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SENTENZA DELLA CORTE DEL 25 LUGLIO 1991. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REGNO DI SPAGNA. - PROVVEDIMENTI DI CONTROLLO - CATTURE DI RISERVE ITTICHE SOGGETTE AD UN TAC O A CONTINGENTAMENTO AL DI FUORI DELLA ZONA DI PESCA DELLA COMUNITA. - CAUSA C-258/89.
raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-03977
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Pesca - Conservazione delle risorse del mare - Competenza della Comunità - Misure di controllo delle catture connesse alla politica di conservazione - Applicabilità alle catture effettuate al di fuori della zona di pesca comunitaria - Obblighi di controllo degli Stati membri
((Regolamenti (CEE) del Consiglio nn. 2057/82 e 2241/87))
MassimaNell' ambito della sua competenza autonoma ad adottare misure di conservazione delle risorse biologiche del mare, la Comunità è autorizzata a disciplinare le catture effettuate al di fuori della zona di pesca comunitaria. Infatti, la limitazione delle possibilità di pesca al di là della zona comunitaria è indispensabile alla luce degli obiettivi stessi della politica comune della pesca, dato che il fatto di prendere in considerazione solo la riserva ittica che si trova nelle acque comunitarie non avrebbe alcuna efficacia e comprometterebbe gli obiettivi di conservazione delle specie interessate, poiché queste ultime non sarebbero soggette ad alcun contingente una volta che si spostassero oltre la zona comunitaria. Essa ha pertanto il diritto di esigere che gli Stati membri applichino alle catture delle riserve ittiche soggette ad un totale ammissibile di catture o a un contingente effettuate al di fuori della zona di pesca della Comunità le misure di controllo previste dai regolamenti nn. 2057/82 e 2241/87.
PartiNella causa C-258/89,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Robert C. Fischer e F. Santaolalla, consiglieri giuridici, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
sostenuta da
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dal sig. J.E. Collins, del Treasury Solicitor' s Department, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata del Regno Unito, 14, boulevard Roosevelt,
interveniente,
contro
Regno di Spagna, rappresentato dal sig. Javier Conde de Saro, direttore generale del coordinamento giuridico e istituzionale comunitario e dalla sig.ra Rosario Silva de Lapuerta, Abogado del Estado, del servizio del contenzioso comunitario, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata di Spagna, 4-6, boulevard Emmanuel Servais,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo applicato alle catture di riserve o di gruppi di riserve ittiche soggette ad un TAC o ad un contingente, effettuate al di fuori della zona di pesca della Comunità, le misure di controllo previste dal regolamento (CEE) del Consiglio 29 giugno 1982, n. 2057, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri (GU L 200, pag. 1), ed in particolare dei suoi artt. 1, 6-9 e 10, nonché dal regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2241, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca (GU L 207, pag. 1), ed in particolare dei suoi artt. 1, 5-9 e 11, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, G.C. Rodríguez Iglesias e M. Díez de Velasco, presidenti di sezione, Sir Gordon Slynn, C.N. Kakouris, R. Joliet, F.A. Schockweiler e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: J.A. Pompe, vicecancelliere
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali delle parti all' udienza del 9 gennaio 1991, nel corso della quale il governo del Regno Unito è stato rappresentato dai signori C. Bellamy, QC, e C. Vajda, barrister, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 29 maggio 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 14 agosto 1989, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo applicato alle catture di riserve o di gruppi di riserve ittiche soggette ad un totale ammissibile di catture (TAC) o a un contingente, effettuate al di fuori della zona di pesca della Comunità, le misure di controllo previste dal regolamento (CEE) del Consiglio 29 giugno 1982, n. 2057, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri (GU L 220, pag. 1), ed in particolare dei suoi artt. 1, 6-9 e 10, nonché dal regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2241, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca (GU L 207, pag. 1), ed in particolare dei suoi artt. 1, 5-9 e 11, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato CEE.
