariamente la sua esclusione e che taluni candidati avevano avuto la possibilità di produrre ulteriori documenti giustificativi, il che per lui non si era verificato.
8 Il 21 settembre 1989 aveva avuto luogo una conversazione telefonica tra il ricorrente e un membro della commissione giudicatrice. Il ricorrente sostiene che gli era stato chiesto di inviare alla commissione giudicatrice prima della data fissata per le prove, il 4 ottobre 1989, un "documento" dell' università di Essex, relativo ai suoi studi postuniversitari, nonché un' attestazione della società di traduzione TXT concernente la sua esperienza professionale.
Il CES asserisce che tale conversazione telefonica aveva lo scopo di richiamare l' attenzione del ricorrente su due aspetti specifici: in primo luogo, la questione di stabilire se le sue attività all' università di Maputo avessero comportato anche attività di traduzione da o verso l' olandese, questione alla quale egli avrebbe risposto negativamente, e, in secondo luogo, la necessità di produrre un' attestazione relativa alla sua attività per conto della ditta TXT. Secondo il CES, il ricorrente aveva dichiarato di poter ottenere e far pervenire il documento richiesto entro otto giorni. Il CES sostiene che il ricorrente ha sollevato la questione del carattere "pertinente" dei suoi studi di sociologia all' università di Essex e che gli era stato risposto non risultare dagli atti alcun documento giustificativo attestante che egli avesse seguito con successo un ciclo di studi di tal genere.
9 Con lettera del 22 settembre 1989, il ricorrente indirizzava al CES una fotocopia di un documento dell' università di Essex il quale attestava che a partire dall' ottobre 1985 egli era stato iscritto a tale università per il conseguimento del dottorato di ricerca in sociologia dello sviluppo. Nella medesima lettera, egli chiedeva ancora una volta alla commissione giudicatrice di riesaminare la sua decisione concernente la sua candidatura o di motivarla correttamente e di informarlo ufficialmente del risultato di tale riesame con almeno una settimana di anticipo rispetto alla data delle prove.
10 L' attestato concernente la sua attività presso la ditta TXT perveniva al ricorrente il 4 ottobre 1989. Egli lo inviava ugualmente al CES.
11 Con lettera del 5 ottobre 1989, il CES forniva un certo numero di precisazioni e di risposte alle questioni sollevate dal ricorrente nelle sue lettere 30 agosto e 22 settembre 1989:
- circa il criterio II.1 (v., in prosieguo, punto 6 della motivazione), il CES faceva rilevare che il ricorrente aveva prodotto solamente un attestato d' iscrizione, il che non proverebbe affatto che egli avesse portato a termine con successo i suoi studi all' università di Essex; che, inoltre, gli studi in questione non si collocavano, secondo le regole applicate dalla commissione giudicatrice, nella prosecuzione dei suoi studi di base;
- quanto al criterio II.2, il CES attirava l' attenzione sul fatto che l' insegnamento della traduzione, senza traduzione dall' olandese o verso questa lingua, non poteva considerarsi come un' attività di traduzione corrisponde al livello delle mansioni da svolgere;
- circa il criterio II.3, il CES dichiarava che il soggiorno presso l' università di Maputo era stato preso in considerazione quale soggiorno postuniversitario.
Il CES precisava che il punteggio totale ottenuto dal ricorrente non aveva potuto essere considerato sufficiente per ammetterlo alle prove.
Il CES aggiungeva che soltanto i candidati rispondenti, in base al loro atto di candidatura, ai requisiti necessari per l' ammissione alle prove, ma che non avevano fornito prove sufficienti, avevano ricevuto una lettera con cui si chiedeva loro di far pervenire alla commissione giudicatrice ulteriori documenti giustificativi. Per di più, le attività del ricorrente dal 1986 al 1988 potevano essere prese in considerazione, nella migliore delle ipotesi, solo parzialmente, dal momento che esse avevano coinciso con gli studi che il ricorrente stava effettuando all' epoca all' università di Essex. Il CES precisava infine che il fatto di aver vinto un concorso generale bandito da un' altra istituzione - come nel caso del ricorrente, traduttore al Parlamento - non rientrava tra i criteri stabiliti dalla commissione giudicatrice.
