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SENTENZA DELLA CORTE DEL 24 MARZO 1992. - SYNDESMOS MELON TIS ELEFTHERAS EVANGELIKIS EKKLISSIAS E ALTRI CONTRO STATO GRECO E ALTRI. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: POLYMELES PROTODIKEIO ATHINON - GRECIA. - DIRITTO DELLE SOCIETA - EFFICACIA DIRETTA - SUPREMAZIA. - CAUSA C-381/89.
raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-02111
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Società - Direttiva 77/91 - Modificazione del capitale di una società per azioni - Efficacia diretta degli artt. 25, n. 1, e 29, n. 1, della direttiva - Normativa nazionale che consente di procedere con atto amministrativo all' aumento del capitale sociale di una società che versi in difficoltà finanziarie - Inammissibilità
(Direttiva del Consiglio 77/91, artt. 25, n. 1, e 29, n. 1)
MassimaGli artt. 25, n. 1, e 29, n. 1, della Seconda direttiva 77/91, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie richieste negli Stati membri alle società di cui all' art. 58, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi, per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del suo capitale, possono essere invocati dinanzi ai giudici nazionali da un singolo nei confronti delle pubbliche autorità.
I suddetti articoli devono essere interpretati nel senso che essi ostano all' applicazione di una normativa interna, la quale, allo scopo di assicurare il risanamento e la continuazione dell' attività di imprese che rivestono una particolare importanza per l' economia nazionale e che si trovano, a causa del loro indebitamento, in una situazione eccezionale, consente di decidere l' aumento del capitale sociale con atto amministrativo e senza deliberazione dell' assemblea generale, nonché di decidere con atto amministrativo l' attribuzione delle nuove azioni senza che le stesse vengano offerte in opzione agli azionisti nella proporzione della quota di capitale rappresentata dalle loro azioni.
PartiNel procedimento C-381/89,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Polymeles Protodikeio (Tribunale) di Atene, nella causa dinanzi a esso pendente tra
Syndesmos Melon tis Eleftheras Evangelikis Ekklisias,
VASKO AE,
Kostantinos Sotiropoulos,
Sotirios Panagiotou Sotiropoulos,
Theocharis Anastasiou Sotiropoulos,
Sotirios Anastasiou Sotiropoulos,
Anastasios Sotiriou Sotiropoulos,
e
Stato ellenico,
Organismos Anasygkrotiseos Epicheiriseon AE,
Elliniki Parketoviomichania Afoi Sotiropouloi AE,
Ethniki Trapeza tis Ellados AE,
Geniki Trapeza tis Ellados AE,
Emporiki Trapeza tis Ellados AE,
Elliniki Trapeza Viomichanikis Anaptyxeos AE,
Ethniki Trapeza Ependyseon Viomichanikis Anaptyxeos AE,
domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 25 e 29 della Seconda direttiva del Consiglio 13 dicembre 1976, 77/91/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all' art. 58, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (GU 1977, L 26, pag. 1),
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, R. Joliet e P.J.G. Kapteyn, presidenti di sezione, G.F. Mancini, C.N. Kakouris, G.C. Rodríguez Iglesias e M. Díez de Velasco, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate,
- per le attrici nella causa principale, dall' avv. G.I. Anastasopoulos, patrocinante presso la Corte di cassazione ellenica;
- per il governo ellenico, dagli avv.ti Panagiotis Mylonopoulos, collaboratore giuridico di secondo grado presso il servizio del contenzioso comunitario del ministero degli Affari esteri, Constantinos Stavropoulos, collaboratore giuridico presso lo stesso servizio, e Nicolaos Frangakis, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. Antonio Caeiro, consigliere giuridico, e dalla sig.ra Maria Patakia, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agenti;
- per l' Organismos Anasygkrotiseos Epicheiriseon AE, dall' avv. L. Georgakopoulos
