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SENTENZA DELLA CORTE DEL 20 SETTEMBRE 1990. - S. Z. SEVINCE CONTRO STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: RAAD VAN STATE - PAESI BASSI. - ACCORDO DI ASSOCIAZIONE CEE-TURCHIA - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE - APPLICABILITA DIRETTA. - CAUSA C-192/89.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-03461
edizione speciale svedese pagina 00507
edizione speciale finlandese pagina 00529
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1 . Questioni pregiudiziali - Competenza della Corte - Atti delle istituzioni - Accordi della Comunità - Accordo di associazione - Decisioni del consiglio di associazione
(( Trattato CEE, artt . 177, primo comma, lett . b ), 228 e 238 ) ))
2 . Accordi internazionali - Accordi della Comunità - Efficacia diretta - Condizioni - Decisioni relative alla libera circolazione dei lavoratori - Consiglio di associazione istituito dall' accordo di associazione CEE-Turchia
( Accordo di associazione CEE-Turchia; decisioni 2/76 e 1/80 del consiglio di associazione CEE-Turchia )
3 . Accordi internazionali - Accordo di associazione CEE-Turchia - Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Accesso dei cittadini turchi ad un' attività lavorativa subordinata di loro scelta in uno degli Stati membri - Condizioni - Previo esercizio di una regolare occupazione - Nozione
( Accordo di associazione CEE-Turchia; decisioni 2/76 e 1/80 del consiglio di associazione CEE-Turchia )
Massima1 . Le disposizioni adottate, in esecuzione di un accordo di associazione concluso tra la Comunità e un paese terzo, dal consiglio di associazione istituito dal suddetto accordo formano, allo stesso titolo dell' accordo e dal momento dell' entrata in vigore del medesimo, parte integrante dell' ordinamento giuridico comunitario, così che la Corte, competente a pronunciarsi ai sensi dell' art . 177 del Trattato sull' accordo in quanto atto di una delle istituzioni, è del pari competente a pronunciarsi sulla loro interpretazione, contribuendo a garantire l' uniforme applicazione del diritto comunitario .
2 . Allo stesso modo delle disposizioni degli accordi conclusi dalla Comunità con paesi terzi, le disposizioni emanate da un consiglio di associazione, istituito da un accordo di associazione per garantire l' esecuzione delle sue disposizioni, vanno considerate direttamente efficaci qualora, tenuto conto del tenore letterale, dello scopo e della natura delle disposizioni medesime come pure dell' accordo di associazione, implichino un obbligo chiaro e preciso la cui esecuzione ed i cui effetti non siano subordinati all' adozione di alcun atto ulteriore . Detti requisiti sono soddisfatti dagli artt . 2, n . 1, lett . b ), e 7 della decisione 2/76 e dagli artt . 6, n . 1, terzo trattino, e 13 della decisione 1/80, decisioni adottate dal consiglio di associazione istituito dall' accordo di associazione CEE-Turchia onde assicurare la graduale attuazione della libera circolazione dei lavoratori prevista da norme pattizie di carattere programmatico, di guisa che le dette disposizioni sono direttamente efficaci negli Stati membri della Comunità .
Assume scarso rilivio, al riguardo, la pensione dell' eventuale adesione di provvedimenti nazionali di esecuzione, dal momento che questi ultimi non si fondano su alcun potere discrezionale, o il fatto che le suddette decisioni non siano state pubblicate, potendo la mancata pubblicazione solo impedire l' imposizione di obblighi a un singolo, e che agli Stati membri sia riservata la possibilità di ricorrere a clausole di salvaguardia, applicandosi tali clausole solo in determinate situazioni .
3 . L' art . 2, n . 1, lett . b ), della decisione 2/76 e l' art . 6, n . 1, terzo trattino della decisione 1/80, decisioni entrambe adottate dal consiglio di associazione istituito dall' accordo di associazione CEE-Turchia, determinano per il lavoratore turco, dopo un periodo di occupazione regolare in uno Stato membro, la possibilità di accedere liberamente in esso a qualsiasi attività lavorativa subordinata di sua scelta . La regolarità dell' occupazione ai sensi delle suddette disposizioni, anche ammettendo che non sia necessariamente subordinata al possesso di un regolare permesso di soggiorno, presuppone tuttavia una situazione stabile e non precaria sul mercato del lavoro . Ne consegue che l' espressione "occupazione regolare" figurante nelle suddette disposizioni non può riguardare la situazione di un lavoratore turco autorizzato ad esercitare un lavoro durante il periodo in cui fruisce della sospensione dell' esecuzione di una decisione che gli nega il diritto di soggiorno, avverso la quale egli abbia proposto un ricorso in seguito respinto .