2 Gli artt. 1 dei due suddetti regolamenti prescrivono l' obbligo, per le autorità competenti di uno Stato membro, di intentare un' azione penale o amministrativa allo scopo di reprimere ogni inosservanza alla normativa in vigore relativa alle misure di conservazione e di controllo. L' art. 5 del regolamento n. 2241/87 stabilisce l' obbligo, per i capitani dei pescherecci che battono bandiera di uno Stato membro e pescano specie appartenenti ad una riserva o ad un gruppo di riserve ittiche soggette ad un TAC o ad un contingente, di tenere un giornale di bordo che indichi i quantitativi di ogni specie catturati e trattenuti a bordo, la data e il luogo di tali catture in rapporto alla più piccola zona per cui sia stato fissato e gestito un TAC o un contingente, nonché il tipo di dispositivi utilizzati, dati la cui esattezza dev' essere verificata dagli Stati membri.
3 Gli artt. 6, 7 e 8 dei due regolamenti prescrivono l' obbligo, per i capitani di pescherecci, di dichiarare, allo Stato di sbarco o rispettivamente allo Stato di cui batte bandiera, gli sbarchi o i trasbordi o i quantitativi a bordo di riserve soggette ad un TAC o ad un contingente ed impongono ai due Stati l' obbligo di adottare i provvedimenti necessari per verificare l' esattezza delle dichiarazioni ricevute. L' art. 9 dei due regolamenti pone a carico degli Stati membri l' obbligo di registrare tutti gli sbarchi di riserve o gruppi di riserve ittiche soggette ad un TAC o ad un contingente, effettuati dai pescherecci battenti la bandiera di uno Stato membro o registrati in uno Stato membro e di notificare alla Commissione le informazioni ricevute. L' art. 11 del regolamento n. 2241/87 impone agli Stati membri l' obbligo di vietare provvisoriamente ai pescherecci battenti la loro bandiera di pescare pesci di riserve soggette a contingentamento e ciò al momento opportuno per garantire che non venga superato il contingente di cui trattasi.
4 Nel 1986 e 1987 gli ispettori della Commissione accertavano che nel corso di questi ultimi due anni l' amministrazione spagnola non aveva registrato catture soggette a TAC od a contingenti pescate nelle sottozone CIEM VI, VII, VIII oltre il limite delle 200 miglia della zona di pesca della Comunità. Le autorità spagnole non intentavano azioni penali o amministrative a carico di tali sbarchi.
5 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento e dei mezzi ed argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
6 Il Regno di Spagna contesta di essere venuto meno ai propri obblighi richiamandosi a tre serie di argomenti diretti a dimostrare che la Commissione si basa su un' errata interpretazione dei suddetti regolamenti.
7 In primo luogo, la Commissione non sarebbe competente a deliberare in modo autonomo misure di controllo delle catture effettuate all' esterno delle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri. Conseguentemente, i regolamenti non consentono un' interpretazione secondo la quale i contingenti comunitari sarebbero applicabili nelle parti delle divisioni CIEM situate oltre il limite della zona di pesca comunitaria.
8 A questo proposito il Regno di Spagna sostiene in sostanza che le sole misure che la Comunità potrebbe adottare in ordine alle catture effettuate al di fuori delle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri consisterebbero nella negoziazione di accordi internazionali e nell' adozione di misure destinate ad eseguire tali accordi.
9 Tale argomento non può essere accolto. Infatti, come ha dichiarato la Corte nella sentenza 16 febbraio 1978, Commissione / Irlanda (causa 61/77, Racc. pag. 417), la Comunità ha competenza per adottare misure di conservazione e questo tanto in maniera autonoma quanto sotto forma di impegni contrattuali con Stati terzi o nell' ambito delle organizzazioni internazionali. Per quanto riguarda il caso di specie basta rilevare che la normativa controversa è stata adottata nell' ambito di tale competenza autonoma.
10 Il primo argomento sostenuto del Regno di Spagna dev' essere quindi respinto.
11 Il Regno di Spagna sostiene poi che un' interpretazione che portasse ad una limitazione unilaterale, da parte della Comunità, delle possibilità di pesca in mare libero sarebbe pregiudizievole per i suoi pescatori senza essere efficace, poiché gli Stati terzi continueranno da parte loro a lasciare campo libero alla propria flotta da pesca.