Procedimento
12 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 27 novembre 1989, il ricorrente ha presentato il presente ricorso. La fase scritta si è svolta ritualmente.
13 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Su richiesta del Tribunale, il convenuto ha prodotto la relazione della commissione giudicatrice istituita per il concorso generale CES/LA/102/87, relativa alla costituzione di una riserva per l' assunzione di traduttori di espressione olandese, con i relativi allegati.
14 Le difese delle parti sono state sentite all' udienza del 12 luglio 1991. Il presidente ha disposto la chiusura della fase orale al termine dell' udienza.
Conclusioni delle parti
15 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
in via principale,
- ingiungere la produzione di tutti i verbali e documenti della commissione giudicatrice da cui risulti come sono stati fissati e applicati i criteri di selezione rispetto ai diversi candidati nonché tutti i documenti riferentisi in modo specifico alla sua candidatura e al suo reclamo;
- dichiarare la domanda ricevibile ed accoglierla e di conseguenza:
1) annullare la decisione con la quale la commissione giudicatrice del concorso generale CES/LA/102/87 non lo ha ammesso a partecipare alle prove e ha del pari respinto la sua candidatura al posto considerato nel bando di concorso generale;
2) condannare il CES a versargli un risarcimento danni stimabile in via equitativa in 50 000 BFR;
3) condannare il CES alle spese ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte;
in via subordinata,
- nell' ipotesi in cui il Tribunale dichiarasse la domanda non fondata, condannare comunque il CES alle spese ai sensi dell' art. 69, n. 3, del regolamento di procedura della Corte, in quanto il ricorso è stato originato dalla negligenza della commissione giudicatrice stessa nonché dalle scorrette e tardive informazioni fornite al ricorrente;
in estremo subordine,
- in caso di reiezione del ricorso, applicare l' art. 70 del regolamento di procedura della Corte.
16 Il CES conclude che il Tribunale voglia:
- respingere le misure istruttorie richieste;
- dichiarare il ricorso ricevibile ma non accoglierlo e, di conseguenza,
- respingere il ricorso di annullamento;
- porre a carico di ciascuna parte le spese rispettive.
Nel merito
Sul primo capo del ricorso, diretto ad ottenere l' annullamento della decisione della commissione giudicatrice
17 A sostegno della sua domanda di annullamento, il ricorrente invoca cinque mezzi relativi, in primo luogo, al mancato rispetto del bando di concorso e alla violazione dell' art. 5 dell' allegato III dello Statuto; in secondo luogo, alla violazione dell' obbligo di una motivazione oggettiva; in terzo luogo, alla violazione del principio di non discriminazione; in quarto luogo, al mancato rispetto del principio generale di buona amministrazione e, in quinto luogo, alla carenza di motivazione.
18 A sostegno del suo primo mezzo, il ricorrente sostiene che, ammettendo alle prove soltanto i candidati che essa riteneva più qualificati e rispondenti ai criteri integrativi da essa fissati, la commissione giudicatrice ha applicato una doppia selezione che non era né prevista dal bando di concorso né conforme alle norme dell' allegato III dello Statuto. Egli ricorda che, secondo l' art. 5 dell' allegato III dello Statuto, la commissione giudicatrice determina, anzitutto, i criteri di valutazione sulla base dei quali essa seleziona, in un secondo tempo, i candidati più qualificati che dovranno essere ammessi automaticamente a concorrere. Non può intervenire una seconda selezione effettuata sulla base di "criteri integrativi". Il ricorrente rinvia alle conclusioni presentate dall' avvocato generale Van Gerven nella causa Belardinelli / Corte di giustizia (sentenza 12 luglio 1989, causa 225/87, Racc. pag. 2353, in particolare pag. 2364), secondo le quali tale prassi pone la commissione giudicatrice nella posizione di chi contemporaneamente adotta le norme e le applica, mentre i candidati scoprono solo tardivamente l' esistenza di condizioni di ammissione che non risultavano dalla semplice lettura del bando di concorso. Il ricorrente aggiunge che tale carattere vincolante del bando di concorso è stato sottolineato anche dalla Corte nella sentenza 11 febbraio 1982, Ruske / Commissione (causa 67/81, Racc. pag. 661).
