Causa T‑427/08
Confédération européenne des associations d’horlogers-réparateurs (CEAHR)
contro
Commissione europea
«Intese — Abuso di posizione dominante — Decisione recante rigetto di una denuncia — Rifiuto da parte dei produttori di orologi svizzeri di fornire pezzi di ricambio agli orologiai indipendenti — Interesse comunitario — Mercato rilevante — Mercato primario e mercato dell’assistenza ai clienti — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione»
Massime della sentenza
1. Concorrenza — Procedimento amministrativo — Esame delle denunce — Fissazione di priorità da parte della Commissione
(Artt. 81 CE, 82 CE e 85 CE)
2. Concorrenza — Posizione dominante — Mercato rilevante — Delimitazione — Criteri — Mercato primario e mercato dell’assistenza ai clienti
(Art. 82 CE)
3. Concorrenza — Procedimento amministrativo — Esame delle denunce — Valutazione dell’interesse comunitario all’istruzione di un procedimento — Criteri di valutazione
(Artt. 81 CE e 82 CE)
4. Concorrenza — Procedimento amministrativo — Esame delle denunce — Decisione di archiviazione motivata dalla possibilità per il denunciante di adire il giudice nazionale — Legalità — Presupposto
(Artt. 81 CE e 82 CE)
1. La Commissione, investita dall’art. 85, n. 1, CE del compito di vigilare sull’applicazione degli artt. 81 CE e 82 CE, è responsabile dell’orientamento e dell’attuazione della politica comunitaria della concorrenza dell’Unione e dispone a tal fine di un potere discrezionale nel trattare le denunce.
Quando, nell’esercizio di questo potere discrezionale, essa decide di accordare gradi di priorità differenti alle denunce di cui è investita, la Commissione può non soltanto stabilire l’ordine in cui le denunce saranno esaminate, ma anche respingere una denuncia per mancanza di interesse comunitario sufficiente alla prosecuzione dell’esame della pratica.
Il potere discrezionale della Commissione non è tuttavia illimitato. Essa deve prendere in considerazione tutti gli elementi di diritto e di fatto rilevanti al fine di decidere del seguito da dare ad una denuncia. Essa deve, in particolare, esaminare con attenzione tutti gli aspetti di fatto e di diritto ad essa esposti dal denunciante. Parimenti, essa è vincolata a un obbligo di motivazione quando rifiuta di proseguire l’esame di una denuncia, e detta motivazione dev’essere sufficientemente precisa e dettagliata, in modo da consentire al Tribunale di svolgere un effettivo controllo sull’esercizio da parte della Commissione del suo potere discrezionale di definire determinate priorità.
Il controllo del giudice dell’Unione sull’esercizio, da parte della Commissione, del potere discrezionale riconosciutole in materia di esame delle denunce non deve condurlo a sostituire la propria valutazione dell’interesse comunitario a quella della Commissione, bensì a verificare se la decisione controversa non si basi su fatti materialmente inesatti e non sia viziata da errori di diritto, da manifesti errori di valutazione o da sviamento di potere.
(v. punti 26‑28, 65)
2. Nell’ambito di un procedimento per abuso di posizione dominante, la nozione di mercato rilevante implica che vi possa essere concorrenza effettiva tra i prodotti o i servizi che ne fanno parte, il che presuppone un sufficiente grado di intercambiabilità per lo stesso uso tra tutti i prodotti o servizi che fanno parte dello stesso mercato. L’intercambiabilità o la sostituibilità non si valutano solo in considerazione delle caratteristiche oggettive dei prodotti e dei servizi di cui trattasi, ma bisogna anche prendere in considerazione le condizioni della concorrenza e la struttura della domanda e dell’offerta sul mercato.
Risulta parimenti dalla comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell’applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza che il mercato del prodotto rilevante comprende tutti i prodotti e/o servizi che sono considerati intercambiabili o sostituibili dal consumatore, in ragione delle caratteristiche dei prodotti, dei loro prezzi e dell’uso al quale sono destinati.
Secondo tale comunicazione, la valutazione della sostituibilità della domanda comporta una determinazione del ventaglio dei prodotti percepiti come sostituibili dai consumatori. Una delle tecniche per compiere tale analisi può consistere in un esercizio teorico, che postuli una variazione piccola, ma non transitoria, dei prezzi relativi e valuti le presumibili reazioni dei clienti. Nel punto 17 di tale comunicazione, l’interrogativo al quale occorre dare risposta è se i clienti delle parti passerebbero a prodotti sostitutivi prontamente disponibili in risposta ad un ipotetico piccolo incremento (dell’ordine del 5‑10%) di carattere permanente del prezzo dei prodotti stessi nell’area considerata. Se il tasso di sostituzione è sufficiente a rendere non redditizio l’incremento del prezzo a causa del calo di vendite che ne conseguirebbe, si aggiungono al mercato considerato altri prodotti.
Inoltre, secondo il punto 56 di detta comunicazione, in determinati settori i principi delineati sopra vanno applicati con particolare attenzione. Si pensi per esempio ai casi nei quali vi è un mercato primario e un mercato secondario, in particolare quando occorre analizzare alla luce dell’articolo 82 CE il comportamento delle imprese in un dato momento. Il metodo impiegato per definire i mercati in questi casi è lo stesso, ossia l’analisi delle reazioni dei clienti, attraverso le loro decisioni di acquisto, alle variazioni dei prezzi relativi, ma si devono tenere presenti tutti gli eventuali vincoli imposti dalla situazione esistente sui mercati collegati. Si giungerà a delimitare un mercato più ristretto dei prodotti secondari, per esempio, un mercato dei pezzi di ricambio, quando la compatibilità con i prodotti originari è un requisito essenziale. La difficoltà di trovare prodotti secondari compatibili, combinata con l’esistenza di prezzi elevati e con la lunghezza della vita utile dei prodotti primari, può infatti rendere redditizio l’aumento dei prezzi relativi dei prodotti secondari. Il mercato verrà delimitato in modo diverso se invece esiste una significativa fungibilità dei prodotti secondari o se le caratteristiche del prodotto primario facilitano una reazione rapida e diretta dei consumatori agli incrementi dei prezzi relativi dei prodotti secondari.
In considerazione di quanto sin qui esposto, la Commissione era legittimata a concludere che un mercato dei pezzi di ricambio per i prodotti primari di una determinata marca potesse non costituire un distinto mercato rilevante in due ipotesi: in primo luogo, nel caso in cui il consumatore possa rivolgersi a pezzi di ricambio fabbricati da un altro produttore; in secondo luogo, nel caso in cui il consumatore possa rivolgersi a un altro prodotto primario per evitare un aumento dei prezzi sul mercato dei pezzi di ricambio. Tale constatazione vale a condizione però che sia dimostrato che, nell’ipotesi di un aumento dei prezzi moderato e permanente relativo ai prodotti secondari, un numero sufficiente di consumatori si rivolgerebbe verso gli altri prodotti, primari o secondari, per rendere un aumento siffatto non redditizio. Di conseguenza, una possibilità meramente teorica di orientamento verso un diverso prodotto primario non può bastare nel contesto di una dimostrazione finalizzata all’individuazione del mercato rilevante.
Peraltro, risulta parimenti da quanto precede che la mera possibilità per il consumatore di scegliere tra numerose marche esistenti del prodotto primario non è sufficiente per trattare il mercato primario e i mercati di assistenza ai clienti come un unico mercato, qualora non sia dimostrato che questa scelta sia effettuata segnatamente in funzione delle condizioni della concorrenza sul mercato secondario. Ebbene, se alcuni fra gli operatori economici sono specializzati ed operano solo sul mercato di assistenza ai clienti del mercato primario, ciò costituisce di per sé un serio indizio dell’esistenza di un mercato specifico.
(v. punti 67‑70, 79‑80, 102, 105, 108)
3. Al fine di valutare l’interesse comunitario a procedere all’esame di una questione, la Commissione deve tener conto delle circostanze del caso di specie e, segnatamente, degli elementi di fatto e di diritto esposti nella denuncia presentatale. Spetta, in particolare, alla Commissione mettere a confronto la rilevanza dell’asserita infrazione per il funzionamento del mercato comune, la probabilità di poterne accertare l’esistenza e la portata delle misure istruttorie necessarie al fine di adempiere, nel miglior modo possibile, al proprio compito di vigilanza sul rispetto degli artt. 81 CE e 82 CE.
(v. punto 158)
4. Quando le conseguenze delle infrazioni denunciate si esplicano essenzialmente solo sul territorio di uno Stato membro e sono stati aditi i giudici e le autorità amministrative competenti di detto Stato membro, la Commissione è legittimata a respingere la denuncia per mancanza di interesse comunitario, purché tuttavia i diritti del denunciante possano essere salvaguardati in modo soddisfacente dalle autorità nazionali, il che presuppone che queste ultime siano in grado di riunire gli elementi di fatto necessari per stabilire se le dette pratiche integrino un’infrazione alle citate disposizioni del Trattato.
Ciò nondimeno, la mera constatazione che le autorità e i giudici nazionali si trovino in una posizione idonea a trattare le eventuali violazioni oggetto della denuncia è insufficiente a suffragare la conclusione sulla mancanza di interesse comunitario sufficiente, allorché la pratica denunciata è presente in almeno cinque Stati membri, se non eventualmente in tutti gli Stati membri, ed è imputabile ad imprese aventi la loro sede sociale e i loro stabilimenti all’esterno dell’Unione, circostanza che costituisce un indizio del fatto che un’azione a livello dell’Unione potrebbe essere più efficace rispetto a molteplici azioni a livello nazionale.
(v. punti 173, 176)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
15 dicembre 2010 (*)
«Intese – Abuso di posizione dominante – Decisione recante rigetto di una denuncia – Rifiuto da parte dei produttori di orologi svizzeri di fornire pezzi di ricambio agli orologiai indipendenti – Interesse comunitario – Mercato rilevante – Mercato primario e mercato dell’assistenza ai clienti – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione»
Nella causa T‑427/08,
Confédération européenne des associations d’horlogers-réparateurs (CEAHR), con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata dall’avv. P. Mathijsen,
ricorrente,
contro
Commissione europea, rappresentata inizialmente dai sigg. X. Lewis e F. Ronkes Agerbeek, successivamente dal sig. Ronkes Agerbeek e dalla sig.ra F. Castilla Contreras, in qualità di agenti,
convenuta,
sostenuta da:
Richemont International SA, con sede in Bellevue (Svizzera), rappresentata dall’avv. J. Ysewyn e dalla sig.ra H. Crossley, solicitor,
interveniente,
avente ad oggetto l’annullamento della decisione della Commissione 10 luglio 2008, C (2008) 3600, recante rigetto della denuncia depositata dalla ricorrente nel caso COMP/E‑1/39097,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),
composto dal sig. O. Czúcz (relatore), presidente, dalla sig.ra I. Labucka e dal sig. K. O’Higgins, giudici,
cancelliere: sig.ra K. Pocheć, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 febbraio 2010,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
1 La Confédération européenne des associations d’horlogers-réparateurs (CEAHR), ricorrente, è un’associazione senza fini di lucro costituita da sette associazioni nazionali di sei Stati membri a tutela degli interessi degli orologiai indipendenti.
2 Il 20 luglio 2004 la ricorrente ha depositato una denuncia presso la Commissione delle Comunità europee a carico di diverse imprese, tra cui l’interveniente, operanti nel settore della fabbricazione di orologi (in prosieguo: i «fabbricanti di orologi svizzeri»), denunciando l’esistenza di un accordo o di una pratica concordata tra questi ultimi e lamentando un abuso di posizione dominante derivante dal rifiuto, opposto da detti fabbricanti, di continuare a rifornire di pezzi di ricambio i riparatori di orologi indipendenti.
3 Con lettera datata 28 aprile 2005, la Commissione ha comunicato alla ricorrente la sua posizione provvisoria in merito alla denuncia (in prosieguo: la «posizione provvisoria»). Essa ha dichiarato che, a conclusione della sua indagine, non aveva trovato nessun elemento che provasse l’esistenza di una pratica concordata o di un accordo tra i fabbricanti di orologi di lusso. Inoltre, essa ha ritenuto che non esistesse un mercato distinto dei servizi di riparazione e manutenzione, ma che la fornitura di questi servizi costituisse una caratteristica del mercato degli orologi di lusso, il quale era spiccatamente concorrenziale. Di conseguenza, essa ha concluso che le circostanze illustrate nella denuncia non contravvenivano agli artt. 81 CE e 82 CE.
4 Con lettera datata 20 luglio 2005, la ricorrente ha presentato alla Commissione le sue osservazioni in risposta alla posizione provvisoria, dove confermava che il diniego da parte dei fabbricanti di orologi svizzeri di continuare a fornire pezzi di ricambio costituiva una violazione delle norme comunitarie sulla concorrenza.
5 Con lettera del 13 dicembre 2007, la Commissione ha informato la ricorrente che, conformemente all’art. 7, n. 1, del regolamento (CE) della Commissione 7 aprile 2004, n. 773, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU L 123, pag. 18), dopo un esame degli elementi in fatto e in diritto dedotti dalla ricorrente nella sua denuncia e nelle sue ulteriori osservazioni, essa confermava la sua conclusione preliminare secondo cui non esisteva un interesse comunitario sufficiente a proseguire l’indagine sulle infrazioni denunciate. Con lettera del 30 gennaio 2008, la ricorrente ha replicato a questa comunicazione confermando la sua posizione iniziale.
6 Il 10 luglio 2008, la Commissione ha adottato la decisione C (2008) 3600, con la quale ha respinto la denuncia, adducendo la mancanza di un interesse comunitario sufficiente a proseguire le indagini sulle infrazioni denunciate (in prosieguo: la «decisione controversa»).
7 La Commissione ha basato questa conclusione, riguardo alla mancanza di un interesse comunitario sufficiente, su quattro considerazioni principali.
8 In primo luogo, la Commissione ha affermato che la denuncia riguardava al massimo un mercato o segmento di mercato di dimensioni ridotte, e quindi la sua importanza economica era parimenti ridotta (decisione controversa, punto 8).
9 In secondo luogo, la Commissione ha aggiunto che, in base alle informazioni in suo possesso, essa non poteva giungere alla conclusione che esistesse un’intesa o una pratica concordata anticoncorrenziali tra i fabbricanti di orologi svizzeri e che, in particolare, era improbabile che il sistema di distribuzione selettiva introdotto da questi ultimi non beneficiasse dell’esenzione per categoria concessa dal regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 1999, n. 2790, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, [CE] a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 336, pag. 21) (decisione controversa, punto 43).
