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SENTENZA DELLA CORTE DEL 28 FEBBRAIO 1991. - STERGIOS DELIMITIS CONTRO HENNINGER BRAEU AG. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: OBERLANDESGERICHT FRANKFURT AM MAIN - GERMANIA. - CONCORRENZA - CONTRATTI DI FORNITURA DI BIRRA - PREGIUDIZIO PER IL COMMERCIO INTRACOMUNITARIO - ESENZIONE PER CATEGORIE - COMPETENZE DEI GIUDICI NAZIONALI. - CAUSA C-234/89.
raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-00935
edizione speciale svedese pagina I-00065
edizione speciale finlandese pagina I-00077
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1. Concorrenza - Intese - Lesione della concorrenza - Contratti di fornitura di birra - Criteri di valutazione - Accessibilità del mercato - Contributo del contratto controverso al blocco delle posizioni sul mercato dovuto all' esistenza di un gran numero di contratti analoghi
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)
2. Concorrenza - Intese - Pregiudizio al commercio tra Stati membri - Contratti di fornitura di birra - Contratto che autorizza l' acquisto di birre provenienti da altri Stati membri - Criteri di valutazione
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)
3. Concorrenza - Intese - Divieto - Esenzione per categoria - Contratti di fornitura di birra - Requisito della menzione nel contratto stesso delle bevande oggetto dell' esclusiva di acquisto - Determinazione mediante il riferimento ad un listino predisposto unilateralmente dal birrificio - Esclusione
(Regolamento (CEE) della Commissione n. 1984/83, art. 6, n. 1)
4. Concorrenza - Intese - Divieto - Esenzione per categoria - Contratti di fornitura di birra - Presupposti non soddisfatti - Conseguenza - Nullità ex lege - Presupposti e portata
((Trattato CEE, art. 85, nn. 1 e 2; regolamento della Commissione n. 1984/83, art. 8, n. 2, lett. b) ))
5. Concorrenza - Norme comunitarie - Efficacia diretta - Applicazione da parte dei giudici nazionali - Limiti
(Trattato CEE, artt. 85 e 86; regolamento della Commissione n. 1984/83)
Massima1. Un contratto di fornitura di birra è vietato dall' art. 85, n. 1, del Trattato qualora ricorrano due condizioni cumulative. Occorre, in primo luogo, che, tenuto conto del contesto economico e giuridico del contratto oggetto della controversia, il mercato nazionale della distribuzione di birra nei pubblici esercizi sia difficilmente accessibile a concorrenti che potrebbero insediarsi in tale mercato o espandere ivi la loro quota di mercato. Il fatto che il contratto di cui trattasi faccia parte in tale mercato di un complesso di contratti analoghi, che producono un effetto cumulativo sul gioco della concorrenza, costituisce solo un fattore, fra tanti, per valutare se un siffatto mercato sia effettivamente di difficile accesso. E' necessario, in secondo luogo, che il contratto di cui trattasi contribuisca in modo significativo all' effetto di blocco prodotto dal complesso di questi contratti, nel loro contesto economico e giuridico. L' importanza del contributo del contratto individuale dipende dalla posizione delle parti contraenti sul mercato considerato e dalla durata del contratto.
2. Un contratto di fornitura di birra contenente una clausola aperta, cioè che autorizza il rivenditore ad acquistare birra proveniente da altri Stati membri, non è in grado di pregiudicare il commercio tra Stati membri, qualora a tale autorizzazione corrisponda una reale possibilità per un fornitore nazionale o estero di rifornire detto rivenditore di birre originarie di altri Stati membri. Questa possibilità va valutata con riferimento alla formulazione della clausola, tenendo però conto dell' effetto concreto dell' insieme delle clausole del contratto, nel loro contesto economico e giuridico.
3. Un contratto di fornitura di birra non risponde alle condizioni alle quali l' art. 6, n. 1, del regolamento n. 1984/83 subordina il beneficio dell' esenzione per categoria per questo tipo di contratto, qualora le bevande oggetto dell' obbligo esclusivo di acquisto non siano elencate nel testo stesso del contratto, ma sia convenuto che risultino dal listino corrente del birrificio o delle sue società controllate.
4. Il fatto che un contratto di fornitura di birra relativo ad un pubblico esercizio che il fornitore ha concesso in affitto o in libera disponibilità al rivenditore e contenente un obbligo di acquisto di bevande diverse dalla birra non possa, poiché non ricorre la condizione di cui all' art. 8, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1984/83 relativa alla libertà del rivenditore di approvvigionarsi di dette bevande presso altri fornitori in taluni determinati casi, beneficiare dell' esenzione per categoria prevista da detto regolamento, non implica necessariamente che il contratto sia nullo nel suo insieme ai sensi dell' art. 85, n. 2, del Trattato, se non altro perché un siffatto contratto può eventualmente beneficiare di un' esenzione ad altro titolo. Se vi è nullità, questa si applica ai soli elementi del contratto vietati dall' art. 85, n. 1. L' insieme del contratto è nullo solo se questi elementi non paiono scindibili dal contratto stesso.
5. Se è vero che sia gli artt. 85, n. 1, e 86 del Trattato sia le disposizioni dei regolamenti di esenzione producono effetti diretti nelle relazioni tra singoli e determinano direttamente dei diritti a favore degli interessati che i giudici nazionali debbono salvaguardare, questo non implica la conseguenza che detti giudici possano estendere il campo di applicazione dell' esenzione per categoria prevista dal regolamento n. 1984/83 a contratti di fornitura di birra che non rispondono esplicitamente alle condizioni di esenzione di questo regolamento, né che essi possano dichiarare l' art. 85, n. 1, del Trattato inapplicabile a un siffatto contratto ai sensi del n. 3 di questa stessa disposizione. Tuttavia, quando i giudici nazionali hanno acquisito la certezza che il contratto non poteva costituire oggetto di una decisione di esenzione in forza dell' art. 85, n. 3, essi possono dichiararne la nullità conformemente all' art. 85, n. 2. Diversamente, a detti giudici è sempre possibile, da un lato, applicare l' art. 177 del Trattato facendo ricorso al procedimento di rinvio pregiudiziale e, dall' altro, contattare la Commissione, la quale, in virtù del suo dovere di leale cooperazione con le autorità giudiziarie degli Stati membri incaricate di vigilare sull' applicazione e sul rispetto del diritto comunitario nell' ordinamento giuridico nazionale, comunicherà loro i dati economici e giuridici necessari a dirimere la controversia per la quale detti giudici sono stati aditi e che è in grado di fornire.
