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SENTENZA DELLA CORTE DEL 13 DICEMBRE 1990. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REPUBBLICA ELLENICA. - IMPORTAZIONI, ESPORTAZIONI E DISTRIBUZIONE DEL PETROLIO GREGGIO E DEI SUOI DERIVATI - MONOPOLIO NAZIONALE - PREZZI. - CAUSA 347/88.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-04747
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1. Ricorso per inadempimento - Parere motivato - Necessità di una particolareggiata esposizione dei motivi
(Trattato CEE, art. 169)
2. Ricorso per inadempimento - Atto introduttivo - Esposizione dei motivi - Mero riferimento alla lettera di diffida e al parere motivato - Insufficienza
(Trattato CEE, art. 169)
3. Ricorso per inadempimento - Esame della fondatezza da parte della Corte - Situazione da prendere in considerazione - Situazione alla scadenza del termine fissato nel parere motivato
(Trattato CEE, art. 169)
4. Monopoli nazionali a carattere commerciale - Normativa che impone alle società distributrici di prodotti petroliferi di approvvigionarsi in parte presso raffinerie del settore pubblico - Inammissibilità - Discriminazione nei confronti degli esportatori stabiliti in altri Stati membri - Violazione dell' art. 30 del Trattato
(Trattato CEE, artt. 30 e 37, n. 1)
5. Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure di effetto equivalente - Normativa che consente alle pubbliche autorità di intervenire nei programmi di approvvigionamento delle società di distribuzione di prodotti petroliferi e che fissa un regime di quote di commercializzazione
(Trattato CEE, art. 30)
Massima1. Il parere motivato contemplato dall' art. 169 del Trattato deve contenere un' esposizione coerente e particolareggiata dei motivi che hanno condotto la Commissione alla convinzione che lo Stato interessato è venuto meno a uno degli obblighi che gli incombono in forza del Trattato.
2. In ogni ricorso depositato ai sensi dell' art. 169 del Trattato, la Commissione è tenuta ad indicare i motivi esatti sui quali la Corte è chiamata a pronunciarsi nonché, quantomeno sommariamente, gli elementi di fatto e di diritto sui quali detti motivi si fondano. La Commissione non può di conseguenza limitarsi a un semplice richiamo al contenuto della lettera di messa in mora e del parere motivato, poiché nella fase precontenziosa può essere indotta a rinunciare a taluni motivi formulati in detti atti.
3. Nel contesto di un ricorso ai sensi dell' art. 169 del Trattato l' esistenza di un inadempimento deve essere valutata in ragione della situazione dello Stato membro quale si presentava allo scadere del termine impartito nel parere motivato e la Corte non può prendere in considerazione cambiamenti successivamente intervenuti.
4. Costituisce inadempimento agli obblighi derivanti ai sensi degli artt. 30 e 37, n. 1, del Trattato, il fatto che lo Stato membro conservi una normativa che istituisce un monopolio nazionale a carattere commerciale nel settore dei prodotti petroliferi e che gli conferisce dei diritti in materia di importazione e di commercializzazione che gli consentano di fare obbligo alle società distributrici di approvvigionarsi presso raffinerie nazionali del settore pubblico nei limiti della percentuale del fabbisogno del mercato nazionale corrispondente alla quota non riordinata del monopolio di commercializzazione. In effetti, una siffatta normativa implica, a favore degli esportatori stabiliti in altri Stati membri, una discriminazione vietata dall' art. 37, n. 1, e costituisce un ostacolo alle importazioni da altri Stati membri vietato dall' art. 30 del Trattato nella misura in cui non sia giustificata da motivi di pubblica sicurezza.
5. Costituisce un inadempimento agli obblighi imposti dall' art. 30 del Trattato il fatto che lo Stato membro adotti una normativa che prevede, da un lato, che i programmi annuali di approvvigionamento delle società distributrici di prodotti petroliferi e le eventuali modifiche di detti programmi siano soggetti all' approvazione delle autorità nazionali, con la conseguenza che, senza che ciò sia indispensabile per garantire l' approvvigionamento del paese, dette società non possono determinare liberamente il volume e le condizioni di esercizio della loro attività né adattarsi liberamente alle fluttuazioni del mercato, e che, dall' altro lato, istituisce un regime di quote di commercializzazione che fissa i quantitativi di prodotti petroliferi che le società distributrici potranno acquistare presso i fornitori di loro scelta.