10 In terzo luogo, la Commissione ha sostenuto di avere esaminato il mercato primario degli orologi di lusso e di prestigio, nonché due mercati di assistenza ai clienti, ossia quello dei pezzi di ricambio e dei servizi di riparazione e manutenzione degli orologi di lusso e di prestigio, e di essere giunta alla conclusione prima facie secondo cui questi due mercati di assistenza ai clienti non costituivano mercati distinti e che, di conseguenza, non sembrava sussistere nessuna posizione dominante, per cui risultava irrilevante la questione dell’esistenza di un abuso (decisione controversa, punto 44).
11 In quarto luogo, la Commissione ha rilevato che, alla luce della sua valutazione delle infrazioni denunciate, appariva evidente che, persino destinando risorse ulteriori all’istruzione della denuncia, le probabilità di accertare un’infrazione alle norme sulla concorrenza sarebbero rimaste scarse, per cui una siffatta destinazione sarebbe stata sproporzionata (decisione controversa, punti 8 e 45). Essa ha aggiunto che, comunque, nell’ipotesi in cui fosse stato possibile accertare infrazioni alle norme comunitarie sulla concorrenza, sembrava che le autorità in materia di concorrenza o i giudici nazionali, competenti ad applicare gli artt. 81 CE e 82 CE, si trovassero nelle condizioni idonee per trattare siffatte infrazioni (decisione controversa, punto 8).
Procedimento e conclusioni delle parti
12 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 settembre 2008, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
13 Con istanza depositata nella cancelleria del Tribunale il 27 gennaio 2009, la Richemont International ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni della Commissione. Con ordinanza 30 marzo 2009 il presidente della Quarta Sezione del Tribunale ha autorizzato tale intervento.
14 L’interveniente ha depositato le sue memorie e le altre parti hanno depositato le loro osservazioni in proposito nei termini assegnati.
15 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento. Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, esso ha invitato le parti a rispondere per iscritto a determinati quesiti e a depositare taluni documenti. Le parti hanno dato seguito a tali richieste nel termine impartito.
16 Le parti hanno svolto le loro difese orali ed hanno risposto ai quesiti loro rivolti dal Tribunale nel corso dell’udienza del 3 febbraio 2010. In udienza la ricorrente ha chiesto che fosse ritirato dal fascicolo un passo della risposta della Commissione a un quesito posto per iscritto dal Tribunale, sostenendo che esso conteneva un’argomentazione indipendente dal quesito formulato e che era per di più nuova rispetto agli argomenti illustrati dalla Commissione nella decisione controversa, nel controricorso e nella controreplica.
17 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione controversa;
– condannare la Commissione alle spese;
– condannare l’interveniente alle spese sostenute a causa dell’intervento.
18 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese.
19 L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
20 A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi. Il primo motivo, diviso in due parti, riguarda, da un lato, un’errata valutazione dell’esistenza di un interesse comunitario e, dall’altro, talune irregolarità riguardanti l’accertamento secondo cui le dimensioni del mercato interessato dalla denuncia, e quindi la sua importanza economica, sarebbero limitate. Il secondo motivo riguarda un’errata definizione del mercato rilevante. I motivi terzo e quarto riguardano, rispettivamente, una violazione dell’art. 81 CE e una violazione dell’art. 82 CE. Il quinto motivo riguarda uno sviamento di potere costituito dalla tardiva allegazione della mancanza di interesse comunitario, da uno snaturamento del contenuto del ricorso nonché dalla mancanza di oggettività delle indagini della Commissione.
21 Occorre rilevare che la motivazione a sostegno della conclusione della Commissione, secondo cui non esiste un interesse comunitario sufficiente alla continuazione dell’esame della denuncia, è censurata dalla ricorrente non solo con il primo motivo, ma anche con i motivi secondo, terzo e quarto. Di conseguenza, il Tribunale reputa opportuno esaminare anzitutto la seconda parte del primo motivo, relativa alle dimensioni del mercato interessato dalla denuncia e alla sua importanza economica, ed esaminare la prima parte del primo motivo, riguardante l’esistenza di un interesse comunitario sufficiente, solo dopo essersi pronunciato sulla fondatezza dei motivi secondo, terzo e quarto.
1. Sulle dimensioni del mercato interessato dalla denuncia e sulla sua importanza economica
Argomenti delle parti
22 La ricorrente afferma che la Commissione ha sostenuto, nello punto 8 della decisione controversa, per suffragare la sua conclusione secondo cui non esisterebbe un interesse comunitario sufficiente alla prosecuzione delle indagini, che la denuncia riguarderebbe solo un (segmento di) mercato «di dimensioni limitate e pertanto [che] la sua importanza economica [sarebbe] parimenti limitata». Essa avrebbe omesso tuttavia di individuare questo mercato, di valutare la sua dimensione e di descrivere la sua importanza economica, violando in tal modo l’obbligo di motivazione ad essa incombente. Parimenti, la Commissione avrebbe omesso di prendere in considerazione la circostanza, sottolineata dalla ricorrente nell’ambito del procedimento amministrativo, che diversi orologiai indipendenti nei 27 Stati membri sarebbero danneggiati dalla prassi dei fabbricanti di orologi svizzeri e che quest’ultima minaccerebbe la sopravvivenza di un’intera categoria artigianale.
23 La Commissione, sostenuta dall’interveniente, rileva che l’analisi completa e la motivazione della sua posizione riguardante la mancanza di interesse comunitario sufficiente compaiono non solo nella parte introduttiva della decisione controversa criticata dalla ricorrente, ma anche nell’intera decisione controversa, in particolare nei punti 12-26. In questi ultimi punti sarebbero chiaramente presentati il mercato primario rilevante (quello degli orologi di lusso o di prestigio) e i mercati di assistenza clienti (quello dei servizi di riparazione e manutenzione di detti orologi e quello dei pezzi di ricambio dei medesimi).
24 La Commissione aggiunge che la constatazione contenuta nel punto 8 della decisione controversa, secondo cui il mercato è di dimensioni ridotte e, di conseguenza, la sua importanza economica è parimenti ridotta, è corroborata dall’affermazione che compare nel medesimo punto, secondo la quale dalle informazioni da essa ricevute si evince che «i servizi di assistenza ai clienti relativi agli orologi di lusso o di prestigio rappresentano, come importanza, solo una parte insignificante del fatturato complessivo collegato alle vendite di orologi di lusso o di prestigio e che, per di più, non si deve dimenticare che [detti orologi] rappresentano solo un segmento specifico dell’intero mercato degli orologi».
25 La Commissione aggiunge che l’asserita mancanza di motivazione deriva dal disaccordo della ricorrente relativo alla sua definizione del mercato rilevante. Secondo la Commissione, i due mercati di assistenza clienti devono essere esaminati unitamente al mercato primario, ossia quello degli orologi di lusso o di prestigio (decisione controversa, punto 16), al quale sono intimamente connessi. Nella decisione controversa si evidenzierebbe che, data la natura concorrenziale del mercato primario, tali sarebbero parimenti i mercati di assistenza ai clienti (decisione controversa, punto 18), di modo che non sarebbe stato necessario determinare le dimensioni e l’importanza economica dei mercati di assistenza ai clienti, dato che questi ultimi non sarebbero i soli mercati ad essere oggetto della valutazione della concorrenza. La circostanza che la ricorrente non sia d’accordo con questa definizione del mercato non significherebbe che la decisione controversa sia insufficientemente motivata al riguardo.
Giudizio del Tribunale
26 Secondo la giurisprudenza, la Commissione, investita dall’art. 85, n. 1, CE del compito di vigilare sull’applicazione degli artt. 81 CE e 82 CE, è responsabile dell’orientamento e dell’attuazione della politica comunitaria della concorrenza dell’Unione e dispone a tal fine di un potere discrezionale nel trattare le denuncie (sentenze del Tribunale 26 gennaio 2005, causa T‑193/02, Piau/Commissione, Racc. pag. II‑209, punto 80, e 12 luglio 2007, causa T‑229/05, AEPI/Commissione, punto 38).
27 Quando, nell’esercizio di questo potere discrezionale, essa decide di accordare gradi di priorità differenti alle denunce di cui è investita, la Commissione può non soltanto stabilire l’ordine in cui le denunce saranno esaminate, ma anche respingere una denuncia per mancanza di interesse comunitario sufficiente alla prosecuzione dell’esame della pratica (sentenza del Tribunale 14 febbraio 2001, causa T‑62/99, Sodima/Commissione, Racc. pag. II‑655, punto 36; v., in tal senso, sentenza del Tribunale 24 gennaio 1995, causa T‑5/93, Tremblay e a./Commissione, Racc. pag. II‑185, punti 59 e 60).
28 Tuttavia, il potere discrezionale della Commissione non è illimitato. Essa deve prendere in considerazione tutti gli elementi di diritto e di fatto rilevanti al fine di decidere del seguito da dare ad una denuncia. La Commissione deve, in particolare, esaminare con attenzione tutti gli aspetti di fatto e di diritto ad essa esposti dal denunciante (v. sentenza della Corte 17 maggio 2001, causa C‑450/98 P, IECC/Commissione, Racc. pag. 3947, punto 57 e giurisprudenza ivi citata). Parimenti, essa è vincolata a un obbligo di motivazione quando rifiuta di proseguire l’esame di una denuncia, e detta motivazione dev’essere sufficientemente precisa e dettagliata, in modo da consentire al Tribunale di svolgere un effettivo controllo sull’esercizio da parte della Commissione del suo potere discrezionale di definire determinate priorità (sentenza della Corte 4 marzo 1999, causa C‑119/97, Ufex e a./Commissione, Racc. pag. I‑1341, punti 89‑91, e sentenza Sodima/Commissione, citata nel precedente punto 27, punti 41 e 42).
29 Nel caso di specie, nei punti 8 e 9 della decisione controversa, la Commissione ha accertato quanto segue:
«8 In particolare, la Commissione osserva che la denuncia riguarda al massimo un (segmento di) mercato di dimensioni limitate e pertanto la sua importanza economica è parimenti limitata. Vero è che, pur avendo inviato numerosi questionari ai fabbricanti di orologi, era difficile ottenere statistiche e dati precisi concernenti le dimensioni dei mercati – primari o secondari – oggetto della denuncia. Non di meno, alla luce delle informazioni ricevute dalla Commissione, risulta immediatamente evidente che la dimensione dei servizi di assistenza ai clienti relativi agli orologi di lusso o di prestigio rappresenta solo una parte insignificante del fatturato complessivo collegato alle vendite di orologi di lusso o di prestigio, e che per di più occorre ricordare che detti orologi rappresentano solo un segmento specifico del mercato complessivo degli orologi. Per di più, la valutazione prima facie degli argomenti della denunciante non ha fornito informazioni affidabili in base alle quali sia possibile concludere in questa fase per l’esistenza di probabili violazioni del diritto della concorrenza nel caso di specie. Appare ugualmente improbabile che vengano riscontrate infrazioni dopo aver dedicato maggiori risorse alle indagini. Infine, anche qualora fosse possibile accertare infrazioni nel presente caso, sembra che le autorità o i giudici nazionali si trovino in una posizione migliore per condurre l’indagine e per trattare infrazioni di tal genere. Essi hanno il potere e l’obbligo di applicare gli artt. 81 [CE] e 82 [CE].
9 Di conseguenza, alla luce delle precedenti considerazioni, sembra sproporzionato dedicare le limitate risorse della Commissione al proseguimento dell’indagine sul caso. Pertanto la Commissione è giunta alla conclusione che la denuncia dev’essere respinta per mancanza di interesse comunitario in base a un impatto limitato dei possibili effetti delle presunte infrazioni sul funzionamento del mercato comune, alla complessità delle indagini necessarie e alla limitata probabilità di acquisire prove delle infrazioni».
30 In primo luogo, occorre esaminare la censura della ricorrente secondo la quale la Commissione ha omesso di prendere in considerazione la circostanza, indicata nella denuncia, che le pratiche oggetto di quest’ultima riguardano l’intero territorio dell’Unione europea.
31 Anzitutto, occorre rilevare che l’affermazione della ricorrente, nella sua denuncia, in merito all’ampiezza geografica delle pratiche di cui trattasi non è stata negata dalla Commissione né in sede di posizione provvisoria, né nella decisione controversa. Inoltre, in udienza, la Commissione ha ammesso di disporre di informazioni in base alle quali dette pratiche esistevano in «cinque o sei Stati membri» e che essa non poteva né confermare né negare che esistessero parimenti in altri Stati.
32 Peraltro, il Tribunale giudica che l’ampiezza del territorio interessato è necessariamente rilevante per le dimensioni del mercato o dei mercati interessati dalla denuncia e per l’importanza economica di questo o questi mercati. Inoltre, l’importanza di questo elemento fornito dalla ricorrente nella sua denuncia è rafforzato, nel caso di specie, dalla circostanza che esso indica chiaramente che la denuncia non riguarda un mercato locale, bensì un mercato o taluni mercati che comprendono il territorio di almeno cinque Stati membri, se non eventualmente l’integralità del territorio dell’Unione.
33 Pertanto, omettendo di parlare di detto elemento nell’ambito della sua valutazione delle dimensioni del mercato interessato e della sua importanza economica, la Commissione ha violato l’obbligo ad essa incombente di prendere in considerazione tutti gli elementi in diritto e in fatto rilevanti e di esaminare con attenzione il complesso di tali elementi ad essa comunicati dalla ricorrente (v. la giurisprudenza citata nel precedente punto 28).
34 In secondo luogo, occorre esaminare la censura della ricorrente riguardante l’insufficiente motivazione della conclusione, contenuta nella decisione controversa, riguardante le dimensioni ridotte del mercato interessato dalla denuncia.
35 In primo luogo, per quanto concerne l’individuazione del mercato cui fa riferimento tale conclusione, occorre rilevare, come fatto osservare dalla Commissione, che la decisione controversa contiene accertamenti più precisi riguardo ai mercati esaminati in particolare nel punto 15. La Commissione ha rilevato ivi di aver condotto la sua indagine ipotizzando che «il mercato degli orologi di lusso o di prestigio [fosse] un mercato primario rilevante distinto» e che essa, di conseguenza, aveva «esaminato il mercato degli orologi di lusso o di prestigio come mercato primario, nonché due mercati di assistenza ai clienti – uno per [i servizi di] riparazione e manutenzione degli orologi di lusso o di prestigio e l’altro per i pezzi di ricambio per [i medesimi] orologi». Dalla decisione controversa si evince parimenti che la Commissione è partita dall’ipotesi secondo cui i due mercati di assistenza ai clienti non costituissero mercati rilevanti indipendenti, ma dovessero essere considerati unitamente al mercato primario, ossia il mercato degli orologi di lusso o di prestigio.
36 A questo proposito la Commissione ha affermato in udienza, in risposta a un quesito posto dal Tribunale, che la sua constatazione relativa alle dimensioni ridotte del (segmento di) mercato oggetto della denuncia riguardava il mercato degli orologi di lusso o di prestigio, poiché i fabbricanti di orologi svizzeri oggetto della denuncia producono unicamente orologi di questo tipo.
