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SENTENZA DELLA CORTE DEL 3 GIUGNO 1992. - ALBERTO PALETTA E ALTRI CONTRO BRENNET AG. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: ARBEITSGERICHT LOERRACH - GERMANIA. - PREVIDENZA SOCIALE - RICONOSCIMENTO DI UNA INCAPACITA DI LAVORO. - CAUSA C-45/90.
raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-03423
edizione speciale svedese pagina I-00115
edizione speciale finlandese pagina I-00159
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1. Previdenza sociale dei lavoratori migranti ° Normativa comunitaria ° Campo d' applicazione ratione materiae ° Prestazioni contemplate e prestazioni escluse ° Criteri di distinzione ° Prestazioni corrisposte dal datore di lavoro al lavoratore per la salvaguardia della retribuzione in caso di malattia ° Inclusione ° Onere finanziario delle prestazioni incombente al datore di lavoro ° Irrilevanza
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, art. 4, n. 1]
2. Previdenza sociale dei lavoratori migranti ° Assicurazione malattia ° Lavoratore che soggiorna in uno Stato membro diverso da quello competente ° Inabilità al lavoro ° Accertamento effettuato dall' ente del luogo di soggiorno ° Obbligo di riconoscimento ° Limiti ° Controllo del lavoratore da parte di un medico scelto dall' ente competente
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 574/72, art. 18, nn. 1-5]
Massima1. La distinzione fra prestazioni escluse dalla sfera di applicazione del regolamento n. 1408/71 e prestazioni che vi rientrano si basa essenzialmente sugli elementi costitutivi di ciascuna prestazione, in particolare sui suoi scopi e sulle condizioni per la sua concessione, e non sul fatto che una prestazione sia qualificata o meno come una prestazione previdenziale da una legge nazionale.
Costituiscono prestazioni di malattia ai sensi dell' art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71 le prestazioni fornite dal datore di lavoro al lavoratore per la salvaguardia della retribuzione in caso di malattia ed il cui versamento, per un massimo di sei settimane, sospende il versamento delle indennità giornaliere previste dalla legge nazionale in materia di previdenza sociale. Il fatto che l' onere finanziario di dette prestazioni incomba al datore di lavoro non può impedire la loro inclusione nella sfera di applicazione di detto regolamento, dato che la qualificazione di una prestazione come prestazione previdenziale soggetta a detto regolamento non dipende dalle modalità del suo finanziamento.
2. L' art. 18, nn. 1-4, del regolamento n. 574/72 va interpretato nel senso che l' ente competente, anche nel caso in cui sia il datore di lavoro e non un ente previdenziale, è vincolato, in fatto e in diritto, dagli accertamenti effettuati dall' ente del luogo di residenza o di soggiorno in merito al sopravvenire e alla durata dell' inabilità al lavoro, qualora non faccia visitare l' interessato da un medico di sua scelta a norma dell' art. 18, n. 5.
Le difficoltà pratiche addotte da un datore di lavoro che non sia stato in grado di avvalersi della facoltà di cui all' art. 18, n. 5, del regolamento n. 574/72 non possono rimettere in discussione l' interpretazione di una disposizione del regolamento di cui trattasi, quale risulta dal suo testo e dalla sua finalità.
PartiNel procedimento C-45/90,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dall' Arbeitsgericht di Loerrach (Repubblica federale di Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Alberto Paletta,
Vittorio Paletta,
Raffaela Paletta,
Carmela Paletta
e
Brennet AG,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 18, nn. 1 e 5, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità d' applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità (GU L 74, pag. 1),
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, R. Joliet, F.A. Schockweiler, F. Grévisse e P.J.G. Kapteyn, presidenti di sezione, G.F. Mancini, C.N. Kakouris, J.C. Moitinho de Almeida, G.C. Rodríguez Iglesias, M. Díez de Velasco e M. Zuleeg, giudici,
avvocato generale: C. Gulmann
cancelliere: J.A. Pompe, vicecancelliere
viste le osservazioni scritte presentate:
° per il governo tedesco, dai signori Ernst Roeder e Joachim Karl, in qualità di agenti;
° per il governo olandese, dal signor B.R. Bot, segretario generale presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;
° per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora Karen Banks e dal signor Bernd Langeheine, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti;
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali dei ricorrenti nella causa principale, rappresentati dal signor Klaus Loercher, Rechtssekretaer del DGB (Deutscher Gewerkschaftsbund), Landesbezirk Baden-Wuerttemberg, della convenuta nella causa principale, rappresentata dal signor Emil Schelb, Assessor del Verband der Baden-Wuerttembergischen Textilindustrie e V., del governo tedesco e della Commissione all' udienza del 17 ottobre 1991,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 21 novembre 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con ordinanza 31 gennaio 1990, pervenuta in cancelleria il 21 febbraio seguente, l' Arbeitsgericht di Loerrach (Repubblica federale di Germania) ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, varie questioni pregiudiziali relative all' interpretazione dell' art. 18 del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità d' applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità (GU L 74, pag. 1).