PartiNella causa C-234/89,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dall' Oberlandesgericht di Francoforte sul Meno (Repubblica federale di Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Stergios Delimitis
e
Henninger Braeu AG,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 85 del Trattato CEE e del regolamento (CEE) della Commissione 22 giugno 1983, n. 1984, relativo all' applicazione dell' art. 85, n. 3, del Trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo (GU L 173, pag. 5, rettificata con GU 1984, L 79, pag. 38),
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, T.F. O' Higgins, J.C. Moitinho de Almeida e M. Díez de Velasco, presidenti di sezione, F.A. Schockweiler, F. Grévisse, M. Zuleeg e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: W. Van Gerven
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il sig. Stergios Delimitis, dall' avv. Hans Thieme, del foro di Francoforte sul Meno,
- per la Henninger Braeu AG, dall' avv. Gerd Becht, del foro di Francoforte sul Meno,
- per il governo francese, dalla sig.ra Edwige Belliard, vicedirettore presso la direzione degli affari legali del ministero degli Affari esteri, e dal sig. Marc Giacomini, segretario degli affari esteri presso lo stesso ministero, in qualità di agenti,
- per la Commissione, dal sig. Norbert Koch, consigliere giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali svolte dal sig. Stergios Delimitis, dalla Henninger Braeu AG, rappresentata dall' avv. Frank Montag, del foro di Colonia, e dalla Commissione all' udienza del 20 giugno 1990,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza dell' 11 ottobre 1990,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con ordinanza 13 luglio 1989, pervenuta in cancelleria il 27 luglio successivo, l' Oberlandesgericht di Francoforte sul Meno ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, varie questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione dell' art. 85 del Trattato CEE e del regolamento (CEE) della Commissione 22 giugno 1983, n. 1984, relativo all' applicazione dell' art. 85, n. 3, del Trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo (GU L 173, pag. 5, rettificata con GU 1984, L 79, pag. 38).
2 Queste questioni sono state sollevate nel contesto di una controversia tra il sig. Stergios Delimitis, ex gestore di un caffè a Francoforte sul Meno (in prosieguo: il "gestore"), e il birrificio Henninger Braeu AG, con sede nella stessa città (in prosieguo: il "birrificio"). La controversia verte sulla somma che il birrificio ha preteso dal gestore a seguito della risoluzione da parte di quest' ultimo del contratto concluso il 14 maggio 1985.
3 In virtù dell' art. 1 di questo contratto, il birrificio concede in locazione al gestore un locale pubblico. L' art. 6 del contratto fa obbligo al gestore di rifornirsi di birre alla spina e di birre confezionate in bottiglie e in lattine, di prodotti e merci del birrificio e di bevande analcoliche presso le società controllate del birrificio. Gli assortimenti considerati risultano dai listini correnti del birrificio e delle sue società controllate. Il gestore è, tuttavia, autorizzato ad acquistare birre e bevande analcoliche offerte da imprese stabilite in altri Stati membri.
4 L' art. 6 dispone inoltre che il gestore deve acquistare un quantitativo minimo di 132 ettolitri di birra all' anno. In caso di acquisto di un quantitativo minore, è tenuto a pagare un risarcimento per la mancata esecuzione di questi obblighi.
5 Il contratto è stato risolto dal gestore il 31 dicembre 1986. Il birrificio ha ritenuto allora che il gestore gli dovesse ancora la somma di 6 032,15 DM comprensiva del canone di affitto, di un importo forfettario dovuto per il mancato rispetto dell' obbligo di acquisto minimo e di alcuni altri costi. Il birrificio ha detratto la somma sopra indicata dalla cauzione che il gestore aveva depositato per l' affitto.
6 Il gestore ha contestato la detrazione effettuata dal birrificio e lo ha citato dinanzi al Landgericht di Francoforte sul Meno, per recuperare la somma detratta. A sostegno della sua domanda, il gestore sostiene, tra l' altro, che il contratto era nullo ex lege in virtù dell' art. 85, n. 2, del Trattato CEE. Con sentenza 10 febbraio 1988, il Landgericht ha respinto la domanda con la motivazione che il contratto non pregiudicava il commercio tra gli Stati membri ai sensi dell' art. 85, n. 1, in quanto, in particolare, lasciava al gestore la libertà di rifornirsi in altri Stati membri e, di conseguenza, a parere del Landgericht, assumeva scarso rilievo il fatto che il contratto considerato non fosse conforme alle condizioni di esenzione per categoria previste dal citato regolamento n. 1984/83.
7 Il gestore ha interposto appello avverso la sentenza del Landgericht dinanzi all' Oberlandesgericht di Francoforte sul Meno. Quest' ultimo ha ritenuto necessario chiedere la pronuncia pregiudiziale della Corte circa la compatibilità dei contratti di fornitura di birra con le norme comunitarie sulla concorrenza e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni:
"A - 1) Se un singolo contratto di fornitura di birra contenente un accordo di acquisto esclusivo, come il contratto stipulato fra le parti, sia idoneo a pregiudicare sensibilmente il commercio fra gli Stati membri ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, in quanto esso appartiene nello Stato membro ad un 'complesso' di analoghi contratti di fornitura di birra - quale che sia la fabbrica di birra interessata - e l' idoneità a pregiudicare il commercio fra gli Stati membri si giudica in base agli effetti sul mercato di detto 'complesso di contratti' .