37 Tuttavia, anzitutto occorre rilevare che, nel punto 3 della decisione controversa, la Commissione ha precisato essa stessa che, in base alle affermazioni della ricorrente, la denuncia di quest’ultima riguardava una restrizione della concorrenza «sul mercato della riparazione e della manutenzione degli orologi».
38 È poi giocoforza constatare che la seconda frase del punto 8 nella decisione controversa parla di diversi mercati interessati dalla denuncia, dal momento che la Commissione afferma ivi che «era difficile ottenere statistiche e dati precisi riguardanti la dimensione dei mercati – primario o secondario – oggetto della denuncia». Quest’affermazione contrasta con l’uso del singolare nella prima frase dello stesso punto, secondo la quale «la denuncia riguarda al massimo un (segmento di) mercato di dimensioni limitate».
39 Da ciò consegue che è impossibile, per il Tribunale, constatare con certezza se l’accertamento della Commissione riguardante il carattere ristretto delle dimensioni del mercato o dei mercati rilevanti riguardi il mercato degli orologi di lusso o di prestigio, quello dei servizi di riparazione e manutenzione di siffatti orologi oppure i due mercati.
40 In secondo luogo, è giocoforza constatare che la decisione controversa non contiene dati numerici o stime in merito alla dimensione di questi mercati, né del resto riguardo alla dimensione del mercato degli orologi in generale o di quello dei pezzi di ricambio. Infatti, la Commissione basa la sua conclusione secondo la quale il mercato degli orologi di lusso o di prestigio e/o il mercato dei servizi di riparazione e manutenzione di siffatti orologi siano di dimensioni ridotte sull’unico argomento, secondo cui il mercato degli orologi di lusso o di prestigio sarebbe più limitato di quello degli orologi in generale e le dimensioni del mercato dei servizi di assistenza ai clienti relativa a orologi del genere sarebbero ancor più limitate di quelle del mercato degli orologi di lusso o di prestigio.
41 Ebbene, in mancanza di un punto di riferimento assoluto, che poteva essere rappresentato, segnatamente, dai dati numerici o da stime riguardanti le dimensioni di almeno uno di questi mercati, le mere indicazioni riguardanti le dimensioni relative di questi mercati uno rispetto all’altro non consentono al Tribunale di verificare l’esattezza della constatazione secondo cui la denuncia riguarderebbe al massimo un mercato di dimensioni ridotte e, di conseguenza, sarebbe parimenti ridotta l’importanza economica di detto mercato.
42 Peraltro, in udienza la Commissione ha ammesso che detto accertamento non era fondato su dati precisi.
43 Di conseguenza, la Commissione ha motivato insufficientemente la sua affermazione secondo cui la denuncia riguarderebbe al massimo un (segmento di) mercato di dimensioni ridotte e, pertanto, sarebbe parimenti ridotta la sua importanza economica.
44 Gli altri argomenti dedotti dalla Commissione nella decisione controversa e illustrati dinanzi al Tribunale non possono rimettere in discussione tale conclusione.
45 In primo luogo, l’osservazione della Commissione, nel punto 8 della decisione controversa, riguardante le difficoltà nell’ottenere dati relativi alla dimensione dei mercati oggetto della denuncia non può suffragare la sua posizione. Infatti, nessuna norma giuridica obbligava la Commissione a pronunciarsi sulla dimensione del mercato o dei mercati oggetto della denuncia. Viceversa, dal momento che essa ha deciso di far uso della constatazione secondo cui «la denuncia riguarda[va] al massimo un (segmento di) mercato di dimensioni ridotte e pertanto la sua importanza economica [era] parimenti ridotta», al fine di giustificare la sua posizione riguardante la mancanza di interesse comunitario sufficiente al proseguimento dell’esame della denuncia, la Commissione aveva l’obbligo di motivare adeguatamente tale constatazione.
46 In secondo luogo, l’argomento della Commissione secondo cui essa ha ritenuto, nella decisione controversa, che i mercati di assistenza ai clienti dovessero essere esaminati unitamente al mercato primario degli orologi di lusso o di prestigio non può influire sulla conclusione del Tribunale, esposta nel precedente punto 43, riguardante l’insufficienza di motivazione. Infatti, la Commissione non ha nemmeno comunicato dati numerici o stime in merito alla dimensione complessiva di tutti questi mercati.
47 In terzo luogo, la constatazione della Commissione, nella decisione controversa, secondo cui, in sostanza, i mercati di assistenza ai clienti sono concorrenziali, poiché lo è il mercato primario, non ha nessuna rilevanza sulla motivazione del suo accertamento relativo alle dimensioni ridotte del (segmento di) mercato oggetto della denuncia, dato che l’accertamento secondo cui le dimensioni del mercato sono ridotte non può essere dedotto dalla circostanza che esso sia concorrenziale.
48 Inoltre, benché sia vero che la Commissione ha largamente basato la sua conclusione relativa alla scarsa probabilità di accertare violazioni alle norme comunitarie sulla concorrenza sulla costatazione riguardante la natura concorrenziale del mercato degli orologi di lusso o di prestigio, ciò non di meno, come si evince dal punto 8 della decisione controversa, la constatazione relativa alle dimensioni ridotte del (segmento di) mercato interessato dalla denuncia costituisce un motivo autonomo, rispetto a questa constatazione, nell’economia del suo ragionamento diretto a dimostrare la mancanza di un interesse comunitario sufficiente.
49 Da ciò discende che devono essere accolte le censure della ricorrente riguardanti le dimensioni e l’importanza economica ridotte del (segmento di) mercato oggetto della denuncia. Di conseguenza, occorre concludere che la Commissione ha violato l’obbligo ad essa incombente di prendere in considerazione tutti gli elementi di diritto e di fatto rilevanti e di esaminare con attenzione l’insieme di tali elementi portati a sua conoscenza dalla ricorrente, nonché l’obbligo di motivazione su di essa gravante.
2. Sulla definizione del mercato rilevante
Argomenti delle parti
50 La ricorrente sostiene che la Commissione ha erratamente respinto la definizione del mercato rilevante da essa proposta nella sua denuncia e difesa per tutta la durata del procedimento amministrativo, ossia quella di «mercato dei servizi di riparazione e manutenzione degli orologi che valga la pena riparare».
51 In primo luogo, sostituendo la nozione di «orologi di lusso o di prestigio» a quella di «orologi che valga la pena riparare», la Commissione avrebbe modificato artificiosamente la portata della denuncia, segnatamente nel punto 12 della decisione controversa. In tal modo essa avrebbe tentato di ridurre il mercato esaminato a una piccola parte del mercato in questione, circostanza che avrebbe agevolato la sua conclusione relativa alle dimensioni insignificanti del mercato o del segmento di mercato interessato. La definizione del mercato come quello degli «orologi di lusso o di prestigio» non sarebbe suffragata da nessun documento trasmesso alla Commissione e sarebbe una pura invenzione da parte sua.
52 In secondo luogo, la ricorrente fa rilevare che la Commissione si riferisce al mercato dei «prodotti» e al «mercato degli orologi di lusso di prestigio», malgrado le ripetute affermazioni della ricorrente durante il procedimento amministrativo, secondo cui il mercato del prodotto non ha nessun interesse diretto per i riparatori indipendenti di orologi.
53 La Commissione avrebbe poi ritenuto erroneamente, nei punti 17 e 18 della decisione controversa, che il mercato dei servizi di manutenzione e riparazione non costituisse un «distinto mercato rilevante», ma, al contrario, dovesse essere «esaminato unitamente al mercato primario». Confondendo questi mercati e sostenendo che il mercato del prodotto fosse concorrenziale, la Commissione avrebbe erratamente concluso che la concorrenza si svolgeva parimenti sul mercato dei servizi.
54 La ricorrente critica parimenti la constatazione della Commissione secondo cui «il mercato dei pezzi di ricambio» per gli orologi di lusso o di prestigio non costituirebbe un mercato rilevante distinto. Per quanto concerne i punti 24 e 25 della decisione controversa, essa rileva che la Commissione ha basato le sue dichiarazioni secondo cui «il mercato dei pezzi di ricambio» non sia il mercato rilevante, anzitutto, sul fatto che i consumatori potrebbero rivolgersi a prodotti secondari di un diverso fabbricante. Ebbene, l’intercambiabilità esisterebbe solo nel caso dei pezzi di ricambio per i meccanismi fabbricati dalla società ETA, contenuti nella maggior parte degli orologi svizzeri, proprio perché questi meccanismi, e i pezzi di ricambio compatibili, sarebbero fabbricati in un’impresa distinta dai fabbricanti di orologi svizzeri contro i quali la denuncia era rivolta. Viceversa, gli altri pezzi di ricambio sarebbero specifici per qualsiasi produttore di orologi svizzeri e non esisterebbe nessuna intercambiabilità tra i pezzi concepiti per gli orologi di un fabbricante e quelli concepiti per gli orologi di un altro. Pertanto, la fornitura dei servizi di manutenzione e riparazione dipenderebbe integralmente dalla fornitura dei pezzi di ricambio da parte del fabbricante interessato, il quale occuperebbe così una posizione di monopolio.
55 Infine, la ricorrente critica l’affermazione della Commissione contenuta nel punto 26 della decisione controversa, secondo cui «il mercato dei pezzi di ricambio» non sarebbe un mercato rilevante se è possibile per il consumatore rivolgersi a un altro prodotto primario. Secondo la ricorrente, anche se fosse possibile per il consumatore rivolgersi a un altro marchio sul mercato degli orologi, la Commissione non dimostrerebbe che il proprietario di un orologio svizzero si rivolga effettivamente a un altro marchio, di modo che il ricorso a tale elemento da parte della Commissione sarebbe irrilevante.
56 In primo luogo, la Commissione afferma che la sua indagine ha dimostrato che i servizi di manutenzione e riparazione, nonché di fornitura di pezzi di ricambio, costituivano un mercato di assistenza ai clienti distinto dal mercato primario della fabbricazione di orologi.
57 La Commissione rileva successivamente di aver affermato, nel punto 14 della decisione controversa, che non le era possibile definire con precisione il mercato basandosi sulle informazioni in suo possesso. Pertanto, essa avrebbe ipotizzato (decisione controversa, punto 15), anche se nutriva dubbi al riguardo (decisione controversa, punto 14), che il mercato primario degli orologi di lusso o di prestigio costituisse, insieme ai mercati collegati di assistenza ai clienti per le riparazioni e la manutenzione, da un lato, e dei pezzi di ricambio, dall’altro, il mercato rilevante.
58 Nonostante le difficoltà nella definizione del mercato, la Commissione non avrebbe trovato nessuna prova dell’esistenza di un accordo o di una pratica concordata tra le imprese oggetto della denuncia. Essa avrebbe constatato parimenti che le imprese contro le quali la denuncia era diretta non occupavano, collettivamente, una posizione dominante, a causa della forte concorrenza esistente tra loro (decisione controversa, punto 40). Di conseguenza, essa avrebbe potuto concludere legittimamente di non aver trovato nessun elemento che attestasse l’esistenza di una violazione delle norme sulla concorrenza su nessuno dei mercati, quale che ne fosse la definizione.
59 In secondo luogo, la Commissione critica l’argomento della ricorrente, secondo cui nella decisione controversa sarebbe stato constatato erroneamente che il mercato dei «servizi di riparazione manutenzione di orologi» non costituisce un mercato distinto, ma deve essere esaminato unitamente al mercato primario.
60 La Commissione avrebbe potuto legittimamente porre un nesso tra il mercato primario della fabbricazione e vendita di orologi di lusso e i due mercati di assistenza ai clienti (v., segnatamente, decisione controversa, punto 18). La ricorrente si limiterebbe a manifestare il suo disaccordo con la valutazione della Commissione, senza produrre elementi di prova o argomenti che dimostrino l’erroneità di questa valutazione.
61 Secondo la Commissione, la sua conclusione nella decisione controversa riguardante il mercato rilevante si fonda nel contempo sulle informazioni fornite dalla ricorrente nella sua denuncia e sui risultati della propria indagine. Peraltro, nella decisione controversa essa citerebbe dati specifici relativi al mercato rilevante dei prodotti, in particolare riguardo ai mercati di assistenza ai clienti per la manutenzione e le riparazioni, da un lato, e dei componenti e dei pezzi di ricambio, dall’altro (decisione controversa, punti 19-26 e note in calce nn. 15 e 18-20).
62 L’interveniente afferma che la Commissione avrebbe potuto giustamente concludere, nel punto 22 della decisione controversa, che il costo per il cliente dei servizi di assistenza fosse un costo minore in relazione alla durata di funzionamento degli orologi, paragonato al costo iniziale dell’orologio in sé, e che fosse considerato dal consumatore come un elemento relativamente irrilevante nell’ambito del prezzo complessivo. L’esperienza dell’interveniente dimostrerebbe che i costi dei servizi e delle riparazioni non costituirebbero una preoccupazione immediata e primaria per l’acquirente di un orologio. Parimenti, i servizi di assistenza ai clienti per gli orologi di gran marca, di elevato valore tecnico, avrebbero caratteristiche specifiche di cui si dovrebbe tener conto. Ogni orologio sarebbe composto da un numero elevatissimo di pezzi e, per ciascun modello di orologio, tali pezzi sarebbero diversi. La competenza, l’esperienza e gli strumenti richiesti per la riparazione di questo tipo di orologi sarebbero pertanto importantissimi.
63 L’interveniente sostiene inoltre che, per ciascun marchio, è della massima importanza che la qualità del servizio di assistenza ai clienti e dei lavori di riparazione sia elevata, poiché i consumatori concepiscono questi servizi come parte della qualità dell’orologio stesso. Secondo l’esperienza dell’interveniente, ciò può essere garantito solo mediante una formazione approfondita, un equipaggiamento, istruzioni e un controllo che richiedono un investimento rilevante da parte sua.
64 Di conseguenza, l’interveniente fa propria la posizione della Commissione secondo cui i mercati dell’assistenza ai clienti per le riparazioni e dei pezzi di ricambio non sono mercati a valle distinti. Al contrario, si tratterebbe di settori accessori del mercato primario, soggetto a una vivace concorrenza, da cui essi dipenderebbero totalmente.
Giudizio del Tribunale
65 Secondo una costante giurisprudenza, il controllo del giudice dell’Unione sull’esercizio, da parte della Commissione, del potere discrezionale riconosciutole in materia di esame delle denunce non deve condurlo a sostituire la propria valutazione dell’interesse comunitario a quella della Commissione, bensì a verificare se la decisione controversa non si basi su fatti materialmente inesatti e non sia viziata da errori di diritto, da manifesti errori di valutazione o da sviamento di potere (v. sentenza del Tribunale 14 febbraio 2001, causa T‑115/99, SEP/Commissione, Racc. pag. II‑691, punto 34, e Piau/Commissione, citata nel precedente punto 26, punto 81).