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra il signor Vittorio Paletta, la moglie Raffaela e i loro due figli Carmela e Alberto, tutti cittadini italiani, e il loro datore di lavoro, la società Brennet AG (in prosieguo: la "Brennet") con sede nella Repubblica federale di Germania, afferente al rifiuto da parte di questa di continuare a versare la retribuzione degli interessati in conformità alla legge tedesca sulla salvaguardia della retribuzione lo Lohnfortzahlungsgesetz del 27 luglio 1969 (BGBl. I, pag. 946, in prosieguo: il "LFZG").
3 Ai sensi del LFZG il datore di lavoro deve continuare, nei confronti del lavoratore che, dopo l' assunzione, a causa di inabilità al lavoro e senza sua colpa, si trovi nell' impossibilità di lavorare, a corrispondere la retribuzione durante il periodo di inabilità al lavoro per un massimo di sei settimane.
4 Dall' ordinanza di rinvio emerge che i ricorrenti si erano ammalati nel corso delle ferie loro concesse dalla Brennet per il periodo 17 luglio - 12 agosto 1989 e che quest' ultima rifiutava di continuare a corrispondere loro la retribuzione durante le prime sei settimane successive al sorgere della malattia, in quanto non si riteneva vincolata dagli accertamenti medici effettuati all' estero, sostenendo di avere seri motivi per contestarne la veridicità.
5 I ricorrenti hanno impugnato il rifiuto dinanzi all' Arbeitsgericht di Loerrach sostenendo che la Brennet, non essendosi avvalsa della facoltà attribuitale dall' art. 18, n. 5, del succitato regolamento n. 574/72 di far visitare l' interessato da un medico di sua scelta, era vincolata, in fatto e in diritto, dagli accertamenti effettuati dall' ente del luogo di residenza in merito al sopraggiungere e alla durata dell' inabilità al lavoro. A questo proposito si sono richiamati alla sentenza della Corte 12 marzo 1987, causa 22/86, Rindone (Racc. pag. 1339, punto 15 della motivazione), la quale, benché riguardante un' ipotesi in cui l' ente competente era un ente previdenziale, sarebbe del pari valida quando l' ente competente è il datore di lavoro.
6 Al fine di dirimere la controversia l' Arbeitsgericht di Loerrach ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se i principi enunciati nella sentenza della Terza Sezione della Corte di giustizia delle Comunità europee il 12 marzo 1987, relativamente all' interpretazione dell' art. 18, nn. 1 e 5, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 574/72, si possano applicare, interamente o parzialmente, anche al caso in cui le prestazioni in denaro per malattia, ai sensi degli artt. 1 e segg. del Lohnfortzahlungsgesetz della Repubblica federale di Germania 27 luglio 1969 (Bundesgesetzblatt, I, pag. 946, modificata da ultimo con legge 20 dicembre 1988, Bundesgesetzblatt, I, pag. 2477), siano dovute dal datore di lavoro e non dall' ente previdenziale.
In particolare:
2) Se l' ente, tenuto ai sensi del diritto della Repubblica federale di Germania a garantire ai lavoratori la salvaguardia della retribuzione in caso di malattia a norma degli artt. 1 e segg. del Lohnfortzahlungsgesetz, debba decidere se accogliere o meno la domanda di prestazioni in denaro fondandosi, in fatto e in diritto, sugli accertamenti in merito al sopravvenire e alla durata dell' inabilità al lavoro effettuati dall' ente previdenziale del luogo di residenza del lavoratore.
3) Se la questione n. 1), in caso di soluzione affermativa, vada risolta affermativamente anche qualora il datore di lavoro, che ai sensi dell' art. 1 è tenuto a garantire la salvaguardia della retribuzione, non abbia alcuna possibilità, in fatto e in diritto, di controllare l' accertamento del sopravvenire dell' inabilità al lavoro se non sollecitando presso la competente cassa malattia ° la quale peraltro in questo caso è tenuta alle prestazioni solo in via subordinata ° una visita di controllo del lavoratore da parte di un medico (di fiducia) di sua scelta ai sensi dell' art. 18, n. 5, del regolamento (CEE) n. 574/72".