PartiNella causa C-347/88,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dal consigliere giuridico D. Gouloussis, successivamente da T. Christoforou, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica ellenica, rappresentata dall' avv. A. Kalogeropoulos, del foro di Atene, consigliere speciale presso il ministero dell' Industria, della Ricerca e della Tecnica, assistito dalla sig.ra E. Marinou, membro del servizio del contenzioso comunitario del ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata di Grecia, 117, Val Sainte-Croix,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso inteso a far dichiarare che, adottando la legge n. 1571/85 con le relative disposizioni di esecuzione che contemplano la parziale conservazione dei monopoli d' importazione e di commercializzazione dei prodotti petroliferi in Grecia nonché determinati provvedimenti riguardanti le procedure di importazione, di esportazione e di commercializzazione ed un sistema di prezzi massimi al consumo, aventi l' effetto di restringere le importazioni e le esportazioni di detti prodotti da e negli altri Stati membri, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi impostile dagli artt. 30, 34 e 37, n. 1, del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, T.F. O' Higgins, G.C. Rodríguez Iglesias e M. Díez de Velasco, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, R. Joliet, F.A. Schockweiler e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: sig.ra D. Louterman, amministratore principale
vista la relazione d' udienza e a seguito della trattazione orale del 4 aprile 1990,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 23 maggio 1990,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 29 novembre 1988, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso inteso a far dichiarare che, adottando la legge n. 1571/85 con le relative disposizioni di esecuzione che contemplano la parziale conservazione dei monopoli d' importazione e di commercializzazione dei prodotti petroliferi in Grecia nonché determinati provvedimenti riguardanti le procedure di importazione, di esportazione e di commercializzazione ed un sistema di prezzi massimi al consumo, aventi l' effetto di restringere le importazioni e le esportazioni di detti prodotti da e negli Stati membri, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi impostile dagli artt. 30, 34 e 37, n. 1, del Trattato CEE.
2 L' art. 7, n. 2, della legge 21 ottobre 1985, n. 1571, relativa all' organizzazione della politica petrolifera e del commercio dei prodotti petroliferi (Efimeris tis Kivernisseos, n. 192, del 14.11.1985, serie I) dispone che le importazioni di petrolio greggio e di prodotti petroliferi sono effettuate esclusivamente dallo Stato, in conformità, in particolare, alle disposizioni dell' art. 1 della legge e fatte salve, tra l' altro, le disposizioni dell' art. 4.
3 A tenore dell' art. 1, n. 2, di detta legge, "lo Stato ha il diritto esclusivo di raffinare e, di conseguenza, di importare petrolio greggio".
4 L' art. 4 della legge tratta del riordino del monopolio nazionale per la commercializzazione dei prodotti petroliferi. Fino al 31 dicembre 1985 le società distributrici di prodotti petroliferi erano tenute ad approvvigionarsi esclusivamente dallo Stato. In virtù dell' art. 4, nn. 1 e 2, dette società, a partire dal 1 gennaio 1986, hanno il diritto di approvvigionarsi presso il fornitore di loro scelta fino ad una certa percentuale del fabbisogno del mercato ellenico. Da allora, detta percentuale è stata progressivamente aumentata, fino a raggiungere il 100% a partire dal 1 gennaio 1990. L' art. 4, n. 3, della legge n. 1571/85 dispone tuttavia che la percentuale entro la quale è riordinato il monopolio nazionale di commercializzazione può essere modificata "al fine di prevenire le ripercussioni che eventuali crisi nazionali o internazionali possono avere sulla pubblica sicurezza e sulla difesa nazionale".
5 In base all' art. 9 della legge n. 1571/85 e del decreto ministeriale 17 febbraio 1987, n. 3662, (Efimeris tis Kivernisseos, n. 121, del 16.3.1987, serie II) ciascuna società distributrice è tenuta a sottoporre annualmente alle autorità elleniche un programma denominato "programma di rifornimento" recante l' indicazione delle vendite di prodotti petroliferi che prevede di realizzare per l' anno seguente per zona geografica e i correlativi rifornimenti. L' art. 9, n. 4, della legge dispone che le società distributrici debbono presentare, a sostegno del loro programma, le copie dei contratti dai quali risulta che esse si riforniranno presso raffinerie elleniche del settore pubblico nei limiti della percentuale del fabbisogno del mercato nazionale corrispondente alla quota non riordinata del monopolio nazionale di commercializzazione e presso le stesse raffinerie o raffinerie site in altri Stati membri nei limiti del 70% del quantitativo corrispondente alla quota riordinata di detto monopolio. I programmi di rifornimento possono essere sottoposti a revisione nel corso dell' anno. Sia i programmi come pure le eventuali modifiche sono soggetti all' approvazione delle autorità elleniche, le quali, quando ritengono che il programma sia ingiustificato, possono pretenderne la modifica o la prestazione di garanzie al fine di assicurarne il rispetto.
6 Peraltro, il quantitativo di prodotti petroliferi che ciascuna società di distribuzione ha il diritto di procurarsi presso il fornitore di sua scelta è determinato in conformità del decreto ministeriale 17 febbraio 1987, n. 3663 (Efimeris tis Kivernisseos, n. 121, del 16.3.1987, serie II). Questo quantitativo (denominato "quota di commercializzazione") dipende da vari fattori, tra cui la quota del fabbisogno del mercato ellenico corrispondente alla parte riordinata del monopolio nazionale di commercializzazione e il quantitativo di prodotti petroliferi venduto dalla società considerata nel corso dell' anno precedente. Ai sensi dell' art. 4 del decreto, ogni società può trasferire ad un' altra società la sua quota in tutto o in parte, ma un siffatto trasferimento comporta, qualora gli altri fattori che intervengono nel calcolo della quota restino invariati, una diminuzione della quota attribuita alla società cedente per l' anno successivo.
7 A norma dell' art. 3 del decreto ministeriale n. 3663, le società di distribuzione sono tenute a sottoporre alle autorità elleniche, prima di ogni importazione di prodotti petroliferi e per ciascun carico, una dichiarazione recante, tra l' altro, l' indicazione del paese di provenienza e del prezzo di importazione.
