Avis juridique important
SENTENZA DELLA CORTE DEL 16 DICEMBRE 1992. - READING BOROUGH COUNCIL CONTRO PAYLESS DIY LTD E ALTRI. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: READING AND SONNING MAGISTRATES'COURT - REGNO UNITO. - INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. 30 E 36 DEL TRATTATO CEE - DIVIETO DI ESERCITARE ATTIVITA COMMERCIALI LA DOMENICA. - CAUSA C-304/90.
raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-06493
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Libera circolazione delle merci ° Restrizioni quantitative ° Misure di effetto equivalente ° Disciplina che vieta l' apertura domenicale degli esercizi commerciali al minuto ° Ammissibilità
(Trattato CEE, art. 30))
MassimaL' art. 30 del Trattato dev' essere interpretato nel senso che il divieto in esso sancito non si applica ad una disciplina nazionale che vieti l' apertura domenicale degli esercizi commerciali al minuto.
PartiNel procedimento C-304/90,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dalla Magistrates' Court di Reading e Sonning, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Reading Borough Council
e
Payless DIY Ltd,
Wickes Building Supplies Ltd,
Great Mills (South) Ltd,
Homebase Ltd,
B & Q plc,
domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 30 e 36 del Trattato CEE
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, C.N. Kakouris, G.C. Rodríguez Iglesias e J.L. Murray, presidenti di sezione, G.F. Mancini, R. Joliet, M. Diez de Velasco, P.J.G. Kapteyn e D.A.O. Edward, giudici,
avvocato generale: W. Van Gerven
cancelliere: D. Triantafyllou, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
° per il Reading Borough Council, dai signori A. Newman, QC, e A. Jack, barrister;
° per la Payless DIY Ltd, la Wickes Building Supplies Ltd, la Great Mills (South) Ltd e la Homebase Ltd, dal signor P. Lasok, barrister;
° per la B & Q plc, dai signori G. Barling, QC, D. Vaughan, QC, D. Anderson, barrister, e A. Askham, solicitor;
° per il governo del Regno Unito, dal signor N. Paines, barrister, assistito dal signor H.A. Kaya, del Treasury Solicitor' s Department, in qualità di agenti;
° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor R. Wainwright, consigliere giuridico, in qualità di agente;
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali del Reading Borough Council, della B & Q plc, della Payless DIY Ltd, della Wickes Building Supplies Ltd, della Great Mills Ltd e della Homebase Ltd, del governo del Regno Unito, rappresentato dalla signora L. Hudson, del Treasury Solicitors' Department, assistita da Sir N. Lyell, QC, Attorney General, in qualità di agenti, e della Commissione, rappresentata dal signor A. Ridout, funzionario nazionale in distacco presso il servizio giuridico, in qualità di agente, all' udienza del 2 giugno 1992,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dell' 8 luglio 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con ordinanza 9 agosto 1990, pervenuta in cancelleria il 4 ottobre seguente, la Magistrates' Court di Reading e Sonning ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, quattro questioni pregiudiziali relative all' interpretazione degli artt. 30 e 36 del Trattato.
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia sorta fra il Reading Borough Council, che denunciava una violazione degli artt. 47 e 59 dello Shops Act (legge in materia di esercizi commerciali), e le imprese Payless DIY, Wickes Building Supplies, Great Mills (South), Homebase e B & Q, per avere queste ultime tenuto aperti i propri esercizi commerciali la domenica per lo svolgimento di operazioni commerciali diverse da quelle autorizzate dall' allegato V della suddetta legge.
3 L' allegato V dello Shops Act elenca gli articoli che, in via di deroga, possono essere smerciati la domenica nei negozi. Trattasi in particolare delle bevande alcoliche, di determinati prodotti alimentari, dei tabacchi, dei giornali e di altri beni di consumo corrente.
4 Dinanzi al giudice nazionale le convenute nella causa principale hanno eccepito l' illegittimità della disciplina nazionale sotto il profilo dell' art. 30 del Trattato, sostenendo che le controverse norme dello Shops Act non sono conformi al requisito della proporzionalità quale viene richiamato nei punti 15 e 16 della motivazione della sentenza della Corte 23 novembre 1989, causa C-145/88, B & Q (Racc. pag. 3851).