66 Parimenti, la definizione del mercato in questione, mercato interessato o mercato rilevante, implicando valutazioni economiche complesse da parte della Commissione, può essere soggetta solo ad un controllo limitato da parte del giudice dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 17 settembre 2007, causa T‑201/04, Microsoft/Commissione, Racc. pag. II‑ 3601, punto 482, e 7 maggio 2009, causa T‑151/05, NVV e a./Commissione, Racc. pag. II‑1219, punto 53).
67 La nozione di mercato rilevante implica, infatti, che vi possa essere concorrenza effettiva tra i prodotti e i servizi che ne fanno parte, il che presuppone un sufficiente grado di intercambiabilità per lo stesso uso tra tutti i prodotti o servizi che fanno parte dello stesso mercato (v., in tal senso, sentenza della Corte 13 febbraio 1979, causa 85/76, Hoffmann‑La Roche/Commissione, Racc. pag. 461, punto 28, e sentenza del Tribunale 30 gennaio 2007, causa T‑340/03, France Télécom/Commissione, Racc. pag. II‑107, punto 80). L’intercambiabilità o la sostituibilità non si valutano solo in considerazione delle caratteristiche oggettive dei prodotti e dei servizi di cui trattasi, ma bisogna anche prendere in considerazione le condizioni della concorrenza e la struttura della domanda e dell’offerta sul mercato (sentenza della Corte 9 novembre 1983, causa 322/81, Michelin/Commissione, Racc. pag. 3461, punto 37, e sentenza del Tribunale 17 dicembre 2003, causa T‑219/99, British Airways/Commissione, Racc. pag. II‑5917, punto 91).
68 Risulta parimenti dalla comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell’applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza (GU 1997, C 372, pag. 5, punto 7) che «[i]l mercato del prodotto rilevante comprende tutti i prodotti e/o servizi che sono considerati intercambiabili o sostituibili dal consumatore, in ragione delle caratteristiche dei prodotti, dei loro prezzi e dell’uso al quale sono destinati».
69 Secondo tale comunicazione, la valutazione della sostituibilità della domanda comporta una determinazione del ventaglio dei prodotti percepiti come sostituibili dai consumatori. Una delle tecniche per compiere tale analisi può consistere in un esercizio teorico, che postuli una variazione piccola, ma non transitoria, dei prezzi relativi e valuti le presumibili reazioni dei clienti. Nel punto 17 di tale comunicazione, la Commissione precisa quanto segue:
«L’interrogativo al quale occorre dare risposta è se i clienti delle parti passerebbero a prodotti sostitutivi prontamente disponibili (…) in risposta ad un ipotetico piccolo incremento (dell’ordine del 5-10%) di carattere permanente del prezzo dei prodotti stessi nell’area considerata. Se il tasso di sostituzione è sufficente a rendere non redditizio l’incremento del prezzo a causa del calo di vendite che ne conseguirebbe, si aggiungono al mercato considerato altri prodotti (…)».
70 Inoltre, secondo il punto 56 di detta comunicazione:
«In determinati settori i principi delineati sopra vanno applicati con particolare attenzione. Si pensi per esempio ai casi nei quali vi è un mercato primario e un mercato secondario, in particolare quando occorre analizzare alla luce dell’articolo [82 CE] il comportamento delle imprese in un dato momento. Il metodo impiegato per definire i mercati in questi casi è lo stesso, ossia l’analisi delle reazioni dei clienti, attraverso le loro decisioni di acquisto, alle variazioni dei prezzi relativi, ma si devono tenere presenti tutti gli eventuali vincoli imposti dalla situazione esistente sui mercati collegati. Si giungerà a delimitare un mercato più ristretto dei prodotti secondari, per esempio, un mercato dei pezzi di ricambio, quando la compatibilità con i prodotti originari è un requisito essenziale. La difficoltà di trovare prodotti secondari compatibili, combinata con l’esistenza di prezzi elevati e con la lunghezza della vita utile dei prodotti primari, può infatti rendere redditizio l’aumento dei prezzi relativi dei prodotti secondari. Il mercato verrà delimitato in modo diverso se invece esiste una significativa fungibilità dei prodotti secondari o se le caratteristiche del prodotto primario facilitano una reazione rapida e diretta dei consumatori agli incrementi dei prezzi relativi dei prodotti secondari».
71 Nel caso di specie, la Commissione ha dichiarato, prima di effettuare il suo esame prima facie sull’esistenza delle pratiche anticoncorrenziali oggetto della denuncia (decisione controversa, punti 27-42), che essa ipotizzava l’esistenza di un mercato primario della produzione, quella degli orologi di lusso o di prestigio, e due mercati di assistenza ai clienti, quello dei servizi di riparazione e manutenzione degli orologi di lusso o di prestigio e quello dei pezzi di ricambio per i detti orologi (decisione controversa, punto 15). Sulla base del suo esame prima facie, essa ha ritenuto che i due mercati di assistenza ai clienti non costituissero mercati rilevanti distinti, ma dovessero essere valutati unitamente al mercato primario (decisione controversa, punto 17).
72 La ricorrente deduce, in sostanza, due censure riguardo a questi accertamenti. Da un lato, essa ritiene che la Commissione abbia sostituito erroneamente la nozione di «orologi di lusso o di prestigio» a quella di «orologi che valga la pena riparare», da essa utilizzata durante il procedimento amministrativo. Dall’altro, essa sostiene che la Commissione ha ritenuto erroneamente che il mercato dei servizi di riparazione e manutenzione degli orologi e «il mercato dei pezzi di ricambio» non costituissero mercati separati, bensì dovessero essere esaminati unitamente al mercato degli orologi di lusso o di prestigio. Essa sostiene parimenti che i pezzi di ricambio propri di ciascuna marca non sono sostituibili, di modo che ciascun produttore occupa una posizione di monopolio nei confronti dei pezzi di ricambio specifici che esso produce.
Sulla prima censura, relativa all’errata sostituzione della nozione di «orologi di lusso o di prestigio» a quella di «orologi che valga la pena riparare»
73 Per quanto concerne la prima censura della ricorrente, occorre rilevare, in primo luogo, che essa stessa ha dichiarato, a pag. 5 della sua denuncia, che la domanda di pezzi di ricambio esiste solo «per gli orologi cari», dato che, in caso di malfunzionamento, gli orologi meno cari sono semplicemente sostituiti da un altro orologio. In secondo luogo, nella sua lettera datata 30 gennaio 2008, la ricorrente afferma che gli orologi interessati dalla sua denuncia hanno un «primo prezzo di vendita» compreso tra EUR 1 500 e 4 000, mentre, secondo un esperto citato dalla Commissione in sede di posizione provvisoria, la funzione essenziale di un orologio, ossia misurare il tempo, è pienamente e precisamente realizzata con apparecchi il cui prezzo oscilla intorno ai EUR 25.
74 Orbene, poiché i prezzi degli orologi rientranti nella gamma indicata dalla ricorrente sono da 60 a 160 volte superiori ai prezzi degli orologi meno cari che eseguono ciò nondimeno la loro funzione principale in modo affidabile, il Tribunale giudica che la Commissione non ha commesso errori ritenendo che gli orologi interessati dalla denuncia siano «orologi di lusso o di prestigio».
75 Di conseguenza, occorre respingere la prima censura della ricorrente.
Sulla seconda censura, relativa al mancato esame separato del mercato dei servizi di riparazione e manutenzione degli orologi e di quello dei pezzi di ricambio
76 Con la sua seconda censura, la ricorrente critica il fatto che la Commissione non abbia analizzato il mercato dei servizi di riparazione e manutenzione degli orologi e quello o quelli dei pezzi di ricambio come mercati rilevanti distinti, bensì li abbia esaminati unitamente al mercato degli orologi di lusso o di prestigio, come un unico insieme. Inoltre, la ricorrente addebita alla Commissione di non aver tenuto conto, nella decisione controversa, del fatto che i pezzi di ricambio propri di ogni marca non sono sostituibili.
77 Per quanto concerne questi mercati di assistenza ai clienti, la Commissione ha formulato le seguenti constatazioni generali in sede di decisione controversa:
«d) Mercati di assistenza ai clienti
(17) Come spiegato dal precedente punto 15, la Commissione ha esaminato due mercati di assistenza ai clienti: quello dei servizi di assistenza (riparazione e manutenzione), e quello dei pezzi di ricambio; questi due mercati sono stati considerati come esempi tipici di mercati di assistenza ai clienti. La valutazione prima facie della situazione sul mercato primario della produzione e della vendita di orologi di lusso o di prestigio, nonché sui mercati di assistenza ai clienti conduce alla conclusione secondo cui i mercati di assistenza ai clienti non dovrebbero essere considerati come distinti mercati del prodotto rilevanti, bensì che occorra eseminarli unitamente al mercato primario (…)
(18) Peraltro, anche ipotizzando che occorra ritenere questi mercati come distinti mercati rilevanti, il fatto che il mercato primario sembri concorrenziale rende assai improbabile l’esistenza di eventuali effetti anticoncorrenziali. In particolare, gli aumenti di prezzo sui mercati di assistenza ai clienti tendono a non essere redditizi a causa del loro impatto sulle vendite sul mercato primario, a meno che non ci sia una diminuzione dei prezzi sul mercato primario per compensare i prezzi più elevati sui mercati di assistenza ai clienti. Pertanto, sono alte le probabilità che la concorrenza sul mercato primario garantisca un prezzo complessivo competitivo per il pacchetto di prodotti e servizi sia sul mercato primario, sia sui mercati di assistenza ai clienti (anche qualora i clienti non abbiano basato la loro scelta su calcoli esatti del ciclo di vita)».
– Sull’esame relativo al mercato dei pezzi di ricambio
78 Occorre anzitutto esaminare la constatazione della Commissione, secondo cui il mercato dei pezzi di ricambio per gli orologi di lusso o di prestigio non costituisce un distinto mercato rilevante. A questo riguardo, la Commissione ha esposto quanto segue:
«(ii) Componenti e pezzi di ricambio per orologi di lusso o di prestigio
(23) Come precedentemente rilevato, il mercato di assistenza ai clienti per quanto concerne i pezzi di orologi di lusso o di prestigio appare dipendente dal mercato primario di questi orologi e ad esso strettamente collegato. Questa constatazione si pone in contrasto con le conclusioni sviluppate dalla [ricorrente], la quale ritiene che il mercato dei pezzi di ricambio sia, nel caso di specie, un mercato distinto (...)
(24) La Commissione, inoltre, ha tenuto conto del fatto che può succedere che un mercato di assistenza ai clienti avente ad oggetto prodotti secondari (pezzi di ricambio) di una marca di prodotti primari non sia un mercato rilevante in due ipotesi: in primo luogo, quando il consumatore ha la possibilità di rivolgersi a prodotti secondari di un altro produttore e, in secondo luogo, quando gli è possibile cambiare prodotto primario e pertanto evitare prezzi più alti sul mercato di assistenza ai clienti. Nel caso di specie è evidente che i consumatori non sono bloccati e non sono privi della possibilità di rivolgersi a un altro prodotto primario o secondario.
(25) Per quanto concerne la possibilità di rivolgersi a prodotti secondari di un diverso produttore, è giocoforza constatare che la [ricorrente] non è riuscita a fornire una spiegazione completa, precisa e coerente in merito alla misura e ai limiti di intercambiabilità dei pezzi di ricambio per gli orologi di lusso o di prestigio.
(26) Ciò nondimeno, per quanto concerne la possibilità di rivolgersi a un diverso prodotto primario, i potenziali acquirenti di orologi di lusso o di prestigio sono assolutamente liberi di scegliere tra numerose marche esistenti di orologi di lusso o di prestigio, in concorrenza tra loro. Per quanto riguarda i clienti che già possiedono orologi del genere, in linea di principio è loro possibile cambiare prodotto primario, a causa principalmente del fatto che molti orologi di lusso o di prestigio possono beneficiare di elevati valori residui su numerosi mercati dell’usato e che i costi collegati al cambiamento non comportano nessun investimento, in termini né di formazione, né di cambiamento di abitudini, né d’impianti, né di programmi informatici, ecc., circostanza che rende oltremodo più facile il cambiamento. In considerazione di quanto sin qui esposto, risulta che i consumatori hanno a loro disposizione una vasta gamma di possibilità di passare da un prodotto primario a un altro, senza andare incontro a spese eccezionali».
79 Pertanto, secondo la constatazione generale contenuta nel punto 24 della decisione controversa, il mercato dei pezzi di ricambio per i prodotti primari di una determinata marca può non costituire un distinto mercato rilevante in due ipotesi: in primo luogo, nel caso in cui il consumatore possa rivolgersi a pezzi di ricambio fabbricati da un altro produttore; in secondo luogo, nel caso in cui il consumatore possa rivolgersi a un altro prodotto primario per evitare un aumento dei prezzi sul mercato dei pezzi di ricambio.
80 Occorre rilevare che la ricorrente non critica questa constatazione generale come tale. Peraltro, il Tribunale la giudica compatibile con la giurisprudenza citata nel precedente punto 67 e con la comunicazione sulla definizione del mercato rilevante, a condizione però che sia dimostrato che, nell’ipotesi di un aumento dei prezzi moderato e permanente relativo ai prodotti secondari, un numero sufficiente di consumatori si rivolgerebbe verso gli altri prodotti, primari o secondari, per rendere un aumento siffatto non redditizio.
81 Di conseguenza, occorre esaminare le considerazioni, enunciate dalla Commissione nella decisione controversa, relative all’applicazione del test che essa ha voluto delineare nel punto 24 di detta decisione.
82 Occorre osservare preliminarmente che, benché nel resto della decisione controversa la Commissione abbia trattato il «mercato dei pezzi di ricambio» come un unico mercato di assistenza ai clienti (v., in particolare, decisione controversa, punti 17 e 23), nel punto 24 della decisione controversa essa ha esaminato le ipotesi in cui un «mercato dei [pezzi di ricambio] di una marca di prodotti primari» potesse non costituire un distinto mercato rilevante.
83 Pertanto, è giocoforza constatare che i punti 24-26 della decisione controversa riguardano due aspetti parzialmente distinti della definizione del mercato rilevante. In primo luogo, si tratta di accertare se tutti i pezzi di ricambio per gli orologi di lusso o di prestigio formino un unico mercato, oppure costituiscano una moltitudine di mercati, in cui i pezzi di ricambio propri di ciascuna marca costituiscano mercati distinti. Gli elementi relativi a tale problema – la possibilità per il consumatore di rivolgersi a pezzi di ricambio fabbricati dagli altri produttori, per evitare un aumento del prezzo applicato da un determinato produttore – sono esaminati dalla Commissione nel punto 25 della decisione controversa. In secondo luogo, si tratta di stabilire se il mercato dei pezzi di ricambio o la molteplicità dei mercati dei pezzi di ricambio debbano essere esaminati come distinti mercati rilevanti oppure se occorra esaminarli unitamente al mercato primario degli orologi di lusso o di prestigio, come un unico mercato rilevante unificato. Gli elementi relativi a questo problema – riguardante la possibilità per il consumatore di rivolgersi verso un diverso prodotto primario, al fine di evitare un aumento del prezzo dei pezzi di ricambio di un determinato produttore – sono esaminati dalla Commissione nel punto 26 della decisione controversa.