8 Parimenti, a norma del decreto ministeriale 12 marzo 1987, n. 5414 (Efimeris tis Kivernisseos, n. 115, del 16.3.1987, serie II), adottato sulla base dell' art. 12 della legge n. 1571/85, le società distributrici sono tenute a presentare alle autorità elleniche una dichiarazione, prima di ogni esportazione di prodotti petroliferi. Tale dichiarazione deve contenere un' attestazione nella quale viene affermato che l' esportazione non incide sull' obbligo della società considerata di coprire il fabbisogno del mercato ellenico, conformemente al suo programma di approvvigionamento.
9 L' art. 15, n. 1, della legge n. 1571/85 dispone che l' esercizio del commercio di prodotti petroliferi è subordinato al previo rilascio di una autorizzazione da parte delle autorità elleniche. Detta autorizzazione viene rilasciata solo a determinate condizioni, tra le quali vi è l' obbligo per l' impresa di possedere propri camion cisterne il cui numero minimo e massimo viene fissato mediante decreto ministeriale.
10 L' art. 11 della citata legge prevede la fissazione di prezzi massimi di vendita al consumo per i prodotti petroliferi raffinati in Grecia o importati. Questi prezzi sono fissati sulla base di un prezzo di base, nella cui formazione intervengono vari fattori. In virtù di questo articolo, i fattori che concorrono alla formazione del prezzo di base sono stabiliti dall' amministrazione, ma debbono riferirsi a dati economici nazionali o internazionali, che tengono altresì conto delle tendenze del mercato, come il prezzo fob Italia dei prodotti petroliferi finiti e il rapporto tra il costo dei prodotti finiti raffinati in Grecia e il costo medio di produzione degli stessi prodotti raffinati negli altri Stati membri. Il prezzo di base, dapprima determinato in dollari americani e successivamente convertito in dracme, viene fissato, in linea di principio, per un periodo di tre mesi. Al prezzo di base così determinato vanno aggiunti, al fine di ottenere il prezzo di commercializzazione, vari dati, tra cui il costo di conservazione delle scorte. Il prezzo massimo al consumo viene ottenuto aggiungendo al prezzo di commercializzazione le imposte fissate dallo Stato.
11 Per una più ampia esposizione della normativa nazionale, dello svolgimento del procedimento, dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
12 Nel suo ricorso, la Commissione deduce che la possibilità che il governo ellenico si è riservata di riordinare il monopolio nazionale di commercializzazione dei prodotti petroliferi, previsto dall' art. 4, n. 3, della legge n. 1571/85, è in contrasto con gli artt. 30 e 37 del Trattato. Nella sua replica la Commissione ha tuttavia dichiarato di non chiedere la condanna della Repubblica ellenica su questo punto. Si deve pertanto considerare che questa disposizione della legge n. 1571/85 non rientra nell' oggetto del ricorso.
Sulla ricevibilità
a) Sulla previa autorizzazione per l' esercizio del commercio dei prodotti petroliferi
13 Nel ricorso la Commissione sostiene che l' art. 15, n. 1, della legge n. 1571/85 è in contrasto con l' art. 30, in quanto subordina l' esercizio del commercio dei prodotti petroliferi in Grecia alla previa autorizzazione delle autorità elleniche.
14 La Repubblica ellenica deduce che questo motivo non figura né nella lettera di messa in mora né nel parere motivato e che deve, di conseguenza, essere dichiarato irricevibile.
15 La Commissione sottolinea che l' art. 15 della legge n. 1571/85 è menzionato nel parere motivato e che la lettera di messa in mora elenca le condizioni che debbono soddisfare le imprese che intendono esercitare il commercio dei prodotti petroliferi.
16 A questo proposito si deve, in primo luogo, ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte (v., in particolare, sentenza 10 luglio 1990, Commissione / Germania, punto 10 della motivazione, causa C-217/88, Racc. pag. I-0000), il ricorso proposto ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE può basarsi unicamente su motivi già enunciati nel parere motivato.
17 Si deve poi ancora rilevare che, se la Commissione nel suo parere motivato ha criticato una delle condizioni alle quali è subordinata la concessione dell' autorizzazione all' esercizio del commercio dei prodotti petroliferi, non ha tuttavia dedotto che l' esigenza di una siffatta autorizzazione sarebbe essa stessa in contrasto con le disposizioni del Trattato.
18 Di conseguenza il motivo che deduce l' obbligo per le imprese che intendono esercitare il commercio dei prodotti petroliferi in Grecia di ottenere la previa autorizzazione delle autorità elleniche deve essere dichiarato irricevibile.
b) Su taluni motivi relativi al regime dei prezzi massimi al consumo
19 La Commissione deduce che il regime dei prezzi massimi al consumo per i prodotti petroliferi è in contrasto con l' art. 30 del Trattato, tra l' altro perché la presa in considerazione del fattore "tendenza del mercato" renderebbe la determinazione dei prezzi incerta, perché le modalità di calcolo del "costo di conservazione delle scorte" inviterebbero le società distributrici ad approvvigionarsi presso raffinerie elleniche e perché l' amministrazione ellenica avrebbe il potere di determinare i fattori che intervengono nella formazione del prezzo di base.