7 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento, nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
8 Con le questioni pregiudiziali il giudice a quo mira in sostanza ad accertare se l' art. 18, nn. 1-4, del citato regolamento n. 574/72 vada interpretato nel senso che l' ente competente, anche nel caso in cui sia il datore di lavoro e non un ente previdenziale, sia vincolato, in fatto e in diritto, dagli accertamenti effettuati dall' ente del luogo di residenza o di soggiorno del lavoratore in merito al sopravvenire e alla durata dell' inabilità al lavoro, qualora non faccia visitare l' interessato da un medico di propria scelta a norma dell' art. 18, n. 5.
9 L' art. 18, nn. 1-4, fissa una procedura secondo la quale spetta all' ente del luogo di residenza accertare il sopravvenire e la durata dell' inabilità al lavoro dei lavoratori che chiedono di beneficiare delle prestazioni in denaro previste da tale articolo. Tuttavia, l' ente competente conserva la facoltà di far procedere al controllo del lavoratore da parte di un medico di sua scelta (n. 5).
10 A questo proposito va precisato che il suddetto art. 18, relativo alla situazione dei lavoratori residenti in uno Stato membro diverso da quello competente, si applica, con riferimento all' art. 24 dello stesso regolamento, anche ai lavoratori che si ammalano durante un soggiorno in un altro Stato membro.
11 Nella citata sentenza 12 marzo 1987, Rindone, punto 15 della motivazione, la Corte ha dichiarato che: "l' art. 18, nn. 1-4, del regolamento n. 574/72 va interpretato nel senso che se l' ente previdenziale competente non si avvale della facoltà, attribuitagli dal n. 5, di far visitare il lavoratore da un medico di sua scelta, esso è vincolato, in fatto e in diritto, dagli accertamenti sanitari effettuati dall' ente del luogo di residenza in merito al sopraggiungere e alla durata dell' inabilità al lavoro".
12 Al fine di risolvere le questioni sollevate, occorre anzitutto verificare se le prestazioni fornite dal datore di lavoro per la salvaguardia della retribuzione di cui all' art. 1 del LFZG costituiscano prestazioni di malattia ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).
13 Va ricordato che, ai sensi dell' art. 4, n. 2, del regolamento n. 1408/71, quest' ultimo si applica ai regimi relativi agli obblighi del datore di lavoro concernenti le prestazioni di cui al n. 1, tra le quali figurano le prestazioni di malattia [n. 1, lett. a)].
14 Secondo il governo tedesco e quello olandese, le prestazioni controverse non costituiscono prestazioni previdenziali ai sensi dell' art. 4 del regolamento n. 1408/71 e, pertanto, questo regolamento e quindi il regolamento n. 547/72 non si applicano ad esse.
15 Benché la Corte nella sentenza 13 luglio 1989, causa 171/88, Rinner-Kuehn (Racc. pag. 2743, punto 7 della motivazione), abbia dichiarato che la salvaguardia della retribuzione del lavoratore in caso di malattia prevista dal LFZG rientra nella nozione di retribuzione ai sensi dell' art. 119 del Trattato, non ne deriva tuttavia che le prestazioni fornite dal datore di lavoro a tale titolo non possono costituire nello stesso tempo prestazioni di malattia ai sensi del regolamento n. 1408/71.
16 La soluzione della questione se una prestazione rientri nella sfera di applicazione del regolamento n. 1408/71 dipende essenzialmente dagli elementi costitutivi della suddetta prestazione, e in particolare dai suoi scopi e dalle condizioni per la sua concessione, e non dal fatto che una prestazione sia qualificata o meno come una prestazione di previdenza sociale da una legge nazionale (v., fra l' altro, sentenza 27 marzo 1985, causa 249/83, Hoeckx, Racc. pag. 973, punto 11 della motivazione).
17 A questo proposito va rilevato che le prestazioni controverse sono concesse al lavoratore solo in caso di malattia e che il loro versamento per un massimo di sei settimane sospende il pagamento delle indennità giornaliere di malattia previste nel Sozialgesetzbuch (codice previdenziale tedesco), la cui natura di prestazioni di malattia non è messa in discussione.
18 Il fatto che l' onere finanziario delle dette prestazioni incomba al datore di lavoro non può, contrariamente a quanto sostenuto dal governo tedesco e da quello olandese, impedire l' inclusione delle prestazioni controverse nel campo di applicazione del regolamento n. 1408/71, atteso che, secondo la giurisprudenza della Corte (v. sentenza 24 febbraio 1987, cause riunite da 379/85 a 381/85 e 93/86, Giletti, Racc. pag. 955, punto 7 della motivazione), la qualificazione di una prestazione come prestazione previdenziale soggetta a detto regolamento non dipende dalle modalità del suo finanziamento.
