Avis juridique important
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (TERZA SEZIONE) DEL 17 OTTOBRE 1990. - ERICH HETTRICH, GABRIELE KRUMM E HELMUT STEINEL CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTE - COEFFICIENTE CORRETTORE SPECIFICO PER MONACO - IRRICEVIBILITA - MODIFICA DELLE CONCLUSIONI DEL RICORSO - INCOMPETENZA. - CAUSA T-134/89.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina II-00565
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1 . Dipendenti - Ricorso - Oggetto - Determinazione, da parte dell' atto introduttivo, nel rispetto dell' ambito definito dal reclamo
( Statuto del personale, artt . 90 e 91 )
2 . Procedura - Atto introduttivo - Conclusione - Modifica - Domanda d' annullamento formulata per la prima volta nella replica - Irricevibilità
( Statuto CEE della Corte di giustizia, art . 19; regolamento di procedura, art . 38 )
3 . Dipendenti - Ricorso - Oggetto - Ingiunzione alla Commissione di far uso dei poteri conferitile dal Trattato - Irricevibilità
( Statuto del personale, art . 91 )
Massima1 . Il reclamo amministrativo di cui all' art . 90, n . 2, dello Statuto, anche se è un presupposto indispensabile per la proposizione di un ricorso avverso un atto arrecante pregiudizio ad una persona cui si applica lo Statuto, costituisce cionondimeno un atto distinto dal ricorso previsto dall' art . 91, n . 2, dello Statuto, del quale circoscrive l' oggetto e la causa solo in modo negativo, impedendo così che il ricorso amplii la causa o l' oggetto del reclamo, senza ostare a che esso li restringa . L' oggetto del ricorso è quindi definito unicamente dall' atto introduttivo del giudizio, purché questo rispetti l' ambito definito dal reclamo . Ne consegue pertanto che il contenuto del reclamo può integrarsi nell' atto introduttivo solo a condizione che quest' ultimo vi faccia inequivocabilmente riferimento .
2 . Una domanda d' annullamento che non figuri neppure implicitamente nell' atto introduttivo e sia stata formulata per la prima volta nella replica costituisce per questo motivo una modifica delle conclusioni dell' atto introduttivo e quindi non è ricevibile ai sensi dell' art . 19 dello Statuto della Corte e dell' art . 38 del regolamento di procedura .
3 . Il Tribunale è incompetente a conoscere di un ricorso le cui conclusioni mirano non a contestare la legittimità di un atto lesivo emanato dall' autorità che ha il potere di nomina, ma ad ottenere che la Commissione sia condannata a far uso dei poteri di cui dispone in qualità d' istituzione ai sensi, da una parte, degli artt . 155 del Trattato e 64 dello Statuto del personale e, dall' altra, degli artt . 173, primo comma, e 175, primo comma, del Trattato .
PartiNella causa T-134/89,
Erich Hettrich, dipendente della Commissione delle Comunità europee,
Gabrielle Krumm, dipendente della Commissione delle Comunità europee,
Helmut Steinel, agente temporaneo della Commissione delle Comunità europee, residente in Monaco di Baviera,
con l' avv . Dieter Rogalla, del foro di Muenster, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . Nicolas Decker, 16, avenue Marie-Thérèse,
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . Henri Étienne, consigliere giuridico principale, in qualità d' agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto ad ottenere la fissazione di un coefficiente correttore specifico per Monaco di Baviera,
IL TRIBUNALE ( Terza Sezione ),
composto dai signori A . Saggio, presidente di sezione, C . Yeraris e K . Lenaerts, giudici,
cancelliere : P . van Ypersele de Strihou, referendario
vista la fase scritta del procedimento ed a seguito della trattazione orale dell' 11 luglio 1990,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenzaAntefatti e procedimento
1 Con lettera pervenuta alla Commissione il 3 novembre 1988 il personale in servizio a Monaco di Baviera, di cui fanno parte i tre ricorrenti, si doleva presso il commissario competente del fatto che la Commissione non aveva proposto al Consiglio, nella proposta di adeguamento quinquennale dei coefficienti correttori, del 19 settembre 1988, un coefficiente correttore specifico per Monaco di Baviera, in applicazione dell' art . 64 dello Statuto del personale delle Comunità europee ( in prosieguo : lo "Statuto "). Con regolamento ( CECA, CEE, Euratom ) 24 ottobre 1988, n . 3295 ( GU L 293, pag . 5 ) ( in prosieguo : il "regolamento n . 3295/88 "), il Consiglio aveva dato seguito a tale proposta, rettificando i coefficienti correttori applicati, tra l' altro, nella Repubblica federale di Germania, alle pensioni dei dipendenti di ruolo e degli altri agenti delle Comunità europee .