20 La Repubblica ellenica sottolinea che questi tre motivi non sono enunciati nel parere motivato e considera che essi, di conseguenza, sono irricevibili.
21 La Commissione sostiene di aver contestato, in linea generale, nel parere motivato il sistema di fissazione dei prezzi minimi al consumo per i prodotti petroliferi importati e che detti rilievi costituiscono, di conseguenza, solo lo sviluppo di un motivo presentato nel corso della fase precontenziosa.
22 Per quanto riguarda il motivo che deduce la concessione all' amministrazione ellenica del potere di determinare i fattori che entrano nella formazione del prezzo di base, dalla replica della Commissione emerge che questo motivo riguarda, infatti, il contenuto della normativa adottata dall' amministrazione ellenica e, più in particolare, i fattori "tendenza del mercato" e "costo di conservazione delle scorte". Non si tratta pertanto di un motivo distinto da quelli relativi a questi due fattori. Di conseguenza, non si deve decidere su detto motivo separatamente.
23 Si deve poi rilevare che il parere motivato non contiene alcun riferimento ai fattori "tendenza del mercato" e "costo di conservazione delle scorte". Nonostante che la normativa in vigore durante la fase precontenziosa prevedesse che i fattori "tendenza del mercato" e "costo di conservazione delle scorte" fossero presi in considerazione nel meccanismo di formazione dei prezzi, la Commissione ha formulato i motivi relativi a detti fattori per la prima volta nel corso della replica.
24 Peraltro, l' argomento della Commissione secondo il quale i rilievi relativi ai fattori "tendenza del mercato" e "costo di conservazione delle scorte" sono solo lo sviluppo di un motivo presentato durante la fase precontenziosa non può essere condiviso. Infatti, come la Corte ha più volte affermato, (v., in particolare, sentenza 28 aprile 1985, Commissione / Italia, punto 21 della motivazione, causa 274/83, Racc. pag. 1077), il parere motivato deve contenere un' esposizione coerente e particolareggiata dei motivi che hanno condotto la Commissione alla convinzione che lo Stato interessato è venuto meno a uno degli obblighi che gli incombono in forza del Trattato. Di conseguenza anche se la Commissione intendeva contestare il regime dei prezzi massimi al consumo in linea generale, a lei spettava indicare nel parere motivato le precise ragioni per le quali riteneva questo regime in contrasto con le disposizioni del Trattato.
25 Da quanto sopra consegue che i motivi relativi ai fattori "tendenza del mercato" e "costo di conservazione delle scorte" debbono essere dichiarati irricevibili.
c) Sui motivi non formulati nel ricorso
26 Dal ricorso della Commissione risulta che essa chiede la condanna della Repubblica ellenica, tra l' altro, "per tutti i motivi indicati nella lettera di messa in mora e nel parere motivato".
27 La Repubblica ellenica deduce che i motivi non figuranti nel ricorso, quantomeno nel loro contenuto essenziale, sono irricevibili.
28 L' eccezione di irricevibilità sollevata dalla Repubblica ellenica deve essere accolta. Infatti, ai sensi dell' art. 19 del protocollo sullo Statuto CEE della Corte di giustizia e dell' art. 38, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, il ricorso deve contenere, tra l' altro, una sommaria esposizione dei motivi invocati. Di conseguenza, spetta alla Commissione indicare, in ogni ricorso depositato ai sensi dell' art. 169 del Trattato, i motivi esatti sui quali la Corte è chiamata a pronunciarsi nonché, quantomeno sommariamente, gli elementi di diritto e di fatto sui quali detti motivi si fondano.
29 Si deve inoltre sottolineare che ogni ricorso proposto ai sensi dell' art. 169 è preceduto da una fase precontenziosa che può indurre la Commissione a rinunciare, come nel caso di specie, a taluni motivi formulati nella lettera di messa in mora o nel parere motivato. Di conseguenza, l' indicazione nel ricorso dei motivi sui quali la Corte è chiamata a pronunciarsi è indispensabile per una precisa delimitazione dell' oggetto del ricorso.
30 Da quanto sopra consegue che debbono essere dichiarati irricevibili i motivi enunciati nella lettera di messa in mora e nel parere motivato che non figurano formulati nel ricorso.
Nel merito
a) Sul diritto dello Stato in materia di importazione di petrolio greggio
31 La Commissione rileva che l' art. 7, n. 2, della legge n. 1571/85 conferisce allo Stato il diritto esclusivo di importare petrolio greggio. Deduce che detta disposizione è in contrasto con gli artt. 30 e 37, n. 1, poiché esclude ogni possibilità di importazione da parte di operatori diversi dallo Stato.
32 Ai sensi dell' art. 37, n. 1, gli Stati membri procedono a un progressivo riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale, in modo che venga esclusa qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all' approvvigionamento e agli sbocchi.
33 Peraltro, ai sensi dell' art. 30, sono vietate tra gli Stati membri qualsiasi restrizione quantitativa all' importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente. Secondo una costante giurisprudenza della Corte (v., soprattutto, sentenza 11 luglio 1974, Dassonville, punto 5 della motivazione, causa 8/74, Racc. pag. 837) detta disposizione contempla ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari.