19 Perciò, prestazioni come quelle corrisposte dal datore di lavoro per la salvaguardia della retribuzione prevista dall' art. 1 del LFZG costituiscono prestazioni di malattia ai sensi dell' art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71.
20 Si deve poi valutare se l' art. 18 del regolamento n. 574/72 si applichi allorché le prestazioni di malattia sono corrisposte dal datore di lavoro.
21 A questo proposito va rilevato che l' art. 1, lett. o), iv), del regolamento n. 1408/71 stabilisce che il datore di lavoro può essere considerato un' "istituzione competente" ai sensi di detto regolamento "se si tratta di un regime relativo agli obblighi del datore di lavoro per le prestazioni di cui all' art. 4, n. 1".
22 In quanto le definizioni del citato art. 1 sono state riprese dal regolamento n. 574/72 [art. 1, lett.c)], la nozione di "istituzione competente" ai sensi dell' art. 18 del regolamento n. 574/72 ha pari valenza in ambedue i regolamenti considerati.
23 Ne consegue che l' art. 18 si applica anche nel caso in cui l' ente competente è il datore di lavoro.
24 Siffatta interpretazione si impone tanto più che è conforme alla finalità del citato art. 18, che consiste in ispecie nell' eliminare le difficoltà sul piano probatorio per il lavoratore che nel frattempo abbia recuperato la capacità lavorativa e, di conseguenza, nel favorire una libera circolazione dei lavoratori migranti più completa possibile, principio che costituisce uno dei fondamenti della Comunità (sentenza 12 marzo 1987, Rindone, già citata, punto 13 della motivazione).
25 Per rispondere al giudice nazionale occorre infine stabilire se l' interpretazione dell' art. 18 derivante dalla citata sentenza 12 marzo 1987, Rindone, punto 15 della motivazione, sia altresì valida quando il datore di lavoro non disponga di nessun' altra possibilità per accertare l' inabilità al lavoro se non quella di invitare la cassa malattia a far visitare il lavoratore da un medico di sua scelta conformemente al n. 5 dello stesso articolo.
26 La Brennet, il governo tedesco e quello olandese nonché la Commissione osservano che il datore di lavoro non è sempre in grado di avvalersi della facoltà di cui al n. 5 del citato art. 18. In realtà, il certificato di inabilità al lavoro rilasciato dall' ente del luogo di residenza non è inviato direttamente al datore di lavoro, ma gli perviene soltanto attraverso la cassa malattia, il che comporta ritardi e spesso l' impossibilità di venire a conoscenza dell' inabilità durante il decorso di quest' ultima. Inoltre, il datore di lavoro ignora il più delle volte il luogo esatto in cui il lavoratore si trova in ferie e, in ogni caso, non conosce medici di fiducia che esercitano nel luogo di residenza. Gli rimane perciò solo la facoltà di chiedere alla cassa malattia competente di far procedere a tale controllo, senza tuttavia potervela obbligare.
27 Va rilevato che difficoltà come quelle sopra addotte non possono rimettere in discussione l' interpretazione di una disposizione del regolamento di cui trattasi, quale risulta dal suo testo e dalla sua finalità. Siffatti problemi pratici possono del resto essere risolti con l' emanazione di provvedimenti nazionali o comunitari volti a migliorare l' informazione dei datori di lavoro e ad agevolare il ricorso alla procedura prevista dall' art. 18, n. 5, del regolamento n. 574/72.
28 Le questioni sollevate dal giudice nazionale vanno quindi risolte nel senso che l' art. 18, nn. 1-4, del regolamento n. 574/72 va interpretato nel senso che l' ente competente, anche nel caso in cui sia il datore di lavoro e non un ente previdenziale, è vincolato, in fatto e in diritto, dagli accertamenti effettuati dall' ente del luogo di residenza o di soggiorno in merito al sopravvenire e alla durata dell' inabilità al lavoro, qualora non faccia visitare l' interessato da un medico di propria scelta a norma dell' art. 18, n. 5.
Decisione relativa alle speseSulle spese
29 Le spese sostenute dal governo tedesco, dal governo olandese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall' Arbeitsgericht di Loerrach con ordinanza 31 gennaio 1990, dichiara:
L' art. 18, nn. 1-4, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, va interpretato nel senso che l' ente competente, anche nel caso in cui sia il datore di lavoro e non un ente previdenziale, è vincolato, in fatto e in diritto, dagli accertamenti effettuati dall' ente del luogo di residenza o di soggiorno in merito al sopraggiungere e alla durata dell' inabilità al lavoro, qualora non faccia visitare l' interessato da un medico di propria scelta a norma dell' art. 18, n. 5.
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