Avis juridique important
SENTENZA DELLA CORTE DEL 21 SETTEMBRE 1989. - SCHAEFER SHOP BV CONTRO MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN - PAESI BASSI. - LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - PROTOCOLLO RELATIVO AL COMMERCIO INTERNO TEDESCO - DIVIETO D'IMPORTARE MERCI ORIGINARIE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA. - CAUSA 12/88.
raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 02937
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Libera circolazione delle merci - Protocollo relativo al commercio interno tedesco - Merci originarie della Repubblica democratica tedesca importate nella Repubblica federale di Germania secondo il regime speciale instaurato dal protocollo - Riesportazione verso altri Stati membri - Misure restrittive decretate da questi Stati sulla base del detto protocollo - Ammissibilità - Portata e condizioni
( Trattato CEE, protocollo relativo al commercio interno tedesco )
MassimaIl protocollo relativo al commercio interno tedesco ed ai problemi che vi si connettono, annesso al trattato CEE, va interpretato nel senso che vieta agli Stati membri di adottare provvedimenti che abbiano l' effetto di impedire assolutamente, in diritto o in fatto, l' entrata nel loro territorio di merci provenienti dalla Repubblica federale di Germania, ma originarie della Repubblica democratica tedesca, tranne che nel caso, eccezionale, in cui l' economia di uno Stato membro sia, nel suo complesso, minacciata da riesportazioni dalla Repubblica federale di Germania di merci originarie della Repubblica democratica tedesca .
Per contro, il protocollo non osta all' istituzione, da parte degli Stati membri, di un regime di autorizzazione previa, anche avente carattere generale, a condizione che un tale regime sia, in pratica, il solo mezzo per far fronte adeguatamente alle perturbazioni che possano derivare per le economie degli altri Stati membri dal commercio interno tedesco .
Nell' ambito di un tale regime, l' autorizzazione d' importazione non deve avere carattere discrezionale, ma l' esito da dare a ciascuna domanda dev' essere valutata in funzione dell' incidenza effettiva che l' importazione può avere sul settore economico interessato .
PartiNel procedimento 12/88,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven dell' Aia nella causa dinanzi ad esso pendente fra
Schaefer Shop BV, con sede in Arnhem,
e
Minister van Economische Zaken, con sede all' Aia,
domanda vertente sulla compatibilità con il n . 3 del protocollo 25 marzo 1957, relativo al commercio interno tedesco e ai problemi che vi si connettono, allegato al trattato CEE, di una "linea di condotta", adottata da taluni Stati membri, che vieta l' importazione in detti Stati, salvo autorizzazione, di merci originarie della Repubblica democratica tedesca, ma provenienti dalla Repubblica federale di Germania dove siano state previamente importate,
LA CORTE,
composta dai signori O . Due, presidente, T . Koopmans, R . Joliet, T.F . O' Higgins e F . Grévisse, presidenti di sezione, Sir Gordon Slynn, G.F . Mancini, F.A . Schockweiler, J.C . Moitinho de Almeida, G.C . Rodríguez Iglesias e M . Diez de Velasco, giudici,
avvocato generale : F.G . Jacobs
cancelliere : H.A . Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni presentate :
- per il governo belga, dal sig . A . Reyn, direttore degli affari europei presso il Ministero degli affari esteri, del commercio estero e della cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente,
- per il governo dei Paesi Bassi, dal sig . H.J . Heinemann, segretario generale aggiunto presso il Ministero degli affari esteri, e dal sig . A . Fierstra, in qualità di agenti,
- per il governo della Repubblica federale di Germania, dal sig . M . Seidel, Ministerialrat im Bundesministerium fuer Wirtschaft, assistito dal sig . J . Sedemund, in qualità di agenti,
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig . R . Barents, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza e a seguito della trattazione orale del 17 maggio 1989,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 22 giugno 1989,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con provvedimento 8 gennaio 1988, pervenuto in cancelleria il 14 gennaio 1988, il College van Beroep voor het Bedrijfsleven ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione del n . 3 del protocollo 25 marzo 1957, relativo al commercio interno tedesco e ai problemi che vi si connettono, allegato al trattato CEE .