- per l' Ethniki Trapeza tis Ellados AE, dall' avv. K. Voridis, del foro di Atene;
- per la Geniki Trapeza tis Ellados AE, dall' avv. L. Deligianni, del foro di Atene;
- per l' Elliniki Trapeza Viomichanikis Anaptyxeos AE, dall' avv. S. Stratigis, del foro di Atene;
- per l' Ethniki Trapeza Ependyseon Viomichanikis Anaptyxeos, dall' avv. P. Papanikolaou, del foro di Atene;
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali delle attrici nella causa principale, rappresentate dagli avv.ti I. Anastasopoulou e G.I. Anastasopoulos, patrocinanti presso la Corte di cassazione ellenica, dell' Organismos Anasygkrotiseos Epicheiriseon AE, rappresentato dagli avv.ti L. Georgakopoulos, professore di diritto commerciale, e A. Tsouderos, del foro di Atene, dell' Elliniki Parketoviomichania Afoi Sotiropouloi AE, rappresentata dagli avv.ti S. Felios e V. Karagiannis, del foro di Atene, dell' Ethniki Trapeza tis Ellados AE, dell' Emporiki Trapeza tis Ellados AE e dell' Ethniki Trapeza Ependyseon Viomichanikis Anaptyxeos AE, rappresentate dall' avv. I. Spyridakis, professore di diritto civile, del governo ellenico, rappresentato dall' avv. N. Mavrikas, consigliere giuridico aggiunto presso l' avvocatura dello Stato, e della Commissione, rappresentata dall' avv. D. Goulousis, consigliere giuridico, in qualità d' agente, all' udienza del 20 novembre 1991,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 16 gennaio 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con ordinanza 2 ottobre 1989, pervenuta alla Corte il 21 dicembre successivo, il Polymeles Protodikeio (Tribunale) di Atene, ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione degli artt. 25 e 29 della Seconda direttiva del Consiglio 13 dicembre 1976, 77/91/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all' art. 58, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (GU L 26, pag. 1, in prosieguo: la "Seconda direttiva").
2 Dette questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia fra alcuni azionisti della società Elliniki Parketoviomichania Afoi Sotiropouloi AE (in prosieguo: l' "EPAS") e lo Stato ellenico, l' Organismos Anasygkrotiseos Epicheiriseon AE (Istituto per la ristrutturazione delle imprese, in prosieguo: l' "OAE"), l' EPAS e numerose banche. Questa controversia riguarda l' aumento del capitale sociale dell' EPAS realizzato ai sensi del regime previsto dalla legge ellenica 5 agosto 1983, n. 1386 (GU della Repubblica ellenica n. A 107 dell' 8 agosto 1983, pag. 14), al quale l' EPAS era stata sottoposta con decisione del ministro dell' Economia nazionale del 26 novembre 1984 (Decreto ministeriale n. 1406, GU della Repubblica ellenica n. B 839 del 27 novembre 1984, pag. 7697).
3 L' OAE è un ente pubblico avente forma di società per azioni che agisce nel pubblico interesse sotto il controllo dello Stato, istituito dalla legge n. 1386/1983. Ai sensi dell' art. 2, n. 2, di questa legge, l' OAE ha lo scopo di contribuire allo sviluppo economico e sociale del paese mediante il risanamento finanziario delle imprese, l' importazione e l' applicazione delle tecnologie straniere, lo sviluppo del patrimonio tecnologico nazionale, nonché la creazione e la gestione di imprese nazionalizzate o ad economia mista.
4 L' art. 2, n. 3, della legge n. 1386/1983 elenca i poteri attribuiti all' OAE per realizzare detti obiettivi. Tale ente può assumere l' amministrazione e la gestione corrente di imprese in via di risanamento o nazionalizzate, acquistare partecipazioni nel capitale di imprese, accordare prestiti ed emettere o contrarre taluni prestiti, acquistare obbligazioni, nonché trasferire azioni, in particolare ai lavoratori o ai loro organismi rappresentativi, agli enti locali o ad altre persone giuridiche di diritto pubblico, agli istituti di beneficenza, agli enti sociali o ai privati.
