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SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (TERZA SEZIONE) DEL 17 OTTOBRE 1991. - KLAUS OFFERMANN CONTRO PARLAMENTO EUROPEO. - DIPENDENTE - RICEVIBILITA - DOMANDA - RIGETTO IMPLICITO - RECLAMO FUORI TERMINE - RIGETTO ESPLICITO DI CONFERMA. - CAUSA T-129/89.
raccolta della giurisprudenza 1991 pagina II-00855
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1. Dipendenti - Ricorso - Reclamo amministrativo previo - Termini - Carattere di ordine pubblico
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)
2. Dipendenti - Ricorso - Reclamo amministrativo previo - Decisione implicita di rigetto di una domanda non contestata nei termini - Decisione esplicita successiva - Atto confermativo - Preclusione
(Statuto del personale, artt. 90, n. 1, e 91)
Massima1. I termini contemplati dagli artt. 90 e 91 dello Statuto per la presentazione del reclamo e del ricorso, istituiti al fine di garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche, sono di ordine pubblico e le parti non possono sottrarvisi.
Il fatto che un' istituzione non abbia rilevato la tardività del reclamo nella fase precontenziosa non può precluderle la facoltà di sollevare l' eccezione di irricevibilità in sede giurisdizionale né tantomeno esimere il Tribunale dall' obbligo ad esso incombente di verificare il rispetto dei termini fissati dallo Statuto.
2. Il rigetto esplicito di una domanda, successivo ad una decisione implicita di rigetto della domanda medesima e che rivesta il carattere di un atto puramente confermativo, non può consentire al dipendente interessato, che non ha impugnato nei termini la decisione implicita di rigetto della sua domanda, di proseguire il procedimento precontenzioso facendo decorrere nei suoi confronti un nuovo termine per la presentazione di un reclamo.
PartiNella causa T-129/89,
Klaus Offermann, dipendente del Parlamento europeo, residente a Lussemburgo, con l' avv. Fernand Entringer, del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio del medesimo, 2, rue du Palais de Justice,
ricorrente,
contro
Parlamento europeo, rappresentato dai sigg. Jorge Campinos, giureconsulto, e Peder Kyst, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, assistiti dall' avv. D. Waelbroeck, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il segretariato generale del Parlamento europeo, Kirchberg,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della decisione con cui il presidente del Parlamento si è rifiutato di riconoscere al ricorrente lo scarico delle responsabilità per le sue funzioni di contabile subalterno e di amministratore delle anticipazioni e di versargli il saldo attivo del conto di garanzia,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione),
composto dai signori C. Yeraris, presidente, A. Saggio e B. Vesterdorf, giudici,
cancelliere: H. Jung
vista la fase scritta del procedimento ed in esito alla fase orale del 20 marzo 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenzaAntefatti e procedimento
1 Nel corso del periodo compreso tra il luglio 1980 e l' aprile 1982, il sig. Offermann ha svolto le funzioni di contabile subalterno e di amministratore delle anticipazioni presso il Parlamento europeo (in prosieguo: il "Parlamento"). Durante lo stesso periodo il sig. De Compte ha svolto le funzioni di contabile dell' istituzione.
2 Al sig. Offermann, come amministratore delle anticipazioni, era affidata la responsabilità della gestione della cassa dei delegati (deputati), destinata al pagamento di varie indennità e spese di viaggio dei membri del Parlamento.
3 A partire dal luglio 1981, la Corte dei conti ha avviato, ai sensi dell' art. 206 bis, n. 4, del Trattato CEE, il controllo di tale cassa. Le sue prime conclusioni, comunicate al Parlamento nell' ottobre 1981 e nell' aprile 1982, erano estremamente critiche.
4 Il 30 aprile 1982 il sig. Offermann era oggetto di un provvedimento di trasferimento.
5 Il 6 luglio 1982 la Corte dei conti emanava una relazione speciale sulla cassa dei delegati del Parlamento (GU C 202, pag. 1), in cui si ravvisavano gravi violazioni del regolamento finanziario 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 356, pag. 1, in prosieguo: il "regolamento finanziario") ed invitava il Parlamento ad adottare i provvedimenti necessari al fine di regolarizzare le operazioni contabili irregolari, recuperare le somme dovute ed accertare le eventuali responsabilità del contabile, dell' amministratore delle anticipazioni e del responsabile del controllo finanziario.
6 Il 30 settembre 1982, il presidente del Parlamento, nella sua qualità di autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN"), avviava un procedimento disciplinare nei confronti del sig. Offermann, sottoponendo al consiglio di disciplina una relazione contenente censure relative alla gestione della cassa dei delegati.