5 Preso atto di quanto sopra, la Magistrates' Court di Reading e Sonning ha disposto la sospensione del procedimento ed ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se, nell' ipotesi in cui la normativa di uno Stato membro faccia divieto agli esercenti al minuto di aprire i loro esercizi al pubblico la domenica, al fine d' impedire, per quanto possibile, che ai dipendenti di tali esercizi venga imposto di lavorare la domenica, in modo da potersi preservare quella che viene comunemente definita la tradizione inglese della domenica, un tale obiettivo possa considerarsi legittimo alla luce del diritto comunitario, conformemente ai punti 12-14 della motivazione della sentenza 23 novembre 1989 (causa C-145/88, B & Q).
2) Facendo applicazione della condizione formulata dalla Corte di giustizia al punto 15 della motivazione della sentenza B & Q (condizione di proporzionalità) a questa normativa,
a) se il giudice nazionale sia tenuto ad applicare le condizioni enunciate all' art. 3 della direttiva 70/50;
b) in caso affermativo, se la previsione normativa nazionale debba conformarsi a ciascuna delle condizioni di cui all' art. 3, secondo comma, primo e secondo trattino;
c) se al giudice nazionale competa l' esame dei fatti (in quanto provati) e il giudizio di merito con riguardo all' applicabilità delle suddette condizioni ovvero se esso debba limitarsi alla pronuncia sul punto se un organo legislativo avrebbe ragionevolmente potuto o meno adottare la disposizione di cui trattasi, avuto riguardo alle suddette condizioni;
d) se, nel valutare gli effetti restrittivi della disciplina nazionale sulla libera circolazione delle merci e nel comparare inoltre l' effetto restrittivo esercitato sugli eventuali scambi dai vari mezzi distinti che potrebbero essere utilizzati per conseguire l' obiettivo al quale tende la suddetta disciplina, il giudice nazionale debba limitarsi a prendere in considerazione la misura in cui gli effetti sulle importazioni eccedono quelli sulla produzione nazionale ovvero se possa prendere in considerazione il complesso degli effetti restrittivi sulle importazioni intracomunitarie;
e) se occorra esaminare il controverso effetto restrittivo sugli scambi per quanto riguarda: l' effetto globale sul commercio intracomunitario di merci e/o servizi ovvero l' effetto sui settori di attività dell' impresa interessata o ancora l' effetto su tale impresa;
f) secondo quali modalità un giudice nazionale debba procedere ad un raffronto tra gli effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci, derivanti dalla normativa nazionale, e l' obiettivo perseguito da questa normativa.
3) Se l' art. 36 del Trattato CEE possa in qualche misura applicarsi ad una norma nazionale come quella controversa e, in caso affermativo, come debba avvenire tale applicazione.
4) Se ai fini della soluzione di una qualsiasi delle questioni suddette sia rilevante l' esistenza di deroghe al divieto legislativo di esercitare attività commerciali la domenica".
6 Per una più ampia illustrazione degli antefatti e del contesto normativo della controversia nella causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
7 Con la prima questione pregiudiziale, il giudice nazionale si interroga sull' interpretazione della menzionata sentenza B & Q.
8 Va ricordato che, nelle sentenze 28 febbraio 1991, causa C-312/89, Conforama (Racc. pag. I-997) e causa C-332/89, Marchandise (Racc. pag. I-1027), la Corte ha precisato che l' art. 30 del Trattato dev' essere interpretato nel senso che il divieto in esso previsto non si applica ad una normativa nazionale che vieti il lavoro domenicale prestato dai lavoratori subordinati.
9 Inoltre, con sentenza pronunciata nella data odierna (causa C-169/91, Council of the City of Stoke-on-Trent e Norwich City Council, Racc. pag. I-6635), la Corte ha dichiarato che l' articolo 30 del Trattato dev' essere interpretato nel senso che il divieto in esso sancito non si applica ad una normativa nazionale che vieti l' apertura domenicale degli esercizi commerciali al minuto.
10 Un' identica soluzione deve valere per quanto riguarda la prima questione posta nella presente causa.
11 Alla luce della soluzione fornita per tale questione, non occorre statuire sulle altre questioni pregiudiziali.
Decisione relativa alle speseSulle spese
12 Le spese sostenute dal governo del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla Magistrates' Court di Reading e Sonning, con ordinanza 9 agosto 1990, dichiara:
L' art. 30 del Trattato dev' essere interpretato nel senso che il divieto in esso sancito non si applica ad una disciplina nazionale che vieti l' apertura domenicale degli esercizi commerciali al minuto.
Top