5 Ai sensi dell' art. 5, n. 1, della legge n. 1386/1983, il ministro dell' Economia nazionale può decidere di sottoporre alla disciplina di tale legge le imprese che attraversano gravi difficoltà finanziarie.
6 Ai sensi dell' art. 7 della legge n. 1386/1983, il ministro competente può decidere di trasferire all' OAE l' amministrazione dell' impresa soggetta alla suddetta disciplina legislativa, di dare ai suoi debiti un assetto che ne garantisca la sopravvivenza o di procedere alla sua liquidazione.
7 L' art. 8 della legge n. 1386/1983 contiene le disposizioni relative al passaggio dell' amministrazione dell' impresa all' OAE. L' art. 8, n. 1, come modificato dalla legge n. 1472/1984 (GU della Repubblica ellenica del 6 agosto 1984, n. A 112, pag. 1273), determina le modalità del passaggio e disciplina i rapporti fra le persone incaricate dell' amministrazione, nominate dall' OAE, e gli organi dell' impresa. E' così previsto che la pubblicazione della decisione ministeriale di sottoporre l' impresa alla disciplina di cui alla predetta legge ponga fine ai poteri degli organi amministrativi societari e che l' assemblea generale rimanga in essere, senza però poter revocare i membri dell' amministrazione nominati dall' OAE.
8 L' art. 8, n. 8, della legge n. 1386/1983 contempla che l' OAE, durante la sua amministrazione provvisoria della società sottoposta alla disciplina di cui trattasi, può decidere di aumentare il capitale sociale di questa società, in deroga alle disposizioni vigenti per le società per azioni. L' aumento deve essere approvato dal ministro competente. Tuttavia, i vecchi azionisti conservano un diritto di opzione, che possono esercitare entro il termine precisato nell' approvazione ministeriale.
9 Anche l' art. 10 della legge n. 1386/1983 verte sull' aumento del capitale sociale. I provvedimenti di cui all' art. 10, contrariamente a quelli contemplati dall' art. 8, n. 8, non si inseriscono nel contesto dell' amministrazione provvisoria dell' OAE. L' aumento contemplato dall' art. 10 è una misura di risanamento definitiva.
10 Ai sensi del suddetto articolo, il ministro competente, nei casi contemplati agli artt. 7 e 8, n. 5, della legge citata, può decidere di aumentare il capitale sociale o di capitalizzare i debiti dell' impresa nei confronti dello Stato o di altri enti e imprese pubbliche. L' art. 10 non conferisce ai vecchi azionisti un diritto di opzione sulle nuove azioni.
11 A seguito del già citato decreto ministeriale 26 novembre 1984, n. 1406, che sottoponeva l' EPAS, su richiesta di quest' ultima, al regime previsto dalla legge n. 1386/1983, l' OAE assumeva l' amministrazione di detta società e il 26 marzo 1986 decideva di aumentarne il capitale sociale di 650 milioni di DR. Questa decisione, in conformità all' art. 8, n. 8, della legge n. 1386/1983, è stata approvata dal sottosegretario di Stato per l' Industria, l' Energia e la Tecnologia, con decreto 28 marzo 1986, n. 98 (GU della Repubblica ellenica n. B 143 del 3 aprile 1986, pag. 1615).
12 In virtù di questo decreto, i vecchi azionisti avevano un diritto di opzione illimitato, da esercitare presentando una dichiarazione scritta entro il termine di un mese a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto sulla GU della Repubblica ellenica. Poiché nessun azionista si è avvalso di questa opportunità, l' OAE si è dichiarato acquirente delle nuove azioni, giungendo così a detenere il 68,64% del capitale sociale ammontante a 947 000 000 di DR.
13 Verso la fine del 1986, a seguito di trattative intercorse tra i creditori, l' OAE e gli altri azionisti dell' EPAS, veniva deciso di mantenere in vita la società e di mettere fine all' amministrazione provvisoria nonché alla sospensione del pagamento dei suoi debiti. L' accordo, approvato dal sottosegretario di Stato per l' Industria, l' Energia e la Tecnologia con decreto 9 gennaio 1987, n. 15 (GU della Repubblica ellenica n. B 25 del 16 gennaio 1987, pag. 210), prevedeva una riduzione del capitale sociale da 947 000 000 DR al minimo obbligatorio di 5 000 000 di DR, seguita poi da un aumento che lo portava a 6 062 660 000 DR.