2 Detta questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia tra la società Schaefer Shop BV, con sede in Arnhem ( Paesi Bassi ), e il Minister van Economische Zaken ( ministro degli affari economici dei Paesi Bassi ) originata dal diniego opposto dal ministro a una domanda di autorizzazione d' importazione dalla Repubblica federale di Germania di articoli da ufficio destinati a regali per uomini d' affari, provenienti dalla Repubblica democratica tedesca .
3 L' impugnato provvedimento di diniego è basato sul combinato disposto dell' art . 1, n . 2, della Vrijstellingsbeschikking niet-landbouwgoederen EG 1981 ( regolamento del 1981 sulla franchigia doganale relativa alle merci non agricole provenienti dalla Comunità economica europea ) e dell' art . 2, n . 1, dell' Invoerbesluit landen 1981 ( decreto del 1981 relativo alle importazioni da taluni paesi ), in forza del quale l' importazione di merci provenienti dalla Repubblica democratica tedesca è subordinata ad autorizzazione ministeriale, anche quando dette merci siano state previamente esportate dalla Repubblica democratica nella Repubblica federale di Germania .
4 Le disposizioni suddette costituiscono l' applicazione, da parte del Regno dei Paesi Bassi, di una "linea di condotta " adottata dai tre Stati del Benelux nel 1975 sulla base del n . 3 del protocollo relativo al commercio interno tedesco, a tenore della quale "ogni domanda di autorizzazione d' importazione relativa a merci originarie della Repubblica democratica tedesca e provenienti dalla Repubblica federale di Germania, dove si trovano in libera pratica, deve essere respinta"; tuttavia gli uffici competenti possono "concedere delle autorizzazioni quando ritengono che il diniego del rilascio dell' autorizzazione sia irragionevole dal punto di vista della buona amministrazione ".
5 Il giudice a quo, dubitando della compatibilità di una simile normativa con le disposizioni del protocollo relative al commercio interno tedesco, ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale :
"Se il n . 3 del protocollo, relativo al commercio interno tedesco e ai problemi che vi si connettono, allegato al trattato CEE, debba essere interpretato nel senso che è con esso compatibile una 'linea di condotta' di uno Stato membro o di un gruppo di Stati membri secondo la quale, in presenza di un divieto d' importazione, salvo autorizzazione, in detto Stato membro o gruppo di Stati membri viene di fatto negata, per le merci originarie della Repubblica democratica tedesca poste in libera pratica comunitaria nella Repubblica federale di Germania, qualsiasi autorizzazione, fatta eccezione per le merci di valore limitato e di natura non commerciale ."
6 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni presentate alla Corte di giustizia si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
7 Il protocollo relativo al commercio interno tedesco è inteso a prendere in considerazione le "condizioni attualmente in essere a causa della divisione della Germania ". Nel n . 1 esso dispone che gli scambi tra i territori tedeschi retti dalla legge fondamentale della Repubblica federale di Germania e i territori ove questa non si applica sono soggetti alle norme vigenti al momento della firma del protocollo in quanto facenti parte del commercio interno tedesco .
8 Onde ovviare agli incovenienti che possono derivare da questo particolare regime, il n . 2 del protocollo dispone, da un lato, che gli Stati membri debbono informare gli altri Stati membri e la Commissione degli accordi che interessano gli scambi con i territori tedeschi ove la legge fondamentale della Repubblica federale di Germania non si applica, come anche delle "disposizioni esecutive" di detti accordi, e, dall' altro lato, che detti Stati membri debbono curare che l' esecuzione di tali accordi non sia in contrasto con i principi del mercato comune ed adottare "le misure idonee ad evitare i pregiudizi che possano essere arrecati alle economie degli altri Stati membri ".
9 Infine, secondo il n . 3 del protocollo, ciascuno Stato membro può "adottare misure idonee" al fine di "prevenire le difficoltà derivanti nei suoi confronti" dal commercio tra uno Stato membro e i territori considerati .