2) In caso di soluzione affermativa della questione 1:
Quale debba essere la percentuale delle mescite vincolate in uno Stato membro, affinché sussista un sensibile pregiudizio del commercio fra gli Stati; se a questo proposito sia sufficiente la percentuale del 60% circa stimata dalla Commissione delle Comunità europee per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania.
3) In caso di soluzione negativa della questione 1:
Se gli effetti cumulativi sul mercato del complesso dei contratti di fornitura di birra vigenti nella Repubblica federale di Germania contenenti un obbligo di acquisto esclusivo e/o il contributo del contratto concreto al riguardo debbano essere accertati in base ad un esame completo delle circostanze che ricorrono di volta in volta; quali siano i criteri determinanti per questo esame e se in particolare rilevino i seguenti elementi:
- dimensioni del birrificio che impone il vincolo;
- entità dello smercio contemplato da un singolo contratto;
- entità dello smercio oggetto del 'complesso' di contratti;
- numero, durata ed entità degli impegni esistenti e la proporzione con i quantitativi smerciati dai distributori liberi;
- vincolo imposto al gestore della mescita dal birrificio, dal commerciante di bevande o dal proprietario del locale nell' ambito del contratto di locazione;
- entità delle forniture a mescite da parte di grossisti non vincolati;
- volume degli impegni convenuti con produttori stranieri;
- densità dei contratti in determinate zone geografiche;
- raffronto con le vendite effettuate al di fuori delle mescite, tendenza dello smercio in questi settori;
- possibilità di aprire nuove mescite o di acquistarne il maggior numero possibile.
4) In caso di soluzione affermativa della questione 1 o della questione 3:
Se un contratto di fornitura di birra che consenta espressamente al gestore di una mescita l' acquisto di birra proveniente da altri Stati membri (clausola di apertura) sia inidoneo in via di principio a pregiudicare il commercio fra gli Stati membri, o se ciò dipenda anche dal se e in quale misura sia convenuto un quantitativo minimo di acquisto e dal come in caso di acquisto di un quantitativo inferiore siano disciplinati i diritti della fabbrica di birra (risarcimento del danno, recesso).
B - 1) Se sussistano i presupposti di cui all' art. 1 e all' art. 6, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1984/83, relativo all' esenzione per categorie di accordi, qualora le bevande per le quali vige l' obbligo di acquisto non siano menzionate nel testo del contratto, ma sia convenuto che l' assortimento risulta dal listino corrente della fabbrica di birra.
2) Se un contratto di fornitura di birra, nel suo complesso, non sia più esentato in forza del regolamento n. 1984/83 dal divieto di cui all' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, qualora contenga un impegno di acquisto per quanto attiene a bevande analcoliche senza una clausola relativa alle condizioni più vantaggiose ai sensi dell' art. 8, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1984/83, come potrebbe suggerire l' art. 2, n. 1, di questo regolamento, in combinato disposto con il punto 17 della comunicazione 22 giugno 1983 della Commissione relativa ai regolamenti (CEE) n. 1983/83 e n. 1984/83, o se ciò porti, ai sensi dell' art. 85, n. 2, del Trattato CEE, solo alla nullità di questo impegno di acquisto, poiché esso, in base all' art. 2, n. 1, del regolamento n. 1984/83, di per sé resta lecito.
C - Se un contratto di fornitura di birra, che rientra nell' ambito di applicazione dell' art. 85 del Trattato CEE e che non soddisfa i presupposti di cui al regolamento n. 1984/83, relativo all' esenzione per categorie di accordi, richieda sempre un' esenzione individuale o se il giudice nazionale possa considerare efficace il contratto nei casi in cui sussista una divergenza non sostanziale rispetto al regolamento di esenzione per categorie di accordi".
8 Per una più ampia illustrazione del contesto normativo e degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
9 Con le prime tre questioni formulate alla lett. A, il giudice a quo vuole sapere quali criteri debbano essere assunti per valutare se un contratto di fornitura di birra sia compatibile con l' art. 85, n. 1, del Trattato CEE. Con la quarta questione formulata alla lett. A, il giudice a quo vuol sapere, in sostanza, se detti criteri siano diversi qualora il contratto di fornitura di birra contenga una clausola di apertura che autorizza esplicitamente il gestore a rifornirsi in altri Stati membri. Le questioni formulate alla lett. B vertono sull' interpretazione del regolamento n. 1984/83 ed in particolare sui relativi artt. 6 e 8. L' ultima questione, formulata alla lett. C, verte sulla competenza di un giudice nazionale ad applicare l' art. 85 del Trattato CEE ad un contratto di fornitura di birra che non corrisponde alle condizioni di esenzione previste dal regolamento n. 1984/83.
Sulla compatibilità dei contratti di fornitura di birra con l' art. 85, n. 1, del Trattato
10 I contratti di fornitura di birra prevedono, in generale, che il fornitore concede al rivenditore taluni vantaggi economici e finanziari, come la concessione di prestiti a condizioni agevolate, l' affitto di locali per la gestione del pubblico esercizio e la messa a disposizione di installazioni tecniche, mobilio e altre attrezzature necessarie alla gestione dell' esercizio. Come contropartita di questi vantaggi, il rivenditore si impegna, di norma, a rifornirsi per quanto riguarda i prodotti considerati nel contratto esclusivamente dal fornitore per un certo periodo. A questo impegno di acquisto esclusivo si aggiunge di norma il divieto di vendere prodotti concorrenti nell' esercizio concesso in affitto dal fornitore.
11 La conclusione di questi contratti presenta per il fornitore il vantaggio di assicurarsi uno smercio sicuro, in quanto, tenuto conto dell' obbligo di acquisto esclusivo e del divieto di concorrenza imposto al rivenditore, quest' ultimo concentra i suoi sforzi di vendita sulla distribuzione dei prodotti considerati nel contratto. I contratti di fornitura implicano, inoltre, una cooperazione con il rivenditore, che consente al fornitore di pianificare le vendite per la durata del contratto e di organizzare in modo efficiente la propria produzione e distribuzione.