34 Si deve rilevare che a norma dell' art. 7, n. 2, della citata legge, le importazioni di petrolio greggio sono effettuate esclusivamente dallo Stato, conformemente alle disposizioni dell' art. 1 della legge. Il n. 2 di questo articolo prevede che "lo Stato ha il diritto esclusivo di raffinare e, di conseguenza, di importare il petrolio greggio". Da queste disposizioni emerge che lo Stato ha il diritto esclusivo di importare il petrolio greggio destinato alla raffinazione.
35 Si deve tuttavia sottolineare che, a prescindere da qualsiasi disposizione che conferisce allo Stato un diritto esclusivo di importazione, la detenzione da parte dello Stato del monopolio della raffinazione consente a questi di controllare sia il volume delle importazioni di petrolio greggio destinato alla raffinazione sia le condizioni alle quali esse sono effettuate. In altre parole, il fatto che queste importazioni siano effettuate esclusivamente dallo Stato o sotto il suo controllo è inerente all' esistenza del monopolio nazionale della raffinazione. Di conseguenza, le disposizioni di legge che conferiscono allo Stato il diritto esclusivo di importare il petrolio greggio destinato alla raffinazione non fanno che confermare l' esistenza di una prerogativa indissociabile del monopolio nazionale della raffinazione.
36 Ciò considerato, la legittimità del diritto esclusivo dello Stato ellenico in materia di importazione di petrolio greggio rispetto al diritto comunitario può essere messa in discussione solo se la legittimità del monopolio nazionale della raffinazione rispetto al diritto comunitario sia essa stessa oggetto di contestazione. Orbene, la Commissione ha espressamente dichiarato di non mettere in discussione il monopolio nazionale della raffinazione.
37 Ne consegue che i motivi relativi al diritto dello Stato in materia di importazione di petrolio greggio debbono essere disattesi.
b) Sui diritti dello Stato in materia di importazione e di commercializzazione di prodotti petroliferi
38 La Commissione sostiene inoltre che l' art. 7, n. 2, nonché l' art. 4, n. 1, della legge n. 1571/85 sono in contrasto con gli art. 30 e 37, n. 1, poiché conferiscono allo Stato il diritto esclusivo di importare e di commercializzare i prodotti petroliferi finiti e poiché privano le società distributrici della possibilità di approvvigionarsi presso società con sede in altri Stati membri, per il quantitativo di prodotti corrispondente alla quota non riordinata del monopolio nazionale di commercializzazione.
39 Nel controricorso la Repubblica ellenica sostiene in primo luogo che l' art. 7, n. 2, e l' art. 4, n. 1, della legge n. 1571/85 non conferiscono allo Stato un monopolio ai sensi dell' art. 37, n. 1, poiché il diritto dello Stato in materia di importazione e di commercializzazione di prodotti petroliferi finiti riguardava, alla data del deposito del controricorso, un quantitativo di prodotti limitato al 25% del fabbisogno del mercato nazionale.
40 A questo proposito si deve rilevare che l' oggetto del ricorso proposto ai sensi dell' art. 169 è quello di far dichiarare che lo Stato interessato è venuto meno agli obblighi impostigli dal Trattato e che non ha posto termine a questo inadempimento entro il termine a tal fine fissato nel parere motivato della Commissione. Ne consegue che, ai fini del presente ricorso, la portata dei diritti dello Stato in materia di importazione e di commercializzazione dei prodotti petroliferi deve essere determinata prendendo in considerazione la situazione esistente allo scadere del termine impartito alla Repubblica ellenica per conformarsi al parere motivato.
41 In quel momento, a norma dell' art. 7, n. 2, e dell' art. 4, nn. 1 e 2, della legge n. 1571/85 come pure dei provvedimenti di esecuzione di dette disposizioni, lo Stato ellenico aveva il diritto esclusivo di importare e di commercializzare un quantitativo di prodotti petroliferi corrispondente al 65% del fabbisogno del mercato nazionale. Di conseguenza, allo scadere del termine impartito per conformarsi al parere motivato, lo Stato ellenico serbava il potere di influenzare sensibilmente le importazioni di prodotti petroliferi provenienti da altri Stati membri, e questo tanto in virtù del suo diritto in materia di importazione, quanto del suo diritto in materia di commercializzazione dei prodotti petroliferi. Da ciò consegue che ai fini del presente ricorso i diritti dello Stato ellenico in materia di importazione e di commercializzazione dei prodotti petroliferi debbono essere considerati costitutivi di un monopolio nazionale a carattere commerciale ai sensi dell' art. 37.
42 Peraltro, come affermato dalla Corte, in particolare, nella sentenza 7 giugno 1983, Commissione / Italia, punto 11 della motivazione (causa 78/82, Racc. pag. 1955), tanto dal testo dell' art. 37 quanto dalla sua collocazione nel sistema del Trattato si desume che questo articolo mira a garantire l' osservanza del principio fondamentale della libera circolazione delle merci in tutto il mercato comune abolendo, in particolare, le restrizioni quantitative e le misure d' effetto equivalente negli scambi fra gli Stati membri ed a mantenere in tal modo normali condizioni di concorrenza fra le economie dei vari Stati membri qualora, nell' uno o nell' altro di detti Stati, un determinato prodotto sia soggetto ad un monopolio nazionale di carattere commerciale.