84 In primo luogo, per quanto concerne la possibilità per il consumatore di rivolgersi a pezzi di ricambio fabbricati da altri produttori, occorre constatare anzitutto che, ai sensi della giurisprudenza e della comunicazione sulla definizione del mercato rilevante, citate nei precedenti punti 67-70, la questione riguardante l’esistenza di una siffatta possibilità e, di conseguenza, quella di accertare se si tratti di un solo mercato dei pezzi di ricambio o di una moltitudine di mercati dei pezzi di ricambio specifici a ciascuna marca, dipende principalmente dall’esistenza di un grado sufficiente di intercambiabilità dei pezzi di ricambio fabbricati dai diversi produttori.
85 A questo proposito, dal testo della decisione controversa si evince che la Commissione ha scelto di non esprimersi esplicitamente sull’intercambiabilità dei pezzi di ricambio fabbricati dai diversi produttori, in quanto essa si è limitata a constatare, nel punto 25 della decisione controversa, che «la [ricorrente] non è riuscita a fornire una spiegazione completa, precisa e coerente in merito alla misura e ai limiti di intercambiabilità dei pezzi di ricambio per gli orologi di lusso o di prestigio».
86 Questa linea di condotta è in contrasto con la posizione provvisoria, dove la Commissione ha affermato espressamente che, in generale, non c’è intercambiabilità tra i pezzi di ricambio appartenenti alle differenti marche, a causa delle differenze riguardanti le dimensioni, il design ed altri fattori. Pertanto, secondo la posizione provvisoria, i fabbricanti di orologi di lusso o di prestigio sono gli unici fornitori delle gamme specifiche di pezzi di ricambio per le loro proprie marche.
87 Parimenti, l’interveniente ha dichiarato che i pezzi di ciascun orologio erano differenti e una gran parte dei pezzi di ricambio per i suoi orologi non erano intercambiabili con quelli fabbricati da altri produttori, a causa della mancanza di compatibilità con i prodotti primari.
88 Inoltre, dal fascicolo risulta che la ricorrente ha prodotto, durante il procedimento amministrativo, alcune copie della decisione delle autorità elvetiche di vigilanza sulla concorrenza nel caso ETA SA Manufacture horlogère suisse (Recueil des décisions et communications des autorités suisses de concurrence, 2005/1, pag. 128) e di una posizione provvisoria, risalente al 12 luglio 2002, delle autorità olandesi di vigilanza sulla concorrenza, riguardante una denuncia analoga a quella depositata presso la Commissione. L’autorità olandese citata ha ritenuto che «i pezzi di ricambio degli orologi interessati [fossero] collegati alla marca e non [fossero] intercambiabili», per cui esisteva una moltitudine di marche, ossia un mercato per gli specifici pezzi di ricambio appartenenti a ciascuna marca. Le autorità elvetiche di vigilanza sulla concorrenza hanno ritenuto che i pezzi degli orologi, compatibili con una determinata famiglia di orologi, non fossero sostituibili con i componenti compatibili di altre famiglie, di modo che i componenti e i pezzi di ricambio fabbricati dall’ETA appartenevano a una moltitudine di mercati rilevanti.
89 Indipendentemente dal problema di decidere se questi elementi dovessero essere presi in considerazione dalla Commissione nella decisione controversa, oppure se essi siano tali da inficiare la valutazione della Commissione, occorre constatare che la possibilità per il consumatore di rivolgersi ai pezzi di ricambio fabbricati da un altro produttore per evitare un aumento del prezzo dei pezzi di ricambio non era assolutamente dimostrata nella decisione controversa. Di conseguenza, la Commissione non aveva il diritto di basarsi su quest’ipotesi all’atto di definire il mercato rilevante nel caso di specie.
90 Inoltre, non si può escludere che, se la Commissione avesse deciso di prendere posizione sull’intercambiabilità dei pezzi di ricambio, essa sarebbe giunta alla conclusione, in particolare in base alla sua valutazione in sede di posizione provvisoria e agli elementi concreti contenuti nella decisione delle autorità elvetiche di vigilanza sulla concorrenza e nella posizione provvisoria delle omologhe autorità olandesi, che in genere non esiste intercambiabilità tra i pezzi di ricambio appartenenti alle diverse marche, di modo che non può esistere un’effettiva concorrenza tra detti pezzi, quanto meno per quanto concerne i pezzi specifici di ciascuna marca.
91 in secondo luogo, occorre esaminare la constatazione della Commissione secondo cui i consumatori possono evitare l’aumento del prezzo dei pezzi di ricambio rivolgendosi a un altro prodotto primario.
92 In primo luogo, secondo la decisione controversa, questa possibilità esiste persino qualora il consumatore possieda già un orologio di lusso o di prestigio, poiché quest’orologio può avere un alto valore residuo sul mercato dell’usato. Inoltre, questa possibilità sarebbe agevolata dal fatto che essa non implicherebbe, in particolare, nessuna formazione, nessun cambiamento di abitudini, nessun impianto e nessun programma informatico.
93 Anzitutto occorre rilevare che, a causa della complessità della riparazione e manutenzione degli orologi, la domanda dei pezzi di ricambio non proviene, in linea di principio, dagli utenti degli orologi, bensì dagli specialisti che forniscono questi servizi. Di conseguenza, dal punto di vista del consumatore un aumento del prezzo dei pezzi di ricambio finirebbe normalmente integrato nel prezzo di questi servizi.
94 È poi giocoforza constatare che, nella sua analisi sfociata nella conclusione concernente la possibilità per il consumatore di rivolgersi a un diverso prodotto primario, la Commissione non prende assolutamente in considerazione la sua constatazione, nel punto 22 della decisione controversa, secondo cui il costo dei servizi di assistenza ai clienti rispetto alla durata di vita degli orologi è un costo minore se paragonato al costo iniziale dell’orologio di lusso o di prestigio stesso, e secondo cui il consumatore lo considera un elemento relativamente irrilevante del prezzo complessivo.
95 A questo proposito, dalla documentazione prodotta su domanda del Tribunale e dalle dichiarazioni dell’interveniente si evince che il costo totale dei servizi di riparazione e manutenzione di questi orologi, calcolato su un periodo di dieci anni, rimane per la maggior parte dei modelli al di sotto del 5% del prezzo di acquisto dell’orologio nuovo. Inoltre occorre sottolineare che il prezzo dei pezzi di ricambio è normalmente integrato in questo costo, di modo che esso rappresenta una percentuale ancora più ridotta del prezzo di acquisto dell’orologio nuovo. Pertanto, appare evidente che un moderato aumento del prezzo dei pezzi di ricambio resta un importo trascurabile rispetto al prezzo di un orologio di lusso o di prestigio nuovo.
96 Orbene, questo elemento è tale di per sé da compromettere la validità della constatazione della Commissione, riguardante la possibilità per il consumatore di rivolgersi a un diverso prodotto primario. Infatti, la Commissione non dimostra che il consumatore possa ragionevolmente scegliere di rivolgersi a un diverso prodotto primario, al fine di evitare un aumento del prezzo dei servizi di riparazione e manutenzione derivante dal momento moderato del prezzo dei pezzi di ricambio, in considerazione del fatto che l’acquisto di un diverso prodotto primario implica un costo sostanzialmente superiore.
97 Il riferimento fatto dalla Commissione all’esistenza di un mercato dell’usato degli orologi non può porre rimedio a questa omissione nella sua valutazione. Essa si limita a sostenere, nel punto 26 della decisione controversa, che «in linea di principio è (…) possibile cambiare prodotto primario, a causa principalmente del fatto che molti orologi di lusso o di prestigio possono beneficiare di elevati valori residui su numerosi mercati dell’usato (…)».
98 A questo proposito la Commissione non afferma che tutti, o quanto meno la maggioranza, degli orologi di lusso o di prestigio abbiano un elevato valore residuo sul mercato dell’usato. Pertanto, dalla decisione controversa si evince che la vendita di un orologio di lusso o di prestigio a un prezzo ragionevole sul mercato dell’usato sia solo un’eventualità. Per di più, la Commissione non ha assolutamente accertato se, anche nell’ipotesi di una vendita sul mercato dell’usato, lo scarto tra il prezzo riscosso e quello versato per un altro orologio – e pertanto la perdita subita dal consumatore a causa del cambiamento di orologio – rimanga inferiore all’importo che potrebbe essere risparmiato evitando in tal modo un aumento moderato del prezzo dei pezzi di ricambio di una determinata marca.
99 Occorre aggiungere che, al fine di vendere un orologio sul mercato dell’usato, in linea di principio occorre garantire che esso sia in buono stato. Pertanto, sempre in linea di principio il consumatore deve fare riparare un orologio prima di venderlo; altrimenti, toccherebbe all’acquirente assumersi il costo di una riparazione siffatta, circostanza che comunque finirebbe per ripercuotersi sul prezzo di vendita riscosso dal consumatore. Di conseguenza, la tesi della Commissione secondo la quale il consumatore potrebbe evitare un aumento del prezzo dei pezzi di ricambio vendendo il suo orologio sul mercato dell’usato e acquistando un orologio diverso non risulta per nulla plausibile a causa del fatto che il consumatore deve farsi carico comunque dell’eventuale aumento del prezzo dei pezzi di ricambio.
100 Infine, nel punto 26 della decisione controversa la Commissione ritiene che il costo del cambiamento a favore di un diverso prodotto primario non implichi nessun investimento in termini né di formazione, né di mutamento di abitudini, né di impianti o di programmi informatici, circostanza che renderebbe un siffatto cambiamento ancor più agevole.
101 A questo proposito occorre rilevare che la Commissione ha scelto di delineare il mercato dei pezzi di ricambio dal punto di vista del consumatore finale (l’utente dell’orologio). Ebbene, l’uso di siffatti beni di consumo non implica normalmente nessun investimento in termini di formazione, mutamento di abitudini, impianti o programmi informatici. Pertanto, la Commissione non può validamente sostenere che la superfluità di siffatti investimenti agevoli il cambiamento a favore di un diverso prodotto primario.
102 In base a quanto sin qui esposto, occorre concludere che la Commissione non ha dimostrato, nel punto 26 della decisione controversa, che i consumatori già in possesso degli orologi di lusso o di prestigio possano indirizzarsi ragionevolmente verso un diverso prodotto primario al fine di evitare un aumento del prezzo dei pezzi di ricambio. Gli elementi dedotti dalla Commissione indicano solo una possibilità meramente teorica di orientamento verso un diverso prodotto primario, cosa che non può bastare nel contesto di una dimostrazione finalizzata all’individuazione del mercato rilevante. Infatti, quest’ultima poggia sulla nozione di esistenza di una concorrenza effettiva, che presuppone che un numero sufficiente di consumatori si rivolgano effettivamente verso un diverso prodotto primario nell’ipotesi di un moderato aumento del prezzo dei pezzi di ricambio, al fine di privare di redditività un siffatto aumento (v. i precedenti punti 67, 69 e 70).
103 In secondo luogo, occorre esaminare l’incidenza dell’affermazione contenuta nel punto 26 e nella nota in calce n. 27 della decisione controversa, secondo cui gli acquirenti potenziali di orologi di lusso o di prestigio potrebbero scegliere liberamente tra numerosi marchi esistenti di orologi di lusso o di prestigio, tra loro in concorrenza. A questo proposito la Commissione ha affermato, in udienza, che gli elementi richiamati nella decisione controversa relativi ai consumatori già in possesso di orologi non costituivano il fondamento principale della sua conclusione riguardante l’individuazione del mercato rilevante. Essa deduce che la ragione per cui occorre trattare congiuntamente il mercato primario e i mercati di assistenza ai clienti come un solo mercato unificato («mercato di sistema») sarebbe che gli aumenti di prezzo sui mercati di assistenza ai clienti avrebbero come conseguenza lo spostamento della domanda verso i prodotti degli altri fabbricanti del mercato primario, circostanza che priverebbe di redditività un aumento del genere.
104 Occorre rilevare che questo modo di procedere è compatibile con la giurisprudenza dato che, in sede di definizione del mercato rilevante, non ci si deve limitare all’esame delle sole caratteristiche oggettive dei prodotti e dei servizi in questione, bensì occorre parimenti prendere in considerazione le condizioni della concorrenza e la struttura della domanda e dell’offerta sul mercato (v. il precedente punto 67).
105 Tuttavia, dalla giurisprudenza citata nel precedente punto 67 e dalla comunicazione sulla definizione del mercato rilevante si ricava che, affinché il mercato primario e i mercati di assistenza ai clienti possano essere esaminati congiuntamente, eventualmente come un solo mercato unificato o «mercato di sistema», occorre dimostrare, nell’ipotesi delineata dalla Commissione (v. il precedente punto 103), che un numero sufficiente di consumatori si rivolgerebbe verso gli altri prodotti primari nell’ipotesi di un moderato aumento dei prezzi dei prodotti o servizi appartenenti ai mercati di assistenza ai clienti, per privare di redditività un siffatto aumento (v. inoltre, in tal senso, sentenza del Tribunale 12 dicembre 1991, causa T‑30/89, Hilti/Commissione, Racc. pag. II‑1439, punto 75). In altri termini, contrariamente a quanto suggerisce la Commissione nel punto 26 e nella nota in calce n. 27 della decisione controversa, la mera possibilità per il consumatore di scegliere tra numerose marche esistenti del prodotto primario non è sufficiente per trattare il mercato primario e i mercati di assistenza ai clienti come un unico mercato, qualora non sia dimostrato che questa scelta sia effettuata segnatamente in funzione delle condizioni della concorrenza sul mercato secondario.
106 Orbene, nel caso di specie la Commissione non ha dimostrato, nella decisione controversa, che gli aumenti di prezzo di uno specifico fabbricante sul mercato dei servizi di assistenza clienti avrebbero una qualsivoglia incidenza sul volume delle sue vendite sul mercato primario. Al contrario, essa ha ripetutamente sottolineato che il costo dei servizi di manutenzione e riparazione (nel quale è incluso il prezzo dei pezzi di ricambio) è inferiore e privo di rilevanza rispetto al prezzo iniziale dell’orologio di lusso o di prestigio stesso (v. il precedente punto 94). Secondo l’affermazione della Commissione contenuta nella nota in calce n. 27 della decisione controversa, questo costo rimane inferiore al prezzo iniziale persino qualora si prenda in considerazione l’intera durata di vita del prodotto, di modo che è poco probabile che gli acquirenti potenziali calcolino questo costo per tutta la durata di vita del prodotto primario. Nella stessa nota in calce la Commissione da ciò ricava la conclusione che «il consumatore non considera il costo dei servizi di assistenza ai clienti come un criterio all’atto di scegliere un orologio».