19 Il CES fa valere che, nei concorsi per titoli ed esami, l' elenco dei candidati è stabilito nel corso di più fasi:
- l' autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN") stabilisce l' elenco dei candidati che soddisfano alle condizioni previste dalle lett. a), b) e c) dell' art. 28 dello Statuto e lo trasmette al presidente della commissione giudicatrice (art. 4 dell' allegato III dello Statuto);
- la commissione giudicatrice stabilisce l' elenco dei candidati che soddisfano alle condizioni fissate dal bando di concorso (art. 5, primo comma, dell' allegato III dello Statuto);
- la commissione giudicatrice, sulla base dei criteri da essa fissati, stabilisce l' elenco dei candidati ammessi alle prove (art. 5, quarto comma, dell' allegato III dello Statuto).
20 Nei concorsi per titoli ed esami, va accertato, sempre secondo il convenuto, in una prima fase, se i candidati rispondono alle condizioni di ammissione e, in una seconda fase, se essi soddisfano ai criteri richiesti. L' espressione "dopo una seconda selezione" impiegata nell' allegato alla lettera del CES del 25 agosto 1989 rimanda, per definizione, a una prima selezione effettuata sulla base delle condizioni del bando di concorso, come è precisato al primo comma dell' art. 5 dell' allegato III dello Statuto. Il CES ricorda che, di fatto, dopo la redazione dell' elenco dei candidati rispondenti alle condizioni fissate dal bando di concorso, si è proceduto ad un' unica selezione sulla base dei criteri stabiliti dalla commissione giudicatrice. Il CES sottolinea che nella sentenza 14 giugno 1972, Marcato / Commissione (causa 44/71, Racc. pag. 427), la Corte ha riconosciuto la legittimità della prassi consistente nello stabilire criteri che non figurano nel bando di concorso e che pertanto non sono portati a conoscenza dei candidati.
21 Il Tribunale ritiene che occorra rilevare che a norma dell' art. 5 dell' allegato III dello Statuto la commissione giudicatrice, dopo aver preso conoscenza dei fascicoli dei candidati che soddisfano ai requisiti previsti alle lett. a), b) e c) dell' art. 28 dello Statuto, stabilisce l' elenco dei candidati che rispondono alle condizioni fissate dal bando di concorso. In virtù del quarto comma di tale norma, nei concorsi per titoli ed esami la commissione giudicatrice indica in detto elenco i candidati ammessi alle prove.
22 In secondo luogo, va ricordato che la commissione giudicatrice ha la responsabilità di valutare, caso per caso, se i diplomi prodotti o l' esperienza professionale dimostrata da ciascun candidato corrispondono al livello richiesto dallo Statuto e dal bando di concorso (v., tra le altre, le citate sentenze della Corte 14 giugno 1972, Marcato, causa 44/71, e 12 luglio 1989, Belardinelli, causa 225/87).
23 Il Tribunale ritiene vada del pari ricordato che, nonostante il suo potere di valutazione, la commissione giudicatrice è vincolata dal testo del bando di concorso quale è stato pubblicato. Infatti, la funzione essenziale che il bando di concorso ha secondo lo Statuto consiste per l' appunto nell' informare gli interessati, nel modo più esatto possibile, circa la natura dei requisiti necessari per occupare il posto di cui trattasi, al fine di metterli in grado di valutare, in primo luogo, l' opportunità di presentare la propria candidatura (sentenze della Corte 28 giugno 1979, Anselme / Commissione, causa 255/78, Racc. pag. 2323, 18 febbraio 1982, Ruske, causa 67/81, già citata, e 19 maggio 1983, Mavridis / Parlamento, causa 289/81, Racc. pag. 1731) e, in secondo luogo, quali documenti giustificativi siano importanti per i lavori della commissione giudicatrice e, di conseguenza, debbano essere allegati ai fascicoli di candidatura.
