Avis juridique important
SENTENZA DELLA CORTE DEL 10 DICEMBRE 1991. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REPUBBLICA ELLENICA. - MANCATA TRASPOSIZIONE DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 82/470/CEE - EFFETTIVO ESERCIZIO DELLA LIBERTA DI STABILIMENTO E DELLA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI PER LE ATTIVITA NON SALARIATE DI TALUNI AUSILIARI DEI TRASPORTI E DEI TITOLARI DI AGENZIE DI VIAGGIO NONCHE DEI DEPOSITARI. - CAUSA C-306/89.
raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-05863
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1. Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Libera prestazione dei servizi - Deroghe - Attività che rientrano nell' esercizio dei pubblici poteri - Periti che esercitano dinanzi ai tribunali nel settore degli incidenti stradali - Esclusione - Dichiarazioni di taluni Stati membri iscritte nel verbale di una riunione del Consiglio - Irrilevanza
(Trattato CEE, artt. 52, 55 e 59)
2. Atti delle istituzioni - Direttive - Attuazione da parte degli Stati membri - Direttiva volta ad attribuire diritti ai singoli - Insufficienza di una semplice circolare amministrativa
(Trattato CEE, art. 189, terzo comma)
Massima1. Poiché le perizie in materia di incidenti stradali non sono vincolanti per i tribunali e lasciano intatta la valutazione dell' autorità giudiziaria, l' attività di perito presso i tribunali in questo settore non può essere considerata partecipe dell' esercizio della pubblica autorità ai sensi dell' art. 55 del Trattato e per tal motivo sottratta all' applicazione delle norme del Trattato in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.
Sono in proposito irrilevanti le dichiarazioni che taluni Stati membri possano aver fatto iscrivere nel verbale di una riunione del Consiglio, in quanto la portata oggettiva delle norme di diritto comunitario è determinata solo da queste stesse norme, tenuto conto del loro contesto.
2. Quando una direttiva è volta ad attribuire diritti ai singoli, i provvedimenti adottati per la sua trasposizione devono non solo vincolare le pubbliche autorità, ma anche consentire ai destinatari di conoscere la piena portata dei loro diritti ed eventualmente di avvalersene dinanzi ai giudici nazionali. Non possiede questi requisiti una semplice circolare amministrativa.
PartiNella causa C-306/89,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Maria Kontou Durande, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica ellenica, rappresentata dalla sig.ra Evi Skandalou, membro del servizio del contenzioso comunitario del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata di Grecia, 117, Val-Sainte-Croix,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda volta a far dichiarare che, avendo omesso di adottare entro il termine assegnato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 giugno 1982, 82/470/CEE, relativa a misure destinate a favorire l' esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di taluni ausiliari dei trasporti e dei titolari di agenzie di viaggio (gruppo 718 CITI) nonché dei depositari (gruppo 720 CITI) (GU L 213, pag. 1), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, R. Joliet e F. Grévisse, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, J.C. Moitinho de Almeida, M. Díez de Velasco e M. Zuleeg, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: sig.ra D. Louterman, amministratore principale
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali delle parti all' udienza del 2 luglio 1991,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 19 settembre 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 6 ottobre 1989 la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato, un ricorso inteso a far dichiarare che, avendo omesso di adottare entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 giugno 1982, 82/470/CEE, relativa a misure destinate a favorire l' esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di taluni ausiliari dei trasporti e dei titolari di agenzie di viaggio (gruppo 718 CITI) nonché dei depositari (gruppo 720 CITI) (GU L 213, pag. 1, in prosieguo: la "direttiva"), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CEE.