43 A questo proposito si deve rilevare che a norma dell' art. 9, n. 4, della legge n. 1571/85 le società distributrici sono tenute ad approvvigionarsi presso raffinerie elleniche del settore pubblico entro i limiti della percentuale del fabbisogno del mercato nazionale corrispondente alla quota del monopolio di commercializzazione non riordinata. Da questa disposizione emerge chiaramente che mantenendo in vigore i diritti dello Stato in materia di importazione e di commercializzazione dei prodotti petroliferi, la Repubblica ellenica mira, come da lei stessa riconosciuto, ad assicurare uno sbocco alla produzione delle raffinerie elleniche del settore pubblico.
44 Ne consegue che la conservazione dei diritti dello Stato ellenico in materia di importazione e di commercializzazione dei prodotti petroliferi implica, nei confronti degli esportatori stabiliti in altri Stati membri, una discriminazione contemplata dall' art. 37, n. 1.
45 La Repubblica ellenica sostiene, in subordine, che la conservazione di siffatti diritti non è in contrasto con l' art. 30, poiché i prodotti commercializzati dallo Stato possono essere prodotti importati o prodotti derivanti dalla trasformazione di materie prime o di prodotti semifiniti importati.
46 Questo argomento non può essere accolto. Infatti, come sopra detto (punto 43), la conservazione dei diritti considerati è intesa a garantire uno sbocco alla produzione delle raffinerie elleniche del settore pubblico. Una siffatta misura costituisce, di conseguenza, un ostacolo alle importazioni di prodotti petroliferi da altri Stati membri, indipendentemente dalla questione se la materia prima utilizzata dalle raffinerie elleniche del settore pubblico sia essa stessa importata o no.
47 La Repubblica ellenica deduce, in terzo luogo, che la conservazione di questi diritti è giustificata da ragioni di pubblica sicurezza. La particolare situazione geopolitica della Grecia renderebbe indispensabile l' adozione di misure dirette ad assicurare un regolare approvvigionamento del paese di petrolio greggio e di prodotti petroliferi. Questo obiettivo potrebbe essere raggiunto solo mantenendo le raffinerie del settore pubblico in attività. A tal fine, sarebbe necessario imporre alle società di distribuzione di approvvigionarsi in parte presso dette raffinerie, fino al momento in cui sarà loro possibile commercializzare la loro produzione a prezzi competitivi.
48 E' vero che, nella sentenza 10 luglio 1984, Campus Oil Limited, punto 51 della motivazione (causa 72/83, Racc. pag. 2727), la Corte ha dichiarato che lo Stato membro il quale, per l' approvvigionamento di prodotti petroliferi, dipenda interamente o quasi interamente dalle importazioni può richiamarsi a motivi di pubblica sicurezza ai sensi dell' art. 36 del Trattato per imporre agli importatori l' obbligo di procurarsi una determinata percentuale del loro fabbisogno acquistandola da una raffineria situata sul suo territorio ai prezzi fissati dal ministro competente in base ai costi relativi all' esercizio di detta raffineria, qualora la produzione di questa non possa essere smerciata liberamente, a prezzi competitivi, sul mercato di cui trattasi.
49 Si deve tuttavia rilevare che la Repubblica ellenica non ha dimostrato che, nell' ipotesi in cui i diritti dello Stato in materia di importazione e di commercializzazione dei prodotti petroliferi non fossero mantenuti in vigore, le raffinerie del settore pubblico non potrebbero smerciare la loro produzione sul mercato a prezzi competitivi e assicurare così il loro mantenimento in attività. Di conseguenza, l' argomento dedotto a questo riguardo dalla Repubblica ellenica deve essere disatteso.
50 Si deve pertanto constatare che, conservando i diritti dello Stato membro in materia di importazione e di commercializzazione dei prodotti petroliferi, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi degli artt. 30 e 37, n. 1.
c) Sul sistema delle quote di commercializzazione e dei programmi annuali di approvvigionamento
51 La Commissione sostiene che l' obbligo imposto alle società di distribuzione dall' art. 9 della legge n. 1571/85 di presentare dei programmi annuali di approvvigionamento di prodotti petroliferi e il regime delle quote di commercializzazione applicabile a dette società, quale previsto dal decreto n. 3663, sono in contrasto con l' art. 30, poiché costituiscono una restrizione della commercializzazione dei prodotti importati e poiché privano le società distributrici della possibilità di sfruttare la quota di mercato che potrebbero acquisire in regime di libera concorrenza.
52 La Repubblica ellenica obietta, in primo luogo, che l' obbligo di presentare i programmi annuali di approvvigionamento e il regime delle quote di commercializzazione non hanno alcuna incidenza sulle importazioni o sul gioco della libera concorrenza, poiché i programmi di approvvigionamento costituiscono un inventario obiettivo del fabbisogno di ciascuna società e poiché tanto questi programmi quanto le quote di commercializzazione non hanno carattere rigido.
53 Si deve rilevare che il fatto che i programmi e le modifiche eventualmente apportatevi siano soggetti all' approvazione delle autorità elleniche significa che le società distributrici non possono determinare liberamente il volume e le condizioni di esercizio della loro attività, né adattarsi liberamente alle fluttuazioni del mercato. Questo regime di approvazione costituisce, di conseguenza, una misura idonea a frapporre ostacoli al commercio intracomunitario, contemplata dall' art. 30.