PartiNel procedimento C-192/89,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del Trattato CEE, dal Raad van State dei Paesi Bassi, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
S.Z . Sevince
e
Staatssecretaris van Justitie,
domanda vertente sull' interpretazione di talune disposizioni delle decisioni 2/76 e 1/80 del consiglio di associazione istituito dall' Accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia,
LA CORTE,
composta dai signori O . Due, presidente, Sir Gordon Slynn, C.N . Kakouris, F.A . Schockweiler e M . Zuleeg, presidenti di sezione, G.F . Mancini, T.F . O' Higgins, J.C . Moitinho de Almeida, G.C . Rodríguez Iglesias, F . Grévisse e M . Díez de Velasco, giudici,
avvocato generale : M . Darmon
cancelliere : J.A . Pompe, vicecancelliere
viste le osservazioni presentate :
- per il sig . S.Z . Sevince, dall' avv . A . Willems, del foro di Amsterdam,
- per il governo tedesco, dal sig . E . Roeder, Regierungsdirektor presso il ministero federale dell' Economia, in qualità di agente,
- per il governo olandese, dal sig . B.R . Bot, segretario generale presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente,
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig . P.J . Kuijper, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali del sig . S.Z . Sevince, del governo tedesco, del governo olandese, rappresentato dal sig . J.W . de Zwaan, in qualità di agente, e della Commissione delle Comunità europee, all' udienza del 22 marzo 1990,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 15 maggio 1990,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con provvedimento 1° giugno 1989, pervenuto in cancelleria il successivo 8 giugno, il Raad van State dei Paesi Bassi ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art . 177 del Trattato CEE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione di talune disposizioni delle decisioni 20 dicembre 1976, 2/76, e 19 settembre 1980, 1/80, del consiglio di associazione istituito dall' Accordo che crea un' associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, sottoscritto ad Ankara il 12 settembre 1963 e concluso a nome della Comunità con decisione del Consiglio 23 dicembre 1963, 64/732/CEE ( GU 1964, 217, pag . 3685, in prosieguo : l' "Accordo ").
2 Dette questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia sorta tra il sig . S.Z . Sevince, cittadino turco e lo Staatssecretaris van Justitie in ordine al diniego del rilascio del permesso di soggiorno nei Paesi Bassi .
3 Risulta dagli atti di causa che al sig . Sevince è stato negato, in data 11 settembre 1980, il prolungamento del permesso di soggiorno accordatogli il 22 febbraio 1979, in quanto non erano più sussistenti i motivi di carattere familiare che ne avevano giustificato il rilascio . Un ricorso proposto avverso tale decisione, al quale era connesso ipso iure un effetto sospensivo, veniva definitivamente respinto dal Raad van State il 12 giugno 1986 . In costanza di tale effetto sospensivo connesso al ricorso, il sig . Sevince otteneva un attestato di lavoro, rimasto valido fino alla suddetta pronuncia del Raad van State 12 giugno 1986 .
4 Adducendo di aver esercitato per un determinato numero di anni un' attività lavorativa subordinata nei Paesi Bassi, il sig . Sevince richiedeva, il 13 aprile 1987, il rilascio di un permesso di soggiorno . A sostegno di tale domanda, invocava l' art . 2, n . 1, lett . b ), della citata decisione 2/76, ai cui termini il lavoratore turco regolarmente occupato da cinque anni in uno Stato membro della Comunità gode in esso del libero accesso a qualsiasi attività lavorativa subordinata di sua scelta, nonché l' art . 6, n . 1, terzo trattino, della decisione 1/80, anch' essa citata, in forza del quale il lavoratore turco inserito nel mercato regolare del lavoro di uno Stato membro fruisce in detto Stato membro, dopo quattro anni di regolare occupazione, del libero accesso a qualsiasi attività lavorativa subordinata di sua scelta . A detta domanda le autorità olandesi opponevano un silenzio-rigetto .