14 Questo aumento è stato imposto dal ministro competente, in conformità dell' art. 10, n. 1, della legge n. 1386/1983, ed è stato effettuato tramite la capitalizzazione di una parte dei debiti dell' EPAS nei confronti dello Stato ellenico e delle banche, dell' azienda pubblica di elettricità e di talune casse della previdenza sociale, nonché mediante conferimento di nuovi fondi da parte dell' OAE. Il nuovo capitale veniva ripartito tra le banche e l' OAE, che detengono così la maggioranza delle azioni.
15 Le parti attrici nella causa principale, che detengono ormai soltanto una minima partecipazione nell' EPAS, hanno impugnato davanti al Polymeles Protodikeio (Tribunale) di Atene i suddetti aumenti di capitale dell' EPAS nonché la ripartizione delle azioni tra le banche e l' OAE. Esse ritengono infatti che tali aumenti siano in contrasto con la Seconda direttiva.
16 E' in questo contesto che il Polymeles Protodikeio ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se la Seconda direttiva comunitaria in materia di diritto delle società (77/91/CEE del 13 dicembre 1976) e in particolare le disposizioni relative alla conservazione e alla modificazione del capitale delle società per azioni (artt. da 25 a 29) siano direttamente applicabili sul territorio ellenico a far data dal 1 gennaio 1981, nel senso che i giudici ellenici sono tenuti ad applicare le disposizioni in questione alle controversie dinanzi ad essi pendenti.
2) Se le suddette disposizioni prevalgano su quelle contrastanti della legge n. 1386/1983, le quali si discostano dalle restanti disposizioni del diritto nazionale greco, che disciplinano corrispondenti questioni delle società per azioni, per il motivo che detta legge, la quale ha istituito la seconda convenuta, l' Organismos Anasygkrotiseos Epicheiriseon, ente di pubblico interesse, controllato dallo Stato, è entrata in vigore l' 8 agosto 1983 con lo scopo principale del risanamento economico delle imprese".
17 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, della normativa applicabile e delle osservazioni presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
18 In via preliminare, occorre osservare che taluni argomenti presentati alla Corte dalle parti nella causa principale riguardano problemi che non sono compresi nelle questioni pregiudiziali precitate. Si tratta infatti di stabilire se chi fa valere dinanzi al giudice nazionale pretese fondate su una disposizione di diritto comunitario, sia sottoposto ad un principio generale di diritto secondo il quale egli deve avere, per invocare una disposizione legale, un interesse tutelato dalla legge, in mancanza del quale la sua azione costituirebbe uno sviamento o un abuso di diritto, e se la Comunità sia competente a legiferare in materia di diritto fallimentare e di altre procedure collettive intese a soddisfare i creditori.
19 A questo riguardo, è necessario sottolineare che, secondo la ripartizione delle competenze effettuata dall' art. 177 nell' ambito del procedimento pregiudiziale, spetta al solo giudice nazionale valutare la pertinenza di detti argomenti ed, eventualmente, rivolgersi nuovamente alla Corte se ritiene necessario ottenere una più ampia interpretazione del diritto comunitario onde pronunciarsi (v., in particolare, sentenza 3 ottobre 1985, CBEM, punto 10 della motivazione, causa 311/84, Racc. pag. 3261). La Corte, quindi, non ha motivo di prendere in esame gli argomenti succitati.
20 E' da notare, inoltre, che, con le sue questioni pregiudiziali, il giudice a quo cerca, in sostanza, di sapere se le disposizioni della Seconda direttiva ostino ad aumenti del capitale di una società effettuati sotto il regime di una legge avente per obiettivo il risanamento economico delle imprese, senza che l' assemblea generale li abbia autorizzati e senza che sia stato concesso un diritto di opzione ai vecchi azionisti.
