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SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (TERZA SEZIONE) DEL 27 NOVEMBRE 1990. - HILAIRE DELLA PIETRA CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTE - COMMISSIONE MEDICA - FISSAZIONE DEL GRADO DI IPP - NON LUOGO A STATUIRE. - CAUSA T-140/89.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina II-00717
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Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
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Procedimento - Composizione amichevole della controversia all' atto della comparizione personale - Non luogo a provvedere
PartiNella causa T-140/89,
Hilaire Della Pietra, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles, con l' avv . Pierre Gérard, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . Christiane Goerens, 54, avenue de la Liberté,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . Sean Van Raepenbusch, membro del servizio giuridico, in qualità d' agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda volta all' annullamento della decisione della Commissione, notificata al ricorrente il 4 gennaio 1989, di chiudere definitivamente il dossier medico relativo al riconoscimento dell' invalidità permanente parziale, causata dall' infortunio occorso al ricorrente il 10 agosto 1982, al fine di consentire la costituzione di una commissione medica regolare incaricata di stabilire il grado di detta invalidità,
IL TRIBUNALE ( Terza Sezione ),
composto dai signori C . Yeraris, presidente di sezione, A . Saggio e K . Lenaerts, giudici,
cancelliere : B . Pastor, amministratore
visto il procedimento scritto ed in seguito alla fase orale dell' 8 novembre 1990,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza[omissis]
38 Nel corso di tale udienza, il Tribunale ha invitato le parti a precisare il loro punto di vista su quello che costituisce il vero oggetto della controversia, al fine di verificare la possibilità di una composizione amichevole del litigio .
39 Il rappresentante del ricorrente ha precisato, da un lato, che questi chiedeva "la stretta applicazione della normativa" nonché, conformemente alle conclusioni formulate nel ricorso, "la costituzione e l' operatività della commissione medica" e che, dall' altro, per quanto attiene alle spese del giudizio, si rimetteva alla discrezionalità del Tribunale .
40 Il rappresentante della Commissione, dal canto suo, ha fatto presente che, nell' intento di addivenire ad una composizione amichevole della controversia, in vista di una sentenza che dichiari il non luogo a provvedere e "tenuto conto dei termini ben precisi in cui sono formulate le conclusioni avversarie", l' istituzione non si oppone alla costituzione di una commissione medica incaricata di pronunciarsi sulle valutazioni mediche formulate dal proprio medico di fiducia, precisando, tuttavia, che tale posizione non pregiudica in alcun modo l' atteggiamento che essa assumerebbe in ordine alle questioni di carattere giuridico esposte nel ricorso, che rischiano di porsi nuovamente al termine del procedimento dinanzi alla commissione medica .
41 Dalle dichiarazioni di ambedue le parti, non contraddette ex adverso, emerge che esse sono addivenute ad un accordo sull' unico oggetto della presente controversia, vale a dire sulla costituzione della commissione medica incaricata di pronunciarsi sulle valutazioni mediche formulate dal medico di fiducia dell' istituzione .
42 Non vi è motivo, pertanto, di decidere sul ricorso .
Decisione relativa alle speseSulle spese
43 Ai sensi dell' art . 69, n . 5, del regolamento di procedura della Corte, in caso di non luogo a provvedere, il Tribunale decide sulle spese in via equitativa . Tenuto conto della condotta delle parti sia precedentemente sia successivamente alla proposizione del presente ricorso, il Tribunale ritiene di porre a carico della Commissione, oltre le spese da questa sostenute, i tre quarti delle spese del ricorrente, il quale sosterrà il rimanente quarto delle proprie spese .
DispositivoPer questi motivi,
IL TRIBUNALE ( Terza Sezione )
dichiara e statuisce :
1 ) Non occorre statuire nella causa T-140/89 .
2 ) La Commissione sosterrà le proprie spese e i tre quarti delle spese del ricorrente . Il ricorrente sosterrà il rimanente quarto delle proprie spese .
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