12 I contratti di fornitura di birra presentano anche dei vantaggi per il rivenditore, in quanto gli consentono di accedere, in condizioni favorevoli e con una garanzia di fornitura, al mercato della distribuzione della birra. Gli interessi convergenti del rivenditore e del fornitore alla promozione delle vendite dei prodotti contrattualmente convenuti assicurano altresì al rivenditore il vantaggio dell' assistenza del fornitore nel garantire la qualità dei prodotti e il servizio alla clientela.
13 Se è vero che accordi di questo tipo non hanno lo scopo di restringere la concorrenza, ai sensi dell' art. 85, n. 1, si deve tuttavia verificare se essi non producono l' effetto di frapporvi ostacoli, restringerla o di falsarne il gioco.
14 Nella sentenza 12 settembre 1967, Brasserie de Haecht (causa 23/67, Racc. pag. 479), la Corte ha ritenuto che ai fini della valutazione degli effetti di un siffatto accordo si doveva tener conto del contesto economico e giuridico in cui esso si inserisce e nel quale può concorrere, con altri, a produrre un effetto globale sul gioco della concorrenza. Da questa sentenza risulta altresì che l' effetto cumulativo prodotto da numerosi accordi analoghi costituisce uno fra i molti elementi che consentono di stabilire se, mediante un' eventuale alterazione del gioco della concorrenza, il commercio tra gli Stati membri possa venire pregiudicato.
15 Nella presente causa occorre, di conseguenza, analizzare gli effetti prodotti da un contratto di fornitura di birra in combinazione con altri contratti dello stesso tipo sulle possibilità per i concorrenti nazionali o originari di altri Stati membri di inserirsi nel mercato del consumo della birra o di espandervi la loro quota di mercato e, quindi, sulla gamma di prodotti offerti ai consumatori.
16 Una siffatta analisi richiede, innanzitutto, una delimitazione del mercato considerato. Quest' ultimo è definito, in primo luogo, in funzione della natura dell' attività economica considerata, nel caso di specie la vendita della birra. Questa viene realizzata tanto attraverso il commercio al dettaglio, quanto attraverso gli esercizi pubblici. Dal punto di vista del consumatore, il settore degli esercizi pubblici, che comprende in particolare i caffè e i ristoranti, si distingue da quello del commercio al dettaglio per il motivo che la vendita negli esercizi si associa non soltanto al semplice acquisto di una merce ma anche ad una prestazione di servizi e che il consumo di birra negli esercizi non dipende essenzialmente da considerazioni di natura economica. Questa specificità delle vendite nei pubblici esercizi è confermata dal fatto che i birrifici hanno organizzato sistemi di distribuzione tipici di questo settore che richiedono installazioni speciali e che i prezzi praticati in questo settore sono, in linea generale, superiori a quelli praticati per le vendite nel commercio al dettaglio.
17 Ne consegue che il mercato di riferimento corrisponde, in questa causa, a quello della distribuzione della birra nei pubblici esercizi. Non osta a questa constatazione la circostanza che fra le due reti di distribuzione esiste una certa interferenza, e cioè che le vendite nel commercio al dettaglio consentono ai nuovi concorrenti di far conoscere le loro marche e di fruire della loro reputazione per accedere al mercato dei pubblici esercizi.
18 In secondo luogo, il mercato considerato è delimitato dal punto di vista geografico. A questo proposito, si deve constatare che i contratti di fornitura di birra sono ancora, in grande maggioranza, conclusi a livello nazionale. Ciò considerato, occorre prendere in considerazione, ai fini dell' applicazione delle norme di concorrenza comunitarie, il mercato nazionale della distribuzione della birra nei pubblici esercizi.
19 Per valutare se l' esistenza di più contratti di fornitura di birra ostacoli l' accesso al mercato così delimitato, si deve passare successivamente all' esame della natura e dell' importanza del complesso di questi contratti. Questo complesso comprende tutti i contratti analoghi che tengono vincolati a più produttori nazionali un numero considerevole di punti di vendita (sentenza 18 marzo 1970, Bilger, causa 43/69, Racc. pag. 127). L' incidenza di questi complessi di contratti sull' accesso al mercato dipende, in particolare, dal numero dei punti di vendita così vincolati ai produttori nazionali rispetto a quello degli esercizi pubblici che non lo sono, dalla durata degli impegni sottoscritti, dai quantitativi di birra oggetto di detti impegni, nonché dalla proporzione tra detti quantitativi e quelli smerciati dai distributori non vincolati.
20 L' esistenza di un complesso di contratti analoghi, anche se la sua incidenza sulle possibilità di accesso al mercato è rilevante, non può tuttavia di per sé essere sufficiente per concludere che il mercato considerato è inaccessibile, in quanto non si tratta che di una circostanza che, assieme ad altre, può costituire il contesto economico e giuridico nel quale il contratto deve essere valutato (sentenza 12 dicembre 1967, causa 23/67, già citata). La valutazione di queste altre circostanze si dirige, in primo luogo, su quelle circostanze che parimenti determinano dette possibilità di accesso.
21 A questo proposito, si deve esaminare se esistono possibilità reali e concrete per un nuovo concorrente di inserirsi nel complesso di contratti grazie all' acquisizione di un birrificio già inserito nel mercato con tutta la sua catena di punti di vendita o di eludere il complesso di contratti mediante l' apertura di nuovi esercizi pubblici. A questo fine occorre prendere in considerazione le normative e le convenzioni relative all' acquisizione di società e alla creazione di punti di vendita, nonché il numero minimo di punti di vendita necessario per una proficua gestione di un sistema di distribuzione. La presenza di grossisti di birra, che non sono vincolati a produttori attivi sul mercato, costituisce pure un fattore idoneo ad agevolare l' accesso a detto mercato di un nuovo produttore, poiché questi può beneficiare dei circuiti di vendita gestiti da detti grossisti per la distribuzione della sua birra.