21 A questo proposito, il giudice a quo chiede in primo luogo se gli artt. 25, n. 1, e 29, n. 1, di questa direttiva abbiano un' efficacia diretta. Inoltre, chiede se queste disposizioni prevalgano su una legge per la ristrutturazione ed il risanamento di imprese, quale la legge n. 1386/1983.
22 Dall' ordinanza di rinvio risulta che questa seconda questione non riguarda il principio del primato del diritto comunitario in quanto tale. Infatti, il giudice di rinvio fa presente che il diritto comunitario primario e derivato è parte integrante del diritto nazionale ellenico e prevale su qualsiasi disposizione legislativa contrastante. Con la sua seconda questione, egli cerca piuttosto di accertare se le disposizioni della direttiva si applichino anche nei casi come quello della causa principale, ove si tratta del risanamento economico di un' impresa da parte di un ente di pubblico interesse, quale l' OAE.
23 E' d' uopo rispondere innanzitutto al primo quesito. Infatti, se la direttiva non dovesse applicarsi ad una procedura speciale di risanamento di imprese, del tipo controverso nella causa principale, verrebbe a cadere il problema posto dalla prima questione pregiudiziale relativo all' efficacia diretta degli artt. 25, n. 1, e 29, n. 1.
Sulla sfera d' applicazione della Seconda direttiva
24 Nelle loro osservazioni alla Corte, le parti convenute nella causa principale sostengono che la Seconda direttiva non si applica alle disposizioni pubbliche, quali quelle previste dalla legge n. 1386/1983, riguardanti il risanamento o la liquidazione di imprese.
25 Occorre innanzitutto prendere in considerazione gli argomenti addotti dall' OAE, il quale ritiene che la Seconda direttiva non si applichi nella fattispecie alla causa principale, perché riguarda un settore del diritto diverso da quello disciplinato dalla legge n. 1386/1983. In particolare l' OAE fa presente che la Seconda direttiva rientrerebbe nel diritto societario, mentre una normativa nazionale, come quella prevista dalla legge n. 1386/1983, farebbe parte della disciplina giuridica in materia di risanamento e di recupero delle imprese, per cui rientrerebbe nelle procedure collettive di tutela degli interessi dei creditori quali il fallimento. L' OAE a questo riguardo precisa che tale normativa non ha per oggetto il normale funzionamento di una società ed i rapporti tra azionisti, ma tende a tutelare gli interessi dei creditori tramite provvedimenti d' esecuzione collettiva.
26 A questo proposito si deve rammentare che la Corte, con sentenza 30 maggio 1991, Karella e Karellas (cause riunite C-19/90 e C-20/90, Racc. pag. I-2691), ha esplicitamente respinto tale argomentazione.
27 Infatti, al punto 30 della motivazione di tale sentenza, la Corte afferma che la Seconda direttiva è destinata a garantire la tutela dei diritti dei soci e dei terzi, in particolare nelle operazioni di costituzione di una società e di aumento e di riduzione del capitale sociale. Per essere efficace, tale garanzia deve essere fornita ai soci fino a quando la società continua ad esistere con strutture proprie. Se dunque la direttiva non impedisce l' adozione di misure di esecuzione forzata ed in particolare di regimi di liquidazione che pongano la società sotto un regime di amministrazione coatta allo scopo di salvaguardare i diritti dei creditori, essa continua nondimeno a trovare applicazione fino a quando non vi sia stato spossessamento degli azionisti e degli organi normali della società. Ciò si verifica certamente nel caso di un semplice regime di risanamento, in cui intervengano enti pubblici o società di diritto privato, quando si tratti del diritto dei soci al capitale e al potere decisionale nella società.
28 Ne consegue che, sino a quando una società continua ad esistere con strutture proprie, si applica la Seconda direttiva, anche se questa società è stata assoggettata ad un regime di ristrutturazione, come quello previsto dalla legge n. 1386/1983.