5 Investito del ricorso proposto contro tale silenzio-rigetto, il Raad van State ha disposto la sospensione del procedimento fintantoché la Corte di giustizia non si sia pronunciata sulle seguenti questioni pregiudiziali :
"1 ) Se l' art . 177 del Trattato CEE debba essere interpretato nel senso che il giudice di uno Stato membro possa ( e, come nel presente caso, debba ) sottoporre alla Corte di giustizia una questione sull' interpretazione delle decisioni del consiglio di associazione di cui trattasi, cioè la decisione 2/76 e/o la decisione 1/80, qualora una questione del genere sia sollevata dinanzi ad esso e ritenga necessaria la decisione su questo punto per emettere la propria pronuncia .
2 . In caso di soluzione affermativa della questione sub 1 ):
Se gli artt . 2, n . 1, lett . b ), della decisione 2/76 e/o l' art . 6, n . 1, della decisione 1/80 e l' art . 7 della decisione 2/76 e/o l' art . 13 della decisione 1/80 vadano considerati come norme direttamente efficaci nei paesi della Comunità europea .
3 ) In caso di soluzione affermativa della questione sub 2 ):
Cosa si debba intendere per 'occupazione regolare' ai sensi dell' art . 2, n . 1, lett . b ), della decisione 2/76 e/o dell' art . 6, n . 1, della decisione 1/80 ( tenuto conto anche di quanto stabiliscono l' art . 7 della decisione 2/76 e/o l' art . 13 della decisione 1/80 ). Se con tale espressione debba intendersi l' occupazione esercitata mentre l' interessato era in possesso di un permesso di soggiorno basato sulla normativa relativa agli stranieri - con la questione accessoria se, in senso più ampio, rientri in questa nozione anche il lavoro che l' interessato era in grado e in diritto di svolgere durante il periodo in cui attendeva che divenisse definitivo il provvedimento relativo al permesso di soggiorno - oppure solo l' occupazione da considerarsi giuridicamente lecita in forza delle norme vigenti sul lavoro degli stranieri ".
6 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo vengono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
Sulla prima questione
7 Con la prima questione il giudice nazionale chiede, in sostanza, se l' interpretazione delle citate decisioni 2/76 e 1/80 rientri nella sfera di applicazione dell' art . 177 del Trattato CEE .
8 Al riguardo si deve preliminarmente ricordare che, per costante giurisprudenza della Corte, le disposizioni di un accordo concluso dal Consiglio, in conformità agli artt . 228 e 238 del Trattato, formano, dal momento dell' entrata in vigore dell' accordo, parte integrante dell' ordinamento giuridico comunitario ( v . le sentenze 30 settembre 1987, Demirel, punto 7 della motivazione, causa 12/86, Racc . pag . 3719, e 14 novembre 1989, Grecia / Commissione, punto 12 della motivazione, causa 30/88, Racc . pag . 3711 ).
9 La Corte ha altresì dichiarato che, dato il loro collegamento diretto con l' accordo di cui costituiscono l' attuazione, le decisioni del consiglio di associazione formano, allo stesso titolo dell' Accordo e dal momento dell' entrata in vigore del medesimo, parte integrante dell' ordinamento giuridico comunitario ( v . sentenza 14 novembre 1989, Grecia / Commissione, punto 13 della motivazione, citata ).
10 Poiché la Corte è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sull' Accordo, in quanto atto emanato da una delle istituzioni della Comunità ( v . sentenza 30 aprile 1974, Haegeman, causa 181/73, Racc . pag . 449 ), essa è del pari competente pronunciarsi sull' interpretazione delle decisioni adottate dall' organo istituito dall' Accordo e incaricato di dare a questo attuazione .
11 Ciò e tanto più vero, ove si consideri che l' art . 177 del Trattato CEE si prefigge di garantire l' uniforme applicazione nella Comunità di tutte le norme dell' ordinamento giuridico comunitario, onde evitare che i loro effetti varino a seconda dell' interpretazione datane dai vari Stati membri ( v . le sentenze 26 ottobre 1982, Kupferberg, causa 104/81, Racc . pag . 3641, e 16 marzo 1983, SPI e SAMI, cause riunite 267-269/81, Racc . pag . 801 ).
