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SENTENZA DELLA CORTE DEL 25 LUGLIO 1991. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO. - INADEMPIMENTO DA PARTE DI UNO STATO - IMBALLAGGI PER LIQUIDI ALIMENTARI - OMESSA TRASPOSIZIONE DI UNA DIRETTIVA E MANCATA TRASMISSIONE DEI PROGRAMMI. - CAUSA C-252/89.
raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-03973
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Massima
Parti
Dispositivo
++++
Stati membri - Obbligazioni - Esecuzione delle direttive - Inadempimento - Giustificazione - Inammissibilità
(Trattato CEE, art. 169)
MassimaSecondo la costante giurisprudenza della Corte (v. in particolare sentenza 19 febbraio 1991, Commissione / Belgio, causa C-374/89, Racc. pag. I-367), uno Stato membro non può eccepire norme, prassi o situazioni proprie del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l' inosservanza degli obblighi e dei termini risultanti dalle norme di diritto comunitario. In virtù di questa stessa giurisprudenza, le difficoltà di applicazione rivelatesi in sede di attuazione di un atto comunitario non consentono ad uno Stato membro di dispensarsi unilateralmente dall' osservanza dei propri obblighi.
PartiNella causa C-252/89,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Maria Condou-Durande, membro del suo servizio giuridico, in qualità d' agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Guido Berardis, del suo stesso servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Granducato di Lussemburgo, rappresentato dal sig. Claude Franck, addetto di primo grado del governo presso il ministero per la Pianificazione del territorio e per l' Ambiente, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso detto ministero, 5 A, rue de Prague,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, omettendo di fissare e di comunicare alla Commissione i programmi, come pure di adottare e di comunicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/339/CEE, concernente gli imballaggi per liquidi alimentari (GU L 176, pag. 18), è venuto meno agli obblighi incombentigli in virtù del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, G.C. Rodríguez Iglesias, M. Díez de Velasco, presidenti di sezione, Sir Gordon Slynn, C.N. Kakouris, R. Joliet, F.A. Schockweiler, P.J.G. Kapteyn, giudici,
(motivazione non riportata)
dichiara e statuisce:
Dispositivo1) Il Granducato di Lussemburgo, omettendo di fissare e di comunicare alla Commissione i programmi come pure di adottare e di comunicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/339/CEE, concernente gli imballaggi per liquidi alimentari, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in virtù del Trattato CEE.
2) Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.
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