29 Si deve inoltre notare che, anche se l' amministrazione provvisoria dell' OAE può sfociare nella procedura di liquidazione speciale prevista dall' art. 9 della legge n. 1386/1983, la liquidazione di società tramite misure di esecuzione forzata non figura tra gli obiettivi dell' OAE, enunciati all' art. 2, n. 2, di detta legge. Al contrario, è esplicitamente previsto (alla lett. a) che l' OAE si prefigge lo scopo di contribuire allo sviluppo economico e sociale del paese tramite il risanamento finanziario delle imprese, in conformità alle disposizioni di legge.
30 Si devono valutare poi gli argomenti addotti dalle altre parti convenute nella causa principale. Esse sostengono che la Seconda direttiva non riguardi le situazioni eccezionali previste dalla legge n. 1386/1983. A loro avviso, questa legge non disciplina in modo permanente l' aumento del capitale delle società per azioni, ma prevede misure speciali per garantire la sopravvivenza delle imprese che non possono funzionare normalmente a causa del loro eccessivo indebitamento e che rivestono un' importanza particolare per l' economia nazionale. Precisano, inoltre, che tali misure speciali sono necessarie per evitare agitazioni sociali derivanti da licenziamenti collettivi.
31 A questo riguardo, occorre innanzitutto rammentare che la Corte, con la succitata sentenza 30 maggio 1991, ha respinto tale argomentazione, e precisamente ai punti da 25 a 28 della motivazione.
32 Secondo tale sentenza, la Seconda direttiva mira, ai sensi dell' art. 54, n. 3, lett. g), del Trattato, a coordinare le garanzie che sono richieste negli Stati membri alle società di cui all' art. 58, n. 2, dello stesso Trattato, per rendere equivalenti queste garanzie e per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi. La Seconda direttiva mira quindi a garantire un livello minimo di tutela degli azionisti in tutti gli Stati membri.
33 Tale obiettivo verrebbe seriamente compromesso se gli Stati membri potessero derogare alle disposizioni della direttiva, mantenendo in vigore normative, anche se definite speciali o eccezionali, che consentano di decidere, con provvedimento amministrativo e indipendentemente da qualsiasi decisione dell' assemblea generale degli azionisti, un aumento del capitale sociale e che non garantiscano agli azionisti stessi un diritto di opzione sulle azioni da emettere.
34 Tuttavia, questa constatazione non significa che il diritto comunitario impedisca agli Stati membri di derogare a tali disposizioni in ogni caso. Infatti, il legislatore comunitario ha specificamente stabilito sia deroghe circoscritte, sia procedimenti tali da consentire siffatte deroghe allo scopo di salvaguardare taluni interessi vitali degli Stati membri che rischierebbero di essere lesi in situazioni eccezionali. Ne costituiscono esempi gli articoli 19, nn. 2 e 3, 40, n. 2, 41, n. 2, e 43, n. 2, della direttiva.
35 A questo riguardo, si deve rilevare che non è prevista nessuna disposizione che consenta agli Stati membri di derogare agli artt. 25, n. 1, e 29, n. 1, della Seconda direttiva in situazioni di crisi, né dal Trattato CEE, né dalla Seconda direttiva stessa. Al contrario, l' art. 17, n. 1, della direttiva stabilisce espressamente che in caso di perdita grave del capitale sottoscritto deve essere convocata l' assemblea generale nel termine previsto dalle legislazioni degli Stati membri per esaminare se sia necessario sciogliere la società o adottare altri provvedimenti. Tale disposizione conferma quindi la competenza decisionale dell' assemblea generale, di cui all' art. 25, n. 1, anche nel caso in cui la società considerata attraversi gravi difficoltà finanziarie, e non consente alcuna deroga al diritto di opzione degli azionisti, previsto dall' art. 29, n. 1.
36 Di conseguenza, le disposizioni della Seconda direttiva, e in particolare i suoi articoli 25, n. 1, e 29, n. 1, si applicano alle misure di risanamento delle imprese, quali quelle previste dalla legge n. 1386/1983.
