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SENTENZA DELLA CORTE DEL 2 AGOSTO 1993. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REPUBBLICA ITALIANA. - DIRETTIVA 75/439/CEE CONCERNENTE L'ELIMINAZIONE DEGLI OLI USATI - INADEMPIMENTO - MANCATA ESECUZIONE DI UNA SENTENZA DELLA CORTE. - CAUSA C-366/89.
raccolta della giurisprudenza 1993 pagina I-04201
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Atti delle istituzioni ° Direttive ° Attuazione da parte degli Stati membri ° Insufficienza di una prassi conforme agli obiettivi della direttiva ° Necessità di un recepimento chiaro e preciso
(Trattato CEE, art. 189, terzo comma)
MassimaTrattandosi del recepimento di una direttiva nell' ordinamento giuridico interno di uno Stato membro, l' esistenza di una prassi conforme agli obiettivi di tutela di una direttiva non può dispensare uno Stato membro dal recepire la detta direttiva mediante disposizioni idonee a creare una situazione sufficientemente precisa, chiara e trasparente per consentire ai singoli di conoscere i loro diritti e i loro obblighi. Onde garantire la piena attuazione delle direttive, non solo di fatto ma anche in diritto, gli Stati membri devono stabilire un contesto giuridico preciso nel settore considerato. Pertanto non si può ritenere che sia stata correttamente recepita una disposizione di una direttiva che impone un determinato comportamento alle amministrazioni nazionali qualora lo Stato membro di cui trattasi non abbia adottato alcun provvedimento specifico per attuarla e si sia limitato ad affermare che tale comportamento derivava in generale dall' applicazione dei principi di buona gestione alla cui osservanza è tenuta la propria amministrazione.
PartiNella causa C-366/89,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata, inizialmente, dall' avv. Gianluigi Campogrande, consigliere giuridico, in qualità di agente, successivamente, dai signori Lucio Gussetti e Vittorio Di Bucci, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Nicola Annecchino, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal professor Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata d' Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso inteso a far dichiarare, da un lato, che, persistendo, nonostante la sentenza della Corte 17 dicembre 1981, Commissione/Italia (cause riunite 30-34/81, Racc. pag. 3379), a non adottare tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/439/CEE, concernente l' eliminazione degli oli usati (GU L 194, pag. 31), e in particolare agli artt. 4, 6, 12 e 15 della stessa, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi impostile dall' art. 171 del Trattato CEE, e, dall' altro lato, che, escludendo l' esportazione degli oli usati verso altri Stati membri nell' ambito del suo sistema di raccolta di detti oli, essa è venuta meno agli obblighi impostile dall' art. 34 del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente di sezione, facente funzioni di presidente, M. Zuleeg, J.L. Murray, presidenti di sezione, G.F. Mancini, R. Joliet, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, D.A.O. Edward, giudici,
avvocato generale: signor M. Darmon
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 15 dicembre 1992, nella quale la Commissione era rappresentata dal signor Lucio Gussetti, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 3 febbraio 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 4 dicembre 1989, la Commissione delle Comunità europee ha proposto a questa Corte, a norma dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare, da un lato, che, persistendo, nonostante la sentenza della Corte 17 dicembre 1981, Commissione/Italia (cause riunite 30-34/81, Racc. pag. 3379), a non adottare tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/439/CEE, concernente l' eliminazione degli oli usati (GU L 194, pag. 31, in prosieguo: la "direttiva"), e in particolare agli artt. 4, 6, 12 e 15 della stessa, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi impostile dall' art. 171 del Trattato CEE, e, dall' altro lato, che, escludendo l' esportazione degli oli usati verso altri Stati membri nell' ambito del suo sistema di raccolta di detti oli, essa è venuta meno agli obblighi impostile dall' art. 34 del Trattato CEE.
2 La direttiva mira in particolare a tutelare l' ambiente dagli effetti nocivi dello scarico, del deposito o del trattamento degli oli usati.
3 Per realizzare tale obiettivo, l' art. 3 della direttiva prevede che l' eliminazione degli oli usati debba essere effettuata mediante riutilizzazione, vale a dire mediante rigenerazione e/o combustione a scopi diversi dalla distruzione.