22 Occorre, in secondo luogo, tener conto delle condizioni nelle quali si sviluppa il gioco della concorrenza sul mercato di riferimento. Si tratta, a questo riguardo, di conoscere non solo il numero e la dimensione dei produttori presenti sul mercato, ma altresì il grado di saturazione di questo mercato e la fedeltà dei consumatori alle marche esistenti, dato che è di norma più difficile penetrare in un mercato saturo caratterizzato dalla fedeltà dei consumatori a un piccolo numero di grandi produttori che non in un mercato in piena espansione, nel quale opera un gran numero di piccoli produttori che non dispongono di marche forti. L' evoluzione delle vendite di birra nel commercio al dettaglio fornisce utili indicazioni sullo sviluppo della domanda e costituisce così un' indicazione del grado di saturazione del mercato della birra nel suo complesso. L' analisi di questa evoluzione riveste, inoltre, un certo interesse ai fini della valutazione della fedeltà dei consumatori alle varie marche. Un costante aumento delle vendite di birre sotto nuove marche può, infatti, procurare ai proprietari di queste nuove marche una reputazione della quale essi possono fruire per accedere al mercato dei pubblici esercizi.
23 Se l' esame dell' insieme dei contratti analoghi conclusi sul mercato di riferimento e degli altri elementi del contesto economico e giuridico del contratto considerato mette in evidenza che questi contratti non producono l' effetto cumulativo di chiudere a nuovi concorrenti nazionali o stranieri l' accesso a detto mercato, i contratti individuali, costitutivi del complesso di accordi, non sono in grado di ledere il gioco della concorrenza ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato. Di conseguenza, essi non ricadono nel divieto contemplato da detta disposizione.
24 Se per contro questo esame mette in evidenza che il mercato considerato è di difficile accesso, si deve valutare in quale misura i contratti stipulati dal birrificio interessato contribuiscono all' effetto cumulativo prodotto a questo proposito dal complesso dei contratti analoghi rilevati su detto mercato. La responsabilità di questo effetto di chiusura del mercato deve essere imputata, secondo le regole di concorrenza comunitarie, ai birrifici che vi contribuiscono in modo significativo. I contratti di fornitura di birra conclusi da birrifici il cui contributo all' effetto cumulativo è insignificante non ricadono pertanto nel divieto sancito dall' art. 85, n. 1.
25 Al fine di valutare l' importanza del contributo dei contratti di fornitura di birra conclusi da un birrificio all' effetto cumulativo di blocco di cui si è detto sopra, occorre prendere in considerazione la posizione delle parti contraenti sul mercato. Questa posizione non dipende soltanto dalla quota di mercato del birrificio e del gruppo al quale eventualmente appartiene, ma anche dal numero dei punti di vendita vincolati ad esso o al suo gruppo rispetto al numero totale dei pubblici esercizi rilevati sul mercato di riferimento.
26 Il contributo dei contratti individuali conclusi da un birrificio al blocco di questo mercato dipende, inoltre, dalla loro durata. Se questa durata è manifestamente eccessiva rispetto alla durata media dei contratti di fornitura di birra di norma conclusi sul mercato considerato, il contratto individuale ricade sotto il divieto sancito dall' art. 85, n. 1. Un birrificio che disponga di una quota di mercato relativamente modesta, ma vincoli i propri punti di vendita per vari anni, può, in effetti, contribuire ad una chiusura del mercato in modo altrettanto significativo quanto un birrificio che abbia una posizione relativamente forte sul mercato, ma liberi regolarmente i propri punti di vendita a intervalli ravvicinati.
27 Le prime tre questioni pregiudiziali debbono pertanto essere risolte nel senso che un contratto di fornitura di birra è vietato dall' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, qualora ricorrano due condizioni cumulative. Occorre in primo luogo che, tenuto conto del contesto economico e giuridico del contratto oggetto della controversia, il mercato nazionale della distribuzione di birra nei pubblici esercizi sia difficilmente accessibile ai concorrenti che potrebbero insediarsi in tale mercato o espandere ivi la loro quota di mercato. Il fatto che il contratto di cui trattasi faccia parte, in tale mercato, di un complesso di contratti analoghi, che producono un effetto cumulativo sul gioco della concorrenza, costituisce solo un fattore, fra i tanti, per valutare se un tale mercato sia effettivamente di difficile accesso. E' necessario in secondo luogo che il contratto di cui trattasi contribuisca in modo significativo all' effetto di blocco prodotto dal complesso di questi contratti nel loro contesto economico e giuridico. L' importanza del contributo del contratto individuale dipende dalla posizione delle parti contraenti sul mercato considerato e dalla durata del contratto.
Sulla compatibilità con l' art. 85, n. 1, di un contratto di fornitura di birra con una clausola di apertura
28 Un contratto di fornitura di birra contenente una clausola di apertura si distingue dagli altri contratti di fornitura di birra, del tipo in genere concluso, per il fatto che autorizza il rivenditore ad acquistare la birra proveniente da altri Stati membri. Questa clausola attenua a vantaggio delle birre di altri Stati membri il campo di applicazione del divieto di concorrenza che nel contesto di un contratto di fornitura di birra classico si aggiunge all' obbligo di acquisto esclusivo. La portata della clausola di apertura deve essere valutata in funzione della sua formulazione e del suo contesto economico e giuridico.
29 Per quanto riguarda la formulazione della clausola, si deve considerare che questa offre un grado di apertura molto ristretto, se si ritiene che essa autorizzi unicamente il rivenditore ad acquistare egli stesso birre concorrenti in altri Stati membri. Il suo grado di apertura è, per contro, più rilevante qualora consenta altresì al rivenditore di vendere birre importate da altri Stati membri da parte di imprese terze.
30 Per quanto riguarda il contesto economico e giuridico della clausola, si deve rilevare che se, come nella fattispecie di cui alla causa principale, una delle altre clausole impone l' acquisto di un quantitativo minimo di birre considerate in detto contratto, occorre esaminare che cosa detto quantitativo rappresenti rispetto alle vendite di birra abitualmente realizzate nell' esercizio considerato. Se da questo esame risulta che il quantitativo imposto è relativamente importante, la clausola di apertura perde il suo interesse economico e il divieto di vendere birre concorrenti riacquista tutta la sua pienezza. Questa constatazione vale, in particolare, qualora, in forza del contratto, all' obbligo di acquisto di quantitativi minimi si accompagnino delle sanzioni.