10 I governi dei Paesi Bassi e del Belgio sostengono che, anche se le importazioni di prodotti originari della Repubblica democratica tedesca restano modeste, il regime speciale del commercio interno tedesco provoca difficoltà in detti due Stati, poiché sui prodotti di cui trattasi non gravano né i dazi della tariffa doganale comune né i prelievi . Al loro ingresso nella Repubblica federale di Germania tali prodotti beneficierebbero, inoltre, di un abbuono forfettario dell' 11%, corrispondente all' ammontare teorico dell' IVA che si presume essere stato pagato nella Repubblica democratica tedesca . Anche se è vero che le merci destinate ad essere riesportate non dovrebbero di norma fruire di detto abbuono, questo, tuttavia, costituirebbe una minaccia in quanto i controlli su tale punto risultano molto difficili .
11 Considerato quanto sopra, la "linea di condotta" sarebbe la misura più idonea, poiché provvedimenti meno drastici non permetterebbero di difendersi efficacemente da dette importazioni . Il rappresentante del governo dei Paesi Bassi ha, d' altronde, fatto notare nel corso della fase orale che, per il periodo 1986-1987, l' 80% delle domande di autorizzazione aveva avuto un esito favorevole .
12 Il governo tedesco, al pari della Commissione, ritiene che il divieto puro e semplice delle importazioni di prodotti originari della Repubblica democratica tedesca sia eccessivo . Il carattere "idoneo" o no delle misure statali che possono essere adottate sulla base del n . 3 del protocollo dovrebbe essere valutato tenendo conto dei provvedimenti adottati dalla Repubblica federale tedesca stessa, a norma del n . 2 del protocollo, onde "evitare i pregiudizi che possano essere arrecati alle economie degli altri Stati membri ".
13 Sotto questo profilo, il governo tedesco e la Commissione sostengono che la disciplina del commercio interno tedesco e, in particolare, la convenzione di Berlino 20 settembre 1951 ( Bundesanzeiger, n . 186, del 26.9.1951 ) forniscono solide garanzie . In base a detta normativa, le importazioni dalla Repubblica democratica tedesca, le quali riguarderebbero esclusivamente prodotti originari di detto paese e sarebbero limitate ai bisogni della Repubblica federale, possono essere pagate soltanto mediante compensazione; ne conseguirebbe che il 99% delle merci considerate resta sul mercato della Repubblica federale di Germania . Inoltre, le autorità della Repubblica federale vigilerebbero affinché siano ammesse soltanto merci i cui prezzi siano simili a quelli praticati sul proprio mercato interno . Le merci riesportate non beneficierebbero di alcuna agevolazione fiscale .
14 Come la Corte ha già rilevato ( sentenza 1° ottobre 1974, causa 14/74, Norddeutsche Vieh - und Fleischkontor GmbH, Racc . pag . 899; sentenza 27 settembre 1979, causa 23/79, Gefluegelschlachterei Freystadt GmbH, Racc . pag . 2789 ), il protocollo concede in tal modo alla Repubblica democratica tedesca un regime speciale, in forza del quale la Repubblica federale di Germania è dispensata dall' obbligo di applicare le normali disposizioni di diritto comunitario al commercio interno tedesco e dal quale risulta che la Repubblica democratica tedesca, pur non facendo parte della Comunità, non costituisce, rispetto alla Repubblica federale, un paese terzo .
15 Consentendo agli Stati membri di adottare "misure idonee" al fine di prevenire le difficoltà che potrebbero derivare per loro dal commercio tra la Repubblica federale e la Repubblica democratica tedesca, il n . 3 del protocollo conferisce a detti Stati un potere discrezionale abbastanza ampio per quanto riguarda tanto la natura quanto la portata, specialmente nel tempo, delle misure considerate .
16 Si deve, infatti, osservare che questo testo normativo istituisce non una misura che deroghi alle norme del mercato comune, ma, al contrario, una garanzia, a favore degli Stati membri, contro il pregiudizio che essi possano subire per il fatto che il commercio tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica democratica tedesca è assoggettato, a norma del n . 1 del protocollo, ad un regime eccezionale .
17 Il potere riconosciuto in questi termini agli Stati membri può essere, tuttavia, esercitato solo tenendo conto della lettera del n . 2 del protocollo e del principio di proporzionalità .