7 Il 13 ottobre 1983, il consiglio di disciplina emanava un parere motivato in cui concludeva che non vi era luogo a disporre una sanzione disciplinare nei confronti del sig. Offermann.
8 Con lettera 18 novembre 1983 il presidente del Parlamento informava il ricorrente che, pur avendo accertato a suo carico la violazione degli obblighi incombentigli in qualità di contabile subalterno e di amministratore degli anticipi, aveva ritenuto non opportuna l' adozione di provvedimenti disciplinari nei suoi confronti.
9 Con lettera 19 dicembre 1984 il ricorrente presentava al presidente del Parlamento due domande ex art. 90, n. 1, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"), l' una diretta al risarcimento del danno assertivamente subito a seguito dell' avvio del procedimento disciplinare nei propri confronti, l' altra al pagamento del saldo creditore del conto di garanzia, aperto dall' istituzione a suo nome, a sensi dell' art. 70, n. 3, del regolamento finanziario.
10 Il presidente del Parlamento rispondeva alle due dette domande in data 8 maggio 1985 respingendole in quanto irricevibili. Quanto alla prima, egli riteneva che la responsabilità dell' APN non potesse sorgere per effetto di eventuali pregiudizi subiti in connessione con l' avvio di un procedimento disciplinare la cui legittimità non era stata contestata nei termini previsti. Quanto alla seconda, il presidente la dichiarava prematura, considerata l' insussistenza di una serie di condizioni postulate dal regolamento finanziario e dalle sue modalità di esecuzione, tra cui, soprattutto, la necessaria pronuncia del Parlamento in ordine al riconoscimento dello scarico delle responsabilità dei contabili per il 1982 ed il preventivo parere favorevole del contabile e del responsabile del controllo finanziario.
11 Con lettera 12 luglio 1985 il ricorrente ha proposto reclamo ex art. 90, n. 2, dello Statuto avverso la decisione di rigetto del presidente del Parlamento dell' 8 maggio 1985.
12 Con lettera 24 luglio 1985, il presidente del Parlamento trasmetteva alla Corte dei conti una richiesta, formulata dalla commissione di controllo finanziario del Parlamento, diretta ad ottenere un nuovo parere in ordine alle modalità più idonee per regolarizzare l' ammanco di cassa verificatosi nella cassa dei delegati relativamente all' esercizio 1982.
13 Con decisione 3 ottobre 1985, il presidente del Parlamento respingeva il reclamo del ricorrente, in base al rilievo che né la domanda di cui alla lettera 19 dicembre 1984, né il reclamo del 12 luglio 1985 erano ricevibili, essendo stati proposti oltre i termini previsti dall' art. 90 dello Statuto.
14 Il 7 novembre 1985 la Corte dei conti emanava il proprio parere pronunciandosi per la responsabilità del contabile e dell' amministratore degli anticipi con riguardo all' art. 70 del regolamento finanziario.
15 Con decisione 11 luglio 1986, il Parlamento dava discarico al proprio presidente per l' esercizio 1982 e l' autorizzava a riconoscere lo scarico delle responsabilità ai propri contabili per l' esercizio medesimo, "escludendo da esso l' importo di 91 263 ECU e la contabilità e le materie ad essa relative descritte nella lettera del presidente della Corte dei conti del 7 novembre 1985 e nell' allegato parere della Corte dei conti". Il Parlamento chiedeva, inoltre, al proprio presidente di adottare gli opportuni provvedimenti per risolvere i problemi in sospeso (GU C 227, pag. 154).
16 Con lettera 5 agosto 1988, registrata il successivo giorno 10, il ricorrente presentava al presidente del Parlamento due nuove domande, l' una diretta al riconoscimento dello scarico delle responsabilità relativamente alla sua attività di contabile subalterno e di amministratore degli anticipi sino al 30 aprile 1982, l' altra al versamento nei suoi confronti del saldo attivo del conto di garanzia aperto a suo nome. Il ricorrente deduceva, fra i vari motivi a sostegno delle proprie domande, il fatto che il Parlamento, con la propria decisione 11 luglio 1986, aveva autorizzato il presidente a riconoscere lo scarico delle responsabilità ai contabili per l' esercizio 1982.
17 Il presidente del Parlamento rispondeva in data 20 dicembre 1988 respingendo tali domande, in base al rilievo principale che la menzionata decisione del Parlamento non l' aveva autorizzato a concedere lo scarico delle responsabilità ai contabili per talune materie.
18 Avverso tale risposta negativa del presidente, il ricorrente proponeva reclamo, con lettera 17 marzo 1989, ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto.