12 La prima questione sollevata dal Raad van State va pertanto risolta nel senso che l' interpretazione delle decisioni 2/76 e 1/80 rientra nella sfera di applicazione dell' art . 177 del Trattato CEE .
Sulla seconda questione
13 La seconda questione del Raad van State verte sul punto se gli artt . 2, n . 1, lett . b ), e 7, della decisione 2/76, nonché gli artt . 6, n . 1, e 13, della decisione 1/80 siano direttamente efficaci nel territorio degli Stati membri .
14 Va rilevato, in proposito, che, per poter essere considerate direttamente efficaci, le disposizioni di una decisione del consiglio di associazione devono soddisfare le medesime condizioni che valgono per le disposizioni dello stesso Accordo .
15 Nella dianzi citata sentenza 30 settembre 1987, Demirel, la Corte ha precisato che una disposizione di un accordo stipulato dalla Comunità con paesi terzi va considerata direttamente efficace qualora, tenuto conto del suo tenore letterale nonché dello scopo e della natura dell' accordo, implichi un obbligo chiaro e preciso la cui esecuzione ed i cui effetti non siano subordinati all' adozione di alcun atto ulteriore ( punto 14 della motivazione ). Gli stessi criteri si applicano allorché si tratti di stabilire se possano avere diretta efficacia le disposizioni di una decisione del consiglio di associazione .
16 Onde stabilire se le controverse disposizioni delle decisioni 2/76 e 1/80 soddisfino tali criteri, occorre anzitutto procedere all' esame testuale delle medesime .
17 Sotto tale profilo, deve constatarsi che l' art . 2, n . 1, lett . b ), della decisione 2/76, come pure l' art . 6, n . 1, terzo trattino, della citata decisione 1/80, sanciscono in termini chiari, precisi ed incondizionati il diritto del lavoratore turco, dopo un determinato numero di anni in cui questi abbia esercitato una regolare occupazione in uno Stato membro, di accedere liberamente a qualsiasi attività lavorativa subordinata di sua scelta .
18 Parimenti l' art . 7 della decisione 2/76 e l' art . 13 della decisione 1/80 contengono una chiara clausola di "standstill" circa l' introduzione di nuove restrizioni all' accesso al lavoro di lavoratori che si trovino in posizione regolare per quanto concerne il soggiorno e l' occupazione nel territorio degli Stati contraenti .
19 La conclusione che le disposizioni di cui trattasi delle decisioni del consiglio di associazione sono atte a disciplinare direttamente la situazione dei lavoratori turchi inseriti nel mercato regolare del lavoro di uno Stato membro è suffragata dall' esame dello scopo e della natura delle decisioni di cui esse fanno parte nonché dell' Accordo cui esse si ricollegano .
20 L' Accordo, che a tenore dell' art . 2, n . 1, ha lo scopo di promuovere un rafforzamento continuo ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche tra le parti, crea tra la Comunità economica europea e la Turchia un' associazione articolantesi in una fase preparatoria, intesa a far sì che la Turchia rafforzi la propria economia con l' aiuto della Comunità, una fase transitoria, in cui hanno luogo la graduale attuazione di un' unione doganale e il ravvicinamento delle politiche economiche, e una fase definitiva, basata sull' unione doganale e implicante il rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche ( v . sentenza 30 settembre 1987, Demirel, punto 15 della motivazione, citata ). In materia di libera circolazione dei lavoratori, l' art . 12 dell' Accordo, figurante nel titolo II, relativo all' attuazione della fase transitoria dell' associazione, precisa che le parti contraenti convengono di ispirarsi agli artt . 48, 49 e 50 del Trattato per realizzare gradualmente tra di loro la libera circolazione dei lavoratori . Il Protocollo addizionale sottoscritto il 23 novembre 1970, allegato all' Accordo che crea un' associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, concluso con regolamento ( CEE ) del Consiglio 19 dicembre 1972, n . 2760 ( GU L 293, pag . 1, in prosieguo : il "Protocollo addizionale "), stabilisce, nell' art . 36, le scadenze per la graduale realizzazione della libera circolazione di cui trattasi, precisando che le modalità all' uopo necessarie saranno stabilite dal consiglio di associazione .