107 Di conseguenza, da quanto sin qui esposto discende che la Commissione non ha dimostrato che i consumatori già in possesso di orologi di lusso o di prestigio possano rivolgersi ragionevolmente verso un altro prodotto primario, al fine di evitare un aumento del prezzo dei pezzi di ricambio, né che, in generale, il prezzo dei pezzi di ricambio influisca sulla concorrenza tra i prodotti primari. Di conseguenza, essa non ha dimostrato che un moderato aumento del prezzo dei pezzi di ricambio da parte di un determinato produttore possa causare uno spostamento della domanda verso gli orologi degli altri produttori, privando di redditività un siffatto aumento. Così facendo, essa ha commesso un errore manifesto di valutazione esaminandoli congiuntamente, come se facessero parte di un unico mercato.
108 Questa conclusione è corroborata dal fatto che, come si ricava dalla decisione delle autorità elvetiche di vigilanza sulla concorrenza nel caso ETA SA Manufacture horlogère suisse, l’ETA è il maggiore fabbricante di componenti e pezzi di ricambio di orologi svizzeri, ivi compresi quelli di lusso o di prestigio. Tuttavia, questa società non fabbrica orologi interi. Ebbene, secondo la giurisprudenza, se alcuni fra gli operatori economici sono specializzati ed operano solo sul mercato di assistenza ai clienti del mercato primario, ciò costituisce di per sé un serio indizio dell’esistenza di un mercato specifico (v., in tal senso e per analogia, sentenza Hilti/Commissione, già citata nel precedente punto 105, punto 67).
109 Di conseguenza, occorre giudicare che non si può escludere che, in mancanza di questo errore, e nel caso in cui la Commissione avesse preso in considerazione la sua constatazione, contenuta nella posizione provvisoria, riguardante la generale mancanza di intercambiabilità tra i pezzi di ricambio appartenenti alle varie marche, nonché gli elementi forniti dalla ricorrente al riguardo (v. i precedenti punti 86, 88 e 89), essa avrebbe concluso in favore dell’esistenza di distinti mercati rilevanti costituiti dai pezzi di ricambio propri di determinati marchi, in funzione della loro intercambiabilità.
– Sull’esame relativo al mercato dei servizi di riparazione e manutenzione
110 Per quanto concerne il mercato dei servizi di riparazione e manutenzione degli orologi, occorre decidere se la conclusione cui giunge la Commissione, nel punto 17 della decisione controversa, secondo cui detto mercato non dovrebbe essere trattato come un distinto mercato rilevante, sia giustificata dalle considerazioni contenute nei punti 19-22 della decisione controversa.
111 In questi ultimi punti, la Commissione ha affermato quanto segue:
«(i) Manutenzioni e riparazioni fornite ai clienti
(19) Risulta che l’evoluzione naturale del mercato, contrassegnata dal ritorno di una domanda di meccaniche complesse nel settore degli orologi di lusso o di prestigio, ha condotto un gran numero di gruppi, produttori di siffatti orologi, a modificare la loro politica e ad autorizzare la manutenzione e la riparazione di questi orologi solo in seno al loro sistema di distribuzione selettiva. In questi ultimi vent’anni, i fabbricanti di orologi di lusso o di prestigio hanno adottato questa specifica strategia per la fornitura di questi servizi di assistenza ai clienti, gli uni dopo gli altri, e in funzione della priorità accordata da ciascun singolo produttore al segmento dei prodotti di lusso.
(20) La Commissione osserva che i fabbricanti di orologi considerano la manutenzione e la riparazione fornite ai clienti come un servizio accessorio rispetto alla distribuzione degli orologi, circostanza provata segnatamente dall’ammontare dei ricavi dei fabbricanti di orologi sul detto mercato. Quest’ammontare non è rilevante e rappresenta in media una parte esigua dei ricavi totali riscossi. Inoltre, i fabbricanti di orologi di lusso o di prestigio percepiscono la realizzazione di una rete di servizi di assistenza ai clienti di qualità elevata, omogenea e uniforme come un elemento essenziale, orientato da una domanda della clientela, e come una componente fondamentale e integrante delle loro strategie di concorrenza sul mercato primario. Secondo i fabbricanti, il prodotto primario perderebbe il suo valore agli occhi dei clienti se la sua immagine venisse associata a qualcosa che non fosse un servizio di assistenza ai clienti di alto livello, proprio del marchio, realizzato o dagli stessi fabbricanti di orologi, o dai centri di assistenza autorizzati.
(21) Per quanto concerne gli orologiai indipendenti, sembra che essi non siano sempre in grado di soddisfare i criteri di selezione qualitativi stabiliti dai fabbricanti di orologi per i loro laboratori di riparazione autorizzati (…) Peraltro, secondo determinati fabbricanti di orologi, sino al 30% delle riparazioni effettuate nei loro centri di assistenza ai clienti riguardano guasti provocati da riparazioni inadeguate e difettose compiute da orologiai che non possiedono le conoscenze e competenze adeguate.
(22) Parimenti occorre rilevare che un’altra particolarità del prodotto in questione consiste nel fatto che il costo per il cliente dei servizi di assistenza per tutto il ciclo di vita di un orologio di lusso o di prestigio è minimo rispetto al costo iniziale dell’orologio stesso, e che pertanto il cliente lo considera un elemento relativamente secondario del prezzo del “pacchetto” globale».
112 In primo luogo, occorre ricordare che (v. il precedente punto 108), quando determinati operatori economici si specializzano ed operano solo sul mercato collegato al mercato primario oppure sul mercato dei servizi di assistenza ai clienti, ciò costituisce di per sé un indizio serio dell’esistenza di un mercato specifico.
113 Orbene, la ricorrente ha dedotto, durante il procedimento amministrativo, che il fatto che gli orologiai indipendenti, i quali rappresentano una professione, non operino sul mercato degli orologi, ma unicamente su quello dei servizi di riparazione e manutenzione degli orologi, costituisce di per sé un indizio dell’esistenza di un mercato distinto per i detti servizi. La Commissione ha omesso di prendere in considerazione questo serio indizio presentato dalla ricorrente.
114 In secondo luogo, occorre osservare che, anche se le circostanze del caso di specie sono assolutamente peculiari, tenuto conto del fatto che si tratta, da un lato, di un mercato di prodotti e, dall’altro, di un mercato di assistenza ai clienti, la Commissione non può esimersi dal tener conto della giurisprudenza riguardante la definizione del mercato rilevante quando sceglie di considerare il mercato di assistenza ai clienti unitamente al mercato primario, eventualmente come un unico mercato rilevante.
115 Orbene, fatta eccezione per l’indicazione secondo cui il costo dei servizi di assistenza ai clienti è minimo rispetto al costo iniziale di un orologio di lusso o di prestigio, nessuna delle considerazioni elencate dalla Commissione nei punti 19‑22 della decisione controversa fa riferimento agli elementi richiamati dalla giurisprudenza citata nel precedente punto 67 né, peraltro, a quelli contenuti nella comunicazione sulla definizione del mercato rilevante (v. i precedenti punti 68‑70).
116 Inoltre, occorre rilevare che la Commissione non ha effettuato l’analisi che essa ha ritenuto la più importante nel caso del mercato o dei mercati dei pezzi di ricambio ossia, mutatis mutandis, quella diretta a determinare se i consumatori possano evitare un aumento del prezzo dei servizi di riparazione e manutenzione rivolgendosi verso i prodotti primari di altri fabbricanti.
117 In terzo luogo, occorre ricordare che, secondo il punto 22 della decisione controversa, il costo dei servizi di assistenza ai clienti era secondario rispetto al costo iniziale dell’orologio stesso e che, secondo la nota in calce n. 27 della decisione controversa, «il consumatore non considera[va] il costo dei servizi di assistenza ai clienti come un criterio all’atto di scegliere un orologio».
118 Di conseguenza, alla luce di questi elementi e della mancanza di ulteriori dimostrazioni nella decisione controversa che tenessero conto dei criteri fissati dalla giurisprudenza e dalla comunicazione sulla definizione del mercato rilevante (citati nei precedenti punti 67-70), il Tribunale giudica che la Commissione non ha dimostrato che un moderato aumento dei prezzi sul mercato dei servizi provocherebbe uno spostamento della domanda sul mercato degli orologi di lusso o di prestigio, che possa privare di redditività un aumento siffatto, né che, in generale, il prezzo dei servizi influisca sulla concorrenza tra i prodotti primari.
119 Ne consegue che la Commissione non poteva concludere, in base alle considerazioni da essa illustrate nei punti 19-22 della decisione controversa, che il mercato dei servizi di riparazione e manutenzione degli orologi non costituisse un distinto mercato rilevante, bensì, al contrario, dovesse essere esaminato unitamente a quello degli orologi di lusso o di prestigio. Pertanto, a questo proposito la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione.
120 Poiché le constatazioni della Commissione secondo cui il mercato dei servizi di riparazione e manutenzione degli orologi e quello o quelli dei pezzi di ricambio non costituirebbero mercati rilevanti da esaminare distintamente sono viziate da errori manifesti di valutazione, occorre esaminare se, malgrado questi vizi, la Commissione non potesse legittimamente concludere che non esistesse un interesse comunitario sufficiente al proseguimento delle sue indagini.
121 Dalla decisione controversa si evince chiaramente che la scarsa probabilità che esistessero violazioni degli artt. 81 CE e 82 CE compare tra i motivi principali a sostegno della conclusione della Commissione relativa alla mancanza di un siffatto interesse. Pertanto, occorre esaminare se l’errata definizione del mercato rilevante potesse incidere sulle constatazioni della Commissione riguardanti la probabile esistenza di violazioni delle norme comunitarie sulla concorrenza.
3. Sulla violazione dell’art. 81 CE
Argomenti delle parti
122 La ricorrente afferma che i fabbricanti di orologi svizzeri si sarebbero realmente accordati per eliminare gli orologiai indipendenti dal mercato comunitario dei servizi di manutenzione e riparazione degli orologi, violando in tal modo l’art. 81 CE. Inoltre, essa ritiene che la Commissione abbia commesso un errore ritenendo che la pratica consistente nel rifiutarsi di fornire pezzi di ricambio ai riparatori indipendenti costituisca un sistema di distribuzione selettiva che possa godere dell’esenzione per categoria di cui al regolamento n. 2790/1999.
123 Per quanto riguarda i punti 27 e 28 della decisione controversa, dove la Commissione afferma di non aver trovato nessuna prova dell’esistenza di una pratica concordata, la ricorrente sostiene che l’esistenza di una siffatta pratica è normalmente rivelata non da prove dirette, bensì da un complesso di indizi. Ebbene, nel caso di specie, nel corso del procedimento amministrativo la ricorrente avrebbe fornito numerosi indizi a questo proposito. In primo luogo, essa avrebbe rivelato che la maggioranza dei fabbricanti di orologi svizzeri avevano interrotto la fornitura di pezzi di ricambio durante un determinato periodo; in secondo luogo, che la quasi totalità dei fabbricanti contro i quali era diretta la denuncia appartenevano a gruppi di fabbricanti ben organizzati, e, in terzo luogo, che essi si incontravano tutti regolarmente per affrontare questioni di strategia in qualità di membri della Fédération horlogère suisse (Confederazione degli orologiai svizzeri; FHS). Orbene, la Commissione avrebbe omesso di prendere in considerazione questi elementi e si sarebbe limitata a criticare la durata del periodo durante il quale sarebbe stato manifestato il diniego effettivo dei fabbricanti di orologi svizzeri di continuare a fornire pezzi di ricambio (decisione controversa, punto 16). Persino questa contestazione da parte della Commissione sarebbe infondata, dato che la ricorrente avrebbe ad essa fornito un documento che dimostrerebbe la concentrazione cronologica dei dinieghi contestati in un determinato Stato membro.
124 Ad ogni modo, secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe erratamente concluso che la pratica in questione potesse godere dell’esenzione dall’art. 81, n. 1, CE, poiché non sarebbero soddisfatti i presupposti di cui all’art. 81, n. 3, CE, quali precisati nel regolamento n. 2790/1999.
125 La Commissione afferma che, come da essa spiegato nei punti 27 e 28 della decisione controversa, durante le sue indagini essa non avrebbe trovato nessun elemento di prova che dimostrasse l’esistenza di una pratica concordata o di un accordo tra i fabbricanti di orologi di lusso o di prestigio. La ricorrente non le avrebbe fornito nessuna informazione affidabile su cui essa potesse basarsi per dimostrare una violazione dell’art. 81 CE. Al contrario, il mercato primario degli orologi si sarebbe rivelato concorrenziale, circostanza che non sarebbe negata dalla ricorrente.
126 Per quanto concerne il documento, prodotto dalla ricorrente, relativo alla concentrazione cronologica dei dinieghi, la Commissione sottolinea che esso è stato redatto dalla stessa ricorrente, senza indicazione della sua fonte, e che esso riguarda un unico Stato membro. Di conseguenza, detto documento avrebbe solo un debole valore probatorio. Ad ogni modo, esso rivelerebbe il rifiuto crescente di fornire pezzi di ricambio di orologi nel periodo 1985-2008, ad immagine di una naturale evoluzione del mercato.
127 La Commissione sostiene che il sistema di distribuzione selettiva istituito dai fabbricanti di orologi svizzeri sarebbe conforme alle disposizioni di cui al regolamento n. 2790/1999 e che non esisterebbe nessun elemento di prova che attesti l’esistenza di pratiche in contrasto con l’art. 4, lett. a), di detto regolamento. La circostanza che i fabbricanti di orologi svizzeri abbiano mutato pratica, optando per un sistema di distribuzione selettiva basato su criteri qualitativi, sarebbe totalmente frutto della dinamica del mercato e risponderebbe alle domande dei consumatori, nonché allo scopo dei fabbricanti di garantire servizi di migliore qualità.
128 L’interveniente afferma che l’asserzione della ricorrente riguardante la concentrazione cronologica dei rifiuti – durata «all’incirca due anni» prima del deposito della denuncia – sarebbe materialmente scorretta.
129 Peraltro, l’interveniente condivide la constatazione della Commissione secondo cui la qualità dei servizi di assistenza ai clienti forniti dagli orologiai indipendenti è oggetto di un maggior numero di lamentele rispetto ai casi di riparazioni effettuate dai distributori autorizzati o dallo stesso fabbricante.
