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SENTENZA DELLA CORTE DEL 14 MARZO 1990. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REPUBBLICA ITALIANA. - LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - INADEMPIMENTO DA PARTE DI UNO STATO - RISCOSSIONE DI UN TRIBUTO ALL'ATTO DELL'IMPORTAZIONE DI ANIMALI VIVI - TASSA DI EFFETTO EQUIVALENTE AD UN DAZIO DOGANALE. - CAUSA C-137/89.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-00847
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Massima
Parti
Dispositivo
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Libera circolazione delle merci - Dazi doganali - Tasse di effetto equivalente - Addebito agli importatori di animali vivi del costo delle comunicazioni telegrafiche tra i servizi doganali e i servizi veterinari e sanitari interni - Inammissibilità
( Trattato CEE, art . 12 e seguenti .)
MassimaCostituisce un inadempimento agli obblighi che ad esso incombono ai sensi dell' art . 12 e seguenti del trattato il fatto che uno Stato membro addebiti agli importatori di animali vivi provenienti da altri Stati membri il costo dei telegrammi che i veterinari di confine inviano, in conformità alla normativa nazionale, ai servizi veterinari e sanitari interni competenti .
Tale onere, imposto unilateralmente, che colpisce le merci in ragione del passaggio della frontiera, costituisce infatti una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale ( vedasi in particolare sentenza 30 maggio 1989, causa 340/87, Commissione / Italia, Racc . pag . 1483 ) e non può sfuggire a tale qualifica né in quanto elemento di un sistema generale di imposizioni interne che colpisce sistematicamente, in base agli stessi criteri, i prodotti nazionali e quelli importati o esportati ( vedasi sentenza 31 maggio 1979, causa 132/78, Denkavit / Francia, Racc . pag . 1923 ), né in quanto corrispettivo di un servizio effettivamente prestato all' operatore economico, di importo proporzionato al servizio stesso ( vedasi sentenza 25 gennaio 1977, causa 46/76, Bauhuis / Paesi Bassi, Racc . pag . 5, e sentenza 9 novembre 1983, causa 158/82, Commissione / Danimarca, Racc . pag . 3573 ), poiché non è collegato ad un beneficio specifico e certo che ottiene l' operatore economico ( vedasi in particolare sentenza 1° luglio 1969, causa 24/68, Commissione / Italia, Racc . pag . 193, e sentenza 30 maggio 1989, causa 340/87, soprammenzionata ), né in quanto onere corrispondente a controlli effettuati per soddisfare obblighi imposti dal diritto comunitario ( vedasi sentenza 25 gennaio 1977, causa 46/76, soprammenzionata, e sentenza 27 settembre 1988, causa 18/87, Commissione / RF di Germania, Racc . pag . 5427 ).
PartiNella causa C-137/89,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . Guido Berardis, membro del suo servizio giuridico, in qualità d' agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del suo servizio giuridico, centre Wagner, Kirchberg
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal prof . Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal sig . Ivo M . Braguglia, avvocato dello stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede della sua ambasciata,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica italiana, addebitando agli importatori di animali vivi provenienti da altri Stati membri il costo dei telegrammi che i veterinari di confine, in conformità alla normativa nazionale, inviano ai servizi veterinari e sanitari interni competenti, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell' art . 12 e seguenti del trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori O . Due, presidente, C.N . Kakouris e F.A . Schockweiler, presidenti di sezione, R . Joliet, T.F . O' Higgins, G.C . Rodríguez Iglesias e M . Díez de Velasco, giudici,
( motivazione non riprodotta )
dichiara e statuisce :
Dispositivo1 ) La Repubblica italiana, addebitando agli importatori di animali vivi provenienti da altri Stati membri il costo dei telegrammi che i veterinari di confine inviano, in conformità alla normativa nazionale, ai servizi veterinari e sanitari interni competenti, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell' art . 12 e seguenti del trattato CEE .
2 ) La Repubblica italiana è condannata alle spese .
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