21 Le decisioni 2/76 e 1/80 sono state adottate dal consiglio di associazione allo scopo di dare attuazione all' art . 12 dell' Accordo ed all' art . 36 del Protocollo addizionale, cui la Corte, nella già richiamata sentenza Demirel del 30 settembre 1987, ha attribuito carattere essenzialmente programmatico . Così, la decisione 2/76 menziona epressamente, nel preambolo, l' art . 12 dell' Accordo e l' art . 36 del Protocollo addizionale e fissa nell' art . 1, per una prima tappa, le modalità di attuazione dell' art . 36 del Protocollo addizionale . La decisione 1/80 si prefigge, giusta il terzo punto del preambolo, di migliorare, in campo sociale, il regime di cui fruiscono i lavoratori ed i loro familiari, rispetto a quello istituito dalla decisione 2/76 . Il carattere sostanzialmente programmatico delle richiamate disposizioni dell' Accordo e del Protocollo addizionale non osta a che le decisioni del consiglio di associazione che realizzano, su punti determinati, gli obiettivi programmatici enunciati nell' Accordo possano spiegare diretta efficacia .
22 La conclusione che gli articoli delle decisioni 2/76 e 1/80, oggetto della seconda questione possono avere efficacia diretta non è contraddetta dal fatto che sia l' art . 2, n . 2, della prima decisione, sia l' art . 6, n . 3, della seconda prevedano che le modalità applicative dei diritti attribuiti ai lavoratori turchi vengano stabilite da norme nazionali . Invero le dette disposizioni si limitano a sancire l' obbligo che incombe agli Stati membri di adottare i provvedimenti a carattere amministrativo eventualmente necessari per la loro attuazione, senza conferire agli Stati membri la facoltà di condizionare o restringere l' applicazione del diritto, preciso e incondizionato, che le disposizioni delle decisioni del consiglio di associazione riconoscono ai lavoratori turchi .
23 Del pari l' art . 12 della decisione 2/76 e l' art . 29 della decisione 1/80, a tenore dei quali "le parti contraenti adottano, ciascuna per quanto la concerne, le misure necessarie per l' esecuzione delle disposizioni della presente decisione", sottolineano soltanto l' obbligo, del resto menzionato dall' art . 7 dello stesso Accordo, di eseguire in buona fede un accordo internazionale .
24 Inoltre, la diretta efficacia delle disposizioni su cui verte la causa principale non può essere contestata per il fatto che le decisioni 2/76 e 1/80 non sono state pubblicate . Invero il difetto di pubblicazione di tali decisioni, se può ostare a che siano imposti obblighi a un singolo, non può privare quest' ultimo della facoltà di far valere, nei confronti di una pubblica autorità, i diritti che tali decisioni gli attribuiscono .
25 Quanto alle clausole di salvaguardia che consentono alle parti contraenti di derogare alle norme che riconoscono determinati diritti al lavoratore turco regolarmente inserito nel mercato del lavoro di uno Stato membro, si deve rilevare che dette clausole si applicano solo in determinate situazioni . Al di fuori delle situazioni specifiche, che possono determinare la loro applicazione, l' esistenza di tali clausole non può, di per sé, compromettere la diretta efficacia delle norme cui esse permettono di derogare ( v . sentenza 26 ottobre 1982, Kupferberg, citata ).
26 Discende dal complesso dei rilievi sopra svolti che la seconda questione sollevata dal Raad van State va risolta nel senso che l' art . 2, n . 1, lett . b ), della decisione 2/76 e/o l' art . 6, n . 1, della decisione 1/80, come pure l' art . 7 della decisione 2/76 e/o l' art . 13 della decisione 1/80, sono direttamente efficaci negli Stati membri della Comunità europea .
Sulla terza questione
27 Con la terza questione il giudice proponente mira a far stabilire se l' espressione "occupazione regolare", di cui all' art . 2, n . 1, lett . b ), della decisione 2/76 e/o all' art . 6, n . 1, terzo trattino, della decisione 1/80, riguardi la situazione di un lavoratore turco autorizzato ad esercitare un' attività lavorativa subordinata durante il periodo in cui fruisce della sospensione dell' esecuzione di una decisione che gli nega il diritto di soggiorno, avverso la quale abbia proposto ricorso .