Giudizio del Tribunale
130 In primo luogo, per quanto concerne la censura della ricorrente relativa all’esistenza di un’intesa tra i fabbricanti di orologi svizzeri, occorre rilevare che la ricorrente non è giunta a dimostrare che sia viziata la constatazione della Commissione, illustrata nel punto 28 della decisione controversa, secondo cui la ricorrente non ha prodotto nessun elemento di prova che consentisse di sospettare l’esistenza di un’intesa o di una pratica concordata, diretta a eliminare gli orologiai indipendenti dal mercato dei servizi di riparazione e manutenzione degli orologi di lusso o di prestigio.
131 In particolare, occorre rilevare che il documento intitolato «andamento dei rifiuti» evidenzia che nel 1985 solo 3 marche hanno rifiutato di fornire pezzi di ricambio, che nel 1990 questo numero era passato a 5, nel 1995 a 15, nel 2000 a 35, nel 2005 a 38 e, infine, nel 2008 a 50.
132 Di conseguenza, è giocoforza constatare che persino questo documento, redatto dalla ricorrente, tende a confermare la posizione della Commissione secondo cui l’andamento crescente del rifiuto non era il risultato di un’intesa, bensì la conseguenza di decisioni commerciali indipendenti, adottate dai fabbricanti di orologi svizzeri.
133 In secondo luogo, la ricorrente afferma che la pratica di distribuzione selettiva dei pezzi di ricambio – che implica il rifiuto di fornire detti pezzi agli orologiai indipendenti e il divieto imposto alle imprese inserite nella rete di fornire detti pezzi ad operatori esterni alla rete – sarebbe una pratica contraria all’art. 81 CE e non potrebbe godere dell’esenzione per categoria concessa dal regolamento n. 2790/1999.
134 Occorre ricordare che l’art. 2, n. 1, di detto regolamento dispone quanto segue:
«Conformemente all’articolo 81, paragrafo 3, [CE], e salvo il disposto del presente regolamento, il paragrafo 1 di detto articolo è dichiarato inapplicabile agli accordi o alle pratiche concordate conclusi tra due o più imprese, operanti ciascuna, ai fini dell’accordo, ad un livello differente della catena di produzione o di distribuzione, e che si riferiscono alle condizioni in base alle quali le parti possono acquistare, vendere o rivendere determinati beni o servizi (“gli accordi verticali”).
La presente esenzione si applica nella misura in cui tali accordi contengano restrizioni della concorrenza rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 81, paragrafo 1, [CE] (“le restrizioni verticali”)».
135 Ai sensi dell’art. 3 del medesimo regolamento, «l’esenzione di cui all’articolo 2 si applica a condizione che la quota di mercato detenuta dal fornitore non superi il 30% del mercato rilevante in cui esso vende i beni o i servizi oggetto del contratto».
136 Inoltre, secondo il punto 94 delle linee direttrici sulle restrizioni verticali (GU 2000, C 291, pag.1):
«Se un fornitore produce sia il prodotto assemblato sia i pezzi di ricambio o per la riparazione di questo prodotto, tale fornitore sarà spesso l’unico o il principale fornitore del mercato dei pezzi di ricambio e di riparazione (…) A seconda delle circostanze specifiche del caso in esame, come gli effetti delle restrizioni considerate, l’arco di vita del prodotto assemblato e l’importanza dei costi di riparazione o sostituzione, il mercato rilevante ai fini dell’applicazione del regolamento di esenzione per categoria può essere il mercato del prodotto assemblato inclusi i pezzi di ricambio, ovvero i due mercati considerati separatamente».
137 Nel caso di specie, nel punto 33 della decisione controversa la Commissione ha tratto, a questo proposito, le seguenti conclusioni:
«(...) Come precedentemente illustrato, l’analisi compiuta dalla Commissione ai fini del presente procedimento ha condotto alla conclusione secondo cui il mercato dell’assistenza ai clienti per i pezzi di ricambio non dev’essere considerato un mercato distinto dal mercato primario. Di conseguenza, occorre valutare la forza di un determinato fabbricante di orologi sul mercato in generale e, in particolare, di prendere in considerazione la sua posizione e la sua forza sul mercato primario. È per questo motivo che, tenendo conto del fatto che nessun fabbricante di orologi oggetto della denuncia sembra occupare una posizione dominante sul mercato primario, né detenere una quota di mercato superiore al 30%, sembra che essi possano beneficiare del regolamento di esenzione per categoria».
138 Occorre ricordare che non si può escludere che, in mancanza dell’errore manifesto di valutazione rilevato nel precedente punto 107, la Commissione avrebbe potuto concludere nel senso dell’esistenza di distinti mercati rilevanti costituiti dai pezzi di ricambio distinti per marca, in funzione della loro intercambiabilità.
139 Tuttavia, la decisione controversa non contiene nessuna dimostrazione del fatto che la quota di mercato dei fabbricanti di orologi svizzeri rimanga inferiore al 30% anche sui mercati dei pezzi di ricambio distinti per marca.
140 Alla luce di ciò, non si può escludere che, in mancanza dell’errore manifesto di valutazione rilevato nel precedente punto 107, e se la Commissione avesse ripreso, nella decisione controversa, la constatazione da essa inserita nella sua posizione provvisoria secondo cui i fabbricanti di orologi di lusso o di prestigio erano gli unici fornitori delle specifiche gamme di pezzi di ricambio per i loro propri marchi, essa avrebbe deciso per l’inapplicabilità dell’esenzione concessa dal regolamento n. 2790/1999, viste le norme contenute nell’art. 3 di quest’ultimo.
141 Inoltre, occorre sottolineare che, nel punto 43 nella decisione controversa, sotto il titolo «Conclusioni», riguardo alla scarsa probabilità che il sistema di distribuzione selettiva violasse l’art. 81 CE, la Commissione non cita nessun altro elemento a parte l’applicabilità dell’esenzione per categoria ai sensi del regolamento n. 2790/1999. Di conseguenza, il Tribunale giudica che questo elemento aveva un’importanza decisiva a tal riguardo.
142 Pertanto, si deve giudicare che l’errore manifesto di valutazione rilevato nel precedente punto 107 vizia parimenti la conclusione della Commissione riguardante la scarsa probabilità che esistesse una violazione dell’art. 81 CE.
4. Sulla violazione dell’art. 82 CE
Argomenti delle parti
143 La ricorrente, in merito agli accertamenti della Commissione di cui ai punti 39-42 della decisione controversa, afferma che detta istituzione avrebbe riconosciuto, nella posizione provvisoria, l’esistenza di una posizione dominante o di un monopolio da parte di ciascun fabbricante di orologi svizzeri nei confronti dei pezzi di ricambio del proprio marchio. Rifiutandosi di continuare a fornire loro pezzi di ricambio, questi produttori avrebbero commesso un abuso.
144 Secondo la ricorrente, il fatto che il mercato degli orologi svizzeri sia, a parere della Commissione, un mercato concorrenziale sarebbe irrilevante rispetto alle condizioni della concorrenza sul mercato dei servizi di manutenzione e riparazione, che doveva essere considerato un distinto mercato rilevante nel caso di specie. Essa rileva che quest’ultimo mercato non è più concorrenziale, tranne che per un limitato grado di concorrenza ancora esistente tra gli orologiai indipendenti e i fabbricanti di orologi svizzeri. La pratica dei fabbricanti di orologi svizzeri, consistente nel rifiutarsi di continuare a fornire pezzi di ricambio, mirerebbe a eliminare persino questo residuo di concorrenza.
145 La Commissione sottolinea che, secondo la sua analisi, il mercato primario è quello degli orologi, da cui dipenderebbe totalmente il mercato dell’assistenza ai clienti per i pezzi di ricambio degli orologi. Il mercato degli orologi risulterebbe sufficientemente concorrenziale e nessun elemento dimostrerebbe l’esistenza di una posizione dominante collettiva dei fabbricanti di orologi svizzeri né, a fortiori, di un abuso di posizione dominante.
146 L’interveniente sostiene di non occupare una posizione dominante sul mercato primario. Parimenti, mancherebbero i presupposti necessari per l’instaurazione di una posizione dominante collettiva.
Giudizio del Tribunale
147 Nel punto 41 della decisione controversa, la Commissione afferma quanto segue:
«Per quanto concerne i mercati dell’assistenza ai clienti, è già stato dimostrato che sembra improbabile che essi costituiscano un mercato da valutare separatamente, e quindi la questione di un dominio sui medesimi non dev’essere valutata separatamente dal mercato primario».
148 Nel punto 44 della decisione controversa, sotto il titolo «Conclusioni», la Commissione afferma quanto segue:
«L’analisi ha portato a concludere, a prima vista, che i mercati dell’assistenza ai clienti non costituiscono mercati separati nel caso di specie, e che pertanto non sembra sussistere una posizione dominante, né collettiva né individuale, sui mercati di assistenza ai clienti esaminati. In assenza di una posizione dominante, la questione dell’abuso perde qualsiasi significato».
149 Come già osservato nel precedente punto 109, non si può escludere che, in mancanza dell’errore manifesto di valutazione rilevato nel precedente punto 107, la Commissione non avrebbe ritenuto che i pezzi di ricambio propri dei vari marchi costituissero distinti mercati rilevanti, in funzione della loro intercambiabilità.
150 Occorre rilevare che la decisione controversa non contiene nessuna analisi della posizione che i fabbricanti di orologi svizzeri detengono sui mercati dei pezzi di ricambio specifici per i propri marchi. Inoltre, nella decisione controversa la Commissione non ha smentito la constatazione, da essa espressa nella sua posizione provvisoria, secondo cui i fabbricanti di orologi di lusso o di prestigio erano i soli fornitori delle specifiche gamme di pezzi di ricambio per i loro propri marchi, né ha preso posizione su quanto asserito dalla ricorrente, secondo la quale i fabbricanti di orologi svizzeri detenevano una posizione dominante sui mercati dei pezzi di ricambio specifici per i loro propri marchi.
151 Di conseguenza non si può escludere che, se la Commissione avesse considerato esistenti distinti mercati rilevanti costituiti dai pezzi di ricambio specifici per i marchi, e pertanto avesse esaminato la posizione dei fabbricanti di orologi svizzeri su questi mercati, essa non avrebbe recuperato la sua constatazione, contenuta nella posizione provvisoria, secondo cui i fabbricanti di orologi di lusso o di prestigio erano i soli fornitori delle specifiche gamme di pezzi di ricambio per i loro propri marchi. Non si può escludere pertanto che essa potesse accertare, su questa base, che detti fabbricanti detenevano una posizione dominante, se non un monopolio, quanto meno per quanto riguarda determinate gamme di loro pezzi di ricambio, costituenti mercati rilevanti.
152 Dato che, per giudicare scarsamente probabile l’esistenza di violazioni dell’art. 82 CE, la Commissione si è basata sulla mancanza di una posizione dominante in capo ai fabbricanti di orologi svizzeri, l’errore manifesto di valutazione commesso nel quadro della definizione del mercato rilevante vizia parimenti detta conclusione.
5. Sulla valutazione di un interesse comunitario sufficiente al proseguimento delle indagini
Argomenti delle parti
153 La ricorrente ritiene che le affermazioni della Commissione di cui al punto 9 della decisione controversa, relative alla limitata incidenza della lamentata infrazione sul funzionamento del mercato comune, alla complessità delle indagini necessarie e alla scarsa probabilità di accertare infrazioni, siano errate o, quanto meno, non siano suffragate da nessuna prova o da nessun argomento. In particolare, essa reputa errata l’affermazione relativa alla limitata incidenza delle presunte infrazioni, data la prospettiva della scomparsa di una categoria di artigiani dell’Unione.
154 La ricorrente inoltre asserisce che, nel punto 14 della decisione controversa, la Commissione, pur riconoscendo che essa «non è convinta che il mercato degli orologi di lusso o di prestigio sia il mercato (primario) rilevante nel caso di specie», tuttavia prende questa definizione a fondamento della sua valutazione. Parimenti, non avendo definito il mercato rilevante, la Commissione non avrebbe potuto concludere, senza commettere un errore logico, che «non c’[era] nessun indizio di perturbazione nel funzionamento di questo mercato».
155 La Commissione avrebbe omesso anche di prendere in considerazione la circostanza che l’asserito comportamento anticoncorrenziale riguarda tutti gli Stati membri, per cui essa si troverebbe nella posizione migliore per adottare misure volte a ristabilire una corretta concorrenza all’interno del mercato comune. La ricorrente fa riferimento alla giurisprudenza relativa al problema di accertare se, quando rinvia un denunciante dinanzi ai giudici nazionali, la Commissione tenga conto della portata della protezione che questi ultimi possono garantire. Ebbene, nel caso di specie, la decisione di un’unica autorità o di un unico giudice nazionale non potrebbe rimediare al disfunzionamento concorrenziale, in particolare perché i marchi di orologi svizzeri non sarebbero tutti rappresentati in tutti gli Stati membri.
156 La Commissione richiama la sentenza Ufex e a./Commissione, citata nel precedente punto 28 (punto 79). Essa sostiene che l’interesse comunitario sufficiente al proseguimento dell’indagine dev’essere valutato in funzione di un criterio di ponderazione. Applicando questo criterio, essa sarebbe legittimata a concludere che una denuncia non presenta un interesse comunitario sufficiente affinché si proseguano le relative indagini, e ciò sulla base di un unico fattore o di una combinazione di diversi fattori. Dato che la valutazione dell’interesse comunitario suscitato da una denuncia dipenderebbe delle circostanze di ciascun caso specifico, non sarebbe opportuno limitare il numero dei criteri di valutazione ai quali essa possa fare riferimento né, al contrario, imporre il ricorso tassativo a determinati criteri.
Giudizio del Tribunale
157 Per giurisprudenza consolidata, quando la Commissione decide di stabilire gradi di priorità per le denunce di cui è investita, essa può fissare l’ordine in cui queste denunce verranno esaminate e fare riferimento all’interesse comunitario suscitato da un caso come criterio di priorità (sentenza Tremblay e a./Commissione, citata nel precedente punto 27, punto 60; v., in tal senso, sentenza del Tribunale 18 settembre 1992, causa T‑24/90, Automec/Commissione, Racc. pag. II‑2223, punti 83‑85).
158 Al fine di valutare l’interesse comunitario a procedere all’esame di una questione, la Commissione deve tener conto delle circostanze del caso di specie e, segnatamente, degli elementi di fatto e di diritto esposti nella denuncia presentatale. Spetta, in particolare, alla Commissione mettere a confronto la rilevanza dell’asserita infrazione per il funzionamento del mercato comune, la probabilità di poterne accertare l’esistenza e la portata delle misure istruttorie necessarie al fine di adempiere, nel miglior modo possibile, al proprio compito di vigilanza sul rispetto degli artt. 81 CE e 82 CE (v., in tal senso, sentenze Automec/Commissione, citata nel precedente punto 157, punto 86; Tremblay e a./Commissione, citata nel precedente punto 27, punto 62, e Sodima/Commissione, citata nel precedente punto 27, punto 46).