2 Con lettera 12 dicembre 1988, indirizzata al personale in servizio a Monaco di Baviera, il direttore generale del personale e dell' amministrazione, sig . R . Hay, chiariva i motivi di ordine statistico che avevano indotto la Commissione a non proporre un coefficiente correttore specifico per Monaco di Baviera .
3 Il 15 marzo 1989 i ricorrenti presentavano un reclamo contro i primi fogli paga basati sul regolamento n . 3295/88, e più precisamente contro i fogli paga datati 22 dicembre 1988 e 25 gennaio 1989 . Inoltre il loro reclamo era diretto contro la lettera del direttore generale Hay 12 dicembre 1988 . Secondo i ricorrenti, i loro fogli paga erano nulli a causa dell' illegittimità del regolamento del Consiglio sul quale si basavano . Questo regolamento, infatti, sarebbe stato in contrasto con l' art . 64 dello Statuto nonché col principio generale di parità di trattamento dei dipendenti delle Comunità - parità valutata in termini di potere d' acquisto - qualunque sia la loro sede di servizio . Nel reclamo i ricorrenti facevano valere che il costo della vita a Monaco di Baviera era superiore a quello di Bonn ( coefficiente : 99,5 ) e persino a quello di Berlino ( coefficiente : 109,2 ), a causa del livello degli affitti in generale più alto a Monaco rispetto a Berlino, e rispondevano agli argomenti di ordine statistico contenuti nella lettera 12 dicembre 1988 .
4 Il 7 giugno 1989 il direttore generale Hay rispondeva al reclamo annunciando che la Commissione avrebbe presentato al Consiglio una proposta intesa a stabilire un coefficiente correttore specifico per Monaco di Baviera con effetto retroattivo dal 1° gennaio 1988 .
5 La proposta della Commissione veniva messa a punto il 9 giugno 1989 e trasmessa al Consiglio il 20 giugno 1989 con lettera del commissario competente .
6 Il 18 luglio 1989 il Consiglio adottava il regolamento ( CEE, Euratom, CECA ) n . 2187/89, che rettifica le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee con effetto al 1° luglio 1988 e che adegua i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee con effetto al 1° gennaio 1989 ( GU L 209, pag . 1 ). Questo regolamento, però, non prevedeva un coefficiente correttore specifico per Monaco di Baviera .
7 Questi gli antefatti del ricorso proposto con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 7 settembre 1989 .
8 Con ordinanza 15 novembre 1989 la Corte, ai sensi dell' art . 14 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, che istituisce il Tribunale di primo grado delle Comunità europee, ha rinviato la causa al Tribunale, dinanzi al quale si è svolta la fase scritta del procedimento a partire dal deposito del controricorso nella cancelleria del Tribunale, il 17 novembre 1989 .
9 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ( Terza Sezione ) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria . I rappresentanti delle parti hanno svolto le loro difese orali ed hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale all' udienza dell' 11 luglio 1990 .
Conclusioni delle parti
10 I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia :
"1 ) Obbligare la Commissione delle Comunità europee a proporre al Consiglio, nell' ambito della determinazione delle retribuzioni e delle pensioni dei dipendenti di ruolo e non di ruolo in base allo Statuto del personale e al regime applicabile agli altri agenti, un coefficiente correttore specifico per le retribuzioni e le pensioni dei dipendenti di ruolo e non di ruolo che prestano servizio a Monaco di Baviera ed a reiterare tale proposta se necessario .
2 ) In subordine, dichiarare che la Commissione delle Comunità europee è tenuta, ai sensi degli artt . 63 e 64 dello Statuto del personale, a fare il necessario per far valere presso il Consiglio il diritto dei ricorrenti ad un coefficiente correttore adeguato a decorrere dall' adozione della relativa decisione del Consiglio 26 giugno 1976, non pubblicata ( cosiddetto metodo di calcolo delle retribuzioni ), e, se del caso, a proporre un ricorso per carenza o un ricorso d' annullamento delle decisioni contrarie del Consiglio .
3 ) Condannare la Commissione alle spese ".
La Commissione conclude, nel controricorso, che il Tribunale voglia :
"in conformità all' art . 81 del regolamento di procedura :
- dichiarare il ricorso irricevibile;
- condannare i ricorrenti alle spese ".
La Commissione conclude, nella controreplica, che il Tribunale voglia :
" - dichiarare il ricorso irricevibile;
- nel caso in cui esso venga dichiarato ricevibile, respingerlo;
- condannare i ricorrenti alle spese di causa ".
Sul tenore delle conclusioni contenute nell' atto introduttivo
11 Prima di esaminare la ricevibilità del ricorso, bisogna definire il contenuto delle conclusioni dell' atto introduttivo . Infatti i ricorrenti propongono, nella replica, un' interpretazione di tali conclusioni che è contestata dalla Commissione .