12 A questo proposito basta rilevare in primo luogo che il fatto di prendere in considerazione solo la riserva ittica che si trova nelle acque comunitarie non avrebbe alcuna efficacia e comprometterebbe gli obiettivi di conservazione delle specie interessate, poiché queste ultime non sarebbero soggette ad alcun contingente una volta che si spostassero oltre la zona delle 200 miglia. In secondo luogo, si potrebbe agevolmente dichiarare che le catture effettuate nella zona comunitaria sono state eseguite in mare libero.
13 Ne emerge che in qualsiasi ipotesi la limitazione delle possibilità di pesca oltre la zona comunitaria è indispensabile alla luce degli obiettivi stessi della politica comune della pesca.
14 Infine, il Regno di Spagna sostiene che l' Atto di adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee (GU 1985, L 302, in prosieguo: l' "Atto di adesione") non ammette una competenza della Comunità per disciplinare le possibilità di pesca al di fuori delle acque comunitarie, in quanto l' art. 156 prevede che l' accesso alle acque soggette alla giurisdizione degli Stati membri e appartenenti alle zone CIEM si trova disciplinato dalle disposizioni della sezione in cui figurano gli artt. 156 e 161. Sempre secondo la Spagna, ne consegue che queste stesse disposizioni non potevano applicarsi a zone non soggette alla giurisdizione degli Stati membri, anche se esse erano incluse nelle zone CIEM.
15 Secondo la Spagna, le quote che le sono attribuite ai sensi dell' art. 161 di detto atto non possono essere intese nel senso che si applicano al di fuori delle acque comunitarie, poiché l' art. 161 fa parte di una sezione che, secondo l' art. 156 dell' Atto, disciplina l' accesso dei pescherecci spagnoli alle "acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri".
16 A proposito di tale argomento si deve osservare che, ai sensi dell' art. 156 dell' Atto di adesione, l' accesso della Spagna alle acque soggette alla giurisdizione degli Stati membri della Comunità a dieci è soggetto al regime definito nella quarta parte, titolo II, capitolo 4, sezione II di tale atto. Orbene, all' interno di tale sezione, gli artt. da 157 a 160 contengono norme riguardanti l' accesso a tali acque, mentre l' art. 161 prevede contingenti per la Spagna nelle zone VIII e IX, che sono interamente all' esterno delle acque degli Stati della Comunità a dieci. Poiché la ripartizione delle risorse è organizzata per zone esterne alle acque degli Stati della Comunità a dieci, non ci si può richiamare al campo di applicazione del regime di accesso alle acque per quanto riguarda la ripartizione dei contingenti.
17 Ne consegue che il terzo argomento richiamato dal Regno di Spagna dev' essere del pari respinto.
18 Poiché nessuno degli argomenti addotti dal Regno di Spagna è stato accolto, ne deriva che si deve dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo applicato alle catture di riserve o di gruppi di riserve ittiche soggette ad un totale ammissibile di catture (TAC) o ad un contingente, effettuate al di fuori della zona di pesca della Comunità, le misure di controllo previste dal regolamento n. 2057/82, ed in particolare dai suoi artt. 1, 6-9 e 10, nonché dal regolamento n. 2241/87, ed in particolare dai suoi artt. 1, 5-9 e 11, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato CEE.
Decisione relativa alle speseSulle spese
19 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Poiché il Regno di Spagna è risultato soccombente, le spese vanno poste a suo carico.
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Il Regno di Spagna, non avendo applicato alle catture di riserve o di gruppi di riserve ittiche soggette ad un totale ammissibile di catture (TAC) o ad un contingente, effettuate al di fuori della zona di pesca della Comunità, le misure di controllo previste dal regolamento (CEE) del Consiglio 29 giugno 1982, n. 2057, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri, ed in particolare dai suoi artt. 1, 6-9 e 10, nonché dal regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2241, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca, ed in particolare dai suoi artt. 1, 5-9 e 11, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato CEE.
2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.
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