19 Con decisione 4 luglio 1989 il presidente del Parlamento respingeva il reclamo del ricorrente, rilevando che esso non conteneva elementi nuovi.
20 Pertanto, con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 9 agosto 1989, il sig. Offermann chiedeva l' annullamento della decisione del Parlamento 4 luglio 1989.
21 Con ordinanza 15 novembre 1989, la Corte rinviava la causa dinanzi al Tribunale, ai sensi dell' art. 14 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988 che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee.
22 La fase scritta del procedimento, svoltasi in parte dinanzi alla Corte ed in parte dinanzi al Tribunale, si è svolta ritualmente.
23 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di passare alla fase orale invitando, al tempo stesso, il Parlamento a produrre un documento ed a fornire talune precisazioni ritenute necessarie ai fini della soluzione della controversia.
24 Il 15 febbraio 1991 il Parlamento ha depositato il documento richiesto nonché la risposta ai quesiti scritti del Tribunale.
25 La fase orale ha avuto luogo il 20 marzo 1991. All' udienza il rappresentante del convenuto ha depositato, su richiesta del Tribunale, un documento integrativo. Sono state sentite le difese dei rappresentanti delle parti e le risposte ai quesiti loro posti dal Tribunale.
Conclusioni delle parti
26 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
- dichiarare il presente ricorso ricevibile ed accoglierlo;
- rettificare, se non annullare, la decisione adottata;
- dichiarare che la futura pronuncia valga come scarico delle responsabilità nei propri confronti per le funzioni di contabile subordinato esercitate fino al 30 aprile 1982;
- ordinare di conseguenza che l' indennità speciale dovuta al ricorrente gli sia versata senza indugio;
- condannare il Parlamento europeo alle spese di causa;
- con riserva di ogni diritto ed azione.
27 Il convenuto conclude che il Tribunale voglia:
- dichiarare il ricorso irricevibile nella parte in cui è diretto alla restituzione del saldo attivo del conto di garanzia ai sensi dell' art. 90 delle modalità d' esecuzione del regolamento finanziario;
- quanto al resto, respingere il ricorso perché infondato;
- con condanna del ricorrente alle spese ai sensi dell' art. 70 del regolamento di procedura della Corte.
Sulla ricevibilità
28 Il convenuto, nel controricorso, ha sollevato un' eccezione di irricevibilità parziale del ricorso nella parte in cui è diretto ad ottenere il versamento del saldo attivo del conto di garanzia. A sostegno di tale eccezione il convenuto deduce che il ricorrente ha già presentato, in data 12 luglio 1985, un reclamo avente il medesimo oggetto del procedimento in corso, vale a dire il diniego del presidente del Parlamento di versargli il detto saldo attivo, motivato dal rilievo che il contabile dell' istituzione non aveva ottenuto lo scarico della responsabilità relativamente all' esercizio di cui trattasi e che tale reclamo era stato respinto con decisione 3 ottobre 1985. Richiamandosi alla sentenza della Corte 15 dicembre 1971, Tondonati / Commissione (causa 17/71, Racc. pag. 1062), il convenuto sostiene che un dipendente non può far nuovamente decorrere un termine già scaduto proponendo un reclamo amministrativo avente lo stesso oggetto di un atto non più impugnabile e impugnando dinanzi al giudice comunitario il rigetto del reclamo stesso.
29 Il ricorrente contesta l' argomento dedotto ex adverso, facendo valere che lo scarico delle responsabilità dato dal Parlamento al suo presidente l' 11 luglio 1986, vale a dire quasi nove mesi dopo la decisione di rigetto del primo reclamo del ricorrente, costituisce un fatto nuovo che giustifica la proposizione del presente ricorso. Egli osserva, inoltre, che il Parlamento ha sollevato tale eccezione per la prima volta in sede giudiziaria e che, ove questa venisse ritenuta fondata, l' APN l' avrebbe indotto in errore quanto alla propria situazione giuridica, ragion per cui il Parlamento dovrebbe essere in ogni caso condannato alle spese del giudizio.
30 Prima di decidere sull' eccezione di irricevibilità parziale sollevata dal convenuto, occorre esaminare d' ufficio, ai sensi dell' art. 92, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, applicabile, mutatis mutandis, alla data della fase orale al procedimento dinanzi al Tribunale, se il ricorso, considerato nel suo complesso, sia stato proposto entro i termini previsti dallo Statuto.