12 I ricorrenti sostengono, nella replica, che le conclusioni contenute nell' atto introduttivo - miranti, in via principale, ad obbligare la Commissione a proporre al Consiglio un coefficiente correttore specifico per Monaco di Baviera ed a reiterare, se del caso, questa proposta e, in via subordinata, a far dichiarare che la Commissione è tenuta a fare il necessario per far valere presso il Consiglio il diritto dei ricorrenti ad un coefficiente correttore adeguato a decorrere dall' adozione della relativa decisione del Consiglio 26 giugno 1976, ed eventualmente a proporre un ricorso per carenza o un ricorso d' annullamento delle decisioni contrarie del Consiglio - devono essere interpretate alla luce delle domande che essi hanno formulato nel reclamo 15 marzo 1989, in quanto l' atto introduttivo costituisce il seguito del reclamo . Orbene, il reclamo sarebbe stato diretto contro le decisioni che riguardavano i ricorrenti individualmente, così come formulate nei fogli paga del dicembre 1988, che sono stati i primi ad essere basati sul regolamento n . 3295/88, la cui illegittimità, per la mancata fissazione di un coefficiente correttore specifico per Monaco di Baviera, sarebbe stata dedotta sia nel reclamo sia nell' atto introduttivo . I ricorrenti ne deducono che la domanda presentata in subordine nell' atto introduttivo, formulata in modo molto ampio, ricomprende anche l' annullamento di dette decisioni individuali come conseguenza della dichiarazione di nullità del regolamento che ne costituisce il fondamento, chiesta nell' atto introduttivo .
13 La Commissione sostiene nella controreplica che i fogli paga consegnati ai ricorrenti per il mese di dicembre 1988 non costituiscono oggetto del ricorso e che, dal momento che non è stato applicato per Monaco di Baviera alcun coefficiente distinto, il loro annullamento non può costituire oggetto della domanda formulata in via subordinata, in base alla quale la Commissione sarebbe tenuta unicamente a far valere la decisione del Consiglio 26 giugno 1976 .
14 Si deve osservare innanzitutto che, se il reclamo è effettivamente rivolto contro i fogli paga inviati ai ricorrenti nel dicembre 1988 e nel gennaio 1989, a motivo - implicitamente - dell' illegittimità del regolamento n . 3295/88, che ne costituisce la base legale, l' atto introduttivo non contiene invece alcuna menzione, nelle conclusioni o nei motivi, di detti fogli paga e neppure di detto regolamento .
15 Va poi rilevato che l' atto introduttivo non fa alcun riferimento al contenuto del reclamo per quanto riguarda la nullità dei fogli paga o l' illegittimità del regolamento n . 3295/88 . Infatti, anche se si può leggere nell' atto introduttivo un riferimento agli argomenti della fase precontenziosa, bisogna sottolineare che tale riferimento si limita agli argomenti addotti a favore della fissazione di un coefficiente correttore specifico per Monaco di Baviera e non riguarda le conseguenze giuridiche da trarre dalla mancanza di tale coefficiente nel suddetto regolamento .
16 Orbene, bisogna ricordare che il reclamo amministrativo di cui all' art . 90, n . 2, dello Statuto, anche se è un presupposto indispensabile per la proposizione di un ricorso avverso un atto arrecante pregiudizio ad una persona cui si applica lo Statuto, costituisce un atto distinto dal ricorso previsto dall' art . 91, n . 2, dello Statuto, del quale circoscrive l' oggetto e la causa solo in modo negativo, impedendo così che il ricorso amplii la causa o l' oggetto del reclamo, non che li restringa . L' oggetto del ricorso è quindi definito unicamente dall' atto introduttivo del giudizio, purché questo rispetti l' ambito definito dal reclamo . Ne consegue pertanto che il contenuto del reclamo può integrarsi nell' atto introduttivo solo a condizione che quest' ultimo vi faccia inequivocabilmente riferimento .
17 D' altra parte, bisogna sottolineare che le conclusioni presentate in subordine nell' atto introduttivo mirano, contrariamente a quanto affermano i ricorrenti nella replica, non a sottoporre all' esame del Tribunale la legittimità del regolamento n . 3295/88, ma a far accertare che la Commissione stessa è tenuta a proporre, all' occorrenza, un ricorso d' annullamento contro le decisioni contrarie del Consiglio . Un siffatto ricorso sarebbe necessariamente separato dal presente ricorso, in quanto non avrebbe né le stesse parti né lo stesso oggetto . Infatti, si tratterebbe di un ricorso della Commissione contro il Consiglio, che potrebbe avere come oggetto solo regolamenti futuri, dal momento che, per quelli passati, i termini per ricorrere sono scaduti .