2 L' art. 4 della direttiva riguarda il tipo e la provenienza degli attestati che ai cittadini di altri Stati membri dev' essere consentito fornire qualora lo Stato membro ospitante esiga, per l' accesso ad una delle attività su cui verte la direttiva, requisiti attinenti all' onorabilità dell' interessato, al fatto che in passato non sia incorso in dichiarazioni di fallimento nonché alla sua capacità finanziaria. L' art. 5 sancisce l' obbligo, per gli Stati membri, d' informare l' interessato della disciplina cui sia eventualmente soggetta l' attività ch' egli intende svolgere. Gli artt. 6 e 7 dispongono in materia di equivalenza e di prova con riferimento al possesso di conoscenze e capacità richiesto dalla normativa dello Stato membro ospitante.
3 Gran parte delle attività previste dalla direttiva è soggetta, nella Repubblica ellenica, ad una normativa che impone requisiti quanto all' accesso e allo svolgimento delle stesse. Ciò vale per l' attività di agente marittimo, di titolare di agenzie di viaggio, di depositario che gestisce magazzini generali nonché di perito automobilistico chiamato ad esercitare le proprie funzioni dinanzi ai tribunali ("perito nel settore degli incidenti stradali"), attività queste per le quali, stando alla Commissione, non è stata adottata alcuna misura di trasposizione.
4 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi ed argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
5 Occorre anzitutto respingere l' argomento della Repubblica ellenica secondo cui il proprio diritto nazionale non conterrebbe alcuna misura discriminatoria nell' ambito di applicazione della direttiva e non sarebbe obbligatorio trasporre la direttiva per quanto riguarda attività che non sono disciplinate. La Commissione non ha infatti formulato alcuna censura del genere e d' altronde la direttiva, che si limita a sancire l' abolizione delle restrizioni non discriminatorie alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, riguarda espressamente soltanto le attività l' accesso alle quali è soggetto nello Stato membro ospitante a taluni requisiti (artt. 4 e 6).
Sulla riconducibilità dell' attività di perito nel settore degli incidenti stradali all' ambito dell' art. 55 del Trattato CEE
6 La Repubblica ellenica afferma che l' attività di perito nel settore degli incidenti stradali partecipa all' esercizio di pubblici poteri ai sensi dell' art. 55 del Trattato. Lo Stato non sarebbe quindi tenuto ad adottare i provvedimenti imposti dalla direttiva in ordine a detta attività, come sarebbe confermato da una dichiarazione delle delegazioni belga, ellenica, italiana e lussemburghese iscritta nel verbale della riunione del Consiglio nel corso della quale è stata adottata la direttiva.
7 Si osservi in proposito che le perizie in materia di incidenti stradali non sono vincolanti per i tribunali. Esse lasciano intatti la valutazione dell' autorità giudiziaria e il libero esercizio della funzione giurisdizionale. L' attività in esame non può quindi essere considerata partecipe dell' esercizio della pubblica autorità ai sensi dell' art. 55 del Trattato (v., in merito alle attività tipiche della professione di avvocato, sentenza 21 giugno 1974, Reyners, punti 52 e 53 della motivazione, causa 2/74, Racc. pag. 631).
8 Si rilevi inoltre che, per giurisprudenza costante della Corte (v., tra l' altro, sentenza 15 aprile 1986, Commissione / Belgio, punto 17 della motivazione, causa 237/84, Racc. pag. 1247), la portata oggettiva delle norme di diritto comunitario è determinata solo da queste stesse norme, tenuto conto del loro contesto. Una dichiarazione come quella cui si richiama la Repubblica ellenica non può quindi incidere su detta portata.
Sull' obbligo di designare autorità o organismi, ai sensi degli artt. 4, n. 6, e 7, n. 4, della direttiva
9 Il n. 6 dell' art. 4 della direttiva impone agli Stati membri di designare, entro il termine previsto per la trasposizione della direttiva, le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti di cui ai nn. 1-4 dello stesso articolo e di informarne immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.
10 L' art. 6 della direttiva dispone che, qualora in uno Stato membro l' accesso alle attività in parola, o il loro esercizio, sia subordinato al possesso di conoscenze e capacità generali, commerciali o professionali, lo Stato riconosce come prova sufficiente di tali conoscenze e capacità l' esercizio effettivo in un altro Stato membro dell' attività considerata, ove questa sia stata esercitata alle condizioni previste dallo stesso articolo.