4 L' art. 4 della direttiva dispone:
"Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano vietati:
1. qualsiasi scarico degli oli usati nelle acque interne di superficie, nelle acque sotterranee, nelle acque costiere e nelle canalizzazioni;
2. qualsiasi deposito e/o scarico di oli usati che abbiano effetti nocivi per il suolo, come pure qualsiasi scarico incontrollato di residui risultanti dalla trasformazione di oli usati;
3. qualsiasi trattamento di oli usati che provochi un inquinamento dell' aria superiore al livello fissato dalle disposizioni vigenti".
5 L' art. 6, primo comma, della direttiva dispone:
"(...) le imprese che eliminano gli oli usati debbono ottenere un' autorizzazione".
6 A norma dell' art. 6, secondo comma, della direttiva,
"Tale autorizzazione è concessa dall' amministrazione competente, previo esame degli impianti, ove necessaria; essa impone le condizioni richieste dai progressi della tecnica".
7 In forza dell' art. 12 della direttiva,
"Le imprese di cui all' art. 6 sono controllate periodicamente dall' amministrazione competente, soprattutto per quanto riguarda l' osservanza delle condizioni di autorizzazione".
8 Infine, l' art. 15 della direttiva impone a ciascuno Stato membro di comunicare "periodicamente alla Commissione le proprie conoscenze tecniche nonché l' esperienza ed i risultati che derivano dall' applicazione delle disposizioni adottate in virtù della presente direttiva".
9 Nella precitata sentenza Commissione/Italia, la Corte ha affermato che, non adottando nei termini stabiliti tutti i provvedimenti necessari per conformarsi in particolare alla direttiva di cui trattasi, la Repubblica italiana era venuta meno agli obblighi impostile dal Trattato.
10 A seguito di detta sentenza, la Repubblica italiana ha adottato il decreto 23 agosto 1982, n. 691 (GURI 30 settembre 1982, n. 270, pag. 7081, in prosieguo: il "decreto n. 691") e ne ha informato la Commissione.
11 Considerando che il decreto di cui trattasi non costituiva esecuzione della sentenza della Corte, la Commissione ha promosso contro la Repubblica italiana il procedimento di cui all' art. 169 del Trattato.
12 Successivamente alla proposizione del ricorso, la Repubblica italiana, con il decreto del Presidente della Repubblica italiana 27 gennaio 1992, n. 95 (GURI 15 febbraio 1992, n. 38, pag. 5), ha adottato i provvedimenti necessari per attuare l' art. 4 della direttiva ed evitare la violazione dell' art. 34 del Trattato CEE. In seguito, in udienza la Commissione ha rinunciato alle censure relative a dette disposizioni e ha tenuto ferme solo quelle attinenti agli artt. 6, 12 e 15 della direttiva.
13 Per una più ampia illustrazione delle disposizioni nazionali di cui trattasi, dello svolgimento del procedimento, dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
Sull' articolo 6 della direttiva
14 La Commissione addebita alla Repubblica italiana di aver violato l' art. 6 della direttiva. Sia che si tratti dell' autorizzazione, contemplata dall' art. 3, terzo comma, del decreto n. 691, per le imprese che eliminano gli oli usati mediante combustione non industriale, oppure dell' autorizzazione, contemplata dagli artt. 4-6 del decreto 2 novembre 1933, n. 1741, relativo alla disciplina dell' importazione, della trasformazione, del deposito e della distribuzione degli oli minerali e dei carburanti (GURI 30 dicembre 1933, n. 301, pag. 5995, in prosieguo: il "decreto n. 1741"), per le imprese che eliminano gli oli usati mediante rigenerazione, l' amministrazione competente non è tenuta infatti ad effettuare, prima di accordare dette autorizzazioni, l' esame degli impianti né ad imporre le condizioni richieste dai progressi della tecnica, come prescritto dall' art. 6, secondo comma, della direttiva.
15 La Repubblica italiana oppone che detti obblighi non sono che l' applicazione dei principi di una corretta gestione alla cui osservanza è tenuta in generale l' amministrazione, anche in mancanza di una espressa disposizione legislativa, in quanto siano ragionevolmente necessari per soddisfare le finalità dell' autorizzazione.
16 A questo proposito, occorre anzitutto ricordare che, a tenore dei 'considerando' della direttiva, la tutela dell' ambiente dev' essere garantita mediante un sistema efficace e coerente che preveda un meccanismo di autorizzazione per le imprese che eliminano gli oli usati nonché idonee procedure di controllo.