31 Se l' interpretazione del testo della clausola di apertura o l' esame dell' effetto concreto dell' insieme delle clausole del contratto nel loro contesto economico e giuridico mette in evidenza che la limitazione del campo di applicazione del divieto di concorrenza è di natura meramente ipotetica o senza interesse economico, detto contratto deve essere assimilato ad un contratto di fornitura di birra classica. La sua valutazione rispetto all' art. 85, n. 1, del Trattato deve, di conseguenza, corrispondere a quella dei contratti di fornitura di birra in generale.
32 Diversa è la situazione che si presenta quando la clausola di apertura garantisce una possibilità effettiva per un fornitore nazionale o straniero di birre originarie di altri Stati membri di rifornire il punto di vendita interessato. Il contratto che contiene una siffatta clausola non è, in linea di principio, idoneo a pregiudicare il commercio tra gli Stati membri ai sensi dell' art. 85, n. 1, e non rientra così nel divieto sancito da detta disposizione.
33 La quarta questione pregiudiziale sollevata dall' Oberlandesgericht dev' essere quindi risolta nel senso che un contratto di fornitura di birra che autorizza il rivenditore ad acquistare birra proveniente da altri Stati membri non è in grado di pregiudicare il commercio tra gli Stati membri, qualora a tale autorizzazione corrisponda una reale possibilità per un fornitore nazionale o estero di rifornire detto rivenditore di birre originarie di altri Stati membri.
Sull' interpretazione dell' art. 6, n. 1, del regolamento n. 1984/83
34 Con la quinta questione pregiudiziale, il giudice a quo vuole in sostanza sapere se un contratto di fornitura di birra benefici della protezione dell' esenzione per categoria prevista dal regolamento n. 1984/83, in particolare dal relativo art. 6, n. 1, quando l' assortimento che costituisce oggetto dell' obbligo di acquisto esclusivo imposto al rivenditore non risulti dal testo del contratto, ma dalla lista dei prodotti con il prontuario dei relativi prezzi, redatta dal fornitore ad intervalli regolari.
35 Il regolamento n. 1984/83 prevede norme speciali per l' esenzione per categoria dei contratti di fornitura di birra. Queste norme, che differiscono dalle disposizioni generali applicabili agli accordi di acquisto esclusivo, sono contenute negli artt. 6, 7 e 8 di detto regolamento.
36 Dall' art. 6, n. 1, di detto regolamento emerge chiaramente che l' impegno di acquisto esclusivo da parte del rivenditore si riferisce unicamente a talune birre o talune birre e bevande specificate nell' accordo. Questa esigenza di precisione ha lo scopo di evitare che il fornitore estenda unilateralmente il campo di applicazione dell' obbligo di acquisto esclusivo. Un contratto di fornitura di birra che rinvia, per quanto riguarda i prodotti soggetti all' obbligo di acquisto esclusivo, ad un listino che il fornitore può modificare unilateralmente non soddisfa questa esigenza e non beneficia pertanto della protezione dell' art. 6, n. 1.
37 La quinta questione pregiudiziale deve, di conseguenza, essere risolta nel senso che le condizioni di applicazione dell' art. 6, n. 1, del regolamento n. 1984/83 non ricorrono qualora le bevande oggetto dell' esclusiva di acquisto non siano elencate nel testo stesso del contratto, ma sia convenuto che risultino dal listino corrente del birrificio o delle sue società controllate.
Sull' interpretazione dell' art. 8, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1984/83
38 L' art. 8, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1984/83 dispone, tra l' altro, che, se il contratto di fornitura di birra riguarda un pubblico esercizio che il fornitore ha concesso in affitto o in libera disponibilità del rivenditore, il contratto deve prevedere il diritto del rivenditore di acquistare presso imprese terze le bevande, tranne la birra, previste da detto contratto, quando le imprese terze le offrono a condizioni più vantaggiose di quelle praticate dal fornitore. Con la sesta questione il giudice a quo vuole sapere se un contratto che non risponde a questa condizione cessi di beneficiare, nella sua totalità, dell' esenzione per categoria prevista dal regolamento o se le conseguenze di questa incompatibilità con la disposizione soprammenzionata restino limitate alla clausola del contratto che vieta al rivenditore di acquistare, da imprese terze, bevande diverse dalla birra.
39 La soluzione di tale questione è data dalla formulazione dell' art. 8 del regolamento n. 1984/83. L' art. 8, n. 1, dispone espressamente che l' esenzione per categoria per i contratti di fornitura di birra non si applica qualora talune clausole limitino la libertà di azione del rivenditore e la durata dell' accordo sia eccessiva. Il n. 2 vi aggiunge condizioni specifiche per i contratti che hanno ad oggetto la concessione in affitto o in libera disponibilità di locali pubblici. L' esenzione per categoria per i contratti di fornitura di birra, prevista dall' art. 6, n. 1, del regolamento cessa pertanto di essere applicabile nella sua interezza se queste condizioni non sono soddisfatte.
40 Tuttavia, il fatto che un contratto di fornitura di birra non integri le condizioni di un' esenzione per categoria non implica necessariamente che il contratto sia nullo nel suo insieme ai sensi dell' art. 85, n. 2, del Trattato. La nullità si applica ai soli elementi dell' accordo vietati dall' art. 85, n. 1. L' insieme dell' accordo è nullo solo se questi elementi non sono scindibili dal contratto stesso (sentenza 30 giugno 1966, Société technique minière, causa 56/65, Racc. pag. 337).
41 Occorre inoltre segnalare che le parti di un accordo che non beneficia della protezione di un regolamento di esenzione per categoria possono sempre chiedere alla Commissione una decisione di esenzione individuale o sostenere che sono soddisfatte le condizioni stabilite da un altro regolamento di esenzione riguardante altre categorie di accordi (sentenza 18 dicembre 1986, VAG France, causa 10/86, Racc. pag. 4071).