54 Per quanto riguarda le quote di commercializzazione, si deve rilevare che il regime introdotto con il decreto ministeriale n. 3663 è idoneo a restare in vigore anche dopo l' abolizione dei diritti dello Stato in materia di commercializzazione dei prodotti petroliferi. Questo regime, peraltro, consiste nel fissare, in funzione di vari fattori, la quantità di prodotti petroliferi che le società di distribuzione potranno acquistare presso il fornitore di loro scelta, nel corso dell' anno successivo. Di conseguenza esso priva le società distributrici della possibilità di determinare liberamente la quantità di prodotti che esse acquistano presso gli esportatori comunitari. L' argomento sollevato dalla Repubblica ellenica che deduce che le quote di commercializzazione sono cedibili è a questo riguardo inconferente, foss' anche solo perché la possibilità per una società di importare un quantitativo di prodotti petroliferi superiore all' ammontare della sua quota dipende dalla volontà di un' altra società di cederle una parte della sua quota. Ne consegue che, indipendentemente dalla percentuale entro i cui limiti il monopolio nazionale di commercializzazione è stato riordinato, il regime delle quote di commercializzazione costituisce una misura idonea a frapporre ostacoli al commercio intracomunitario contemplata dall' art. 30.
55 La Repubblica ellenica deduce, in secondo luogo, che l' obbligo di presentare i programmi annuali di approvvigionamento e il regime delle quote di commercializzazione sono indispensabili per l' esercizio del diritto dello Stato in materia di commercializzazione dei prodotti petroliferi.
56 A questo riguardo è sufficiente rilevare che la conservazione dei diritti dello Stato ellenico in materia di commercializzazione dei prodotti petroliferi costituisce una misura vietata dagli artt. 30 e 37, n. 1. Di conseguenza, l' argomento dedotto dalla Repubblica ellenica non è idoneo a sottrarre le misure considerate al divieto contemplato dall' art. 30.
57 La Repubblica ellenica deduce, in terzo luogo, che la presentazione dei programmi di approvvigionamento è indispensabile per consentire alle autorità elleniche di determinare la politica da seguire in materia petrolifera ed assicurare così in modo continuativo la copertura del fabbisogno del paese di prodotti petroliferi.
58 A questo proposito si deve innanzitutto ricordare che, come affermato dalla Corte nella citata sentenza 10 luglio 1984, Campus Oil Limited, punto 35 della motivazione, lo scopo di garantire una fornitura minima costante di prodotti petroliferi può costituire un obiettivo rientrante nella nozione di pubblica sicurezza ai sensi dell' art. 86 del Trattato CEE. Tuttavia, affinché delle misure adottate sulla base dell' art. 36 possano essere lecite, occorre che siano necessarie per raggiungere l' obiettivo perseguito e che questo obiettivo non possa essere raggiunto con misure meno restrittive per gli scambi intracomunitari (v. sentenza 11 ottobre 1990, Nespoli, punto 15 della motivazione,
C-196/89, Racc. pag. I-0000).
59 E' vero che la presentazione dei programmi di approvvigionamento contribuisce ad assicurare in modo continuativo l' approvvigionamento del paese di prodotti petroliferi. Le informazioni contenute in questi programmi sulle previsioni di vendita delle società di distribuzione per zona geografica come pure sulle loro fonti di approvvigionamento consentono, infatti, alle autorità elleniche di stabilire in quale misura i fabbisogni minimi del paese di prodotti petroliferi potrebbero essere coperti dall' attività delle società di distribuzione in caso di crisi e di determinare la politica da seguire in materia di acquisto e di raffinazione del petrolio greggio al fine di garantire, in modo continuativo, un approvvigionamento minimo di prodotti petroliferi.
60 Tuttavia la Repubblica ellenica non ha dedotto alcun argomento inteso a dimostrare che il potere conferito alle autorità di approvare i programmi di approvvigionamento e le modifiche apportatevi, e, quindi, di intervenire sulle condizioni di esercizio dell' attività delle società di distribuzione, da cui risulta l' ostacolo agli scambi intracomunitari, fosse indispensabile al fine di assicurare in modo continuativo l' approvvigionamento minimo del paese di prodotti petroliferi. A questo proposito si deve osservare che in Grecia esistono due raffinerie appartenenti al settore pubblico e che la loro capacità di produzione eccede il fabbisogno minimo del paese in periodi di crisi. Di conseguenza, l' approvvigionamento di prodotti petroliferi del paese può essere assicurato imponendo alle società di distribuzione di comunicare in tempo utile alle autorità elleniche i programmi di approvvigionamento ed eventuali, rilevanti, modifiche apportate nel corso dell' esecuzione.
61 Ciò considerato, l' ostacolo agli scambi intracomunitari derivante dal potere conferito alle autorità elleniche di approvare i programmi di approvvigionamento e le eventuali modifiche a detti programmi non può essere considerato lecito con riferimento all' art. 36.