37 Si deve quindi rispondere al giudice di rinvio che il combinato disposto degli artt. 25, n. 1, e 29, n. 1, della Seconda direttiva deve essere interpretato nel senso che esso osta all' applicazione di una normativa che, allo scopo di assicurare il risanamento e la continuazione dell' attività di imprese che rivestono una particolare importanza per l' economia nazionale di uno Stato membro e si trovano, a causa del loro indebitamento, in una situazione eccezionale, consente di decidere l' aumento del capitale sociale con atto amministrativo e senza deliberazione dell' assemblea generale, nonché di decidere con atto amministrativo l' attribuzione delle nuove azioni senza che le stesse vengano offerte in opzione agli azionisti nella proporzione della quota di capitale rappresentata dalle loro azioni.
Sull' efficacia diretta degli artt. 25, n. 1, e 29, n. 1,
della Seconda direttiva
38 Si deve rammentare che, come precisato dalla Corte nella succitata sentenza 30 maggio 1991, l' art. 25, n. 1, della direttiva può essere invocato dal singolo dinanzi ai giudici nazionali nei confronti delle pubbliche autorità.
39 Per quanto concerne l' art. 29, n. 1, della direttiva, è d' uopo constatare che questa disposizione è redatta in termini chiari e precisi e stabilisce in maniera incondizionata che, nel caso di un aumento di capitale sottoscritto mediante conferimenti in denaro, le azioni devono essere offerte in opzione agli azionisti proporzionalmente alla quota di capitale rappresentata dalle loro azioni.
40 La natura incondizionata di questa disposizione non viene meno per quanto previsto dall' art. 29, n. 4, della Seconda direttiva, che consente all' assemblea generale di decidere, in determinate e ben definite condizioni, di escludere o di limitare il diritto di opzione degli azionisti. Questa deroga specifica non concede agli Stati membri alcuna possibilità di subordinare questo diritto ad altre eccezioni al di fuori di quella espressamente prevista.
41 Lo stesso vale per l' art. 29, n. 5, della Seconda direttiva, ai cui sensi la legislazione di uno Stato membro può prevedere che lo statuto, l' atto costitutivo o l' assemblea generale possano conferire il potere di escludere o di limitare il diritto di opzione all' organo societario che può deliberare l' aumento del capitale sottoscritto nei limiti del capitale autorizzato.
42 Lo stesso si applica anche per quanto riguarda l' art. 41, n. 1, della Seconda direttiva, che consente agli Stati membri di derogare all' art. 29 nella misura in cui tale deroga sia necessaria per favorire la partecipazione dei lavoratori o di altre categorie di persone stabilite dalla legislazione nazionale al capitale delle imprese. Anche questa deroga è strettamente limitata al caso previsto.
43 Si deve quindi rispondere al tribunale di rinvio che sia l' art. 25, n. 1, sia l' art. 29, n. 1, della Seconda direttiva possono essere invocati dal singolo dinanzi ai giudici nazionali nei confronti delle pubbliche autorità.
Decisione relativa alle speseSulle spese
44 Le spese sostenute dal governo ellenico e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Polymeles Protodikeio (Tribunale) di Atene con ordinanza 2 ottobre 1989, dichiara:
Gli artt. 25, n. 1, e 29, n. 1, della Seconda direttiva del Consiglio 13 dicembre 1976, 77/91/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste negli Stati membri alle società di cui all' art. 58, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi, per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del suo capitale, devono essere interpretati nel senso che:
1) ostano all' applicazione di una normativa che, allo scopo di assicurare il risanamento e la continuazione dell' attività di imprese che rivestono una particolare importanza per l' economia nazionale di uno Stato membro e che si trovano, a causa del loro indebitamento, in una situazione eccezionale, consente di decidere l' aumento del capitale sociale con atto amministrativo e senza deliberazione dell' assemblea generale, nonché di decidere con atto amministrativo l' attribuzione delle nuove azioni senza che le stesse vengano offerte in opzione agli azionisti nella proporzione della quota di capitale rappresentata dalle loro azioni;
2) possono essere invocati dinanzi ai giudici nazionali da un singolo nei confronti delle pubbliche autorità.
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