42 La sesta questione pregiudiziale deve pertanto essere risolta nel senso che l' esenzione per categoria prevista dal regolamento n. 1984/83 non si applica ad un contratto di fornitura di birra relativo ad un pubblico esercizio che il fornitore ha concesso in affitto o in libera disponibilità al rivenditore e contenente un obbligo di acquisto di bevande diverse dalla birra, qualora tale contratto non risponda alla condizione di cui all' art. 8, n. 2, lett. b), di tale regolamento.
Sulla competenza del giudice nazionale ad applicare l' art. 85 ad un accordo che non beneficia della protezione di un regolamento di esenzione
43 Con l' ultima questione il giudice a quo vuol sapere quale sia la valutazione che, in virtù delle regole di concorrenza comunitarie, ha il potere di effettuare su un accordo che non soddisfa le condizioni di applicazione del regolamento n. 1984/83. Tale questione solleva un problema generale di natura procedurale, concernente le rispettive competenze della Commissione e dei giudici nazionali nell' applicazione di dette norme.
44 A questo proposito, occorre sottolineare, in primo luogo, che la Commissione è responsabile dell' attuazione e dell' orientamento della politica comunitaria della concorrenza. E' sua competenza adottare, sotto il controllo del Tribunale e della Corte, decisioni individuali conformemente ai regolamenti di procedura in vigore ed emanare regolamenti di esenzione. L' esecuzione di questo compito implica necessariamente valutazioni complesse in materia economica, specie quando si tratta di valutare se un accordo rientri nell' art. 85, n. 3. La Commissione dispone di una competenza esclusiva per l' adozione delle decisioni di applicazione di detta disposizione in virtù dell' art. 9, n. 1, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 7, primo regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato CEE (GU 1962, n. 13, pag. 204).
45 La Commissione, per contro, non dispone di alcuna competenza esclusiva per l' applicazione degli artt. 85, n. 1, e 86. A questo riguardo divide la sua competenza nell' applicazione di dette disposizioni con i giudici nazionali. Come infatti precisato dalla Corte nella sentenza 30 gennaio 1974, BRT (causa 127/73, Racc. pag. 51), gli artt. 85, n. 1, e 86 sono atti a produrre direttamente degli effetti nei rapporti fra i singoli e attribuiscono direttamente agli interessati dei diritti che i giudici nazionali devono tutelare.
46 Altrettanto vale per le disposizioni dei regolamenti di esenzione (sentenza 3 febbraio 1976, Fonderies Roubaix, causa 63/75, Racc. pag. 111). L' applicabilità diretta di queste disposizioni non può tuttavia portare alla conseguenza che i giudici nazionali modifichino la portata dei regolamenti di esenzione estendendone il campo di applicazione ad accordi che non vi rientrano. Una siffatta estensione si ripercuoterebbe, in effetti, indipendentemente dalla sua rilevanza, sul modo secondo il quale la Commissione ha esercitato il suo potere legislativo.
47 Occorre poi esaminare le conseguenze di questa ripartizione di competenze ai fini dell' applicazione concreta delle regole di concorrenza comunitarie da parte dei giudici nazionali. A questo proposito, si deve tener conto del fatto che i giudici nazionali rischiano di adottare decisioni incompatibili con quelle che la Commissione ha adottato o intende adottare per l' applicazione degli artt. 85, n. 1, e 86 nonché dell' art. 85, n. 3. Tali decisioni contraddittorie sarebbero in contrasto col principio generale della certezza del diritto e sono pertanto da evitarsi allorché i giudici nazionali si pronunciano su accordi o pratiche che possono costituire ancora oggetto di decisione da parte della Commissione.
48 Secondo la costante giurisprudenza della Corte, i giudici nazionali non possono, in assenza di una decisione della Commissione adottata in applicazione del regolamento n. 17, dichiarare la nullità, ai sensi dell' art. 85, n. 2, degli accordi esistenti già prima del 13 marzo 1962, data di entrata in vigore di detto regolamento e che sono stati regolarmente notificati (sentenza 6 febbraio 1973, Brasserie de Haecht, causa 48/72, Racc. pag. 77; sentenza 14 dicembre 1977, De Bloos, causa 59/77, Racc. pag. 2359). Questi accordi beneficiano infatti di una validità provvisoria per tutto il tempo in cui la Commissione non si è pronunciata (sentenza 10 luglio 1980, Lancôme, causa 99/79, Racc. pag. 2511).
49 Il contratto di cui si tratta nella fattispecie relativa alla causa principale è stato concluso il 14 maggio 1985 e dagli atti non emerge nessun elemento dal quale risulti che questo contratto costituisca un' esatta riproduzione di un contratto tipo concluso prima del 13 marzo 1962 e regolarmente notificato (sentenza 30 giugno 1970, Rochas, causa 1/70, Racc. pag. 515). Non pare pertanto che il contratto benefici di validità provvisoria. Tuttavia al fine di conciliare la necessità di evitare decisioni contraddittorie con l' obbligo, per il giudice nazionale, di decidere sulle domande della parte che deduce la nullità del contratto, il giudice nazionale può tenere conto, al momento dell' applicazione dell' art. 85, delle seguenti considerazioni.
50 Se le condizioni di applicazione dell' art. 85, n. 1, con tutta evidenza non ricorrono e se di conseguenza non esiste assolutamente il rischio che la Commissione si pronunci in modo diverso, il giudice nazionale può continuare il procedimento e statuire sul contratto dedotto in lite. Altrettanto vale allorché non vi è dubbio che il contratto sia incompatibile con l' art. 85, n. 1, e che, tenuto conto dei regolamenti di esenzione e delle precedenti decisioni della Commissione, il contratto non può in alcun caso costituire oggetto di una decisione di esenzione ai sensi dell' art. 85, n. 3.