159 A questo riguardo spetta al Tribunale esaminare, in particolare, se dalla decisione risulti che la Commissione ha soppesato l’entità del pregiudizio che l’infrazione di cui trattasi può arrecare al funzionamento del mercato comune, la probabilità di poterne accertare l’esistenza e la portata dei provvedimenti istruttori necessari al fine di adempiere, nel miglior modo possibile, il proprio compito di vigilanza sul rispetto degli artt. 81 CE e 82 CE (v. sentenza Sodima/Commissione, citata nel precedente punto 27, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).
160 Inoltre, occorre ricordare la giurisprudenza citata nel precedente punto 65, secondo cui il controllo del giudice dell’Unione sull’esercizio, da parte della Commissione, del potere discrezionale nel trattamento delle denunce non deve condurlo a sostituire la sua valutazione dell’interesse comunitario a quella compiuta dalla Commissione, bensì deve mirare a verificare che la decisione controversa non sia fondata su fatti materialmente inesatti e non sia viziata da nessun errore di diritto né da nessun errore manifesto di valutazione o da uno sviamento di potere.
161 Infine, occorre ricordare anche che un errore manifesto di valutazione non può giustificare l’annullamento della decisione controversa se, nelle circostanze peculiari del caso in esame, tale errore non possa aver avuto un’influenza determinante quanto all’esito (sentenza del Tribunale 12 settembre 2007, causa T‑60/05, UFEX e a./Commissione, Racc. pag. II‑3397, punto 77; v., in tal senso, sentenza del Tribunale 14 maggio 2002, causa T‑126/99, Graphischer Maschinenbau/Commissione, Racc. pag. II‑2427, punti 48 e 49). Parimenti, al fine di soddisfare l’obbligo di motivazione ad essa incombente, alla Commissione basta esporre i fatti e le considerazioni giuridiche che rivestono un’importanza essenziale nell’economia della decisione (v. sentenza del Tribunale 4 settembre 2009, causa T‑211/05, Italia/Commissione, Racc. pag. II‑2777, punto 68 e giurisprudenza ivi citata).
162 Di conseguenza, occorre esaminare l’importanza, nell’economia della decisione controversa, delle considerazioni viziate per insufficiente motivazione (v. il precedente punto 49), per l’omessa considerazione degli elementi rilevanti, malgrado l’obbligo per la Commissione di esaminare con attenzione tutti gli elementi di fatto e di diritto ad essa comunicati dalla denunciante (v. il precedente punto 33), e per manifesti errori di valutazione (v. i precedenti punti 107 e 119), al fine di determinare se queste scorrettezze possano inficiare la ponderazione, effettuata dalla Commissione, dell’importanza dell’infrazione denunciata sul funzionamento del mercato comune, della probabilità di arrivare ad accertarne la sussistenza e della portata dei provvedimenti istruttori necessari.
163 A questo proposito occorre ricordare che l’accertamento della Commissione sulla mancanza di un interesse comunitario sufficiente al proseguimento delle indagini poggia su quattro considerazioni essenziali. In primo luogo, la denuncia riguarderebbe solo un mercato o un segmento di mercato di dimensioni ridotte, per cui l’importanza economica di questi ultimi sarebbe parimenti ridotta. In secondo luogo, la Commissione non potrebbe giudicare esistente, in base ai dati in suo possesso, un’intesa o una pratica concordata e sarebbe improbabile che il sistema di distribuzione selettiva introdotto dai fabbricanti di orologi svizzeri non sia coperto dall’esenzione per categoria concessa dal regolamento n. 2790/1999. In terzo luogo, poiché i due mercati di assistenza ai clienti non costituirebbero mercati distinti, non sembrerebbe sussistere nessuna posizione dominante, di modo che la questione relativa all’esistenza di un abuso non avrebbe significato. In quarto luogo, alla luce della valutazione fatta dalla Commissione delle lamentate infrazioni, anche ipotizzando la destinazione di risorse supplementari all’istruzione della denuncia, rimarrebbe debole la probabilità di accertare una violazione delle norme sulla concorrenza. Ad ogni modo, anche qualora si potessero accertare alcune infrazioni, le autorità di vigilanza sulla concorrenza e i giudici nazionali sembrerebbero collocati in una posizione idonea per esaminarle (v. i precedenti punti 8-11).
164 In primo luogo, il Tribunale giudica che la considerazione secondo cui la denuncia riguarderebbe solo un mercato o un segmento di mercato di dimensioni ridotte, di modo che l’importanza economica di questi ultimi sarebbe parimenti ridotta, ha svolto un ruolo importante nella ponderazione, effettuata dalla Commissione, dei fattori da valutare al fine di determinare l’esistenza di un interesse comunitario sufficiente al proseguimento delle indagini. Ebbene, questa considerazione è viziata per insufficienza di motivazione e violazione dell’obbligo di prendere in considerazione tutti gli elementi di diritto e di fatto rilevanti e di esaminare con attenzione il complesso di siffatti elementi comunicati alla Commissione dalla ricorrente (v. il precedente punto 49).
165 In secondo luogo, occorre ricordare che gli errori manifesti di valutazione commessi dalla Commissione in sede di definizione del mercato rilevante viziano parimenti le sue conclusioni sulla scarsa probabilità che esistano violazioni degli artt. 81 CE e 82 CE.
166 La riflessione della Commissione, contenuta nel punto 14 della decisione controversa, secondo cui essa «non è convinta che il mercato degli orologi di lusso o di prestigio sia il mercato (primario) rilevante nel caso di specie» e che comunque non era necessario fornire una delimitazione esatta del mercato rilevante, dato che «non c’[era] nessun indizio di perturbazione nel funzionamento di questo mercato», non può porre rimedio a queste scorrettezze.
167 A questo proposito occorre ricordare che, nel punto 33 della decisione controversa (v. il precedente punto 137), la Commissione ha esposto quanto segue:
«L’analisi compiuta dalla Commissione (…) ha condotto alla conclusione secondo cui il mercato dell’assistenza ai clienti per i pezzi di ricambio non dev’essere considerato un mercato distinto dal mercato primario. Di conseguenza, occorre valutare la forza di un determinato fabbricante di orologi sul mercato in generale e, in particolare, di prendere in considerazione la sua posizione e la sua forza sul mercato primario. È per questo motivo che, tenendo conto del fatto che nessun fabbricante di orologi oggetto della denuncia sembra occupare una posizione dominante sul mercato primario, né detenere una quota di mercato superiore al 30%, sembra che essi possano beneficiare del regolamento di esenzione per categoria».
168 Parimenti, occorre ricordare che, nel punto 44 della decisione controversa (v. il precedente punto 148), la Commissione ha affermato quanto segue:
«L’analisi ha portato a concludere, a prima vista, che i mercati dell’assistenza ai clienti non costituiscono mercati separati nel caso di specie, e che pertanto non sembra sussistere una posizione dominante (…) sui mercati di assistenza ai clienti esaminati. In assenza di una posizione dominante, la questione dell’abuso perde qualsiasi significato».
169 Di conseguenza, dalla decisione controversa si evince con chiarezza che la Commissione si è basata sulla definizione del mercato prima facie per suffragare la sua conclusione circa la scarsa probabilità che esistessero violazioni degli artt. 81 CE e 82 CE, e su quest’ultima conclusione per basare il suo accertamento circa la mancanza di indizi relativi ad alterazioni sul mercato in questione. Pertanto, la Commissione non può validamente affermare che essa non avesse bisogno di definire il mercato rilevante a causa della mancanza di indizi relativi ad alterazioni del mercato, dato che il suo accertamento relativo alla mancanza di dette perturbazioni si basava proprio sulla definizione del mercato rilevante che essa ha comunque effettuato.
170 Parimenti, le scorrettezze commesse dalla Commissione in sede di definizione del mercato rilevante non possono essere neutralizzate dall’affermazione di quest’ultima, contenuta nel punto 18 della decisione controversa, secondo cui, «anche ipotizzando che occorra ritenere questi mercati come distinti mercati rilevanti, la circostanza che il mercato primario sembri concorrenziale rende assai improbabile l’esistenza di eventuali effetti anticoncorrenziali[; i]n particolare, gli aumenti di prezzo sui mercati dell’assistenza ai clienti tendono a non essere redditizi a causa del loro impatto sulle vendite sul mercato primario, a meno che non si verifichi una diminuzione dei prezzi sul mercato primario per compensare i prezzi più alti sui mercati dell’assistenza ai clienti».
171 Infatti, la Commissione non giustifica la sua affermazione secondo cui «gli aumenti di prezzo sui mercati dell’assistenza ai clienti tendono a non essere redditizi a causa del loro impatto sulle vendite sul mercato primario» con nessuna analisi né nessun elemento di prova. Al contrario, nella decisione controversa essa richiama un elemento che la rimette in discussione, sottolineando che «il consumatore non ritiene il costo dei servizi di assistenza ai clienti come un criterio all’atto di scegliere un orologio». Infatti, questo elemento conduce alla plausibile conseguenza che l’aumento del prezzo di detti servizi – o del prezzo dei pezzi di ricambio incluso nel prezzo di detti servizi – non incide sulla domanda per gli orologi del marchio che aumenti i prezzi sul mercato dell’assistenza ai clienti (v. il precedente punto 106).
172 In terzo luogo, poiché il fulcro delle considerazioni a sostegno della conclusione della Commissione, relativa alla mancanza di un interesse comunitario sufficiente al proseguimento delle indagini, è viziato per insufficiente motivazione, per la mancata presa in considerazione di un elemento rilevante, dedotto nella denuncia, e per manifesti errori di valutazione, occorre esaminare se l’unico motivo che rimane valido, secondo il quale le autorità nazionali di vigilanza sulla concorrenza e i giudici nazionali si trovano in una posizione idonea a svolgere indagini sulle eventuali violazioni degli artt. 81 CE e 82 CE per trattarle, possa da solo giustificare la conclusione della Commissione riguardante la mancanza di interesse comunitario sufficiente.
173 Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, quando le conseguenze delle infrazioni denunciate si esplicano essenzialmente solo sul territorio di uno Stato membro e sono stati aditi i giudici e le autorità amministrative competenti del detto Stato membro, la Commissione è legittimata a respingere la denuncia per mancanza di interesse comunitario, purché tuttavia i diritti del denunciante possano essere salvaguardati in modo soddisfacente dalle autorità nazionali, il che presuppone che queste ultime siano in grado di riunire gli elementi di fatto necessari per stabilire se le dette pratiche integrino un’infrazione alle citate disposizioni del Trattato (sentenza del Tribunale 3 luglio 2007, causa T‑458/04, Au lys de France/Commissione, punto 83; v., in tal senso, sentenza del Tribunale Automec/Commissione, citata nel precedente punto 157, punti 89-96).
174 Parimenti, si deve rilevare che le cause precedenti, dove il Tribunale ha già avuto occasione di pronunciarsi su una tesi della Commissione riguardante la possibilità, a disposizione dei denuncianti, di difendere i loro diritti dinanzi alle autorità e ai giudici nazionali, riguardavano situazioni in cui la portata delle pratiche censurate da detti denuncianti era essenzialmente limitata al territorio di un unico Stato membro e dette autorità o detti giudici erano già stati aditi (sentenze del Tribunale 24 gennaio 1995, causa T‑114/92, BEMIM/Commissione, Racc. pag. II‑147, punti 76 e 77; Tremblay e a./Commissione, citata nel precedente punto 27, punti 73 e 74; AEPI/Commissione, citata nel precedente punto 26, punto 46, e UFEX e a./Commissione, citata nel precedente punto 161, punto 157).
175 Viceversa, nel caso di specie, anche se la Commissione rileva l’esistenza di leggere variazioni tra i vari Stati membri per quanto riguarda la portata della pratica denunciata dalla ricorrente, essa ha ammesso che detta pratica riguarda almeno il territorio di cinque Stati membri, e non nega né conferma che essa sia presente su tutto il territorio dell’Unione.
176 Pertanto, nel caso di specie, anche ipotizzando che le autorità e i giudici nazionali si trovino in una posizione idonea a trattare le eventuali violazioni oggetto della denuncia, come concluso dalla Commissione nel punto 8 della decisione controversa, questa sola considerazione è insufficiente a suffragare la conclusione finale della Commissione sulla mancanza di interesse comunitario sufficiente. Infatti, la pratica denunciata è presente in almeno cinque Stati membri, se non eventualmente in tutti gli Stati membri, ed è imputabile ad imprese aventi la loro sede sociale e i loro stabilimenti all’esterno dell’Unione, circostanza che costituisce un indizio del fatto che un’azione a livello dell’Unione potrebbe essere più efficace rispetto a molteplici azioni a livello nazionale.
177 Alla luce di tutte le considerazioni sin qui illustrate, occorre concludere che le scorrettezze commesse dalla Commissione sono tali da inficiare la sua valutazione sull’esistenza di un interesse comunitario sufficiente al proseguimento dell’esame delle denunce.
178 Pertanto, la decisione controversa dev’essere annullata, senza che occorra esaminare gli altri motivi ed argomenti della ricorrente, né la sua domanda diretta ad ottenere l’eliminazione dal fascicolo di un passo dalla risposta della Commissione ai quesiti posti per iscritto dal Tribunale.
Sulle spese
179 Ai sensi dell’ art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Quando vi siano più parti soccombenti, il Tribunale decide sulla ripartizione delle spese.
180 Nel caso di specie, poiché la Commissione e l’interveniente sono rimaste soccombenti, occorre decidere che l’interveniente sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla ricorrente a causa dell’intervento e che la Commissione sopporterà, oltre alle proprie spese, il resto delle spese sostenute dalla ricorrente.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La decisione della Commissione 10 luglio 2008, C (2008) 3600, nel caso COMP/E‑1/39097, è annullata.
2) La Richemont International SA sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Confédération européenne des associations d’horlogers-réparateurs (CEAHR), a causa dell’intervento.
3) La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, il resto delle spese sostenute dalla CEAHR.
Czúcz
Labucka
O’Higgins
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 dicembre 2010.
Firme
Indice
Fatti
Procedimento e conclusioni delle parti
In diritto
1. Sulle dimensioni del mercato interessato dalla denuncia e sulla sua importanza economica
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
2. Sulla definizione del mercato rilevante
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
Sulla prima censura, relativa all’errata sostituzione della nozione di «orologi di lusso o di prestigio» a quella di «orologi che valga la pena riparare»
Sulla seconda censura, relativa al mancato esame separato del mercato dei servizi di riparazione e manutenzione degli orologi e di quello dei pezzi di ricambio
– Sull’esame relativo al mercato dei pezzi di ricambio
– Sull’esame relativo al mercato dei servizi di riparazione e manutenzione
3. Sulla violazione dell’art. 81 CE
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
4. Sulla violazione dell’art. 82 CE
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
5. Sulla valutazione di un interesse comunitario sufficiente al proseguimento delle indagini
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
Sulle spese
* Lingua processuale: l’inglese.
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