24 Tale sistema dell' art. 5, primo comma, dell' allegato III dello Statuto sarebbe svuotato del suo contenuto se la commissione giudicatrice di un concorso disponesse, in forza del quarto comma di tale norma, della facoltà di applicare condizioni che non figurano nel bando di concorso e, quindi, vanno oltre l' esame comparativo dei candidati sulla base dei titoli richiesti. Inoltre, un' interpretazione siffatta sarebbe incompatibile con la ripartizione esistente tra le competenze dell' APN, da un lato, e quelle della commissione giudicatrice, dall' altro, ripartizione secondo la quale l' APN dispone di un ampio potere di valutazione onde fissare le condizioni del concorso, mentre la commissione giudicatrice è vincolata da tali condizioni nell' esercizio del compito che ad essa incombe in forza dell' art. 30 dello Statuto.
25 Emerge da quanto precede che la commissione giudicatrice di un concorso non è autorizzata a rifiutare a un candidato di partecipare alle prove in quanto non soddisfi ad un requisito non menzionato nel bando del concorso. Ne consegue che il Tribunale deve procedere - nel caso di specie - ad un esame allo scopo di determinare se i "criteri integrativi" definiti dalla commissione giudicatrice per ammettere i candidati alle prove sono venuti ad aggiungersi a quelli richiesti dal bando di concorso o se si sono limitati a precisarne la portata.
26 Il Tribunale constata che risulta dal rapporto della commissione giudicatrice istituita per il concorso generale CES/LA/102/87 che essa aveva stabilito dei "criteri integrativi" di selezione su tre diversi profili: formazione, esperienza professionale e soggiorno postuniversitario.
27 Per quanto attiene alla formazione, il metodo di ponderazione accolto dalla commissione giudicatrice è consistito nell' attribuire un punteggio diverso a seconda che si trattasse di una formazione universitaria specifica di traduttore o di interprete, di studi universitari specialistici integrativi, di studi universitari linguistici integrativi, di studi universitari specialistici integrativi in un settore pertinente per il CES, di un dottorato o dei corsi di traduzione professionale nell' ambito del concorso in lettere nei Paesi Bassi.
28 Quanto all' esperienza professionale, la commissione giudicatrice ha attribuito un punteggio all' esperienza di traduzione o d' interpretazione, a condizione che quest' esperienza sia stata acquisita dopo l' ottenimento di un diploma conseguente a studi universitari o con la maturazione di un' esperienza professionale di livello equivalente.
29 La commissione giudicatrice ha parimenti attribuito mezzo punto per un soggiorno postuniversitario di almeno un anno in un' università
all' estero o presso il Collège d' Europe a Bruges o, per i fiamminghi neerlandofoni, in Wallonia, soggiorno necessariamente inserito nella prosecuzione di studi universitari completi, sanciti da un diploma e compiuti in precedenza.
30 I "criteri integrativi" decisi e applicati dalla commissione giudicatrice vanno oltre i requisiti di ammissione fissati dal bando di concorso. Infatti, il bando di concorso si limitava a esigere un diploma universitario di laurea e non richiedeva il conseguimento di una formazione universitaria specifica di traduttore o di interprete, né di studi universitari specialistici o linguistici integrativi e nemmeno di studi universitari specialistici integrativi in un settore pertinente per il CES, o un dottorato o ancora un corso di traduzione professionale nell' ambito del corso di laurea in lettere nei Paesi Bassi.
31 Quanto al secondo titolo per il quale la commissione giudicatrice ha adottato "criteri integrativi", vale a dire l' esperienza professionale, il Tribunale constata che il bando di concorso menziona l' esperienza professionale soltanto quale alternativa a un diploma universitario o a un diploma comparabile ottenuto grazie a una formazione linguistica, il che esclude la presa in considerazione, come è stato fatto dalla commissione giudicatrice, di un' esperienza professionale maturata dopo il conseguimento di un diploma del genere.
32 Risulta da quanto precede che la decisione della commissione giudicatrice del concorso generale CES/LA/102/87 di non ammettere il ricorrente a partecipare alle prove di detto concorso e di respingere la sua candidatura al posto considerato nel bando di concorso, per il motivo che egli non rispondeva ai criteri integrativi stabiliti dalla commissione giudicatrice, è stata adottata in violazione dell' art. 5, primo comma, dell' allegato III dello Statuto e dev' essere, di conseguenza, annullata senza che sia necessario esaminare gli altri mezzi esposti a sostegno di questo capo del ricorso.