11 La prova di questo esercizio effettivo risulta da un attestato rilasciato dall' autorità o organismo competente dello Stato membro di origine o di provenienza (art. 7, n. 3). Gli Stati membri sono tenuti a designare dette autorità od organismi entro il termine previsto per la trasposizione della direttiva e ad informarne immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione (art. 7, n. 4).
12 La Commissione contesta alla Repubblica ellenica di non aver designato le autorità ed organismi di cui sopra.
13 In proposito la Repubblica ellenica, rispondendo ad un quesito postole dalla Corte, ha ricordato che, nel corso dei negoziati di adesione, aveva designato quale autorità competente a rilasciare gli attestati a coloro che volessero svolgere una determinata attività professionale sul territorio di uno Stato membro la direzione generale delle relazioni tra la Grecia e le Comunità europee, del ministero del Coordinamento. Sarebbe pertanto questa l' autorità deputata al rilascio degli attestati di cui all' art. 7, n. 4, della direttiva.
14 In una lettera inviata successivamente alla Commissione, nonché in udienza, la Repubblica ellenica ha precisato che la citata direzione generale è competente anche per il rilascio dei documenti di cui al citato art. 4, n. 6.
15 Si deve rilevare in proposito che la designazione effettuata dalla Grecia nell' ambito dei negoziati di adesione faceva seguito ad una richiesta della Commissione riferita alla comunicazione 13 luglio 1974 concernente i certificati, le dichiarazioni e le attestazioni previste dalle direttive adottate fino al 1 giugno 1973 dal Consiglio in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, riguardanti l' onorabilità, l' assenza di fallimento, il tipo e la durata delle attività esercitate nei paesi d' origine (GU C 81, pag. 1).
16 Se ne desume che questa designazione non è stata effettuata ai fini dell' attuazione della direttiva 82/470 e non dispensava quindi la Repubblica ellenica dal procedere a tal fine ad una designazione espressa di detta autorità. La designazione cui la Repubblica ellenica si richiama, peraltro, non è stata comunicata agli altri Stati membri, né è stata oggetto della pubblicità indispensabile affinché essa possa essere conosciuta dagli interessati.
17 Da quanto precede risulta che la censura della Commissione relativa alla mancata adozione dei provvedimenti necessari per la trasposizione degli artt. 4, n. 6, e 7, n. 4, della direttiva dev' essere accolta.
Sull' omessa trasposizione delle altre norme della direttiva
18 Quanto alla trasposizione delle altre norme della direttiva, la Repubblica ellenica si è limitata a richiamare una circolare applicabile all' attività di agente marittimo.
19 Si rilevi in proposito che la direttiva è volta ad attribuire diritti ai singoli e che, per giurisprudenza costante della Corte, i provvedimenti di trasposizione devono, in questo caso, non solo vincolare l' autorità interessata, ma anche consentire ai destinatari di conoscere la piena portata dei loro diritti ed eventualmente di avvalersene dinanzi ai giudici nazionali (v., in particolare, sentenza 17 ottobre 1991, Commissione / Germania, punto 13 della motivazione, causa C-58/89, Racc. pag. I-4983).
20 Poiché la citata circolare non possiede detti requisiti, né è stata adottata alcuna altra norma di trasposizione delle norme in parola, questa censura e pertanto l' intero ricorso devono essere accolti.
Decisione relativa alle speseSulle spese
21 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Poiché la Repubblica ellenica è rimasta soccombente, le spese vanno poste a suo carico.
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Avendo omesso di adottare, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 giugno 1982, 82/470/CEE, relativa a misure destinate a favorire l' esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di taluni ausiliari dei trasporti e dei titolari di agenzie di viaggio (gruppo 718 CITI) nonché dei depositari (gruppo 720 CITI), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CEE.
2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
Top