51 A questo proposito si deve ricordare che un contratto può costituire oggetto di una siffatta decisione solo se è stato notificato o se è esonerato dall' obbligo di notifica. In virtù dell' art. 4, n. 2, del regolamento n. 17 un accordo è esonerato dall' obbligo di notifica quando vi partecipano solo imprese di uno stesso Stato membro e questo accordo non riguarda l' importazione o l' esportazione tra Stati membri. Un contratto di fornitura di birra può soddisfare queste condizioni, anche se fa parte integrante di un complesso di contratti analoghi (sentenza 18 marzo 1970, Bilger, causa 43/69, Racc. pag. 127).
52 Se il giudice nazionale rileva che il contratto controverso soddisfa tali requisiti formali e se ritiene, alla luce della prassi risultante dai regolamenti e dalle decisioni della Commissione, che tale contratto possa eventualmente costituire oggetto di una decisione di esenzione, detto giudice può decidere di sospendere il procedimento o di adottare provvedimenti provvisori secondo le modalità previste dal suo diritto processuale nazionale. La sospensione del procedimento o l' adozione di provvedimenti provvisori va presa in considerazione anche qualora, nel contesto dell' applicazione degli artt. 85, n. 1, e 86, si presenti il rischio di decisioni contraddittorie.
53 In questo contesto si deve precisare che il giudice nazionale ha sempre la possibilità, nei limiti del diritto nazionale processuale applicabile e fatto salvo l' art. 214 del Trattato, di informarsi presso la Commissione sullo stato del procedimento che detta istituzione avesse eventualmente iniziato e sulla probabilità che la stessa si pronunci ufficialmente sul contratto controverso in applicazione del regolamento n. 17. Il giudice a quo può, nelle medesime condizioni, contattare la Commissione qualora l' applicazione concreta dell' art. 85, n. 1, o dell' art. 86 sollevi particolari difficoltà al fine di ottenere i dati economici e giuridici che detta istituzione è in grado di fornirgli. La Commissione, in effetti, in forza dell' art. 5 del Trattato, è tenuta ad un obbligo di leale cooperazione con le autorità giudiziarie degli Stati membri incaricate di vigilare sull' applicazione e sul rispetto del diritto comunitario nell' ordinamento giuridico nazionale (ordinanza 13 luglio 1990, Zwartveld, punto 18 della motivazione, causa C-2/88 Imm., Racc. pag. I-3365).
54 Infine, ed in ogni caso, il giudice nazionale può sospendere il procedimento per sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale ai sensi dell' art. 177 del Trattato.
55 Ciò considerato, si deve risolvere l' ultima questione sollevata dall' Oberlandesgericht nel senso che il giudice nazionale non può estendere il campo di applicazione del regolamento n. 1984/83 a contratti di fornitura di birra che non rispondono esplicitamente alle condizioni di esenzione di tale regolamento. Il giudice nazionale non può neppure dichiarare l' art. 85, n. 1, del Trattato inapplicabile ad un tale contratto ai sensi del n. 3 di questa stessa norma. Egli può cionondimeno accertare la nullità di questo contratto, conformemente all' art. 85, n. 2, qualora abbia acquisito la certezza che il contratto non poteva costituire oggetto di una decisione di esenzione in virtù dell' art. 85, n. 3.
Decisione relativa alle speseSulle spese
56 Le spese sostenute dal governo della Repubblica francese e dalla Commissione delle Comunità europee che hanno presentato osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall' Oberlandesgericht di Francoforte del Meno, con ordinanza 13 luglio 1989, dichiara:
1) Un contratto di fornitura di birra è vietato dall' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, qualora ricorrano due condizioni cumulative. Occorre in primo luogo che, tenuto conto del contesto economico e giuridico del contratto oggetto della controversia, il mercato nazionale della distribuzione di birra nei pubblici esercizi sia difficilmente accessibile a concorrenti che potrebbero insediarsi in tale mercato o espandere ivi la loro quota di mercato. Il fatto che il contratto di cui trattasi faccia parte, in tale mercato, di un complesso di contratti analoghi, che producono un effetto cumulativo sul gioco della concorrenza, costituisce solo un fattore, fra i tanti, per valutare se un tale mercato sia effettivamente di difficile accesso. E' necessario in secondo luogo che il contratto di cui trattasi contribuisca in modo significativo all' effetto di blocco prodotto dal complesso di questi contratti nel loro contesto economico e giuridico. L' importanza del contributo del contratto individuale dipende dalla posizione delle parti contraenti sul mercato considerato e dalla durata del contratto
2) Un contratto di fornitura di birra che autorizza il rivenditore ad acquistare birra proveniente da altri Stati membri non è in grado di pregiudicare il commercio tra gli Stati membri, qualora a tale autorizzazione corrisponda una reale possibilità per un fornitore nazionale o estero di rifornire detto rivenditore di birre originarie di altri Stati membri.
3) Le condizioni per l' applicazione dell' art. 6, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 22 giugno 1983, n. 1984, relativo all' applicazione dell' art. 85, n. 3, del Trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo, non ricorrono qualora le bevande oggetto dell' obbligo esclusivo di acquisto non siano elencate nel testo stesso del contratto, ma sia convenuto che risultino di volta in volta dal listino corrente del birrificio o delle sue società controllate.
4) L' esenzione per categoria di cui al regolamento (CEE) n. 1984/83 non si applica ad un contratto di fornitura di birra relativo ad un pubblico esercizio che il fornitore ha concesso in affitto o in libera disponibilità al rivenditore e contenente un obbligo di acquisto di bevande diverse dalla birra, qualora tale contratto non risponda alla condizione di cui all' art. 8, n. 2, lett. b), di tale regolamento.
5) Un giudice nazionale non può estendere il campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 1984/83 a contratti di fornitura di birra che non rispondono esplicitamente alle condizioni di esenzione fissate da questo regolamento. Il giudice nazionale non può neppure dichiarare l' art. 85, n. 1, del Trattato inapplicabile ad un contratto di questo tipo ai sensi del n. 3 di questa stessa norma. Esso può cionondimeno accertare la nullità di questo contratto, conformemente all' art. 85, n. 2, qualora abbia acquisito la certezza che il contratto non possa costituire oggetto di una decisione di esenzione ai sensi dell' art. 85, n. 3.
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