31 Si deve ricordare che, a termini dell' art. 90, n. 1, dello Statuto, ogni dipendente può chiedere all' APN di prendere una decisione a suo riguardo. Tuttavia, secondo una costante giurisprudenza, tale facoltà non consente al dipendente di eludere la procedura e i termini contemplati dagli artt. 90 e 91 dello Statuto per la presentazione del reclamo e del ricorso. Tali termini, istituiti al fine di garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche, sono di ordine pubblico e le parti non possono sottrarvisi (v., in particolare, sentenze della Corte 13 novembre 1986, Becker / Commissione, causa 232/85, Racc. pag. 3401, e 14 giugno 1988, Muysers e a. / Corte dei conti, causa 161/87, Racc. pag. 3037, nonché sentenza del Tribunale 7 febbraio 1991, Williams / Corte dei conti, causa T-58/89, Racc. pag. II-77, e ordinanza del Tribunale 7 giugno 1991, Weyrich / Commissione, T-14/91, Racc. pag. II-235).
32 Si deve precisare, inoltre, che l' art. 91, n. 3, ultimo comma, dello Statuto, ai sensi del quale "quando una decisione esplicita di rigetto di un reclamo interviene dopo la decisione implicita di rigetto, ma entro il termine per il ricorso davanti alla Corte di giustizia, quest' ultimo termine inizia nuovamente a decorrere", non può trovare applicazione nella fase della domanda e prima della presentazione del reclamo. Tale disposizione, di carattere specifico, che riguarda le modalità di computo dei termini per ricorrere deve essere intepretata, infatti, in modo letterale e restrittivo. Ne consegue che il rigetto esplicito di una domanda, successivo ad una decisione implicita di rigetto della domanda medesima e che rivesta il carattere di un atto puramente confermativo, non può consentire al dipendente interessato di proseguire il procedimento precontenzioso facendo decorrere nei suoi confronti un nuovo termine per la presentazione di un reclamo (v. ordinanza del Tribunale 1 ottobre 1991, Coussios / Commissione, causa T-38/91, Racc. pag. II-763).
33 Nella specie, alla luce delle disposizioni, precedentemente esaminate, degli artt. 90, n. 1, e 91, n. 3, ultimo comma, dello Statuto, è pacifico che, in considerazione del silenzio del presidente del Parlamento, la decisione implicita di rigetto della domanda del 5 agosto 1989, registrata il successivo giorno 10, è intervenuta il 10 dicembre 1988. Il ricorrente disponeva, allora, a termini dell' art. 90, n. 2, dello Statuto, di un termine di tre mesi per presentare reclamo avverso tale decisione implicita di rigetto. E' parimenti pacifico che il ricorrente non ha proposto alcun reclamo anteriormente al 10 marzo 1989, data di scadenza di tale termine. Il rigetto esplicito della domanda del 5 agosto 1988 tramite la risposta del presidente del Parlamento del 20 dicembre 1988, meramente confermativa del silenzio-rifiuto precedentemente venuto in essere, non ha in alcun modo riaperto, a favore del ricorrente, i termini del procedimento precontenzioso. Conseguentemente, il reclamo del ricorrente del 17 marzo 1989, diretto contro tale atto confermativo e presentato oltre tre mesi dopo il rigetto implicito della domanda, non può costituire un regolare ricorso preliminare all' APN tale da consentire la prosecuzione del procedimento precontenzioso del presente ricorso.
34 Il fatto, peraltro, che il convenuto non abbia rilevato la tardività del reclamo nella fase precontenziosa non può precludere all' amministrazione, come erroneamente sostenuto dal ricorrente, la facoltà di sollevare l' eccezione di tardività in sede giurisdizionale né può tantomeno esimere il Tribunale dall' obbligo ad esso incombente di verificare il rispetto dei termini fissati dallo Statuto (v. anche le sentenze del Tribunale 6 dicembre 1990, sig.ra B. / Commissione, causa T-130/89, Racc. pag. II-761; Petrilli / Commissione, causa T-6/90, Racc. pag. II-765; 11 luglio 1991, Von Hoessle / Corte dei conti, T-19/90, Racc. pag. II-615, nonché 25 settembre 1991, Lacroix / Commissione, T-54/90, Racc. pag. II-749).
35 Dalle considerazioni che precedono deriva, senza necessità di esaminare l' eccezione di irricevibilità parziale sollevata dal Parlamento, che il ricorso deve essere dichiarato in toto irricevibile.
Decisione relativa alle speseSulle spese
36 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, le spese sono poste a carico della parte soccombente, se ne viene fatta richiesta. Tuttavia, a norma dell' art. 70 dello stesso regolamento, le spese sopportate dalle istituzioni nelle controversie con i dipendenti delle Comunità restano a carico delle stesse.
DispositivoPer questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
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