18 Spetta, in primo luogo, agli Stati membri, nell' esercizio del potere loro conferito dal n . 3 del protocollo, valutare la portata delle difficoltà cagionate alla loro economia dal regime speciale che si applica alle merci provenienti dalla Repubblica democratica tedesca, in funzione delle misure adottate a norma del n . 2 dalla Repubblica federale di Germania al fine di evitare dette difficoltà .
19 In secondo luogo, in base alla lettera stessa del n . 3, che fa una applicazione specifica del principio di proporzionalità esigendo che le misure adottate siano "idonee" a far fronte alle difficoltà, gli Stati membri debbono adottare solo i provvedimenti strettamente necessari al fine di prevenire difficoltà reali e gravi o per porvi rimedio .
20 Da quanto precede risulta che il protocollo vieta agli Stati membri di adottare provvedimenti che abbiano l' effetto di impedire assolutamente, in diritto o in fatto, l' entrata nel loro territorio di merci provenienti dalla Repubblica federale di Germania, ma originarie della Repubblica democratica tedesca, tranne che nel caso, eccezionale, in cui l' economia di uno Stato membro venga, nel suo complesso, minacciata da riesportazioni dalla Repubblica federale di Germania di merci originarie della Repubblica democratica tedesca .
21 Per contro, il protocollo non osta all' istituzione, da parte degli Stati membri, di un regime di autorizzazione previa, anche avente carattere generale, non limitato cioè a uno o più settori economici determinati, a condizione che tale regime sia, in pratica, il solo mezzo per far fronte adeguatamente alle perturbazioni che possono derivare per le economie degli altri Stati membri dal commercio interno tedesco .
22 Si deve tuttavia precisare che, nell' ambito di tale regime, l' autorizzazione d' importazione, che può soddisfare la domanda solo in parte, non deve avere carattere discrezionale, ma l' esito da dare a ciascuna domanda dev' essere valutato in funzione dell' effettiva incidenza che l' importazione può avere sul settore economico interessato .
23 Spetta al giudice nazionale accertare la sussistenza di una minaccia reale e rilevante per l' economia dello Stato interessato, o al momento in cui il provvedimento impugnato è stato adottato, o, se le norme nazionali di procedura lo implichino, al momento in cui statuisce, nonché valutare il carattere proporzionato a detta minaccia delle misure prese in base al n . 3 del protocollo, tenendo conto delle disposizioni adottate dalla Repubblica federale di Germania per adempiere gli obblighi incombentile a norma del n . 2 del medesimo protocollo .
Decisione relativa alle speseSulle spese
24 Le spese sostenute dal Regno dei Paesi Bassi, dal Regno del Belgio, dalla Repubblica federale di Germania e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti della causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese .
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven dell' Aia, con provvedimento 8 gennaio 1988, dichiara :
1 ) Il protocollo 25 marzo 1957, relativo al commercio interno tedesco e ai problemi che vi si connettono, va interpretato nel senso che vieta agli Stati membri di adottare provvedimenti che abbiano l' effetto di impedire assolutamente, in diritto o in fatto, l' entrata nel loro territorio di merci provenienti dalla Repubblica federale di Germania, ma originarie della Repubblica democratica tedesca, tranne che nel caso, eccezionale, in cui l' economia di uno Stato membro sia, nel suo complesso, minacciata da riesportazioni dalla Repubblica federale di Germania di merci originarie della Repubblica democratica tedesca .
2 ) Per contro, il protocollo non osta all' istituzione, da parte degli Stati membri, di un regime di autorizzazione previa, anche avente carattere generale, a condizione che tale regime sia, in pratica, il solo mezzo per far fronte adeguatamente alle perturbazioni che possano derivare per le economie degli altri Stati membri dal commercio interno tedesco .
3 ) Nell' ambito di tale regime, l' autorizzazione d' importazione non deve avere carattere discrezionale, ma l' esito da dare a ciascuna domanda dev' essere valutato in funzione dell' incidenza effettiva che l' importazione può avere sul settore economico interessato .
Top