62 Si deve di conseguenza dichiarare che, adottando il decreto ministeriale n. 3662 che dispone che i programmi annuali di approvvigionamento delle società distributrici di prodotti petroliferi e le loro eventuali modifiche sono soggetti all' approvazione delle autorità elleniche nonché il decreto ministeriale n. 3663 che fissa un regime di quote di commercializzazione, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi impostile dall' art. 30.
d) Sulle procedure di importazione e di esportazione
63 La Commissione sostiene che l' art. 3 del decreto ministeriale n. 3663 è in contrasto con l' art. 30, in quanto istituisce un sistema di previa autorizzazione per le importazioni di prodotti petroliferi. Sostiene altresì che l' art. 12 della legge n. 1571/85 e il decreto ministeriale n. 5414 sono in contrasto con gli artt. 34 e 37, n. 1, poiché istituiscono un regime di autorizzazione per le esportazioni di prodotti petroliferi. La Commissione aggiunge che, anche se le disposizioni nazionali sopra citate imponessero solo un obbligo di dichiarazione, esse sarebbero in contrasto con gli artt. 30, 34 e 37 in quanto sarebbero intese a garantire il rispetto delle quote di commercializzazione.
64 La Repubblica ellenica insiste nell' affermare che la normativa nazionale considerata impone agli importatori e agli esportatori un semplice obbligo di dichiarazione delle operazioni di importazione e di esportazione senza incidenza sull' esercizio del correlativo diritto di importazione o di esportazione. Ritiene questa informazione necessaria per vigilare sull' attuazione dei programmi annuali di approvvigionamento. Di conseguenza, dette disposizioni non sarebbero in contrasto con gli artt. 30, 34 e 37.
65 Si deve in primo luogo rilevare che la Commissione non ha fornito elementi di prova atti a dimostrare che le disposizioni nazionali considerate imporrebbero più che un mero obbligo di dichiarazione delle operazioni di importazione e di esportazione.
66 La Commissione sostiene tuttavia che, anche in simili circostanze, le disposizioni considerate sono in contrasto con gli artt. 30, 34 e 37 per il fatto che sarebbero intese a vigilare sul regime delle quote e, quindi, a mantenere un siffatto regime.
67 Orbene, dall' esame degli atti non è emerso alcun elemento che consente di concludere per l' esistenza di un qualsiasi legame tra i regimi di dichiarazione obbligatori, previsti dai citati decreti ministeriali, da un lato, e il mantenimento del regime delle quote, dall' altro.
68 Di conseguenza, il motivo relativo all' art. 3 del decreto ministeriale n. 3663, come pure il decreto ministeriale n. 5414, che fissano delle procedure di dichiarazione delle operazioni di importazione e di esportazione deve essere respinto.
e) Sull' obbligo di disporre di una capacità di trasporto
69 La Commissione sostiene che l' obbligo imposto alle società di distribuzione dall' art. 15, n. 3, lett. d), della legge n. 1571/85 di disporre di un certo numero di camion cisterna al fine di essere autorizzate ad esercitare il commercio dei prodotti petroliferi è idoneo a restringere le importazioni di prodotti petroliferi ed è, di conseguenza, in contrasto con l' art. 30.
70 Si deve rilevare che la Commissione non ha dedotto alcun elemento di diritto o di fatto inteso a dimostrare che l' obbligo considerato, che costituisce una norma di disciplina commerciale, indistintamente applicabile ai prodotti nazionali e a quelli importati, è idoneo a frapporre ostacoli al commercio intracomunitario.
71 Questo motivo deve pertanto essere dichiarato infondato.
f) Sul regime dei prezzi massimi al consumo
72 Come già sopra indicato (punti 19-25) taluni motivi formulati nei confronti del regime dei prezzi massimi al consumo debbono essere dichiarati irricevibili. Oltre a detti motivi, la Commissione deduce ancora che il regime dei prezzi massimi al consumo non tiene sufficiente conto delle spese relative ai prodotti importati, come le spese di trasporto, e che attribuisce un peso sproporzionato ai criteri nazionali. Tale regime, di conseguenza, sarebbe in contrasto con l' art. 30.
73 A questo proposito si deve osservare che la normativa ellenica relativa al regime dei prezzi massimi al consumo per i prodotti petroliferi prevede la presa in considerazione, nel meccanismo di formazione dei prezzi, di numerosi fattori che si ricollegano tanto ai prodotti importati quanto ai prodotti nazionali.
74 Peraltro, come rilevato dalla Repubblica ellenica, i motivi formulati dalla Commissione sono esposti in termini vaghi e generici. La Commissione, inoltre, non ha dedotto alcun argomento in loro sostegno.
75 Sulla base di quanto sopra considerato, detti motivi debbono essere disattesi.
Decisione relativa alle speseSulle spese
76 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Tuttavia, a norma del n. 3, primo comma, del medesimo articolo, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, la Corte può compensare in tutto o in parte le spese. Poiché la Commissione ha avuto causa vinta soltanto su una parte delle sue conclusioni, le spese vanno compensate.
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Adottando la legge n. 1571/85, con le relative disposizioni di esecuzione che contemplano la conservazione dei diritti dello Stato in materia di importazione e di commercializzazione dei prodotti petroliferi, sottopongono i programmi annuali di approvvigionamento delle società di distribuzione e le eventuali modifiche di questi programmi all' approvazione delle autorità elleniche e istituiscono un regime di quote di commercializzazione, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi impostile dagli artt. 30, 34 e 37, n. 1, del Trattato CEE.
2) Per il resto il ricorso è respinto.
3) Le spese sono compensate.
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