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SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (TERZA SEZIONE) DEL 6 DICEMBRE 1990. - B. CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTE - RICEVIBILITA - ATTO LESIVO - PROVVEDIMENTO URGENTE - TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DI UN RECLAMO (STATUTO DEL PERSONALE, ARTICOLI 90, PARAGRAFO 2, E 91, PARAGRAFO 1). - CAUSA T-130/89.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina II-00761
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Massima
Parti
Dispositivo
++++
1. Dipendenti - Ricorso - Presupposti di ricevibilità - Carattere inderogabile - Esame d' ufficio - Atto che arreca pregiudizio - Atto preparatorio - Esclusione
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)
2. Dipendenti - Ricorso - Reclamo amministrativo previo - Termini - Perentorietà
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)
Massima1. Essendo i requisiti di ricevibilità di un ricorso inderogabili, il Tribunale può esaminarli d' ufficio. Il suo sindacato non è limitato alle eccezioni di irricevibilità sollevate dalle parti (v. sentenze 23 aprile 1956, Groupement des industries sidérurgiques luxembourgeoises / Haute Autorité, cause riunite 7/54 e 9/54, Racc. pag. 51, e 16 dicembre 1960, Humblet / État belge, causa 6/60, Racc. pag. 1093).
Va dichiarato irricevibile il ricorso diretto contro un atto preparatorio che non costituisce un atto arrecante pregiudizio ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto (v. sentenze 1º luglio 1964, Pistoj / Commissione, causa 26/63, Huber / Commissione, causa 78/63, Degreef/Commissione, causa 80/63, Racc. pagg. 669, 715, 761, e 14 febbraio 1989, Bossi/Commissione, causa 346/87, Racc. pag. 303).
2. I termini di reclamo e di ricorso fissati dagli artt. 90 e 91 dello Statuto del personale sono diretti a garantire la certezza del diritto. Essi sono quindi inderogabili e non possono essere lasciati alla disponibilità delle parti o del giudice (v. sentenze 12 dicembre 1967, Collignon / Commissione, causa 4/67, Racc. pag. 429, e 19 febbraio 1981, Schiavo / Consiglio, cause riunite 122/79 e 123/79, Racc. pag. 473).
Il fatto che un' istituzione, per motivi connessi con la sua politica nei confronti del personale, risponda ad un reclamo amministrativo tardivo entrando nel merito non comporta come conseguenza una deroga al sistema di termini imperativi istituito dagli artt. 90 e 91 dello Statuto (v. sentenza 12 luglio 1984, Moussis / Commissione, causa 227/83, Racc. pag. 3133) né il venir meno della facoltà dell' amministrazione di sollevare, in sede giurisdizionale, un' eccezione di irricevibilità per tardività del reclamo.
PartiNella causa T-130/89,
Sig.ra B. (1), ex agente temporaneo della Commissione delle Comunità europee, residente a S. (granducato del Lussemburgo), con l' avv. C. Revoldini, del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto nello studio di quest' ultimo, 21, rue Aldringen, Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Griesmar, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dagli avv.ti C. Verbraeken e, durante la trattazione orale, D. Waelbroek, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto l' annullamento della decisione della Commissione 24 aprile 1989 con cui la ricorrente veniva dichiarata fisicamente e psichicamente inidonea all' esercizio delle sue mansioni,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione),
composto dai sigg. C. Yeraris, presidente, A. Saggio e B. Vesterdorf, giudici,
(motivazione non riprodotta)
Dispositivodichiara e statuisce:
1) Il ricorso è irricevibile.
2) Le spese vengono compensate.
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