Sul secondo capo del ricorso, diretto ad ottenere il risarcimento dei danni
33 Il ricorrente sostiene che le irregolarità da lui addotte a sostegno della sua domanda di annullamento costituiscono un illecito e gli hanno arrecato pregiudizio. Egli fa valere che la violazione, da parte della commissione giudicatrice, del suo obbligo di sollecitudine, gli ha impedito di tutelare in modo accettabile i suoi interessi, segnatamente per quanto riguarda la sua carriera professionale e la sua situazione in generale. Più esattamente, egli considera di aver subito un danno morale per il fatto che la sua esclusione dal concorso lo ha privato dell' opportunità di trasferire le sue attività professionali in Belgio, ove la sua famiglia ha continuato a risiedere. Inoltre, egli ritiene aver subito una perdita di prestigio. Riferendosi alla sentenza della Corte 12 luglio 1973, Di Pillo / Commissione (cause riunite 10/72 e 42/72, Racc. pag. 763), egli propone di fissare ex aequo et bono il pregiudizio complessivo così subito in 50 000 BFR.
34 Nella replica, il ricorrente aggiunge che, pur non potendo provare in modo certo che egli avrebbe superato le prove del concorso, sussistono, tuttavia, svariati indizi in tal senso. Egli si riferisce, segnatamente, ai risultati ottenuti dai suoi colleghi traduttori al Parlamento che hanno partecipato al concorso.
35 Il CES fa valere che, pur se la decisione impugnata costituisce un illecito, il ricorrente non addurrebbe per questo la prova di un danno. Il ricorrente non precisa soprattutto con sufficiente verosimiglianza che, se fosse stato ammesso a partecipare alle prove, le avrebbe effettivamente superate. Quanto al luogo di residenza della moglie e dei figli, esso è il frutto di una decisione della sua famiglia. La sentenza Di Pillo è, secondo il CES, senza pertinenza nella fattispecie, poiché riguarda una decisione tardiva di licenziamento a seguito di un rapporto informativo negativo sul periodo di prova e l' interessato aveva dovuto, in questa causa, sostenere spese rilevanti nell' attesa di una nomina definitiva. Infine, il CES ritiene che non sussista alcuna prova di una perdita di prestigio.
36 Nella controreplica, il CES fa rilevare che la circostanza che un certo numero di ex colleghi del ricorrente siano stati ammessi alle prove scritte ed abbiano inoltre vinto il concorso in questione non prova in alcun modo che anche il ricorrente lo avrebbe vinto se avesse partecipato alle prove scritte. Il CES sostiene che si può legittimamente supporre che il fatto che il ricorrente non rispondesse ai requisiti fissati dalla commissione giudicatrice rappresenta precisamente un indizio che mostra l' assoluta incertezza in ordine ad un' eventuale riuscita, da parte sua, alle prove scritte.
37 Circa la domanda relativa alla riparazione del danno morale che il ricorrente asserisce di aver subito, va rilevato che, secondo una giurisprudenza consolidata, l' annullamento di un atto amministrativo impugnato da un dipendente costituisce, in quanto tale, una riparazione adeguata e, in linea di principio, sufficiente di ogni danno morale che questi possa aver subito nel caso di specie. Di conseguenza si deve ritenere che l' annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso CES/LA/102/87 rappresenta di per sé un risarcimento adeguato del danno morale eventualmente subito dal ricorrente (v. sentenza della Corte 9 luglio 1987, Hochbaum e Rawes / Commissione, cause riunite 44/85, 77/85, 294/85 e 295/85, Racc. pag. 3259, e sentenza del Tribunale 20 settembre 1990, Hanning / Parlamento, causa T-37/90, Racc. pag. II-463).
Decisione relativa alle speseSulle spese
38 A norma dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, le spese sono poste a carico della parte soccombente, se ne viene fatta richiesta. Poiché il CES è rimasto soccombente, esso va condannato alle spese.
DispositivoPer questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La decisione della commissione giudicatrice del concorso generale CES/LA/102/87 di non ammettere il ricorrente a partecipare alle prove di detto concorso è annullata.
2) Per il resto, il ricorso è respinto.
3) Il Comitato economico e sociale è condannato alle spese.
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