17 Si deve inoltre sottolineare che l' esistenza di una prassi conforme agli obiettivi di tutela di una direttiva non può dispensare uno Stato membro dal recepire detta direttiva nel proprio ordinamento giuridico interno mediante disposizioni idonee a creare una situazione sufficientemente precisa, chiara e trasparente per consentire ai singoli di conoscere i loro diritti e i loro obblighi. Onde garantire la piena attuazione delle direttive, non solo di fatto ma anche in diritto, gli Stati membri devono stabilire un contesto giuridico preciso nel settore considerato (v. in particolare, sentenza 15 marzo 1990, causa C-339/87, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I-851).
18 Non si può ritenere che sia stata correttamente recepita una disposizione di una direttiva che impone un determinato comportamento alle amministrazioni nazionali qualora lo Stato membro di cui trattasi non abbia adottato alcun provvedimento specifico per attuarla e si sia limitato ad affermare che tale comportamento derivava in generale dall' applicazione dei principi di buona gestione alla cui osservanza è tenuta la propria amministrazione.
19 Si deve pertanto constatare che l' art. 6 della direttiva non è stato recepito correttamente nell' ordinamento giuridico italiano.
Sull' articolo 12 della direttiva
20 La Commissione addebita alla Repubblica italiana di non aver adottato i provvedimenti adeguati per garantire che sia effettuato il controllo periodico delle imprese incaricate di eliminare gli oli usati, contemplato dall' art. 12 della direttiva.
21 La Commissione fa valere che, poiché i decreti nn. 691 e 1741 non impongono alcun obbligo all' amministrazione competente per quanto riguarda le condizioni di autorizzazione di cui all' art. 6, secondo comma, della direttiva, il sistema italiano non è in grado di imporre e l' amministrazione non è in grado di effettuare il controllo periodico di dette imprese, soprattutto per quanto riguarda l' osservanza di tali condizioni.
22 Il governo italiano sostiene che questa censura deve essere respinta a causa della sua genericità e della mancanza di una qualsiasi dimostrazione.
23 Questo argomento non può essere accolto.
24 L' art. 12 della direttiva riguarda infatti il controllo delle imprese che hanno ottenuto un' autorizzazione ai sensi dell' art. 6. Poiché l' autorizzazione di eliminare gli oli usati mediante rigenerazione e mediante combustione non industriale non è, come si è già rilevato, sottoposta dalla normativa italiana alle condizioni stabilite dall' art. 6, le imprese di cui trattasi non possono costituire oggetto del controllo prescritto dall' art. 12.
25 Si deve quindi constatare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi impostile dall' art. 12 della direttiva.
Sull' articolo 15 della direttiva
26 La Commissione addebita alla Repubblica italiana di non averle comunicato periodicamente le sue cognizioni tecniche nonché l' esperienza e i risultati che derivano dall' applicazione delle disposizioni adottate in forza della direttiva, benché il consorzio obbligatorio per la raccolta degli oli usati, contemplato dall' art. 4 del decreto n. 691, esista dal 1983 e sia operativo dal 1985.
27 La Repubblica italiana, pur segnalando che non possedeva elementi d' informazione definitivi che potessero essere comunicati alla Commissione, non nega che l' art. 15 della direttiva non sia stato recepito nel diritto italiano.
28 Si deve pertanto constatare che il ricorso della Commissione è fondato anche per quanto riguarda l' art. 15 della direttiva.
29 Alla luce delle precedenti considerazioni, occorre constatare che, persistendo, nonostante la precitata sentenza della Corte 17 dicembre 1981, a non adottare tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva 75/439, e in particolare agli artt. 6, 12 e 15 della stessa, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi impostile dall' art. 171 del Trattato.
Decisione relativa alle speseSulle spese
30 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Repubblica italiana è rimasta soccombente; le spese vanno quindi poste a suo carico.
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Persistendo, nonostante la sentenza della Corte 17 dicembre 1981, Commissione/Italia (cause riunite 30-34/81), a non adottare tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/439/CEE, relativa all' eliminazione degli oli usati, e in particolare agli artt. 6, 12 e 15 della stessa, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi impostile dall' art. 171 del Trattato CEE.
2) Per il resto, il ricorso è respinto.
3) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
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