28 Giova anzitutto rilevare, per risolvere tale questione, che le suddette disposizioni si limitano a disciplinare la situazione del lavoratore turco sotto il profilo dell' occupazione, restando escluso qualsiasi riferimento al diritto di soggiornare .
29 Ciò non toglie, però, che questi due aspetti della situazione personale del lavoratore turco siano intimamente collegati e che le suddette disposizioni, riconoscendo a tale lavoratore, dopo un determinato periodo di occupazione regolare nello Stato membro, l' accesso a qualsiasi attività lavorativa subordinata di sua scelta, implichino necessariamente, a meno di non rendere totalmente ineffettivo il diritto che esse gli attribuiscono, l' esistenza, a quel momento almeno, di un diritto di soggiornare in capo all' interessato .
30 La regolarità dell' occupazione ai sensi delle suddette disposizioni, anche ammettendo che non sia necessariamente subordinata al possesso di un regolare permesso di soggiorno, presuppone tuttavia una situazione stabile e non precaria sul mercato del lavoro .
31 In particolare, anche se il regolare esercizio di un' occupazione per un determinato periodo comporta, al termine di tale periodo, il riconoscimento del diritto di soggiornare, è inconcepibile che un lavoratore turco possa assicurarsi la possibilità di soddisfare detta condizione e, di conseguenza, ottenere tale diritto, per il semplice fatto che egli, a seguito del diniego, da parte dalle autorità nazionali, del rilascio di un permesso di soggiorno valido per questo periodo e della proposizione, contro tale diniego, di un rimedio giurisdizionale previsto dall' ordinamento giuridico nazionale, ha fruito dell' effetto sospensivo connesso al suo ricorso e ha potuto in tal modo ottenere, in via provvisoria e nelle more della definizione della controversia, l' autorizzazione a soggiornare nello Stato membro di cui trattasi e ad esercitare ivi un' attività lavorativa subordinata .
32 Ne consegue che l' espressione "occupazione regolare" di cui all' art . 2, n . 1, lett . b ), della decisione 2/76 e/o all' art . 6, n . 1, terzo trattino, della decisione 1/80, non può riguardare la situazione del lavoratore turco che abbia potuto continuare a svolgere legalmente un' attività lavorativa subordinata solo in conseguenza dell' effetto sospensivo connesso al suo ricorso fino alla pronuncia definitiva del giudice nazionale, sempreché, tuttavia, il ricorso venga respinto .
33 La terza questione sollevata dal giudice di rinvio va pertanto risolta nel senso che l' espressione "occupazione regolare" di cui all' art . 2, n . 1, lett . b ), della decisione 2/76 e/o all' art . 6, n . 1, terzo trattino, della decisione 1/80, non riguarda la situazione di una lavoratore turco autorizzato ad esercitare un' attività lavorativa subordinata durante il periodo in cui fruisce della sospensione dell' esecuzione di una decisione che gli nega il diritto di soggiorno, avverso la quale egli abbia proposto un ricorso in seguito respinto .
Decisione relativa alle speseSulle spese
34 Le spese sostenute dai governi della Repubblica federale di Germania e del Regno dei Paesi Bassi, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese .
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Raad van State dei Paesi Bassi, con pronuncia interlocutoria 1° giugno 1989, dichiara :
1 ) L' interpretazione delle decisioni 20 dicembre 1976, 2/76, e 19 settembre 1980, 1/80, del consiglio di associazione istituito dall' Accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia rientra nella sfera di applicazione dell' art . 177 del Trattato CEE .
2 ) L' art . 2, n . 1, lett . b ), della citata decisione 2/76 e/o l' art . 6, n . 1, della citata decisione 1/80, come pure l' art . 7 della decisione 2/76 e/o l' art . 13 della decisione 1/80, sono direttamente efficaci negli Stati membri della Comunità europea .
3 ) L' espressione "occupazione regolare" di cui all' art . 2, n . 1, lett . b ), della decisione 2/76 e/o all' art . 6, n . 1, terzo trattino, della decisione 1/80, non riguarda la situazione di una lavoratore turco autorizzato ad esercitare un' attività lavorativa subordinata durante il periodo in cui fruisce della sospensione dell' esecuzione di una decisione che gli nega il diritto di soggiorno, avverso la quale egli abbia proposto un ricorso in seguito respinto .
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