18 Da quanto sopra deriva che la domanda d' annullamento dei fogli paga, poiché non figura neppure implicitamente nell' atto introduttivo, è stata formulata per la prima volta nella replica e costituisce pertanto una modifica delle conclusioni dell' atto introduttivo . Essa non è quindi ricevibile ai sensi dell' art . 19 dello Statuto CEE della Corte di giustizia, che si applica al procedimento dinanzi al Tribunale a norma dell' art . 46, primo comma, di tale Statuto, e dell' art . 38 del regolamento di procedura della Corte ( sentenza 25 settembre 1979, Commissione / Francia, causa 232/78, Racc . pag . 2729, in particolare pag . 2737, e sentenza 10 luglio 1990, Automec / Commissione, punto 69 della motivazione, causa T-64/89, Racc . pag . II-367 ).
19 Ne consegue che i fogli paga non costituiscono oggetto della presente controversia e che la fondatezza del ricorso dev' essere esaminata unicamente tenendo conto delle conclusioni dell' atto introduttivo del giudizio .
Sulla ricevibilità
20 La Commissione eccepisce l' irricevibilità delle conclusioni dell' atto introduttivo in quanto mirano, da una parte, a obbligare la Commissione a proporre al Consiglio un coefficiente correttore specifico per Monaco di Baviera ed a reiterare tale proposta all' occorrenza e, d' altra parte, a far dichiarare che la Commissione è tenuta a fare il necessario per far valere presso il Consiglio il diritto dei ricorrenti a fruire di un coefficiente correttore adeguato e, all' occorrenza, a proporre un ricorso per carenza o un ricorso per l' annullamento delle decisioni contrarie del Consiglio . Essa sostiene infatti che il procedimento di cui agli artt . 90 e 91 dello Statuto si applica alle decisioni dell' autorità che ha il potere di nomina ( in prosieguo : l' "APN ") che arrecano pregiudizio ai diritti statutari dei dipendenti, in quanto le controversie di cui all' art . 179 del Trattato CEE riguardano l' applicazione del diritto vigente ai dipendenti da parte dell' APN . Tale procedimento non si applicherebbe alle domande di creazione di diritti per le quali l' APN, in quanto tale, non ha alcuna competenza, poiché in effetti spetta al Consiglio adottare il regolamento richiesto ai sensi dell' art . 64 dello Statuto su proposta della Commissione . Essa aggiunge che le conclusioni presentate dai ricorrenti si risolvono nel rendere passibili di reclami e di azioni giudiziarie le funzioni legislative della Commissione . In tale ambito non spetterebbe al Tribunale dichiarare che la Commissione ha adempiuto correttamente o meno il compito di cui è incaricata a norma dell' art . 155 del Trattato .
21 Per definire la competenza del Tribunale occorre fare riferimento all' art . 168 A, n . 1, del Trattato, che costituisce la base costituzionale della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, sopra citata . Questa decisione dispone, nell' art . 3, n . 1, lett . a ), che il Tribunale è competente a pronunciarsi sulle controversie tra le Comunità e i loro agenti, di cui all' art . 179 del Trattato . L' art . 179 precisa che tale competenza si esercita nei limiti e alle condizioni determinati dallo Statuto o risultanti dal regime applicabile agli altri agenti . Secondo l' art . 91, n . 1, dello Statuto, il Tribunale è competente a dirimere ogni controversia tra le Comunità e una delle persone indicate nello Statuto circa la legittimità di un atto che arrechi pregiudizio a detta persona ai sensi dell' art . 90, n . 2 . Quest' ultima disposizione precisa che qualsiasi persona cui si applica lo Statuto può presentare all' APN un reclamo avverso un atto che le arrechi pregiudizio, sia che l' autorità abbia preso una decisione, sia che essa non abbia preso una misura imposta dallo Statuto .
22 Orbene, nella fattispecie, si deve rilevare che le conclusioni presentate dai ricorrenti, sia in via principale che in subordine, mirano non a contestare la legittimità di un atto dell' APN arrecante loro pregiudizio, ma ad ottenere che la Commissione sia condannata a far uso dei poteri di cui dispone in qualità di istituzione ai sensi, da una parte, degli artt . 155 del Trattato e 64 dello Statuto e, dall' altra, degli artt . 173, primo comma, e 175, primo comma, del Trattato .
23 Ne consegue che il Tribunale non è competente a conoscere del ricorso . Questo va pertanto dichiarato irricevibile .
Decisione relativa alle speseSulle spese
24 Ai sensi dell' art . 69, n . 2, del regolamento di procedura della Corte, che si applica mutatis mutandis al Tribunale in forza dell' art . 11, terzo comma, della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, sopra citata, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda . Tuttavia, ai sensi dell' art . 70 dello stesso regolamento, nei ricorsi proposti dai dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico .
DispositivoPer questi motivi,
IL TRIBUNALE ( Terza Sezione ),
dichiara e statuisce :
1 ) Il ricorso è irricevibile .
2 ) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese .
Top